Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. La durata massima 29.1 L’assunzione del personale avviene con un periodo di prova.
29.2 Detto periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, non può essere superiore a 6 mesi e inferiore a 2 mesi; per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi è previsto un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non potrà superare i seguenti limiti: - quadri superiore a 1 mese; lo stesso resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli artt. 2110 e 1° livello: 6 mesi2111 c.c., con decorrenza dal giorno d’inizio dell’assenza medesima, sempre che il lavoratore riprenda servizio entro 180 (centottanta) giorni di calendario; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. superato questo limite di tempo, il rapporto di lavoro in prova è automaticamente risolto ad ogni effetto.
29.3 Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore prova, ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza l’obbligo di preavviso.
29.4 Nel periodo di prova, al minimo dipendente spetta il trattamento economico contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso in vigore.
29.5 Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altraprova, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdettaqualora non sia intervenuta la risoluzione del rapporto, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, l’assunzione diviene definitiva e il periodo stesso sarà è computato nella anzianità a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale .
29.6 Le parti Parti si danno atto che le norme sono esclusi dal periodo di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti prova i precedenti contratti collettivi nazionali rapporti di lavoro del settorederivanti da contratti di formazione lavoro, trasformati in contratti a tempo indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. 1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° primo livello: 6 mesi120 giorni; - 2° secondo e 3° terzo livello: 60 giorni; - 4° quarto e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° quinto livello: 45 giorni; - sesto e settimo livello: 30 giorni. Durante il periodo I giorni indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stessoeffettivo lavoro.
2. Nel corso del periodo di prova prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento momento, da una parte o dall'altraentrambi le parti, senza preavviso e preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed T.F.R., ai ratei delle mensilità supplementari di 13^ e delle 14^ e alle ferie. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio a tempo indeterminato ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.
3. Sono esenti dal periodo di prova: - i lavoratori stagionali a tempo determinato, che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le identiche mansioni nel biennio precedente;
4. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e confermata a tempo indeterminato ed il periodo stesso sarà computato nella anzianità nell’anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova previsto nel contratto individuale di lavoro non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° • Quadri: giorni 180 • Primo livello: 6 mesi; - 2° e 3° giorni 150 • Secondo livello: 60 giorni; - 4° e 5° giorni 120 • Terzo livello: 60 giorni; - 6° e 7° giorni 90 • Quarto livello: giorni 60 • Quinto livello: giorni 45 giorni• Sesto Livello : giorni 30 I giorni indicati per i relativi livelli devono intendersi di calendario. Nella clausola di prova, che dovrà essere inserita nella lettera di assunzione e firmata dal lavoratore prima dell’inizio delle sue prestazioni, dovranno essere indicate chiaramente, a pena di nullità, le mansioni oggetto della prova stessa. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento momento, da una parte o dall'altraambedue le parti, senza preavviso e con diritto al trattamento il riconoscimento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle feriequanto maturato fino alla risoluzione del rapporto. Trascorso il periodo di prova prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e confermata ed il periodo stesso sarà computato nella anzianità nell’anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Lavoro
Periodo di prova. 1) L’esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
2) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - :
a. quadri e 1° primo livello: 6 mesi; - 2° 105 giorni;
b. secondo e 3° terzo livello: 60 90 giorni; - 4° ;
c. quarto e 5° quinto livello: 60 75 giorni; - 6° ;
x. xxxxx super, sesto e 7° settimo livello: 45 40 giorni. Durante il .
3) I giorni indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4) Il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere avere comunque una durata effettiva inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. 25% della durata del periodo di prova convenuto tra le parti.
5) Nel corso del periodo di prova prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento momento, da una parte o dall'altraentrambi le parti, senza preavviso e preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed T.F.R., ai ratei di tredicesima e premio presenza e all’indennità sostitutiva delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il ferie nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3;
6) Per i contratti a termine la durata del periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdettanon potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro.
7) Qualora entro la scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'assunzione del il lavoratore si intenderà confermata, e confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settoreagli effetti dell’anzianità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Periodo di prova. La durata massima del 1. L'assunzione potrà avvenire con un periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stessoche dovrà risultare da atto scritto. Nel corso del periodo di prova il la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto aver luogo in qualsiasi momento da una parte o dall'altraad iniziativa di ciascuna delle parti, senza preavviso e con diritto al trattamento obbligo di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle feriepreavviso.
2. Trascorso Scaduto il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
3. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo stesso di prova, la retribuzione sarà computato nella anzianità corrisposta per il solo periodo di servizioservizio prestato, con la corresponsione dei ratei di ferie e di trattamento di fine rapporto.
4. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme Per il personale con qualifica operaia il periodo di cui prova è fissato :
a) per gli appartenenti al presente articolo, anche correlate alle disposizioni 4° e 5° livello in materia 2 mesi;
b) per gli altri in un mese.
5. Per il personale con qualifica impiegatizia il periodo di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settoreprova è fissato :
a) per gli appartenenti al 7° livello in 6 mesi;
b) per gli appartenenti al 6° livello in 4 mesi;
c) per gli altri livelli in 3 mesi.
