Documenti di lavoro Clausole campione

Documenti di lavoro. 1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003 e dal DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: - scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento); - stato di famiglia; - residenza anagrafica; - libretto di idoneità sanitaria (ove previsto); - fotocopia di codice fiscale; - fotocopia documento di riconoscimento valido; - certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio); - eventuale libretto di pensione; - certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. E’ ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968 n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti: · libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento; · stato di famiglia; · residenza anagrafica; · libretto di idoneità sanitaria; · fotocopia di codice fiscale; · fotocopia documento di riconoscimento valido; · certificato di iscrizione all’albo/ordine professionale (se obbligatorio); · eventuale libretto di pensione; · certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica. La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all’atto dell’assunzione.
Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti: a) carta d'identità o documento equipollente; b) codice fiscale; c) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate se previsto dalla normativa; d) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare; e) certificato generale penale e dei carichi pendenti o quanto previsto da normative specifiche sulla base del servizio svolto; f) libretto sanitario, ove richiesto. E' a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge. L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia. L'istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Documenti di lavoro. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:
Documenti di lavoro. Art. 5 – Assunzione‌
Documenti di lavoro. Al momento dell’assunzione il dipendente deve esibire al datore di lavoro alcuni documenti e consegnarne una foto- copia (art. 10 del CCNL) Per i lavoratori minorenni in aggiunta ai documenti sopra elencati: - la dichiarazione rilasciata dai genitori o da chi esercita la patria potestà e vidimata dal Sindacato del comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore viva presso la famiglia del datore di lavoro; - il certificato di idoneità al lavoro rilasciato dall’ufficiale sanitario.
Documenti di lavoro. DSCG/2014/39 Final - Rev 1 - Guidance document on aid applications and payment claims referred to in article 72 of regulation (EU) 1306/20131. • DS/EGDP/2015/02 Final - Guidance document on the implementation by member states of permanent grassland provisions in the context of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment (greening). agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
Documenti di lavoro. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà, ai sensi dell'art. 3 L. n. 339/1958 e di quanto indicato nel c.c.n.l., consegnare al datore di lavoro: - i documenti assicurativi e previdenziali; - la tessera sanitaria, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge; - un documento di identità personale non scaduto; - eventuali diplomi o attestati professionali specifici. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto, come già detto, se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Documenti di lavoro. Nella misura del possibile, i moduli per registrare i risultati della verifica e le con- clusioni devono essere standardizzati affinché la verifica possa essere effettuata nel modo più uniforme, trasparente ed efficiente possibile. I documenti di lavoro pos- sono contenere fogli di controllo con i seguenti elementi valutativi: – norme giuridiche, – struttura e modo di lavorare dei servizi di sorveglianza e degli uffici di certi- ficazione, – caratteristiche dell’azienda e suo funzionamento, – statistiche sull’igiene, piani di prelievo di campioni e risultati, – norme e procedura di attuazione, – procedura di notificazione e rimedi giuridici, – programmi di formazione.