Common use of Permessi sindacali Clause in Contracts

Permessi sindacali. Ciascun dirigente della R.S.A. ha diritto, per l'espletamento del mandato, a permessi retribuiti pari a 5 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestre. Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorno all'anno. A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º comma. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di norma tre giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore a 3 giorni consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi sindacali. Ciascun dirigente della R.S.A. delle RSA ha diritto, per l'espletamento l’espletamento del mandato, a permessi retribuiti pari a 5 con le modalità di cui all’articolo 23 legge 300/70, nella misura stabilita nello stesso articolo e maggiorata di 3 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestremensili. Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorno all'anno. A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º commagiorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale, direzione aziendale di norma tre giorni prima, tramite le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali. Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento l’espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco nell’arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore superiori a 3 giorni consecutivi, consecutivi per i dirigenti nazionali e regionali. Il diritto ai permessi si esercita previa idonea comunicazione scritta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali

Permessi sindacali. Ciascun dirigente della R.S.A. ha dirittoAi lavoratori componenti di organismi direttivi nazionali, per l'espletamento del mandatoregionali o sub-regionali, a ai delegati aziendali nonché ai componenti delle RSA/RSU debbono essere corrisposti permessi retribuiti per l’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno rispettivamente pari a 5 a: a) 8 ore mensili per i delegati aziendali sindacali (RSA) e per i compo- nenti delle RSU; b) 11 ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o sub-regionali. I permessi sono cumulabili entro nell’arco dell’anno e sono dovuti ai lavo- ratori in forza alle aziende. Si intendono in forza anche i lavoratori avventizi abitualmente occu- pati nell’azienda per il periodo massimo di un trimestrenormale avviamento al lavoro in turni. Gli stessi I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma sopra hanno altresì diritto a permessi non retribuiti, retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni o conve- gni di natura sindacale, sindacale in misura non inferiore a otto giorno all'anno. A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º comma8 giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto usufruire dei permessi di cui al comma precedente devono sopra devo- no darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale, cooperativa almeno 24 ore prima quando trattasi di norma tre giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore a 3 giorni consecutivi, prima quando trattasi di permessi non retribuiti. Il godimento dei permessi sindacali viene retribuito nel limite dell’o- rario normale giornaliero di lavoro. È demandato alla contrattazione integrativa stabilire le modalità per i dirigenti nazionali e regionalilo svolgimento dell’attività dei patronati sindacali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi sindacali. Ciascun dirigente della R.S.A. delle RSA ha diritto, per l'espletamento del mandato, a permessi retribuiti pari a 5 con le modalità di cui all'art. 23, legge n. 300/70, nella misura stabilita nello stesso articolo e maggiorata di 3 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestremensili. Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorno 8 giorni all'anno. A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º comma. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale, direzione aziendale di norma tre 3 giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendaliRSA. Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore superiori a 3 giorni consecutivi, consecutivi per i dirigenti nazionali e regionali. Il diritto ai permessi si esercita previa idonea comunicazione scritta.

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Permessi sindacali. Ciascun dirigente della R.S.A. delle RSA ha diritto, per l'espletamento del mandato, a permessi retribuiti pari a 5 con le modalità di cui all'art. 23, legge n. 300/70, nella misura stabilita nello stesso articolo e maggiorata di 3 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestremensili. Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorno 8 giorni all'anno. A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º comma. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale, aziendale di norma tre 3 giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendaliRSA. Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore superiori a 3 giorni consecutivi, consecutivi per i dirigenti nazionali e regionali. Il diritto ai permessi si esercita previa idonea comunicazione scritta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi sindacali. Ciascun dirigente della R.S.A. delle RSA ha diritto, per l'espletamento l’espletamento del mandato, a permessi per- messi retribuiti pari a 5 con le modalità di cui all’articolo 23 legge 300/70, nella mi- sura stabilita nello stesso articolo e maggiorata di 3 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestremensili. Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto di- ritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorno all'anno. A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º commagiorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono de- vono darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale, direzione aziendale di norma tre giorni prima, tramite le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali. Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi organi nazionali, regionali re- gionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto con- tratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento l’espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco nell’arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore su- periori a 3 giorni consecutivi, consecutivi per i dirigenti nazionali e regionali. Il diritto ai permessi si esercita previa idonea comunicazione scritta.

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Permessi sindacali. Ciascun dirigente della R.S.A. delle RSA ha diritto, per l'espletamento l’espletamento del mandato, a permessi retribuiti pari a 5 con le modalità di cui all’articolo 23 legge 300/70, nella misura stabilita nello stesso articolo e maggiorata di 3 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestremensili. Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno han- no diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorno all'anno. A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º commagiorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente prece- dente devono darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale, direzione aziendale di norma tre giorni prima, tramite le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali. Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento l’espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco nell’arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore superiori a 3 giorni consecutivi, consecutivi per i dirigenti nazionali e regionali. Il diritto ai permessi si esercita previa idonea comunicazione scritta.

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Permessi sindacali. Ciascun dirigente della R.S.A. delle RSA ha diritto, per l'espletamento l’espletamento del mandato, a permessi retribuiti pari a 5 con le modalità di cui all’articolo 23 legge 300/70, nella misura stabilita nello stesso articolo e maggiorata di 3 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestremensili. Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali sindaca- li o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorno all'anno. A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º commagiorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale, direzione aziendale di norma tre giorni prima, tramite le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali. Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento l’espletamento della relativa relati- va attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco nel- l’arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore superiori a 3 giorni consecutivi, consecutivi per i dirigenti nazionali e regionali. Il diritto ai permessi si esercita previa idonea comunicazione scritta.

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Permessi sindacali. Ciascun dirigente della R.S.A. delle RSA ha diritto, per l'espletamento l’espletamento del mandato, a permessi per- messi retribuiti pari a 5 con le modalità di cui all’articolo 23 legge 300/70, nella mi- sura stabilita nello stesso articolo e maggiorata di 3 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestremensili. Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto di- ritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorno all'anno. A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º commagiorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono de- vono darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale, direzione aziendale di norma tre giorni prima, tramite le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali. Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi organi nazionali, regionali re- gionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento l’espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco nell’arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore su- periori a 3 giorni consecutivi, consecutivi per i dirigenti nazionali e regionali. Il diritto ai permessi si esercita previa idonea comunicazione scritta.

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