CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DALLA SOCIETÀ RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
ROMA - 9 MAGGIO 1990
Art. | 1 - Applicazione del contratto | Pag. | 10 |
Art. | 10 | ||
Art. | 3 - Periodo di prova | Pag. | 12 |
Art. | Pag. | ||
Art. | 5 - Anzianità convenzionale | Pag. | 13 |
Art. | 13 | ||
Art. | 14 | ||
Art. | |||
dei quadri | Pag. | 14 | |
Art. | |||
di mansioni | Pag. | 17 | |
Pag. | |||
20 | |||
orari di lavoro e indennità maggiori prestazioni | Pag. | 21 | |
Art. 13 - Indennità mensile forfettaria a premio di presenza | Pag. | ||
Pag. | 27 | ||
Art. 15 - Riposo settimanale | Pag. | ||
Pag. | |||
notturno e lavoro domenicale | Pag. | 31 | |
Art. 18 - Ferie | Pag. | 34 | |
Pag. | |||
37 | |||
Art. 21 - Trasferimenti | Pag. | 38 | |
Art. 22 - Trasferte | Pag. | 40 | |
Art. 23 - Alloggio | Pag. | 40 | |
Pag. | |||
41 | |||
42 | |||
Pag. |
Art. 28 - Indennità speciali | Pag. | 44 |
50 | ||
Art. 30 - Indennità di mensa | Pag. | 51 |
Art. 31 - Tredicesima mensilità | Pag. | 51 |
Art. 32 - Quattordicesima mensilità | Pag. | 51 |
Art. 33 - Premio di produzione | Pag. | 52 |
Pag. | ||
Pag. | ||
Asse n z e dal s e r v izi o - Malattia e i n f o rtu n i s u l l a v o r o - Maternità | ||
Pag. | ||
Pag. | ||
58 | ||
Art. 39 - Assenze | Pag. | 58 |
Pag. | ||
Art. 41 - Servizio militare | Pag. | 59 |
60 | ||
60 | ||
per raggiunti limiti d'età | Pag. | 61 |
Pag. | ||
Pag. | ||
Pag. | ||
64 | ||
Co n tr o v e rsi e , a ss e m blee e si c u r ezza s u l l a v o r o | ||
Pag. | ||
Pag. | ||
Pag. | ||
Pag. | ||
Art. 53 - Condizioni più favorevoli | Pag. | 68 |
- Clausola transitoria |
Alle gato A - Minimi d i stip e n d i o | Pag. | 69 |
Alle gato B - Fig u r e professio n a li | Pag. | 70 |
Fig u r e professio n a li | Pag. | 76 |
Alle gato C | Pag. | 125 |
Relazio n i Azie n da Si n da c ato | Pag. | 127 |
Relazio n i Azie n da Si n da c ato | Pag. | 132 |
Co n si g li o D'Azie n da | Pag. | 137 |
Politi c a attiv a d e l l a v o r o | Pag. | 140 |
Proto c o ll o aggi u n ti v o | Pag. | 143 |
Profili professio n a li | Pag. | 144 |
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLA SOCIETÁ RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
(stipulato il 9 maggio 1990)
Il giorno 9 maggio 1990 in Roma
tra
l'Associazione Sindacale INTERSIND rappresentata dal Direttore Generale dr. Xxxxxx Xxxxxxxx assistito dal dr. Xxxxxx Xxxxxx e dall'avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx,
con la partecipazione della Rai-Radiotelevisione Italiana rappresenta - ta dal Direttore Generale dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, assistito dal prof. Xxxxxxxxx De Xxxxxxxx, dal dr. Xxxxxxx Xx Xxxxx, dal dr. Xxxx Xxxxxx, dal dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e dal rag. Xxxxxxxxxx Xxxxx.
e
la Federazione Lavoratori dello Spettacolo rappresentata da
— per la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INFORMAZIONE E
SPETTACOLO dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dal Segretario Generale aggiunto Xxxxxxxx Xxxxxx, dal Segretario Nazionale Xxxxxxxxx Xxxxxxx e dai membri del Coordinamento nazio- nale della RAI, Xxxx.: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, D'Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxx, X'Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx.
— per la FEDERAZIONE INFORMAZIONE E SPETTACOLO dal
Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Segretario Nazionale
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx assistito da Xxxxxxx Xxxxxxx e dai membri del Coordinamento nazionale della Rai, Xxxx.: Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, X'Xxxxxx Xxxxx, D'Xxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, D'Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx.
— per l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI STAMPA SPETTACOLO SPORT INFORMAZIONE COMUNICAZIONE CULTURA CARTAI dal
Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Generale aggiun- to Xxxxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx, assistiti dalle Segreterie Territoriali della UILSIC-UIL e dal Cordinamento nazionale della Rai: Sigg.: Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Sale Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
— Lo SNATER rappresentato dal Segretario Nazionale Xxxxxxx Xxxxxx assistito dai membri della Segreteria Nazionale in persona dei Sigg.: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e con la partecipazione della Delegazione Territoriale in persona dei Sigg.: Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, X'Xxxxxx Xxxxxxxxx, X'Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx.
è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il perso- nale dipendente dalla Società RAI-Radiotelevisione Italiana.
Art. 1 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina il rapporto di lavo- ro intercorrente tra la Società RAI - Radiotelevisione Italiana ed i lavo- ratori dipendenti dalla Società medesima con qualifica di quadro, impiegato e di operaio.
2. Le norme del presente contratto, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 21,33,35,36(comma 1,2,3,4,6 e7) 40,42 punto b) e, limitatamente agli operai, quelle di cui all'art. 37, disciplinano altresì, in quanto applicabili, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi delle lettere a),b),c),d), ed e) dell'art. 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 230 della legge 23 maggio 1977 n. 266 e di quanto previsto al succes - sivo art. 2.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. L'e s c l u si o n e d e g li o p e r a i a ss u n ti a t e m p o d e t e r m i n ato dall'a ppli c a - zio n e d e ll'a rt. 37 d e l pr e s e n t e c o n tr atto n o n to g li e il l o r o d iritto a ll a c o n s e r v azio n e d e l p o sto , n e i li m iti d i c u i a l pri m o c o mm a d e ll o ste s- s o a rt. 37 fi n o a ll a s c ad e n za d e l c o n tr atto a t e r m i n e , n é to g li e il d i- ritto a ll'Azi e n da d i f a r c o n stata r e l a m a l atti a s e c o n d o l e n o r m e d i l e gg e .
2. Ai l a v o r ato ri a ss u n ti c o n c o n tr atti a t e m p o d e t e r m i n ato c h e pr e v e- da n o pr e sta zio n i d i d u r ata c o m plessiv a i n f e ri o r e a 1038 o r e il c o r - risp e tti v o e c o n o m i c o d e g li istit u ti pr e v isti dagli a rtt. 18, 31, 32, 45 e 46 d e l pr e s e n t e c o n tr atto, p u ò e ss e r e c o rrisp o sto m aggiora n d o l a r e - trib u zio n e g i o r n a li e r a d o v u ta a l l a v o r ato r e d i u n a s o mm a u g u a l e a l 35 p e r c e n to d e ll a r e trib u zio n e sp e tta n t e p e r il l a v o r o n o r m a l e .
3. Nella d e t e r m i n azio n e d e i li v e lli stip e n d i a li d e l p e rs o n a l e a ss u n to a t e m p o d e t e r m i n ato si t e rr à c o n to d e i p e ri o d i d i s e r x xxx x xx x xxxxx x x x- x x xxx xx x xx g u r a professio n a l e .
Art. 2 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE
1. L'assunzione avviene in base alle norme legislative che regolano l'av - viamento al lavoro.
2. La Società può chiedere al lavoratore, prima dell'assunzione in servi- zio, i seguenti documenti:
a ) certificato di nascita e di cittadinanza;
b ) certificato penale generale in data non anteriore a 3 mesi; c ) eventuale documento che certifichi la posizione militare; d ) stato di famiglia;
e ) libretto di lavoro;
f ) tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie (qualora l'interessato debba esserne in possesso);
g ) titoli di studio;
h ) documenti richiesti da particolari disposizioni di legge, nonché gli eventuali certificati di lavoro.
3. Il lavoratore all'atto dell'assunzione può essere sottoposto a visita me - dica da parte di un sanitario di fiducia della Società.
4. L'assunzione deve risultare da atto scritto il quale, con riferimento al presente contratto, deve specificare:
a ) la data di assunzione;
b ) la classe di retribuzione e le mansioni alle quali il lavoratore viene assegnato ed il corrispondente trattamento economico;
c ) la durata dell'eventuale periodo di prova;
d ) la sede di prima assegnazione.
5. All'atto dell'assunzione la Società deve consegnare al lavoratore una copia del presente contratto.
6. Nel quadro delle vigenti disposizioni legislative in materia, per la di- sciplina dei contratti di formazione e lavoro si rinvia alla regolamenta- zione di cui all'Accordo Interconfederale 5 gennaio 1990.
CHIARIMENTO A VERBALE
Co n si d e r ate l e p a rti c o l a ri c a r atte risti c h e d e ll'a tti v ità l a v o r ativ a sv o lt a i n Azie n da str e tta m e n t e l e gata a ll e c a p a c ità e agli apporti professio n a - li d e i si n g o li l a v o r ato ri, a i q u a li è p e rta n to ri c h i e sta u n a sp e c ifi c a e d e- l e v ata pr e p a r azio n e , ta n to è v e r o c h e p e r l e m a n si o n i o p e r a i e si è sta- bilita u n a pro g r e ssi o n e d i c a rri e r a a u to m ati c a c h e pr e v e d e c o m e li v e l- l o m a ssi m o l'i n q u adra m e n to n e ll a c l a ss e d e ll'i m pi e gato d i c o n c e tt o , l e p a rti c o n v e n g o n o s u ll a n e c e ssità d i e ff e tt u a r e l a ri c h i e sta n o m i n ativ a p e r l e a ss u n zio n i d i t u tt e l e fi g u r e professio n a li r e l ativ e agli o p e r a i sp e - c i a lizz ati, a ss u n zio n i c h e d o v r a nn o a vv e n ir e pr e v i a s e l e zio n e c h e a c - c e rti l'e ff e tti v a sp e c ifi c a e d e l e v ata q u a lifi c azio n e professio n a l e . Le p a r- ti si ris e r v a n o u n a e v e n t u a l e sp e c ifi c azio n e i n pr e s e n za d i d i v e rs e d i- sp o sizi o n i l e g isl ativ e .
DICHIARAZIONE A VERBALE
1. Nell'i n t e n to d i f a c ilit a r e l'i n s e ri m e n to d i p o rtato ri d i h a n d i c a ps n e ll'a tti v ità l a v o r ativ a , l'Azie n da pro c e d e r à , n e ll a m is u r a c o n s e n tit a dalle c o n d izi o n i o gg e tti v e , a ri m u o v e r e l e b a rri e r e a r c h it e tt o n i c h e e siste n ti e d a r e n d e r e c o m p atibili i p o sti d i l a v o r o i n d i v i d u a li a ll e p a rti c o l a ri e si g e n z e d e g li i n t e r e ss ati; v e rr à i n o ltr e p o sta sp e c ifi c a atte n zio n e n e ll'a ss e g n a r e agli ste ssi m a n si o n i c h e , risp e tta n d o l e si n g o l e professio n a lit à , si a n o c o m p atibili c o n il l o r o h a n d i c a p.
2. L'Azi e n da, n e l c o n f e r m a r e p e r g li i n t e r e ss ati p a ri c o n d izi o n i d i a cc e ss o , v e rifi c h e r à , i n o ltr e , i n o cc a si o n e d i a vvi a m e n ti o p e r ati x x x x x si d e ll e v i g e n ti d isp o sizi o n i d i l e gg e i n m ate ri a , t u tt e l e opportu - n ità p e r attivi i n s e ri m e n ti, a n x x x x x x x x x x x x x xx e q u e n za d i c o rsi d i f o r m azio n e o riq u a lifi c azio n e professio n a l e , a l fi n e d i ag e v o l a r n e l a m i g li o r e i n t e g r azio n e .
3. Nelle a ss u n zio n i s a r à t e n u to p a rti c o l a r m e n t e c o n to , a tit o l o pr e f e- r e n ziale d e ll e d o m a n d e pr e s e n tate dal c o n i u g e o dai fi g li d e i d ip e n - d e n ti d e c e d u ti o c h e si a n o c e ss ati dal s e r v izi o p e r v e cc h i a i a , i n v a li - d ità o m a l atti a .
Art. 3 - PERIODO DI PROVA
1. Il periodo di prova deve risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore ai sei mesi per le mansioni delle classi da A a 6 ed ai tre mesi per le mansioni delle restanti classi.
2. Durante il periodo di prova è in facoltà di entrambe le parti risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso o in - dennità sostitutiva né previdenza aziendale, salvo il diritto del lavora- tore di percepire la retribuzione per il periodo di servizio prestato.
3. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di lavoro prestato. Qualora il licenziamento avvenga dopo il primo mese, viene corri - sposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la se- conda quindicina. Saranno altresì corrisposti compensi per le quote di xxxxx, tredicesima e quattordicesima mensilità e per le assunzioni a
tempo indeterminato anche la quota di premio di produzione in rela- zione al periodo di servizio prestato.
4. Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda al- la disdetta del rapporto, il lavoratore si intende riconfermato in servi- zio e gli viene riconosciuta l'anzianità a tutti gli effetti dal giorno di inizio del periodo di prova.
Art. 4 - RESIDENZA
Il lavoratore è tenuto a dichiarare la sua residenza e l'indirizzo segnalan- do per iscritto alla Società ogni successivo cambiamento.
Art. 5 - ANZIANITÀ CONVENZIONALE
1. Le maggiorazioni di anzianità convenzionale individualmente ricono - sciute ai lavoratori vengono conservate. Ai combattenti della seconda guerra mondiale vengono estese le maggiorazioni di anzianità convenzionale individualmente già riconosciute ai lavoratori per la guerra 1915-1918, sempreché di tali maggiorazioni essi non abbiano beneficiato presso altre aziende.
2. Per i lavoratori provenienti da Società consociate, nel computo del- l'anzianità di servizio viene utilmente considerato il periodo trascorso alle dipendenze delle predette Società.
3. La durata dei corsi pratici aziendali di preparazione professionale, or- ganicamente organizzati e superiori ai due mesi, è computata nell'an - zianità di servizio quando, ai fini dei corsi stessi, l'Azienda inquadri il lavoratore in una propria unità di lavoro, richiedendogli opera produt- tiva.
Art. 6 - CLASSI DI RETRIBUZIONE E MANSIONI
1. In relazione alle mansioni affidategli quali risultano dalle declaratorie delle figure professionali di cui all'allegato B), il lavoratore è assegna - to alla corrispondente classe di retribuzione di cui all'allegato A).
2. I predetti allegati fanno parte integrante del presente contratto.
Ai fi n i d e ll'a ss e g n azio n e a ll e v a ri e c l a ssi d i r e trib u zio n e r e sta n o v a li d i p e r q u a n to n o n pr e v isto dal pr e s e n t e c o n tr atto g li i n q u adra m e n ti sta - biliti dal c . c .l. 10 l u g li o 1969 e dagli a cc o r d i stip u l ati a t u tt o il 9 m aggio 1990.
Art. 7 - ASSEGNAZIONE DI CLASSE DEI LAUREATI E DIPLOMATI
1. I laureati, se assunti come tali, sono assegnati alla classe 4 a e per i pri- mi sei mesi di effettivo servizio il loro minimo di stipendio è quello previsto per la classe 5a; dopo tre anni dall'assegnazione del minimo stipendiale della classe 4a agli stessi saranno affidate mansioni che comportino l'assegnazione alla classe superiore sempreché abbiano ottenuto valutazione favorevole sulle loro capacità professionali.
2. I diplomati, se assunti come tali, sono assegnati alla classe 5 a e per il primo anno di effettivo servizio il loro minimo di stipendio è quello previsto per la classe 6a; dopo quattro anni dall'assegnazione del mi- nimo stipendiale della classe 5a agli stessi saranno affidate mansioni che comportino l'assegnazione alla classe superiore sempreché ab - biano ottenuto valutazione favorevole sulle loro capacità professio- nali.
Art. 8 - AREA QUADRI. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI QUADRI
1. In attuazione dell'art. 2 della Legge n. 190/1985, la qualifica di quadro viene attribuita a quei lavoratori che svolgono con carattere di conti- nuità, con personale contributo di particolare originalità, con un gra- do elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discre - zionalità di poteri — anche di rappresentanza — ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coor - dinamento e controllo e/o ideativo-produttive nell'ambito di uffici, settori o unità organizzative essenziali dell'Azienda.
2. Ferma restando la normativa contrattuale prevista per le singole figure professionali, sono individuati due livelli di quadro.
Liv e ll o A
3. Appartengono a questo livello i lavoratori che nell'ambito della classe A sono preposti a strutture e posizioni di lavoro definite ed individua- te a livello di Direttore Generale e i lavoratori che, nell'ambito dei programmi televisivi, concorrono con particolare personale contribu - to di originalità alla elaborazione, aggiornamento e promozione degli indirizzi culturali, artistiche ed editoriali nella programmazione, con ampia discrezionalità di poteri e nel rispetto delle linee organizzative, amministrative e budgettarie dell'Azienda.
4. In tale contesto, le parti definiscono quadri di livello A:
— funzionario;
— programmista di 1° livello;
— registi di 1° livello.
Liv e ll o B
5. Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito della prima classe di retribuzione, sono preposti a strutture e posizioni di lavoro caratterizzate da elevata autonomia di gestione delle risorse, nonché da ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi pre - fissati.
6. In tale contesto le parti definiscono quadri di livello B:
— capo laboratorio di manutenzione dei centri di produzione e delle Sedi senza Centro;
— capo nucleo ponti mobili;
— capo ponti fissi;
— capo reparto MIAF;
— capo centro trasmittente;
— direttore di produzione di 1° livello;
— supervisore caporete;
— Direttori della fotografia;
— coordinatori Alta frequenza delle Sedi senza Centro;
— analisti-programmatori ED di 1° livello;
— coordinatori tecnici delle unità operative di ripresa esterna televisi- va gestite a livello nazionale.
7. Sono altresì classificati quadri di livello B gli impiegati di 1 ° livello inquadrati nella seconda classe.
In f o r m azio n e e For m azio n e d e i Qu adri
8 Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati:
— sul piano informativo, l'Azienda fornirà ai quadri gli elementi ne- cessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attività nel - la quale sono inseriti;
— sul piano della formazione, nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle cono- scenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnolo- gici ed organizzativi.
Bre v e tti e r e sp o n s a bilità c i v il e e/o p e n a l e
9 Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
10 L'Azienda inoltre si impegna a garantire ai quadri che, per motivi pro - fessionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provo - cati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti diretta- mente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza lega - le nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
In d e nnità d i f u n zio n e
11 A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai la - voratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di lire 120.000 lorde mensili per il livello A e di lire 75.000 lor - de mensili per il livello B.
12 Tale indennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto della 13a e della 14a mensilità.
La m is u r a d e ll'i n d e nnità d i f u n zio n e tr o v a appli c azio n e a d e c o rr e r e dal 1 ° m aggio 1990.
Art. 9 - PASSAGGIO DI CLASSE E MUTAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI
1. La Società può, in ogni tempo, per esigenze di servizio, passare tem- poraneamente il lavoratore da una mansione ad un'altra della stessa classe o di classe superiore, fatte salve eventuali eccezioni e deroghe di legge.
2. Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansio- ni rientranti in classe superiore alla propria deve essere corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione, un'indennità temporanea pari alla differenza tra i minimi delle due classi. Qualora le prestazioni rien- tranti in classe superiore vengano rese in regime di lavoro straordina- rio, al lavoratore verrà corrisposta in aggiunta ai compensi previsti dall'art. 17, una somma pari alla quota oraria di detta indennità per ciascuna ora di prestazione resa oltre l'orario ordinario di lavoro.
3. Dopo tre mesi di ininterrotto disimpegno di mansioni superiori l'asse- gnazione alla classe superiore diventa definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Il passaggio alla classe superiore compete a quei lavoratori che nel corso di diciotto mesi siano stati destinati a compiere mansioni delle classi da A a 4 in periodi, anche intervallati, di nove mesi oppure mansioni delle altre classi per periodi, anche intervallati, di cinque mesi.
5. In caso di passaggio definitivo alla classe superiore, il lavoratore ha diritto al minimo della nuova classe più gli aumenti di anzianità già conseguiti e calcolati ai sensi dell'art. 27 sui minimi delle precedenti classi in cui sono maturati.
6. Qualora percepisca, esclusi gli scatti di cui al comma precedente, uno stipendio di fatto maggiore, manterrà la differenza quale merito nella nuova classe.
Le p a rti si da nn o atto c h e l'i n q u adra m e n to i n pi ù c l a ssi d i a l c u n e m a n si o n i e d i t e m pi d i p e r m a n e n za n e ll e r e l ativ e c l a ssi i n f e ri o ri s o n o stati c o n c o rdati t e n u to c o n to d e ll e c a r atte risti c h e t e c n i c o -pr o f e ssi o n a li d e ll e m a n si o n i ste ss e e q u i n d i d e ll a n e c e ss a ri a prati c a e d e sp e ri e n za c h e c o n s e n to n o d i sv o l g e r e c o n m i n o r e o m aggiore a u to n o m i a e c o m -
Art. 1 0 - ORARIO DI LAVORO
1. La durata del lavoro normale è fissata in 39 ore settimanali per il per- sonale cui si applica la limitazione dell'orario di lavoro fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria del presente articolo.
2. La durata dell'orario di lavoro giornaliero non può eccedere le ore ot- to.
3. In via normale e quando consentito dalle esigenze del servizio o della produzione, l'orario di lavoro giornaliero sarà continuativo. Ove ven- gano adottati orari spezzati, la durata di ciascun semiturno giornaliero non potrà essere inferiore a due ore e trenta e l'intervallo tra i due se- miturni non potrà essere inferiore a due ore né superiore a quattro. Tale ultimo limite non si applica nel caso in cui l'orario di lavoro degli impiegati e degli operai debba essere uniformato agli orari di lavoro delle masse artistiche. Quando ciò avvenga, e per i giorni in cui av- viene, l'orario normale di lavoro di tali impiegati ed operai supererà di un'ora quello delle masse artistiche stesse con un massimo, per i lavoratori con mansioni continue, di sette ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 5 giorni, e di sei ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni.
4. Il lavoratore non può essere chiamato al lavoro se non siano trascorse 9 ore dalla cessazione del turno precedente. Tale interruzione può tuttavia essere ridotta fino a 7 ore qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano; in tal caso al lavoratore sarà corrisposta una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione per le ore di lavoro compiuto in anticipo sull'ora di inizio normale del suo turno. L'intervallo minimo di cui innanzi (7 ore) deve intercorrere tra la fine della prestazione di lavoro effettivamente compiuta e l'effettivo inizio della prestazione successiva. L'intervallo tra un turno di servizio e l'al - tro, qualora intercorra il giorno di riposo settimanale, non può essere inferiore a 33 ore.
