Common use of Permessi retribuiti Clause in Contracts

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito. l permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e di ferie. l permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore sarà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale a tempo determinato i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, la gravidanza e puerperio, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Permessi retribuiti. Tutti i Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori hanno diritto non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All'inizio di ogni triennio, a 66 decorrere dal 1° Ottobre 1979, verrà determinato il monte ore annuali (1) di permesso individuale retribuito. l permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istituto. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non implichi assenze tali da ostacolare dovranno superare il normale andamento dell'attività produttiva, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e di ferie. l permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento due per cento del totale della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore sarà corrisposto un dodicesimo dei permessi forza occupata alla data di cui al presente articolo precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore procapite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni mese intero singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale a tempo determinato i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale situazioni contrastanti con le condizioni di cui al successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo terzo e sesto comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, la gravidanza Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e puerperiofermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazioneindicazione delle ore relative.

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Samples: www.rapportolavoro.it, www.fiscoetasse.com

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 Potranno essere accordati al lavoratore permessi per giustificati motivi personali o di famiglia per la durata massima di 36 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito. l permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi complessive nell’arco dell’anno e di feriedurata non superiore alla metà dell’orario lavorativo giornaliero, che dovranno essere successivamente recuperati. l permessi non fruiti entro l'anno È fatta salva la facoltà dei singoli Enti di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento aumentare detti limiti nell’ambito della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso non oltre il 30 giugno dell'anno successivocontrattazione integrativa di secondo livello. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno nascita di calendario, figli spettano al lavoratore sarà corrisposto tre giorni di permesso retribuito. Il lavoratore/trice ha diritto a quattro giorni di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di un dodicesimo parente o affine entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore/trice medesimo, nonché delle persone che all’atto del decesso, risultino conviventi con il lavoratore. Il lavoratore ha diritto, altresì, a 4 giorni complessivi di permesso retribuito l’anno in caso di grave e documentata infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore/trice medesimo, nonché delle persone che all’atto del decesso, risultino conviventi con il lavoratore. Nei suddetti giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. In caso di decesso il lavoratore/trice è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostituiva. Per fruire dei permessi l’interessato deve previamente comunicare all’Ente la motivazione che dà titolo ai permessi medesimi ed i giorni nei quali essi saranno utilizzati. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso, dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di richiesta di permessi per grave infermità, il lavoratore può concordare con l’Ente, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. Dette modalità debbono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituti. L’accordo deve essere stipulato in forma scritta sulla base della proposta del lavoratore. Il lavoratore/trice che fruisca dei permessi per grave infermità deve presentare entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista, o del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o del medico di medicina generale, o del pediatra di libera scelta, o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per ogni mese intero l’assistenza delle persone portatrici di servizio prestatohandicap secondo l’art. 33 della legge 104/1992 e successive modificazioni. In occasione di matrimonio il lavoratore fruirà di un congedo straordinario retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie, non computandosi secondo le disposizioni di legge. Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, il certificato di matrimonio. Ulteriori permessi sanitari potranno essere concessi a tal finefronte di regolamentazione da definire in sede di contrattazione integrativa di secondo livello. La lavoratrice gestante ha diritto, i periodi ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui non è dovuta a carico del datore debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro retribuzione secondo norma lavoro. Tali permessi devono essere documentati tramite idonea giustificazione attestante la data e l’orario di legge e effettuazione degli esami. In caso di contratto. Per procedura per la fecondazione medicalmente assistita, debitamente certificata, il personale a tempo determinato i permessi retribuiti lavoratore ha diritto ha cinque giorni di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, la gravidanza e puerperio, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione.permesso retribuito

