Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue: a. per il dipendente di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario; b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario; c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario. 2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi. 3. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioni. 4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità. 5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ. 6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda. 7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il Fermo restando che la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire nei casi previsti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recesso per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle due parti senza la prestazione di un preavviso periodo di preavviso, i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. : • Mesi 1 fino a 2 anni di anzianità; • Mesi 2 fino a 5 anni di anzianità; • Mesi 3 fino a 15 anni di anzianità; • Mesi 4 oltre i 15 anni di anzianità. Per i lavoratori con qualifica di Quadro, a prescindere dall’anzianità di servizio, il preavviso è fissato in 4 mesi. In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicate per iscritto. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all'importo della retribuzione per il dipendente periodo di I°livello super e mancato preavviso. E’ comunque facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del comma 1 del presente articolo, di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. troncare il rapporto, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3preavviso non lavorato. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi l’azienda potrà concedere permessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti lavoratore per la ricerca di altre occupazioni.
4una nuova occupazione. E’ facoltà dell’azienda esonerare dal servizio il lavoratore licenziato pagandogli una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il preavviso, ai sensi dell’art. 2121 cod. civ. La comunicazione delle volontà stessa indennità compete agli aventi diritto di recesso va cui all’art. 2122 cod. civ. in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5morte del lavoratore. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza Il periodo di preavviso, anche se il contratto è a tempo indeterminatosostituito da indennità, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora sarà computato nella anzianità agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendatrattamento di quiescenza. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso preavviso, i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. A) Per gli impiegati:
1) mesi tre per il dipendente gli impiegati di I°livello super e di I° 1^ livello: 60 giorni di calendario;
b. 2) mesi due per il dipendente gli impiegati di II° e III° 2 ^ livello: 30 giorni di calendario;
c. 3) mesi uno per il dipendente di IVgli impiegati dei livelli 3°, V4°.
B) Per gli operai non in prova, VI° e VII° livello: 15 quattordici giorni di calendariolavorativi.
2. È esonerato dall’obbligo Per tutto il personale, in caso di dare dimissioni il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione preavviso è ridotto del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi50%.
3. Durante La parte che risolve il decorso del preavviso rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di licenziamento vanno concessi preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
4. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, compatibilmente con le esigenze un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti del servizioT.F.R.
6. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
7. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioninuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
48. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Tanto il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio quanto le dimissioni dovranno aver luogo mediante comunicazione scritta e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua diretta e appesa all'albo dell'azienda il licenziamento senza preavviso, il periodo giorno di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendasabato.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso preavviso, i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. A) Per gli impiegati:
1) mesi tre per il dipendente gli impiegati di I°livello super e di I° 1^ livello: 60 giorni di calendario;
b. 2) mesi due per il dipendente gli impiegati di II° e III° 2 ^ livello: 30 giorni di calendario;
c. 3) mesi uno per il dipendente di IVgli impiegati dei livelli 3°, V4°.
B) Per gli operai non in prova, VI° e VII° livello: 15 quattordici giorni di calendariolavorativi.
2. È esonerato dall’obbligo Per tutto il personale, in caso di dare dimissioni il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione preavviso è ridotto del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi50%.
3. Durante La parte che risolve il decorso del preavviso rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di licenziamento vanno concessi preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
4. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, compatibilmente con le esigenze un im- porto corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà compu- tato nell’anzianità agli effetti del servizioT.F.R.
6. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
7. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavora- tore dei permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioninuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
48. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Tanto il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio quanto le dimissioni dovranno aver luogo mediante comunica- zione scritta e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua diretta e appesa all'albo dell'azienda il licenziamento senza preavviso, il periodo giorno di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendasabato.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente di I°livello super : - Livelli Q1, Q2 e di I° livelloA1: 60 mesi 4; - Livelli A2 e B1: mesi 3; - Livelli B2, B3 e C1: mesi 2; - Livelli C2, C3 e C4: giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario15.
2. È esonerato dall’obbligo Nel caso di dare il preavviso il dimissioni da parte del lavoratore dimissionario i termini di cui innanzi sono ridotti al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi50%.
