PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario deve comunicare alla Provincia, prima dell’attivazione dei servizi (gestione del Museo e gestione dell’attiità ricettiva) , l’elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra cui il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale elenco dovranno essere specificati i relativi titoli e qualifiche professionali e il possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 8 e 9; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee. 2. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Provincia ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal concessionario. 3. Il concessionario dovrà provvedere al funzionamento del Museo e della struttura ricettiva Gonna II tramite una dotazione di personale in grado di assicurare sia il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, sia il rispetto delle norme in materia di gestione delle strutture ricettive. 4. Per l’intera durata del contratto, la dotazione di personale in servizio dovrà essere correlata alla tipologia e all’entità dei beni culturali oggetto dei servizi erogati, al flusso dei visitatori presenti nel museo, al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività realizzate all’interno delle strutture e a qualunque altra variabile possa incidere sul perseguimento delle finalità di cui al comma 1. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il numero minimo di addetti in servizio all’interno del plesso museale, durante tutto il periodo di apertura al pubblico, dovrà essere quello derivante dall’attuazione delle norme e disposizioni in materia di sicurezza da adottare all’interno del Museo. Il Concessionario provvederà all’elaborazione del documento di valutazione del rischio e al piano di emergenza così come previsto al successivo art. 21 co. 2. 6. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio. 7. La Provincia non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, fatto salvo quanto previsto ai commi 10,11 e 17 dell’articolo 105 del Codice in combinato disposto con le previsioni dell’articolo 174 comma 8 del Codice. La Provincia non sarà responsabile per infortuni relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario. 8. Il personale addetto ai servizi dovrà essere, per quantità e qualità professionale, quello dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica in osservanza delle disposizioni del presente Capitolato. 9. Il personale in servizio da parte del concessionario dovrà essere preferibilmente in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) uso corrente della lingua italiana e della lingua inglese o francese; b) diploma di maturità in materie attinenti i servizi da svolgere. Tali requisiti non sono richiesti per il personale adibito unicamente a servizi di pulizia e di manutenzione dei locali, impianti e beni museali (da prestarsi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del museo). 10. Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben addestrato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, avere una buona conoscenza del territorio e della sua storia, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni del presente Capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti. 11. Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti e di coloro che possano accedere alle strutture. 12. Il concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio. 13. Il concessionario dovrà: a) nominare un proprio Responsabile del servizio, in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente comma 9, il quale sarà il referente unico con il quale La Provincia si rapporterà per tutti gli aspetti gestionali relativi ai servizi in concessione, il titolare delle funzioni di coordinamento e di controllo di tali servizi, nonché il responsabile della gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi stessi. II Responsabile del servizio dovrà inoltre far osservare al personale del concessionario tutte le direttive impartite dalla Provincia e rendersi costantemente disponibile in caso di richiesta da parte della Provincia stessa; b) rapportarsi costantemente, tramite la suddetta figura del Responsabile del servizio, con il Direttore del Museo ove nominato e con il Responsabile del competente Servizio della Provincia; c) garantire sempre la disponibilità, per l’intera durata del contratto, negli orari e nei giorni di chiusura del Museo, di almeno un addetto, reperibile tramite cellulare, per la gestione di tutte le emergenze correlate al funzionamento del museo (eventi di allarme, controllo impianti, aperture straordinarie, eventuali interventi di piccola manutenzione, ecc.), il quale possa, in caso di necessità, da chiunque rilevata, raggiungere il museo al massimo in sessanta minuti per far fronte alle necessità del caso; d) procedere all’immediata sostituzione del personale assente, nonché del personale che si sia dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, con personale di pari qualifica e formazione, ivi compreso il Responsabile del servizio; e) fornire il personale addetto ai rapporti col pubblico di cartellino nominale di riconoscimento. 14. La Provincia si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per seri e comprovati motivi; in tal caso, il concessionario dovrà provvedere a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito dalla Provincia, senza alcun onere economico a carico di quest’ultimo.
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Samples: Letter of Invitation to Tender
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario deve comunicare alla Provincia, prima dell’attivazione personale impiegato dal Concessionario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi (gestione richiesti. L’elenco del Museo personale impiegato nel servizio in Concessione dovrà essere comunicato al Comune prima dell'avvio dell'attività. La struttura organica dovrà comunque comprendere almeno: un responsabile operativo /direttivo dell’impianto; un responsabile della sicurezza ( che potrà coincidere con il responsabile operativo /direttivo dell’impianto) un responsabile delle pulizie e gestione dell’attiità ricettiva) della manutenzione ordinaria; un numero idoneo di istruttori necessario e sufficiente allo svolgimento dell’attività proposte con titoli di abilitazione rilasciati dalla federazione specifica per la/le discipline praticate e/o diploma in scienze motorie o equipollenti; I nominativi ed i curricula dei suddetti operatori dovranno obbligatoriamente essere allegati all’offerta. Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, l’elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra cui il nominativo del Responsabile Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale elenco dovranno essere specificati i relativi titoli e qualifiche professionali e il possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 8 e 9; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee.
2. Nessun riguardo Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro viene esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l’Amministrazione Comunale, restando quindi ad instaurarsi tra la Provincia ed il esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal concessionario.
3. Il concessionario dovrà provvedere al funzionamento del Museo e della struttura ricettiva Gonna II tramite una dotazione di personale in grado di assicurare sia il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, sia il rispetto delle norme in materia di gestione delle strutture ricettive.
4. Per l’intera durata del contratto, la dotazione di personale in servizio dovrà essere correlata alla tipologia e all’entità dei beni culturali oggetto dei servizi erogati, al flusso dei visitatori presenti nel museo, al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività realizzate all’interno delle strutture e a qualunque altra variabile possa incidere sul perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il numero minimo di addetti in servizio all’interno del plesso museale, durante tutto il periodo di apertura al pubblico, dovrà essere quello derivante dall’attuazione delle norme e disposizioni in materia di sicurezza da adottare all’interno del Museostesso. Il Concessionario provvederà all’elaborazione è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L’amministrazione si riserva il diritto di controllare i fogli paga degli operatori impiegati nel servizio, al fine di verificare il rispetto del documento diritto del singolo di valutazione del rischio e al piano di emergenza percepire la giusta retribuzione così come previsto al successivo art. 21 co. 2.
6. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento sancito dall’articolo 36 della costituzione; L’amministrazione si riserva altresì di tutte le attività rientranti nel servizio.
7. La Provincia non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, fatto salvo quanto previsto ai commi 10,11 e 17 dell’articolo 105 del Codice in combinato disposto controllare che i contratti stipulati con le previsioni dell’articolo 174 comma 8 del Codice. La Provincia non sarà responsabile per infortuni i singoli siano relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario.
8. Il personale addetto ai servizi dovrà essere, per quantità e qualità professionale, quello dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica in osservanza delle disposizioni del presente Capitolato.
9. Il personale in servizio da parte del concessionario dovrà essere preferibilmente in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) uso corrente della lingua italiana e della lingua inglese o francese;
b) diploma di maturità in materie attinenti i servizi da svolgere. Tali requisiti non sono richiesti per il personale adibito unicamente a servizi di pulizia e di manutenzione dei locali, impianti e beni museali (da prestarsi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del museo).
10. Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben addestrato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, avere una buona conoscenza del territorio effettivamente svolte dagli stessi Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e della sua storia, conoscere ed osservare le norme relative decreti relativi alla rispettiva professione, le norme di sicurezza prevenzione e prevenzione dagli degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e le norme in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni del presente Capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.
11successive modifiche e integrazioni. Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che possano accedere dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle strutture.
12vigenti norme di legge e di sicurezza. Il concessionario è tenuto alla massima vigilanza Concessionario deve: _ nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro :il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune; _ predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed è responsabile del comportamento del personale addetto attuarne i contenuti, come l’affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc…; _ tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici; _ predisporre il piano di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.
13. Il concessionario dovrà:
a) nominare un proprio Responsabile del servizioevacuazione; _ provvedere, in possesso attuazione dell’art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei requisiti minimi lavoratori incaricati dell’Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell’onere del conseguimento per gli stessi dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell’attestato dovranno essere comunicate al precedente comma 9, il quale sarà il referente unico Comune con il quale La Provincia si rapporterà per tutti gli aspetti gestionali relativi ai servizi in concessione, il titolare delle funzioni di coordinamento e di controllo di tali servizi, nonché il responsabile della gestione l’obbligo del personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi stessi. II Responsabile del servizio dovrà inoltre far osservare al personale del concessionario tutte le direttive impartite dalla Provincia e rendersi costantemente disponibile relativo aggiornamento in caso di richiesta successivi cambiamenti. Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da parte della Provincia stessa;
b) rapportarsi costantementeessa eventualmente gestiti, tramite la suddetta figura del Responsabile del servizio, con il Direttore del Museo ove nominato e con il Responsabile del competente Servizio della Provincia;
c) garantire sempre la disponibilitàtutti i comportamenti dovuti, per l’intera durata imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del contratto, negli orari lavoro e nei giorni di chiusura del Museo, di almeno un addetto, reperibile tramite cellulare, per la gestione di tutte le emergenze correlate al funzionamento del museo (eventi di allarme, controllo impianti, aperture straordinarie, eventuali interventi di piccola manutenzione, eccdirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.), il quale possa, in caso di necessità, da chiunque rilevata, raggiungere il museo al massimo in sessanta minuti per far fronte alle necessità del caso;
d) procedere all’immediata sostituzione del personale assente, nonché del personale che si sia dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, con personale di pari qualifica e formazione, ivi compreso il Responsabile del servizio;
e) fornire il personale addetto ai rapporti col pubblico di cartellino nominale di riconoscimento.
14. La Provincia si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per seri e comprovati motivi; in tal caso, il concessionario dovrà provvedere a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito dalla Provincia, senza alcun onere economico a carico di quest’ultimo.
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PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. 1Il Concessionario si impegna al rispetto delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Il concessionario deve comunicare alla Provincia, prima dell’attivazione personale assegnato per l’espletamento dei servizi (gestione deve essere professionalmente preparato e in numero sufficiente a garantirne l’efficienza. Il personale addetto al ciclo alimentare non potrà in alcun modo essere impiegato in attività di pulizia del Museo locale, di maneggio del denaro o ad ogni altra attività incompatibile con quella di somministrazione di cibi e gestione dell’attiità ricettiva) , l’elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, bevande durante gli orari di apertura al pubblico. La distinzione tra cui il nominativo del Responsabile le mansioni assegnate dovrà risultare chiara anche agli utenti mediante l’utilizzo di cui al D.Lgsdivise che si differenzino tra loro per foggia e/o colore. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale elenco dovranno essere specificati i relativi titoli e qualifiche professionali e il possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 8 e 9; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee.
2. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Provincia ed Il Concessionario è tenuto a provvedere affinché il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal concessionario.
3possa usufruire del riposo settimanale, senza nuocere alla continuità ed al buon funzionamento del servizio, oltre a garantire allo stesso il godimento degli istituti contrattuali. Il concessionario personale dovrà provvedere al funzionamento essere munito di apposita divisa di lavoro - la cui fornitura è a carico del Museo Concessionario, ma da concordarsi con l’Azienda nel rispetto dell’immagine e della struttura ricettiva Gonna II tramite una dotazione funzionalità - recante il cartellino di personale riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SPC/3.15697 del 31/10/1991 ed in grado di assicurare sia il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro identificativo dell’impresa, della persona e valorizzazione dei beni culturali, sia della mansione svolta. Ogni addetto deve mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale. Tutti gli indumenti devono essere quotidianamente cambiati e lavati. Tutto il rispetto delle norme in materia di gestione delle strutture ricettive.
4. Per l’intera durata del contratto, la dotazione di personale in servizio dovrà essere correlata alla tipologia e all’entità dei beni culturali oggetto dei servizi erogatimunito delle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente. In caso di utilizzo di personale di madrelingua non italiana, al flusso dei visitatori presenti nel museocomunitario e/o extracomunitario, al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività realizzate all’interno delle strutture e a qualunque altra variabile possa incidere sul perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il numero minimo di addetti in servizio all’interno del plesso museale, durante tutto il periodo di apertura al pubblico, lo stesso dovrà essere quello derivante dall’attuazione delle norme e disposizioni in materia di sicurezza da adottare all’interno del Museo. Il Concessionario provvederà all’elaborazione del documento di valutazione del rischio e al piano di emergenza così come previsto al successivo art. 21 co. 2.
6. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.
7. La Provincia non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, fatto salvo quanto previsto ai commi 10,11 e 17 dell’articolo 105 del Codice in combinato disposto con le previsioni dell’articolo 174 comma 8 del Codice. La Provincia non sarà responsabile per infortuni relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario.
8. Il personale addetto ai servizi dovrà essere, per quantità e qualità professionale, quello dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica in osservanza delle disposizioni del presente Capitolato.
9. Il personale in servizio da parte del concessionario dovrà essere preferibilmente in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) uso corrente della lingua italiana e della lingua inglese o francese;
b) diploma di maturità in materie attinenti i servizi da svolgere. Tali requisiti non sono richiesti per il personale adibito unicamente a servizi di pulizia e di manutenzione dei locali, impianti e beni museali (da prestarsi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del museo).
10. Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben addestrato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, avere una buona conoscenza della lingua italiana, certificata secondo scuole accreditate, ad un livello almeno B1 o B2 secondo gli standard internazionali. Il Concessionario: - è responsabile dell’opera del territorio proprio personale e della sua storia, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, dovrà ottemperare a tutte le disposizioni del presente Capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.
11. Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti soggezioni previste dalla legge e di coloro che possano accedere alle strutture.
12. Il concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento dai regolamenti, anche interni all’Azienda, a sua cura, spese e responsabilità; - deve fornire all’Azienda, mantenendolo costantemente aggiornato, l’elenco nominativo del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.
13. Il concessionario dovrà:
a) nominare un proprio Responsabile del servizio, in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente comma 9, il quale sarà il referente unico con il quale La Provincia si rapporterà impiegato per tutti gli aspetti gestionali relativi ai servizi in concessione, il titolare delle funzioni di coordinamento e di controllo di tali servizi, nonché il responsabile della gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi stessi. II Responsabile del servizio dovrà inoltre far osservare al personale del concessionario tutte le direttive impartite dalla Provincia e rendersi costantemente disponibile in caso di richiesta da parte della Provincia stessa;
b) rapportarsi costantemente, tramite la suddetta figura del Responsabile l’effettuazione del servizio, con il Direttore indicazione della qualifica e delle mansioni attribuite nell’ambito dell’concessione, recante gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, con impegno a segnalare entro tre giorni ogni eventuale variazione. - deve nominare, entro la data di inizio del Museo ove nominato e servizio, un proprio responsabile operativo disponibile in loco (con il Responsabile del competente Servizio della Provincia;
c) garantire sempre la disponibilità, per l’intera durata del contratto, negli orari e nei giorni di chiusura del Museo, di almeno un addetto, reperibile tramite cellulare, per la gestione di tutte le emergenze correlate al funzionamento del museo (eventi di allarme, controllo impianti, aperture straordinarie, eventuali interventi di piccola manutenzione, ecc.), il quale possa, sostituto in caso di necessitàsua assenza) rintracciabile nelle ore di apertura, che sia munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione delle prestazioni. - e il suo personale dovranno mantenere la riservatezza ed il segreto d’ufficio nei confronti di terzi per qualsiasi informazione relativa all’organizzazione dell’Azienda e alle sue attività di cui potranno venire a conoscenza durante l’espletamento del servizio. - si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue integrazioni e modificazioni e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Il Concessionario dovrà curare che il proprio personale:
