Common use of Periodo di prova Clause in Contracts

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Quadriennio Normativo 1998 – 2001 Ed Al Biennio Economico 1998 – 1999 Del Personale Del Comparto “Università”

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata deve risultare da atto scritto. In mancanza di tre mesi. A tale periodo di questo, l’impiegato si intende assunto senza prova non alle condizioni stabilite dal pre- sente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore chiamato a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestatosvolgere. Il periodo di prova è sospeso fissato in caso mesi 4 per gli impiegati di assenza 1a, 2a e 3a cate- goria e in mesi 2 per malattiagli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria. In tal caso Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto datore di lavoro sia stato risolto da una delle parti, deve far- ne denuncia all’ENPAIA e all’INPS. L’impiegato acquista il dipendente si intende confermato in diritto all’assistenza ed alla previdenza a decorre- re dalla data di inizio del servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione anche se sottoposto a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contrat- to senza l’obbligo di preavviso, in tal caso l’impiegato deve, entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. Superato il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative l’assunzione diviene definitiva senza neces- sità di conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’an- zianità dell’impiegato. In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso, l’im- piegato ha diritto allo stipendio per la formazione l’intero mese nel quale è avvenuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 23, 32 e 51 del personale neo assuntopresente contratto. Il dipendente può essere applicatoQualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l’impiegato ha di- ritto, per sé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio ne- xxxxxxxx a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spe- se di mobilio, sempre che il trasferimento in successione azienda della famiglia sia sta- to concordato con il datore di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzalavoro.

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad L’assunzione può essere fatta, d’accordo tra le parti, con un periodo di prova della la cui durata non può essere superiore a: 8° livello 6 mesi 7° livello 6 mesi 6° livello 4 mesi 5° livello 4 mesi 4° livello 3 mesi 3° livello 2 mesi 2° livello 2 mesi 1° livello 1 mese Per le assunzioni a termine di tre durata fino a sei mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento , la durata del periodo di prova si tiene conto di cui sopra è ridotta della metà. Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del solo servizio effettivamente prestatoquale dovrà essere consegnato al lavoratore. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva. La malattia, l’infortunio non sul lavoro, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell’evento morboso nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui agli artt. 55 e 58 del presente contratto; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua. Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione. Il periodo di prova è altresì sospeso in caso durante i periodi di assenza per malattiagravidanza e puerperio (astensione obbligatoria prima e dopo il parto, congedo parentale facoltativo di cui all’art. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione 32 del posto decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) e riprenderà a decorrere, per un la parte residua, al rientro del soggetto che ne abbia usufruito. Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di sospensione del periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risoltoprova a seguito di infortunio sul lavoro e malattia professionale. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze risoluzione del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previstoal lavoratore sarà corrisposta la retribuzione pattuita, ha diritto che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto. Qualora alla conservazione scadenza del posto ed in caso periodo di mancato superamento della provaprova non sia intervenuta disdetta, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del il rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio si intenderà instaurato a tempo indeterminato presso una Amministrazione tutti gli effetti del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzapresente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova della durata prova, espresso in giorni di tre mesi. A tale periodo di prova effettiva prestazione, non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo è priva di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risoltoeffetto se non risulta da atto scritto. In caso di infortunio sul distribuzione dell’orario di lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo settimanale su 6 giorni, i giorni di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e area di appartenenzaquello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesideve risultare da atto scritto. A tale periodo di prova non Non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’artammessa né la protrazione né la rinnovazione. 57. Ai fini del compimento Nel corso del periodo di prova si tiene conto la risoluzione del solo rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna della due Parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio effettivamente prestatodecorrerà dal giorno dell’assunzione stessa. Il periodo di prova è sospeso in ridotto da sei a tre mesi o da tre a due mesi per i lavoratori con qualifica di quadro e di impiegato che per almeno un biennio, nei tre anni precedenti, abbiano prestato servizio con xxx- xxxxx mansioni presso altre imprese che esercitano la stessa attività. Per l’applicazione di tale riduzione, su richiesta aziendale il lavoratore dovrà, ai fini dell’assunzione, informare l’impresa e presentare la ido- nea documentazione. Ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 4 per quanto con- cerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l’impresa è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dei lavoratori di assenza per malattiacategoria A e B o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4 appartenenti ad altre cate- gorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4. In tal tutti gli altri casi di licenziamento l’impresa è tenuta a corrispon- dere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a se- conda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso. La durata del periodo di prova, riferita all’effettivo servizio, è disci- plinata dalla seguente tabella: Xxxxx restando i periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito all’effettivo servizio, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo 40% della du- rata prevista dal contratto di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36individuale. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non gli l.S.F. senza esperienza specifica inqua- drati nella categoria B2 viene fissato in prova. Decorsa la metà del periodo di prova mesi 4, di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo 1 mese di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzacorso teorico-pratico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova della durata prova, espresso in giorni di tre mesi. A tale periodo di prova effettiva prestazione, non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento a: Livelli Giorni Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo è priva di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risoltoeffetto se non risulta da atto scritto. In caso di infortunio sul distribuzione dell’orario di lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo settimanale su 6 giorni, i giorni di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima - deroghe - precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la formazione del personale neo assuntodifferenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Il dipendente può essere applicato, in successione Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria lavoro effettivo A e area 3B 60 giornate di appartenenza.lavoro effettivo 4° 45 giornate di lavoro effettivo 5° e 6° 30 giornate di lavoro effettivo

