Common use of Premio di risultato Clause in Contracts

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi di seguito evidenziati. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito evidenziatiindicate. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le misure volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella con la realizzazione di programmi, programmi aziendali concordati fra tra le Parti, aventi come obiettivo per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttivitàrendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, qualitàanche parzialmente variabili, efficienza ed innovazionela parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. Il premio dovrà avere La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al L’accordo per il premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazioneavrà durata triennale. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le Parti organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano nella opportunità di prevedere istituire un importopremio di risultato, nella misura ed alle condizioni concordatecon le caratteristiche di cui sopra, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economicihanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno 6 mesi presso le aziende prive sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economicieffet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, individuali o collettivibeneficiari del premio, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNLnel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per Per i lavoratori a tempo parziale parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in rapporto al normale orario proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di lavoro. L’importo risultato non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o di leggecontrattuale, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti parti ne hanno definito l’importo l’ammontare in senso omnicomprensivoonnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Dall’adempimento saranno escluse le aziende Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di competenza dell’erogazionestagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità Parti, in applicazione della previsione di revisionare il presente articolo e si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva cui all’art. 48 del vigente CCNL, convengono l’attribuzione di definire un Premio di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi risultato che ha come principale presupposto la verifica dei risultati legati al positivo andamento economico delle aziende, tenendo conto anche degli apporti professionali, delle attività svolte e delle funzioni ricoperte. In applicazione dell’accordo nazionale del 23.11.2006 viene istituito il “Premio di seguito evidenziatiRisultato”, riferito ai bilanci d’esercizio del biennio 2006 e 2007. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione Il Premio di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese Risultato verrà erogato sotto forma di minori dimensioni, in quanto capace una tantum nel mese di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinatoal personale che abbia prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione. Il premio variabile Premio di risultato compete al personale che abbia superato il periodo di prova. La determinazione, le modalità di erogazione e quant’altro connesso al Premio di Risultato verranno regolati dall’accordo allegato al presente Contratto, di cui fa parte integrante. L’importo del Premio di Risultato, come sopra definito, concernente le singole BCC/CRA sarà calcolato con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione ripartito tra il personale interessato applicando la scala parametrale prevista dall’accordo del 23.11.2006, che si allega al presente Contratto, tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31.12. dell’anno di programmimisurazione ovvero alla data di risoluzione del rapporto d lavoro. L’erogazione del Premio di Risultato relativo all’anno di misurazione 2006 avverrà nel mese di dicembre 2007. L’erogazione del Premio, concordati fra le Partiavendo la caratteristica di una corresponsione, aventi come obiettivo incrementi la cui struttura è correlata dal presente contratto alla misurazione di intervento di produttività, redditivitàqualità e competitività, qualità, efficienza ed innovazionegode del particolare regime contributivo stabilito dai commi 2 e 3 dell’art. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione 2 del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva D.L. n. 67/1997 (E.G.R.Legge 135/97), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione.

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Samples: Contratto Integrativo Regionale Delle Banche Di Credito Cooperativo Della Calabria, Della Federazione Calabrese Delle BCC E dell’in.cra, Contratto Integrativo Regionale Per Le Banche Di Credito Cooperativo Della Calabria, Contratto Integrativo Regionale Per Le Banche Di Credito Cooperativo Della Calabria

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il Secondo quanto stabilito nella PARTE GENERALE punto B) “Disposizioni generali sul sistema contrattuale” del presente articolo e si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi di seguito evidenziati. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare cui contenuti si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi, tra le Parti espressamente indicate nel sopraccitato punto B), ai fini della determinazione di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese un Premio di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà norma annuale calcolato solo con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, di qualità, efficienza di redditività ed innovazionealtri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa Al fine di leggeacquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti, di cui al punto B) della parte “Disposizioni generali sul sistema contrattuale”, esamineranno preventivamente in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi aziendale, in coerenza con gli elementi di informazione e consultazioneconoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. In particolare, Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti. Tali risultati saranno verificati tra le Parti concordano che di norma entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere risultati stessi; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione — o comunque con riferimento a quanto aziendalmente concordato — la Direzione aziendale fornirà alle RSU informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio. L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di misurazione riferimento di cui al primo comma, di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e verifica degli incrementi modalità aziendalmente definiti dalle Parti. Le erogazioni dovranno consentire l’applicazione dello specifico trattamento contributivo e previdenziale previsto dalla normativa di produttivitàlegge. Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle Parti quale parametro di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici definizione per individuarne l’ammontare. Gli accordi aziendali o di altro genere appositamente individuatigruppo, stipulati successivamente alla data del presente rinnovo, avranno durata triennale. Ai Dalla data del 17 ottobre 1994 non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del “premio di produzione” di cui all’art. 22 del CCNL 5 febbraio 1991. I Premi di produzione di cui al punto precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30 settembre 1994 le parti, all’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori. Viene confermato che, ai fini del rispetto della effettiva diffusione non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità Al fine di revisionare migliorare i risultati aziendali con il presente articolo e si prefiggonoconcorso del fattore lavoro, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi di seguito evidenziati. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione aziendalmente possono es- sere raggiunti accordi di secondo livello avente contenuti economicilivello, anche nelle imprese ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di minori dimensioni, in quanto capace risultato. Tale istituto è volto a favorire l’ottenimento di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione di programmi, pro- grammi concordati fra tra le Partiparti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditivitàdi qualità e di competitività della azienda. Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonché del premio di risultato le parti, qualitàa livello aziendale, efficienza ed innovazione. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione valutano le condizioni dell’impresa e consultazione. In particolaredel lavoro, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri sue prospettive di misurazione sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e verifica degli incrementi delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi . Al conseguimento dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contratta- zione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell’accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le mo- dalità e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 2, lett. c), dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l’attribuzione del premio di risultato e i relativi criteri di quantificazione; - i parametri e i criteri di misurazione della performance generale o riguardante progetti delle performance specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di interesse aziendale corresponsione del premio (per istituire sistemi settori, comparti, impianti, uffici, reparti, ecc.); - l’eventuale modalità di valutazione delle performance prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l’ipotesi di ottenimento solo parziale dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economicirisultati previsti; - i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall’art. 3 del CCNL 12 luglio 1985, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso le parti convengono sulla necessità di presenza costituzione di un diverso trattamento economico rispetto livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno contenuti a quello minimo fissato dal CCNLlivello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato In questo contesto potranno anche essere concordati forme, tempi e altre clausole per l’informazione e la veri- fica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell’accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una unica soluzione con le competenze del mese commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di aprile monitoraggio e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi analisi degli accordi posti in essere. Il premio di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale variabilità in rapporto al raggiungimento dei risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio non rientra nella retribuzione normale orario di lavorocui all’art. L’importo 1 del CCNL 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non avrà riflesso alcuno sugli fa parte del TFR, è già comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi le- gali e contrattuali ee dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontri- buzione previdenziale di cui al Protocollo 23.7.93 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di mi- glioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l’elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede a- ziendale verranno precisate (premi/o indennità di legge, diretti e/o indirettipartecipazione, di alcun genere produttività, ecc.). All’art. 2, lett. c), dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli artt. 2 e sarà escluso dal computo 3 dell’accordo nazionale 27 febbraio 1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo. Sono abrogati l’art. 3 del TFR CCNL 23 luglio 1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del CCNL 17 giugno 1982, l’accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell’accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche contrasto con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazionela presente disci- plina.

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Samples: Accordo Nazionale 2 Giugno 1987, Accordo Nazionale 2 Giugno 1987

