Periodo di Prescrizione. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
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Periodo di Prescrizione. Ogni diritto nei confronti della Società Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
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Periodo di Prescrizione. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Copertura Dei Rischi Concernenti Il Viaggio