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Samples: www.flai.it

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo la durata massima di sei mesi, decorso il quale il rapporto ; tale periodo è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia applicabile anche al persona- le assunto per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 incarico e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in provaa tempo determinato. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo ob- bligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavvisodi esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4dal comma 5. Il recesso opera È esonerato dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova il vincitore di concorso, già in servizio presso la stessa amministrazione che ha ban- dito il concorso, sempreché abbia già compiuto un periodo di servizio non può essere rinnovato o prorogato alla scadenzainferiore a sei mesi. Decorso È altresì esonerato dal periodo di prova il personale di ruolo proveniente per trasferimento da altri ospedali, dove ab- bia già superato il periodo di prova senza che nella stessa qualifica e disciplina. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova. Sull’esito del periodo di prova decide l’amministrazione. Compiuto favorevolmente il rapporto periodo di lavoro sia stato risolto da una delle partiprova, il dipendente si intende confermato in servizio e gli consegue la conferma del posto ed il relativo periodo viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione computato utile a tutti gli effetti. In caso di recesso risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno gior- no di effettivo servizio; spettano, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì altresì, al dipendente dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godutegodute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente prova non può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzarinnovato alla scadenza.

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Samples: www.frgeditore.it

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad Normativa Articolo 2096 codice civile – Assunzione in prova L’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova della durata di tre mesideve risultare da atto scritto. A tale periodo di prova non è soggetto L’imprenditore e il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto prestatore di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio sono rispettivamente tenuti a consentire e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione fare l’esperimento che forma oggetto del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del personale neo assuntoprestatore di lavoro. Il dipendente può essere applicatodatore di lavoro, in successione virtù dei principi generali in tema di temporesponsabili­ tà di cui agli artt. 2043 e 2048 c.c., non è responsabile per i fatti illeciti commessi dal lavoratore apprendista, spesso minorenne, durante il raggiungimento del luogo preposto all’attività formativa. Diversamente, nel caso in cui l’apprendista, durante il percorso suddetto, sia oggetto di infortunio, si applica la disciplina relativa all’assicurazione INAIL in materia di Infortunio in itinere, prevista dall’art. 0, x. 0, X.X.X. x. 0000/0000 (x. infortunio e apprendistato nel presente dossier). Il c. 3 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011 prevede che, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contrat­ to di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Pertanto gli apprendisti, a più servizititolo esemplificativo, ferma restando non entrano nella base utile per determinare la sua utilizzazione quota di riserva per disabili ex legge 68/1999 Responsabilità del datore di lavoro Computo ai fini numerici Visita medica preassuntiva mentre entrano nel calcolo della base occupazionale dei 25 dipendenti per l’applicazione dell’intervento salariale straordinario (ex legge 223/1991). In merito all’obbligo della visita medica preassuntiva per gli apprendisti minori è bene, anche alla luce delle leggi regionali che hanno regolamentato la materia (v. Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Xxxxxx Xxxxxxx e Umbria), effettuare le seguenti considerazioni: – l’art. 1 legge n. 977/1967 è applicabile a tutti i soggetti inferiori ai 18 anni a prescindere dalla tipologia contrattuale applicata; – La legge n. 133/2008, abrogando l’art. 4 della legge n. 25/1955, elimina l’adempimento della visita preassuntiva volta ad accertare l’idoneità delle condizioni fisiche in mansioni proprie funzione del rapporto di lavoro da svolgere degli apprendisti; – l’art. 8, c. 1 della categoria egge n. 977/1967 prevede l’accertamento dell’idoneità al lavoro dei minori; – l’art. 8, c. 3 della legge n. 977/1967 prevede che le visite mediche preassuntive per minori siano effettuate presso un medico del SSN a cura e area spese del datore di appartenenzalavoro; – In caso di non ottemperanza del predetto obbligo, il datore di lavoro è sanzionato con la sanzione penale dell’arresto non superiore a 6 mesi o con l’ammenda fino a 5.164 euro. In presenza del predetto quadro normativo alcune regioni hanno legiferato nel senso di escludere dalle competenze delle ASL il rilascio della predetta certificazione. Sulla predetta normativa generale sono a loro volta intervenuti: – la Corte costituzione (sentenza n. 162 del 1° giugno 2004) dichiarando legittima tale scelta di normativa locale; – Il Consiglio di Stato (parere n. 3208 del 9 novembre 2005) affermando che l’obbligo normativo della visita medica di idoneità fisica dei minori con conseguente rilascio della certificazione resta in vigore. In sostanza, il rifiuto da parte delle ASL locali di effettuare la visita medica, obbliga il datore di lavoro a far effettuare, a sue spese, al minore (e quindi anche all’apprendista minore) la visita presso un altro medico. Il Ministero del Lavoro, a fronte di tale problematica, con interpello 19 luglio 2006, n. 25/0007866 ha precisato che la visita medica del minore, stante la diversa regolamentazione regionale, è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito dell’organizzazione sanitaria pubblica, considerando per tale, il professionista che abbia un rapporto di dipendenza con il SSN, quale medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero dell’ASL, sia il professionista che operi in convenzione con il SSN, quale è il medico di medicina generale. Tale interpretazione è stata ribadita ultimamente dal Ministero del Lavoro con nota 22 gennaio 2010. A tele riguardo si deve aggiungere che il D.Lgs. n. 167/2011, in tema di nuovo apprendistato, nulla dice riguardo l’obbligo di visita medica per l’apprendista. Tuttavia è bene evidenziare che restano in vigore le disposizioni: – per i minori presenti nell’art. 8 legge n. 977/1967; – per i lavori soggetti a sorveglianza sanitaria da parte del medico compe­ tente presenti nell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto si devono tutt’ora ritenere valide le indicazioni del Ministero del lavoro sopra commentate.

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Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad Le Aziende Socio Sanitarie si riservano un congruo periodo di prova di 90 (novanta) giorni consecutivi, decorrenti dall’avvenuto collaudo con esito positivo dei sistemi analitici oggetto di fornitura, al fine di accertare la rispondenza delle apparecchiature, dei reagenti e dei relativi materiali di consumo a quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta nonché la buona qualità delle metodiche, dei prodotti e della durata strumentazione forniti. Tale periodo decorrerà dalla data in cui gli strumenti saranno funzionanti, come riconosciuto dal verbale di tre mesipresa in carico della Struttura di Ingegneria Clinica. A Terminato tale periodo di prova non è soggetto prova, il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore Laboratorio Analisi di ciascuna Azienda Socio Sanitaria eseguirà il test-run delle macchine atto a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’artverificare: - precisione; - accuratezza; - operatività (test continuo); - consumi effettivi. 57Superato il suddetto test i sistemi analitici saranno considerati, a tutti gli effetti, idonei ed operativi e verrà confermata l’aggiudicazione. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in Nel caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto esito negativo della prova le Aziende Socio Sanitarie si riservano la facoltà di concordare una ulteriore definitiva ripetizione per un periodo massimo di sei ulteriori tre mesi. Nell'ipotesi di nuovo esito negativo le Aziende Socio Sanitarie hanno facoltà di revoca del contratto per inadempimento, decorso nel rispetto delle modalità disciplinate dell’art. 29 del presente Capitolato. Nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari, effettuate durante il quale il rapporto è risoltoperiodo di prova ed in ogni caso dopo l'avvenuto collaudo. Qualora l’esito negativo della prova sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta aggiudicataria nei documenti di gara, le Aziende Socio Sanitarie tratterranno immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato. Conseguentemente, con analoga procedura, si provvederà a favore della seconda Ditta migliore offerente in graduatoria. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per contestazioni, le corrispondenti assenze del personale non verifiche saranno effettuate in prova. Decorsa contraddittorio con la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzaDitta fornitrice.

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Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata è di tre mesi. A tale periodo due mesi di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito calendario per le posizioni funzionali ricomprese nelle categorie A, B e BS, di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo sei mesi di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestatocalendario per le posizioni funzionali ricomprese nelle categorie C, D e DS. Il periodo di prova è sospeso in sospeso, nel caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso ferie e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o regolamenti (es. richiamo alle armi, congedo per gravidanza ecc.). Sono soggetti al periodo di prova anche gli operatori, già dipendenti dell’Azienda che accedono ad altre posizioni funzionali nella medesima categoria o in categorie superiori, comprese le riqualificazioni (es. O.T.A. ecc.). Il dipendente è esonerato dal periodo di prova in caso di assunzione per mobilità, se risulta positivamente superato analogo periodo nella medesima posizione funzionale o qualifica presso l’Azienda o Ente del comparto di provenienza. Sono soggetti comunque al periodo di prova, i dipendenti provenienti per mobilità da norme legislative Enti di diverso comparto se beneficiari di aspettativa. L’Azienda può esonerare dal periodo di prova il dipendente assunto a seguito di pubblico concorso quando tale dipendente lo richieda espressamente ed abbia superato analogo periodo di prova nella medesima posizione funzionale e qualifica presso altra Azienda o regolamentari vigentiEnte del comparto. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la Al termine della metà del periodo di prova, il dipendente viene informato dal Responsabile sull’andamento della prova stessa, al fine anche di cui al comma 1, nel restante trovare diverse soluzioni in caso di negatività del periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva medesimo. Entro il termine del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato il Responsabile dell’Unità Operativa trasmette al Servizio Reclutamento del Personale il giudizio finale e la proposta motivata di conferma in ruolo o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il recesso dal rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzalavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad Al termine del collaudo tecnico, inizierà un periodo di prova della durata indicata all’art. 6, al fine di tre mesi. A tale periodo accertare l’effettiva corrispondenza di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore quanto fornito (apparecchiature e materiale di consumo) rispetto a seguito quanto proposto/dichiarato in sede di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini offerta dalla Ditta Aggiudicataria (requisiti dichiarati negli allegato A1, A2 e A3 ( “REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI” a seconda del compimento lotto) ed al fine di verificare l’effettiva esecuzione del periodo programma di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestatoformazione previsto. Il periodo di prova è sospeso viene gestito da un referente per ciascuna UU.OO di Oculistica interessata. Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui i referenti dell’Azienda riscontrino delle anomalie, possono concordare con la Ditta un ulteriore periodo di prova di massimo 1 mese entro il quale quest’ultima deve correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non siano correggibili o non risultino corrette nemmeno dopo la proroga del periodo di prova la ASL, potrà procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta Aggiudicataria possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso, come nel caso di collaudo negativo di cui al precedente art. 9, la Ditta Aggiudicataria:  Xxxxx proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall’Azienda: decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro delle apparecchiature a proprie spese. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, l’Azienda restituirà detti dispositivi a spese della Ditta Aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nella fasi di disinstallazione e trasporto;  Avrà diritto esclusivamente al pagamento degli interventi effettivamente svolti.  Dovrà rimborsare all’Azienda il maggior costo derivante dall’acquisizione della fornitura presso terzi per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di assenza per malattiarisoluzione del contratto. In tal caso Una volta risolto il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo contratto con la Ditta Aggiudicataria, la ASL si riserva la facoltà di sei mesi, decorso indire una nuova gara o di adire il quale secondo aggiudicatario che dovrà subentrare con le stesse modalità (compreso quindi il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova prova) e fino alla scadenza del contratto prevista. La Ditta seconda classificata, quindi, resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà impegnata a subentrare alla Ditta Aggiudicataria fino al termine del periodo di prova di quest’ultima. La Ditta Aggiudicataria dovrà compilare l’Allegato “ASSISTENZA TECNICA- FORMAZIONE-SUPPORTO SCIENTIFICO E METODOLOGICO “B1, B2, B 3 (a seconda del lotto), dove verranno esplicitate le caratteristiche del servizio di assistenza tecnica offerto, quantificate nei diversi componenti di tempo di intervento, tempo di risoluzione guasto, numero di manutenzioni preventive previste, ecc. Dovranno inoltre essere specificati i centri di assistenza tecnica autorizzati e l’impegno all’intervento tecnico ed al ripristino della totale funzionalità (tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up) entro i tempi previsti all’art. 6. Tale impegno costituisce parte integrante dell'offerta. La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un’assistenza tecnica di tipo full-risk (tutto incluso) senza alcun onere aggiuntivo. Dovrà, inoltre, garantire l’esecuzione delle manutenzioni preventive secondo la frequenza e le attività previste dal fabbricante ed almeno una verifica di sicurezza annua secondo la norma EN60601-1 xxxxxx XX XX00000. Quanto svolto dovrà essere documentato con apposito rapporto d’intervento, la cui copia dovrà essere consegnata all’ Ingegneria Clinica della ASL. La Ditta Aggiudicataria si impegna al comma 1, nel restante periodo ciascuna mantenimento in efficienza delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva apparecchiature fornite per tutta la durata del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effettiservice. In caso di recesso ritiro delle apparecchiature per cause legate alla manutenzione preventiva o correttiva, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno Ditta Aggiudicataria dovrà fornire apparecchiature analoghe di effettivo back up, in modo tale da garantire la continuità assistenziale. Per quanto concerne il ritiro o la consegna delle apparecchiature per manutenzioni, verifiche e controlli, dovrà essere fatto riferimento al Responsabile dell’U.O. utilizzatrice ed all’ Ingegneria Clinica della ASL. La ASL, si riserva il diritto, a fronte di guasti e ripetuti fermi macchina, di richiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione delle apparecchiature installate. La disinstallazione ed il ritiro delle apparecchiature in uso e la consegna e l’installazione delle nuove sono a carico della Ditta Aggiudicataria. In seguito a tale intervento straordinario, verrà eseguita una nuova procedura di collaudo. Per i Dispositivi Medici (93/42/CE), la Ditta Aggiudicataria si obbliga a conservare, nelle operazioni di manutenzione e di aggiornamento tecnologico, tutte le caratteristiche originali che hanno consentito l’applicazione del marchio CE, ed a seguire tutte le indicazioni fornite dal fabbricante. Gli operatori addetti all’assistenza tecnica dovranno avere capacità ed esperienza documentabile e dovranno essere opportunamente e costantemente formati ed informati. Con la sottoscrizione del presente Disciplinare, la Ditta Aggiudicataria si impegna alla fornitura, per tutta la durata del service, di apparecchiature di pari o maggiori funzionalità, necessarie a garantire la continuità dell’attività di servizio. Si impegna, compresi i ratei inoltre, a rendere disponibile, per tutta la durata del service, personale tecnico di assistenza qualificato, operante sotto la diretta responsabilità della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non goduteDitta Aggiudicataria stessa. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione Qualora, durante il periodo di provafornitura, ove previstola Ditta Aggiudicataria fosse in grado di commercializzare sul costituito oggetto del contratto, ha diritto dovrà presentare alla conservazione del posto ASL la proposta di aggiornamento tecnologico senza maggiorazione dei prezzi. Gli aggiornamenti tecnologici dovranno essere successivamente concordati ed autorizzati dalla ASL, secondo le procedure in uso. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria interrompesse la produzione dei prodotti offerti sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi alle medesime condizioni economiche, concedendo alla ASL un congruo periodo di mancato superamento della provatempo per poterli valutare. La ASL, a domandasuo insindacabile giudizio, decideranno se accettare la fornitura dei nuovi dispositivi o risolvere il contratto. Ogni onere inerente alla prova di nuovi dispositivi è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di provaa carico della Ditta Aggiudicataria. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per Per tutta la durata del periodo contratto di provafornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà inviare ogni sei mesi alla Ingegneria Clinica della ASL , con decorrenza dalla data dell’avvenuto collaudo di accettazione, una relazione dettagliata sugli interventi Nel caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, la ASL si riserva la facoltà di applicare le sanzioni economiche previste all’ Art.17. Durante il periodo Qualora la Ditta Partecipante offra sistemi per diagnosi di provafunzionamento e di guasto in remoto, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicatodeve presentare adeguata documentazione, in successione al fine di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area poter permettere all’U.O. Informatica ed all’Ufficio Privacy di appartenenzaesprimere parere favorevole.