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito evidenziatiindicate. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le misure volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento strategie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella con la realizzazione di programmi, programmi aziendali concordati fra tra le Parti, aventi come obiettivo per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento, produttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, qualitàanche parzialmente variabili, efficienza ed innovazionela parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. Il premio dovrà avere La parte fissa sarà conservata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al L’accordo per il premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazioneavrà durata triennale. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le Parti organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti dell’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano nella opportunità di prevedere istituire un importopremio di risultato, nella misura ed alle condizioni concordatecon le caratteristiche di cui sopra, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei destinato ai lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economicihanno un accordo integrativo aziendale o territoriale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Importo A 296,00 B 251,00 C 222,00 D 178,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2017. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1° ottobre 2017, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato che risultino iscritti al LUL nel libro unico da almeno 6 mesi presso le aziende prive sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economicieffettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, individuali o collettivibeneficiari del premio, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNLnel periodo 1° gennaio 2015 – 1° ottobre 2017. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per Per i lavoratori a tempo parziale parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in rapporto al normale orario proporzione all’entità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di lavoro. L’importo risultato non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, è utile ai fini del calcolo di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR istituto di legge o contrattuale, in quanto le Parti parti ne hanno definito l’importo l’ammontare in senso omnicomprensivoonnicomprensivo tenendo conto di qualsiasi incidenza, né sarà computata ai fini del trattamento di fine rapporto. Dall’adempimento saranno escluse le aziende Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che versino venga pagato successivamente al 1° ottobre 2014. Sono fatti salvi – a meno di differenti intese al secondo livello – gli elementi salariali in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del °1 luglio 1993. Le disposizioni di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di competenza dell’erogazionestagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 Novembre 2016.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Premio di risultato. In relazione a quanto previsto dal C.c.n.l., si conviene che, per la vigenza del presente accordo, venga definito un premio di risultato avente come obiettivo il miglioramento delle capacità produttive del comparto sia a livello generale sia delle singole Aziende, attraverso anche una migliore partecipazione dei lavoratori interessati. Si definiscono, pertanto, allo scopo i seguenti parametri: Il parametro settoriale, di carattere generale, è basato sulla quota produttività/fatturato procapite, così come definita nell’accordo 25 settembre 1996, che viene pertanto confermato per tale aspetto. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e parti si prefiggonoriservano peraltro, entro la fase di stesura definitiva del CCNLin relazione agli approfondimenti tuttora in corso, di definire eventualmente un diverso parametro settoriale. Al raggiungimento dell’obiettivo come sopra definito, che verrà verificato nell’anno successivo a quello di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi riferimento, è legata una quota di seguito evidenziatipremio pari a € 619,74 lorde annue per dipendente, da valere per tutti gli anni di vigenza del presente accordo. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione Per quanto concerne tale quota di secondo livello avente contenuti economicipremio, anche nelle imprese nel corso di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto ogni anno di riferimento (2015 per 2016, 2016 per 2017 e 2017 per 2018) verranno corrisposti anticipi secondo le seguenti modalità: € 51,64 lordi con il saldo delle retribuzioni dei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre in proporzione ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mesi lavorati, salvo conguaglio da effettuarsi all’atto della verifica. Fatto salvo il diritto delle singole aziende di erogare il premio, previo accordo tra le RSU/RSA o determinato. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione in mancanza di programmiqueste, concordati fra le Partiorganizzazioni sindacali territoriali di categoria stipulanti il presente accordo e la Direzione Aziendale, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazionesecondo diverse modalità. In particolarevia eccezionale, le Parti concordano pur non essendo ancora determinabile la maturazione della quota produttività/fatturato procapite, ai lavoratori che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o cessano il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro nel corso dell’anno di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordateriferimento verranno riconosciuti, a titolo totale definizione di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il detta quota del premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economicirisultato, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro gli importi della quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali eproduttività/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure fatturato procapite di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazionesopra in proporzione ai mesi lavorati.

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Samples: Verbale Di Accordo

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e si prefiggonoLa contrattazione aziendale, entro la fase di stesura definitiva del CCNLcome in premessa, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi di seguito evidenziatinon può avere per oggetto materie già definite in altre sedi negoziali. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare Con riferimento alla Premessa, la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il un premio variabile sarà annuale calcolato solo con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le Partiparti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, di qualità, efficienza di redditività ed innovazionealtri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e medie aziende nonché‚ ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa Al fine di leggeacquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 7 della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile di risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle rappresentanze sindacali unitarie entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la direzione aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti fornirà alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del premio. L’ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e, in base ai criteri, come indicati al punto 1 e definiti nel punto 2 del capo III Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali, potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti. L’erogazione avverrà, di norma a consuntivo, secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare. Considerata la novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato sistema contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nell’ambito dell’osservatorio nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Le parti convengono di dedicare una apposita sessione dell’osservatorio nazionale, da tenersi entro il rispetto primo trimestre del 2000, nella quale autonomamente esprimeranno valutazioni utili per la realizzazione a livello aziendale di una contrattazione coerente con gli indirizzi e le regole contenute nel presente articolo. Dall’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13/9/1994 non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del premio di produzione di cui all’art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19/12/1990 compresa l’indennità sostitutiva di cui al secondo comma dell’articolo stesso; per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al 30/6/1994 ai fini della retribuzione dei tempi delle verifiche lavoratori. I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed una approfondita qualità dei processi istituti retributivi di informazione analoga natura eventualmente già presenti in azienda, non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consultazioneconsolidati alla data del 30/6/1994, le parti, all’atto dell’istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende, né perdite per i lavoratori. Ai fini del rinnovo e della durata degli accordi economici del premio di risultato si richiama il punto 2 del capo III Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali. - Nota a verbale - Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23/7/1993. In particolarequesto quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Parti concordano organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto, nell’ambito dell’osservatorio nazionale. Fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 23/7/1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di misurazione e verifica degli incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel altri elementi rilevanti per il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processicompetitività aziendale, anche conseguiti attraverso la riorganizzazione dell’orario realizzazione di lavoro non straordinario o programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il ricorso rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 Disciplina Generale del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordateCCNL UNIONMECCANICA, a titolo livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 20 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione.