5. Nella determinazione degli orari di lavoro del personale non a turno e dei criteri di massima per la fissazione degli orari di lavoro del perso- nale a turno si osserverà il disposto del n. 3 del secondo comma
dell'art. 3 dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966.
6. Gli orari di lavoro del personale a turno sono fissati settimanalmente e comunicati al personale interessato, con apposite tabelle con 48 ore di anticipo.
7. Nel lavoro a turno, ciascuna unità del turno cessante non può abbando - nare il posto di lavoro e cessare di attendere alle proprie mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo e comunque non oltre due ore dalla cessazione del turno stesso.
8. Si computa nell'orario di lavoro il tempo trascorso dal lavoratore, non in trasferta, sui mezzi di trasporto dalla sede al luogo di lavoro e vice- versa:
— quando, in caso di servizi in esterno, il lavoratore sia tenuto a partire dalla sede o a ritornare in sede;
— quando, per il personale addetto ai trasmettitori, il lavoratore sia tenuto, all'inizio o al termine del viaggio, a presentarsi in sede.
9. Le ore di viaggio per i soli lavoratori che professionalmente non debbano compiere viaggi, vengono retribuite a paga normale.
10. Per i centralinisti telefonici destinati, nelle ore diurne, a posti di lavo- ro di particolare faticosità l'orario di lavoro settimanale è di 36 ore. La riduzione non si applica a coloro che, per qualsiasi causa, goda - no di orari di lavoro ridotti.
11. Il presente articolo non si applica ai lavoratori di cui al successivo art. 12.
In r e l azio n e a ll e d iffi c o lt à f atte pr e s e n ti dall'Azie n da d i s e r v ir e i n u n i n t e r v a ll o d i l a v o r o d i s o li 35 m i n u ti a l p e rs o n a l e u n p a sto c o m pleto e d e ll'o pportu n ità d i a u m e n ta r e c o n v e n i e n t e m e n t e ta l e t e m p o o d i c o n fi- g u r a r e d i v e rs a m e n t e il s e r v izi o , l e p a rti c o n c o rda n o d i e s a m i n a r e a p a rte d e tt o pro ble m a p e r u n a c o n f a c e n t e s o l u zio n e .
NOTA A VERBALE
I c e n tr a li n isti, c h e o ss e r v a n o l'o r a ri o s e tti m a n a l e d i 00 x x x , xx u ir a nn o d i u n u lt e ri o r e p e r m e ss o g i o r n a li e r o r e trib u it o c o m p atibil m e n t e c o n l e e si g e n z e d i s e r v izi o , e n tr o il 31 d i c e m br e d i c i a s c u n a nn o .
NORMA TRANSITORIA
Sta n t e l'a tt u a l e m o d e ll o o r ga n izzativ o c h e n o n c o n s e n t e u n a d i v e rs a
Art. 11 - PART-TIME
1. Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto può chiedere di effettuare la propria prestazione a tempo parziale, per una durata non inferiore a 20 ore settimanali, né superiore a 30; la prestazione di lavoro settimanale a tempo parziale può essere distribuita anche su un numero di giorni inferiore a quello dei lavora- tori a tempo pieno (c.d. "part-time verticale").
2. L'Azienda può accogliere la richiesta, avuto riguardo alle mansioni svolte dal lavoratore ed ai riflessi che la riduzione oraria della presta- zione può avere sul piano organizzativo-produttivo, dando comun - que priorità al personale che abbia esigenze familiari e/o motivi di studio.
3. Il personale che potrà avvalersi del tempo parziale non potrà supera- re le 250 unità.
4. Restano esclusi dalla possibilità di chiedere il part-time — in considera- zione della peculiarità delle mansioni svolte — i lavoratori che fruisco- no dell'indennità maggiori prestazioni o dell'indennità mancata limita - zione e variabilità orari di lavoro di cui all'art. 12 del presente contratto.
5. La determinazione degli orari di lavoro da effettuare a part-time sarà concordata tenendo conto specificatamente delle esigenze di servizio del settore di appartenenza del lavoratore che ha fatto richiesta di av- valersi del tempo parziale.
6. La retribuzione diretta ed indiretta, attuale e differita, dei lavoratori a part-time sarà commisurata proporzionalmente alla ridotta durata del- la prestazione.
7. Ai fini dell'applicazione dei comporti contrattuali utili per i passaggi di classe, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.
8. È fatto divieto di prolungamento dell'orario di lavoro per i lavoratori a tempo parziale.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Le p a rti c o n v e n g o n o c h e l'a cc o g li m e n to d e ll e d o m a n d e - n e ll'a m bito d e ll e p o ssibilità c o n c e ss e dalla sit u azio n e o r ga n izzativ o -pr o d u tti v a a vv e rr à s u ll a b a s e d e ll e s e g u e n ti prio xxxx :
1 ) l a v o r ato ri c o n fi g li i n f e ri o ri a 3 a nni.
2 ) l a v o r ato ri st u d e n ti d i c u i a ll'a rt. 10 d e ll a l e gg e 20.5.70 n .300 3 ) a ltr e m otiv azio n i d i c a r e tt e r e f a m ili a r e .
2. L'Azi e n da a l fi n e d i ag e v o l a r e l'a tt u azio n e d e ll'istit u to , si i m p e g n a ad attu a r e o g n i s o l u zio n e p o ssibile d i m o bilità d e l p e rs o n a l e , e c i ò i n p a rti c o l a r e i n q u e ll e r e a lt à , a n c h e r e g i o n a li, o v e s o l o attr a v e rs o ta li s o l u zio n i è p o ssibile d i f atto l'a ppli c azio n e d e ll'istit u to .
Art. 1 2 - INDENNITÀ MANCATA LIMITAZIONE E VARIABILITÀ ORARI DI LAVORO E INDENNITÀ MAGGIORI PRESTA- ZIONI
1. a) In considerazione della mancata limitazione e della variabilità de - gli orari di lavoro giornalieri dei programmisti-registi, aiuto regi- sti-assistenti alla regia, operatori di ripresa e aiuto operato- ri è corrisposta loro una indennità mensile pari al 25% dello stipen- dio individuale e dell'indennità di contingenza.
2. La predetta indennità è computabile nella retribuzione agli effet - ti del trattamento di fine rapporto, delle ferie e dei permessi retribui- ti, della tredicesima e quattordicesima mensilità ed assor- be le maggiorazioni e i compensi previsti dagli ar tt. 10, 14, 15 e 17 del presente contratto.
3. Ai predetti lavoratori competono, in ogni caso, le maggiorazioni pre - viste dall'art. 17 del presente contratto per le prestazioni richie- ste ed effettuate in giornate domenicali, il compen- so del 35% di cui al 15° comma del citato art. 17 nonché la maggiora -
zione del lavoro notturno riferita all'intera giornata quando la presta - zione è stata programmata per almeno il 50% in detto orario; nell'ipo- tesi che l'Azienda richieda espressamente di prestare attività lavorati- va nelle giornate di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16 del presen- te contratto al lavoratore sarà corrisposto per le prestazioni effettua- te un ventiseiesimo della retribuzione individuale mensi- le o, in alternativa, sarà concessa una giornata di riposo compensati- va della festività non goduta; nel caso la prestazione sia stata resa - nelle giornate festive del 1° gennaio, giorno di Pasqua, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre, il ventiseiesimo di cui sopra xxxx xxxxxxxx - to del 60% o, in alternativa, sarà corrisposta la sola maggiorazione qualora la giornata festiva venga recuperata fruendo di una giornata compensativa.
4. Nel caso di ripartizione dell'orario di lavoro su cinque giorni settima- nali, qualora l'Azienda richieda espressamente di prestare attività la- vorativa nella cosiddetta "sesta giornata", la prestazione lavorativa po- trà essere riscattata economicamente tramite la corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione individuale mensile.
5. Nel caso di missione fuori sede la cosiddetta "sesta giornata" potrà es- sere spostata al termine della missione, ferma restando la possibilità del riscatto economico.
6. b ) Ai lavoratori che svolgono mansioni direttive e ai quali non si ap - plica la disciplina legale sugli orari di lavoro viene corrisposta mensilmente una indennità "maggiori prestazioni" pari al 25% del - lo stipendio individuale e dell'indennità di contingenza.
7. La predetta indennità è computabile nella retribuzione agli effetti del trattamento di fine rapporto, delle ferie e dei permessi retribuiti, della tredicesima e quattordicesima mensilità ed assorbe le maggiorazioni e i compensi previsti dagli articoli 10, 14, 15 e 17 del presente con - tratto.
8. Ai predetti lavoratori competono, in ogni caso, le maggiorazioni pre - viste dall'art. 17 del presente contratto per le prestazioni richieste ed effettuate in giornate domenicali, il compenso del 35% di cui al 15° comma del citato art. 17 nonché la maggiorazione per lavoro nottur - no riferita all'intera giornata quando la prestazione è stata program- mata per almeno il 50% in detto orario; nell'ipotesi che l'Azienda ri- chieda espressamente di prestare attività lavorativa nelle giornate di cui alle lettere a ) e b ) dell'art. 16 del presente contratto al lavoratore
sarà corrisposto, per le prestazioni effettuate, un ventiseiesimo della retribuzione individuale mensile o, in alternativa, sarà concessa una giornata di riposo compensativa della festività non goduta; nel caso la prestazione sia stata resa nelle giornate festive del 1° gennaio, gior- no di Pasqua, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre, il ventiseiesimo di cui sopra sarà maggiorato del 60% o, in alternativa, sarà corrisposta la sola maggiorazione qualora la giornata festiva venga recuperata fruendo di una giornata compensativa.
9. Nel caso di ripartizione dell'orario di lavoro su cinque giorni settima- nali, qualora l'Azienda richieda espressamente di prestare attività la- vorativa nella cosiddetta "sesta giornata", la prestazione lavorativa potrà essere riscattata economicamente tramite la corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione individuale mensile.
10. Nel caso di missione fuori sede la cosiddetta "sesta giornata" potrà essere spostata al termine della missione, ferma restando la possibili- tà del riscatto economico.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1. Pur c o n f e r m a n d o c h e a i d ip e n d e n ti c o n q u a lifi c a d i o p e r ato r e d i ri- pr e s a , data l a p e c u li a xxxx d e ll a l o r o pr e sta zio n e , n o n s o n o appli c a - bili li m ita zio n i n e a n c h e c o n v e n zio n a li d e ll'o r a ri o d i l a v o r o , l'Azie n da si i m p e g n a a f a r e i n m o d o c h e , n e ll a pro d u zio n e t e l e v isi- v a , ad e cc e zio n e d i q u e ll a a c a r atte r e g i o r n a listi c o , l a l o r o pr e sta - zio n e si a c o n t e n u ta n e i li m iti d e ll'o r a ri o d i l a v o r o o r d i n a ri o pr e v i- sto p e r l a g e n e r a lit à d e l p e rs o n a l e e c o m u n q u e i n n o n pi ù d i 50 o r e s e tti m a n a li i n r e g i m e d i c . d . "s e tti m a n a c o rta".
2. L'a zi e n da, f e r m a r e sta n d o l a n o r m ativ a sp e c ifi c a i n t e m a d i o r a ri o d i l a v o r o rip o rtata n e l pr e s e n t e a rti c o l o - c h e pr e v e d e l a m a n c ata li m ita zio n e e l a v a ri a bilità d e g li o r a ri d i l a v o r o - si i m p e g n a a f a r e i n m o d o c h e l'a tti v ità g i o r n a li e r a d e l r e sta n t e p e rs o n a l e ( pro g r a m- m isti-r e g isti, a i u to r e g isti- a ssiste n ti a ll a r e g i a e p e rs o n a l e r e g o l ato dalla l e tt e r a b ) si a c o n t e n u ta , d i n o r m a , n e i li m iti d e ll'o r a ri o d i l a v o r o o r d i n a ri o sta bilito a l 1° c o mm a d e ll'a rt. 10.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. L'i n d e nnità m aggiori pr e sta zio n i d i c u i a l p u n to b ) d e l pr e s e n t e a rti - c o l o si appli c a , o ltr e c h e a i l a v o r ato ri c o n q u a lifi c a d i "q u adro" d i c u i a ll'a rt.8 d e l pr e s e n t e c o n tr atto ( c o n e s c l u si o n e d e i pro g r a mmisti
r e g isti d i 1° li v e ll o c u i si appli c a l'i n d e nnità m a n c ata li m ita zio n e e v a ri a bilità d i l a v o r o ), agli s c e n o g r a fi d i 1° li v e ll o , agli o tti m izzatori c oordin ato ri TV, agli o r ga n izzzatori-isp e tt o ri d i pro d u zio n e d i 1 ° li v e ll o , agli a rr e datori d i 1 ° li v e ll o , a i c o st u m isti d i 1° li v e ll o , a l c o n s u l e n t e m u si c a l e d i 1° li v e ll o e a l m o n tato r e d i 1° li v e ll o .
2. Per il p e rs o n a l e c h e g i à fr u i v a d e ll'i n d e nnità m aggiori pr e sta zio n i, c o n f e r m ato c h e l'Azie n da c o rrisp o n d e r à l'i n d e nnità c o n i c rite ri u ti - lizz ati n e l p a ss ato, r e sta n o l e c o n d izi o n i i n atto e p e rta n to l'i n d e n- n ità ste ss a a ss o rb e l e m aggiorazio n i e d i c o m p e n si pr e v isti dagli a rti - c o li 10, 14, 15 e 17 d e l pr e s e n t e c o n tr atto s a lv o c h e p e r il p e rs o n a l e d ir e tta m e n t e i m p e g n ato n e ll a pro d u zio n e a l q u a l e l'i n d e nnità v i e n e appli c ata c o n l a d is c ipli n a pr e v ista dalla l e tt e r a b ) d e l pr e s e n t e a rti - c o l o .
3. Per u n a e ff e tti v a e c o rr e tta appli c azio n e d e ll a d istrib u zio n e s u c i n - q u e g i o r n i d e ll'o r a ri o s e tti m a n a l e d i l a v o r o e p e r c h é si a ga r a n tit o a i l a v o r ato ri il g o d i m e n to d i d u e g i o r n ate n o n l a v o r ativ e s e tti m a n a li l a pr e sta zio n e i n s e sta g i o r n ata p otr à e ss e r e ri c h i e sta s o l o p e r u n n o r- m a l e t u r n o d i l a v o r o e d o v r à e ss e r e ad e g u ata m e n t e m otiv ata.
4. È f a c o lt à d e ll'Azi e n da c o n c e d e r e a l l a v o r ato r e u n g i o r n o d i r e c u p e r o c o m p e n s ativ o o , q u a l o r a l e e si g e n z e d i s e r v izi o n o n l o c o n s e n ta n o , il ris c atto e c o n o m i c o d e ll a s e sta g i o r n ata.
5. Qu a l o r a e cc e zio n a li e si g e n z e i m p o n ga n o il ri c h i a m o i n s e r v izi o d e l l a v o r ato r e n e ll a s e sta g i o r n ata p e r u n p e ri o d o d i t e m p o p a ri o i n f e- ri o r e a 4 o r e , n o n si p otr à i n o g n i c a s o dar l u o g o a ris c atti e c o n o m i- c i m a si pro vv x x x x à a fiss a r e e n tr o 10 g i o r n i u n a m ezza g i o r n ata d i r e c u p e r o c o m p e n s ativ o .
NOTA A VERBALE
Qu a l o r a l a pr e sta zio n e si a r e s a i n o r a ri o n o tt u r n o o d i n g i o r n ata d o m e n i c a l e , l e r e l ativ e m aggiorazio n i s a r a nn o c o rrisp o ste p e r 8 o r e g i o r n a li e r e e s e m pr e c h e l a pr e sta zio n e r e s a si a e ff e tti v a m e n t e d i ta l e d u r ata f e r m o r e sta n d o , o vvi a m e n t e , l a n o r m ativ a i n atto r e l ativ a a ll e m aggiorazio n i p e r l a v o r o n o tt u r n o ( c o rr e sp o n si o n e d e l “ n o tt u r n o” p e r l e i n t e r e 8 o r e g i o r n a li e r e s o l o i n c a s o si a stata r e s a attività l a v o r ativ a d i ta l e d u r ata a lm e n o fi n o a ll e o r e 24 ).
Art. 1 3 - INDENNITA' MENSILE FORFETTARIA E PREMIO DI PRESENZA
a ) i n d e nnità m e n sil e f o rf e tta ri a
1. Al personale di seguitio indicato, operante stabilmente in equipes di ripresa televisiva (squadre esterne ed interne, troupes leggere e pesanti) :
- organizzatori-ispettori di produzione;
- tecnici di produzione (squadre di studio);
- tecnici (squadre esterne);
- spacializzati di studio;
- spacializzati di ripresa ;
- macchinisti cinematografici;
- ausiliari di ripresa;
- truccatore parrucchiere;
- addetto ai costumi;
nonché al personale di registrazione, di ripresa e messa in onda operante stabilmente nei settori RF dei Centri di Produzione (assisten- ti alla regia RF, tecnici di produzione) e ai tecnici addetti alla produ- zione ed agli specializzati di ripresa delle Sedi senza Centro viene riconosciuta una indennità mensile forfettaria del 33% dello stipendio individuale e contingenza a compenso di eventuali protrazioni di orario che la specifica attività può comportare.
2. La predetta indennità sarà corrisposta nella sua misura giornaliera, per ciascuna giornata di effettiva presenza con esclusione delle assenze di qualsiasi titolo e natura e sempreché il lavoratore, salva diversa, espli- cita determinazione aziendale, abbia esaurito il suo orario ordinario di lavoro.
3. Le eventuali protrazioni di orario non potranno superare i limiti previ - sti per il lavoro straordinario dalle Note a verbale dell'. art. 17.
4. La predetta indennità non è computabile agli effetti di alcun istituto contrattuale e legale, le cui incidenze sono state considerate nella percentuale indicata, ed assorbe le maggiorazioni ed i compensi previsti dagli artt. 10, 15 e 17.
5. Ai predetti lavoratori competono, in ogni caso, le maggiorazioni previste dall'art. 17 del presente contratto per le prestazioni richieste ed effettuate in giornate domenicali, il compenso del 35% di cui al 15° comma del citato art. 17 nonché la maggiorazione per lavoro notturno riferita all'intera giornata quando la prestazione è stata programmata per almeno il 50% in detto orario; nell'ipotesi che l'Azienda richieda espressamente di prestare attività lavorativa nelle giornate di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 17 del presente contratto al lavoratore sarà corrisposto per le prestazioni effettuate un ventiseiesimo della retribu- zione individuale mensile o, in alternativa, sarà concessa una giornata di riposo compensativa della festività non goduta; nel caso la presta- zione sia stata resa nelle giornate festive del 1° gennaio, giorno di Pasqua, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre il ventiseiesimo di cui sopra sarà maggiorato del 60% o, in alternativa, sarà corrisposta la sola maggiorazione qualora la giornata festiva venga recuperata fruendo di una giornata compensativa.
6. Nel caso di ripartizione dell'orario di lavoro su cinque giorni settima- nali, qualora l'Azienda richieda espressamente di prestare attività lavorativa nella cosidetta "sesta giornata", la prestazione lavorativa potrà essere riscattata economicamente tramite la corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione individuale mensile. In caso di "recupero" della "sesta giornata" lavorata, sarà corrisposta, per la sesta giornata stessa, la quota giornaliera dell'indennità mensile forfettaria.
7. L'indennità verrà altresi corrisposta a partire dal 5° giorno consecutivo di assenza per malattia e per l'intera durata della malattia stessa .
b ) Pre m i o d i pr e s e n za
8. Al personale cui viene riconosciuta l'indennità di cui al precedente punto a) - per il quale permane l'obbligo della timbratura del cartelli - no orologio - viene corrisposto un "premio di presenza" nelle misure di seguito indicate qualora nell'arco di ogni quadrimestre abbia raggiunto o superato un monte ore di lavoro - ordinario e straordina - rio - di 750 ore (1° scaglione) o di 800 ore (2 ° scaglione):
CLASSI | 1° SCAGLIONE | 2° SCAGLIONE |
A | 577.800 | 866.700 |
1 | 533.300 | 800.000 |
2 | 500.000 | 750.000 |
3 | 466.700 | 700.000 |
4 | 433.300 | 650.000 |
5 | 400.000 | 600.000 |
6 | 366.700 | 550.000 |
7 | 344.400 | 516.600 |
8 | 311.100 | 466.700 |
9 | 277.800 | 416.700 |
10 | 255.600 | 383.400 |
11 | 222.200 | 333.300 |
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Qu a l o r a l a pr e sta zio n e si a r e s a i n o r a ri o n o tt u r n o o d i n g i o r n ata d o m e n i c a l e , l e r e l ativ e m aggiorazio n i s a r a nn o c o rrisp o ste p e r 8 o r e g i o r n a li e r e e s e m pr e c h e l a pr e sta zio n e r e s a si a e ff e tti v a m e n t e d i ta l e d u r ata f e r m o r e sta n d o , o vvi a m e n t e , l a n o r m ativ a i n atto r e l ati- v a a ll e m aggiorazio n i p e r l a v o r o n o tt u r n o ( c o rr e sp o n si o n e d e l "n o tt u r n o" p e r l e i n t e r e 8 o r e g i o r n a li e r e s o l o i n c a s o si a stata r e s a attività l a v o r ativ a d i ta l e d u r ata a lm e n o fi n o a ll e o r e 24 ).
2. Ai fi n i d e l c o m p u to d e ll e o r e d i pr e s e n za, l e p a rti c o n v e n g o n o c h e s a r a nn o c o n si d e r ate u tili l e g i o r n ate d i f e ri e . Sarà c o n si d e r ata i n o l- tr e c o m e i n t e r a g i o r n ata d i pr e s e n za q u e ll a n e ll a q u a l e v i e n e a u to- rizzato l'a n ti c ip ato t e r m i n e d e ll'o r a ri o .
Art. 1 4 - VARIABILITA' TURNI
1. I lavoratori inseriti in settori "a turni" con attività lavorativa di settore di almeno 13 ore hanno diritto alla corresponsione delle maggiorazio - ni di seguito indicate, in relazione alle diverse ipotesi di variabilità dei turni e della reale effettuazione degli stessi:
a ) nell'arco del mese turni settimanali differenziati, ma identici nell'ambito di ciascuna settimana: 4% di un ventiseiesimo di stipen- dio individuale e indennità di contingenza per ciascun giorno dei turni settimanali variati, considerandosi tali quelli diversi dai turni prevalenti;
b ) nell'arco della settimana almeno tre turni giornalieri differenziati: 7% di un ventiseiesimo di stipendio individuale e indennità di contingenza per ciascun giorno della settimana;
c ) variazioni agli orari settimanali con preavviso di almeno 12 ore: 50% della paga oraria per ciascuna ora di spostamento del turno prefissato;
d ) determinazione giorno per giorno dell'orario di lavoro per tutto il personale operante in esterno in trasferta: 15% di un ventiseiesimo di stipendio individuale e indennità di contingenza per ciascuna
giornata di variazione oraria, significativa rispetto agli orari giorna- lieri prefissati;
e ) orario spezzato di cui al comma 3 art. 10: corresponsione, per ciascuna ora di intervallo tra i due semiturni, di una maggiorazione del 60% della paga oraria.