3. Durante il decorso del preavviso I termini di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazionidisdetta decorreranno dalla data dell’effettiva comunicazione.
4. La comunicazione delle volontà parte che risolve il rapporto, senza l’osservanza dei predetti termini di recesso va in ogni caso effettuata preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per iscritto, a pena il periodo di nullitàmancato preavviso.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momentoIl datore di lavoro ha diritto di ritenere, senza preavvisosu quanto sia da lui dovuto al lavoratore, se un importo corrispondente alla retribuzione per il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che periodo di preavviso da questi eventualmente non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civdato.
6. Se Il periodo di preavviso lavorato sarà computato nel T.F.R.
7. E’ in facoltà della parte che riceve la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza disdetta ai sensi del 1° comma di recedere dal rapporto di lavoro, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendapreavviso non compiuto.
78. Per Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
9. Tanto il licenziamento quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individualedimissioni saranno comunicati per iscritto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova può essere risolto risolto, salvo i casi espressamente previsti dal punto 2 dell'art. 41, da nessuna una delle due parti senza Parti - mediante comunicazione scritta - con un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. : - 1 mese con anzianità fino a due anni compiuti; - 3 mesi con anzianità da due a dieci anni compiuti; - 4 mesi con anzianità oltre i dieci anni compiuti. La decorrenza del preavviso è stabilita nella metà o nella fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il dipendente periodo di I°livello super e mancato preavviso. I termini di I° livello: 60 giorni cui sopra sono ridotti alla metà in caso di calendario;
b. dimissioni. L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il dipendente periodo di II° e III° livello: 30 giorni preavviso da questi eventualmente non prestato. La parte che riceve la disdetta può troncare il rapporto di calendario;
c. lavoro, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortuniopreavviso non prestato. Il periodo di preavviso, gravidanza o puerperioanche se sostituito dalla corrispondente indennità, richiamo alle armi.
3vale ai fini dell'anzianità di servizio. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi tale periodo l'Azienda deve concedere al lavoratorelavoratore dei permessi, compatibilmente con le esigenze del di servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioniuna nuova occupazione. Dichiarazione a verbale/Casi particolari.
41. La comunicazione delle volontà Nei casi sottospecificati, in aggiunta al trattamento di recesso va fine rapporto spettante e in ogni sostituzione dell'indennità di preavviso, i lavoratori, all'atto della cessazione, hanno diritto alla corresponsione di:
a) 4 mensilità nel caso effettuata di dimissioni una volta raggiunti i requisiti per iscrittola pensione;
b) 4 mensilità nel caso di lavoratrici, con almeno 5 anni di anzianità, dimissionarie a pena causa del matrimonio entro 6 mesi dalla celebrazione dello stesso o dimissionarie per maternità entro l'anno di nullitàetà del figlio indipendentemente dall'anzianità di servizio;
c) 5 mensilità nel caso di collocamento a riposo per pensione avendo raggiunto il massimo degli anni di contribuzione (40 anni per uomini e donne).
52. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è caso di morte o per invalidità a tempo indeterminato, seguito di malattia o prima della scadenza infortunio anche extraprofessionali verrà corrisposta una integrazione dell'indennità sostitutiva del termine, se il contratto è preavviso sino a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civraggiungere 5 mensilità complessive di retribuzione.
63. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Le mensilità aggiuntive di cui alla presente dichiarazione a verbale sono costituite dagli stessi elementi valevoli per il licenziamento senza computo della indennità sostitutiva del preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente di I°° livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioni.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod cod. civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimissioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preavviso. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore. La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere risolto da nessuna delle due parti completato allo scadere dell'evento o indennizzato. I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di dimissioni sono: - dipendenti del 1°, 2°e 3°livello: 1 mese - dipendenti del 4°, 5°e 6°livello: 2 mesi; il periodo è di un mese per i contratti di formazione – lavoro, apprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza un l'osservanza dei suddetti termini di preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il dipendente periodo di I°livello super e mancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 C.C. Il datore di I° livello: 60 giorni lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavoratore a qualsiasi titolo. Il datore di calendario;
b. per lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore dimissionario al termine del (o avrebbe percepito durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3tale periodo. In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità sostitutiva. Durante il decorso del periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di licenziamento vanno concessi al lavoratorecomplessive 15 ore, compatibilmente con riproporzionato in caso di orario parziale, per le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la pratiche relative alla ricerca di altre occupazioniun'altra occupazione.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Samples: CCNL Agidae 2002 2005
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. I. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, dopo superato il perio- do di prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preav- viso salvo il caso di cui all’art. 64.
II. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei previsti ter- mini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’im- porto della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
III. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovu- to al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo
IV. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
V. È facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preav- viso non compiuto.
VI. Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore di lavo- ro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occu- pazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’Azienda.
VII. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.
VIII. I termini di preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sia per il caso di licenziamento che dimis- sioni sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioni.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il Fermo restando che la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire nei casi previsti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recesso per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle due parti senza la prestazione di un preavviso periodo di preavviso, i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. : • Mesi 1 fino a 2 anni di anzianità; • Mesi 2 fino a 5 anni di anzianità; • Mesi 3 fino a 15 anni di anzianità; • Mesi 4 oltre i 15 anni di anzianità. Per i lavoratori con qualifica di Quadro, a prescindere dall’anzianità di servizio, il preav- viso è fissato in 4 mesi. In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicate per iscritto. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso deve corri- spondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il dipendente periodo di I°livello super e man- cato preavviso. È comunque facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del comma 1 del presente articolo, di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. troncare il rapporto, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3preavviso non lavorato. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi l’azienda potrà concedere permessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti lavoratore per la ricerca di altre occupazioni.
4una nuova occupazione. È facoltà dell’azienda esonerare dal servizio il lavoratore licenziato pagandogli una in- dennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il preav- viso, ai sensi dell’art. 2121 cod. civ. La comunicazione delle volontà stessa indennità compete agli aventi diritto di recesso va cui all’art. 2122 cod. civ. in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5morte del lavoratore. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza Il periodo di preavviso, anche se il contratto è a tempo indeterminatosostituito da indennità, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora sarà computato nella anzianità agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendatrattamento di quiescenza. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso preavviso, i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. A) Per gli impiegati:
1) mesi tre per il dipendente gli impiegati di I°livello super e di I° 1^ livello: 60 giorni di calendario;
b. 2) mesi due per il dipendente gli impiegati di II° e III° 2 ^ livello: 30 giorni di calendario;
c. 3) mesi uno per il dipendente di IVgli impiegati dei livelli 3°, V4°.
B) Per gli operai non in prova, VI° e VII° livello: 15 quattordici giorni di calendariolavorativi.
2. È esonerato dall’obbligo Per tutto il personale, in caso di dare dimissioni il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione preavviso è ridotto del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi50%.
3. Durante La parte che risolve il decorso del preavviso rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di licenziamento vanno concessi preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
4. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, compatibilmente con le esigenze un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventual- mente non dato.
5. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà com- putato nell’anzianità agli effetti del servizioT.F.R.
6. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
7. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavora- tore dei permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioninuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azien- da.
48. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Tanto il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio quanto le dimissioni dovranno aver luogo mediante comunica- zione scritta e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua diretta e appesa all'albo dell'azienda il licenziamento senza preavviso, il periodo giorno di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendasabato.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il dipendente lavoratore. Anni di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di IIservizio 1° e III2° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VIGruppo professionale 3° e VII4° livello: Gruppo professionale 5° Gruppo professionale Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 Oltre i 10 anni 2 mesi 3 mesi 4 mesi 1 mese 2 mesi 2 mesi e 15 giorni di calendario.10 giorni 15 giorni 1 mese
2. È esonerato dall’obbligo I termini di dare disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza preavviso si calcola dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armigiorno successivo.
3. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito. Anni di servizio 1° e 2° Gruppo professionale 3° e 4° Gruppo professionale 5° Gruppo professionale Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 Oltre i 10 anni 2 mensilità 3 mensilità 4 mensilità 1.5 mensilità 2 mensilità 2.5 mensilità 0.33 mensilità 0.50 mensilità 1 mensilità
4. Durante il decorso compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento vanno concessi l'azienda concederà al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, 1 lavoratore dei permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioni.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi 3 saranno stabilite dalla Direzione in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullitàrapporto all’esigenza dell'azienda.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Tanto il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendaquanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Samples: Employment Agreement
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso preavviso, i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. A) Per gli impiegati:
1) mesi tre per il dipendente gli impiegati di I°livello super e di I° 1^ livello: 60 giorni di calendario;
b. 2) mesi due per il dipendente gli impiegati di II° e III° 2 ^ livello: 30 giorni di calendario;
c. 3) mesi uno per il dipendente di IVgli impiegati dei livelli 3°, V4°.
B) Per gli operai non in prova, VI° e VII° livello: 15 quattordici giorni di calendariolavorativi.
2. È esonerato dall’obbligo Per tutto il personale, in caso di dare dimissioni il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione preavviso è ridotto del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi50%.
3. Durante La parte che risolve il decorso del preavviso rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di licenziamento vanno concessi preavviso, deve corri- spondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preav- viso.
4. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, compatibilmente con le esigenze un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti del servizioT.F.R.
6. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
7. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioninuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sa- ranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
48. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Tanto il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio quanto le dimissioni dovranno aver luogo mediante comunicazione scritta e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua diretta e appesa all'albo dell'azienda il licenziamento senza preavviso, il periodo giorno di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendasabato.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna nessu- na delle due parti senza un preavviso preavviso, i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come seguese- gue:
a. 1) mesi quattro per il dipendente di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendarioi quadri;
b. 2) mesi tre per il dipendente di II° gli insegnanti-istruttori, gli insegnanti e III° livello: 30 giorni di calendariogli istruttori;
c. 3) mesi due per il dipendente tutti gli altri lavoratori. Il periodo di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di calendariociascun me- se. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
2. È esonerato dall’obbligo La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei pre- detti termini di dare preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armimancato preavviso.
3. Durante il decorso del preavviso Il datore di licenziamento vanno concessi lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti un importo corrispondente alla retribuzione per la ricerca il pe- riodo di altre occupazionipreavviso da questi eventualmente non prestato.
4. La comunicazione delle volontà Il periodo di recesso va in ogni caso effettuata per iscrittopreavviso, a pena anche se sostituito dalla corrispon- dente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di nullitàfine rapporto.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto E' in qualunque momentofacoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavvi- so, senza preavviso, se che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che periodo di pre- avviso non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civcompiuto.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il Il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendadovrà essere comunicato per iscritto al lavo- ratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL R.D.L. 13 novembre 1924 1924, n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. : – per il dipendente di I°I livello super e di I° I livello: 60 giorni di calendario;
b. ; – per il dipendente di II° II e III° III livello: 30 giorni di calendario;
c. ; – per il dipendente di IV°, V°, VI° VI e VII° VII livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo perio- do di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioni.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto con- tratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6codice civile. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare delibera- re la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individualeindi- viduale.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. : per il dipendente di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. ; per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. ; per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioni.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere comunicato per iscritto.
2. Il recesso ha effetto dal momento indicato nella comunicazione ma, comunque, non prima che questa sia pervenuta alla controparte.
3. II rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un periodo di preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente di I°livello super ai successivi commi 8 e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine 9 del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazionipresente articolo.
4. La comunicazione delle volontà II periodo di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena preavviso non può coincidere con il periodo di nullitàferie.
5. Ciascuno La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla L'Istituto ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, per il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento preavviso da questo eventualmente adottato dall’aziendanon prestato.
7. Per quanto non diversamente previstoGli elementi corrisposti al lavoratore in caso di preavviso prestato o a titolo di indennità sostitutiva dello stesso sono computati nella retribuzione annua agli effetti del trattamento di fine rapporto.
8. II lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento, restano salve le norme con decorrenza dalla metà o dalla fine di legge in materia ciascun mese: - fino a 5 anni compiuti 2 mesi - da 5 a 10 anni compiuti 3 mesi - oltre i dieci anni 4 mesi.
9. In caso di licenziamento individualedimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente di I°° livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioni.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod cod. civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi xxxxx restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso preavviso, i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. A) Per gli impiegati:
1) mesi tre per il dipendente gli impiegati di I°livello super e di I° 1^ livello: 60 giorni di calendario;
b. 2) mesi due per il dipendente gli impiegati di II° e III° 2 ^ livello: 30 giorni di calendario;
c. 3) mesi uno per il dipendente di IVgli impiegati dei livelli 3°, V4°.
B) Per gli operai non in prova, VI° e VII° livello: 15 quattordici giorni di calendariolavorativi.
2. È esonerato dall’obbligo Per tutto il personale, in caso di dare dimissioni il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione preavviso è ridotto del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi50%.
3. Durante La parte che risolve il decorso del preavviso rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di licenziamento vanno concessi preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di man- cato preavviso.
4. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, compatibilmente con le esigenze un im- porto corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computa- to nell’anzianità agli effetti del servizioT.F.R.
6. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
7. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavorato- re dei permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioninuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permes- si stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
48. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Tanto il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio quanto le dimissioni dovranno aver luogo mediante comunicazione scritta e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua diretta e appesa all'albo dell'azienda il licenziamento senza preavviso, il periodo giorno di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendasabato.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. - Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna una delle due parti senza un contraenti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra osservando i termini di cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendarioal punto seguente.
2. È esonerato dall’obbligo di dare - Superato il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal prova, se la risoluzione avviene per licenziamento, i termini di preavviso devono essere di 20 giorni, per ogni anno intero di servizio prestato dall'Assistente presso l'Azienda con diritto alla conservazione del posto un minimo di un mese ed un massimo di 8 mesi. Le frazioni di anno verranno conteggiate per malattia dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mesi pari o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armisuperiori ai 15 giorni.
3. Durante il decorso del preavviso - Se la risoluzione avviene per dimissioni i termini di licenziamento vanno concessi cui al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazionipunto precedente sono ridotti alla metà.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata - Il preavviso non deve essere osservato quando l'altra parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che mancanza così grave da non consenta consentire la prosecuzione, neanche anche provvisoria, del rapporto, a secondo quanto previsto dall'art. 16 Parte generale del presente contratto.
5. - I termini dell’artdi disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese, e la normale retribuzione mensile viene corrisposta al 15 del mese quando la disdetta è data nella prima quindicina e fino alla fine del mese quando la disdetta è data nella seconda quindicina del mese. 2119 del cod civTanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
6. Se la mancanza verificatasi - Ove una delle parti risolva il rapporto di impiego senza rispettare i termini di preavviso predetti, è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendatenuta al pagamento della indennità Sostitutiva.
7. Per quanto non diversamente previsto- Il periodo di preavviso, restano salve le norme anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di legge in materia licenziamento.
8. - L'indennità di licenziamento individualemancato preavviso è calcolata sulla base della retribuzione mensile come previsto dall'art. 7 punto 1 Parte generale, più l'indennità di cui al precedente art. 6 punto 3 e 1/12 della 13a mensilità e dell'indennità operativa.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimissioni che per licenziamento deve comunicarlo secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e deve dare il preavviso contrattualmente previsto. Il preavviso non può essere risolto opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 parte del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente datore di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendariolavoro che del lavoratore.
2. È esonerato dall’obbligo di dare La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (che può essere completato allo scadere dell'evento o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armiindennizzato.
3. Durante il decorso I termini del preavviso sia in caso di licenziamento vanno concessi al lavoratorecome in quello di dimissioni sono: • dipendenti del 1°, compatibilmente con le esigenze 2° e 3° livello: 1 mese • dipendenti del servizio4°, permessi retribuiti 5° e 6° livello: 2 mesi; il periodo è di un mese per la ricerca i contratti di altre occupazioniapprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto.
4. La comunicazione delle volontà parte che recede dal rapporto di recesso va in ogni caso effettuata lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per iscritto, a pena il periodo di nullitàmancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 c.c.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavoratore a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civqualsiasi titolo.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione dipendente dall'effettuazione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendapreavviso corrispondendogli un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo. In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità sostitutiva.
7. Per quanto non diversamente previstoDurante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore, restano salve riproporzionato in caso di orario parziale, per le norme pratiche relative alla ricerca di legge in materia di licenziamento individualeun'altra occupazione.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL R.D.L. 13 novembre 1924 1924, n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. : – per il dipendente di I°I livello super e di I° I livello: 60 giorni di calendario;
b. ; – per il dipendente di II° II e III° III livello: 30 giorni di calendario;
c. ; – per il dipendente di IV°, V°, VI° VI e VII° VII livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioni.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6codice civile. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per di-missioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preavviso. Il preavviso non può essere risolto opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 parte del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente datore di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendariolavoro che del lavoratore.
2. È esonerato dall’obbligo di dare La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (che può essere completato allo scadere dell'evento o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armiindennizzato.
3. Durante il decorso I termini del preavviso sia in caso di licenziamento vanno concessi al lavoratorecome in quello di dimis-sioni sono: - dipendenti del 1°, compatibilmente con le esigenze 2° e 3° livello: 1 mese - dipendenti del servizio4°, permessi retribuiti 5° e 6° livello: 2 mesi; il periodo è di un mese per la ricerca i contratti di altre occupazioniapprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto.
4. La comunicazione delle volontà parte che recede dal rapporto di recesso va in ogni caso effettuata lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per iscritto, a pena il periodo di nullitàmancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 c.c.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavoratore a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civqualsiasi titolo.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione dipendente dall'effettuazione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendapreavviso corrispondendogli un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo. In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità sostitutiva.
7. Per quanto non diversamente previstoDurante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore, restano salve riproporzionato in caso di orario parziale, per le norme pratiche relative alla ricerca di legge in materia di licenziamento individualeun'altra occupazione.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso preavviso, i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. A) Per gli impiegati:
1) mesi tre per il dipendente gli impiegati di I°livello super e di I° 1^ livello: 60 giorni di calendario;
b. 2) mesi due per il dipendente gli impiegati di II° e III° 2 ^ livello: 30 giorni di calendario;
c. 3) mesi uno per il dipendente di IVgli impiegati dei livelli 3°, V4°.
B) Per gli operai non in prova, VI° e VII° livello: 15 quattordici giorni di calendariolavorativi.
2. È esonerato dall’obbligo Per tutto il personale, in caso di dare dimissioni il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione preavviso è ridotto del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi50%.
3. Durante La parte che risolve il decorso del preavviso rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di licenziamento vanno concessi preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di man- cato preavviso.
4. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, compatibilmente con le esigenze un im- porto corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti del servizioT.F.R.
6. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rap- porto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di inden- nizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
7. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioninuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
48. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Tanto il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio quanto le dimissioni dovranno aver luogo mediante comunicazione scritta e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua diretta e appesa all'albo dell'azienda il licenziamento senza preavviso, il periodo giorno di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendasabato.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. - Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna una delle due parti senza un contraenti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra osservando i termini di cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendarioal punto seguente.
2. È esonerato dall’obbligo di dare - Superato il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal prova, se la risoluzione avviene per licenziamento, i termini di preavviso devono essere di 20 giorni per ogni anno intero di servizio prestato dall'Assistente presso l'Azienda con diritto alla conservazione del posto un minimo di un mese ed un massimo di 8 mesi. Le frazioni di anno verranno conteggiate per malattia dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mesi pari o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armisuperiori ai 15 giorni.
3. Durante il decorso del preavviso - Se la risoluzione avviene per dimissioni i termini di licenziamento vanno concessi cui al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazionipunto precedente sono ridotti alla metà.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata - Il preavviso non deve essere osservato quando l'altra parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che mancanza così grave da non consenta consentire la prosecuzione, neanche anche provvisoria, del rapporto, a secondo quanto previsto dall'art. 16 Parte generale del presente contratto.
5. - I termini dell’artdi disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese, e la normale retribuzione mensile viene corrisposta al 15 del mese quando la disdetta è data nella prima quindicina e fino alla fine del mese quando la disdetta è data nella seconda quindicina del mese. 2119 del cod civTanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
6. Se la mancanza verificatasi - Ove una delle parti risolva il rapporto di impiego senza rispettare i termini di preavviso predetti, è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendatenuta al pagamento della indennità sostitutiva.
7. Per quanto non diversamente previsto- Il periodo di preavviso, restano salve le norme anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di legge licenziamento.
8. - La parte del preavviso, dovuta in materia dipendenza dell'anzianità convenzionale per benemerenze combattentistiche, è riconosciuta solo per l'eventuale differenza in più, quando l'Assistente ne abbia già beneficiato, sul preavviso o sulla indennità sostitutiva, in occasione della risoluzione di licenziamento individualeun precedente rapporto intervenuta dopo il 19 luglio 1949, come disposto dal precedente art. 6 punto 6.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimis-sioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preav-viso. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore. La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere risolto da nessuna delle due parti senza un completato al-lo scadere dell'evento o indennizzato. I termini del preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 sia in caso di licenziamento come in quello di dimis-sioni sono: dipendenti del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente di I1°livello super , 2° e di I3° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II1 mese dipendenti del 4°, 5° e III6° livello: 30 giorni 2 mesi; il periodo è di calendario;
c. un mese per i contratti di apprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti ter-mini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preav-viso calcolata ai sensi dell'art. 2121 C.C. Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavo-ratore a qualsiasi titolo. Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso corrispon-dendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore dimissionario al termine del (o avreb-be percepito durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3tale periodo. In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità sostitutiva. Durante il decorso del periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad un per-messo retribuito di licenziamento vanno concessi al lavoratorecomplessive 15 ore, compatibilmente con riproporzionato in caso di orario par-ziale, per le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la pratiche relative alla ricerca di altre occupazioniun'altra occupazione.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
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Samples: CCNL Scuola
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimis- sioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preav- viso. Il preavviso non può essere risolto opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 parte del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente datore di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendariolavoro che del lavoratore.
2. È esonerato dall’obbligo di dare La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (che può essere completato al- lo scadere dell'evento o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armiindennizzato.
3. Durante il decorso I termini del preavviso sia in caso di licenziamento vanno concessi al lavoratorecome in quello di dimis- sioni sono: - dipendenti del 1°, compatibilmente con le esigenze 2° e 3° livello: 1 mese - dipendenti del servizio4°, permessi retribuiti 5° e 6° livello: 2 mesi; il periodo è di un mese per la ricerca i contratti di altre occupazioniapprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto.
4. La comunicazione delle volontà parte che recede dal rapporto di recesso va in ogni caso effettuata lavoro senza l'osservanza dei suddetti ter- mini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per iscritto, a pena il periodo di nullità.mancato preav- viso calcolata ai sensi dell'art. 2121 C.C.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavo- ratore a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civqualsiasi titolo.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione dipendente dall'effettuazione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendapreavviso corrispon- dendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avreb- be percepito durante tale periodo. In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità sostitutiva.
7. Per quanto non diversamente previstoDurante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad un per- messo retribuito di complessive 15 ore, restano salve riproporzionato in caso di orario par- ziale, per le norme pratiche relative alla ricerca di legge in materia di licenziamento individualeun'altra occupazione.
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Samples: CCNL Scuola 2006/2009
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimissioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preavviso. Il preavviso non può essere risolto opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 parte del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente datore di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendariolavoro che del lavoratore.
2. È esonerato dall’obbligo di dare La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (che può essere completato allo scadere dell'evento o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armiindennizzato.
3. Durante il decorso I termini del preavviso sia in caso di licenziamento vanno concessi al lavoratorecome in quello di dimissioni sono: − dipendenti del 1°, compatibilmente con le esigenze 2° e 3° livello: 1 mese − dipendenti del servizio4°, permessi retribuiti 5° e 6° livello: 2 mesi; il periodo è di un mese per la ricerca i contratti di altre occupazioniapprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto.
4. La comunicazione delle volontà parte che recede dal rapporto di recesso va in ogni caso effettuata lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per iscritto, a pena il periodo di nullitàmancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 c.c.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavoratore a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civqualsiasi titolo.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione dipendente dall'effettuazione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’aziendapreavviso corrispondendogli un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo. In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità sostitutiva.
7. Per quanto non diversamente previstoDurante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore, restano salve riproporzionato in caso di orario parziale, per le norme pratiche relative alla ricerca di legge in materia di licenziamento individualeun'altra occupazione.
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Samples: CCNL Scuola 2016 2018