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Samples: www.reteomeo.it

Premio di risultato. Le Parti convengono In applicazione degli accordi intervenuti a livello nazionale (30/11/2001, 10/01/2002, 27/03/2002) e avuto riferimento a quanto previsto dal CCNL 7.12.2000 e successivo rinnovo del 27/09/2005 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo nonché dell’ accordo sulla necessità disciplina del Premio di revisionare Risultato del 23/11/2006, viene istituito, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (PDR). La misura del PDR verrà determinata con il meccanismo individuato dall’accordo allegato al presente articolo contratto (di cui fa parte integrante) e verrà erogato con le modalità e nei casi ivi definiti. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’accordo 23/11/2006 tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi del PDR da erogare sono quelli relativi agli anni 2007/2008, con riferimento rispettivamente ai bilanci d’esercizio degli anni 2006, 2007. Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Il PDR va erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni, a tutti coloro che nell’anno di misurazione abbiano prestato la loro attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (apprendistato professionalizzante, contratto di inserimento, contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ecc…). Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’esercizio di riferimento, il PDR compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La corresponsione del premio compete per intero nel caso in cui, nell’anno di misurazione, si prefiggonosia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, entro la fase invece, proporzionalmente ridotta nei casi di stesura definitiva del CCNLmalattia, con esclusione di definire malattia di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi durata continuativa superiore a tre mesi, assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione ( escluso lo sciopero); rapporto di seguito evidenziatilavoro a tempo parziale. Le Parti confermano la necessità Il PDR va corrisposto, oltre ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello avente contenuti economiciabbiano prestato attività lavorativa, anche nelle imprese a tempo determinato, nell’anno di minori dimensioniriferimento, anche a tutti coloro che, pur prestando attività lavorativa nell’anno stesso, non siano in servizio nel mese di erogazione, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinatoprecedentemente cessati. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR. Il PDR non maturerà se, nell’anno immediatamente precedente a quello di programmierogazione, concordati fra la singola BCC/CRA abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione. PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall’aggregato dei bilanci delle ex BCC/CRA partecipanti alla fusione. Il PDR non verrà erogato al lavoratore che abbia, per l’anno di riferimento, ottenuto un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo, confermato tale dall’esito della procedura di ricorso così come individuata a livello nazionale, secondo le Partilinee guida ivi fissate. Ai sensi dell’art.2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, aventi come obiettivo il PDR essendone incerta la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, redditivitàqualità e competitività, qualitàsarà assoggettato a contributi previdenziali, efficienza ed innovazionesia rispetto all’Azienda che al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dal citato articolo 2. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa PDR relativo all’anno 2007 con riferimento al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. bilancio d’esercizio 2006 sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedentesul cedolino paga della 13° mensilità 2007. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato La Federazione comunica alle XX.XX Regionali per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza ogni singola Bcc gli importi effettivamente erogati per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazioneogni singolo inquadramento.

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Samples: www.fisac-cgil.it

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità Con riferimento al CCNL 21.12.2007 e successive modifiche e/ o integrazioni, in materia di revisionare il presente articolo premio di risultato, ai fini della determinazione del premio, riferito ai bil anci di esercizio degli anni 2008, 2009, 2010 si conviene di assumere l’indicatore composto dai seguenti indici e si prefiggono, entro la fase relativi pesi: Ammontare del margine di stesura definitiva 30 intermediazione rapportato al % num ero dei dipendenti Ammontare degli impieghi 10 rapportato al numero dei % dipendenti Ammontare del CCNL, margine servizi 10 rapportato al numero dei % dipendenti Ammontare dei costi operativi 30 rapportato al margine di definire % intermediazione Ammontare del risul tato lordo di comune accordo l’aggiornamento dello stesso gestione rapportato al numero dei 20 dipendenti % Gli indicatori di cui sopra sono determinati secondo i principi criteri stabiliti dall’Accordo Nazionale del 23.11.2006 in materia di Premio di Risultato; il “margine servizi” è costituito dalla diff erenza tra la voce 40 e la voce 50 del Conto Economico. Per la quantificazione del premio di risultato da erogare complessivamente da parte di ciascuna BCC si tiene conto dell’andamento misurato e della fascia di appartenenza, applicando le previsioni di c ui all’A llegato F al CCNL 21.12.2007 , salvo quanto di seguito evidenziatispecificato. Le Parti confermano L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 3,75% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 3,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali; ⮚ 3% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 3% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indica tore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 2,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali; ⮚ 2% del risult ato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 2% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 1,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti perce ntuali; ⮚ 1% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 1,20% del risultato lordo di gestione registrato nell ’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 1% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali; ⮚ 0,75% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. Per le BCC interessate da processi di fusione vengono assunti i dati derivanti dall’aggr egato dei bilanci delle Aziende partecipanti alla fusione. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione scala parametrale prevista dall’ Allegato B dell’Allegato F al c.c.n.l. 21.12.2007 tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di secondo livello avente contenuti economicimisurazione, anche nelle imprese ovvero, alla data di minori dimensioni, in quanto capace risoluzione del rapporto di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinatolavoro. Il premio variabile mese di erogazione, a regime, sarà calcolato con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione il mese di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi settembre dell’anno successivo a quello di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazionerife rimento. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa Nel caso di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione inizio del rapporto di lavoro subordinatodurante l’anno di misurazione, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile PDR compete in modo obiettivo attraverso il riscontro proporzione ai mesi di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuatiservizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Per la corresponsione del premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economicial personale della Federazione regionale, individuali o collettivile parti rinviano alla nota della stessa Federazione del 16 ottobre 2003. Per il personale della Ghenos Consultant s.r.l. la Federazione si impegna a promuovere, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenzaentro il 30.5.2010, in caso sede locale, un incontro negoziale fra e i rappresentanti di presenza detta Società e gli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto nonché le R.S.A. eventualmente costituite in Azienda nell’ambito di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNLdette XX.XX. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese ai sensi dell ’art. 19 l. 300/ 1970 , per la definizione degli indicatori da assumere per la determinazione dello stesso Premio di aprile Risultato , tenuto conto della situazione economica e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazionepatrimoniale dell’Azienda.

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Samples: Contratto Integrativo Regionale Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree

Premio di risultato. Le Parti convengono In applicazione degli accordi intervenuti a livello nazionale (30/11/2001, 10/01/2002, 27/03/2002) e avuto riferimento a quanto previsto dal CCNL 7.12.2000 e successivo rinnovo del 27/09/2005 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo nonché dell’ accordo sulla necessità disciplina del Premio di revisionare Risultato del 23/11/2006, viene istituito, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (PDR). La misura del PDR verrà determinata con il meccanismo individuato dall’accordo allegato al presente articolo contratto (di cui fa parte integrante) e verrà erogato con le modalità e nei casi ivi definiti. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’accordo 23/11/2006 tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi del PDR da erogare sono quelli relativi agli anni 2007/2008, con riferimento rispettivamente ai bilanci d’esercizio degli anni 2006, 2007. Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Il PDR va erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni, a tutti coloro che nell’anno di misurazione abbiano prestato la loro attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (apprendistato professionalizzante, contratto di inserimento, contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ecc…). Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’esercizio di riferimento, il PDR compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La corresponsione del premio compete per intero nel caso in cui, nell’anno di misurazione, si prefiggonosia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, entro la fase invece, proporzionalmente ridotta nei casi di stesura definitiva del CCNLmalattia, con esclusione di definire malattia di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi durata continuativa superiore a tre mesi, assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione ( escluso lo sciopero); rapporto di seguito evidenziatilavoro a tempo parziale. Le Parti confermano la necessità Il PDR va corrisposto, oltre ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello avente contenuti economiciabbiano prestato attività lavorativa, anche nelle imprese a tempo determinato, nell’anno di minori dimensioniriferimento, anche a tutti coloro che, pur prestando attività lavorativa nell’anno stesso, non siano in servizio nel mese di erogazione, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinatoprecedentemente cessati. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR. Il PDR non maturerà se, nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la singola BCC/CRA abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione. Per i lavoratori delle BCC/CRA sottoposte a processi di fusione, ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione fini della determinazione del PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall’aggregato dei bilanci delle ex BCC/CRA partecipanti alla fusione. Il PDR non verrà erogato al lavoratore che abbia, per l’anno di programmiriferimento, concordati fra ottenuto un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo, confermato tale dall’esito della procedura di ricorso così come individuata a livello nazionale, secondo le Partilinee guida ivi fissate. Ai sensi dell’art.2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, aventi come obiettivo il PDR essendone incerta la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, redditivitàqualità e competitività, qualitàsarà assoggettato a contributi previdenziali, efficienza ed innovazionesia rispetto all’Azienda che al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dal citato articolo 2. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa PDR relativo all’anno 2007 con riferimento al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. bilancio d’esercizio 2006 sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedentesul cedolino paga della 13° mensilità 2007. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato La Federazione comunica alle XX.XX Regionali per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza ogni singola Bcc gli importi effettivamente erogati per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazioneogni singolo inquadramento.