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Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della La durata di tre mesi. A tale del periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito potrà superare: Livelli Periodo Quadro (90) giorni di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. effettiva prestazione lavorativa Livello I-II (70) giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello III (50) giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello IV-V (45) giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello VI (35) giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello VII (30) giorni di effettiva prestazione lavorativa Ai fini del compimento computo del periodo di prova si tiene conto sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo 10 della legge n° 604 del solo servizio effettivamente prestato15.07.1996. Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto. Il periodo di prova è rimane sospeso per malattia o infortunio del socio coimprenditore e del lavoratore dipendente. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente in prova ha diritto, in caso di assenza per insorgenza di malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per , di fruire anche di un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la comporto pari alla metà del periodo di prova prova. In detto comporto vanno riassunti tutti gli eventuali periodi di cui malattia. Decorso detto periodo di comporto il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente può essere licenziato per giusta causa. Non è assoggettabile al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato il socio coimprenditore o prorogato alla scadenzail lavoratore dipendente assunto nuovamente per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 10 mesi nell’arco di 2 anni antecedenti la data di nuova assunzione. Decorso Trascorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una nessuna delle partiparti abbia dato regolare disdetta, il l’assunzione del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante intenderà confermata ed il periodo stesso sarà cumulato all' anzianità di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzaservizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Coimprenditori Ed I Lavoratori Dipendenti Delle Cooperative

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad L’assunzione può avvenire con un periodo di prova della durata non superio- re a: Categoria professionale Durata ordinaria Durata ridotta 1a 1 mese 20 giorni 2 a , 3 a e 3 a Super . . . . . . . . . 1 mese e ½ 1 mese 4 a, 5 a e 5 a Super . . . . . . . . . . 3 mesi 2 mesi 6 a , 7 a e 8 a Quadri . . . . . . . . . 6 mesi 3 mesi I periodi di tre mesi. A tale prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori: Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavora- tori che abbiamo prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazio- ne di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è soggetto il dipendente che venga inquadrato ridotta nella categoria immediatamente superiore stessa misura. Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavorato- ri di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all’azienda, al momento dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’artdocumentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni. 57. Ai fini del compimento Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova si tiene conto fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del solo servizio effettivamente prestatopresente articolo. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di as- sunzione di cui al all’articolo 1 del presente Titolo, e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma 1, nel restante successivo. Nel caso in cui il periodo ciascuna delle parti di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di la- voro può recedere dal rapporto aver luogo in qualsiasi momento senza ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo di del preavviso né di della relativa indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4sostitutiva. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Xxxxxxxxx, salvo che non sia diversa- mente disposto dal contratto stesso. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione avvenga per dimis- sioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ove previstoovvero alla fine del periodo stesso, ha diritto alla conservazione del posto ed l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di mancato superamento della provalavorazione a cottimo, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di con il guadagno spettante per il lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzaeseguito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmec Canica Privata E Alla Installazione Di Impianti

Periodo di prova. Il 0.Xx dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai 0.Xx fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il 0.Xx periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il 0.Xx periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le 5.Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa 6.Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il 7Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso 8.Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In 0.Xx caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il 00.Xx dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Quadriennio Normativo 1998 2001 Ed Al Biennio Economico 1998 – 1999 Del Personale Del Comparto "Università"

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad L’assunzione può essere fatta, d’accordo fra le Parti, con un periodo di prova della la cui durata non potrà essere superiore a: 3° livello Impiegati Operai 2° livello Impiegati Operai Il periodo di tre mesiprova, la sua durata e l’eventuale proroga dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore. A tale Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità sostitutiva. La malattia, l’infortunio non è soggetto sul lavoro, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito periodo di procedura selettiva indetta ai sensi dell’artprova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell’evento morboso nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui agli artt. 57. Ai fini 51 e 52 - Parte Generale; al termine del compimento periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestatoper la parte residua. Il periodo di prova è altresì sospeso in caso durante i periodi di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione gravidanza e puerperio (astensione obbligatoria e facoltativa, aspettativa post partum) e riprenderà a decorrere, per la parte residua, al rientro del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risoltosoggetto che ne abbia usufruito. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il risoluzione del rapporto durante il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà il solo periodo di prestazioni, nonché gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie, T.F.R. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore s’intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva inizio del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzastesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della La durata di tre mesi. A tale massima del periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito potrà superare i seguenti limiti: Livelli Giorni 9° e 8° 180 7°, 6° e 5° 90 4° 60 3° 45 2° e 1° 21 I giorni indicati nel precedente comma devono intendersi di procedura selettiva indetta ai sensi dell’artcalendario. 57. Ai fini del compimento Nel corso del periodo di prova si tiene conto la risoluzione del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo rapporto di prova è sospeso lavoro può avvenire in caso qualsiasi momento ad iniziativa di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso o di motivazione alcuna ma con diritto al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonché dei ratei della 13ª mensilità e del preavvisotrattamento di fine rapporto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4a questi effetti, come mesi interi. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il Durante il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenzail lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello per cui è stato assunto. Decorso Scaduto il periodo di prova senza che il rapporto sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diverrà definitiva e l'anzianità di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità decorrerà dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo primo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non goduteassunzione. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la La durata del periodo di provaprova deve risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la protrazione né il rinnovo. Durante il periodo di provaprova sussistono tra le parti tutti i diritti e obblighi previsti dalla presente regolamentazione, l’Amministrazione può adottare iniziative salvo che non sia diversamente disposto. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per la formazione causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere servizio, entro ventuno giorni di calendario. Durante il periodo di interruzione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicatoperiodo di prova per le cause suddette non decorrerà né il trattamento economico a carico dell'azienda, in successione né l'anzianità di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzaservizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto L’ASST si riserva di sottoporre il servizio in oggetto ad un periodo di prova della prova, di 3 MESI, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. Detto periodo è incluso nella durata di tre contrattuale complessivamente stabilita in 24 mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il esito negativo del periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigentiprova, Il DEC, predisporrà apposita relazione nella quale saranno evidenziate le ragioni e gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell’inadeguatezza del servizio offerto. Le assenze riconosciute come causa Detta relazione sarà trasmessa formalmente dal DEC al RUP (Responsabile della S.C. Provveditorato Economato), a seguito della quale, si provvederà a comunicare tale circostanza alla società entro i successivi 20 giorni dalla data di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà scadenza del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in detto servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effettiil contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. In caso 1456 cc. Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo. Al fine di recesso verificare la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno piena idoneità del servizio reso, la società aggiudicataria dovrà effettuare la prima manutenzione entro il primo mese di effettivo avvio del servizio. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni patiti, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente l’Azienda Appaltante si riserva la retribuzione corrispondente alle giornate facoltà di ferie maturate e non goduteincamerare il deposito cauzionale originariamente versato dall’aggiudicatario, ferma ed impregiudicata ogni eventuale ed ulteriore azione risarcitoria. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di provaL’aggiudicatario sarà tenuto, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della provaogni caso, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve garantire la continuità prosecuzione del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di provaservizio sino al subentro del nuovo soggetto. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata Nel corso del periodo di provavigenza del contratto, la Società aggiudicataria dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Prestazionale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto. Durante Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il periodo di provasoggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell’aggiudicatario gestire il servizio e rendere disponibile tutto quanto necessario all’erogazione dello stesso in relazione alle finalità da conseguire, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione secondo quanto disposto nel seguito del personale neo assuntopresente documento e previsto in contratto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempoL’operatore economico concorrente dichiara, a più servizital fine, ferma restando la sua utilizzazione di possedere l’organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per l’erogazione correlati al servizio di manutenzione di che trattasi alle condizioni tutte del presente Capitolato Prestazionale e previste dalla normativa vigente in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzamateria.

