Sospensione del Patto di Prova. 1. Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il Lavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell’Azienda, purchè sia in grado di riprendere il servizio entro il termine complessivo corrispondente al 50% (cinquanta percento) della durata del Patto di Prova, di cui alla colonna 2 della successiva Tabella 1.
2. Nel caso che precede, le Parti concordano di considerare neutro il periodo conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così superare, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
Tabella 1: Durata del Periodo di Prova e dei preavvisi di recesso
Sospensione del Patto di Prova. 1. Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il Lavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell’Azienda, purchè sia in grado di riprendere il servizio entro il termine complessivo corrispondente al 50% (cinquanta percento) della durata del Patto di Prova, di cui alla colonna 2 della successiva Tabella 1.
2. Nel caso che precede, le Parti concordano di considerare neutro il periodo conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così superare, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
Tabella 1: Durata del Periodo di Prova e dei preavvisi di recesso (vedi seguente punto B) B1 e Op. Vendita di 1a Cat. 5 mesi 2,5 mesi 3 settimane B2 e Op. Vendita di 2a Cat. 5 mesi 2,5 mesi 3 settimane C1 e Op. Vendita di 3a Cat. 4 mesi 2 mesi 2 settimane
Sospensione del Patto di Prova. Nel caso in cui il patto di prova sia interrotto per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni di calendario per motivi di malattia o infortunio, previo assenso scritto dello Studio, il Lavoratore sarà ammesso a completare il periodo, purchè sia in grado di riprendere il servizio entro 3 (tre) mesi dalla data di sospensione, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dal presente CCNL. La durata massima del periodo di prova, salvo quanto precede, non potrà superare i seguenti limiti.
Tabella 1: Durata del periodo di prova e del preavviso del Lavoratore
Sospensione del Patto di Prova. 1. Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il Lavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell’Azienda, purchè sia in grado
Sospensione del Patto di Prova. 1. Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il Lavoratore sarà ammesso, a domanda scritta, a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell’Azienda, purchè egli sia in grado di riprendere il servizio entro il termine complessivo corrispondente al 50% (cinquanta percento) della durata del Patto di Prova, di cui alla Colonna 2 della successiva Tabella 1. In assenza di domanda di sospensione, dopo una durata dell’assenza almeno pari al preavviso di recesso dovuto dal Lavoratore (successiva Tabella 1, Colonna 4), l’Azienda potrà liberamente recedere dal rapporto, purchè entro il termine del Patto stesso.
2. In caso di sospensione del Patto, le Parti concordano di considerare neutro il periodo conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così superare, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
Tabella 1: Durata del Periodo di Prova e dei preavvisi di recesso (vedi seguente punto B)
Sospensione del Patto di Prova. Nel caso in cui il patto di prova sia interrotto per un periodo superiore a 15 giorni di calendario per motivi di malattia o infortunio, previo assenso scritto dell’Istituto, il Lavoratore sarà ammesso a completare il periodo, purchè sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi dalla data di sospensione Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica sull’effettiva capacità del Lavoratore in prova concordano, a favore del Lavoratore, una clausola di durata minima pari al 50% della durata prevista dal CCNL. Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall’Istituto, senza obbligo di preavviso o d’indennità sostitutiva. Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il Trattamento di Fine Rapporto maturato. Il lavoratore invece potrà recedere liberamente durante il periodo di prova dando un preavviso di 1 settimana di calendario.
Sospensione del Patto di Prova. Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o durata prevista superiore a 7 giorni di calendario, il Lavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell’Azienda, purché sia in grado di riprendere il servizio entro il termine complessivo corrispondente al 50%) della durata del Patto di Prova.