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Periodo di prova. 1) L’esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
2) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - :
a. quadri e 1° primo livello: 6 mesi; - 2° 105 giorni;
b. secondo e 3° terzo livello: 60 90 giorni; - 4° ;
c. quarto e 5° quinto livello: 60 75 giorni; - 6° ;
x. xxxxx e 7° settimo livello: 45 40 giorni. Durante il .
3) I giorni indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4) Il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere avere comunque una durata effettiva inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. 25% della durata del periodo di prova convenuto tra le parti.
5) Nel corso del periodo di prova prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento momento, da una parte o dall'altraentrambi le parti, senza preavviso e preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed T.F.R., ai ratei di tredicesima e premio presenza e all’indennità sostitutiva delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il ferie nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3;
6) Per i contratti a termine la durata del periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdettanon potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro.
7) Qualora entro la scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'assunzione del il lavoratore si intenderà confermata, e confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settoreagli effetti dell’anzianità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Periodo di prova. (Periodo di prova) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° 1º livello: 6 mesi; - 2° 2º e 3° 3º livello: 60 78 giorni; - 4° 4º e 5° 5º livello: 60 52 giorni; - 6° 6º e 7° 7º livello: 45 26 giorni. Ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1º livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova dell'apprendista non potrà superare i seguenti limitipuò essere superiore a: - quadri e 1° livello: 8º livello 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni7º livello 6 mesi; - 4° e 5° livello: 60 giorni6º livello 6 mesi; - 6° e 7° livello: 45 giorni5º livello 6 mesi; - 4º livello 4 mesi; - 3º livello 4 mesi; - 2º livello 2 mesi. Durante il Il periodo di prova la retribuzione addestramento iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorso tra un periodo e l'altro un intervallo superiore a 18 mesi. Se l'apprendista ha compiuto un periodo completo di prova apprendistato in altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, presso il rapporto medesimo o altri datori di lavoro potrà lavoro, il nuovo periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto alla metà. La qualifica dovrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altraannotata, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferieinsieme alla legittimazione della formazione erogata nel libretto formativo. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto convengono; che le norme di cui al presente articoloin attesa della piena operatività del libretto formativo la suddetta attività verrà, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni registrata nel documento allegato allo scopo definito dalle parti nell'accordo nazionale del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore19 aprile 2012 (allegato n. 1).
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Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° 1º livello: 6 mesi; - 2° 2º e 3° 3º livello: 60 95 giorni; - 4° 4º e 5° 5º livello: 60 70 giorni; - 6° e 7° 6º livello: 45 26 giorni. Ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1º livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova prova, la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; 95 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; 70 giorni; - 6° e 7° livello: 45 26 giorni. Ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova prova, la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 78 giorni; - 4° e 5° livello: 60 52 giorni; - 6° e 7° livello: 45 26 giorni. Ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. 1) L’esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
2) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - :
a. quadri e 1° settimo livello: 6 mesi; - 2° 105 giorni;
b. quinto e 3° sesto livello: 60 90 giorni; - 4° ;
c. terzo e 5° quarto livello: 60 75 giorni; - 6° ;
x. xxxxx e 7° secondo livello: 45 40 giorni. Durante il .
3) I giorni indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4) Il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere avere comunque una durata effettiva inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. 25% della durata del periodo di prova convenuto tra le parti.
5) Nel corso del periodo di prova prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento momento, da una parte o dall'altraentrambi le parti, senza preavviso e preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed T.F.R., ai ratei di tredicesima e premio presenza e all’indennità sostitutiva delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il ferie nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3;
6) Per i contratti a termine la durata del periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdettanon potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro.
7) Qualora entro la scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'assunzione del il lavoratore si intenderà confermata, e confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settoreagli effetti dell’anzianità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri Quadri e 1° livello: Primo Livello 6 mesi; - 2° mesi Secondo e 3° livello: Terzo Livello 60 giorni; - giorni Quarto e Quinto Livello 45 giorni Sesto e Settimo Livello 30 giorni Ai sensi dell'art. 4° , R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per Quadri e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorniPrimo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altradall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. La durata massima L'assunzione in servizio del lavoratore è sempre Fatta per un periodo di prova non potrà superare i seguenti limitisuperiore: - quadri a sei mesi per i lavoratori del 1°livello A e de l 1° °livello: 6 mesi; - a tre mesi per i lavoratori del 2° °, 3°livello A e 3° °livello: 60 giorni; - a un mese per i lavoratori del 4° °e 5° °livello: 60 giorni; - a 12 giorni lavorativi per i lavoratori del 6° e 7° livello: 45 giorni°li vello. Durante il periodo di prova la sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stessoi giorni di lavoro effettivamente prestati. Nel corso Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato nella anzianità agli effetti dell'anzianità. Saranno esenti dal periodo di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono stesse mansioni nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settorequinquennio precedente.
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Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° 1º livello: 6 mesi; - 2° 2º e 3° 3º livello: 60 95 giorni; - 4° 4º e 5° 5º livello: 60 70 giorni; - 6° 6º e 7° 7º livello: 45 26 giorni. Ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1º livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova prova, la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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