Pagamento e regolazione del premio Clausole campione

Pagamento e regolazione del premio. Il premio annuale è versato dalle Associate tramite EMAPI in unica rata annuale anticipata. Le regolazioni avverranno su base annuale. Il Contraente è obbligato a comunicare alla Società entro 90 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo annuo i dati necessari alla regolazione. Il pagamento delle differenze attive risultanti deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data del conto di regolazione emesso dalla Società. Nessun rimborso di premio sarà dovuto per le cessazioni in corso d’anno. I premi devono essere pagati alla Società tramite EMAPI.
Pagamento e regolazione del premio. Il premio annuale è versato dalle Associate tramite EMAPI in una unica rata annuale così come previsto al precedente Articolo 6. All’inizio di ciascuna annualità EMAPI comunicherà alla Società, per ciascuna Cassa/Ente, il numero degli assicurati e la/e copertura/e collettiva/e attivata/e, sulla base dei quali verrà calcolato il premio da versare ed emessi i relativi documenti contabili. Nel caso in cui le anagrafiche trasmesse ai sensi del precedente Art. 10 dovessero contenere un numero di iscritti superiore del 20% rispetto a quelli precedentemente indicati, si procederà ad una regolazione del premio entro i 60 giorni successivi (in caso contrario si procederà in sede di regolazione annuale). Le regolazioni avverranno su base annuale. Il Contraente è obbligato a comunicare alla Società entro 90 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo annuo i dati necessari alla regolazione. Il pagamento delle differenze attive risultanti deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data del conto di regolazione emesso dalla Società. Nessun rimborso di premio sarà dovuto per le cessazioni in corso d’anno. I premi devono essere pagati alla Società tramite EMAPI.
Pagamento e regolazione del premio. Il premio annuo per il complesso delle prestazioni indicate, comprensivo di oneri fiscali corrisponde al prezzo offerto in ribasso sull’importo lordo annuo pro-capite posto a base di gara per ciascun Assicurato/Beneficiario. Si specifica che la prima annualità è da intendersi relativa al periodo dal 1.10.2022 al 31.12.2023; anche per tale periodo il premio annuo lordo pro capite sarà il medesimo individuato ai sensi del precedente capoverso. Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, sulla base di un numero a preventivo degli Assicurati/Beneficiari ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Alla scadenza di ciascuna annualità si procederà alla regolazione contabile del premio dovuto in conseguenza delle inclusioni avvenute e comunicate nel corso dell’anno. Le inclusioni di assicurati dovute a personale di nuova assunzione, sono così regolamentate: - se avvenute nel primo semestre dell’anno, comporteranno la corresponsione dell’intero premio annuo; - se avvenute nel secondo semestre dell’anno, comporteranno la corresponsione del 60% del premio annuo. Eventuali esclusioni di assicurati, avvenute in corso d’anno, non daranno luogo a rimborso del premio che si considera acquisito dalla Società. Pertanto la copertura assicurativa cesserà alla scadenza dell’annualità. Le uscite o gli ingressi di assicurati che si verificheranno nel corso dell’annualità assicurativa dovranno essere comunicati dall’Associato, a mezzo posta elettronica alla Società per tramite del broker. • Nel caso di nuova assunzione la garanzia decorrerà dalle ore 00:00 della data di assunzione stessa per gli assicurati di cui all’allegato 1 con premio a carico dell’Ateneo. Le nuove assunzioni saranno comunicate entro il 10 del mese successivo a quello di decorrenza. Il ritardo di comunicazione non potrà comunque essere superiore a 60 giorni, oltre i quali l’assicurazione decorrerà dalla data di effettiva comunicazione come sopra indicato, pena la decadenza del diritto all’indennizzo. • Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’ex dipendente e gli eventuali familiari assicurati, verranno mantenuti nella garanzia fino alla prima scadenza annuale successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le differenze attive dovute a termini del presente articolo do...
Pagamento e regolazione del premio. Il premio della presente polizza viene calcolato applicando il tasso indicato nella "scheda di descrizione del rischio" da applicarsi sul fatturato noli dichiarato in via preventiva dall'Assicurata. Il Contraente versa quale deposito e premio minimo annuo comunque acquisito l'importo indicato in Frontespizio. La prima rata del premio deve essere pagata all'atto della stipulazione dell'assicurazione; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa il Contraente deve fornire alla Società il fatturato conseguito nel periodo di operatività della polizza risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A., e deve pagare l'eventuale conguaglio premio risultante entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dalla Società. La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Pagamento e regolazione del premio. L’Assicurato è tenuto al pagamento del premio al broker European Brokers srl entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando la decorrenza, l’efficacia e l’effetto della garanzia come previsto dall’art. 4), nonché il pagamento annuale dei premi successivi. In caso di inadempienza nei termini di cui sopra, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno dalla decorrenza e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui il broker trasmetterà alla Compagnia l’avviso di avvenuto incasso del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto integralmente dovuto. Il premio scaturente dall’applicazione del tasso all’elemento “retribuzioni” non è soggetto a regolazione. I premi devono essere pagati dall’Ente al broker che provvederà agli adempimenti conseguenti, nonché alla conferma dell’avvenuto incasso alla Compagnia ed alla Contraente considerandosi il pagamento effettuato al broker, ai fini della decorrenza, efficacia ed effetto della polizza, come se fosse effettuato alla Compagnia, fermo restando l’obbligo del broker di provvedere alla rimessa dei premi alla Compagnia secondo i modi d’uso. Il broker tratterrà, all'atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie, le relative commissioni di spettanza in ragione del 10% da praticarsi sul premio imponibile.
Pagamento e regolazione del premio. Il premio annuale è versato dalle Associate tramite EMAPI in una unica rata annuale così come previsto al precedente Articolo 6. All’inizio di ciascuna annualità EMAPI comunicherà alla Società, per ciascuna Cassa/Ente, il numero degli assicurati e la/e copertura/e collettiva/e attivata/e, sulla base dei quali verrà calcolato il premio da versare ed emessi i relativi documenti contabili. Nel caso in cui le anagrafiche trasmesse ai sensi del precedente Art. 10 dovessero contenere un numero di iscritti superiore del 20% rispetto a quelli precedentemente indicati, si procederà ad una regolazione del premio entro i 60 giorni successivi (in caso contrario si procederà in sede di regolazione annuale). Le regolazioni avverranno su base annuale. Il Contraente è obbligato a comunicare alla Società entro 90 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo annuo i dati necessari alla regolazione. Il pagamento delle differenze attive risultanti deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data del conto di regolazione emesso dalla Società. Nessun rimborso di premio sarà dovuto per le cessazioni in corso d’anno. I premi relativi alle adesioni alla copertura Aggiuntiva Individuale, verranno versati secondo le modalità previste al precedente Articolo 6, al termine per periodo di adesione indicato al penultimo comma dell’Articolo 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione. I premi devono essere pagati alla Società tramite EMAPI.
Pagamento e regolazione del premio. (Quando e come devo pagare?)

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  • Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

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  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

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