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Samples: Contratto Integrativo Regionale Di Ii° Livello

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità In applicazione degli accordi intervenuti a livello nazionale (30/11/2001, 10/01/2002, 27/03/2002) e avuto riferimento a quanto previsto dal CCNL 7.12.2000 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di revisionare Credito Cooperativo, viene istituito, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (nel prosieguo PDR). La misura del PDR verrà determinata con il meccanismo individuato dall’accordo allegato al presente articolo contratto (di cui ne fa parte integrante) e verrà erogato con le modalità e nei casi ivi definiti. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’accordo 30.11.2001, tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di misurazione, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi del PDR da erogare sono quelli che si prefiggonoriferiscono ai bilanci d’esercizio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. L’erogazione del PDR relativo all’anno di misurazione 2000 avverrà, a tassazione separata,. entro la fase il mese di stesura definitiva luglio 2002 (i relativi importi sono riportati nella tabella allegata in calce al CIR). Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel caso di inizio del CCNLrapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, il PDR compete in proporzione ai mesi di definire servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La corresponsione del premio compete per intero nel caso in cui, nell’anno di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi misurazione, si sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotta nei casi di seguito evidenziatimalattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore ai tre mesi; assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione (escluso lo sciopero); rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti confermano la necessità Il PDR va corrisposto, oltre ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello avente contenuti economiciabbiano prestato attività lavorativa, anche nelle imprese a tempo determinato, nell’anno di minori dimensionimisurazione, anche a tutti coloro che, pur prestando attività lavorativa nell’anno di misurazione, non siano in servizio nel mese di erogazione, in quanto capace precedentemente cessati. In tal caso il PDR va erogato sempre in proporzione ai mesi di fotografare servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. Il PDR verrà erogato, in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni, anche a tutti coloro che, nell’anno di misurazione, abbiano prestato la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori loro attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato determinato e/o determinatocon contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR. Il PDR non maturerà se, nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la singola BCC/CRA abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione. Per i lavoratori delle BCC/CRA sottoposte a processi di fusione, ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione fini della determinazione del PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall’aggregato dei bilanci delle ex BCC/CRA partecipanti alla fusione. Il PDR non verrà erogato al lavoratore che abbia, per l’anno di programmiriferimento, concordati fra ottenuto un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo, confermato tale dall’esito della procedura di ricorso così come individuata a livello nazionale, secondo le Partilinee guida ivi fissate. Ai sensi dell’art.2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, aventi come obiettivo le erogazioni previste da tale articolo, essendone incerta la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura essendo correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, redditivitàqualità e competitività, qualità, efficienza ed innovazione. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione godono del particolare regime contributivo stabilito dai commi 2 e consultazione. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione 3 del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazionemedesimo articolo.

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Samples: Contratto Regionale Di Secondo Livello Per Le BCC Aderenti Alla Federazione Delle Banche Di Credito Cooperativo Dell’emilia Romagna

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità Nelle aziende di revisionare il cui al punto 6) della Premessa al presente articolo e si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi di seguito evidenziati. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare Contratto la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le Partiparti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, di qualità, efficienza di redditività ed innovazionealtri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa Al fine di leggeacquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 7) della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla Rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la Direzione aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti fornirà alla Rappresentanza sindacale aziendale informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio. L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma, potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il rispetto riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare. Considerata la novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del Premio di risultato viene ad importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei tempi delle verifiche lavoratori. I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed una approfondita qualità dei processi istituti retributivi di informazione analoga natura eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consultazioneconsolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti, all’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori. NOTA A VERBALE. Il presente Xxxxxxxxx definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993. In particolarequesto quadro, qualora si verifichino contenziosi sull'applicazione della procedura definita, le Parti concordano Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le Rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente C.c.n.l., che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto. XXXXX CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE IL 4 FEBBRAIO 1997. Fermo restando quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate ai risultati conseguiti in termini di misurazione e verifica degli incrementi di elementi variabili, quali produttività, redditività, qualità, efficienza redditività ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel altri elementi rilevanti per il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processicompetitività aziendale, anche conseguiti attraverso la riorganizzazione dell’orario realizzazione di lavoro non straordinario o programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il ricorso rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinatosuperamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 17, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livelloDisciplina generale, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordateSezione terza, a titolo livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 20 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione.

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Samples: Contratto Nazionale Per La Disciplina Dell'apprendistato Nella

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e si prefiggonoCon decorrenza dal 1 Luglio 2014 le parti, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi fissati al punto 3 della parte relativa agli assetti contrattuali di seguito evidenziaticui all’Accordo Interconfederale del 23/07/1993, istituiscono un “PREMIO DI RISULTATO” variabile legato al raggiungimento di obiettivi. Le Parti confermano Detto premio di risultato è composto dalla somma di due elementi: - Il primo è legato al fatturato aziendale: una volta raggiunto il parametro variabile di 70 milioni di euro di fatturato da parte dell’Azienda (così come risultante dal bilancio consuntivo della ditta) si riconoscerà a tutto il personale la necessità che vengano incrementate somma massima di € 450,00 a dipendente. - Il secondo è riferito al numero medio di giorni di ritardo nella consegna dei prodotti, e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione consentirà, se il ritardo dovesse assestarsi entro 10 giorni lavorativi rispetto alla data di secondo livello avente contenuti economiciconsegna pattuita, anche nelle imprese l’erogazione di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto massimo ulteriori € 450,00 a tempo indeterminato o determinatodipendente. Il premio variabile sarà calcolato con totale risultante dalla sommatoria dei due elementi su elencati, verrà poi erogato su base individuale prendendo a riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione l’indicatore della presenza al lavoro, secondo lo schema di programmiseguito riportato: Al fine di cui sopra, concordati fra non saranno considerate come “assenze” le Partiore di mancata prestazione lavorativa per: ferie, aventi come obiettivo incrementi permessi individuali, rol, maternità obbligatoria, sciopero, congedo matrimoniale, permessi per donazione sangue, infortuni sul lavoro, permessi per incarichi sindacali o politici, assemblee sindacali, cassa integrazione guadagni, permessi ex legge 104/92, permessi retribuiti ex Legge 53/2000 per congedi parentali, ricoveri ospedalieri e relativa convalescenza fino ad un massimo di produttività20 giorni, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro permessi non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, retribuiti in caso di presenza ricovero ospedaliero dei figli per bimbi di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile età compresa fra 3 e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione8 anni.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi di seguito evidenziati. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la La contrattazione di secondo livello avente con contenuti economici, anche nelle imprese di minori dimensionicui alla Premessa al presente CCNL lettere B), in quanto capace C) , è consentita per l’istituzione di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le Partiparti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditivitàdi efficienza, di qualità, efficienza di redditività ed innovazionealtri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, così come esplicitato al punto C) della premessa del presente CCNL, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi di cui sopra e, per loro natura dovranno avere caratteristiche tali da carattere variabile e non definibile a priori e saranno commisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e le procedure di verifica che le parti indicheranno. Le erogazioni dovranno consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale e fiscale previsto dalla legge, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di leggelegge se sopravvenuta. Gli importiPer la natura del premio, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un suo importo, nella misura ed alle condizioni concordatein virtù di quanto disposto dalla legge 29/05/92 n. 297, non concorre a titolo determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli tutti gli istituti contrattuali e/o di leggelegge (lavoro supplementare, diretti e/straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di preavviso, tredicesima mensilità, ecc.) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 402 del 29/07/1996. Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o indirettiterritoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi. Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui all'art 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione di secondo livello. La specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta diversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale, l’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le realtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le parti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla negoziazione, di alcun genere e sarà escluso dal computo seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da adottare nella fase di definizione del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione premio di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione.risultato:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito evidenziatiindicate. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le misure volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento strategie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella con la realizzazione di programmi, programmi aziendali concordati fra tra le Parti, aventi come obiettivo per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,produttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, qualitàanche parzialmente variabili, efficienza ed innovazionela parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. Il premio dovrà avere La parte fissa sarà conservata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti dell’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territoriale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: AREA EURO A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inudstria Turistica, 3 febbraio 2008. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare di particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. In particolareQualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l’invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le imprese aderenti ad AICA e a Federturismo Confindustria, previo accordo tra le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione nell’ambito della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità potranno individuare soluzioni atte a superare situazioni di prevedere un importocrisi aziendale tramite l’individuazione di adeguate misure, nella misura ed alle condizioni concordateanche in deroga a quanto contrattualmente previsto ad esempio, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenzaquali, in caso via non esaustiva, modalità di presenza gestione della riduzione dell’orario di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile lavoro e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazioneflessibilità.