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 Gruppi di 4 o di 8 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e del X.XX. l 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980. I permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività dell’attività produttiva. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, trattamenti non previsti dal nel presente contratto, contratto in materia di riduzione, di permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali8 per le aziende fino a 15 dipendenti. Per le aziende con più di ferie15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore: - 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992 - 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993 - 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994. l Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e c) dell’art. 121. I permessi non fruiti entro l'anno l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso comunque non oltre il 30 giugno dell'anno dell’anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno dell’ anno di calendario, al lavoratore sarà verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta dovuta, a carico del datore di lavoro lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale a tempo determinato i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo all’ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza il congedo di maternità anticipato o prolungato (ex assenza obbligatoria anticipata e il prolungamento dell’assenza obbligatoria post partum), i congedi parentali (ex assenza facoltativa post-post partum, la gravidanza e puerperio), i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati indennizzari da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagniguadagni straordinaria, nonché‚ nonché la malattia e l'infortuniol’infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazioneintegrazione retributiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 Gruppi di 4 o di 8 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori. l I permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e di ferie. l I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, di cui all'art. in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore sarà verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta dovuta, a carico del datore di lavoro lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale a tempo determinato i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo all'ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, la gravidanza e il puerperio, l'assenza facoltativa "post- partum", i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti Xxxxxxxx assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ nonché la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazioneintegrazione retributiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito. l permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze as- senze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività dell’attività produttiva, salvo restando l'assorbimento l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e di ferie. l permessi non fruiti entro l'anno l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno po- tranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso non oltre il 30 giugno dell'anno giu- gno dell’anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno dell’anno di calendarioxxxxxxx- rio, al lavoratore sarà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente pre- sente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione retribu- zione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale a tempo determinato i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza l’as- senza facoltativa post-partum, la gravidanza e puerperio, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti Xxxxxxxx assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ la malattia e l'infortuniol’infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione.. °°°°

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito. l permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione La disciplina trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente al 1.1.2000, che non implichi assenze tali da ostacolare già usufruivano di una riduzione di 120 ore annue, ai quali verrà corrisposto un assegno “ad personam” corrispondente alla monetizzazione della differenza tra le 120 ore di cui sopra ed il normale andamento dell'attività produttiva, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, monte ore di permessi spettante ai dipendenti dell’azienda di riferimento, avuto riguardo al CCNL applicato alla data del 31.12.1999 ed al relativo divisore orario. L’assegno di cui al comma precedente ha natura di retribuzione di fatto e di ferienon è assorbibile da nessun istituto legale e contrattuale. l permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore sarà corrisposto un dodicesimo dei permessi Le norme di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge si applicano ai Quadri e di contratto. Per il al personale a tempo determinato i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo articolo 70primo comma dell’art. 134, del CCNL del Terziario 18 luglio 2008. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo settimo comma del presente articolo: articolo il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, la gravidanza e il puerperio, l'assenza facoltativa post partum, i permessi e le aspettative non retribuiti retribuiti, anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagniguadagni straordinaria, nonché‚ nonché la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazioneintegrazione retributiva. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 180, CCNL Terziario 18 luglio 2008, sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, sulle festività abolite.

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Samples: Accordo Nazionale Aggiuntivo Al CCNL Del Terziario Per I Dipendenti Dagli Agenti Immobiliari Aderenti Alla Fimaa

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 Gruppi di 4 o di 8 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e del X.XX. l 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980. I permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività dell’attività produttiva. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, trattamenti non previsti dal nel presente contratto, contratto in materia di riduzione, di permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali1 per le aziende fino a 15 dipendenti. Per le aziende con più di ferie15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore: - 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992 - 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993 - 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994. l Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e c) dell’art. 121. I permessi non fruiti entro l'anno l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso comunque non oltre il 30 giugno dell'anno dell’anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno dell’ anno di calendario, al lavoratore sarà verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta dovuta, a carico del datore di lavoro lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fermo restando il personale godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione. In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato i permessi retribuiti e contratti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale inserimento, il computo dei 48 mesi di cui al successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di cui iscrizione nel libro unico del lavoro successivi al penultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, la gravidanza e puerperio, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione1° marzo 2011.