2. La maggiorazione di cui al punto c) é cumulabile con quelle di cui ai punti a) e b). La maggiorazione di cui al punto e) é cumulabile con tutte le altre.
3. Tutte le predette maggiorazioni non sono valide ad alcun effetto lega - le o contrattuale.
NORMA TRANSITORIA
In r e l azio n e a ll a appli c azio n e d e ll'istit u to e a ll e pro ble m ati c h e d i n atu r a o r ga n izzativ a a l ri g u a r d o ris c o n tr ate, l'Azie n da d i c h i a r a l a propria d isp o n ibilità a pro c e d e r e ad u n a v e rifi c a c o n g i u n ta d e ll a n o r m ativ a r e l ativ a a ll'i n d e nnità v a ri a bilità t u r n i, da e ff e tt u a rsi s u ll a b a s e d i dati c o m pleti p e r u n a c o rr e tta e d a m xxx x x x xxxx d e l f e n o m e n o . Tale v e rifi c a s a r à sp e c ifi c ata m e n t e fi n a lizz ata a ll a s e m plifi c azio n e d e ll e pro c e d u r e i n atto p e r l a c o rr e sp o n si o n e d e ll'i n d e nnità.
Art. 1 5 - RIPOSO SETTIMANALE
1. Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale che deve ca- dere normalmente di domenica.
2. Il riposo sarà di 24 ore consecutive e di norma decorrerà dalla mezza- notte; per il lavoro in turni, il cui termine superi di non oltre un'ora la mezzanotte, il riposo settimanale decorrerà dall'ora di cessazione del turno, fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10.
3. Per il personale adibito a servizi di carattere continuativo, il turno di riposo può essere fissato in un altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene consi- derato giorno festivo il giorno di riposo.
4. Tale giorno può essere spostato per inderogabili necessità di servizio con preavviso di 48 ore: quando lo spostamento venga effettuato con preavviso minore al lavoratore spetta la maggiorazione di retribuzio - ne prevista per il lavoro festivo con il diritto ad un giorno di riposo compensativo.
5. In nessun caso, a norma di legge, il giorno di riposo può essere rinun- ziato.
6. Il giorno di riposo può essere fissato anche dopo più di 6 giornate la- vorative quando, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Azienda, si verifichi tale necessità in relazione ad attività particolari tipiche dell'Azienda. In tal caso verrà corrisposta la maggiorazione di cui al 4 ° comma del presente articolo.
L'Azi e n da si ad o p e r e r à p e r c h é , c o m p atibil m e n t e c o n l e e si g e n z e d i s e r - v izi o e c o n l'o ss e r v a n za d e ll e v i g e n ti d isp o sizi o n i d i l e gg e , i l a v o r ato ri a t u r n o p o ss a n o u s u fr u ir e d e l m aggior n u m e r o p o ssibile d i rip o si s e tti - m a n a li n e ll e d o m e n i c h e .
Art. 1 6 - GIORNI FESTIVI
1. Sono considerati giorni festivi:
a ) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni di legge o da accordi sindacali;
b ) le seguenti solennità:
1) 1° gennaio — Capodanno
2) 6 gennaio — Epifania
3) 15 agosto — Assunzione
4) 1° novembre — Ognissanti
5) 8 dicembre — Immacolata Concezione
6) 25 dicembre — Natale
7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx
8) Giorno di Pasqua
9) Lunedì di Pasqua
10) Festa del patrono locale
2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato:
1) 24 dicembre;
2) 31 dicembre;
3) Venerdì Santo;
4) Commemorazione dei Defunti.
3. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo.
4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-
vi. Tale norma viene applicata anche nel caso in cui il lavoratore di cui sopra abbia in quella settimana il riposo fissato alla domenica. Qualora il lavoratore presti la sua opera in un giorno di riposo setti- manale coincidente con una festività infrasettimanale, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo che deve essere di regola fruito entro 10 giorni successivi alla festività, salvo accordo fra le parti.
5. Si ammette il mezzo riposo compensativo per le mezze giornate di cui sopra ove coincidano col giorno di riposo infrasettimanale(1).
6. Il lavoratore che deve recarsi in missione non può essere chiamato ad iniziare il viaggio in giorno festivo se la durata del viaggio stesso non è pari o superiore al suo orario normale giornaliero di lavoro. In tale ipotesi verrà concesso un giorno compensativo della festività non go - duta, in sostituzione del pagamento delle ore di viaggio. Le ore viag - gio eccedenti l'orario normale giornaliero saranno compensate ai sen- si del nono comma dell'art. 10 (paga normale).
NOTA A VERBALE
La "f e sta d e l Patro n o l o c a l e" ri m a n e c o n v e n zio n a lm e n t e fiss ata p e r l a c itt à d i Ve n e zia, il g i o r n o 21 n o v e m br e e p e r l a c itt à d i Ro m a , a n o r- m a d e l DPR 28.12.85 n . 792, il 29 g i u g n o (SS. Pietr o e Pa o l o ).
Nota (1) Vedasi anche Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954 in materia di festività coincidenti con la domenica.
Art. 1 7 - LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO FESTIVO, LAVORO NOTTURNO E LAVORO DOMENICALE
1. Nessun lavoratore può rifiutarsi, entro i limiti e nei casi consentiti dalla legge, di compiere, a richiesta della Società, il lavoro straordinario, diurno e notturno o il lavoro festivo, salvo giustificato motivo di impe - dimento. La durata complessiva del lavoro non potrà comunque supe - rare le 10 ore, salvo il caso di modificazioni al piano di lavoro program- mato dipendenti da circostanze non imputabili a fatto dell'Azienda; in nessun caso l'orario di lavoro potrà superare le 60 ore settimanali.
2. Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle eccedenti l'orario normale di cui all'art. 10.
3. Le ore di lavoro straordinario vengono cronologicamente annotate in apposito modulo sul quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annota- re gli eventuali reclami.
4. Sono considerate ore notturne quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
5. Le ore di lavoro straordinario, feriale, domenicale o notturno, vengo- no retribuite con la quota oraria di stipendio e di contingenza mag- giorata nelle seguenti misure:
lavoro straordinario feriale 30 per cento lavoro straordinario notturno fino alle 24 60 per cento lavoro straordinario notturno oltre le 24 80 per cento
lavoro straordinario domenicale diurno 50 per cento lavoro straordinario domenicale notturno 75 per cento
6. Il lavoro straordinario effettuato in prosecuzione di un turno notturno, considerando tale anche quello specificato al comma 16, verrà retri - buito come lavoro straordinario notturno.
7. In caso di prestazione resa nella c.d. "sesta giornata", il lavoratore in sostituzione del pagamento del lavoro straordinario può chiedere una giornata di riposo compensativa di cui fruirà compatibilmente con le esigenze di servizio fermo restando, in ogni caso, il pagamento della maggiorazione per lavoro straordinario feriale.
8. Il lavoratore che osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni po- trà essere chiamato a prestare la propria opera nel sesto giorno non lavorativo per un periodo non inferiore a 4 ore.
9. Al lavoratore che abbia già abbandonato la sede di lavoro e che ven- ga chiamato a prestare lavoro straordinario non in continuità con i
turni di servizio della giornata deve essere garantita la retribuzione corrispondente ad almeno due ore di lavoro straordinario con le pre- scritte maggiorazioni. La presente disposizione non si applica al per - sonale che abbia l'abitazione sul luogo di lavoro.
10. La liquidazione del lavoro straordinario viene effettuata mese per mese.
11. Le ore di lavoro festivo, diurno e notturno, vengono retribuite con la quota oraria di stipendio e di contingenza maggiorata nelle seguenti misure:
lavoro festivo diurno 60 per
cento
lavoro festivo notturno fino alle 24 75 per cento
lavoro festivo notturno oltre le 24 85 per cento
12. Al lavoratore che venga chiamato a prestare la propria opera in gior- no festivo deve essere garantita la retribuzione prevista per il lavoro festivo corrispondente almeno a metà del suo orario normale giorna- liero.
13. Le ore di lavoro ordinario notturno saranno retribuite con la sola maggiorazione calcolata sullo stipendio individuale normale, sull'in - dennità di contingenza e sulle indennità previste dall'art. 28, compu - tabili ai sensi dell'articolo medesimo ai fini del compenso per il lavo- ro straordinario, nelle seguenti misure:
lavoro feriale notturno fino alle 24 30 per cento
lavoro feriale notturno oltre le 24 50 per cento
14. Le ore di lavoro ordinario compiute in giornate domenicali saranno retribuite con la sola maggiorazione calcolata sullo stipendio indivi - duale normale e sull'indennità di contingenza nelle seguenti misure: lavoro domenicale diurno 40 per cento
lavoro domenicale notturno fino alle 24 50 per cento
lavoro domenicale notturno oltre le 24 60 per cento
15. Quando un turno di lavoro inizia in orario notturno e termina in ora- rio diurno al lavoratore compete la maggiorazione per lavoro nottur - no per le ore di lavoro prestate effettivamente in orario notturno e gli verrà inoltre corrisposto un compenso pari al 35% di un ventiseie- simo dello stipendio individuale e della indennità di contingenza.
16. Quando un turno ordinario di lavoro viene effettuato per almeno il 50% della sua durata in orario notturno, verrà corrisposta la relativa maggiorazione anche per le ore di lavoro prestate in orario diurno;
nel caso la prestazione ordinaria termini non prima dell ore 00,30, sarà corrisìposta per l'intero turno ordinario di maggiorazione previ - sta per lavoro notturno oltre le ore 24. A tali ipotesi no si applica la previsione di cui al comma precedente.
17. Ai lavoratori cui venga fissato continuativamente un orario a turni avvicendati nelle 24 ore verrà corriposta, in sostituzione delle mag - giorazioni per lavoro notturno, una indennità fissa pari al 21 per cento della retribuzione presa a base per il calcolo del lavoro straor- dinario.
18. Quando il lavoro termina oltre il normale orario del servizio pubbli - co o comunque oltre le ore 24 sarà fornito il mezzo di trasporto. Sarà pure fornito il mezzo di trasporto al personale addetto all'esercizio delle trasmissioni quando il servizio pubblico sia interrotto. Ove l'Azienda non fornisca il mezzo di trasporto sarà corrisposto un rim- borso spese il cui importo sarà fissato in relazione alle situazioni lo - cali.
19. Lo stipendio orario si determina dividendo per 173 lo stipendio e la contingenza mensile maggiorati di 1/12 della 13a mensilità e delle indennità per le quali il computo è espressamente previsto dall'art. 28 per il lavoratore che effettua l'orario di 39 ore settimanali e per 156 per il lavoratore di cui al comma 10 dell'art. 10.
20. Le percentuali previste dal presente articolo non sono cumulabili in quanto la maggiore assorbe la minore.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per o r a ri o a t u r n i a vvi c e n dati si i n t e n d e l'o r a ri o c h e , i n u n d e t e r m i n a - to p e ri o d o d i t e m p o , ris u lti c a r atte rizzato da u n a ri c o rr e n t e c o n ti n u ità d i pr e sta zio n i d i u r n e , n o tt u r n e e m iste u n if o r m e m e n t e a lt e r n ate.
NOTE A VERBALE
1. Le pr e sta zio n i d i l a v o r o str a o r d i n a ri o ri c h i e ste dalla So c i e tà a n o r- m a d e l pri m o c o mm a d e l pr e s e n t e a rti c o l o n o n p otr a nn o e cc e d e r e , a l n e tt o d e ll e "s e ste g i o r n ate", i m a ssi m a li tri m e str a li s o tt o i n d i c ati:
1° s e tt e m br e 1987 138 o r e 1° d i c e m br e 1987 132 o r e 1° m a rz o 1988 126 o r e
1° g i u g n o 1988 120 o r e
2. Il pr e d e tt o m a ssi m a l e — c h e l'Azie n da p otr à ri c h i e d e r e e d il l a v o r a- to r e s a r à t e n u to a risp e tta r e — n o n p otr à e cc e d e r e , a l n e tt o d e ll e "s e - ste g i o r n ate", l e 480 o r e d i l a v o r o str a o r d i n a ri o a nn u e , il c u i ri c o rs o r e sta c o rr e l ato a ll e sp e c ifi c h e c o nn otazio n i d e ll'a tti v ità pro d u tti v a a - zi e n dale.
3. Il l a v o r o str a o r d i n a ri o a ff e r e n t e l e pr e sta zio n i r e s e n e ll a c . d . "s e sta g i o r n ata" n o n p otr à s u p e r a r e 240 o r e m e d i e a nn u e p e r u n totale d i 24 "s e ste g i o r n ate" l a v o r ate.
4. Il l a v o r ato r e il q u a l e a bbia raggiu n to n e l c o rs o d e l tri m e str e , il t e tt o m a ssi m o d i 120 o r e d i l a v o r o str a o r d i n a ri o n o n s a r à t e n u to ad e ff e t - t u a r e pr e sta zio n i i n c . d . "s e sta g i o r n ata" c o m p o rta n ti il s u p e r a m e n to d e l pr e d e tt o t e tt o .
Art. 1 8 - FERIE
1. Il lavoratore per ogni anno di servizio ha diritto ad un periodo di ri- poso con decorrenza della retribuzione nelle seguenti misure:
— 23 giorni lavorativi fino a 1 anno di anzianità;
— 25 giorni lavorativi oltre 1 anno e fino a 10 anni di anzianità;
— 30 giorni lavorativi oltre i 10 anni di anzianità.
2. La Società può, quando lo ritenga necessario, sostituire la corrispon - dente retribuzione normale alle festività intermedie del periodo di ferie spettante al lavoratore, in modo che le ferie non si prolunghino oltre 23, 25 e 30 giorni complessivi.
3. Al lavoratore, che all'epoca del normale godimento delle ferie non abbia raggiunto i 12 mesi di servizio, viene attribuito un periodo di ferie pari ad un dodicesimo di 23 giorni per ogni mese di servizio prestato.
4. Qualora, durante il godimento delle ferie, il lavoratore si ammali per la durata di almeno quattro giorni la malattia interrompe le ferie pur- ché il lavoratore dia immediata comunicazione dell'inizio e del termine della malattia stessa.
5. In caso di malattia o infortunio che non abbiano reso possibile l'ini-
zio delle ferie il godimento di esse potrà aver luogo a guarigione av- venuta anche entro il primo semestre dell'anno successivo, in difet- to, e per questa sola ipotesi, sarà corrisposto al lavoratore un inden- nizzo pari alla retribuzione dovuta per il periodo di xxxxx.
6. Le ferie devono essere normalmente fruite durante il periodo da maggio ad ottobre, salvo che, a domanda del lavoratore o per inde- rogabili esigenze di servizio, debbano essere effettuate in altri perio - di dell'anno.
7. Qualora la Società non conceda le ferie nei termini di cui al comma precedente il lavoratore ha diritto di fruire delle ferie in epoca da lui scelta entro il 30 aprile dell'anno successivo.
8. È ammesso il frazionamento delle ferie, tanto per esigenze di servi- zio, quanto per necessità del lavoratore, in non più di due periodi, salvo casi eccezionali.
9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'annata il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servi- zio prestato.
10. Non è consentita la rinuncia al riposo annuale né la sostituzione di esso con compenso alcuno.
11. Le ferie non debbono essere computate nel periodo di preavviso.
12. La Società può richiamare il personale in ferie prima del termine del periodo di riposo quando inderogabili necessità di servizio lo richie - dano rimborsando le spese eventualmente incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.
13. Le giornate con orario dimezzato, di cui al secondo comma dell'art. 16, agli effetti delle ferie contano come giorni lavorativi.
14. Il periodo di ferie spettante al lavoratore in Sardegna proveniente dal Continente è aumentato di due giorni.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Agli e ff e tti d e ll e f e ri e il c o m p u to d e ll'a n zia n ità v i e n e f atto p e r a nn o s o l a r e . Per i l a v o r ato ri c h e , i n r e l azio n e a ll a l o c a lit à d o v e pr e sta n o l a l o r o o p e r a , a bbia n o biso g n o d i p a rti c o l a ri c u r e e stiv e , il p e ri o d o d i f e ri e d e v e c ad e r e n e l q u adri m e str e g i u g n o -s e tt e m br e .
2. Per l'e s atta d e t e r m i n azio n e d e i g i o r n i d i f e ri e sp e tta n ti a l l a v o r ato r e c h e o ss e r v i u n o r a ri o s e tti m a n a l e rip a rtito s u 5 g i o r n i i p e ri o d i d i f e- ri e pr e v isti dal pr e s e n t e a rti c o l o d o v r a nn o e ss e r e d i v isi p e r 1,2.
3. I r e si d u i fr azio n a ri i n f e ri o ri o p a ri a ll o 0,50 da nn o d iritto ad u n a
m ezza g i o r n ata d i f e ri e .
4. I r e si d u i fr azio n a ri s u p e ri o ri a ll o 0,50 da nn o d iritto ad u n a i n t e r a g i o r n ata d i f e ri e .
5. Per q u a n to pr e v isto a ll'u lti m o c o mm a s o n o f atte s a lv e l e c o n d izi o n i i n d i v i d u a li d i m i g li o r f a v o r e .
Art. 1 9 - DOVERI DEI LAVORATORI
1. Il lavoratore deve eseguire le disposizioni che gli vengono impartite dai superiori nell'esercizio delle sue funzioni, rispettare la dipenden- za gerarchica stabilita dalla Direzione ed inoltre deve:
a ) mantenere nei rapporti interpersonali condotta uniformata a prin- cipi di correttezza;
b ) tenere in servizio condotta irreprensibile;
c ) osservare l'orario stabilito per il lavoro al quale è adibito e adempie- re alle formalità prescritte dalla Azienda per il controllo delle pre- senze;
d ) eseguire con diligenza il compito a lui affidato, assumendosi la personale responsabilità ed attenendosi alle istruzioni ricevute, cu- rando con zelo gli interessi dell'Azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
e ) conservare assoluta segretezza sugli interessi della Società, non trarre profitto a danno dell'Azienda da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi della Società medesima;
f ) dedicare le sue mansioni anche al servizio temporaneo di altre a - ziende in cui la Società sia interessata e gli siano indicate dalla Società stessa, ferma restando l'applicazione del presente con - tratto collettivo nei confronti della Società e del lavoratore.
2. Al lavoratore è particolarmente vietato:
a ) trarre comunque partito a proprio vantaggio da quanto forma og - getto di disimpegno delle sue mansioni;
b ) occuparsi durante le ore di lavoro di cose estranee alle proprie in- combenze;
c ) allontanarsi dall'ufficio per ragioni estranee al servizio senza il per - messo del superiore diretto;
d ) compiere qualunque atto od operazione che comunque possa
e ) introdurre persone estranee nei locali della Società non per motivi di ufficio, salvo autorizzazione;
f ) fumare o accendere fuochi nei locali della Società nei quali ciò sia espressamente vietato.
3. Gli è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione di dipendente della Società per svolgere a fini di lucro atti che siano comunque in contrasto con gli interessi dell'Azienda.
Art. 20 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della lo - ro gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da 5 a 10 giorni;
6) licenziamento senza preavviso.
2. La sospensione di cui al punto 5) si può applicare a quelle mancan - ze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le abbiano provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tale rilievo da non trovare ade - guata sanzione in quella di cui ai punti 1), 2), 3) e 4). Il provvedi - mento di cui al punto 6) si applica nei confronti del personale col - pevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente ri - chiamati nel presente contratto che siano così gravi da non consen - tire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare si applicherà nei casi nei quali nei fatti che abbiano de - terminato il licenziamento sia configurabile l'ipotesi del delitto così come inteso dalle vigenti leggi.
3. Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
5. Esaurita tale fase, ove l'Azienda intenda adottare uno dei provvedi- menti di cui ai punti 4) e 5) ne darà preavviso al lavoratore il quale, entro 5 giorni, eventualmente assistito da un rappresentante dell'as- sociazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, potrà pro- durre nuovi elementi.
6. Esperita tale procedura, ove l'Azienda ritenga sussisterne i presuppo- sti, si procederà all'adozione del provvedimento.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le p a rti si da nn o atto c h e dalla c o n t e sta zio n e n o n p u ò d e riv a r e u n ag - g r a v a m e n to d e ll a m a n c a n za c o n t e stata.
Art. 2 1 - TRASFERIMENTI
1. La Società ha facoltà di trasferire il lavoratore in altra Sede diversa da quella in cui presta la sua opera.
2. Il lavoratore che non accetti il trasferimento e per il quale si proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro, mantiene il diritto al trattamen- to di fine rapporto ed al preavviso.
3. I trasferimenti di residenza danno luogo al pagamento delle indenni- tà qui di seguito specificate:
a ) rimborso delle spese effettive di viaggio percorrendo la via più breve e con i mezzi di trasporto ammessi per il trattamento di mis- sione. Il rimborso delle spese di viaggio compete anche per i con - giunti o conviventi a carico;
b ) rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e dei ba - gagli, preventivamente concordata con la Società;
c ) rimborso dell'eventuale perdita di pigione, quando non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto, con una misura massima di sei mesi;
d ) diaria nella misura minima di 20 giorni. Ai capifamiglia sarà inoltre
corrisposta, per uguale periodo, la diaria intera per il coniuge e per ogni altro congiunto o convivente a carico.
4. Quando il trasferimento avvenga a domanda del lavoratore la Società è tenuta a corrispondere solamente l'importo delle spese di viaggio per il lavoratore e per i congiunti o conviventi a carico ai sensi del punto a ) sopra indicato e il rimborso delle spese di bagaglio preven - tivamente concordate con la Società.
5. In caso di licenziamento o di dimissioni entro dieci anni dal trasferi- mento, il lavoratore trasferito avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé e per i congiunti o conviventi a carico per il ritorno nella precedente località di residenza ed al rimborso delle spese per il trasporto del mobilio, preventivamente concordate.
6. Lo stesso trattamento sarà applicato ai congiunti o conviventi a carico in caso di morte del lavoratore.
7. Tuttavia, in caso di dimissioni oltre i dieci anni o di licenziamento in tronco, il rimborso delle spese di trasporto dei mobili potrà essere li - mitato soltanto ad un concorso alle spese graduato a seconda della gravità della causa che ha dato luogo alle dimissioni o al licenziamen- to in tronco.
8. Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato al lavorato- re con un preavviso di almeno un mese.
1. In r e l azio n e a ll e p o ssibilità o r ga n izzativ e , l a So c i e tà c o n si d e r e r à c o n p a rti c o l a r e pr e f e r e n za l'e v e n t u a l e ri c h i e sta p e r il ri e n tr o n e ll a s e d e d i a ss u n zio n e , o i n a ltr a s e d e pi ù v i c i n a a q u e sta , c h e l e p e r v e- n iss e dal l a v o r ato r e tr a sf e rito o r e si d e n t e i n a ltr a s e d e .
2. La So c i e tà i n o ltr e , f atte s a lv e l e e si g e n z e d i s e r v izi o , c o n si d e r e r à , a i fi n i d e l l o r o a cc o g li m e n to , l e ri c h i e ste d e i t e c n i c i e d e g li o p e r a i sp e- c i a lizz ati add e tti da a lm e n o q u attr o a nni ad u n o d e i tr a sm e ttit o ri
i n d i c ati n e ll a l e tt e r a c ) d e ll'a rt. 28 d i ri e n tr a r e n e ll a s e d e d i a ss u n - zio n e o d i r e si d e n za pr e c e d e n t e a ll'a ss u n zio n e , o i n s e d e v i c i n a . Le ri c h i e ste f atte dai t e c n i c i e dagli o p e r a i sp e c i a lizz ati add e tti a i tr a - sm e ttit o ri pi ù d isag i ati e dai c a pif a m i g li a a v r a nn o l a pr e c e d e n za.
