Preavviso di licenziamento e dimissioni. 1. Salvo il caso di licenziamento di cui all’art. 29 del presente contratto, il rap- porto di lavoro può essere risolto da una delle due parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: – mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni; – mesi 2 per i lavoratori con anzianità da 2 a 4 anni; – mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 4 a 7 anni; – mesi 4 per i lavoratori con anzianità da 7 a 10 anni; – mesi 5 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni. 2. Per i lavoratori con oltre 20 anni di servizio e con 50 anni di età, o comun- que con oltre 25 anni di servizio, il preavviso è di 7 mesi. 3. I termini di preavviso dovuti dal lavoratore in caso di dimissioni sono ridot- ti della metà. 4. I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. 5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti ter- mini deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retri- buzione per il periodo di mancato preavviso. 6. La Società ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da que- sti eventualmente non dato. 7. È in facoltà del lavoratore che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è utile agli effetti dell’anzianità. 9. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, la Società deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La dura- ta e l’orario di tali permessi saranno stabiliti d’accordo con la Società in rap- porto alle esigenze di servizio. 10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto. 11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso spetta al lavoratore anche la indennità sostitu- tiva del preavviso.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Preavviso di licenziamento e dimissioni. 1. Salvo il caso di licenziamento di cui all’art. 29 del presente contratto, il rap- porto Il recesso dal rapporto di lavoro può deve essere risolto da una delle due parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: – mesi 1 comunicato per iscritto. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori non in prova previsti al precedente art. 80, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lett. c) del medesimo articolo e dell'ipotesi di giusta causa, i termini di preavviso sono così fissati:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità fino a 2 anni; – 5 anni compiuti;
b) 3 mesi 2 per i lavoratori con anzianità da 2 a 4 anni; – mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 4 a 7 anni; – mesi 4 per i lavoratori con anzianità da 7 a 10 anni; – mesi 5 per i lavoratori con anzianità dipendenti oltre i 10 anni.
2. Per i lavoratori con oltre 20 5 anni di servizio e con 50 anni di età, o comun- que con oltre 25 fino a dieci compiuti;
c) 4 mesi per i dipendenti che hanno superato i 10 anni di servizio, il . Ai fini del computo dei predetti termini si tiene conto anche del servizio prestato alle dipendenze dell'Ente CONI. In caso di dimissioni i termini di preavviso è di 7 mesi.
3sono ridotti della metà. I termini di preavviso dovuti decorrono dal lavoratore in caso di dimissioni sono ridot- ti della metà.
4. I termini del preavviso decorrono dalla metà primo o dalla fine dal giorno 16 di ciascun mese.
5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza l'osservanza dei predetti ter- mini deve termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra una indennità all'altra parte un'indennità pari all’importo all'importo della retri- buzione retribuzione individuale per il periodo di mancato preavviso.
6. La Società Il datore di lavoro ha diritto di ritenere trattenere su quanto sia da lei esso dovuto al lavoratore dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da que- sti questi eventualmente non dato.
7lavorato. È in E' facoltà del lavoratore della parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per durante il periodo di preavviso non compiuto.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennitàcon il consenso dell'altra parte senza effettuazione, è utile agli effetti dell’anzianità.
9. Durante la decorrenza né compensazione con indennità sostitutiva, totale o parziale, del periodo di preavviso, la Società deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La dura- ta e l’orario di tali permessi saranno stabiliti d’accordo con la Società in rap- porto alle esigenze di servizio.
10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto.
11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte morte del lavoratore per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso spetta al lavoratore anche la indennità sostitu- tiva del preavvisol'indennità è corrisposta in base a quanto previsto dall'art. 2122 cod. civ.
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Preavviso di licenziamento e dimissioni. 1. Salvo il caso di licenziamento di cui all’art. 29 del presente contratto, il rap- porto Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle due parti con un Parti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra, osservando i termini di cui termini sono stabiliti come segue: – mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni; – mesi 2 per i lavoratori con anzianità da 2 a 4 anni; – mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 4 a 7 anni; – mesi 4 per i lavoratori con anzianità da 7 a 10 anni; – mesi 5 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 annial punto successivo.
