PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO Clausole campione

PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo. In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazione). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.
PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente, l'Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l'assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la Copertura, dovrà essere inoltrata alla Compagnia, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di trasferimento del Contatto di Mutuo. In tal caso all'Aderente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla Scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla Scadenza dell'assicurazione). L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1.