3. Le r agio n i add o tt e dal l a v o r ato r e c h e rifi u ti il tr a sf e ri m e n to s a r a nn o e s a m i n ate d'a cc o r d o tr a l a So c i e tà e d i c o m p e t e n ti o r ga n is m i r a p - pr e s e n tativi d e l p e rs o n a l e .
1. Per i l a v o r ato ri tr a sf e riti d'u ffi c i o fi n o a ll a data d i e n tr ata i n v i g o r e d e ll a l e gg e 27 l u g li o 1978 n . 392 ( c . d . "eq u o c a n o n e") r e sta n o s a lv e l e c o n d izi o n i pr e v iste dal 1° c o mm a d e ll'a rt. 24 d e l cc l 20 m aggio 1978 c o n l a pr e c is azio n e c h e il c a l c o l o d i c u i a l p u n to 1 ) d e ll e n ote a v e rb a l e d e l m e d e si m o a rti c o l o v e rr à e ff e tt u ato d e tr a e n d o dallo sti - p e n d i o a n c h e i 34 p u n ti d i c o n ti n g e n za c o n g l o b ati n e ll o ste ss o c o n l'a cc o r d o 18 a prile 1980.
2. Gli e v e n t u a li pro ble m i d e riv a n ti dai tr a sf e ri m e n ti d'u ffi c i o e ff e tt u ati s u cc e ssiv a m e n t e a ll'e n tr ata i n v i g o r e d e ll a l e gg e 392/78 c o stit u ir a n - n o o gg e tt o d i apposito i n c o n tr o c o n l e p a rti stip u l a n ti il pr e s e n t e c o n tr atto.
Art. 22 - TRASFERTE
1. Al personale inviato in missione temporanea compete l'indennità di trasferta nella misura fissata nei relativi accordi integrativi. Qualora si tratti di missione a lunga durata con residenza ininterrotta presso una stessa località al lavoratore compete per i primi 45 giorni di missione l'indennità di trasferta prevista per i viaggi occasionali e per i succes - sivi l'indennità stessa nella misura prevista per coloro che compiono professionalmente viaggi.
2. Gli importi stabiliti dai predetti accordi integrativi non sono comun - que coimputabili agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.
Art. 23 - ALLOGGIO
Quando l'alloggio viene concesso dalla Società in relazione a esigen - ze di servizio la concessione è gratuita.
Art. 24 - ABITI DA LAVORO
1. Al lavoratore cui sia prescritta o per il quale la natura del lavoro im- ponga l'uso di particolari capi di vestiario, la Società fornirà gratuita- mente l'abito da lavoro.
3. Il predetto rimborso spese è utile esclusivamente agli effetti del tratta- mento di fine rapporto.
Art. 25 - DEFINIZIONE DELLO STIPENDIO E DELLA RETRIBUZIO- NE
1. A tutti gli effetti per stipendio si intende il complesso dei seguenti ele- menti:
a ) minimo della classe cui il lavoratore è assegnato;
b ) aumenti di anzianità di cui al 1° comma dell'art. 27;
c ) aumenti di merito.
2. Gli aumenti di merito restano, fino a concorrenza, assorbiti, in caso di passaggio di classe, dal minimo della nuova classe; non sono invece assorbiti in caso di aumento dei minimi.
3. Per retribuzione mensile si intende l'importo complessivo dello sti- pendio come sopra specificato e di tutti i compensi, premi e provvi- gioni che abbiano carattere continuativo, compresa la indennità di contingenza.
4. Per quanto riguarda le indennità, valgono le norme fissate nei singoli articoli che le istituiscono.
5. L'indennità di contingenza resta regolata dalle disposizioni legislative e dalle norme stabilite e da stabilirsi per questo istituto tra le Confederazioni competenti.
6. I compensi per qualsiasi tipo di lavoro straordinario, di lavoro festivo e le maggiorazioni per lavoro ordinario nonchè i compensi corrispo - sti per il lavoro prestato nella c. d. "sesta giornata" non sono utili ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive (13 a e 14a), delle ferie e di ogni altro istituto legale e/o contrattuale, salvo quanto previsto ai successivi punti a) e b).
a) Per i soli lavoratori che prestino lavoro straordinario per almeno 190 ore annue su 9 mesi, con non meno di 20 ore mensili, i relativi
compensi saranno considerati utili esclusivamente agli effetti del trattamento di fine rapporto.
b) Per i lavoratori che, sulla base di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 percepiscano compensi per il lavoro prestato nelle "seste gior- nate" in misura non inferiore a 19 giornate annue su 9 mesi, con almeno 2 giornate al mese, i relativi compensi saranno considerati utili esclusivamente agli effetti del tarttamento di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
1. L'ex a u m e n to p e r a n zia n ità d i c l a ss e d i c u i a ll a n o r m a tr a n sito ri a d e ll'a rt. 27 è , a t u tti g li e ff e tti, e l e m e n to c o stit u ti v o d e ll o stip e n d i o .
3. Ai fi n i d e ll'a ppli c azio n e d i q u a n to pr e v isto a ll e l e tt e r e a ) e b ) d e l p u n to 6 d e l pr e s e n t e a rti c o l o l e a ss e n z e p e r i si n g o li p e ri o d i d i m a l atti a o d i i n f o rtu n i o d i d u r ata s u p e ri o r e a l m e s e , s a r a nn o c o n si- d e r ate n e u tr e .
Art. 26 - MINIMI DI STIPENDIO
I minimi mensili di stipendio sono quelli indicati nelle tabelle dell'alle - gato A) con le specificazioni risultanti dalle declaratorie di cui all'allegato B).
NOTA A VERBALE
Le parti si da nn o atto c h e i m i n i m i d i stip e n d i o d e i pro g r a mmisti-re g isti s o n o stati fiss ati te n uto c o nto d e ll a utilizz azio n e , a tutti i fi n i azie n dali, d e ll e r e g istr azio n i d e ll e e s e c uzio n i, c o nte m p o r a n ee e n o n c o nte m p o r a - n ee a ll e tr asmissio n i, d e i c o m plessi e d e i si n g o li la v o r atori a rtisti c i. Sarà i n v e c e pattuito pre v e ntiv a m e nte tr a l e parti u n o sp e c i ale c o m p e n s o p e r la c e ssi o n e , a tutti i fi n i c o mm e r c i ali, d e ll e r e g istr azio n i a t e rzi.
Art. 27 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
1. Il lavoratore allo scadere di ogni biennio ha diritto ad un aumento, nella misura di seguito indicata, con riferimento alla sua classe di ap- partenenza:
CLASSI | dal 1.5.1990 | dal 1.5.1991 | dal 1.5.1992 |
A | 75.559 | 81.327 | 87.095 |
1 | 70.700 | 75.987 | 81.274 |
2 | 66.903 | 71.710 | 76.510 |
3 | 63.106 | 67.427 | 71.747 |
4 | 59.513 | 63.514 | 67.513 |
5 | 55.715 | 59.232 | 62.750 |
6 | 52.122 | 55.319 | 58.516 |
7 | 49.591 | 52.466 | 55.340 |
8 | 45.997 | 48.552 | 51.106 |
9 | 42.404 | 44.638 | 46.872 |
10 | 39.872 | 41.785 | 43.697 |
11 | 36.279 | 37.871 | 39.463 |
ed in occasione del compimento del 25° anno di servizio ad uno spe - ciale aumento supplementare in misura pari a quello sopra previsto con riferimento alla sua classe di appartenenza alla data di maturazio- ne.
2. I predetti aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità o il 25 ° anno di servi- zio.
3. In caso di successive variazioni dei minimi tabellari mensili, l'aumento per anzianità verrà rivalutato di un importo pari al 5% dell'incremento dei minimi stessi.
4. Il lavoratore non potrà superare, per aumenti biennali, il 65% del mi- nimo della classe di appartenenza oltre che dell'indennità di contin - genza maturata alla data del 31.01.1980, secondo le modalità previste dall'accordo aziendale 16.12.1980 e fermo restando l'aumento matu - rato in occasione del compimento del 25° anno di servizio.
CHIARIMENTO A VERBALE
Gli a u m e n ti p e ri o d i c i d i a n zia n ità m atu r ati a n t e c e d e n t e m e n t e a l
1. L'a mm o n ta r e d e g li a u m e n ti p e ri o d i c i d i a n zia n ità m atu r ati p e r il s e r v izi o pr e stato fi n o a l 31 m aggio 1952 è a u m e n tato d e l 10 p e r c e n to dalla data d i e n tr ata i n v i g o r e d e l pr e s e n t e c o n tr atto.
2. Per i l a v o r ato ri c h e g o d o n o d e ll'i m p o rto d i c u i a l 5° c o mm a d e ll e n o r m e tr a n sito ri e d e ll'a rt. 10 d e l CCL 16.11.1983, l'i m p o rto ste ss o s a r à riv a l u tato d e l 6% d e g li i n c r e m e n ti d e i m i n i m i e c o n l a d e c o r- r e n za pr e v ista p e r g li i n c r e m e n ti ste ssi.
Art. 28 - INDENNITÀ SPECIALI
1. a ) In d e nnità m a n e gg i o d e n a r o
Al lavoratore che ha continuamente maneggio e responsabilità di de- naro è corrisposta un'indennità mensile nelle seguenti misure:
— 5,8 per cento del minimo di stipendio della classe di appartenenza per i cassieri delle agenzie postali;
— 8,2 per cento del minimo di stipendio della classe di appartenenza per i cassieri delle Sedi senza Centro di produzione e per i cassieri delle agenzie postali delle Sedi con Centro di produzione;
— 10,5 per cento del minimo di stipendio della classe di appartenen- za per il cassiere principale della Direzione Generale e delle Sedi con Centro di Produzione.
2. Ai commessi di cassa, al personale titolare di piccole casse e a coloro che, svolgendo altre mansioni, sono normalmente, a causa delle mansioni stesse, incaricati di compiere anche operazioni di incasso per contanti per conto della Società, viene corrisposta un'indennità mensile nella misura del 3,3 per cento del minimo di stipendio della classe di appartenenza.
3. L'indennità di maneggio denaro va considerata come facente parte della retribuzione individuale agli effetti del trattamento di fine rap- porto, del trattamento di malattia, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché, per i cassieri principali della Direzione Generale, delle Sedi e delle agenzie postali e per i commessi di cassa, agli effetti dei compensi per lavoro straordinario.
4. b ) In d e nnità p e r m a cc h i n e d i e l a b o r azio n e e r e g istr azio n e dati
Ai tecnici-operatori ED, agli acquisitori-certificatori INPUT, ai proce- duristi ED e agli analisti-programmatori ED i quali siano continua - mente addetti a macchine di elaborazione e registrazione dei dati, in quanto ne derivi lavoro gravoso, viene corrisposta una indennità gra- duabile dall'8,2 per cento al 13,4 per cento del minimo di stipendio della classe di appartenenza a seconda della gravosità del lavoro.
5. La predetta indennità è computabile nella retribuzione agli effetti dei compensi per lavoro straordinario, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di malattia, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità.
6. Al restante personale il quale sia addetto continuamente alle macchi- ne cosìdette "AUDIT", in quanto ne derivi lavoro gravoso, viene corri- sposta una indennità computabile nella retribuzione ai soli effetti dei compensi per lavoro straordinario, graduabile dal 3,3 per cento all'8,2 per cento del minimo della classe di appartenza, a seconda della gravosità del lavoro
7. c) In d e nnità d i d isag i ata r e si d e n za
Al personale addetto ai trasmettitori viene corrisposta una indennità di disagiata residenza - valida ai soli fini del trattamento di fine rapporto - nelle seguenti misure mensili:
1) Trasmettitori di: Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx,
Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx L. 39.000
2) Trasmettitori di: Monte Lauro, Monte Caccia, Monte
Gambarie, Monte Serra, Monte Penice, Monte Faito L. 55.000
3) Trasmettitori di: Monte Sambuco, Monte Beigua L. 75.000
4) Trasmettitori di: Punta Badde Urbara, Monte Scuro L. 91.000
5) Trasmettitori di: Monte Xxxxxxxxx, Monte Xxxxxx,
Monte Limbara, Monte Serpeddi L. 110.000
8. Nell'indennità suddetta non sono compresi rimborsi per spese di tra - sporto.
9. Per il responsabile del servizio, invitato dalla Società a risiedere con la famiglia nella località del trasmettitore, nell'abitazione assegnata dalla Società, l'indennità suddetta viene maggiorata del 25 per cento.
10. Ai lavoratori cui compete l'indennità di disagiata residenza nella inte- ra misura mensile stabilita al settimo comma del presente articolo viene corrisposto un aumento dell'indennità di disagiata residenza nella misura del 15 per cento per ogni biennio di permanenza al tra-
smettitore eccedente i quattro anni. Agli stessi lavoratori, che, a ri- chiesta della Società, accettano di risiedere sul posto di lavoro, l'in- dennità di disagiata residenza viene maggiorata del 25 per cento.
11. Il lavoratore che percepisce l'indennità di disagiata residenza, se de- ve inviare i propri figli a carico a scuole in località distanti dalla pro- pria abitazione, ha diritto all'indennità suddetta maggiorata, per la durata dell'anno scolastico, del 50 per cento per ciascun figlio che frequenti dette scuole.
12. Ai custodi dei trasmettitori è corrisposta l'indennità di disagiata resi- denza nella misura prevista per gli altri lavoratori nel settimo comma del presente articolo. La misura di detta indennità per i custodi è maggiorata, per la durata dell'anno scolastico, del 50 per cento per ciascun figlio a carico ove questi debbano seguire i propri studi in scuole site in località distanti dalla propria abitazione.
13. La Società provvederà ad inviare, cinque volte la settimana, presso i trasmettitori sopra elencati, salvo casi di impossibilità, un proprio mezzo, del quale il personale e i familiari potranno servirsi per rag - giungere il centro cittadino più vicino.
14. d ) In d e nnità v iaggi Isp e tt o ri Co mm e r c i a li e f a c e n ti f u n zio n i
Agli Ispettori Commerciali, esclusi quelli inquadrati in classe 3 a, e fa- centi funzioni che compiano viaggi con automezzi o altri mezzi di trasporto, in sostituzione di quanto previsto al nono comma dell'art. 10, viene corrisposta un'indennità di L. 5 per ogni chilometro di per- corso extraurbano; l'indennità è utile esclusivamente ai fini del trat- tamento di fine rapporto.
15. e ) Co n c o rs o sp e s e a bbiglia m e n to a nn u n c i ato ri
Gli annunciatori TV avranno un rimborso forfettario spese di vestia- rio nella misura di:
— per gli uomini .................................. L. 120.000 per trimestre
— per le donne .................................... L. 270.000 per trimestre salvo vestiario speciale richiesto dall'Azienda; l'indennità trimestrale è utile esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
16. A quegli annunciatori che effettuano prestazioni televisive saltuarie il predetto rimborso spese, rapportato a mese, sarà corrisposto in ra- gione di un ventiseiesimo per ogni giornata di prestazione televisiva.
17. Un indennizzo speciale, a titolo di concorso spese, viene concesso a favore di quegli annunciatori radiofonici i quali assolvano le proprie mansioni alla presenza di pubblico e quindi siano tenuti a curare in
modo particolare il proprio abbigliamento ed eventualmente ad in- dossare abiti da società. Tale indennizzo è variabile, rispettivamente nella misura di L. 100.000, L. 180.000 e L. 270.000 annue in rapporto alla frequenza delle prestazioni in pubblico, e viene corrisposto ai singoli in una delle misure anzidette, a giudizio dell'Azienda, alla fi- ne di ogni anno.
18. f ) In d e nnità t e m p o r a n e a add e tti a i p o n ti m o bili, a l c o n tr o ll o q u a li - tà e d a ll e sq u adre MIAF.
Ai tecnici ed agli operai dei ponti mobili, del controllo qualità e delle squadre MIAF, limitatamente al periodo nel quale sono addetti alla mansione, è corrisposta una indennità nella misura, ragguagliata a mese, di L. 52.000; la predetta indennità è utile esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
19. g ) In d e nnità d i l a b o r ato ri o
Ai tecnici ed agli operai altamente specializzati organicamente inqua - drati presso i laboratori di manutenzione dei Centri di produzione e delle Sedi viene corrisposta un'indennità di:
- per i tecnici di 1° livello L 100.000
- per i tecnici di 2° livello L 80.000
- per i tecnici dgli altri livelli e gli operai L 60.000 La predetta indennità è utile escluisivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
20. g) In d e nnità g u ida a u to m xxxx s o c i a li
I lavoratori nell'esercizio della propria attività sono tenuti alla guida degli automezzi sociali sempreché la guida stessa risulti accessoria allo svolgimento dell'attività medesima.
21. Ai predetti lavoratori, esclusi gli autisti e i fattorini motorizzati, in ca- so di guida di automezzi siano essi di proprietà aziendale o presi a noleggio, verrà corrisposta una indennità nelle seguenti misure:
a) L. 5.000 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida urbana giornaliere superiori a 3 e fino a 10;
b) L. 10.400 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida urbana giornaliere superiori 10;
c) L. 16.000 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida extraurbana giornaliere superiori a 3 e fino a 10;
d) L. 28.000 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida extraurbana giornaliere superiori a 10.
22. Per il personale che effettui nel mese almeno una prestazione di gui-
da extraurbana di automezzi per la cui conduzione sia necessaria al- meno la patente di guida di tipo "C" sarà corrisposta un'indennità di
L. 26.000 mensili; qualora nel corso del mese dette prestazioni siano superiori a 4 e fino a 8 l'indennità viene elevata a L. 65.000 mensili; qualora dette prestazioni siano superiori a 8 viene elevata a L.
104.000 mensili.
23. La guida di automezzi speciali sarà richiesta a quei lavoratori cui al- l'atto dell'assunzione o dell'immissione nella mansione sia stata ri - chiesta una patente del grado previsto per la guida degli automezzi stessi.
24. Ai lavoratori cui venga richiesta la guida di mezzi speciali (gatto del- le nevi, motoslitta, ecc), in quanto strumentale ed accessoria allo svolgimento dell'attività principale, sarà corrisposta un'indennità, commisurata al numero delle guide giornaliere con tali mezzi effet- tuate, nelle seguenti misure:
a) L. 8.000 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida giornaliere superiori a tre e fino a dieci;
b) L. 12.000 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida giornaliere superiori a dieci.
25. Le indennità corrisposte per le prestazioni di cui ai comma 22 e/o 24 si cumulano con quelle di cui al comma 21.
26. Salvo nel caso vengano richieste prestazioni di guida saltuarie, l'Azienda rimborserà le spese sostenute dai lavoratori per il bollo della patente.
27. In caso di sinistro stradale, l'Azienda porrà gratuitamente a disposi- zione del dipendente i propri legali di fiducia per la difesa nell'even- tuale giudizio penale.
28. L'indennità guida automezzi sociali non è utile ad alcun effetto lega - le e/o contrattuale.
29. Per i soli lavoratori aventi diritto alla liquidazione dell'indennità guida automezzi sociali per almeno dieci mesi nell'anno i relativi compensi saranno considerati utili esclusivamente agli effetti del trattamento di fine rapporto.
NOTE A VERBALE
1. In r e l azio n e a q u a n to pr e v isto a l c o mm a 27 l'Azie n da ad o tt e r à i d o - n e i pro vv e d i m e n ti p e r m e tt e r e il l a v o r ato r e i n c o n d izi o n e d i a ss o lv e - r e agli ad e m pi m e n ti c o nn e ssi a ll'e v e n t u a l e pro c e d i m e n to p e n a l e .
2. Il c a l c o l o d e ll e p e r c e n t u a li, rif e rite a l m i n i m o stip e n d i a l e d e ll a c l a ss e d i apparte n e n za, d e ll e i n d e nnità d i c u i a ll e l e tt e r e a ) e b ) d e l pr e - s e n t e a rti c o l o s a r à e ff e tt u ato d e tr a e n d o dal m i n i m o ste ss o l'i m p o rto c o rrisp o n d e n t e a i 137 p u n ti d i c o n ti n g e n za c o n g l o b ati x x x x x si d e l- l'a cc o r d o i n t e r c o n f e d e r a l e 4 f e bbraio 1975 e d e ll'a cc o r d o 18 a prile 1980.
3. A fi n i d e ll'a ppli c azio n e d i q u a n to pr e v isto a l c o mm a 29 d e l pr e s e n t e a rti c o l o l e a ss e n s e p e r i si n g o li p e ri o d i d i m a l atti a o d i i n f o rtu n i o d i d u r ata s u p e ri o r e a l m e s e s a r a nn o c o n si d e r ate n e u tr e .
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Le p a rti, c o n rif e ri m e n to a q u a n to pr e v isto dalla l e tt e r a h ) d e l pr e- s e n t e a rti c o l o , c o n f e r m a n o c h e a pr e s c i n d e r e dalla e spr e ss a pr e v isi o - n e n e ll e si n g o l e fi g u r e professio n a li, l'o bbli g o d e ll a g u ida d e g li a u to - m ezzi s o c i a li c o m p e t e a t u tti i l a v o r ato ri i n q u a n to str u m e n ta l e e d a cc e ss o ri o a ll o sv o l g i m e n to d e ll e attività pri n c ip a li.
2. L'Azi e n da c o n f e r m a p e rta n to c h e n o n s a r a nn o ri c h i e ste a i l a v o r ato - ri pr e sta zio n i d i g u ida n o n d ir e tta m e n t e l e gate a ll'e spleta m e n to d e i propri c o m piti.
1. I l a v o r ato ri c h e t u tt o r a fr u is c o n o d e ll'i n d e nnità z o n a m a l a ri c a d i c u i a ll a l e tt e r a e ) d e ll'a rt. 11 d e l CCL 6 o tt o br e 1980 c o n s e r v a n o i n c ifr a l a pr e d e tta i n d e nnità fi n o a q u a n d o s u ssiste r a nn o l e c o n d izi o - n i p e r l e q u a li l'i n d e nnità ste ss a è stata c o n c e ss a . I l a v o r ato ri c h e t u tt o r a fr u is c o n o d e ll'i n d e nnità f atto ri n i m oto rizzati d i c u i a ll a l e t - t e r a i ) d e ll'a rt. 11 d e l CCL 6 o tt o br e 1980 c o n s e r v a n o i n c ifr a l a pr e - d e tta i n d e nnità fi n o a q u a n d o sv o l g e r a nn o l'a tti v ità p e r l a q u a l e l'i n d e nnità ste ss a è stata l o r o c o n c e ss a . I l a v o r ato ri c h e a ll a data d i s o tt o s c rizi o n e d e l CCL 6 o tt o br e 1980 fr u i v a n o d e ll'i n d e nnità p e r m a cc h i n e e l e ttr o c o n ta bili p u r n o n ri e n tr a n d o n e ll a pr e v isi o n e d e ll a l e tt e r a b ) d e ll'a rt. 11 d e l pr e d e tt o c o n tr atto c o ll e tti v o c o n s e r v a n o i n c ifr a l a s u dd e tta i n d e nnità fi n o a q u a n d o sv o l g e r a nn o l'a tti v ità p e r l a q u a l e l'i dd e nnità ste ss a è stata l o r o c o n c e ss a .
2. Le m is u r e d e ll e i n d e nnità d i c u i a ll e l e tt e r e c ), e ), f ) , g ) e d h ) tr o v a- n o appli c azio n e dal 1 ° m aggio 1990.
Art. 29 - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ
1. In relazione alla esigenza di garantire il presidio degli impianti, l'eser- cizio delle trasmissioni ed i relativi impianti di produzione e servizio nonché l'intervento nei settori organizzati per le "emergenze", i lavo- ratori potranno essere chiamati a rendersi comunque reperibili fuori il normale orario di lavoro e nelle giornate non lavorate, festive e do- menicali.
2. Pertanto, ai fini dell'eventuale svolgimento delle prestazioni sopra in- dicate, i lavoratori dovranno fornire all'Azienda le notizie atte a rin- tracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera laddove questa necessiti.
3. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità saranno compensa- te con una indennità pari al 20% della quota oraria dello stipendio in- dividuale e dell'indennità di contingenza. La predetta indennità non si cumula con la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nel caso in cui si renda necessario il richiamo in servizio del lavorato- re.
4. La reperibilità può essere richiesta per un periodo non inferiore a 4 o- re.
5. Ai lavoratori che accettino di pernottare nei locali aziendali al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità viene corrispo- sta l'indennità di reperibilità pari al 25% della quota oraria dello sti- pendio individuale e dell'indennità di contingenza per il periodo di intervallo tra i due turni di lavoro, periodo che viene ridotto a sette o- re.
6. L'indennità di reperibilità non si cumula con la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nel caso si renda necessario il ri- chiamo in servizio del lavoratore. In tal caso si applica comunque quanto previsto dal comma 9 dell'art. 17.
NOTA A VERBALE
1. Nelle ri c h i e ste d i r e p e ribilità s a r à o ss e r v ato p e r q u a n to p o ssibile u n c rite ri o d i r otazio n e tr a i l a v o r ato ri i n t e r e ss ati.
2. In r e l azio n e a q u a n to pr e v isto dal 5° c o mm a , r e sta f e r m o l'o bbli g o d e l l a v o r ato r e d i c o m u n i c a r e c o n c o n g r u o a n ti c ip o l'e v e n t u a l e i n d i- sp o n ibilità a l p e r n o tta m e n to n e i l o c a li azie n dali s e c o n d o l e m o da - lit à c h e s a r a nn o c o n c o rdate tr a l e p a rti.
Art. 30 - INDENNITÀ DI MENSA
1. L'indennità di mensa viene corrisposta nella misura di lire 180 giorna- liere.
2. L'indennità di mensa è regolata inoltre dall'Accordo interconfederale 20 aprile 1956.
Art. 3 1 - TREDICESIMA MENSILITÀ
1. Con le competenze del mese di dicembre di ciascun anno la Società corrisponde al lavoratore una tredicesima mensilità pari alla retribu- zione globale mensile.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del- l'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensili- tà per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Entro il 12 d i c e m br e l a So c i e tà c o rrisp o n d e r à a l l a v o r ato r e u n a n ti c ip o d e ll a tr e d i c e si m a m e n silit à , p a ri ad u n a m e n silit à d e ll o stip e n d i o i n d i- v i d u a l e , c h e s a r à c o n g u agli ato s u ll e c o m p e t e n z e d e ll o ste ss o m e s e .
Art. 32 - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
(Premio chiusura campagna abbonamenti)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Società corrisponde al lavoratore una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del- l'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società.
CHIARIMENTO A VERBALE
Agli e ff e tti d e ll a q u atto r d i c e si m a m e n silit à , l'a nn o v a dal 1 ° l u g li o a l 30 g i u g n o .
Art. 33 - PREMIO DI PRODUZIONE
1. Con le competenze del mese di aprile verrà corrisposto al personale in servizio a tempo indeterminato un "premio di produzione" annuo, articolato in una parte fissa ed una parte variabile, nelle misure di se- guito indicate:
a ) p a rte fiss a | ||
CLASSI | APRILE 1991 | APRILE 1992 |
A | 901.200 | 1.037.100 |
1 | 862.200 | 987.500 |
2 | 831.600 | 948.100 |
3 | 800.800 | 908.600 |
4 | 772.100 | 872.100 |
5 | 741.400 | 832.600 |
6 | 712.500 | 796.000 |
7 | 692.100 | 769.800 |
8 | 663.400 | 733.300 |
9 | 634.600 | 696.800 |
10 | 614.100 | 670.400 |
11 | 585.300 | 633.900 |
b ) p a rte v a ri a bile | ||
CLASSI | APRILE 1991 | |
A | 861.600 | |
1 | 793.900 | |
2 | 738.500 | |
3 | 683.100 | |
4 | 633.900 | |
5 | 578.500 | |
6 | 529.300 | |
7 | 492.400 | |
8 | 443.100 | |
9 | 393.900 | |
10 | 357.000 | |
11 | 307.700 |
2. La parte variabile del premio di produzione è determinata sulla base di parametri oggettivi che tengano conto:
- della presenza;
- del conseguimento dei risultati di produttività del lavoro rispetto ai quali dovranno risultare neutrali i fattori non correlabili all'attività del lavoratore;
- dell'efficienza organizzativa.
3. La corresponsione della parte variabile del premio di produzione è legata al conseguimento di un incremento annuo di produttività aziendale dell' 1,50% rispetto all'anno solare precedente.
4. Nel caso si registri detto incremento, sarà corrisposto l'intero importo di cui al precedente punto b) al lavoratore che non abbia effettuato nel corso dell'anno solare di riferimento, assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni lavorativi. Qualora dette assenze siano superiori a detto limite, la misura individuale della parte varia- bile del premio di produzione sarà determinata valutando mensil- mente le assenze effettuate nell'anno solare di riferimento secondo il seguente criterio:
- assenze di 2 giorni: riduzione del 22% di un dodicesimo del premio annuo;
- assenze di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo;
- assenze superiori ai 3 giorni: riduzione del premio di un dodicesi- mo.
5. Non sono computate come assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse, i giorni festivi e il periodo di assenza obbligatorio per maternità.
6. La parte variabile del premio non é computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale ivi compresa l'incidenza sul trattamen- to di fine rapporto.
7. Gli importi di cui ai precedenti punti a) e b) saranno computati per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell'anno.
CHIARIMENTO A VERBALE
Agli e ff e tti d e l pr e m i o d i pro d u zio n e l'a nn o v a dal 1 ° m aggio a l 30 a - prile.
1. Le p a rti c o n v e n g o n o d i i n c o n tr a rsi e n tr o il m e s e d i g e nn a i o 1991 p e r d e t e r m i n a r e l a m is u r a d e ll a p a xxx x x xx x xxxx x x x xx e m i o d i pro d u- zio n e da v a l e r e p e r il 1991 e 1992.
2. Costitu ir à il p u n to d i rif e ri m e n to p e r l a d e t e r m i n azio n e d e ll a pr e d e tta m is u r a l'a u m e n to d e ll a p a rte xxxx x x x x pr e m i o d i pro d u zio- n e g i à c o n c o rdato x x x x xx x xxx 0000, 1991 e 1992.
Art. 34 - GRATIFICA ISPETTORI
1. Agli ispettori commerciali e facenti funzioni — cui nei giorni di viag - gio e di permanenza in zona non si applica l'art. 11 del presente con- tratto — viene concessa una gratifica, in relazione alla produzione re - sa e alle giornate di effettiva prestazione in zona, determinata con i seguenti criteri:
a ) Ispettori e facenti funzioni con permanenza in zona non inferiore a 40 giornate: 80 per cento di una mensilità dello stipendio indivi- duale;
b ) Ispettori e facenti funzioni con permanenza in zona non inferiore a 80 giornate: un mese e mezzo di retribuzione;
c ) Ispettori e facenti funzioni con permanenza in zona non inferiore a 210 giornate: tre mensilità e tre quarti di retribuzione.
2. La predetta gratifica é valida esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
3. Agli Ispettori e facenti funzioni con permanenza in zona compresa tra i limiti di cui sopra saranno corrisposte gratifiche adeguatamente maggiorate in relazione ai giorni di permanenza, al disagio della zona stessa e al rendimento ottenuto.
NOTE A VERBALE
1. Il prese nte a rti c olo n o n si appli c a agli Isp etto ri c o mm e r c i ali d i c l. 3 a c h e n o n so n o so gg etti a li mitazio n i n e a n c h e c o n v e nzio n ali d ell'o r a ri o d i la v o r o .
2. Il c al c olo d ell'80 p e r c e nto d i c u i al pu nto a ) d el prese nte a rti c olo sarà e ff ettu ato d etr a e n d o dallo stip e n d i o m e n sile i n d ivid u ale l'i m porto c o r - risp o n d e nte a i 137 pu nti d i c o nti n g e nza c o n g lo b ati x x x x x si d ell'a c - c o r d o i nter c o n f e d e r ale 4 f ebbraio 1975 e d ell'a cc o r d o 18 aprile 1980.
Art. 35 - ASSEGNO DI NUZIALITÀ
2. In caso di matrimonio fra due lavoratori, l'assegno intero è corrisposto al coniuge che percepisce lo stipendio maggiore, mentre è corrispo- sto metà dell'assegno all'altro coniuge.
NOTA A VERBALE
Il c a l c o l o d e ll'80 e d e l 160 p e r c e n to d e ll o stip e n d i o i n d i v i d u a l e pr e v i - sto dal pr e s e n t e a rti c o l o , s a r à e ff e tt u ato d e tr a e n d o dallo stip e n d i o ste s - s o l'i m p o rto c o rrisp o n d e n t e a i 137 p u n ti d i c o n ti n g e n za c o n g l o b ati x x x x x si d e ll'a cc o r d o i n t e r c o n f e d e r a l e 4 f e bbraio 1975 e d e ll'a cc o r d o 18 a prile 1980.
Art. 36 - PERMESSI
1. In caso di matrimonio saranno concessi al lavoratore 20 giorni lavora - tivi di licenza straordinaria con decorrenza della retribuzione.
2. Al lavoratore colpito da grave lutto familiare sarà concesso un perio- do minimo di licenza di 10 giorni lavorativi con decorrenza della retri- buzione.
3. Ai lavoratori che si assentino dal servizio per visita di leva seguita dal- la ripresa del servizio, viene conservata la retribuzione per il periodo dell'assenza fino ad un massimo di 10 giorni.
4. Al lavoratore che in occasione della nascita di figli chieda di essere la- sciato libero dal servizio sarà accordato un permesso con assegni di due giorni. Ai fini della corresponsione degli assegni il lavoratore do- vrà esibire il certificato di nascita.
5. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostene - re prove di esame, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retri- buiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certifica- zioni necessarie all'esercizio di tale diritto.
6. Salvo quanto innanzi previsto, al lavoratore che ne faccia richiesta l'Azienda accorderà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti, per motivi personali, che non potranno essere u - sufruiti congiuntamente al periodo feriale, fino ad un massimo di 3 giorni nell'anno.
CHIARIMENTO A VERBALE
I p e r m e ssi d i c u i a l c o mm a 6 ° d e l pr e s e n t e a rti c o l o p otr a nn o e ss e r e fr u iti — c o m p atibil m e n t e c o n l e e si g e n z e azie n dali — a n c h e p e r p e ri o- d i d i d u r ata p a ri a m e tà d e ll'o r a ri o n o r m a l e g i o r n a li e r o . Tale p o ssibili- tà n o n è c o n s e n tit a n e ll e g i o r n ate s e m il a v o r ativ e d i c u i a l 2° c o mm a d e ll'a rt. 16.
Art. 37 - MALATTIA E INFORTUNI SUL LAVORO
1. Salvo quanto espressamente previsto per il caso di infortunio sul lavo- ro, in caso di malattia la Società conserverà il posto al lavoratore per un periodo di 24 mesi durante il quale gli corrisponderà l'intera retri- buzione per i primi 8 mesi e metà della retribuzione per i successivi 8 mesi. Il trattamento come sopra previsto è frazionabile cumulandosi i singoli periodi di malattia intervenuti nel corso dei 24 mesi.
2. Scaduto il periodo di conservazione del posto la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fi- ne rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Qualora la Società non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro
il rapporto stesso rimane sospeso.
4. Quando l'assenza è dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale la Società corrispon- derà al lavoratore la retribuzione intera fino alla guarigione clinica.
5. Il lavoratore assente per malattia deve notificare la sua assenza secon- do quanto previsto all'art. 39.
6. La Società ha il diritto di far constatare secondo le norme di legge la malattia del lavoratore tanto al principio che nel decorso, anche agli effetti di impedire che il dipendente non perfettamente guarito ri- prenda eventualmente servizio. Il lavoratore non può rifiutarsi di sot- toporsi agli accertamenti predetti sotto pena di perdere i benefici del trattamento.
7. Il lavoratore assente per malattia non può lasciare il suo domicilio senza essere stato espressamente autorizzato dal medico di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. In caso contrario la sua assenza dal lavoro si considera ingiustificata. Potrà derogarsi a tale norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il ricovero immediato in un luogo di cura) o, previa co- municazione all'Azienda, in caso di espressa autorizzazione, per fini curativi, del medico di fiducia del lavoratore.
8. Il lavoratore assente per malattia è tenuto sin dal primo giorno di as- senza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavo- ro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo:
— dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Il lavoratore che, ricorrendo le condizioni di cui al precedente com- ma 7° non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventi- va comunicazione all'Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. Resta inteso che qualora in materia dovesse intervenire il legislatore con diverse indicazioni di legge, queste saranno imme - diatamente recepite con una apposita modifica del disposto contrat- tuale.
9. Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la Società esaminerà la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore adibendolo a mansioni confacenti con la sua ridotta capacità lavorativa.
NOTA A VERBALE
Le p a rti c o n v e n g o n o c h e i n c a s o d i m a l atti a d e l l a v o r ato r e i n m issi o n e
i n p a e si extr a CEE, l'Azie n da pro vv x x x x à , d i e tr o pr e s e n ta zio n e d i i d o- x x x x x rtifi c azio n e , a l ri m b o rs o d e ll e sp e s e m e d i c h e s o ste n u t e .
Art. 38 - GRAVIDANZA E PUERPERIO
1. Salvo quanto disposto dal presente articolo alle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e puerperio, si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
2. In sostituzione di quanto previsto dalla lett. c ) dell'art. 4 della precita- ta legge, la Società consentirà la astensione dal lavoro della lavoratri- ce per un periodo di quattro mesi successivi alla data del parto. Tale maggior periodo assorbe quello eventualmente concesso a norma dell'art. 4, 2° comma, e dell'art. 5 della legge sopra citata.
3. La Società corrisponderà alla lavoratrice, durante i periodi di astensio- ne dal lavoro fissati dalle lettere a ) e b ) del detto art. 4, e durante il periodo previsto dal secondo comma del presente articolo, un'inden- nità pari al 90 per cento della retribuzione mensile, integrando fino a tale misura complessiva l'indennità liquidata dall'Istituto assicuratore.
Art. 39 - ASSENZE
Salvo giustificati motivi di impedimento tutte le assenze debbono es - sere comunicate e motivate possibilmente prima dell'inizio del turno di lavoro del giorno di assenza e, comunque, entro la prima ora del turno stesso: le relative giustificazioni debbono pervenire alla Direzione entro il mattino successivo al primo giorno di assenza.
Art. 40 - ASPETTATIVA
Al lavoratore può essere concesso, per giustificati motivi privati, un periodo di aspettativa fino ad un anno, restando esclusa per tale periodo la corresponsione della retribuzione, ferma restando la decorrenza del- l'anzianità.
CHIARIMENTO A VERBALE
Nella c o n c e ssi o n e d e ll'a sp e ttativ a s a r a nn o e s a m i n ate c o n p a rti c o l a r e f a v o r e l e ri c h i e ste p e r l a fr e q u e n za d i c o rsi d i st u d i o t e n d e n ti a l m i g li o- r a m e n to d e ll a sp e c ifi c a pr e p a r azio n e professio n a l e d e l d ip e n d e n t e e q u e ll e m otiv ate da c o m pro v ate, t e m p o r a n ee d iffi c o lt à f a m ili a ri n o n a l - tri m e n ti s u p e r a bili.
* * *
L'a zi e n da c o n x x x x x x , x xx c h i e sta , a l l a v o r ato r e i n c o n d izi o n i d i to s- si c o d ip e n d e n za u n p e ri o d o d i a sp e ttativ a n o n r e trib u ita p e r d o c u m e n- tata n e c e ssità d i t e r a pia ri a bilitativ a , a ssi c u r a n d o o g n i p o ssibile ris e r- v atezza.
Le t e r a pi e ri a bilitativ e p otr a nn o e ss e r e e s e g u it e pr e ss o il Servizio Sa n ita ri o Nazio n a l e o pr e ss o Str u tt u r e Spe c i a lizz ate ri c o n o s c i u t e dalle Istit u zio n i.
L'a sp e ttativ a d i c u i s o pra p otr à s u p e r a r e - n e ll'a m bito d e ll e pr e v isi o n i d i l e gg e i n m ate ri a - i li m iti d i c o n s e r v azio n e d e l p o sto i n c a s o d i m a- l atti a sta bilito dall'a rt. 00 x x x x x x xx atto c o ll e tti v o d i l a v o r o fi n o ad u n m a ssi m o d i 12 m e si.
Art. 4 1 - SERVIZIO MILITARE
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende — a termini di legge — il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servi- zio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del po- sto.
2. Il tempo trascorso in servizio militare di leva viene computato agli ef - fetti dell'anzianità.
3. Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo il lavoratore, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposi- zione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rap- porto di lavoro è risolto.
5. Peraltro, per quei richiami che siano contenuti entro un massimo di tre mesi, l'Azienda corrisponderà al lavoratore la retribuzione per il periodo di assenza fino al massimo anzidetto provvedendo al con- guaglio con le competenze militari spettantigli.
CHIARIMENTO A VERBALE
Il l a v o r ato r e c h e ri e n tr a dal s e r v izi o m ilit a r e e v i e n e a ss e g n ato a Se d e d i v e rs a da q u e ll a d i pro v e n i e n za d e x x x x x xx x x x x xxx xx a sf e rito .
Art. 42 - ASSICURAZIONE PER INFORTUNI
a ) per il rischio professionale, un indennizzo di lire 50.000.000 per il ca - so di morte e di lire 60.000.000 per il caso di invalidità permanente totale;
b ) per il rischio extra professionale, un indennizzo pari a lire 5.000.000 per il caso di morte e a lire 6.000.000 per il caso di invalidità perma- nente totale;
fermo restando per il caso di invalidità permanente parziale un inden- nizzo proporzionale ai massimali di cui sopra.
Art. 43 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
1. Salvo il caso di licenziamento di cui all'art. 20 del presente contratto, il rapporto di lavoro può essere risolto da una delle due parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni;
mesi 2 | « « | « | « | « | da 2 a 4 anni; |
mesi 3 | « « | « | « | « | da 4 a 7 anni; |
mesi 4 | « « | « | « | « | da 7 a 10 anni; |
mesi 5 | « « | « | « | « | oltre i 10 anni. |
2. Per i lavoratori con oltre 20 anni di servizio e con 50 anni di età, o co-
munque con oltre 25 anni di servizio, il preavviso è di 7 mesi.
3. I termini di preavviso dovuti dal lavoratore sono ridotti alla metà.
4. I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun me- se.
5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei pre- detti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'im- porto della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
6. La Società ha il diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavo- ratore un importo corrispondente alla retribuzione per il perio- do di preavviso da questi eventualmente non dato.
7. È in facoltà del lavoratore che riceve la disdetta di troncare il rappor- to di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, sen- za che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il perio - do di preavviso non compiuto.
9. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, la Società deve con- cedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occu- pazione. La durata e l'orario di tali permessi saranno stabiliti d'accor - do con la Società in rapporto alle esigenze di servizio.
10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comuni - cate per iscritto.
11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavorato- re per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consenti- re la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, spet- ta al lavoratore anche la indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 44 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUN- TI LIMITI DI ETÀ
1. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente il giorno del compimento del 60° anno di età.
2. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente il giorno del compimento del 55° anno di età per le donne che intendono avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. Si applicano altresì le norme di cui all'art. 6 della legge 26.2.1982 n. 54.
In r e l azio n e a ll e e si g e n z e t e c n i c o - o r ga n izzativ e , l a f a c o lt à , d i ris o lv e r e il r apporto d i l a v o r o v a e s e r c itata a lm e n o d u e m e si pri m a d e l c o m pi- m e n to d e l 55° a nn o d i e tà , f atto s a lv o q u a n to pr e v isto dalla l e gg e .
Art. 45 - PREVIDENZA AZIENDALE
1. A favore del lavoratore è istituito un trattamento di previdenza me- diante accreditamenti e versamenti mensili, rispettivamente a carico della Società e del lavoratore, nella misura seguente:
1 - accreditamenti (a carico della Società):
il 6,70 per cento dello stipendio individuale mensile; 2 - versamenti (a carico del lavoratore):
il 2,60 per cento dello stipendio individuale mensile.
2. La liquidazione per intero del conto nominativo individuale di previ - denza spetta:
a ) al lavoratore che lasci il servizio per qualsiasi causa, salvo che que- sti, avendone diritto, opti per il trattamento pensionario integrativo;
b ) al lavoratore che, a seguito di novazione del rapporto di lavoro per mutamento di mansioni, perda il diritto all'applicazione del presente contratto di lavoro e, conseguentemente, all'incremento del fondo di previdenza previsto dal presente articolo. Ciò sempre che, a seguito della novazione del rapporto, al lavoratore competa un diverso e particolare trattamento previdenziale obbligatorio.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le p a rti si s o n o date atto c h e l a So c i e tà c o n s e r v e r à «ad p e rs o n a m» g li i m p o rti d i a cc r e d ita m e n to m e n sil e ris u lt a n ti a ll a data d e l 31 d i c e m br e 1968 q u a l o r a ris u lt a ss e r o s u p e ri o ri a q u e lli d e riv a n ti dal ripr o p o rzio - n a m e n to , a vv e n u to i n p a ri data, d e ll e pr e c e d e n ti a liq u ote ; l'i m p e g n o i n p a r o l a h a v a l o r e fi n ta n to c h e n o n s a r a nn o m u xxxx x x x liq u ote d e l 6,70 e 2,60 p e r c e n to .
NOTE A VERBALE
a ) Il c a l c o l o d e l 6,70 ( a cc r e d ita m e n ti ) e d e l 2,60 ( v e rs a m e n ti ) p e r c e n - to pr e v isti a i p u n ti 1 e 2 d e l pri m o c o mm a d e l pr e s e n t e a rti c o l o s a r à e ff e tt u ato d e tr a e n d o dallo stip e n d i o i n d i v i d u a l e m e n sil e l'i m p o rto
c o rrisp o n d e n t e a 137 p u n ti d i c o n ti n g e n za c o n g l o b ati x x x x x si d e l- l'a cc o r d o i n t e r c o n f e d e r a l e 4 f e bbraio 1975 e d e ll'a cc o r d o 18 a prile 1980.
L'a cc r e d ita m e n to d e l 6,70% d i c u i a l pri m o c o mm a n o n è c o m p u ta - bile agli e ff e tti d i a l c u n istit u to l e gale e/o c o n tr attu a l e .
b ) In appli c azio n e d e ll'a cc o r d o 18 d i c e m br e 1989 d i c u i a ll'a ll e gato
C), c h e é p a rte i n t e g r a n t e d e l pr e s e n t e c o n tr atto, l'Azie n da v e rs e r à m e n sil m e n t e a ll a Cassa d i Pre v i d e n za Inte g r ativ a d e i Dipe n d e n ti d e ll a Rai-Radiotele v isi o n e Itali a n a (CRAIPI) i c o n trib u ti d i c u i a l pri m o c o mm a d e l pr e s e n t e a rti c o l o .
c ) Al fi n e d i pr e fiss a r e u n o str u m e n to d i i n t e r v e n to a c a r atte r e c o ll e tti- v o , fi n a lizz ato ad u n a f o r m a d i t u t e l a a ssiste n ziale; p e r l'a nn o 1991 l'Azie n da c o n c o rr e r à c o n lir e 350.000 e r o ga bili e n tr o il 1 ° s e tt e m br e 1991 p e r c i a s c u n l a v o r ato r e c o n r apporto d i l a v o r o a t e m p o i n d e t e r - m i n ato i n s e r v izi o a ta l e data. Per il p e ri o d o pr e c e d e n t e v e rr à c o rri- sp o sta u n a u lt e ri o r e c ifr a d i lir e 350.000 pro c a pite .
A p a rtir e dal 1° s e tt e m br e 1992 l a q u ota s a r à a u m e n tata a lir e
500.000 pro c a pite e r o ga bili il 1 ° s e tt e m br e d i c i a s c u n a nn o .
In r e l azio n e a ta l e fi n a lit à , pr e m e ss o c h e i n o g n i c a s o il pr e d e tt o sta n zia m e n to n o n p otr à c o n si d e r a rsi ad a l c u n tit o l o e d e ff e tt o r e tri - b u zio n e , n é e ss e r e pr e s o i n c o n si d e r azio n e a i fi n i d e l c o n to n o m i n a- ti v o i n d i v i d u a l e d i pr e v i d e n za, r e sta i n t e s o dalle p a rti c h e p e r l o sta n zia m e n to v e rr à u tilizz ato l'a pposito c o n to a bila n c i o i n t e stato a ll a pr e v i d e n za azie n dale d i c u i a l pr e s e n t e a rti c o l o .
Fer m o r e sta n d o il d iritto d e l l a v o r ato r e a p e r c e pir e a ll'a tt o d e ll a ris o- l u zio n e d e l r apporto l'a mm o n ta r e d e l c o n to i n d i v i d u a l e d i pr e v i d e n - za a cc a n to n ato i n s u o f a v o r e , l'i m p o rto s o pra ri c h i a m ato v e rr à pr e l e v ato dal c o n to d i pr e v i d e n za e d e v o l u to a ll a c o p e rtu r a a ssiste n - ziale s e c o n d o g li o bi e tti v i e l e m o dalità c h e v e rr a nn o sta biliti da u - n a apposita Co mmissio n e p a riteti c a e n tr o il 1 ° s e tt e m br e 1988.
Co n rif e ri m e n to a ll a f o r m a d i i n t e r v e n to pr e s c e lt a , a l c u i fi n a n zia- m e n to i l a v o r ato ri c o n c o rr e r a nn o n e ll a m is u r a c h e v e rr à d e t e r m i - n ata d'i n t e s a c o n l e Orga n izzazio n i si n da c a li, l a Co mmissio n e st u - d i e r à g li opportu n i str u m e n ti d i c o n tr o ll o da p a rte d e ll'Azi e n da e d e ll e Orga n izzazio n i si n da c a li stip u l a n ti il c o n tr atto c o ll e tti v o d i l a - v o r o .
Art. 46 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Alla risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto di per- cepire il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29.5.1982 n. 297.
NOTA A VERBALE
Per i l a v o r ato ri i n f o rza a ll'Azi e n da a ll a data d i stip u l azio n e d e l c o n - tr atto 6.10.1980 il tr atta m e n to d i fi n e r apporto s a r à c o stit u it o da q u a n to d i l o r o c o m p e t e n za s u ll a b a s e d e ll e n o r m e pr e v iste dal pr e s e n t e a rti c o l o e dall'i m p o rto e v e n t u a lm e n t e g i à c o rrisp o sto a tit o l o d i a n ti c i - p azio n e a i s e n si d e ll'a cc o r d o 6 o tt o br e 1980.
Alle i n d e nnità d i fi n e r apporto liq u idate d o p o 60 g i o r n i dalla data d i c e ss azio n e d e l r apporto d i l a v o r o , o vv e r o , i n c a s o d i d e c e ss o d e l l a v o r a - to r e , dalla data d i pr e s e n ta zio n e da p a rte d e g li a v e n ti d iritti d e ll a i d o n e a d o c u m e n ta zio n e , v e rr a nn o ri c o n o s c i u ti g li i n t e r e ssi l e gali a p a rtir e dal pri m o g i o r n o d i d e c o rr e n za d e i t e r m i n i s o prain d i c ati.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L'Azi e n da a nn u a lm e n t e c o m u n i c h e r à a l l a v o r ato r e l'a mm o n ta r e d e l - l'i m p o rto d e l tr atta m e n to d i fi n e r apporto m atu r ato.
Art. 47 - CERTIFICATO DI SERVIZIO
In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, la Società è tenuta a rilasciare al lavoratore, all'atto della cessazio- ne dal servizio e nonostante qualsiasi contestazione relativa alla liquida - zione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio contenente l'indi - cazione del tempo durante il quale questi è stato occupato presso la Società stessa, della natura delle attribuzioni disimpegnate e della classe di appartenenza.
Art. 48 - TRAPASSO E CESSIONE DELL'AZIENDA
Il trapasso, la cessione e la trasformazione dell'Azienda in qualsiasi modo non risolvono di per sé il contratto di impiego, ed il personale ad essa adibito conserva i suoi diritti nei confronti dei nuovi titolari.
Art. 49 - CONTROVERSIE
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere sulla interpretazio- ne delle norme del presente contratto sono rimesse per la loro defini- zione alle parti stipulanti.
2. Ai fini della conciliazione delle controversie si richiamano le previsio - ni contenute negli artt. 410 e 411, 4° co. C.P.C. e nell'art. 2113 C.C., come modificato dall'art. 6 della Legge 553/1973.
Art. 50 - ASSEMBLEA DEI LAVORATORI
Per quanto riguarda la materia, si fa rinvio alle norme di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con le modalità applicative aziendal - mente in atto.
Art. 5 1 - COMITATO PER LA SICUREZZA DEL LAVORO
1. Alla tutela della qualità dell'ambiente, della sicurezza, della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, l'Azienda provvede avvalendosi di una propria struttura organizzativa cui sono assegnati specifici compiti di studio, ricerca, normazione e controllo nel campo della prevenzione dei rischi comunque connessi con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Ciò premesso, viene istituito il comitato per la sicurezza sul lavoro, che a livello nazionale svolge i seguenti compiti:
- esprimere pareri in ordine ai dati informativi forniti preventivamen- te dalla Società in occasione dell'introduzione a livello nazionale di :
a) nuovi impianti ed apparecchiature le cui caratteristiche di impiego determinino fenomeni di natura biologica, fisica e chimica e/o alterazioni delle condizioni ambientali (quali ad es. : rumore, microclima, illuminazione, polvere, fumi, gas e vapori) che allo stato delle conoscenze scientifiche tecnico-mediche esistenti, siano suscettibili di incidere sulla salute dei lavoratori;
b) nuovi materiali e sostanze (quali ad es. : resine, collanti, vernici, solventi, ecc.) la cui composizione e livello di concentrazione, correlati alle modalità d'uso, possano risultare, allo stato delle
conoscenze scientifiche tecnico-mediche esistenti, nocivi alla salu - te dei lavoratori;
c) nuove attrezzature e strumenti che, per la loro complessità correla- ta alle modalità d'uso, possano presentare, allo stato delle cono - scenze scientifiche esistenti, particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza del lavoro;
- suggerire iniziative finalizzate alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- esprimere pareri in ordine all'introduzione di normative e standard attinenti la sicurezza dei lavoratori;
- controllare la rispondenza delle norme emanate dall'Azienda in materia di sicurezza sul lavoro con le disposizioni di legge proponen - do, se del caso, i necessari adeguamenti;
- promuovere indagini conoscitive e ricerche tecnico-specialistiche finalizzate alla soluzione di particolari problemi di sicurezza sul lavo- ro;
- procedere all'esame di problematiche di carattere generale o speci- fico; emerse nei comitati locali, formulando alla Direzione Generale motivate proposte per la loro soluzione;
- esaminare, alla luce dei dati statistici aziendali, l'evoluzione del fenomeno infortunistico proponendo, se del caso, alla Direzione Generale l'adozione di idonee iniziative volte al suo contenimento;
- esaminare ed orientare l'attività dei comitati locali.
3. Analoghi comitati vengono istituiti a livello locale, con i compiti di:
- procedere, ove necessario, alla verifica dello stato di applicazione della vigente normativa di legge ed aziendale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, proponendo alla Direzione l'adeguamento delle anomalie eventualmente riscontrate;
- seguire l'evoluzione del fenomeno infortunistico, avvalendosi dei dati statistici forniti dall'azienda, proponendo eventualmente alla Direzione specifici interventi volti al suo contenimento, ed effettuare, ove e nei modi ritenuti più opportuni dal Comitato stesso, verifiche ed indagini;
- raccogliere, ai fini della sicurezza sul lavoro, le segnalazioni di anomalie degli impianti delle attrezzature e dei mezzi protettivi trasmesse dai lavoratori e verificare l'adozione di adeguati interventi da parte dell'Azienda;
- sottopporre al Comitato in sede nazionale con accompagnamento
di pareri e di proposte, l'esame dei problemi di sicurezza sul lavoro di interesse generale o che, per i loro particolari aspetti, non possano trovare adeguata soluzione in ambito locale;
- esprimere pareri in ordine a nuovi materiali, attrezzature e mezzi protettivi di esclusivo impiego o approvviggionamento locale, che possano presentare, in relazione alle conoscenze specifiche tecnico- mediche esistenti risvolti di particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
- esaminare i riflessi sulla sicurezza e sull' igiene del lavoro, derivanti dall'impiego, anche in via sperimentale, di nuove apparecchiature, attrezzature e materiali introdotti su scala nazionale, riferendo nel merito al Comitato in sede nazionale;
4. Il Comitato per la sicurezza sul lavoro a livello nazionale è composto da 8 membri, di cui 4 designati dall'Azienda e 4 dalle OO. SS. stipu- lanti.
5. I comitati di sicurezza locali nelle sedi senza Centro di Produzione saranno composti di 2 membri di cui uno di designazione aziendale e l'altro designato di comune intesa tra le OO. SS. stipulanti. Presso le sedi con Centro di Produzione, i comitati avranno composizione numerica analoga al Comitato in sede nazionale.
6. Tutti i membri dei Comitati dovranno essere dipendenti dell'Azienda e quelli locali reperiti nell'ambito della Sede o Centro.
Art. 52 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 1990 e scadrà il 30 aprile 1993.
2. Esso si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno se non verrà di - sdettato dalle parti, con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima del- la scadenza.
3. Copia del presente contratto deve essere consegnata ad ogni lavoratore.
Art. 53 - CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI
1. Il presente contratto uniforma, assorbe e sostituisce tutti i precedenti contratti collettivi vigenti in materia.
2. Nei confronti dei singoli lavoratori rimangono in vigore le eventuali condizioni più favorevoli in atto.
3. Al personale saranno altresì applicate le eventuali nuove norme di legge e di accordi sindacali per la generalità dell'industria determi- nanti condizioni più favorevoli, salvo quanto previsto dalla successi - va «Clausola Transitoria».
I b e n e fi c i e c o n o mici d e riv a nti dall'appli c azio n e d e i n u o vi minimi e d elle n u o v e n o rm e c o n c o rdate i n s e d e d i stip ulazio n e d el prese nte c o ntratto sa- ra nn o assorbiti, fi n o a c o n c orre nza d el risp ettiv o importo, da e v e ntu ali e a n xxx x x x x orrespo nsio n i c h e d o v essero i n s e g u ito i nterve n ir e i n f o rm a d i a cc o rdi si n da c ali d i c arattere g e n e rale, d i d isposizio n i le g islativ e e d i qu alu nqu e altro provve d im e nto e ste nsibile al perso n ale d ella RAI.
Allegato A
MINIMI MENSILI DI STIPENDIO
CLASSI | DAL 1 .5. 1 990 | DAL 1 .5. 1 99 1 | DAL 1 .5. 1 992 | PARAMETRI |
A | 1.251.170 | 1.366.540 | 1.481.900 | 280 |
1 | 1.153.990 | 1.259.740 | 1.365.470 | 258 |
2 | 1.078.050 | 1.174.130 | 1.270.200 | 240 |
3 | 1.002.110 | 1.088.530 | 1.174.940 | 222 |
4 | 930.250 | 1.010.260 | 1.090.260 | 206 |
5 | 854.300 | 924.650 | 994.990 | 188 |
6 | 782.430 | 846.380 | 910.310 | 172 |
7 | 731.810 | 789.310 | 846.800 | 160 |
8 | 659.930 | 711.030 | 762.120 | 144 |
9 | 588.070 | 632.760 | 677.440 | 128 |
10 | 537.440 | 575.690 | 613.930 | 116 |
11 | 465.570 | 497.410 | 529.250 | 100 |
Detti minimi sono comprensivi degli importi corrispondenti ai 34 punti di contingenza maturati dal 1° febbraio 1975 al 31 gennaio 1977 e dell'assegno mensile di cui alla lettera e ), 1° comma dell'art. 8 del CCL 20 maggio 1978; detti minimi sono comprensivi altresì dell'elemento di - stinto dalla retribuzione di cui all'art. 6 dell'accordo Interconfederale 4 febbraio 1975 previo riproporzionamento su 14 mensilità e senza rical - colazione degli scatti di anzianità.
Allegato B
CLASSI FIGURE PROFESSIONALI
A Funzionario
Programmista-regista 1° livello
1 Programmista-regista 2° livello
Addetto post-produzione 1° livello (Coordinatore) Analista-programmatore ED 1° livello
Annunciatore 1° livello
Direttore di produzione 1° livello Montatore 1° livello
Operatore di ripresa 1° livello (Direttore fotografia) Ottimizzatore-coordinatore TV 1° livello
Scenografo 1° livello Tecnico 1° livello
2 Addetto post-produzione 2° livello Direttore di produzione 2° livello Operatore di ripresa 2° livello
Tecnico 2° livello
Aiuto regista-assistente alla regia 1° livello Geometra 1° livello
Grafico operatore-animatore 1° livello Tecnico di produzione 1° livello
3 Programmista-regista 3° livello Operatore di ripresa 3° livello Tecnico 3° livello
Analista-programmatore ED 2° livello Annunciatore 2° livello
Montatore 2° livello
Ottimizzatore-coordinatore TV 2° livello Scenografo 2° livello
Arredatore 1° livello
Assistente ai programmi 1° livello Assistente alla regia RF 1° livello Chimico sensitometrista 1° livello Consulente musicale 1° livello
Costumista 1° livello Documentatore 1° livello Impiegato 1° livello
Operatore Televideo 1° Livello
Organizzatore-ispettore di produzione 1 ° livello Procedurista ED 1° livello
Tecnico operatore ED 1° livello
4 Programmista-regista 4° livello
Addetto post-produzione 3° livello Analista-programmatore ED 3° livello Aiuto regista-assistente alla regia 2° livello Assistente ai programmi 2° livello
Assistente alla regia RF 2° livello Consulente musicale 2° livello Documentatore 2° livello
Geometra 2° livello
Grafico operatore-animatore 2° livello Impiegato 2° livello
Operatore Televideo 2° Livello
Organizzatore-ispettore di produzione 2 ° livello Procedurista ED 2° livello
Tecnico di produzione 2° livello Tecnico operatore ED 2° livello
Acquisitore certificatore INPUT 1° livello Datore luci 1° livello
Disegnatore 1° livello Infermiere 1° livello
Operatore truka 1° livello Ottimizzatore RF 1° livello Sonorizzatore TV 1 ° livello Capo operaio
5 Addetto post-produzione 4° livello Analista-programmatore ED 4° livello Operatore di ripresa 4° livello
Tecnico 4° livello
Xxxxx regista-assistente alla regia 3° livello
Annunciatore 3° livello
Assistente ai programmi 3° livello Assistente alla regia RF 3° livello Consulente musicale 3° livello Documentatore 3° livello
Geometra 3° livello
Grafico-operatore-animatore 3° livello Impiegato 3° livello
Montatore 3° livello
Operatore Televideo 3° livello
Organizzatore-ispettore di produzione 3 ° livello Procedurista ED 3° livello
Scenografo 3° livello
Tecnico di produzione 3° livello Tecnico-operatore ED 3° livello
Acquisitore certificatore INPUT 2° livello Arredatore 2° livello
Chimico sensitometrista 2° livello Costumista 2° livello
Datore luci 2° livello Disegnatore 2° livello Infermiere 2° Livello
Operatore truka 2° livello Ottimizzatore RF 2° livello Sonorizzatore TV 2 ° livello
Addetto al taglio negativi 1 ° livello Assistente edile 1° livello Fotografo 1° livello
Operaio altamente specializzato 1° livello
— Attrezzista 1° livello
— Elettricista di manutenzione 1° livello
— Idraulico di sviluppo e stampa 1 ° livello
— Meccanico 1° livello
— Modellatore 1° livello (scultore)
— Modellinista 1° livello
— Realizzatore-decoratore 1° livello (realizzatore)
— Truccatore-parrucchiere 1° livello (1° truccatore)
— Capo squadra
6 Impiegato 4° livello
Organizzatore-ispettore di produzione 4 ° livello Acquisitore certificatore INPUT 3° livello
Arredatore 3° livello Costumista 3° livello Disegnatore 3° livello Infermiere 3° livello
Addetto taglio negativi 2 ° livello Assistente edile 2° livello Fotografo 2° livello
Operaio altamente specializzato 2° livello
— Attrezzista 2° livello
— Elettricista di manutenzione 2° livello
— Idraulico di sviluppo e stampa 2 ° livello
— Meccanico 2° livello
— Modellinista 2° livello
Operaio specializzato 1° livello
— Modellatore 2° livello
— Realizzatore-decoratore 2° livello
— Truccatore-parrucchiere 2° livello
— Aiuto-operatore 1° livello
— Assistente al montaggio-passafilm 1 ° livello
— Costruttore 1° livello
— Sarto tagliatore 1° livello
— Specializzato di ripresa 1° livello
— Specializzato di studio 1° livello
— Specializzato sviluppo e stampa 1 ° livello
— Specializzato tecnologico 1° livello
— Tappezziere 1° livello
— Tipografo-titolista Specializzato stampatore 1° livello
7 Assistente edile 3° livello
Operaio altamente specializzato 3° livello
— Attrezzista 3° livello
— Elettricista di manutenzione 3° livello
— Idraulico di sviluppo e stampa 3 ° livello
— Meccanico 3° livello
— Modellinista 3° livello
Operaio specializzato 2° livello
— Modellatore 3° livello
— Realizzatore-decoratore 3° livello
— Truccatore-parrucchiere 3° livello
— 1° addetto ai costumi
— Aiuto operatore 2° livello
— Assistente al montaggio-passafilm 2 ° livello
— Costruttore 2° livello
— Sarto tagliatore 2° livello
— Specializzato di ripresa 2° livello
— Specializzato di studio 2° livello
— Specializzato sviluppo e stampa 2 ° livello
— Specializzato tecnologico 2° livello
— Tappezziere 2° livello
— Tipografo titolista Specializzato stampatore 2° livello
— Autista 1° livello
8 Impiegato 5° livello
Operaio specializzato 3° livello
— Modellatore 4° livello
— Realizzatore-decoratore 4° livello
— Truccatore-parrucchiere 4° livello
— Assistente al montaggio-passafilm 3 ° livello
— Costruttore 3° livello
— Sarto-tagliatore 3° livello
— Specializzato di ripresa 3° livello
— Specializzato di studio 3° livello
— Specializzato sviluppo e stampa 3 ° livello
— Specializzato tecnologico 3° livello
— Tappezziere 3° livello
— Tipografo titolista Specializzato stampatore 3° livello
— Autista 2° livello
Ausiliario (operaio qualificato) 1° livello
— Addetto ai costumi 1° livello
Commesso 1° livello
9 Ausiliario (operaio qualificato) 2° livello
— Addetto ai costumi 2° livello Commesso 2° livello
1 0 Ausiliario 3° livello
11 Manovale (ausiliario 4° livello)
IMPIEGATI ACQUISITORE CERTIFICATORE INPUT
1° livello (cl. 4)
Acquisitore certificatore input, con almeno 6 anni di effettivo svolgi- mento della mansione al 2° livello,in possesso di appr ofondite cono- scenze tecniche e di notevole esperienza pratica, oltre a svolgere i com- piti descritti al 2° livello:
— cura il coordinamento di attività complesse e/o di grande mole avva- lendosi anche della collaborazione degli addetti dei livelli inferiori;
— tiene i contatti operativi con le società esterne di servizio;
— gestisce i sistemi di registrazione dei dati;
— effettua il controllo formale e di merito dei dati registrati impostando e realizzando il software necessario per l'uso delle idonee appar ec- chiature;
— cura l'installazione di hardware e di software presso gli utenti che ne- cessitano di applicazioni infor matiche d'ufficio;
— cura l'esercizio, la gestione e l'assistenza all'utente, presso le stazioni di lavoro intelligenti.
2° livello (cl. 5)
Acquisitore certificatore input che, con almeno 4 anni di effettivo svolgimento della mansione al 3° livello:
— sulla base dei criteri e delle modalità stabilite per i singoli lavori pre- para il materiale di input alle varie procedure provvedendo a selezio- nare per gruppi omogenei i documenti da r egistrare eseguendo le e- ventuali codifiche previste;
— provvede alla rilevazione dei documenti o alla consegna, secondo le disposizioni, al settore interno di registrazione o alle ditte di registra- zione;
— esegue, utilizzando le apparecchiature dell'ufficio o procedure EDP appositamente predisposte, registrazioni e verifiche di dati rilevati da documenti, assemblaggi, quadratur e e controlli sui vari input alle procedure provvedendo ai relativi riscontri, correzioni e segnalazioni ai settori aziendali competenti;
— controlla la completezza dei dati raccolti dalle appar ecchiature peri-
feriche provvedendo alle eventuali correzioni o integrazioni;
— cura la restituzione dei documenti ai settori interessati.