2. Per Superato il periodo di prova, se la risoluzione avviene ad opera della Società, i lavoratori termini di preavviso devono essere di: - giorni 20 per ogni anno di anzianità, con oltre un minimo di 2 mesi ed un massimo di 8 mesi per i livelli 1°S, 1°, 2°A e 2°B; - giorni 20 anni per ogni anno di servizio e anzianità, con 50 anni un minimo di età, o comun- que con oltre 25 anni di servizio, il preavviso è 1 mese ed un massimo di 7 mesimesi per gli altri livelli. L'anno di anzianità non compiuto verrà conteggiato per dodicesimi, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni.
3. I Se la risoluzione avviene per dimissioni i termini di preavviso dovuti dal lavoratore in caso di dimissioni cui al precedente punto 2. sono ridot- ti della ridotti alla metà.
4. Il preavviso non sarà osservato quando l'altra Parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
5. I termini del preavviso di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e la normale retribuzione mensile verrà corrisposta fino al 15 del mese quando la disdetta è data nella prima quindicina, e fino alla fine del mese quando la disdetta è data nella seconda quindicina del mese.
56. La parte che risolve Nel caso in cui il datore di lavoro risolva il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei rispettare i predetti ter- mini deve termini di preavviso sarà tenuto a corrispondere all’altra al dipendente una indennità pari all’importo all'importo della retri- buzione retribuzione dovuta per il periodo di mancato preavviso.
6. La Società Il datore di lavoro ha diritto di ritenere ritenere, su quanto sia da lei lui dovuto al lavoratore dipendente dimissionario, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da que- sti questi eventualmente non dato.
7. È in facoltà Durante lo svolgimento del lavoratore che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiutoin caso di licenziamento la Società concede al dipendente dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi sono determinate dalla Società, tenendo conto delle esigenze del dipendente e di quelle del servizio.
8. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
9. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è utile computato nell'anzianità agli effetti dell’anzianità.
9. Durante la decorrenza del periodo trattamento di preavviso, la Società deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La dura- ta e l’orario di tali permessi saranno stabiliti d’accordo con la Società in rap- porto alle esigenze di serviziofine rapporto.
10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto.
11. In caso di risoluzione morte del rapporto dipendente agli aventi diritto a norma dell'art. 2122 del codice civile compete l'indennità di lavoro da parte del lavoratore per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso spetta mancato preavviso di cui al lavoratore anche la indennità sostitu- tiva del preavvisoprecedente punto 6.
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Preavviso di licenziamento e dimissioni. 1. Salvo Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso salvo il caso di licenziamento per cause disciplinari di cui all’artall'art. 29 del presente contratto, il rap- porto di lavoro può essere risolto da una delle due parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: – mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni; – mesi 2 per i lavoratori con anzianità da 2 a 4 anni; – mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 4 a 7 anni; – mesi 4 per i lavoratori con anzianità da 7 a 10 anni; – mesi 5 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni.
2. Per i lavoratori con oltre 20 anni di servizio e con 50 anni di età, o comun- que con oltre 25 anni di servizio, il preavviso è di 7 mesi.
3. I termini di preavviso dovuti dal lavoratore in caso di dimissioni sono ridot- ti della metà.
4. I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
555. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei previsti termini di lavoro senza l’osservanza dei predetti ter- mini preavviso, deve corrispondere all’altra all'altra una indennità pari all’importo all'importo della retri- buzione retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
6. La Società L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da que- sti questi eventualmente non dato.
7dato o non completato. È in E' facoltà del lavoratore della parte che riceve riceva la disdetta ai sensi del primo comma di risolvere troncare il rapporto di lavororapporto, sia all’inizio che all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è utile agli effetti dell’anzianità.
9. Durante la decorrenza il compimento del periodo di preavviso, la Società deve concedere preavviso l'azienda concederà al lavoratore dei permessi permessi, per la ricerca di una nuova occupazione. La dura- ta ; la distribuzione e l’orario la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di tali permessi saranno stabiliti d’accordo con la Società lavoro in rap- porto rapporto alle esigenze di servizio.
10dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono dovranno essere comunicate per iscritto.
11. In I termini di preavviso per il caso di risoluzione licenziamento sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che avendo superato il periodo di prova, non hanno compiuto i 4 anni di servizio: - 60 giorni di calendario per i lavoratori di 1°li vello A e del rapporto 1°livello; - 30 giorni di lavoro da parte calendario per i lavoratori del lavoratore 2°l ivello; - 15 giorni di calendario per cause attribuibili alla Società i lavoratori del 3°a , 3°, 4°, 5°, 6°livello;
b) per i lavoratori che hanno raggiunto i 4 anni di servizio e così gravi da non consentire la prosecuzionei 10: - 90 giorni di calendario per i lavoratori del 1°l ivello A e del 1°livello; - 45 giorni di calendario per i lavoratori del 2°l ivello; - 30 giorni di calendario per i lavoratori del 3°A , anche provvisoria3°, 4°, 5°, 6°livello;
c) per i lavoratori che hanno raggiunto i 10 anni di servizio: - 120 giorni di calendario per i lavoratori del rapporto stesso spetta al lavoratore anche la indennità sostitu- tiva 1° livello A e del preavviso1°livello; - 60 giorni di calendario per i lavoratori del 2°l ivello; - 45 giorni di calendario per i lavoratori del 3°A , 3°, 4°, 5°, 6°livello. Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà. Per i lavoratori impiegati, i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
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Preavviso di licenziamento e dimissioni. 1. Salvo il caso di licenziamento di cui all’art. 29 del presente contratto, il rap- porto Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle due parti parti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra, osservando i termini di cui al punto successivo. Superato il periodo di prova, se la risoluzione avviene ad opera della società, i termini di preavviso devono essere di: - giorni 20 per ogni anno di anzianità, con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: – minimo di 2 mesi 1 ed un massimo di 8 mesi per i lavoratori livelli 1°S, 1°, 2°A e 2°B; - giorni 20 per ogni anno di anzianità, con anzianità fino a 2 anni; – mesi 2 per i lavoratori con anzianità da 2 a 4 anni; – mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 4 a 7 anni; – mesi 4 per i lavoratori con anzianità da 7 a 10 anni; – mesi 5 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni.
2. Per i lavoratori con oltre 20 anni un minimo di servizio e con 50 anni di età, o comun- que con oltre 25 anni di servizio, il preavviso è 1 mese ed un massimo di 7 mesi.
3mesi per gli altri livelli. L'anno di anzianità non compiuto verrà conteggiato per dodicesimi, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni. Se la risoluzione avviene per dimissioni i termini di cui al precedente punto 2 sono ridotti alla metà. Il preavviso non sarà osservato quando l'altra parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. I termini di preavviso dovuti dal lavoratore in caso di dimissioni sono ridot- ti della metà.
4. I termini del preavviso disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e la normale retribuzione mensile verrà corrisposta fino al 15 del mese quando la disdetta è data nella prima quindicina, e fino alla fine del mese quando la disdetta è data nella seconda quindicina del mese.
5. La parte che risolve Nel caso in cui il datore di lavoro risolva il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei rispettare i predetti ter- mini deve termini di preavviso sarà tenuto a corrispondere all’altra al dipendente una indennità pari all’importo all'importo della retri- buzione retribuzione dovuta per il periodo di mancato preavviso.
6. La Società Il datore di lavoro ha diritto di ritenere ritenere, su quanto sia da lei lui dovuto al lavoratore dipendente dimissionario, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da que- sti questi eventualmente non dato.
7. È in facoltà Durante lo svolgimento del lavoratore che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
8in caso di licenziamento la società concede al dipendente dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi sono determinate dalla società, tenendo conto delle esigenze del dipendente e di quelle del servizio. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è utile computato nell'anzianità agli effetti dell’anzianità.
9. Durante la decorrenza del periodo trattamento di preavviso, la Società deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La dura- ta e l’orario di tali permessi saranno stabiliti d’accordo con la Società in rap- porto alle esigenze di servizio.
10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto.
11fine rapporto. In caso di risoluzione morte del rapporto dipendente agli aventi diritto, a norma dell'art. 2122 cod. civ., compete l'indennità di lavoro da parte del lavoratore per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso spetta mancato preavviso di cui al lavoratore anche la indennità sostitu- tiva del preavvisoprecedente punto 6.
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Preavviso di licenziamento e dimissioni. 1. Salvo il caso di licenziamento di cui all’art. 29 del presente contratto, il rap- porto - Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle due parti con un contraenti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra osservando i termini di cui termini sono stabiliti come segue: – mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni; – mesi 2 per i lavoratori con anzianità da 2 a 4 anni; – mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 4 a 7 anni; – mesi 4 per i lavoratori con anzianità da 7 a 10 anni; – mesi 5 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 annial punto seguente.
2. Per - Superato il periodo di prova, se la risoluzione avviene per licenziamento, i lavoratori con oltre termini di preavviso devono essere di 20 anni giorni per ogni anno intero di servizio e prestato dall'Assistente presso l'Azienda con 50 anni un minimo di età, un mese ed un massimo di 8 mesi. Le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o comun- que con oltre 25 anni di servizio, il preavviso è di 7 mesisuperiori ai 15 giorni.
3. I - Se la risoluzione avviene per dimissioni i termini di preavviso dovuti dal lavoratore in caso di dimissioni cui al punto precedente sono ridot- ti della ridotti alla metà.
4. - Il preavviso non deve essere osservato quando l'altra parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente contratto.
5. - I termini del preavviso di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
5, e la normale retribuzione mensile viene corrisposta al 15 del mese quando la disdetta è data nella prima quindicina e fino alla fine del mese quando la disdetta è data nella seconda quindicina del mese. La parte che risolve Tanto il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti ter- mini deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retri- buzione licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per il periodo di mancato preavvisoiscritto.
6. La Società ha diritto - Ove una delle parti risolva il rapporto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo impiego senza rispettare i termini di preavviso da que- sti eventualmente non datopredetti, è tenuta al pagamento della indennità sostitutiva.
7. È in facoltà del lavoratore che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
8. - Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è utile computato nell'anzianità agli effetti dell’anzianitàdell'indennità di licenziamento.
98. Durante la decorrenza - La parte del periodo di preavviso, la Società deve concedere al lavoratore dei permessi dovuta in dipendenza dell'anzianità convenzionale per benemerenze combattentistiche, è riconosciuta solo per la ricerca eventuale differenza in più, quando l'Assistente ne abbia già beneficiato, sul preavviso o sulla indennità sostitutiva, in occasione della risoluzione di una nuova occupazioneun precedente rapporto intervenuta dopo il 1° Luglio 1949, come disposto dall'art. La dura- ta e l’orario di tali permessi saranno stabiliti d’accordo con la Società in rap- porto alle esigenze di servizio6 p. 6 del presente contratto, parte generale.
10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto.
11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso spetta al lavoratore anche la indennità sostitu- tiva del preavviso.
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Preavviso di licenziamento e dimissioni. 1. Salvo il caso di licenziamento di cui all’artall'art. 29 20 del presente contratto, il rap- porto rapporto di lavoro può essere risolto da una delle due parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: – mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni; – mesi 2 per i lavoratori con anzianità « « « « « da 2 a 4 anni; – mesi 3 per i lavoratori con anzianità « « « « « da 4 a 7 anni; – mesi 4 per i lavoratori con anzianità « « « « « da 7 a 10 anni; – mesi 5 per i lavoratori con anzianità « « « « « oltre i 10 anni.
2. Per i lavoratori con oltre 20 anni di servizio e con 50 anni di età, o comun- que co- munque con oltre 25 anni di servizio, il preavviso è di 7 mesi.
3. I termini di preavviso dovuti dal lavoratore in caso di dimissioni sono ridot- ti della ridotti alla metà.
4. I termini del preavviso della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun meseme- se.
5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza l'osservanza dei predetti ter- mini pre- detti termini deve corrispondere all’altra all'altra una indennità pari all’importo all'im- porto della retri- buzione retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
6. La Società ha il diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore lavo- ratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo perio- do di preavviso da que- sti questi eventualmente non dato.
7. È in facoltà del lavoratore che riceve la disdetta di risolvere troncare il rapporto rappor- to di lavoro, sia all’inizio all'inizio che nel corso del preavviso, senza sen- za che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo perio - do di preavviso non compiuto.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennitàin- dennità, è utile agli effetti dell’anzianitàdell'anzianità.
9. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, la Società deve concedere con- cedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazioneoccu- pazione. La dura- ta durata e l’orario l'orario di tali permessi saranno stabiliti d’accordo d'accor - do con la Società in rap- porto rapporto alle esigenze di servizio.
10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicate comuni - cate per iscritto.
11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore lavorato- re per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consentire consenti- re la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso spetta stesso, spet- ta al lavoratore anche la indennità sostitu- tiva sostitutiva del preavviso.
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