1. esponga sempre il cartellino di riconoscimento
2. abbia sempre con sè un documento di identità personale
3. consegni immediatamente i beni, ritrovati all’interno dell’Azienda, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al referente indicato dall’Azienda
4. segnali subito agli organi competenti dell’Azienda ed al proprio responsabile diretto le anormalità rilevate durante lo svolgimento del servizio
5. non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio
6. rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia
7. rispetti il divieto di fumare
8. rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dalil concorrente aggiudicataria con l’Azienda. Il Concessionario sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio e risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti delle Aziende, da chiunque rilevata, raggiungere comportamenti imputabili ai propri dipendenti. Tutto il museo al massimo personale impiegato dovrà essere formato sui seguenti argomenti: • Prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in sessanta minuti per far fronte alle necessità cui si opera • Modalità di esecuzione del caso;
d) procedere all’immediata sostituzione servizio • Procedure e sistemi di autocontrollo La descrizione delle modalità di formazione e di valutazione del personale assentesaranno oggetto di verifica da parte dell’Azienda. I dipendenti del Concessionario che effettuano il servizio oggetto della presente gara sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica del presente capitolato e che il servizio richiede. Il Concessionario si impegna:
1) a formare periodicamente il proprio personale e a trasmettere all’Azienda, nonché non oltre un mese dal corso di addestramento, la documentazione attestante la formazione controfirmata dal proprio operatore.
2) a supportare l’Azienda nella valutazione periodica dei servizi agli utenti (tutti i servizi elencati nel presente documento e tutti i servizi forniti dalla ristorazione), valutando anche il fit della performance del personale che con il livello di servizio offerto. In particolare ogni anno Il Concessionario e l’Azienda dovranno congiuntamente stilare e approvare una form di valutazione del servizio e del personale. I criteri di valutazione saranno comunicati ai dipendenti. L’Azienda si sia dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, con personale impegna a svolgere controlli periodici sui servizi del Concessionario. Il Concessionario potrà avvalersi di pari qualifica mistery agencies per valutare i servizi e formazione, ivi compreso il Responsabile del servizio;
e) fornire il personale addetto ai rapporti col pubblico di cartellino nominale di riconoscimentoin essere. Nel caso in cui il personale (interno ed esterno) non si riveli all’altezza del servizio offerto potranno essere presi provvedimenti. In particolare Il Concessionario si impegna a sostituire quegli operatori per i quali l’Azienda abbia oggettivante rilevato e denunciato comportamenti scorretti o abbia rilevato almeno tre gravi prestazioni negative tramite controlli del Concessionario, dell’Azienda o delle mistery agencies.
14. La Provincia si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per seri e comprovati motivi; in tal caso, il concessionario dovrà provvedere a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito dalla Provincia, senza alcun onere economico a carico di quest’ultimo.
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Samples: Concession Agreement
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. 1) Il concessionario garantisce lo svolgimento del servizio di sorveglianza e di controllo delle aree di sosta a pagamento con un adeguato numero di unità di personale proprio e per l’intero periodo della concessione. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016.
2) Le attività di gestione amministrativa degli abbonamenti e di rapporto con l’utenza del servizio vengono svolte presso l’ufficio di recapito istituito ai sensi dell’art. 10 del presente capitolato speciale, secondo le modalità operative proposte nell’offerta tecnico-qualitativa e risultanti dall’aggiudicazione.
3) Il concessionario è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro di categoria (si ritiene applicabile quello per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore Terziario, Commercio e Servizi) e dagli eventuali accordi integrativi vigenti; provvede agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e all’osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l’Amministrazione. Il Comune di Mondragone rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso.
4) Il concessionario dovrà comunicare per iscritto al Comune di Mondragone, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, i nominativi delle persone impiegate; in caso di sostituzione di detto personale dovrà preventivamente essere data comunicazione scritta al Comune.
5) Al suddetto personale, con provvedimento del Sindaco del Comune di Mondragone, verranno conferite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell’art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/97 e nell’art. 68 della legge n. 488/99, previa verifica del possesso della necessaria preparazione.
6) Le violazioni alla disciplina della sosta dovranno essere rilevate attraverso la compilazione di apposita modulistica in più copie, predisposta dal concessionario e concordata con il Comune di Mondragone, attestante l’accertata violazione da parte dell’utente. Il concessionario deve comunicare alla Provinciaprovvederà a segnalare l’infrazione al Comando di Polizia Locale, prima dell’attivazione dei servizi (anche tramite la generazione e la trasmissione giornaliera di un flusso informatico per il caricamento dell’applicativo gestionale della Polizia Locale, secondo un formato che sarà indicato dalla stessa.
7) E’ esclusa la riscossione di sanzioni amministrative da parte del personale del concessionario. Si precisa che la gestione del Museo e gestione dell’attiità ricettiva) , l’elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra cui il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale elenco dovranno essere specificati i relativi titoli e qualifiche professionali e il possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 8 e 9; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee.
2. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Provincia ed il personale addetto all’espletamento contenzioso derivante dall’accertamento delle prestazioni assunte dal concessionario.
3. Il concessionario dovrà provvedere al funzionamento del Museo e della struttura ricettiva Gonna II tramite una dotazione di personale in grado di assicurare sia il pieno rispetto di tutte le vigenti norme violazioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, sia il rispetto delle norme in materia sosta è di gestione delle strutture ricettivecompetenza esclusiva del Comando di Polizia Locale.
4. Per l’intera durata del contratto, la dotazione 8) Il personale di personale in servizio sorveglianza e controllo dovrà essere correlata alla tipologia e all’entità dei beni culturali oggetto dei servizi erogati, al flusso dei visitatori presenti nel museo, al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività realizzate all’interno delle strutture e a qualunque altra variabile possa incidere sul perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il numero minimo di addetti in servizio all’interno del plesso musealeindossare, durante tutto il periodo di apertura servizio, apposita divisa, di foggia tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti al pubblicoComando di Polizia Locale e dovrà possedere un idoneo contrassegno di riconoscimento e di identificazione. Le caratteristiche della divisa dovranno essere concordate con il Comune di Mondragone.
9) Qualora l’Ente concedente accertasse che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non fosse soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnatagli, dovrà essere quello derivante dall’attuazione potrà richiederne al concessionario l’immediata sostituzione.
10) Il personale dipendente del concessionario provvederà a segnalare al competente Comando di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
11) Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato e a quanto offerto in sede di gara e risultante dall’aggiudicazione, il concessionario avrà l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in materia di sicurezza da adottare all’interno vigore o che potessero venire emanate nel corso del Museo. Il Concessionario provvederà all’elaborazione del documento di valutazione del rischio e al piano di emergenza così come previsto al successivo art. 21 co. 2.
6. Le prestazioni servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizioatto.
7. La Provincia non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, fatto salvo quanto previsto ai commi 10,11 e 17 dell’articolo 105 del Codice in combinato disposto con le previsioni dell’articolo 174 comma 8 del Codice. La Provincia non sarà responsabile per infortuni relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario.
8. Il personale addetto ai servizi dovrà essere, per quantità e qualità professionale, quello dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica in osservanza delle disposizioni del presente Capitolato.
9. Il personale in servizio da parte del concessionario dovrà essere preferibilmente in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) uso corrente della lingua italiana e della lingua inglese o francese;
b) diploma di maturità in materie attinenti i servizi da svolgere. Tali requisiti non sono richiesti per il personale adibito unicamente a servizi di pulizia e di manutenzione dei locali, impianti e beni museali (da prestarsi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del museo).
10. Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben addestrato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, avere una buona conoscenza del territorio e della sua storia, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni del presente Capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.
11. Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti e di coloro che possano accedere alle strutture.