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Samples: uiltucs.it

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 Gruppi di 4 o di 8 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980. l I permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività dell’attività produttiva. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, trattamenti non previsti dal nel presente contratto, contratto in materia di riduzione, di permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali (1) per le aziende fino a 15 dipendenti. Per le aziende con più di ferie15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore: - 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992; - 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993; - 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994. l Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lett. a), b) e c) dell’art. 133. I permessi non fruiti entro l'anno l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso comunque non oltre il 30 giugno dell'anno dell’anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno dell’anno di calendario, al lavoratore sarà verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta dovuta, a carico del datore di lavoro lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data del 1° marzo 2011, fermo restando il personale a tempo determinato i permessi retribuiti godimento delle ore di cui sopra saranno remunerati nella percentuale permesso di cui al successivo articolo 701° comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi 3 e 4, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione. Le parti si danno atto che rientrano nei casi Solo in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato, il computo dei 48 mesi di cui al penultimo precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, la gravidanza e puerperio, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazionesuccessivi al 1° marzo 2011.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 Gruppi di 4 o di 8 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori. l I permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando per complessive 56 ore annuali. I permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore: - 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1993; - 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1994; - 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 1995. Rimane fermo l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, trattamenti non previsti dal nel presente contratto, contratto in materia di riduzione, di permessi e di ferie. l I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, di cui all'art. 117, Parte terza, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore sarà verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta dovuta, a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale a tempo determinato i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo all'ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, la gravidanza e il puerperio, l'assenza facoltativa post- partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ nonchè la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazioneintegrazione retributiva.

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Samples: www.certificazione.unimore.it

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 Gruppi di 4 o di 8 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori. l I permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e di ferie. l I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, di cui all'art in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore sarà verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta dovuta, a carico del datore di lavoro lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale a tempo determinato i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo all'ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, la gravidanza e il puerperio, l'assenza facoltativa "post-partum, la gravidanza e puerperio", i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti Xxxxxxxx assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ nonché la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazioneintegrazione retributiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito. l permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e di ferie. l permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore sarà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale a tempo determinato i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-post- partum, la gravidanza e puerperio, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 Gruppi di 4 o di 8 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori. l I permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando per complessive 56 ore annuali. I permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore: Rimane fermo l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, trattamenti non previsti dal nel presente contratto, contratto in materia di riduzione, di permessi e di ferie. l I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, di cui all'art. 117, Parte terza, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore sarà verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta dovuta, a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale a tempo determinato i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo all'ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, la gravidanza e il puerperio, l'assenza facoltativa post- partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ nonché la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazioneintegrazione retributiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 Gruppi di 4 o di 8 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e del X.XX. l 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980. I permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività dell’attività produttiva. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti, trattamenti non previsti dal nel presente contratto, contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali Le 56 ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze: 1° gennaio 1982: 24 ore 1° luglio 1984: 12 ore 1° gennaio 1985: 12 ore 1° gennaio 1986: 8 ore per le aziende fino a 15 dipendenti. Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore: - 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992 - 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993 - 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994. Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e di feriec) dell’art. l 121. I permessi non fruiti entro l'anno l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e in ogni caso comunque non oltre il 30 giugno dell'anno dell’anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno dell’ anno di calendario, al lavoratore sarà verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta dovuta, a carico del datore di lavoro lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale Dichiarazione a tempo determinato i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al successivo articolo 70. verbale Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo all’ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza il congedo di maternità anticipato o prolungato (ex assenza obbligatoria anticipata e il prolungamento dell’assenza obbligatoria post partum), i congedi parentali (ex assenza facoltativa post-post partum, la gravidanza e puerperio), i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati indennizzari da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagniguadagni straordinaria, nonché‚ nonché la malattia e l'infortuniol’infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazioneintegrazione retributiva. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all’ultimo comma dell’art.142 sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall’accordo interconfederale 16 maggio 1977, sulle festività abolite.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi