Common use of Permessi retribuiti Clause in Contracts

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito. A domanda del dipendente l permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e su presentazione mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di adeguata documentazione sono concessi i seguenti eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esamie di ferie. l permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi oppure potranno essere fruiti in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi epoca successiva e in ogni caso non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di decesso del coniugeprestazione lavorativa ridotta, anche legalmente separatonel corso dell'anno di calendario, di al lavoratore sarà corrisposto un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dodicesimo dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta a carico del comma 1 non sono considerati datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale a tempo determinato i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle lettere “b”armi, “c”l'assenza facoltativa post-partum, “d” la gravidanza e puerperio, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ la malattia e l'infortunio, limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeuticialcuna integrazione. 5. I permessi retribuiti (1) Le 66 ore di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e riduzione oraria sono valutati agli effetti dell’anzianità di serviziostate così determinate nel tempo: 16 ore dal 1° Gennaio 1984; 16 ore dal 1° Gennaio 1985; 8 ore dal 1° Gennaio 1986; 10 ore dal 1° Luglio 1988; 6 ore dal 1° Maggio 1989; 5 ore dal 1° Luglio 1992; 5 ore dal 1° Luglio 1993. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente Al fine di contribuire al miglioramento culturale e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno professionale dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del coniugelavoratori, anche legalmente separatoin relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di un parente entro cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il secondo grado conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di un affine entro laurea. All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° Ottobre 1979, verrà determinato il primo gradomonte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, anche moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istituto. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non conviventi, di un soggetto componente dovranno superare il due per cento del totale della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla forza occupata alla data del decesso; d) 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore procapite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma 1 non sono applicabili ai rapporti del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di lavoro servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5ciascuno. I permessi retribuiti lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di cui iscrizione al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie corso e sono valutati agli effetti dell’anzianità successivamente certificati mensili di servizioeffettiva frequenza con indicazione delle ore relative. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari, CCNL Per Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione sulla base di adeguata documentazione apposita documentazione, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 : giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di xxxx all'anno; - lutti per decesso del coniuge, anche legalmente separato, coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un affine entro affini di primo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il primo gradolavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno tre per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di evento; - documentata grave infermità infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge, anche legalmente separato, coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche non grado o del convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da specifiche disposizioni di leggecertificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre all’anno. 2. Nei A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativicomplessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante autocertificazione. 3. I permessi retribuiti Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità dell'anzianità di servizio. 65. Durante i predetti periodi al dipendente spetta la dipendente l’intera l'intera retribuzione ad eccezione delle indennità esclusi i compensi per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la saluteil lavoro straordinario e quelli legati all'effettiva prestazione. 76. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza a portatori di handicap. I permessi di cui al punto “f” del all'articolo 33, comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 3, della stessa legge n. 104/1992, come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della legge 5 febbraio 1992n. 53/2000, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti fissati dall’articolo 30, non riducono le ferie e successive modificazionisono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità. 7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decessoNell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, il sostenimento n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di concorsi od esami ed il matrimonioprotezione civile, le amministrazioni favoriscono la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di permessi per grave infermità volontariato mediante idonea articolazione degli orari di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendentelavoro. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi Le Fondazioni riconoscono a ciascun lavoratore permessi retribuiti per i seguenti permessi retribuiticasi, da documentare debitamente: a) 8 quindici giorni consecutivi di calendario per matrimonio, compreso il giorno della celebrazione del rito; b) otto giorni all’anno per la partecipazione a concorsi od esamiad esami inseriti nell’ambito di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico in corsi universitari e post universitari, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi ; la mancata partecipazione agli esami, in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazionemancanza di un legittimo motivo di impedimento, comporta l’addebito delle ore fruite dal dipendente; c) 3 quattro giorni consecutivi in caso di decesso del permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi; d) xxxxx per coniuge, anche legalmente separatoconvivente, di un parente parenti entro il secondo grado o di un affine ed affini entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 in misura pari a tre giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno lavorativi per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figlievento; e) 6 giorni all’anno per donazione sangue, il giorno del prelievo; f) per donazione di midollo osseo, il tempo occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi necessari; g) per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livell o europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale; h) per lo svolgimento di funzioni e cariche elettive pubbliche, secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente; i) per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati, per un massimo di dieci giorni lavorativi annui; fj) 3 giorni l’anno centocinquanta ore annue, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico in caso corsi universitari e post universitari, concedibili unicamente per il conseguimento di documentata grave infermità del coniugeun titolo di studio di grado superiore a quello posseduto dal dipendente o, anche legalmente separatose di interesse per la Fondazione, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, pari grado rispetto a quello poss eduto dal dipendente. La mancata frequenza dei corsi in mancanza di un soggetto componente legittimo motivo di impedimento, comporta l’addebito delle ore fruite dal dipendente; le ore di permesso per la frequenza di corsi vengono concesse, ricorrendone i requisiti, ad un numero massimo di lavoratori pari al quattro per cento da calcolarsi sulla forza aziendale di lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno; ai fini del calcolo della famiglia anagrafica del dipendente stessoforza aziendale al 1° gennaio, i lavoratori dipendenti con contratto part -time vengono computati in proporzione all’orario di lavoro prestato. k) permessi per gravi patologie o visite mediche specialistiche documentate, in misura di trentotto ore annue; gl) per tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche gli altri eventi in relazione ai quali specifi che disposizioni di leggelegge lo prevedono. 2. Nei giorni I permessi non fruiti entro l’anno di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativimaturazione decadono. 3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 presente articolo non riducono le ferie, e sono applicabili ai rapporti di lavoro utili a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”tutti gli effetti. Durante il loro godimento il lavoratore ha diritto alla percezione dell’intera retribuzione, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”laddove prevista. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “presente articolo si applicano anche al personale assunto a tempo determinato, e sono riproporzionati in relazione alla durata del rapporto, fatti salvi quelli di cui alle lettere a), c), d) e), f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti ), g), h) che possono essere fruiti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioniintero. 85. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento Possono essere fruiti permessi giornalieri con recupero nella misura massima di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendentetrentotto ore annue. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi permessi retribuiti per i seguenti permessi retribuiticasi, da documentare debitamente: a) 8 per matrimonio: 15 giorni all’anno per consecutivi, compreso quello della celebrazione del rito; b) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 : giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazionexxxx all’anno; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del xxxxx per coniuge, anche legalmente separatoconvivente, di un parente parenti entro il secondo grado o di un affine ed affini entro il primo grado, anche non conviventi, : tre giorni lavorativi per evento; tali permessi sono ridotti ad uno per i parenti di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decessoterzo grado ed affini di secondo; d) 3 giorni all’anno nel limite del 4% del personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° settembre di ogni anno e comunque con il minimo di una unità, 150 ore annue di permesso per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figlistudio e 50 ore per lo studio di una lingua straniera dell’Unione europea; e) 6 per donazione sangue: il giorno del prelievo; per donazione di midollo osseo: il tempo occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi previsti dalla vigente normativa; f) per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale; g) per richiamo alle armi; h) per lo svolgimento di funzioni pubbliche, secondo i criteri e con le modalità previste dalle leggi vigenti; i) per effettuare visite mediche specialistiche adeguatamente e debitamente documentate, o per manutenzione protesi, per il tempo strettamente necessario. Il tempo utilizzato per il viaggio dovrà essere dichiarato dal dipendente. Dette assenze non potranno superare l’orario medio settimanale di lavoro. Per cure riabilitative e terapeutiche per gravi patologie, adeguatamente e debitamente documentate, che richiedano terapie di lunga durata, il limite viene derogato; la certificazione medica dovrà attestare la necessità della prestazione senza prognosi, restando impregiudicata la possibilità dell’Amministrazione di procedere a verifica tramite le strutture sanitarie pubbliche; j) su autorizzazione dell’Amministrazione, per interventi di emergenza in caso di incendi, disastri e calamità naturali, gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari, al Corpo di soccorso alpino dei CAI-SAT e altri corpi con finalità analoghe limitatamente alla durata dell’intervento, purché il dipendente non sia già stato assegnato ad un servizio di emergenza da parte dell’Amministrazione. 2. A domanda del dipendente sono concessi, nell’anno, fino a dieci giorni all’anno di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso . Rientrano fra i gravi motivi le assenze dovute ad assistenza ai parenti o affini di documentata grave infermità del coniugeprimo e secondo grado o conviventi per il ricovero ospedaliero, anche legalmente separatoove venga certificato il bisogno di assistenza, nonché le assenze dovute a casi che siano assimilabili, per caratteri di un parente entro il secondo gradogravità, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativia quello menzionato. 3. I permessi retribuiti di cui al comma ai commi 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 2 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solarescolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizioutili a tutti gli effetti. 64. Durante i predetti periodi al dipendente spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutealmeno 12 mensilità. 75. I permessi di cui al punto “f” del all’art. 33, comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazionis.m. non sono computati ai fini del raggiungimento del limite massimo e non riducono le ferie e la tredicesima mensilità. Tali permessi possono essere frazionati in ore giornaliere, non cumulabili consecutivamente con altri permessi orari. 86. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decessoNell’ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, il sostenimento n. 266, nonché dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 (“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di concorsi od esami ed il matrimoniovolontariato alle attività di protezione civile”), l’Amministrazione favorisce la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutivapartecipazione del personale alle attività delle associazioni di volontariato. 7. Il dipendente che fruisce debba assentarsi per partecipare, quale teste, ad udienze penali o per cause civili, ha diritto di permessi usufruire del permesso per grave infermità di il tempo necessario ad effettuare la prestazione richiesta. Tale permesso retribuito non è concesso nell’ipotesi in cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto sia chiamato a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato testimoniare per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’annomotivi da ricondurre ad interesse proprio.”.

