Common use of Permessi retribuiti Clause in Contracts

Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a: − 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. − 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. − 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto. I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Ai rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento l'espletamento dei compiti previsti dall’artdall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a: − 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. − - 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. − ; - 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Per i rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’aziendanell'azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno all'anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni Organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti Rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b lett. b) del punto 1. Per l’espletamento l'espletamento degli adempimenti previsti dall’artdall'art. 19 citato, lettera lett. b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto. I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA R.S.A. (o alle RSUR.S.U.) ove esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a: 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto. I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento l‟espletamento dei compiti previsti dall’artdall‟art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a: 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’aziendanell‟azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno all‟anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto 1. Per l’espletamento l‟espletamento degli adempimenti previsti dall’artdall‟art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto. I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a: 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto. I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a: 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti Parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto. I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza RLS spettano, per l’espletamento l'espletamento dei compiti previsti dall’artdall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti annui pari a: − 6 -6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. − 12 .; -12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. − 20 .; -20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Per i rappresentanti per la sicurezza RLS che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’aziendanell'azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno all'anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni Organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza RLS per le aziende previste alla lettera b del lett. b), punto 1). Per l’espletamento l'espletamento degli adempimenti previsti dall’artdall'art. 19 citato, lettera lett. b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto. I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

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Samples: CCNL

Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a: 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto. I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti previ- sti dall’art. 19 50 del decreto legislativo 19 settembre 1994 D.lgs. n. 62681/2008, permessi retribuiti annui che le parti convengono siano pari a: 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato de- terminato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza sicu- rezza per le aziende previste alla lettera b b) del punto 11 del presente accordo. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’artdal 1° comma dell’art. 19 50 citato, lettera lettere b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto. I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti com- piti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a: 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato pro- porzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedentepre- cedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti rap- presentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto pun- to 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto. I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli