Permessi per cariche sindacali. L'azienda riconoscerà un monte ore pari a mezz'ora per dipendente, direttamente alle XX.XX. stipulanti il presente accordo, da utilizzare per i rispettivi coordinamenti. Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, nella misura di uno per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate: a) 24 (ventiquattro) ore annue nelle Istituzioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici); b) 52 (cinquantadue) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici) dipendenti. I dirigenti sindacali di cui al 1 0 comma hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno. Le lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive XX.XX.
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Permessi per cariche sindacali. L'azienda riconoscerà un monte ore pari a mezz'ora Le spese per dipendentepermessi per cariche sindacali e il fondo per la compensazione delle spese per lunghi periodi di assenza per motivi sindacali saranno demandate all’Ente bilaterale, direttamente alle XX.XXanche territoriale, qualora esistente. I lavoratori componenti i consigli o comitati direttivi nazionali e periferici dei sindacati stipulanti il presente accordo, da utilizzare per i rispettivi coordinamenti. Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLaccor- do, nella misura di uno 1 (uno) per Ente organizzazione e per ogni Organizzazione Sindacale sindacato stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti retri- buiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) 24 : - 12 (ventiquattrododici) ore annue nelle Istituzioni organizzazioni aziendali con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);
b) 52 ; - 24 (cinquantadueventiquattro) ore annue nelle Istituzioni organizzazioni aziendali con oltre 15 (quindici) dipendenti. I dirigenti sindacali di cui al 1 0 comma primo hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura mi- sura non inferiore a 8 (otto) giorni all'annoall’anno. Le lavoratrici ed i lavoratori I dipendenti che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne dare comunicazione scritta al datore alla azienda, di lavoro di regola norma 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive XX.XX.
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Permessi per cariche sindacali. L'azienda riconoscerà un monte ore pari a mezz'ora per dipendente, direttamente alle XX.XX. stipulanti il presente accordo, da utilizzare per i rispettivi coordinamenti. Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, nella misura di uno per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) : 24 (ventiquattro) ore annue nelle Istituzioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);
b) ; 52 (cinquantadue) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici) dipendenti. I dirigenti sindacali di cui al 1 0 comma hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno. Le lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive XX.XX.
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Permessi per cariche sindacali. L'azienda riconoscerà un monte ore pari a mezz'ora per dipendente, direttamente alle XX.XX. stipulanti il presente accordo, da utilizzare per i rispettivi coordinamenti. Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli consigli o Comitati Direttivi comitati direttivi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLccnl, nella misura di uno 1 (una/o) per Ente ente e per ogni Organizzazione orga- nizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli de- gli organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) : 24 (ventiquattro) ore annue nelle Istituzioni istituzioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);
b) 52 (cinquantadue) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici) dipendenti. I ; Le dirigenti ed i dirigenti sindacali di cui al 1 0 1° comma hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti retri- buiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'annoall’anno. Le lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne comunicazione comunicazio- ne scritta al datore di lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive XX.XX.
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