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Samples: Documento Unico Di Procedura

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova della durata prova, espresso in giorni di tre mesi. A tale periodo di prova effettiva prestazione, non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo è priva di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risoltoeffetto se non risulta da atto scritto. In caso di infortunio sul distribuzione dell’orario di lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo settimanale su 6 giorni, i giorni di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la formazione del personale neo assuntodifferenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Il dipendente può essere applicato, in successione Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria lavoro effettivo A e area 3B 60 giornate di appartenenza.lavoro effettivo

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad L’assunzione può avvenire con un periodo di prova della durata non superiore a: 48 Sez. Quarta – Titolo I – Costituzione, tipologie, luogo e modifiche del rapporto Livello Durata ordinaria Durata ridotta X0, X0 x X0 X0, X0 x X0 X0, X0 e A1 1 mese e ½ 3 mesi 6 mesi 1 mese 2 mesi 3 mesi I periodi di tre mesi. A tale prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori: Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano pre- stato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più con- tratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente su- periore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è soggetto il dipendente che venga inquadrato ridotta nella categoria immediatamente superiore stessa misura. Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all’azienda, al momento dell’assunzione, gli at- testati o i certificati di lavoro atti a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’artdocumentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni. 57. Ai fini del compimento Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova si tiene conto fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del solo servizio effettivamente prestatopresente articolo. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui al all’articolo 1 del presente Titolo, e non è ammessa né la protrazione, né la rinno- vazione, salvo quanto previsto dal comma 1, nel restante successivo. Nel caso in cui il periodo ciascuna delle parti di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qua- lora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può recedere dal rapporto aver luogo in qualsiasi momento senza ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ri- correre il reciproco obbligo di del preavviso né di della relativa indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4sostitutiva. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Xxxxxxxxx, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione avvenga per dimissioni o per li- cenziamento durante il periodo di prova, ove previstoovvero alla fine del periodo stesso, ha diritto alla conservazione del posto ed l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di mancato superamento della provalavorazione a cottimo, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante con il periodo di prova. Fatto salvo guadagno spettante per il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzala- voro eseguito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 5 Febbraio 2021 Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmeccanica Privata E Alla Installazione Di Impianti

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata deve risultare da atto scritto. In mancanza di tre mesi. A tale periodo di questo l’impiegato si intende assunto senza prova non alle condizioni stabilite dal presente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore chiamato a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestatosvolgere. Il periodo di prova è sospeso fissato in caso mesi 4 per i quadri e gli impiegati di assenza 1a, 2a e 3a categoria e in mesi 2 per malattiagli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo Per i rapporti di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma instaurati a decorrere dal 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso ° dicembre 2012 il periodo di prova senza che è fissato in mesi 6 per i quadri e gli impiegati di 1a e 2a categoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3a e 4a categoria e in mesi 3 per gli impiegati di 5a e 6a categoria. Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il rapporto datore di lavoro sia stato risolto da una delle parti, deve farne denuncia all’ENPAIA e all’INPS. L’impiegato acquista il dipendente si intende confermato in diritto all’assistenza e alla previdenza a decorrere dalla data di inizio del servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione anche se sottoposto a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso, in tal caso l’impiegato deve, entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. Superato il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma e il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato. In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per la formazione l'intero mese nel quale è avvenuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 22, 31 e 50 del personale neo assuntopresente contratto. Il dipendente può essere applicatoQualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l'impiegato ha diritto, per sé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempre che il trasferimento in successione azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzalavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata deve risultare da atto scritto. In mancanza di tre mesi. A tale periodo di que- sto l’impiegato si intende assunto senza prova non alle condizioni stabili- te dal presente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore chiamato a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestatosvolgere. Il periodo di prova è sospeso fissato in caso mesi 4 per i quadri e gli impiegati di assenza 1a, 2a e 3a categoria e in mesi 2 per malattiagli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo Per i rapporti di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma instaurati a decorrere dal 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso ° dicembre 2012 il periodo di prova senza che è fissato in mesi 6 per i quadri e gli impiegati di 1a e 2a categoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3a e 4a categoria e in mesi 3 per gli impiegati di 5a e 6a categoria. Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il rapporto datore di lavoro sia stato risolto da una deve farne denuncia all’ENPAIA e all’INPS. L’impiegato acquista il diritto all’assistenza e alla previdenza a de- correre dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova. I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di pro- va. Durante il periodo di prova ciascuna delle partiParti può recedere dal con- tratto senza l’obbligo di preavviso, in tal caso l’impiegato deve, entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. Superato il dipendente si intende confermato in periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma e il servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effettiprestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata nel corso del periodo di provaprova o al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è av- venuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. Durante 23, 34 e 53 del presente contratto. Qualora il periodo recesso venga effettuato dal datore di provalavoro, l’Amministrazione può adottare iniziative l’impiegato ha diritto, per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicatosé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempre che il trasferimento in successione azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzalavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata deve risultare da atto scritto; in mancanza di tre mesi. A tale periodo di questo l’im- piegato si intende assunto senza prova non alle condizioni stabilite dal presente contratto e dai contratti integrativi per il livello cui l’impiegato stesso appar- tiene in base alle mansioni che è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore chiamato a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestatosvolgere. Il periodo di prova è sospeso fissato in caso mesi 4 per gli impiegati di assenza 1°, 2° e 3° livello e in mesi 2 per malattiagli impiegati di 4°, 6° e 7° livello. In tal caso L’impiegato acquista il dipendente ha diritto all’assistenza ed alla conservazione previdenza a decorrere dalla data di inizio del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione anche se sottoposto a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi mo- mento dal contratto senza l’obbligo di preavviso; in tal caso l’impiegato deve, entro 30 giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. Superato il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato. In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso, l’impie- gato ha diritto allo stipendio per la formazione l’intero mese nel quale è avvenuto il recesso, nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al tratta- mento di fine rapporto di cui agli artt. 29, 34 e 53 del personale neo assuntopresente contratto. Il dipendente può essere applicatoQualora il recesso venga intimato dal datore di lavoro, l’impiegato ha diritto per sé e per i propri familiari al rimborso delle spese di viaggio necessarie a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di trasporto di mobilio, sempre che il trasferimento in successione azienda della famiglia sia stato con- cordato con il datore di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzalavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad Al termine del collaudo tecnico positivo o positivo con riserva, inizierà un periodo di prova prova” della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso viene gestito dai referenti dell’ Azienda appaltante. Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui i referenti delle Azienda appaltante riscontrino delle anomalie, possono concordare con la Ditta un ulteriore periodo di prova di massimo 1 mese entro il quale quest’ultima deve correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non siano correggibili o non risultino corrette nemmeno dopo la proroga del periodo di prova, le Azienda appaltante, anche singolarmente, potranno procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso, come nel caso di collaudo negativo di cui al precedente art. 11, la Ditta Aggiudicataria:  Xxxxx proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dalle Azienda appaltante: decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, l’ Azienda Appaltante restituirà detti dispositivi a spese della Ditta Aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nella fasi di disinstallazione e trasporto;  Avrà diritto esclusivamente al pagamento dei dispositivi utilizzati ;  Dovrà rimborsare alle Azienda appaltante il maggior costo derivante dall’acquisizione della fornitura del servizio presso terzi per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di assenza per malattiarisoluzione del contratto. In tal caso Una volta risolto il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo contratto con la Ditta Aggiudicataria, l’ Azienda appaltante si riserva la facoltà di sei mesi, decorso indire una nuova gara o di adire il quale secondo aggiudicatario che dovrà subentrare con le stesse modalità (compreso quindi il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova prova) e fino alla scadenza del contratto prevista. La Ditta seconda classificata, quindi, resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà impegnata a subentrare alla Ditta Aggiudicataria fino al termine del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzaquest’ultima.

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Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della qualificazione per la quale è soggetto ad stato richiesto, per un periodo di prova della - che dovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può essere superiore a: Nei casi di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso dovuta a carico del datore di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesilavoro, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di proval'integrazione economica. Durante il periodo di provaprova è ammessa, l’Amministrazione può adottare iniziative da entrambe le parti la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti. I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l'anzianità dei lavoratori e per la formazione durata dell'apprendistato. Ai sensi del personale neo assunto2º comma dell'art. Il dipendente può essere applicato25 della legge n. 223/1991 non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva: - le assunzioni dei lavoratori di cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 1ºA; 1ºB; 2º; 3º; 4º, 5ºb, nonchè 5º a condizione che questi ultimi abbiano già prestato attività presso imprese del settore o che siano in successione possesso di tempotitolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinenti alle mansioni da svolgere. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, a più servizifiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie del 5º comma, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie dell'art. 25, legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della categoria copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e area di appartenenza6 dell'art. 25 citato, anche quando vengono inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata è regolato oltre che dal contratto, dall’art. 2096 del codice civile. In via generale, ci sono novità anche nella regolamentazione del periodo di prova. Il nuovo testo, in vigore dall’1° gennaio 2005, infatti, ha ridotto, per i lavoratori inquadrati nel 5° livello, il periodo di prova da sei mesi a tre mesi. A tale Il periodo di prova prova, pertanto, è fissato in sei mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli 8°, 7° e 6°, “quadri” inclusi e tre mesi per tutti gli altri lavoratori. Il criterio dell’effettività comporta il principio per cui non si tiene conto dei periodi in cui l’attività è soggetto sospesa per eventi quali malattia, infortunio, congedo matrimoniale, sciopero, permessi e ferie, con la sola esclusione dei riposi settimanali e delle festività. Pertanto, in caso di assenza per uno degli eventi indicati dagli artt. 2110 e 2111 c.c. (malattia, infortunio, gravidanza etc.) il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento decorso del periodo di prova si tiene conto resta sospeso, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e in pari misura rispetto alla durata di questa, ad eccezione dell’assenza per malattia per la quale la sospensione del solo servizio effettivamente prestatoperiodo di prova può prolungarsi fino a 180 giorni di calendario. Si precisa che, nell’ambito dei citati 180 giorni, considerato che la norma contrattuale non specifica diversamente, rientra qualsiasi tipologia di malattia, quindi anche le assenze dal lavoro per cure, interventi chirurgici, terapie riabilitative, etc. che siano assicurati attraverso ricovero ospedaliero o day hospital. Superato questo limite di tempo, il rapporto di lavoro in prova, è risolto ad ogni effetto. Durante il periodo di prova è riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di recedere liberamente dal rapporto di lavoro (c.d. licenziamento “ad nutum”)senza obbligo di motivazione (art. 2118 c.c.; art. 4 l.108/90). Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza vale anche per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, a tempo determinato e per il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetticontratto di inserimento. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizioparticolare, compresi in entrambi i ratei casi, detto periodo non può superare 1/6 della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante durata del contratto e, comunque, per il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un determinato non può superare l’equivalente periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, previsto per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, le assunzioni a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzatempo indeterminato.

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Samples: www.federenergia.org

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante Compiuto il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di proval’assunzione dell’apprendista diviene definitiva. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso Può essere convenuto un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso. A tal fine, vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Quadri e Primo livello 6 mesi di calendario Secondo e Terzo livello 60 giorni di lavoro effettivo Quarto e Quinto livello 60 giorni di lavoro effettivo Sesto e Settimo livello 45 giorni di lavoro effettivo Le Parti convengono che le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il20%dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto all’art. 42, comma 3, prima parte, del D.Lgs. 81/2015, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di 5 contratti di apprendistato. Le Parti - in considerazione del perdurare della crisi occupazionale che interessa soprattutto la popolazione giovanile; del fenomeno sempre più esteso della dispersione scolastica; della necessità di consentire l’acquisizione nonché il costante aggiornamento delle competenze della forza lavoro ai fabbisogni espressi dalle Aziende della Distribuzione Moderna Organizzata - riconoscono l’apprendistato quale strumento finalizzato all’occupabilità dei giovani a tempo indeterminato, nonché quello più idoneo a consentire un efficiente incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l’integrazione tra momento educativo-formativo e quello lavorativo. Le Parti ritengono pertanto utile avviare una fase di confronto tecnico per la costruzione di un vero e proprio “sistema dell’apprendistato” con particolare riguardo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e all’apprendistato di alta formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzaricerca.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Della

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata deve risultare da atto scritto. In mancanza di tre mesi. A tale periodo di que- sto, l’impiegato si intende assunto senza prova non alle condizioni stabilite dal presente Contratto e dai Contratti territoriali per la categoria cui l’im- piegato stesso appartiene in base alle mansioni che è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore chiamato a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestatosvol- xxxx. Il periodo di prova è sospeso fissato in caso mesi 4 per gli impiegati di assenza 1a, 2a e 3a categoria e in mesi 2 per malattiagli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria. In tal caso Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il dipendente ha datore di lavoro deve farne denuncia all’ENPAIA e all’INPS. L’impiegato acquista il diritto all’assistenza ed alla conservazione previdenza a decor- rere dalla data di inizio del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il anche se sottoposto a periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1trenta giorni, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso Superato il periodo di prova prova, l’assunzione diviene definitiva senza che necessità di conferma ed il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effettiprestato deve computarsi agli effet- ti dell’anzianità dell’impiegato. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata nel corso del periodo di provaprova o al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è avve- nuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. Durante 21, 28 e 47 del presente contratto. Qualora il periodo recesso venga effettuato dal datore di provalavoro, l’Amministrazione può adottare iniziative l’impiegato ha diritto, per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicatosé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viag- gio necessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempreché il trasferimento in successione azienda della fami- glia sia stato concordato con il datore di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzalavoro.

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale

Periodo di prova. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della La durata di tre mesi. A tale del periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. potrà superare: Ai fini del compimento computo del periodo di prova si tiene conto sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restan- do il termine massimo di 6 mesi previsto dall’art. 10, L. n. 604 del solo servizio effettivamente prestato15 luglio 1996. Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le Parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al TFR. Il periodo di prova è rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore. Il lavoratore dipendente in prova ha diritto, in caso di assenza per insorgenza di malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per , di fruire anche di un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la com- porto pari alla metà del periodo di prova prova. In detto comporto vanno riassunti tutti gli eventuali periodi di cui malattia. Decor- so detto periodo di comporto il dipendente può essere licenziato per giusta causa. Non è assoggettabile al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenzail lavoratore dipendente assunto nuovamente per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 10 mesi nell’arco di 2 anni antecedenti la data di nuova assunzione. Decorso Trascorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una nessuna delle partiParti abbia dato regolare disdetta, il dipendente l’assunzione del lavoratore si intende confermato in servizio intenderà confermata e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo stesso sarà cumulato all’anzianità di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenzaservizio.

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