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Samples: Educational Services

Permessi retribuiti. 1‌ Considerando le numerose differenti interpretazioni, la materia dovrà essere meglio specificata assicurando in particolare: • l’elevazione da 18 a 42 delle ore di permesso retribuito ex art. A domanda del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti32 CCNL Comparto Funzioni Centrali, prevedendone: a) 8 fruibilità per frazione di ora; b) compatibilità con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; • l’elevazione da 18 a 42 delle ore di permesso retribuito ex art. 35 CCNL Comparto Funzioni Centrali, prevedendone: a) fruibilità per frazione di ora; b) compatibilità con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative; c) in caso di fruizione per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente convenzionalmente pari a sei ore; d) non assoggettabilità alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni all’anno anche in caso di fruizione per l’intera giornata; e) non assimilabilità alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto; f) possibilità di fruire di ulteriori permessi, assimilati alle assenze per malattia, ai sensi del comma 5 ter art. Art. 55-septies del d.lgs 165/01. • aumento di ulteriori 5 giorni di permesso per la partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni . • concessione di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso 7 gg. di decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno permesso per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità ogni figlio. • la possibilità di fruizione differita rispetto all’evento originatore. • Conferma ed applicazione dell’art. 208 del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) D.P.R. 10 gennaio 19572 a tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni dipendenti del Comparto Funzioni Centrali del rimborso delle spese di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi viaggio, vitto e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui alloggio, dal giorno che precede gli esami, le prove, ovvero le procedure, fino al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta giorno successivo al loro espletamento, per i casi dipendenti che debbano trasferirsi fuori della sede di cui alle lettere “b”impiego per partecipare ad esami, “c”prove o procedure, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”per promozioni, passaggi fra le Aree, passaggi all’interno dell’Area, ovvero comunque procedure concorsuali anche relative ad una Amministrazione del Comparto diversa da quella di appartenenza. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

Permessi retribuiti. I permessi relativi alle festività soppresse sono fruibili dal 1. A domanda ° gennaio al 31 dicembre del dipendente e su presentazione relativo anno di adeguata documentazione sono concessi i competenza, così come ogni altro permesso e/o giorno di ferie, che le Parti condividono anche essere utilizzabili in via frazionata a mezza giornata lavorativa. 1) I lavoratori che frequentino corsi di studio universitari, avranno diritto: • a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito per ogni esame superato (compreso il giorno dell'esame), giustificato da apposita documentazione; • a 6 giorni complessivi in occasione della preparazione dell'esame di laurea. 2) Il personale avrà diritto ogni anno ai seguenti permessi retribuiti: a) 8 retribuiti da fruirsi in giornate lavorative a decorrere dal primo giorno lavorativo corrispondente all'evento: • 4 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni decesso di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del parenti stretti (coniuge, anche legalmente more uxorio, anche se separato, di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della soggetti in stato famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decessoo parente/affine convivente); d) 1 giorno per decesso di parenti non stretti (non conviventi entro il 3° grado e suoceri); • a favore dei padri, in aggiunta al congedo di paternità obbligatorio, 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiarinascita figlio, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, parto gemellare 4 giorni: l'adozione o l'affidamento sono assimilati al parto; • 2 giorni per trasloco documentato; • dietro presentazione di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”idonea documentazione, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria tempo strettamente necessario in caso di ricovero convocazioni da parte di tribunali e/o intervento chirurgicoforze di pubblica sicurezza, in qualità di testimone; • 40 ore massime annue per figlio per i dipendenti con contratto a tempo pieno e 30 ore massime per i dipendenti con contratto part-time per inserimento all'asilo nido, alla scuola materna o al primo anno della scuola elementare. La certificazione relativa alla grave infermità deve Tali permessi dovranno essere presentata al datore debitamente documentati dalla scuola, con specifica indicazione della data e dell'orario in cui vengono utilizzate tali ore. In assenza di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9tali specifiche il permesso non verrà riconosciuto. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo • 40 ore di permesso non goduto può per inserimento per i dipendenti con contratto a tempo pieno e 30 ore massime per i dipendenti con contratto part-time verranno anche concesse per gli anni successivi al primo di scuola primaria, per casi di difficile inserimento che dovranno essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi necessariamente documentati dalla scuola e nel corso dell’annocaso di cambio di scuola.”.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Permessi retribuiti. Il testo dell’art. 40 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente: 1. A domanda richiesta del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi permessi retribuiti per i seguenti permessi retribuitidocumentati motivi: a) 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi pubblici od esamiesami di scuole di ogni ordine e grado abilitati al rilascio di titoli legali, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, con un tetto massimo di 8 giorni ad anno; ulteriori 6 giorni per esami di scuole di ogni ordine e grado in vista del conseguimento di un titolo di studio nell’ambito di un progetto formativo attinente all’area professionale; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazioneper 15 giorni consecutivi; c) 3 giorni consecutivi in caso nascita di decesso del figli, xxxxx per il coniuge, anche legalmente separato, di un parente per il convivente e per parenti e per affini entro il secondo grado o per un periodo di un affine entro il primo grado, 3 giorni lavorativi anche non conviventiconsecutivi per ogni evento, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi fruirsi entro 7 giorni dalla data del decessodall’evento medesimo; d) 3 giorni all’anno per particolari gravi motivi personali di famiglia e/o familiaripersonali, debitamente adeguatamente documentati, compresa possono essere accordati permessi per la nascita dei figlidurata massima di 15 giorni lavorativi annui anche non consecutivi nonché frazionabili in ore su richiesta del dipendente; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiarichiamata a rendere testimonianza giudiziale su convocazione degli organi giudiziari, debitamente documentatiper il periodo strettamente necessario; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative e legislative ove ne ricorrano le condizioni; g) designazione all’Ufficio di leggeGiudice popolare, per il tempo necessario. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 6. Durante i predetti periodi utilizzi al dipendente spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la saluteconnesse alla effettiva presenza in servizio. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. 1La materia dovrà essere rivisitata, assicurando in particolare: • l’elevazione da 3 a 7 dei giorni di permesso retribuito per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati, prevedendone anche la frazionabilità su base oraria; • previsione di 5 giorni di permesso retribuito accertamenti diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche elevabili a 10 giorni nel caso di gravi patologie, fatto salvo quanto previsto dal successivo n.20). A domanda del dipendente e su presentazione • aumento di adeguata documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti: a) 8 ulteriori 5 giorni all’anno di permesso per la partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni . • concessione di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso 7 gg. di decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno permesso per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità ogni figlio; • la possibilità di fruizione differita rispetto all’evento originatore. • Conferma ed applicazione dell’art. 208 del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) D.P.R. 10 gennaio 19571 a tutti i permessi retribuiti previsti dipendenti del Comparto Funzioni Centrali del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, dal giorno che precede gli esami, le prove, ovvero le procedure, fino al giorno successivo al loro espletamento, per i dipendenti che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami, prove o procedure, per promozioni, passaggi fra le Aree, passaggi all’interno dell’Area, ovvero comunque procedure concorsuali anche relative ad una Amministrazione del Comparto diversa da specifiche disposizioni quella di leggeappartenenza. 21 Art. Nei giorni 208 D.P.R. 10 gennaio 1957 “Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di permesso impiego per partecipare ad esami di cui alle lettere “c” promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento. Perdono il diritto al rimborso ed “f” del comma 1 alla indennità coloro che non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti si siano presentati senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “fesse”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: CCNL 2019 2021

Permessi retribuiti. 1Artt. A domanda del dipendente 63 e su presentazione 64 In alternativa al pagamento delle festività soppresse, i lavoratori usufruiranno di adeguata documentazione sono concessi i seguenti 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l'anno solare. I lavoratori fruiranno inoltre di ulteriori permessi retribuiti: a) 8 , salvo l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 16 ore annue. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadono e devono essere pagati, ovvero è possibile fruirne entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Il lavoratore ha inoltre diritto a tre giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni complessivi di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi permesso retribuito all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado o di un affine entro soggetto componente la famiglia anagrafica Mutamento di mansioni Art. 43 Nell'ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali, il primo gradolavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiori purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, anche ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non conviventidetermina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati e particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Avanti alle Commissioni di Certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico a lui dovuto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni del mese. Qualora l'esercizio delle suddette mansioni si prolunghi per oltre tre mesi consecutivi il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore, salvo che l'incarico non sia stato disposto per la sostituzione di un soggetto componente lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Il suddetto passaggio di livello è riconosciuto al lavoratore anche quando le mansioni di livello superiore siano state ricoperte con carattere non continuativo Malattia Art. 77 ss. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia in un arco temporale di 18 mesi. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva all'indennità erogata dall'INPS come di seguito indicato: per i primi tre giorni di malattia ad un'indennità pari al 100% della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di documentata grave infermità normale svolgimento del coniuge, anche legalmente separato, rapporto. al 75% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica normale svolgimento del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta rapporto per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativamalattia dal 4° al 20°; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai al 100% della retribuzione giornaliera netta per i giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeuticimalattia dal 21° giorno in poi. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti: a) 8 per matrimonio, giorni all’anno 15 di calendario da usufruirsi entro 45 giorni dal matrimonio; b) per partecipazione a concorsi od esamisostenere esami attinenti ai corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione pro- fessionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi i master e i corsi universitari, limitatamente ai giorni di svolgimento delle necessari per sostenere le prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separatoo convivente risultante dallo stato di famiglia, di un parente dei genitori, dei lugli, dei fratelli e dei parenti e affini entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche spetta al lavoratore un permesso, limitatamente a cinque giorni di calendario, comprensivi del giorno di decesso che non conviventiverrà computato solo nell’ipotesi in cui indipendente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decessonel predetto gnomo, abbia comunque prestato attività lavorativa; d) 3 giorni all’anno il lavoratore donatore di sangue ha diritto ai permessi di cui alla L. n. 584/1967 e smi; e) il donatore di midollo osseo ha diritto ai permessi di cui alla L. n. 52/2001 e smi; f) per la partecipazione all’espletamento delle funzioni elettorali, secondo le norme di legge; g) per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentatila Struttura può concedere un periodo di permesso retribuito non supe- riore a diciotto ore annuali, compresa la nascita dei figlifruibili su base sia giornaliera che oraria; eh) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiarii periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, debitamente documentatisecondo la normativa vigente; fi) 3 giorni l’anno per donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche; j) in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separatoo convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado, anche non conviventespetta al lavoratore un permesso di tre giorni lavorativi all’anno come regolamentato dall’art. 4, comma 1, L. 53/2000 e dal D.M. 278/2000 e smi; k) nei casi previsti nell’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 151/2001 e smi (controlli prenatali); l) per i dipendenti extracomunitari convocati dalle autorità competenti per il rinnovo del permesso di soggiorno, sono concessi permessi retribuiti per il tempo necessario, considerato il tempo di andata e ritorno nel limite massimo di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stessogiorno lavorativo; gm) tutti al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale espressamente richiesti dalla Struttura. Saranno rimborsate le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio che si renda necessario sostenere; n) permessi per la protezione civile di cui all’art. 39, D.Lgs. 1/2018 e smi, per i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni volontari aderenti alle Associazioni inserite nell’elenco nazionale dell’Agenzia di legge.protezione civile, come di seguito indicato: 1. fino a 30 giorni continuativi e xxxx a 90 giorni all’anno per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi (innalzati a 60 e 180 giorni in caso sia avvenuta la dichiarazione di stato di emergenza nazionale); 2. Nei fino a 30 giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 annui complessivi, con periodi continuativi non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 10 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutepartecipazione ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione tecnico-pratica. Nei casi previsti dal presente punto 2 i permessi andranno richiesti con un preavviso di almeno 7 giorni. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi Le Fondazioni riconoscono a ciascun lavoratore permessi retribuiti per i seguenti permessi retribuiticasi, da documentare debitamente: a) 8 15 giorni consecutivi per matrimonio, compreso il giorno della celebrazione del rito; b) otto giorni all’anno per la partecipazione a concorsi od esamiad esami inseriti nell’ambito di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico in corsi universitari e post universitari, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi ; la mancata partecipazione agli esami, in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazionemancanza di un legittimo motivo di impedimento, comporta l’addebito delle ore fruite dal dipendente; c) 3 quattro giorni consecutivi di permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi. La fruizione di questi giorni di permessi riduce in caso misura corrispondente il numero massimo di decesso del giorni fruibili ai sensi della lettera b); d) xxxxx per coniuge, anche legalmente separatoconvivente, di un parente parenti entro il secondo grado o di un affine ed affini entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 in misura pari a tre giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno lavorativi per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figlievento; e) 6 giorni all’anno per donazione sangue, il giorno del prelievo; f) per donazione di midollo osseo, il tempo occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi necessari; g) per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale; h) per lo svolgimento di funzioni e cariche elettive pubbliche, secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente; i) per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati, per un massimo di dieci giorni lavorativi annui; fl) 3 giorni l’anno 150 ore annue, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico in caso di documentata grave infermità del coniugecorsi universitari e post universitari, anche legalmente separato, concedibili unicamente per il conseguimento di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, titolo di studio di grado superiore a quello posseduto dal dipendente. La mancata frequenza dei corsi in mancanza di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stessolegittimo motivo di impedimento, comporta l’addebito delle ore fruite dal dipendente; gm) permessi per gravi patologie in misura di 38 ore annue; n) per tutti i permessi retribuiti previsti da gli altri eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di leggelegge lo prevedono. 2. Nei giorni I permessi non fruiti entro l’anno di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativimaturazione decadono. 3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 presente articolo non riducono le ferie, e sono applicabili ai rapporti di lavoro utili a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente tutti gli effetti. Durante il loro godimento il lavoratore ha diritto alla nascita dei figli ed “f”percezione dell’intera retribuzione. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “presente articolo si applicano anche al personale assunto a tempo determinato, e sono riproporzionati in relazione alla durata del rapporto, fatti salvi quelli di cui alle lettere a), c), d) e), f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti ), g), h) che possono essere fruiti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioniintero. 85. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento Possono essere fruiti permessi giornalieri con recupero nella misura massima di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente38 ore annue. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione dipendente, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per casi da documentare debitamente:  partecipazione a concorsi concorso od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni 8 all’anno;  lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo: giorni 3 consecutivi per evento;  nascita dei figli: giorni 3 consecutivi per evento. 2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell’anno, permessi retribuiti debitamente documentati e limitati all’effettiva necessità, frazionabili anche ad ore, per un massimo di 22 ore annuali. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa l’incidenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Possono essere fruiti permessi retribuiti per i seguenti casi: - particolari motivi personali o familiari; - visite e analisi mediche da tenersi presso strutture pubbliche e private che non prevedano la possibilità di effettuazione nelle ore pomeridiane che, per la particolarità delle visite o analisi stesse, debbano essere necessariamente prestate nelle ore antimeridiane; - ricovero o assistenza medica per parenti e affini fino al 1° grado; b) 3. Il dipendente ha altresì diritto di un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”matrimonio. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizioservizio e comprendono anche i giorni festivi che cadono all’interno del periodo. 65. Durante i predetti periodi al dipendente spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Relazione Illustrativa Ex Articolo 40, Comma 3 Sexies, Decreto Legislativo N. 165 Del 2001

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi Le Fondazioni riconoscono a ciascun lavoratore permessi retribuiti per i seguenti permessi retribuiticasi, da documentare debitamente: a) 8 15 giorni all’anno consecutivi per matrimonio, compreso il giorno della celebrazione del rito; b) otto giorni all'anno per la partecipazione a concorsi od esamiad esami inseriti nell'ambito di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico in corsi universitari e post universitari, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi ; la mancata partecipazione agli esami, in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazionemancanza di un legittimo motivo di impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente; c) 3 quattro giorni consecutivi di permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi. La fruizione di questi giorni di permessi riduce in caso misura corrispondente il numero massimo di decesso del giorni fruibili ai sensi della lettera b); d) xxxxx per coniuge, anche legalmente separatoconvivente, di un parente parenti entro il secondo grado o di un affine ed affini entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 in misura pari a tre giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno lavorativi per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figlievento; e) 6 giorni all’anno per donazione sangue, il giorno del prelievo; f) per donazione di midollo osseo, il tempo occorrente all'espletamento degli esami e dei prelievi necessari; g) per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale; h) per lo svolgimento di funzioni e cariche elettive pubbliche, secondo criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente; i) per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati, per