Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
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Samples: Contract for Works, Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni centoventi (90+30) max 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
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Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’artsaldo avverrà secondo le disposizioni dell’art. 103102, comma 64, del decreto legislativo D.lgs. 18 aprile 20162006, n. 50, è fissato in 50 dopo l’esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non oltre 90 giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativiesecuzione. Il pagamento della rata di saldo saldo, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’artdell'art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il calcolo degli interessi decorre dalla scadenza dei termini indicati.
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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance of Municipal Roads, Contratto Di Lavori Pubblici
Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, 9.3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50presente contratto, è fissato in giorni centoventi 90 (90+30novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti si applicheranno le disposizioni di leggedell’art. 142 del Regolamento n. 207/2010. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in 90 (novanta) giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
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Samples: Contract for the Construction of a Children's Playroom
Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, 9.3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50presente contratto, è fissato in giorni centoventi 90 (90+30max 90 giorni) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti si applicheranno le disposizioni di leggedell’art. 142 del Regolamento n. 207/2010. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
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Samples: Contratto Di Progetto Esecutivo
Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria fidejussoria prevista dall’art. 103, comma 6, 8.5. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50presente contratto, è fissato in giorni centoventi (90+30max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’artdell'art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti si applicheranno le disposizioni di leggedell’art. 116 del regolamento n. 554/1999. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
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Samples: Contratto Di Lavori