3° livello (cl.6)
Registra, utilizzando le appar ecchiature a disposizione, dati rilevati da documenti secondo i criteri e le modalità previste e utilizzando la docu- mentazione operativa.
Verifica l'esattezza dei dati già registrati e provvede alle relative corre- zioni.
ADDETTO ALLA POST-PRODUZIONE
In possesso di diploma di scuola media superiore e di specifiche co- noscenze é addetto alla ripresa e realizzazione elettr onica e cinemato- grafica di effetti speciali, alla elaborazione, al montaggio, alla r ealizza- zione ed alla trasmissione di immagini titoli e suoni.
Nella fase del processo produttivo di competenza concorre alla rea- lizzazione di programmi televisivi notiziari ecc. Può esser gli richiesto di partecipare alla fase ideativa del prodotto da realizzare, di collaborare in fase di impostazione dei programmi, oltre che, nella scelta e nell'impie- go dei mezzi, anche per gli aspetti artistici delle produzioni stesse, come responsabile della qualità tecnica del prodotto.
Nell'ambito delle attività del reparto può effettuare riprese elettroni- che e cinematografiche di "modellini".
Effettua la predisposizione, la regolazione e la manutenzione di pri- mo intervento delle apparecchiature di reparto.
1° livello (Coor dinatore) (cl. 1 )
Nel caso di lavorazioni complesse con elevato contenuto tecnico-arti- stico, opera e sovrintende l'attività del personale, provvedendo alla rea- lizzazione, di concerto con i committenti, di story-boar d e dei piani di lavorazione con piena r esponsabilità tecnico-artistica per il processo produttivo di competenza.
Mantiene i necessari contatti con i settori interessati per assicurare il normale andamento della produzione garantendo la qualità tecnico-pr o- duttiva e i tempi.
E' addetto al coordinamento e pianificazione delle risorse tecniche.
2° livello (cl.2)
In produzione di rilievo artistico, culturale e/o spettacolare e/o pro- duttivo e/o giornalistico cui partecipa direttamente, é responsabile, per
Su richiesta del superiore o per il processo produttivo di sua compe- tenza, progetta e realizza story-board e piani di lavorazione d'intesa con i committenti.
Nello svolgimento delle sua mansioni può esser e preposto ad altri addetti alla post-produzione.
3 livello (cl.4)
Addetto alla post-produzione con almeno 4 anni di effettivo esercizio della mansione nella classe retributiva propria del 4° livello, il quale ab- bia svolto le mansioni a lui affidate senza essere incorso in rilievi tecnici e/o professionali che possano sostanzialmente incider e sulla favorevole valutazione delle sue capacità.
4 livello (cl.5)
Addetto alla post-produzione.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per il pri m o a nn o d i e f f e tti v o sv o l g i m e n to d e ll a m a n si o n e il m i n i m o d i stip e n d i o d e ll'add e tt o a ll a p o st-pr o d u zio n e d i 4° li v e ll o è q u e ll o d e ll a c l a ss e 6 a.
ADDETTO TAGLIO NEGATIVI
Prepara il negativo originale per la stampa della copia di trasmissione secondo la successione delle scene indicate dalla copia di lavorazione.
Invia alla "truka", valutandone la lunghezza necessaria e indicando gli effetti da realizzare segnalati dal montatore, gli spezzoni di pellicola necessari per la realizzazione di detti effetti.
Sceglie, fra quelli indicati dal montator e, il fotogramma tecnicamente migliore per la riproduzione.
1° livello (cl. 5)
Addetto al taglio negativi con almeno 5 anni di ef fettivo svolgimento della mansione al 2° livello senza essere incorso in rilievi tecnico-profes- sionali che possano incidere sulla favorevole valutazione delle sue capa- cità.
2° livello (cl. 6)
Addetto al taglio negativi.
AIUTO REGISTA-ASSISTENTE ALLA REGIA
In possesso di diploma di scuola media superiore, collabora, per le produzioni che ne dovessero richiedere l'impiego, con il regista esterno o con il programmista-regista alla realizzazione di produzioni elettroni- che e/o filmate, curando in particolare gli aspetti tecnico-organizzativi (dallo spoglio del copione, alla collaborazione, alla stesura del piano di produzione e di edizione — con r elative richieste specifiche ai vari set- tori — fino alla raccolta dati per il rapporto artistico di fine trasmissio- ne).
Assiste il programmista-regista in tutte le fasi dell'iter produttivo (pre- parazione, riprese, montaggio, edizione).
Prende accordi diretti con il personale addetto per la realizzazione dei particolari aspetti della produzione.
Cura la scelta dei figuranti e i movimenti di massa.
Su richiesta del regista prepara e monta autonomamente gruppi di scene e su indicazioni del regista stesso gira gruppi di scene.
Controlla la disponibilità del materiale grafico, fotografico e/o visivo e/o sonoro a corredo dell'impaginazione dei testi di trasmissione.
Può azionare dalla regia telecomandi di apparati di emissione.
1° livello (cl. 2)
Aiuto regista che svolge i propri compiti collaborando con continuità con registi televisivi nella produzione di sceneggiati e films alla cui rea- lizzazione concorr ono tutte le professionalità dei vari settori produttivi del Centro di Produzione ed alla quale partecipano complessi di attori professionisti e/o che realizza direttamente trasmissioni, sia in diretta che in differita, non complesse dal punto di vista tecnico-organizzativo. 2° livello (cl. 4)
Assistente alla regia che con almeno 4 anni di effettivo svolgimento della mansione nella classe retributiva propria del 3° livello non sia in- corso in rilievi tecnico-professionali che possano incider e sulla valuta- zione delle sue capacità.
Realizza direttamente attenendosi alle disposizioni impartite dal set- tore di appartenenza, trasmissioni semplici che non richiedono l'impie - go di altri assistenti alla regia.
3° livello (cl 5.)
Assistente alla regia.
CHIARIMENTO A VERBALE
Al 2° e d a l 3° li v e ll o a ss o lv e il r u o l o d i s e g r e ta ri o d i e d izi o n e , c o m u n- q u e i n a lt e r n ativ a a i c o m piti d i a ssiste n za a ll a r e g i a n e ll e pr o d u zio n i c o m plesse.
ANALISTA-PROGRAMMATORE ED
In possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media supe- riore nonché di conoscenze delle tecniche di elaborazione dati r ealizza progetti e/o programmi e/o specifiche procedurali per svolgere un trat- tamento automatico.
Opera secondo piani di progetto e assicura, nei tempi previsti, effi- cienza e completa funzionalità al prodotto.
Cura la documentazione dei progetti informativi ed elaborativi, dei programmi, delle procedure e collabora con gli utenti e con i settori o- perativi per l'avviamento dei progetti.
1° livello (cl. 1 )
In possesso di notevole preparazione teorico-pratica e di approfondi- ta conoscenza del software e dell'hardware e delle metodologie di pro- gettazione, rileva gli obiettivi e le caratteristiche dei sistemi informativi a- ziendali, propone schemi generali di trattamento delle informazioni, stu- dia e realizza progetti di sistemi informativi e di utilizzazione del softwar e e dell'hardware centrale e periferico, operando nell'ambito di direttive ge- nerali.
Imposta, coordina e pianifica l'intera attività di analisi e di progetta- zione assegnatagli.
2° livello (cl. 3)
Operando in una varietà di progetti nell'ambito di direttive specifiche analizza nel dettaglio le esigenze informative dell'utente e ne definisce i flussi; risolve specifici problemi connessi all'avvio e alla modifica delle procedure.
Imposta e realizza progetti tecnici per l'elaborazione elettronica e programmi particolarmente complessi, con uso ottimale delle risorse.
Realizza la piena utilizzazione dei pr ogrammi del software di base.
3° livello (cl. 4)
Con padronanza delle tecniche di programmazione e dei linguaggi, imposta e realizza programmi di elaborazione di media complessità uti - lizzando l'hardware e il software disponibili.
Può anche:
— impostare e realizzare programmi complessi;
— svolgere analisi di procedure di medio-piccole dimensioni;
— collaborare alla messa in opera di sistemi di software di base.
4° livello (cl. 5)
Programmatore ED.
ANNUNCIATORE
In possesso di diploma di scuola media superiore legge annunci e te- sti e assicura il regolare svolgimento delle trasmissioni assumendo le ini- ziative idonee a garantir e la continuità del servizio nell'ambito delle nor- me aziendali sulla disciplina delle trasmissioni; compila e fir ma il rap- porto giornaliero sullo svolgimento delle trasmissioni. Può condurre e presentare programmi.
Nei settori in cui ciò è richiesto traduce in lingua straniera — prima della lettura — i testi forniti in italiano, o viceversa.
All'occorrenza assiste alla messa in onda e compila il rapporto artistico. Cura gli adempimenti organizzativi e/o amministrativi accessori all'e -
sercizio della propria mansione.
1° livello (cl. 1 )
Annunciatore televisivo di Roma, Milano, Napoli e Torino (rete nazio- nale).
Annunciatore-traduttore che, con almeno 4 anni di permanenza nella classe retributiva propria del secondo livello, abbia svolto con continuità e nella sua intierezza la specifica mansione senza essere incorso in rilie- vi tecnico-professionali e/o disciplinari - formalmente contestati - che possano incidere sulla favorevole valutazione della sua capacità.
2° livello (cl. 3)
Annunciatore radiofonico di Roma, Milano, Napoli e Torino (rete na- zionale).
Annunciatore radiofonico e/o televisivo dopo 18 mesi di effettivo svolgimento della mansione nella classe retributiva propria del 3° livel- lo.
3° livello (cl. 5)
Annunciatore radiofonico e/o televisivo.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Agli a nn u n c i ato ri t e l e v isivi e radiofo n i c i d i Ro m a , Mila n o , Napoli e Torin o ( r e t e n a zi o n a l e ) e agli a nn u n c i ato ri-tr ad u tt o ri p e r il pri m o a nn o d i sv o l g i m e n to d e ll a m a n si o n e v i e n e a ss e g n ato il m i n i m o d i sti - p e n d i o d e ll a c l a ss e 6 a.
2. Per il pri m o a nn o d i e f f e tti v o sv o l g i m e n to d e ll a m a n si o n e il m i n i m o d i stip e n d i o d e ll'a nn u n c i ato r e radiofo n i c o e/o t e l e v isiv o d i 3° li v e ll o è q u e ll o d e ll a c l a ss e 6 a.
Co n si d e r ate l e m o dalità d i sv o l g i m e n t o e l'i m p e g n o o r a ri o ri c h i e sto dalla m a n si o n e , a ll'a nn u n c i a t o r e p o ss o n o e ss e r e a ffi dati, n e ll'a m b it o d e ll a str u tt u r a c u i è a ss e g n ato c o m piti o r ga n izzativi e/o a mministrati - v i.
ARREDATORE
1° livello (cl. 3)
Arredatore che, in possesso di specifico diploma di scuola media su- periore, collabora con il regista e lo scenografo all'ideazione dell'arr eda- mento curandone l'impostazione stilistica in armonia con l'ambientazio - ne scenica nei limiti del budget assegnato. Individua il fabbisogno degli oggetti di arredo, li reperisce e cura la loro sistemazione in scena.
Disegna oggetti di arredamento non reperibili da far realizzare.
2° livello (cl. 5)
Aiuto-arredatore con almeno 4 anni di effettivo svolgimento di tutti i compiti della mansione descritti al 3° livello che non sia incorso in rilievi tecnico-professionali che possano incider e sulla favorevole valutazione delle sue capacità.
3° livello (cl. 6)
Aiuto-arredatore che collabora con l'arredatore alla ricerca ed alla di- sposizione del materiale di arredamento per ogni tipo di produzione.
Ricerca materiale di trovarobato, in base a indicazioni di massima ri- cevute, presso depositi aziendali e/o all'esterno, operando nell'ambito di un preventivo di spesa ed effettuando, in caso di necessità, diretta- mente gli acquisti, il ritiro e la riconsegna.
Può, a seguito di disposizioni impartite dal Centro di Produzione TV, curare direttamente il piccolo arredo quando lo stesso non caratterizza la produzione o la trasmissione.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per il pri m o a nn o d i e f f e tti v o sv o l g i m e n to d e ll a m a n si o n e il m i n i m o d i stip e n d i o d e ll'a rr e dator e d i 1° li v e ll o è q u e ll o . d e ll a c l a ss e 6 a.
ASSISTENTE AI PROGRAMMI
In possesso di diploma di scuola media superior e e con buona conoscenza di almeno una lingua straniera,collabora con il r esponsabile
del programma (capo struttura, programmista-regista, giornalista, ecc.) per tutte le necessita' organizzativo-amministrative dei pr ogrammi (giornalistici, spettacolari, culturali) radiotelevisivi.
Tiene contatti, partecipando anche alle riunioni di impostazione e di preparazione, con i vari settori aziendali competenti nel rispetto dei modelli produttivi nonche' con il personale ed enti ester ni (registi, collaboratori artistici, intervistati, teatri, case discografiche, Enti pubblici, ecc) interessati alla realizzazione del programma.
Collabora con il r esponsabile del programma alla ricerca ed alla selezione all'inter no e/o all' esterno dell'Azienda della necessaria documentazione filmata, r egistrata, bibliografica, nonche' di quella relativa ad opere e repertori musicali.
Cura le attivita' amministrative (raccolta dati per rapporti artistici, predisposizione corrispondenza, raccolta voci e pr eventivi di spesa, e cc. ) e d i s e gr e t e r i a ( com p il a zion e mo d u li stic a i n g e n e r e , dattiloscrittura, titolazione programmi, ecc.).
Su indicazione dettagliata del responsaabile del programma:
— visiona programmi già trasmessi, e propone allo stesso eventuali tagli, modifiche ecc. da apportar e;
— controlla in fase di edizione, che la traduzione dei testi rispetti il “s e nso” e ch e l e v a r i e l a vora zioni s i a no state e s e g u it e correttamente, richie d endo in caso contrario modifiche od integrazioni;
— predispone gli annunci dei programmi seguiti, fornisce all'Ufficio Stampa notizie sui medesimi, inoltra agli uf fici competenti le locandine per il Radiocorriere.
1° livello (cl. 3)
Assistente ai programmmi TV che svolge i propri compiti per le produzioni più impotanti e d imp e gnative, a ll a cui r e alizzazione concorrono tutte le professionalità dei vari settori produttivi e che comportano un rilevante impegno organizzativo e/o economico.
2° livello (cl. 4)
Assiste nte a i pro gra mmi ch e con a lm e no 4 a nni d i ef fettivo svolgimento della mansione nella classe retributiva propria del 3° livello abbia confermato la propria preparazione professionale con continuità qualitativa di prestazioni, collaborando alla r ealizzazione dei programi più impegnativi.
3° livello (cl. 5)
CHIARIMENTO A VERBALE
Fi n o a l 2° li v e ll o it e r d e l d iplo m ato a l 1° li v e ll o i n q u adra m e n to i n c l a s - s e 3 a - i m pi e gato d i 1° li v e ll o .
ASSISTENTE ALLA REGIA RF
In possesso di diploma di scuola media superiore collabora con il programmista, per le produzioni che ne dovessero richiedere l'impiego, alla realizzazione di produzioni radiofoniche complesse curando in par- ticolare gli aspetti tecnico-organizzativi (spoglio copione, collaborazione alla stesura del piano di produzione, compilazione del rapporto artistico e modulistica d'uso, ecc.); può eseguire autonomamente la "pulizia" o l'"accorpamento" di brani radiofonici già registrati. Assiste il responsabi- le del programma nelle fasi di registrazione, montaggio, contr ollo pre- mix delle colonne e sincronizzazione.
Su richiesta del responsabile suggerisce, reperisce e prepara il mate- riale sonoro (rumori, brani musicali, ecc.). Realizza dir ettamente, anche in fase di ripresa, effetti sonori necessari alla produzione.
Fornisce all'ottimizzazione i dati per la contabilità industriale.
Può essere incaricato della consegna di copioni ai partecipanti, di se- guire la registrazione, annotando tempi ed informazioni per il montag - gio.
1° livello (cl. 3)
Assistente alla regia RF che con almeno 5 anni di effettivo svolgimen- to della mansione nella classe r etributiva propria del 2° livello abbia confermato la propria preparazione professionale con continuità quali - tativa di prestazioni e che è addetto prevalentemente alla realizzazione di programmi radiofonici — sia in diretta che registrati — non complessi dal punto di vista tecnico-organizzativo e/o che svolge i propri compiti collaborando con continuità con r egisti radiofonici nella produzione di programmi radiofonici di notevole importanza e complessità alla cui realizzazione concorr ono le professionalità più rilevanti del ciclo pro- duttivo ed alla quale partecipano complessi di attori professionisti.
2° livello (cl. 4)
Assistente alla regia RF. che, dopo almeno 4 anni di effettivo svolgi- mento della mansione nella classe retributiva propria del 2° livello, svol- ge il proprio compito assistendo il regista nelle produzioni più impor-
Può realizzare direttamente, su incarico del Centro di Produzione, trasmissioni sia in diretta che registrate non complesse dal punto di vista tecnico-organizzativo e per le quali non è pr evista la funzione del pro- grammista-regista.
3° livello (cl. 5)
Assistente alla regia RF.
ASSISTENTE XXXXX
Verifica l'esecuzione a regola d'arte delle opere di piccola entità e re- dige il relativo verbale.
Effettua sopralluoghi per accertare lo stato di conservazione degli im- mobili aziendali; pr opone ai superiori gli eventuali interventi edili.
1° livello (cl. 5)
Assistente edile che, nell'ambito della propria attività, svolge i lavori più complessi per immobili e/o impianti di grandissima importanza.
2° livello (cl. 6)
Assistente edile dopo 3 anni di effettivo svolgimento della mansione al 3° livello senza essere incorso in rilievi tecnico-professionali che pos- sano incidere sulla favorevole valutazione delle sue capacità.
3° livello (cl. 7)
Assistente edile.
CHIMICO SENSITOMETRISTA
Impiegato cui, all'atto dell'assunzione, viene richiesto il diploma di perito chimico. Svolge mansioni relative alla installazione, progettazio-
ne, messa a punto, manutenzione di impianti di sviluppo e stampa ed antinquinamento. Effettua analisi chimiche sensitometriche dei bagni di sviluppo sia all'atto della pr eparazione dell'appar ecchiatura sia in corso di lavorazione nonché analisi a fini antinquinamento per accertar e il li- vello e la stabilità delle caratteristiche del bagno, assicurando, in tal mo - do il regolare procedimento.
Controlla le caratteristiche tecniche delle forniture di materiale sensi- bile e dei prodotti chimici dei quali cura la richiesta di approvvigiona- mento.
1° livello (cl. 3)
2° livello (cl. 5)
Chimico sensitometrista.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per il pri m o a nn o d i e f f ettiv o sv o l g i m e nto d e ll a m a n si o n e il m i n i m o d i stip e n d i o d e l c h i m i c o s e n sito m etrista d i 2° liv e ll o è qu e ll o d e ll a c la ss e 6 a.
CONSULENTE MUSICALE
In possesso di diploma di conservatorio collabora, con il r esponsabile del programma, nella scelta di brani musicali per ottenere una resa artisti- ca aderente all'impostazione concordata; fornisce, attraverso la lettura della partitura, tutte le indicazioni utili alla ripresa.
Assiste il Maestro Direttore d'Orchestra nell'impostazione dell'esecu- zione seguendo tutte le fasi necessarie alla ripresa.
Compila scalette di trasmissione per programmi musicali per i quali fornisce assistenza nelle fasi di realizzazione e di trasmissione.
Collabora alla formazione dei complessi musicali, fornendo indicazio- ni per la scelta dei ruoli.
Assiste a tutte le operazioni accessorie quali, ad esempio, riversamen - ti, sistemazioni e montaggio bobine, ascolti di contr ollo, montaggio in moviola, mixaggio, messa in onda, ecc.
In casi eccezionali può intervenir e direttamente nell'esecuzione delle
dette operazioni.
Ai fini degli adempimenti aziendali in materia di diritti d'autore, com- pila i rapporti musicali per i programmi televisivi e radiofonici cui ha co- munque partecipato o dei quali gli viene richiesto l'ascolto.
1° livello (cl. 3)
Consulente musicale che, con almeno 5 anni di effettivo svolgimento della mansione nella classe retributiva propria del 2° livello, abbia con- fermato la propria preparazione professionale con continuità qualitativa di prestazioni e che è addetto, per la parte di sua specifica competenza, alle riprese di importanti manifestazioni musicali (concerti di musica clas- sica o leggera) e/o alla realizzazione di colonne sonor e per i programmi di rilevante importanza nei quali l'aspetto musicale caratterizza il pro- gramma stesso.
2° livello (cl. 4)
3° livello (cl. 5)
Consulente musicale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per il pri m o a nn o d i e f f ettiv o sv o l g i m e nto d e ll a m a n si o n e il m i n i m o d i stip e n d i o d e l c o n s u l e nte m u si c ale d i 3° liv e ll o è qu e ll o d e ll a c la ss e 6 a.
COMMESSO
È qualificato tale colui che esegue compiti di attesa, vigilanza e custo- dia, di prelievo e consegna anche con uso di autoveicoli, che esegue la- vori semplici di carattere amministrativo e/o di carattere tecnico-manua- le; questi ultimi eseguiti anche con l'uso di idonee appar ecchiature.
1° livello (cl. 8)
Commesso che, con almeno 5 anni di effettivo svolgimento delle pro- prie mansioni al 2° livello, svolge prevalentemente compiti di addetto al- la stampa con multilith, di commesso di cassa, di addetto alla ricezione e spedizione, di commesso di r edazione (addetto alle telescriventi, alle te - lefoto, al ciclostile, ecc.).
Gli può essere affidata la responsabilità del coordinamento dei com-
messi di 2° livello. 2° livello (cl. 9) Commesso.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per i pri m i 6 m e si d i sv o l g i m e n to d e ll a m a n si o n e il m i n i m o d i stip e n- d i o d e l c o mm e ss o d i 2 ° li v e ll o è q u e ll o d e ll a c l a ss e 10 a.
COSTUMISTA
1° livello (cl. 3)
2° livello (cl. 5)
Aiuto costumista con almeno 4 anni di effettivo svolgimento di tutti i compiti della mansione descritti al 3° livello che non sia incorso in rilievi tecnico-professionali che possano incider e sulla favorevole valutazione delle sue capacità.
3° livello (cl. 6)
Aiuto costumista che, nelle produzioni che ne dovessero richiedere l'impiego, svolge tutti i compiti connessi alle esigenze delle varie fasi di produzione sia in allestimento che in ripresa in studio e in esterno (pro- ve costumi, controllo lavorazioni in interno, evasione richieste, ecc.).
Può, a seguito di disposizioni impartite dal Centro di Produzione, cu- rare direttamente il reperimento di costumi ed accessori di abbigliamen- to non originali per piccole produzioni.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per il pri m o a nn o d i e f f e tti v o sv o l g i m e n to d e ll a m a n si o n e il m i n i m o d i stip e n d i o d e l c o st u m ista d i 1° li v e ll o è q u e ll o d e ll a c l a ss e 6 a.