12. Il concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.
13. Il concessionario dovrà:
a) nominare un proprio Responsabile del servizio, in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente comma 9, il quale sarà il referente unico con il quale La Provincia si rapporterà per tutti gli aspetti gestionali relativi ai servizi in concessione, il titolare delle funzioni di coordinamento e di controllo di tali servizi, nonché il responsabile della gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi stessi. II Responsabile del servizio dovrà inoltre far osservare al personale del concessionario tutte le direttive impartite dalla Provincia e rendersi costantemente disponibile in caso di richiesta da parte della Provincia stessa;
b) rapportarsi costantemente, tramite la suddetta figura del Responsabile del servizio, con il Direttore del Museo ove nominato e con il Responsabile del competente Servizio della Provincia;
c) garantire sempre la disponibilità, per l’intera durata del contratto, negli orari e nei giorni di chiusura del Museo, di almeno un addetto, reperibile tramite cellulare, per la gestione di tutte le emergenze correlate al funzionamento del museo (eventi di allarme, controllo impianti, aperture straordinarie, eventuali interventi di piccola manutenzione, ecc.), il quale possa, in caso di necessità, da chiunque rilevata, raggiungere il museo al massimo in sessanta minuti per far fronte alle necessità del caso;
d) procedere all’immediata sostituzione del personale assente, nonché del personale che si sia dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, con personale di pari qualifica e formazione, ivi compreso il Responsabile del servizio;
e) fornire il personale addetto ai rapporti col pubblico di cartellino nominale di riconoscimento.
14. La Provincia si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per seri e comprovati motivi; in tal caso, il concessionario dovrà provvedere a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito dalla Provincia, senza alcun onere economico a carico di quest’ultimo.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Delle Aree Di Sosta a Pagamento
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. 1Il Concessionario deve avvalersi di personale in possesso di idonee competenze ed esperienze professionali e nella misura quantitativa e qualitativa tale da soddisfare tutte le esigenze della presente concessione. Nell’ambito delle professionalità dedicate al servizio deve essere presente almeno un dietista a tempo pieno presso ciascun centro cottura, incaricato di seguire la preparazione dei pasti (ordinari e diete speciali) ed effettuare i normali controlli. Il concessionario dietista può essere contattato all’occorrenza dai competenti uffici comunali e deve comunicare alla Provinciarendersi disponibile a fornire tutte le necessarie informazioni al personale preposto al controllo del servizio. Nei 10 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o all’atto della consegna del servizio se antecedente, prima dell’attivazione dei servizi (gestione del Museo e gestione dell’attiità ricettiva) , il Concessionario comunica per iscritto al Committente l’elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attivitàdel personale impiegato nella concessione, tra cui specificando per ciascun addetto il nominativo del Responsabile documento di cui al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) la qualifica professionale rivestita, i titoli professionali, le mansioni, il piano di formazione previsto, la sede di lavoro. In tale elenco dovranno essere specificati i relativi titoli e qualifiche professionali , orario di lavoro giornaliero e il possesso dei requisiti monte ore settimanale di cui ai successivi commi 8 e 9; tale elenco servizio. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato tempestivamente in caso di avvicendamenti del nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzioni temporanee.
2. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Provincia ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal concessionario.
3. Il concessionario dovrà provvedere al funzionamento del Museo e della struttura ricettiva Gonna II tramite una dotazione di personale Committente si riserva, in grado di assicurare sia il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, sia il rispetto delle norme in materia di gestione delle strutture ricettive.
4. Per l’intera durata del contrattoogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, la dotazione di personale in servizio dovrà essere correlata alla tipologia e all’entità dei beni culturali oggetto dei servizi erogati, al flusso dei visitatori presenti nel museo, al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività realizzate all’interno delle strutture e a qualunque altra variabile possa incidere sul perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il numero minimo di addetti in servizio all’interno del plesso museale, durante tutto il periodo di apertura al pubblico, dovrà essere quello derivante dall’attuazione delle norme e disposizioni in materia di sicurezza da adottare all’interno del Museo. Il Concessionario provvederà all’elaborazione del documento di valutazione del rischio e al piano di emergenza così come previsto al successivo art. 21 co. 2.
6. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.
7. La Provincia non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, fatto salvo quanto previsto ai commi 10,11 e 17 dell’articolo 105 del Codice in combinato disposto con le previsioni dell’articolo 174 comma 8 del Codice. La Provincia non sarà responsabile per infortuni relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario.
8. Il personale addetto ai servizi dovrà essere, per quantità e qualità professionale, quello dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica in osservanza delle disposizioni del presente Capitolato.
9. Il personale in servizio da parte del concessionario dovrà essere preferibilmente in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) uso corrente della lingua italiana e della lingua inglese o francese;
b) diploma di maturità in materie attinenti i servizi da svolgere. Tali requisiti non sono richiesti per il personale adibito unicamente a servizi di pulizia e di manutenzione dei locali, impianti e beni museali (da prestarsi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del museo).
10. Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben addestrato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, avere una buona conoscenza del territorio e della sua storia, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni del presente Capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.
11. Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti e di coloro che possano accedere alle strutture.
12. Il concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.
13. Il concessionario dovrà:
a) nominare un proprio Responsabile del servizio, in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente comma 9, il quale sarà il referente unico con il quale La Provincia si rapporterà per tutti gli aspetti gestionali relativi ai servizi in concessione, il titolare delle funzioni di coordinamento e facoltà di controllo di tali servizidel rispetto della composizione dello staff, nonché il responsabile della gestione delle qualifiche dello stesso, del personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi stessi. II Responsabile del monte ore dedicato al servizio dovrà inoltre far osservare al personale del concessionario tutte le direttive impartite dalla Provincia e rendersi costantemente disponibile in caso di richiesta da parte della Provincia stessa;
b) rapportarsi costantemente, tramite la suddetta figura del Responsabile del servizio, con il Direttore del Museo ove nominato e con il Responsabile del competente Servizio della Provincia;
c) garantire sempre la disponibilità, per l’intera durata del contratto, negli orari e nei giorni di chiusura del Museo, di almeno un addetto, reperibile tramite cellulare, per la gestione di tutte le emergenze correlate al funzionamento del museo (eventi di allarme, controllo impianti, aperture straordinarie, eventuali interventi di piccola manutenzione, ecc.), il quale possa, in caso di necessità, da chiunque rilevata, raggiungere il museo al massimo in sessanta minuti per far fronte alle necessità del caso;
d) procedere all’immediata sostituzione del personale assente, nonché del personale che si sia dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, con personale di pari qualifica e formazione, ivi compreso il Responsabile del servizio;
e) fornire il personale addetto ai rapporti col pubblico di cartellino nominale di riconoscimento.
14. La Provincia si riserva di applicare per ogni irregolarità riscontrata le penali previste dal Capitolato Speciale. Il Comune si riserva il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto inidoneo non idoneo al servizio per seri comprovati motivi con particolare riferimento al rapporto con gli utenti e comprovati motivi; in tal casoalle modalità di espletamento del servizio. In tale caso il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione con urgenza. In caso di assenza per impedimenti di carattere temporaneo o definitivo del personale impiegato, il concessionario dovrà Concessionario ha l’onere di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione con personale avente professionalità analoga. Il Concessionario deve fornire a tutto il proprio personale indumenti di lavoro conformi alle norme vigenti in materia di igiene (articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327) da indossare durante il servizio, dispositivi di protezione individuale, come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e la denominazione del datore di lavoro. All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, il Concessionario deve acquisire il casellario giudiziario del personale, che nell'ambito dello svolgimento di attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori, conformemente a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito previsto dall'articolo 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39. È’ onere del Concessionario verificare per tutta la durata del contratto oggetto delle presenti Condizioni Contrattuali il permanere delle condizioni di svolgimento del servizio quali richieste dalla Provincianormativa indicata, senza alcun onere economico e di provvedere all'immediata sostituzione del personale a carico del quale fossero sopravvenuti provvedimenti di quest’ultimocondanna o sanzioni interdittive allo svolgimento delle attività a contatto con i minori.
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Samples: Accordo Quadro