un massimo di dieci giorni lavorativi annui; fI) 3 giorni l’anno 150 ore annue, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico in caso di documentata grave infermità del coniugecorsi universitari e post universitari, anche legalmente separato, concedibili unicamente per il conseguimento di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, titolo di studio di grado superiore a quello posseduto dal dipendente. La mancata frequenza dei corsi in mancanza di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stessolegittimo motivo di impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente Al fine di contribuire al miglioramento culturale e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno professionale dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del coniugelavoratori, anche legalmente separatoin relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di un parente entro cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il secondo grado conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di un affine entro laurea. All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° ottobre 1979, verrà determinato il primo gradomonte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, anche moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istituto. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non conviventi, di un soggetto componente dovranno superare il due per cento del totale della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla forza occupata alla data del decesso; d) 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma 1 non sono applicabili ai rapporti del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di lavoro servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5ciascuno. I permessi retribuiti lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di cui iscrizione al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie corso e sono valutati agli effetti dell’anzianità successivamente certificati mensili di servizioeffettiva frequenza con indicazione delle ore relative. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. I permessi relativi alle festività soppresse sono fruibili dal 1. A domanda ° gennaio al 31 dicembre del dipendente e su presentazione relativo anno di adeguata documentazione sono concessi i competenza, così come ogni altro permesso e/o giorno di ferie, che le Parti condividono anche essere utilizzabili in via frazionata a mezza giornata lavorativa. 1) I lavoratori che frequentino corsi di studio universitari, avranno diritto: • a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito per ogni esame superato (compreso il giorno dell’esame), giustificato da apposita documentazione; • a 6 giorni complessivi in occasione della preparazione dell’esame di laurea. 2) Il personale avrà diritto ogni anno ai seguenti permessi retribuiti: a) 8 retribuiti da fruirsi in giornate lavorative a decorrere dal primo giorno lavorativo corrispondente all’evento: • 4 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni decesso di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del parenti stretti (coniuge, anche legalmente more uxorio, anche se separato, di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche non conviventi, soggetti in stato famiglia o parente/affine convivente); • 1 giorno per decesso di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi parenti non stretti (non conviventi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) il 3° grado e suoceri); • 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiarinascita figlio, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità parto gemellare 4 giorni: l’adozione o l’affidamento sono assimilati al parto; • 2 giorni per trasloco documentato; • dietro presentazione di idonea documentazione, il tempo strettamente necessario in caso di convocazioni da parte di tribunali e/o forze di pubblica sicurezza, in qualità di testimone; • 40 ore massime annue per figlio per i dipendenti con contratto a tempo pieno e 30 ore massime per i dipendenti con contratto part-time per inserimento all’asilo nido, alla scuola materna o al primo anno della scuola elementare. Tali permessi dovranno essere debitamente documentati dalla scuola, con specifica indicazione della data e dell’orario in cui vengono utilizzate tali ore. In assenza di tali specifiche il permesso non verrà riconosciuto. • 40 ore di permesso per inserimento per i dipendenti con contratto a tempo pieno e 30 ore massime per i dipendenti con contratto part-time verranno anche concesse per gli anni successivi al primo di scuola primaria, per casi di difficile inserimento che dovranno essere necessariamente documentati dalla scuola e nel caso di cambio di scuola. • Per la scuola primaria, tranne che nei casi di cui al punto precedente, il permesso è ridotto a 22,5 ore per figlio, utilizzabili nei primi tre giorni del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2calendario scolastico regionale. Nei • 15 giorni di calendario in caso di matrimonio - così come previsto dal CCNL tempo per tempo vigente - fruibili entro 6 mesi dalla data della funzione valida ai fini civilistici. Il permesso di cui per congedo matrimoniale viene esteso anche alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati unioni civili GLBT con iscrizione presso i giorni festivi e quelli non lavorativiregistri comunali o matrimoni GLBT contratti all’estero. 3) Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL, i lavoratori delle Aree Professionali con contratto a tempo pieno potranno usufruire di ulteriori 20 ore annue di permesso (15 ore annue di permesso per i lavoratori con contratto part-time) per sottoporsi a visite mediche specialistiche, analisi cliniche, radiografie o terapie riabilitative - anche riferite a figli minorenni o genitori che necessitino di assistenza, sempre che gli interventi stessi siano comprovati da idonea certificazione. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti In tali casi i lavoratori delle aree professionali con contratto di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per pieno sono tenuti prima ad utilizzare almeno i casi 2/3 della Banca ore di cui alle lettere “b”competenza dell’anno. I lavoratori affetti da patologie croniche, “c”oncologiche o comunque ove sia prevista una terapia debilitante o visita specialistica invasiva, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”possono usufruire di ulteriori 50 ore di permesso annuo. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni ) La Banca è inoltre disponibile ad accordare permessi retribuiti, per la durata massima di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini settimana all’anno (pari a 21,5 40 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche annue) anche a quei lavoratori che, in quanto volontari della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario Protezione Civile, debbano assentarsi dal lavoro in caso di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeuticicalamità naturali. 5. I ) Ai lavoratori che prestino attività di volontariato presso Onlus o associazioni riconosciute e iscritte in appositi albi, sono concessi permessi retribuiti per il 50% delle ore prestate per turno notturno in giornata lavorativa, entro il limite massimo di cui 10 ore annue, da recuperarsi tassativamente al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di serviziorientro dal turno. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione Gruppi di adeguata documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado 4 o di un affine entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni 8 ore di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3X.XX. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali11 Le 56 ore di perrnessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare state concesse con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 le seguenti decorrenze: 1° gennaio 1982: 24 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri 1° luglio 1984:12 ore l° gennaio 1985:12 ore 1° gennaio 1986: 8 ore per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9aziende fino a 15 dipendenti. La riduzione dell’orario Per le aziende con più di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di provvedere agli interventi terapeutici. 516 ore: - 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992 - 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993 - 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994. Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e c) dell'art. 116. I permessi retribuiti non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 187 in atto al comma 1 possono momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti cumulativamente nell’anno solarein epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità nel corso dell' anno di servizio. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiatecalendario, pericolose o dannose per la salute. 7. I al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al punto “f” presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 del presente articolo: il servizio militare e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decessorichiamo alle armi, il sostenimento congedo di concorsi od esami ed maternità anticipato o prolungato (ex assenza obbligatoria anticipata e il matrimonioprolungamento dell’assenza obbligatoria post partum), i congedi parentali (ex assenza facoltativa post partum), i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzari da Istituti assistenziali o previdenziali, la lavoratrice sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonchè la malattia e il lavoratore sono tenuti l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” carico del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9alcuna integrazione retributiva. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione presente regolamentazione e la norma di cui al all'ultimo comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermitàdell'art.136 sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’annosulle festività abolite.”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 ore annuali (1) di permesso individuale retribuito. A domanda del dipendente l permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore attività e su presentazione mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di adeguata documentazione sono concessi i seguenti eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esamie di ferie. l permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi oppure potranno essere fruiti in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi epoca successiva e in ogni caso non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di decesso del coniugeprestazione lavorativa ridotta, anche legalmente separatonel corso dell'anno di calendario, di al lavoratore sarà corrisposto un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dodicesimo dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta a carico del comma 1 non sono considerati datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Per il personale a tempo determinato i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella percentuale di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i successivo articolo 70. Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle lettere “b”armi, “c”l'assenza facoltativa post- partum, “d” la gravidanza e puerperio, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché‚ la malattia e l'infortunio, limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeuticialcuna integrazione. 5. I permessi retribuiti (1) Le 66 ore di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e riduzione oraria sono valutati agli effetti dell’anzianità di serviziostate così determinate nel tempo: 16 ore dal 1° Gennaio 1984; 16 ore dal 1° Gennaio 1985; 8 ore dal 1° Gennaio 1986; 10 ore dal 1° Luglio 1988; 6 ore dal 1° Maggio 1989; 5 ore dal 1° Luglio 1992; 5 ore dal 1° Luglio 1993. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente Al fine di contribuire al miglioramento culturale e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno professionale dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del coniugelavoratori, anche legalmente separatoin relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di un parente entro cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il secondo grado conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di un affine entro laurea. All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1o Ottobre 1979, verrà determinato il primo gradomonte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, anche moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istituto. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non conviventi, di un soggetto componente dovranno superare il due % del totale della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla forza occupata alla data del decesso; d) 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore procapite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma 1 non sono applicabili ai rapporti del presente Art., la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3o e 6o comma, provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di lavoro servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5ciascuno. I permessi retribuiti lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di cui iscrizione al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie corso e sono valutati agli effetti dell’anzianità successivamente certificati mensili di servizioeffettiva frequenza con indicazione delle ore relative. 6. Durante i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto “f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Delle Guardie Campestri

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione sulla base di adeguata documentazione apposita documentazione, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 : giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di xxxx all'anno; xxxxx per decesso del coniuge, anche legalmente separato, coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un affine entro affini di primo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il primo gradolavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno tre per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di evento; documentata grave infermità infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge, anche legalmente separato, coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche non grado o del convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre all’anno. A domanda del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante autocertificazione. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di cui alle lettere “c” ed “f” 15 giorni consecutivi in occasione del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3matrimonio. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”dei commi 1, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 2 e 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità dell'anzianità di servizio. 6. Durante i predetti periodi al dipendente spetta la dipendente l’intera l'intera retribuzione ad eccezione delle indennità esclusi i compensi per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7il lavoro straordinario e quelli legati all'effettiva prestazione. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza a portatori di handicap. I permessi di cui al punto “f” del all'articolo 33, comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 3, della stessa legge n. 104/1992, come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della legge 5 febbraio 1992n. 53/2000, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti fissati dall’articolo 30, non riducono le ferie e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutivautili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità. Il dipendente che fruisce ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di permessi per grave infermità protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare volontariato mediante idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso articolazione degli orari di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendentelavoro. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti: a) 8 per matrimonio, giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni 15 di svolgimento delle provecalendario; b) 15 per sostenere esami attinenti ai corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione pro- fessionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi i corsi universitari limitatamente ai giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazionenecessari per sostenere le prove stesse; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separatoo convivente risultante dallo stato di famiglia, di un parente dei genitori, dei figli, dei fratelli e dei parenti e affini entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche spetta al lavoratore un permesso limitatamente a cinque giorni di calendario comprensivi del giorno di decesso che non conviventiverrà computato solo nell’ipotesi in cui il dipendente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decessonel predetto giorno, abbia comunque prestato attività lavorativa; d) 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiariil lavoratore donatore di sangue ha diritto ai permessi di cui alla L. 13 luglio 1967, debitamente documentati, compresa la nascita dei figlin. 584; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiarila partecipazione all’espletamento delle funzioni elettorali, debitamente documentatisecondo le norme di legge; f) 3 giorni l’anno per gravi e documentate ragioni, l’Amministrazione può concedere un periodo di permesso straordinario anch’esso retribuito non superiore a cinque giorni; g) per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente; h) per donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche; i) in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separatoo convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado, anche spetta al lavoratore un permesso di tre giorni lavorativi all’anno; j) nei casi previsti nell’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2001. 2) Permessi non conviventeretribuiti Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 77, i lavo- ratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro: a) al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; b) in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stessonorma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi; gc) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni in caso di legge. 2. Nei giorni attività di permesso volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”sviluppo, il dipendente può concordare con il datore fruire di lavoro diverse modalità permesso ai sensi della L. 26 febbraio 1987, n. 49; d) per la durata di espletamento dell’attività due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti gravi e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità documentati motivi indi- viduati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4, della L. n. 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del comma 921 luglio 2000, n. 278 pubblicato sulla G.U. 11 ottobre 2000, n. 238. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono Tale aspettativa può essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie fruita anche frazionatamente e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 6. Durante può essere cumulata con i predetti periodi spetta la dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. I permessi di cui al punto b) se utilizzata allo stesso titolo; e) nei casi previsti dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali); f” del comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, ) il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volon- taria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo - ad operazione conclusa - la certificazione pre- fettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente; g) il corrispondente periodo di permesso non goduto lavoratore può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.richiedere i permessi ai sensi degli articoli5 e 6 della L. n. 53/2000

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Samples: c.c.n.l. 19 Gennaio 2005 Personale Non Medico

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione sulla base di adeguata documentazione apposita documentazione, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per casi: – partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 : giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di xxxx all'anno; – xxxxx per decesso del coniuge, anche legalmente separato, coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un affine entro affini di primo grado o del convi- vente, purché la stabile convivenza con il primo gradolavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno tre per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di evento; – documentata grave infermità infermità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge, anche legalmente separato, coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche non grado o del convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da specifiche disposizioni di leggecertificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre all'anno. 2. Nei A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativicomplessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante autocertifica- zione. 3. I permessi retribuiti Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi retribuiti di cui al comma 1 dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità dell'anzianità di servizio. 65. Durante i predetti periodi al dipendente spetta la dipendente l’intera l'intera retribuzione ad eccezione delle indennità esclusi i compensi per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la saluteil lavoro straordinario e quelli legati all'effettiva prestazione. 76. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza a portatori di handicap. I permessi di cui al punto “f” del all'articolo 33, comma 1 sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 3, della stessa legge n. 104/1992, come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della legge 5 febbraio 1992n. 53/2000, n. 104 non sono compu- tati ai fini del raggiungimento dei limiti fissati dall'articolo 30, non riducono le ferie e successive modificazionisono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità. 7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da speci- fiche disposizioni. 8. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decessoNell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, il sostenimento n. 266 nonché dal regolamento approvato con DPR 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di concorsi od esami ed il matrimonioprotezione civile, le amministrazioni favoriscono la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva. Il dipendente che fruisce par- tecipazione del personale alle attività delle associazioni di permessi per grave infermità volontariato mediante idonea articolazione degli orari di cui alla lettera “f” del comma 1 deve presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendentelavoro. 9. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi del comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al comma 8. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro