Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995) 1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha dirittosono concessi, sulla base di idonea documentazione anche autocertificatadocumentazione, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica grado e di affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per evento. I permessi sono erogati concessi a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico capo d'istituto da parte del personale docente ed ATAA.T.A. e al Provveditore agli Studi, da parte dei capi di istituto.
2. A domanda del dipendentedipendente sono, inoltre, sono attribuiti concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per debitamente documentati; per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di le attività didattica didattiche di cui all’artal precedente art. 1319, comma 9, prescindendo dalle indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazionecui al successivo art. 73, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo salvo quanto previsto dagli artt. 75 e di trilinguismo76.
6. I permessi di cui all'art. 33all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 n.104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2dall'art.2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè e non riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non di volta in volta diverse.
7. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 30 dicembre 1971, n.1204, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, fermo restando il trattamento economico del 30% previsto dalla legge per il restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 2 della legge 1204 del 1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità , gg. 30 per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
78. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminatoinde- terminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico sco- lastico da parte del personale docente ed ATA.
2. A domanda del Il dipendente, inoltre, sono attribuiti ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi pe- riodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici quin- dici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente cumulativa- mente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzioneretribu- zione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazionedi- rezione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto de- creto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite li- mite fissato dai precedenti commi nè né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.. NON APPLICABILE AL PERSONALE ATA – V. ART 31, C. 5, DEL CCNL 2018 NON APPLICABILE AL PERSONALE ATA – V. ART 32, C. 6, DEL CCNL 2018 NON APPLICABILE AL PERSONALE ATA – V. ART 32, C. 6, DEL CCNL 2018
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 10412 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32432413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola personale dell’ istituzione di alta cultura con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolasticoaccademico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, domanda da presentarsi al dirigente scolastico direttore da parte del personale docente ed ATAdocente, amministrativo e tecnico.
2. A domanda del dipendentepersonale, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico nell' anno accademico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, personale ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili entro entro 10 giorni dall’evento.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolasticoaccademico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente personale spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, amministrazione e di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in non nelle medesime giornate non ricorrentisettimanali.
7. Il dipendente personale ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
8. Nel limite di trenta giorni per anno accademico sono concessi, a domanda, al personale docente permessi retribuiti per la partecipazione ad attività di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica. I giorni di permesso non goduti sono cumulabili anche al di là dell’anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabatico dal 1 novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il Nel rispetto dei limiti di cui all’art. 44 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificato dall’art. 38 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il dipendente della scuola con contratto ha diritto di lavoro a tempo indeterminatoassentarsi nell’anno solare, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i nei seguenti casi: - — partecipazione a concorsi od o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: gg. 8 complessivi giorni xxxx all’anno; — xxxxx per anno scolasticoconiuge o convivente stabile, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di grado ed affini di primo grado: gg. 3 giorni tre per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.;
2. A domanda del Al dipendente, inoltrenel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, sono attribuiti nell'anno scolastico possono essere concessi a domanda - per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati - tre giorni di permesso retribuito per motivi personali evento o familiari documentati anche mediante autocertificazionen. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Per gli stessi motivi e con Tra le stesse modalità, vengono fruiti motivazioni per cui possono essere con- cessi i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica permessi di cui all’art. 13al presente comma, comma 9rientra l’effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, prescindendo le visite mediche specialistiche o esami clinici, nonché l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggetti- vamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emer- genza diversi e più favorevoli disposti dalle condizioni previste in tale normacompetenti autorità.
3. Il dipendente hadipendente, altresìsempre nel rispetto del limite di cui al citato art. 38 della legge regionale n. 6/1997, ha al- tresì diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimoniomatrimonio che può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, nell’anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, l’intera retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di il lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismostraor- dinario.
6. I permessi di cui all'artall’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè e non riducono le ferie; essi devono ferie e possono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrentianche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
7. Il dipendente ha ha, altresì, diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche spe- cifiche disposizioni di legge.
8. Per quanto non previsto continuano ad applicarsi le disposizioni sul congedo straordinario previste dal- l’art. 44 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, così come modificato dall’art. 38 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il A domanda del dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, e sulla base di idonea documentazione anche autocertificataapposita documentazione, a sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; giorni xxxx all'anno - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di grado ed affini di entro il primo grado: gg. 3 giorni tre consecutivi per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.;
2. A domanda del dipendentedipendente possono inoltre essere concessi, inoltrenell'anno, sono attribuiti nell'anno scolastico tre 3 giorni di permesso retribuito complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale normadebitamente documentati.
3. Il dipendente ha, altresì, ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolasticonell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive il lavoro straordinario e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismolegate all'effettiva prestazione.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè e non riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè il trattamento economico accessorio come determinato nell’art. 12, comma 7, lettera a).
8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Le eventuali festività cadenti all'interno del periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. Fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, giorni trenta annuali di permesso retribuito.
9. Il dipendente ha ha, altresì, diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di leggeprotezione civile, gli Enti favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Permessi retribuiti. (art.21 Vengono previste le seguenti tipologie di permesso retribuito:
a. per matrimonio, giorni 15 di calendario. La richiesta di congedo deve essere avanzata almeno venti giorni prima del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti giorno fissato per il viaggio; - lutti matrimonio;
b. per perdita sostenere esami attinenti ai corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi i corsi universitari limitatamente ai giorni necessari per sostenere le prove stesse;
c. in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei figli, dei fratelli e dei parenti e affini entro il secondo grado, spetta al lavoratore un permesso limitatamente a tre giorni lavorativi comprensivi del giorno di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. A domanda del decesso che non verrà computato solo nell'ipotesi in cui il dipendente, inoltrenel predetto giorno, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni abbia comunque prestato attività lavorativa;
d. il lavoratore donatore di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, sangue ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I ai permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992alla Legge 13 luglio 1967, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art584;
e. per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali, secondo le norme di legge;
f. per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente;
g. in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado, spetta al lavoratore un permesso di tre giorni lavorativi all'anno;
h. nei casi previsti nell'art. 14, commi 1 e 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, D.Lgs. n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7151/2001 (1. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni per l'effettuazione di leggeesami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola personale dell' istituzione di alta cultura con contratto di lavoro a tempo indeterminatoindetermi- nato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi permes- si retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolasticoaccademico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente compo- nente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, domanda da presentarsi al dirigente scolastico direttore da parte del personale docente ed ATApersona- le docente, amministrativo e tecnico.
2. A domanda del dipendentepersonale, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico nell' anno accademico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.auto- certificazione
3. Il dipendente ha, altresì, personale ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili entro entro 10 giorni dall'evento.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun cia- scun anno scolasticoaccademico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente personale spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi compen- si per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, amministrazione e di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti retri- buiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento raggiun- gimento del limite fissato dai precedenti commi nè né riducono le ferie; essi devono essere esse- re possibilmente fruiti dai docenti in non nelle medesime giornate non ricorrentisettimanali.
7. Il dipendente personale ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti retri- buiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
8. Nel limite di trenta giorni per anno accademico sono concessi, a domanda, al perso- nale docente permessi retribuiti per la partecipazione ad attività di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica. I giorni di permesso non goduti sono cumulabili anche al di là dell'anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi men- sili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabatico dal 1 novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.
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Permessi retribuiti. (art.21 CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008 Il testo dell’art. 40 del CCNL 4-8-1995)CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Il A richiesta del dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a sono concessi permessi retribuiti re- tribuiti per i seguenti casi: - documentati motivi:
a. partecipazione a concorsi pubblici od esami: gg. esami di scuole di ogni ordine e grado abilitati al rilascio di titoli legali, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, con un tetto massimo di 8 complessivi giorni ad anno; ulteriori 6 giorni per anno scolasticoesami di scuole di ogni ordine e grado in vista del conseguimento di un titolo di studio nell’ambito di un progetto formativo attinente all’area professionale;
b. in occasione del matrimonio per 15 giorni consecutivi;
c. nascita di figli, ivi compresi quelli eventualmente richiesti xxxxx per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di il convivente e per parenti e affini entro il secondo grado, grado per un periodo di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 giorni lavorativi anche non consecutivi per ogni evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico fruirsi entro 7 giorni dall’evento medesimo;
d. per gravi motivi di famiglia, adeguatamente documentati, possono essere accordati permessi per la durata massima di 15 giorni lavorativi annui anche non consecutivi;
e. per chiamata a rendere testimonianza giudiziale su con- vocazione degli organi giudiziari, per il periodo stretta- mente necessario;
f. il dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrano le condi- zioni, agli altri permessi retribuiti previsti da parte del personale docente ed ATAspecifiche disposizioni di legge.
2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica I permessi di cui all’art. 13, al comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 1 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolasticonell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi utilizzi al dipendente spetta l'intera retribuzione, l’intera retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive lavoro straordinario e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismoconnesse alla effettiva presenza in servizio.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Permessi retribuiti. (art.21 del Art. 30 CCNL 4-8-19959.8.2000 e art. 9 CCNL 27.01.2005)
1. Il La comunicazione del dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificataapposita documentazione, dà diritto a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggiogiorni otto l’anno; - lutti per perdita decesso del coniuge, coniuge o di parenti un parente entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e grado o di affini di primo grado: gg. 3 grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per evento; - documentata grave infermità, ai sensi dell’art. I permessi sono erogati a domanda4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATAcertificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre l’anno.
2. A domanda del dipendentedipendente possono inoltre essere concesse, inoltrenell'anno, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni 18 ore di permesso retribuito complessive, per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibile entro i 10 giorni successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolasticonell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive il lavoro straordinario e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismoquelli legati all'effettiva prestazione.
6. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza ai diversamente abili34. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della stessa legge 5 febbraio 1992n. 104/1992, come modificato e integrato dagli artt. 19 e 20 della legge n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 253/2000, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè dei limiti fissati dall’art. 35(PAG. 43), non riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrentiferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità.
7. Il dipendente ha ha, altresì, diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di leggedisposizioni.
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con Al comma 1 dell’art. 51 (Permessi retribuiti) del contratto collettivo provinciale di lavoro a tempo indeterminatodel personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, ha dirittoil secondo, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i terzo e quarto alinea sono sostituiti rispettivamente dai seguenti casialinea: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; “- lutti per perdita del coniuge, di convivente, parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di grado ed affini di entro il primo grado: gg. 3 tre giorni lavorativi per evento. I Tali permessi sono erogati a domandaridotti ad uno per parenti di terzo grado ed affini di secondo; in caso di cremazione il dipendente può ripartire le giornate spettanti in modo discontinuo; - per donazione sangue: il giorno del prelievo; per donazione di midollo osseo: il tempo occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi previsti dalla vigente normativa; - partecipazione ad operazioni elettorali in occasione di elezioni amministrative e di referendum nazionali, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente regionali o provinciali e comunali: nei giorni in cui il dipendente è impegnato ai seggi elettorali, per il tempo ed ATAalle condizioni previste dalle leggi 21 marzo 1990, n. 53 e 29 gennaio 1992, n. 69 e s. m.;”.
2. A domanda Al comma 1 dell’art. 51 (Permessi retribuiti) del dipendentecontratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, inoltreè aggiunto alla fine il seguente alinea: “- su autorizzazione dell’Azienda, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni per interventi di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per emergenza in caso di incendi, disastri e calamità naturali, gli stessi motivi appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari, al Corpo di soccorso alpino dei CAI- SAT e altri corpi con le stesse modalitàfinalità analoghe limitatamente alla durata dell’intervento, vengono fruiti i sei giorni purché il dipendente non sia già stato assegnato ad un servizio di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale normaemergenza da parte dell’Azienda.”
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5dell’art. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, 51 (Permessi retribuiti) del contratto collettivo provinciale di lavoro notturno/festivodel personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato sostituiti dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.seguenti commi:
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. A domanda del Il dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera l’intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazionedirezione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'artall’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'artdall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Samples: Not Applicable
Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. A domanda del Il dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera l’intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazionedirezione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'artall’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'artdall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha dirittosono concessi, sulla base di idonea documentazione anche autocertificatadocumentazione, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica grado e di affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per evento. I permessi sono erogati concessi a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico capo d'istituto da parte del personale docente ed ATAA.T.A. e al Provveditore agli Studi, da parte dei capi di istituto.
2. A domanda del dipendentedipendente sono, inoltre, sono attribuiti concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per debitamente documentati; per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di le attività didattica didattiche di cui all’artal precedente art. 1319, comma 9, prescindendo dalle indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazionecui al successivo art. 73, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo salvo quanto previsto dagli artt. 75 e di trilinguismo76.
6. I permessi di cui all'art. 33all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 n.104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2dall'art.2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè e non riducono le feriexxxxx; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non di volta in volta diverse.
7. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 30 dicembre 1971, n.1204, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, fermo restando il trattamento economico del 30% previsto dalla legge per il restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 2 della legge 1204 del 1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità , gg. 30 per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
78. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - • partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. A domanda del Il dipendente, inoltre, sono attribuiti ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazionedirezione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 3-ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il A domanda del dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casicasi da documentare debitamente: - partecipazione -partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: gg. 8 complessivi giorni xxxx all'anno; -lutti per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di grado ed affini di entro il primo grado: gg. 3 giorni tre consecutivi per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.;
2. A domanda del dipendentedipendente possono inoltre essere concessi, inoltrenell'anno, sono attribuiti nell'anno scolastico tre 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalitàdocumentati, vengono fruiti i sei giorni compresa la nascita di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale normafigli.
3. Il dipendente ha, altresì, ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolasticonell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive il lavoro straordinario e le indennità di amministrazioneper prestazioni disagiate, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismopericolose o dannose per la salute.
6. I permessi di cui all'artall' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè commi, non riducono le ferie; essi devono ferie e possono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrentianche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall' art. 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall' art. 7, comma 2 della legge n. 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, giorni trenta annuali di permesso retribuito.
9. Il dipendente ha ha, altresì, diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonchè dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
11. Il presente istituto sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto.
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Samples: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali
Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il A domanda del dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casicasi da documentare debitamente: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggiogiorni xxxx all'anno; - lutti per perdita del coniuge, di o convivente stabile, parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di grado ed affini di primo grado: gg. 3 giorni tre per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.;
2. A domanda del dipendentedipendente – per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati – possono essere inoltre concessi, inoltrenell’anno, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito retribuito. Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili. Tra le motivazioni per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti cui possono essere concessi i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica permessi di cui all’art. 13al presente comma, comma 9rientrano l’effettuazione di visite specialistiche o esami clinici, prescindendo di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle condizioni previste in tale normacompetenti autorità.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimoniomatrimonio che può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive e il lavoro straordinario, le indennità di amministrazione, connesse a particolari condizioni di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismoquelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè e non riducono le ferie; essi devono ferie e possono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrentianche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
7. Il dipendente ha ha, altresì, diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo, nonché i permessi ed i congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4, comma 1, dalla legge n. 53 del 2000.
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola personale dell’istituzione di alta cultura con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione documentazione, anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 otto giorni complessivi per anno scolasticoaccademico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 tre giorni per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, domanda da presentarsi al dirigente scolastico direttore da parte del personale docente ed ATAdocente, amministrativo e tecnico (*).
2. A domanda del dipendentepersonale, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni attribuite nell' anno accademico 18 ore di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale normaautocertificazione (**).
3. Il dipendente ha, altresì, personale ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili entro 10 giorni dall'evento.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolasticoaccademico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente personale spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, amministrazione e di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 3-ter, del decreto decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 1993, n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in non nelle medesime giornate non ricorrentisettimanali.
7. Il dipendente personale ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
8. Nel limite di trenta giorni per anno accademico sono concessi, a domanda, al personale docente permessi retribuiti per la partecipazione ad attività di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica. I giorni di permesso non goduti sono cumulabili anche al di là dell'anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabatico dal 1° novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.
9. Onde consentire un corretto computo dei momenti di presenza e di assenza, tutto il personale, docente e tecnico-amministrativo, deve essere sottoposto ad una rilevazione obiettiva della presenza in servizio, ai sensi delle normative vigenti in materia (***). (*) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del CCNL di cui all'Accordo 4 agosto 2010. (**) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 4 del CCNL di cui all'Accordo 4 agosto 2010. (***) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 4 del CCNL di cui all'Accordo 4 agosto 2010.
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. A domanda del Il dipendente, inoltre, sono attribuiti ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazionedirezione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Il diritto ai permessi è riconosciuto anche se la ragione riguarda i conviventi. Rafforzata la formulazione del diritto ai 3 giorni di permessi retribuiti. C’è un termine flessibile per i permessi per matrimonio: 15 gg. fruibili continuativamente in una data a partire da 7 gg. antecedenti la sua data ed entro i due mesi successivi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Permessi retribuiti. (art.21 In sostituzione delle quattro festività abolite dal combinato disposto dalla legge n. 54 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto 1977 e del D.P.R. n. 792 del 1985, verranno fruiti dai lavoratori altrettanti giorni ovvero mezze giornate di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per eventopermesso individuale retribuito. I permessi sono erogati a domandasaranno fruiti individualmente, in periodi di minore attività - anche con riferimento all'orario settimanale praticato dall'utenza in relazione alle disposizioni di legge in materia - e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva. A domanda del dipendenteCon le stesse modalità saranno fruiti ulteriori permessi per complessive 9 giornate all'anno, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalitàseguenti decorrenze: - 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1984 - 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1985 - 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1986 - 3 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1992 salvo restando l'assorbimento, vengono fruiti i sei giorni fino a concorrenza, di ferie durante i periodi eventuali trattamenti non previsti dal presente contratto, in materia di attività didattica riduzione, di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4permessi e ferie. I permessi dei commi 1non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, 2 e 3 possono oppure potranno essere fruiti cumulativamente in epoca successiva e comunque non oltre il trenta giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di ciascun anno scolasticocalendario, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui all'artal presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto. 33Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che la presente regolamentazione sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, comma 3sulle festività abolite, e che per quanto riguarda la festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992marzo 1977, n. 104 sono retribuiti come 54, (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono per le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrentifestività che coincidono con la domenica.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Permessi retribuiti. (art.21 del Art. 30 CCNL 4-8-19959.8.2000 e art. 9 CCNL 27.01.05))
1. Il La comunicazione del dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificataap- posita documentazione, dà diritto a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggiogiorni otto l’anno; - lutti per perdita decesso del coniuge, coniuge o di parenti un parente entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e grado o di affini di primo grado: gg. 3 grado o del conviven- te, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la la- voratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per evento. I permessi sono erogati a domanda; - documentata grave infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 53/200033, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, pur- chè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratri- ce risulti da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATAcertificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo pe- riodo: giorni tre l’anno.
2. A domanda del dipendentedipendente possono inoltre essere concesse, inoltrenell’anno, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni 18 ore di permesso retribuito complessive, per informazioni nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibile entro i 10 giorni successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti frui- ti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolasticonell’anno solare, non riducono le ferie fe- rie e sono valutati agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, l’in- tera retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive il lavoro straor- dinario e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismoquelli legati all’effettiva prestazione.
6. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/199234 introdotte dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza ai diversamente abili. I permessi di cui all'art. al- l’articolo 33, comma 3, della stessa legge 5 febbraio 1992n. 104/1992, come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 253/2000, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè raggiun- gimento dei limiti fissati dall’articolo 35, non riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrentiferie e sono utili ai fini della determinazione della tre- dicesima mensilità.
7. Il dipendente ha ha, altresì, diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di leggespeci- fiche disposizioni.
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il A domanda del dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casicasi da documentare debitamente: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggiogiorni otto all'anno; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di grado ed affini di entro il primo grado: gg. 3 giorni tre consecutivi per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.;
2. A domanda del dipendentedipendente possono inoltre essere concessi, inoltrenell'anno, sono attribuiti nell'anno scolastico tre 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalitàdebitamente documentati, vengono fruiti i sei giorni compresa la nascita di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale normafigli.
3. Il ll dipendente ha, altresì, ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolasticonell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di dell'anzianitàdi servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive il lavoro straordinario e le indennità di amministrazioneper prestazioni disagiate, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismopericolose o dannose per la salute.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè commi, non riducono le ferie; essi devono ferie e possono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrentianche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n.903/1977, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall 'art. 7, comma 2 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, giorni trenta annuali di permesso retribuito.
9. Il dipendente ha ha, altresì , diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni disposizione di legge.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n°266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n° 613 per le attivitàdi protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
11. Il presente istituto sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto .
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il A domanda del dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, e sulla base di idonea documentazione anche autocertificataapposita documentazione, a sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; giorni otto all'anno - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di grado ed affini di entro il primo grado: gg. 3 giorni tre consecutivi per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.;
2. A domanda del dipendentedipendente possono inoltre essere concessi, inoltrenell'anno, sono attribuiti nell'anno scolastico tre 3 giorni di permesso retribuito complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale normadebitamente documentati.
3. Il dipendente ha, altresì, ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolasticonell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive il lavoro straordinario e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismolegate all'effettiva prestazione.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè e non riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè il trattamento economico accessorio come determinato nell’art. 12, comma 7, lettera a).
8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Le eventuali festività cadenti all'interno del periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. Fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, giorni trenta annuali di permesso retribuito.
9. Il dipendente ha ha, altresì, diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di leggeprotezione civile, gli Enti favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
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Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto il monte ore di lavoro cui al comma xxxxxxxxxx.Xx numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi da quattro a dieci operai a tempo indeterminato ed il 10 per cento per quelle aziende che hanno più di dieci operai a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'artsopra non sono conteggiabili nelle ferie. 33Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di formazione professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione provinciale.Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per la formazione continua riconosciuti dall’art. 6 della legge n. 53 del 2000. Festività Giorni festivi operai agricoliSono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. il primo dell’anno 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore 3. il 25 aprile, Anniversario della Liberazione 4. il giorno di lunedì dopo Pasqua 5. il 1° maggio, festa del lavoro 6. il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica 7. il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx 8. il 1° novembre, giorno di Ognissanti 9. il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione 11. il 25 dicembre, giorno di Natale 12. il 26 dicembre, Xxxxx Xxxxxxx 00. la Festa del Patrono del luogoPer il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31.3.1954 n. 00.Xx trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. Il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell’articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo. A seguito della legge 5.3.1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del DPR 28.12.1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma 3precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: • per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; • per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione xxxxxxxxxx.Xx celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva della legge 5 febbraio 1992marzo 1977, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art54.Le parti individuali direttamente interessate, possono, altresì convenire: • che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.Xxxxxx festivi operai florovivaistiSono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1. il primo dell’anno 2. il 6 gennaio, comma 3 terEpifania del Signore 3. il 25 aprile, Anniversario della Liberazione 4. il giorno di lunedì dopo Pasqua 5. il 1° maggio, festa del decreto legge 27 agosto 1993lavoro 6. il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica 7. il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx 8. il 1° novembre, giorno di Ognissanti 9. il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale 10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione 11. il 25 dicembre, giorno di Natale 12. il 26 dicembre, Xxxxx Xxxxxxx 00. la Festa del Patrono del luogoQuando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente.Per il trattamento da praticarsi agli operai a tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949 n. 260. La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalle leggi 5 marzo 1977, n. 32454 e 31.3.1954 n. 90 e pertanto nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, convertito anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento: • se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; • se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorato della percentuale per il lavoro xxxxxxx.Xx trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai a tempo indeterminato, anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione.Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al terzo elemento quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo.A seguito della legge 5.3.1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del DPR 28.12.1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: • per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 27 ottobre 1993 31.3.1954, n. 42390 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; • per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono vi sia effettiva prestazione lavorativa.Le parti individuali direttamente interessate, possono, altresì convenire: • che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le feriestesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate non ricorrentidi festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornalieranormalmente dovuta.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Samples: CCNL Agricoltura, Florovivaistica
Permessi retribuiti. (art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto può usufruire nell'anno scolastico fino ad un massimo di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base dieci giorni di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casiretribuiti: - partecipazione a concorsi od esamise si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio: gg. 8 complessivi per anno scolasticonasci- te, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per matrimoni, lutti, infortuni, ricoveri ospedalieri ed infermità gravi che ri- guardano il viaggioconiuge, anche legalmente separato, un parente entro il secon- do grado o un componente della famiglia anagrafica, affine anche non con- vivente, della lavoratrice o del lavoratore; - lutti per perdita del coniuge, la frequenza di parenti entro il secondo grado, corsi di soggetto componente aggiornamento inerenti alla mansione per la famiglia anagrafica quale è stato assunto e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATAliberamente scelti.
2. A domanda del dipendente, inoltre, Le giornate di cui al punto 1 sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazioneusufruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni fruire di ferie durante i periodi tali permessi il dipendente deve farne richiesta scritta alla Direzione dell’Istituto. In caso di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale normamassima urgenza è sufficiente la richie- sta orale.
3. Il dipendente haSono ammessi inoltre alla retribuzione i giorni impegnati per documentata par- tecipazione ad esami di cui all'art. 10 della Legge n. 300/70 e a concorsi pub- blici, altresìinerenti la mansione svolta, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi limitatamente alla giornata in occasione del matrimoniocui si svolge la prova.
4. I permessi dei commi 1, 2 Nel caso che la sede d'esami disti oltre 200 Km dalla sede di lavoro verrà re- tribuita anche la giornata che precede e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizioquella che segue.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzioneIn caso di assistenza a familiari portatori di handicap, esclusi i compensi per attività aggiuntive si fa riferimento alla Legge n. 104/92 e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismocircolari applicative.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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Samples: CCNL Scuola 2006/2009