DATORE LUCI
Determina i mezzi e le luci per lo sviluppo e la stampa di pellicola ed
effettua "provini" e "collaudi" sul materiale sensibile lavorato all'interno o all'esterno dell'azienda. Nel trasferimento dell'immagine da negativo utilizza le diverse appar ecchiature necessarie — anche elettroniche — al fine di determinare l'equilibrio cromatico.
Fornisce consulenza all'operatore di ripresa sul materiale sensibile. Coordina l'attività delle assistenti al montaggio-passafilm per la pr e-
parazione del "bando luci".
Effettua controlli di qualità dei programmi filmati.
Effettua la prima manutenzione di esercizio delle apparecchiature di competenza.
1° livello (cl. 4)
2° livello (cl. 5)
Datore luci.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per il pri m o a nn o d i e f f e tti v o sv o l g i m e n to d e ll a m a n si o n e il m i n i m o d i stip e n d i o d e l dator e l u c i d i 2° li v e ll o è q u e ll o d e ll a c l a ss e 6 a.
DIRETTORE DI PRODUZIONE
Cura, in possesso di specifica competenza tecnica ed organizzativa, l'organizzazione tecnica e logistica ed il r egolare svolgimento della pro- duzione elettronica e filmata sia in fase di preparazione che di realizza- zione, assicurando il rispetto del piano di produzione.
A tal fine, in fase di progettazione, partecipa alla riunione di produ- zione collaborando in particolare per la scelta e l'uso dei mezzi.
Durante la realizzazione assume la dir ezione, il coordinamento ed il controllo di tutte le fasi operative che si realizzano nello studio ed in e- sterni.
Assicura il rispetto dei tempi preventivati e l'osservanza delle norme contrattuali ed antinfortunistiche e delle disposizioni aziendali.
Segnala all'ottimizzatore-coordinatore, anche al fine della "contabilità industriale", ogni circostanza che possa incidere sul piano di produzio-
ne, proponendo eventuali soluzioni.
Inoltre, durante le riprese esterne, richiede autorizzazioni, organizza il viaggio e la sistemazione della tr oupe e degli esecutori artistici e, al- l'occorrenza reperisce mandopera in loco. È responsabile dell'eventuale fondo di dotazione.
Durante la ripresa ha la responsabilità del coordinamento operativo e della gestione dell'equipe e di tutti gli elementi aggr egati.
È incaricato, se necessario, di seguire la produzione anche in tutte le lavorazioni connesse all'edizione, assicurandosi del lor o regolare svolgi- mento e completamento.
Nell'espletamento della sua attività può esser e assistito dal personale tecnico, da organizzatori-ispettori di produzione, ecc.
È responsabile delle unità operative, in interno ed in esterno, per le trasmissioni che non hanno piano di pr oduzione.
1° livello (cl. 1 )
Direttore di produzione prevalentemente assegnato alle produzioni più importanti e più impegnative alla cui realizzazione concorr ono le professionalità più rilevanti del ciclo produttivo ed alle quali partecipa- no complessi di attori professionisti (ad es. sceneggiato e films) o, co- munque, a quelle trasmissioni televisive che comportino un notevole impegno organizzativo ed economico-finanziario (ad es. originali televi - sivi, telefilms, spettacoli di rivista e varietà, inchieste documentaristiche di grande rilievo culturale e/o spettacolare).
2° livello (cl. 2)
Direttore di produzione cui è affidata anche la responsabilità delle u- nità operative in interno ed in esterno, per le trasmissioni che non han- no piano di produzione.
DISEGNATORE
Realizza, in funzione della propria preparazione professionale e del- l'area operativa nella quale esplica la propria attività, disegni di carattere elettronico, elettrico, meccanico, edile, tecnologico, ecc.
In relazione alla propria attività compila tabelle, realizza grafici, redi- ge relazioni e corrispondenza, cura la produzione, conservazione, archi- viazione ed aggior namento del materiale di competenza.
Effettua, se necessario, sopralluoghi in relazione ai compiti affidatigli.
1° livello (cl. 4)
Disegnatore che, in possesso di diploma di scuola media superiore, su indicazioni del progettista ed avvalendosi di schemi e dati tecnici, svi- luppa progetti relativi ad apparecchiature, impianti, ambienti o loro par- ti principali. Imposta, con la esecuzione del disegno complessivo, le so - luzioni ottimali, le proporzioni, le dimensioni, calcolando le componenti principali e definendo le quote, i materiali, le tolleranze.
Effettua anche studi di modifiche e miglioramenti da apportare a pro- getti già esistenti.
2° livello (cl. 5)
3° livello (cl. 6)
Disegnatore.
I l a v o r ato ri c h e a ll a data d e ll a fir m a d e ll'a cc o r d o 7 m a rz o 1980 sv o l g e - v a n o l e m a n si o n i d e s c ritte n e ll a fi g u r a professio n a l e d e l d is e g n ato r e p o - tr a nn o a cc e d e r e a x 0x xx x x xx x x x xx x xx g u r a pr o f e ssi o n a l e ste ss a a n c h e s e n o n e r a n o i n p o ss e ss o d e l d iplo m a d i s c u o l a m e d i a s u p e ri o r e .
DOCUMENTATORE
In possesso di diploma di scuola media superiore analizza materiale di documentazione registrato su ogni tipo di supporto (pellicola, libri, giornali, nastri magnetici, foto, ecc.) individuandone i contenuti, ef fet- tuandone la selezione sulla base di criteri che tengono conto della quali - tà tecnica e dell'interesse aziendale e classificandolo secondo sistemi standardizzati (parole chiave, argomenti, ecc.). Per tale attività può usa- re apparecchiature o impianti sia per l'analisi del materiale, sia per la re- gistrazione della codifica.
Sulla base di indicazioni dei contenuti da parte del responsabile del programma effettua ricerche di materiale di documentazione anche presso "fonti" esterne.
Classifica, ricerca, elabora ed estrae materiale documentario anche mediante idonee appar ecchiature elettronico-digitali.
Fornisce assistenza nel reperimento di materiale di documentazione alle persone autorizzate ad effettuare ricerche presso le teche aziendali. 1° livello (cl. 3)
Nell'ambito di direttive di massima, decide l'acquisizione di materiale di documentazione presso fonti interne o esterne all'Azienda e/o deter- mina e regola la classificazione ed i processi di omogeneizzazione dei criteri di classificazione.
Oltre alla mansione propria del documentatore può essere affidata la responsabilità del coordinamento di altri documentatori.
2° livello (cl. 4)
3° livello (cl. 5)
Documentatore.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per il pri m o a nn o d i e f f e tti v o sv o l g i m e n to d e ll a m a n si o n e il m i n i m o d i stip e n d i o d e l d o c u m e n tato r e d i 3° li v e ll o è q u e ll o d e ll a c l a ss e 6 a.
FOTOGRAFO
Effettua riprese fotografiche e riproduzioni fotografiche di ambienti, scene, oggetti, disegni ecc. in interni ed esterni.
Sviluppa e stampa qualunque materiale fotografico, bianco/ner o e a colori, utilizzando i vari tipi di supporto in uso ed in qualsiasi for mato (comprese le gigantografie), per tutte le esigenze aziendali.
1° livello (cl. 5)
Fotografo che, con almeno 4 anni di effettivo svolgimento della man- sione con inquadramento nel 2° livello, abbia svolto le mansioni a lui af- fidate senza essere incorso in rilievi tecnici e professionali che possano incidere sulla favorevole valutazione delle sue capacità.
2° livello (cl. 6)
Fotografo.
FUNZIONARIO
È qualificato tale colui che, svolgendo con discrezionalità di poteri funzioni tecniche e/o amministrative, è predisposto a strutture o posi- zioni di lavoro definite ed individuate a livello di Direttore Generale.
GEOMETRA
Impiegato cui, all'atto dell'assunzione, viene richiesto il diploma di geometra o di perito edile. È incaricato di progettare opere edili e stra- dali per gli impianti aziendali e di partecipare all'attività di progettazione svolta da professionisti esterni, fornendo assistenza informativa e pro- getti di massima delle opere, elaborati in accordo con le altre compo- nenti tecnico-produttive dell'Azienda.
È responsabile della esecuzione dei lavori edili e stradali che rientra - no nelle sue competenze professionali di legge, r elativi alla costruzione, ampliamento, adattamento e buona conservazione degli immobili azien - dali di competenza, esegue la progettazione di dettaglio, redige capito- lati di appalto, effettua la valutazione tecnica delle offerte delle ditte e- sterne; coordina, nel rispetto dei contratti e dei progetti, la realizzazione delle opere direttamente e/o mediante l'attività dell'assistente edile, con- trolla ed avalla le relative contabilità dei lavori e dispone per le liquida - zioni alle ditte effettuando i collaudi tecnico-amministrativi necessari; ef- fettua le previsioni di spesa per la formulazione del budget edile.
Svolge le pratiche con Enti locali per la richiesta di permessi, conces- sioni, ecc. necessari alla realizzazione delle oper e edili; effettua sopral- luoghi nelle zone e/o nei cantieri di competenza per esprimere pareri tecnici per la scelta dei suoli da acquistare; effettua rilevamenti topogra- fici di terreni e rilievi di fabbricati e/o misure per acquisire dati ed infor- mazioni per la redazione di progetti, contratti, richieste di servitù, ecc.
1° livello (cl. 2)
Geometra che, in base all'esperienza acquisita, è incaricato di proget- tare e/o dirigere e/o collaudare direttamente opere più impegnative che rientrino nelle sue competenze professionali di legge e/o di partecipare direttamente alla progettazione e direzione dei lavori per opere eccezio- nali, per volume e/o estensione nazionale.
2° livello (cl. 4)
Geometra che dopo almeno 4 anni di effettivo esercizio della man-
3° livello (cl. 5)
Geometra.
GRAFICO-OPERATORE ANIMATORE
In possesso di diploma di scuola media superiore e di specifiche co- noscenze grafiche e tecniche avendo la diretta responsabilità dell'attività cui è preposto, idea, elabora e realizza grafica, animazione ed immagini, su qualsiasi supporto; può pr ovvedere inoltre al montaggio ed alla tra - smissione di quanto realizzato.
I compiti che compongono la mansione possono esser e svolti nel lo- ro complesso o singolarmente.
Realizza anche audiovisivi, ideogrammi, titoli, scritte e decorazioni varie nonché effetti speciali. Nello svolgimento della sua attività si avva- le di idonei strumenti ed apparecchiature anche elettronico-digitali.
Predispone per l'esercizio le apparecchiature di ripresa, elaborazione e montaggio su cui opera.
1° livello (cl. 2)
In produzioni di rilievo artistico, culturale e/o spettacolare e/o pro- duttivo e/o giornalistico cui partecipa direttamente è responsabile, per specifica competenza professionale, della qualità artistica e tecnica di sequenze grafiche, audiovisive e di animazione che idea, progetta e rea- lizza utilizzando ogni idonea appar ecchiatura di ripresa, elaborazione, registrazione e montaggio.
Nello svolgimento delle sue mansioni idea, elabora story-boar d. Nello svolgimento del processo produttivo di sua competenza può esse- re preposto ad altri graifci-operatori animatori.
2° livello (cl. 4)
Grafico-operatore animatore con almeno 4 anni di effettivo esercizio della mansione nella classe retributiva propria del 3° livello il quale, ab- bia svolto le mansioni a lui affidate senza essere incorso in rilievi tecnici e/o professionali che possano sostanzialmente incider e sulla favorevole valutazione delle sue capacità.
3° livello (cl. 5)
Grafico-operatore animatore.
Per il pri m o a nn o d i e f f e tti v o sv o l g i m e n to d e ll a m a n si o n e il m i n i m o d i stip e n d i o d e l g r a f i c o - o p e r a t o r e - a n i m a t o r e d i 3° li v e ll o è q u e ll o d e ll a c l a ss e 6 a.
IMPIEGATO
1° livello — Impiegato direttivo (cl. 3)
Lavoratore che con discrezionalità ed iniziativa — entro programmi e direttive di massima — svolge compiti complessi e variabili:
— richiedenti la conoscenza completa di tecniche specialistiche com- plesse, nonché esperienza e capacità professionale;
— implicanti la programmazione del lavoro proprio ed il coordinamen- to, il controllo e la responsabilità di unità organizzative e/o lo svilup - po di studi, ricerche e attività di alta qualificazione professionale.
2° livello — Impiegato direttivo (cl. 4)
Lavoratore che con autonomia ed iniziativa — entro norme e direttive e sulla base di programmi dettagliati — svolge compiti variabiliti e di ri- lievo:
— richiedenti la conoscenza completa di tecniche e procedure specifi- che, nonché notevole esperienza e capacità professionale;
— implicanti la programmazione del lavoro proprio ed altrui e/o l'e- spletamento di autonome attività specialistiche.
3° livello — Impiegato di concetto (cl. 5)
Lavoratore che, in possesso di una compiuta pratica d'ufficio, con au- tonomia ed iniziativa — nell'ambito di nor me, prassi e procedure — svolge compiti richiedenti conoscenze teoriche complesse e specialisti- che implicanti la capacità di elaborare dati e di analizzare e risolvere problemi e situazioni variabili.
4° livello — Impiegato di concetto (cl. 6)
Lavoratore che, con autonomia ed iniziativa nell'attuazione di nor me, prassi e procedure, svolge compiti richiedenti conoscenze teoriche e co- gnizioni tecnico-professionali acquisite mediante pratica di ufficio o cor- si professionali.
5° livello — Impiegato d'ordine (cl. 8)
Lavoratore che svolge compiti amministrativi e/o tecnico-manuali consistenti nell'applicazione di nor me, prassi e procedure a situazioni
anche variabili richiedenti appropriate e specifiche conoscenze.
NOTA A VERBALE
L'i m pi e gato d'o r d i n e n e l pri m o a nn o d i e f f e tti v o e s e r c izi o d e ll a m a n si o - n e h a il m i n i m o d e ll a c l a ss e d i apparte n e n za ri d o tt o d e l 7 p e r c e n to .
CHIARIMENTI A VERBALE
1. È i n q u adrato n e ll a 2 a c l a ss e r e trib u ti v a l'i m pi e gato d i pri m o li v e ll o pr e p o sto ad u n a u n ità o r ga n izzativ a str u tt u r a lm e n t e c o stit u ita e d i n o t e v o l e i m p o rta n z a , s u ffi c i e n t e m e n t e c a r a tt e rizz a t a e sp e c ifi c a t a - m e n t e i n d i v i d u ata n e ll'a m bito d e ll e str u tt u r e azie n dali,; l a pr e p o si- zio n e a ll a pr e d e tta u n ità o r ga n izzativ a c o m p o rta l o sv o l g i m e n to d i attività d i g e sti o n e d i p e rs o n e e m ezzi ri c h i e d e n t e preparazio n e sp e - c i a listi c a c o n appr o f o n d it e c o n o s c e n z e d i n o r m ativ e azie n dali, t e c - n i c h e e l e g isl ativ e e c o m p o rta n t e a u to n o m e re s o n s a bilità d e c isi o n a li.
2. Le p o sizi o n i d i l a v o ro d i i m pi e gati d i 1° li v e ll o i n q u adrati i n c l. 2 a
s o n o q u e ll e d i c u i a ll'a ll e gato C) d e l 16 n o v e m br e 1983.
3. L'Isp e tt o r e Co mm e r c i a l e v i e n e a ss u n to i n c l. 5 a e p e r il pri m o a nn o d i s e r v izi o g li s a r à attrib u it o il m i n i m o d e ll a c l a ss e 6 a. Dopo u n u lt e ri o- r e a nn o d i p e r m a n e n za n e ll a c l a ss e 5 a s a r à a ss e g n ato a ll a c l a ss e 4 a. Co n s e g u ir à il p a ssaggio i n c l a ss e 3 a d o p o 3 a nni d i e f f e tti v o sv o l g i- m e n to d e ll a m a n si o n e i n c l a xx x 0 x x x x xx e c h e n o n si a i n c o rs o i n ri- li e v i t e c n i c o - d is c ipli n a ri c h e p o ss a n o i n c i d e r e s u ll a f a v o r e v o l e v a l u - ta zio n e d e l s u o r e n d i m e n to .
4. Entro u n m a ssi m o d i 5 a nni d i e s e r c izi o d e ll a m a n si o n e n e ll a c l a ss e r e trib u ti v a pr o pria d e l 5° li v e ll o l'Azie n da pr e n d e r à c o m u n q u e i n e- s a m e p e r l'e v e n t u a l e p a ssaggio a l 4 ° li v e ll o l a p o sizi o n e d e i l a v o r ato ri d e ll a li n e a i m pi e gatizia a l fi n e d i a cc e rta r e s e l a l o r o m a n si o n e p e r c a p a c it à i n d i v i d u a li, p r e p a r a zi o n e e d e sp e r i e n z e d i u ff i c i o si si a q u a lifi c ata a li v e ll o d i c o n c e tt o .
5. Dopo 4 a nn i d i e f f e tti v o s v o l g i m e n t o d e ll a m a n si o n e a l 4° li v e ll o l'Azie n da pr e n d e r à i n e s a m e , a i fi n i d e l p a ssaggio a l 3 ° li v e ll o , l e p o - sizi o n i d i q u e i l a v o r ato ri d e ll a li n e a i m pi e gatizia c h e a bbia n o a c q u i - sito q u e ll a c o m pi u ta prati c a d i u ffi c i o e s e m pr e c h e n o n si a n o i n c o rsi i n rili e v i pr o f e ssi o n a li l o r o f o r m a lm e n t e c o n t e stati.
6. Rim a n g o n o n atu r a lm e n t e e s c l u s e dall'a ppli c azio n e d e i pr e d e tti c rite - ri d i v a l u ta zio n e q u e ll e p o sizi o n i d i l a v o ro p e r l e q u a li il 5° li v e ll o o il 4° li v e ll o c o stit u is c o n o p u n to d'a rriv o d i it e r d i c a rri e r a e d i n o g n i c a s o g li i n q u adra m e n ti c o n tr attu a li c o n c o r dati a i c itati li v e lli.
INFERMIERIE
In possesso di diploma di "infermiere professionale" fornisce, presso gli ambulatori aziendali, assistenza e ausilio di caratter e infermieristico al medico preposto all'ambulatorio.
Esegue la prima manutenzione di esercizio delle apparecchiature in dotazione all'ambulatorio.
1° livello (cl. 4)
Infermiere che, con almeno 6 anni di effettivo svolgimento della mansione al 2° livello, abbia confermato la propria preparazione profe- sionale con continuità qualitativa di pr estazioni.
2° livello (cl. 5)
Infermiere dopo 4 anni di svolgimento della mansione al 3° livello senza essere incorso in rilievi tecnico-professionali che possano incider e sulla favorevole valutazione delle sue capacità.
3° livello (cl. 6)
Infermiere
MONTATORE
In possesso di diploma di scuola media superiore esegue, con piena responsabilità artistica e tecnica e/o con orientamento giornalistico, il montaggio di pr oduzioni filmate ed elettroniche.
Nello svolgimento della sua mansione utilizza specifiche appar ec- chiature audio e video per registrazioni, mixaggi anche con specifiche apparecchiature per effetti speciali digitali, visioni, riversamenti e prov- vede inoltre, durante il suo turno di lavoro, alla messa in onda dei pro-
grammi che ha montato direttamente o comunque prodotti dallo specifi- co settore di appartenenza (ad es. telegiornale, programmi, ecc.).
1° livello (cl. 1 )
Montatore di comprovata esperienza di carattere tecnico-artistico e di attualità giornalistica che provvede al montaggio di ripr ese filmate ed e- lettroniche di particolare importanza e complessità e che sovraintende e coordina l'attività di altri montatori.
2° livello (cl. 3)
Montatore che con almeno 4 anni di effettivo svolgimento della man- sione nella classe retributiva propria del 3° livello abbia svolto i compiti a lui affidati senza essere incorso in rilievi tecnico-professionali che pos- sano incidere sulla favorevole valutazione delle sue capacità.
3° livello (cl. 5)
Montatore.
1. Per il pri m o a nn o d i e f f e tti v o sv o l g i m e n to d e ll a m a n si o n e il m i n i m o d i stip e n d i o d e l m o n tato r e d i 3° li v e ll o è q u e ll o d e ll a c l a ss e 6 a.
2. Ai m o n tato ri, c i n e m ato g r a fi c i e d e l e ttr o n i c i, i n r e l azio n e a ll a m o lti- pli c ità d e i c o m piti l o r o a ffi dati, s a r à c o rrisp o sta u n a i n d e nnità d i li - r e 100.000 m e n sili. T a l e i n d e nnità è c o m p u ta bile n e ll a r e trib u zio n e a i s o li e ff e tti d e l tr atta m e n to d i fi n e r apporto, d e ll e f e ri e , n o n c h é d e l- l a tr e d i c e si m a e d e ll a q u atto r d i c e si m a m e n silit à . Per q u e i m o n tato ri c h e g i à fr u is c o n o d i u n a i n d e nnità d i L. 75.000 m e n sili, l'i n d e nnità ste ss a v i e n e e l e v ata a L. 100.000
OPERATORE DI RIPRESA
1° livello - Direttore della fotografia (cl. 1 )
Dirige ed è responsabile della illuminazione delle scene, dell'insieme delle riprese e della intera unità delle riprese, per programmi di grande rilievo artistico e/o spettacolare e/o produttivo e/o documentaristico e/o di attualità.
2° livello (cl. 2)
È responsabile della illuminazione delle scene nei pr ogrammi che non richiedono per la loro natura la presenza del direttore della fotografia, effettua riprese elettroniche e cinematografiche di qualsiasi tipo, coordi- na l'attività di altri operatori e collabora con il regista nell'impostazione
della ripresa; effettua nei settori giornalistici complesse riprese filmate ed elettroniche di attualità, di documentari e di inchieste, di carattere u- nitario e no, assumendone la piena responsabilità professionale.
3° livello (cl. 3)
Operatore di ripresa che, con almeno 3 anni di permanenza al 4° livello, effettua riprese elettroniche e cinematografiche di qualsiasi tipo e predi- spone le luci nelle riprese che effettua.
4° livello (cl. 5)
Effettua riprese cinematografiche ed elettroniche non complesse e tutti i compiti di supporto alla ripr esa, compresa l'eventuale registrazione, nonché la piccola manutenzione della macchina; pr edispone le luci nel- le riprese che effettua.
NOTE A VERBALE
2. Nel c a s o v e n ga ri c h i e sto a ll'o p e r ato r e d i ripr e s a d i sv o l g e r e c o n c o n ti- n u ità i c o m piti d i s u i s o pra, a ll o ste ss o a n d r à c o rrisp o sta u n'i n d e n- n ità d i L. 50.000.
3. Tale i n d e nn it à è c o m p u t a b il e n e ll a r e tr i b u zi o n e a i s o li e ff e tti d e l tr atta m e n to d i fi n e r apporto, d e ll e f e ri e , n o n c h é d e ll a tr e d i c e si m a e d e ll a q u atto r d i c e si m a m e n silit à .
OPERATORE TRUKA
Effettua riprese di fotografie, disegni, ecc. con apposite macchine ci- nematografiche o elettroniche e realizza effetti speciali cinematografici o elettronici ( dissolvenza, fondus, animazione, xxxx ellate, mascherine, ecc.) con la truka o altre apposite apparecchiature anche in collabora-