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Samples: www.bollettinoadapt.it

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito evidenziatiindicate. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le misure volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento strategie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella con la realizzazione di programmi, programmi aziendali concordati fra tra le Parti, aventi come obiettivo per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,produttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, qualitàanche parzialmente variabili, efficienza ed innovazionela parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. Il premio dovrà avere La parte fissa sarà conservata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti dell’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territoriale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: AREA EURO A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inudstria Turistica, 9 luglio 2010. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare di particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. In particolareQualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l’invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le imprese aderenti ad AICA e a Federturismo Confindustria, previo accordo tra le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione nell’ambito della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità potranno individuare soluzioni atte a superare situazioni di prevedere un importocrisi aziendale tramite l’individuazione di adeguate misure, nella misura ed alle condizioni concordateanche in deroga a quanto contrattualmente previsto ad esempio, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenzaquali, in caso via non esaustiva, modalità di presenza gestione della riduzione dell’orario di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile lavoro e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazioneflessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e si prefiggonoLa contrattazione aziendale, entro la fase di stesura definitiva del CCNLcome in premessa, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi di seguito evidenziatinon può avere per oggetto materie già defini- te in altre sedi negoziali. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare Con riferimento alla Premessa, la contrattazione aziendale con contenuti economici è consen- tita per l’istituzione di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il un premio variabile sarà annuale calcolato solo con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le Partiparti, aventi come obiettivo incrementi di produttivitàprodut- tività, redditività, di qualità, efficienza di redditività ed innovazionealtri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della com- petitività delle piccole e medie aziende nonché‚ ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa Al fine di leggeacquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della con- trattazione aziendale, le parti, di cui al punto 7 della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa quan- titativa dell’erogazione connessa al premio variabile di risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle rap- presentanze sindacali unitarie entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la direzione aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti fornirà alle rappresentanze sindacali unitarie informa- zioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del premio. L’ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e, in base ai cri- xxxx, come indicati al punto 1 e definiti nel punto 2 del capo III Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali, potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti. L’erogazione avverrà, di norma a consuntivo, secondo criteri e modalità aziendalmente defi- niti dalle parti. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare. Considerata la novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato sistema contrattuale, le parti concorda- no la costituzione di una commissione paritetica nell’ambito dell’osservatorio nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Le parti convengono di dedicare una apposita sessione dell’osservatorio nazionale, da tenersi entro il rispetto primo trimestre del 2000, nella quale autonomamente esprimeranno valutazioni utili per la realizzazione a livello aziendale di una contrattazione coerente con gli indirizzi e le regole con- tenute nel presente articolo. Dall’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del premio di produzione di cui all’art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1990 compresa l’indennità sostitutiva di cui al secondo comma dell’articolo stesso; per le aziende dalla stessa interessate, resta definitiva- mente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei tempi delle verifiche lavoratori. I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed una approfondita qualità dei processi istituti retributivi di informazione ana- loga natura eventualmente già presenti in azienda, non saranno più oggetto di successiva con- trattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consultazioneconsolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti, all’atto dell’istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo, procede- ranno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende, né perdite per i lavoratori. Ai fini del rinnovo e della durata degli accordi economici del premio di risultato si richiama il punto 2 del capo III Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali. NOTA A VERBALE Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovati- ve rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993. In particolarequesto quadro, qualora si verifi- chino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Parti concordano organizzazioni sindacali territo- riali delle parti, le rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto, nell’ambito dell’osservatorio nazionale. XXXXX CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE IL 4 FEBBRAIO 1997 Fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, le parti ricon- fermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusiva- mente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di misurazione e verifica degli incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel altri elementi rilevanti per il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processicompetitività aziendale, anche conseguiti attraverso la riorganizzazione dell’orario realizzazione di lavoro non straordinario o programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il ricorso rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 Disciplina Generale del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuatiC.c.n.l. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordateUNIONMECCANICA, a titolo livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 20 giorni. L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro. L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità Come previsto dall’art. 48 del C.C.N.L. di revisionare categoria del 21 dicembre 2007 ed in applicazione della disciplina del PDR di cui all’accordo 23.11.2006 viene istituito il presente articolo Premio di Risultato (di seguito PDR). Relativamente al Premio di Risultato per l’esercizio 2008 da erogare nel 2009 il tetto del montante dei Premi viene fissato al 2,85% del Risultato Lordo di Gestione. Per l’esercizio 2009 da erogare nel 2010 non è previsto un tetto. Per gli esercizi 2010 da erogare nel 2011, e 2011 da erogare nel 2012 tornerà ad operare un tetto fissato al 3,30 % del Risultato Lordo di Gestione. Il PDR di Federazione Lombarda e di UPF sarà pari all’importo derivante dal montante premi diviso il numero totale dei dipendenti delle BCC Lombarde, maggiorato del 20% e parametrato sull’inquadramento 3A3L. Qualora nell’applicazione delle equivalenze, come di seguito definite, il valore della somma dei montanti delle BCC dovesse superare le percentuali su indicate si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso procederà ad una diminuzione percentuale uniforme su tutti i montanti delle BCC eroganti. Il PDR verrà erogato secondo i principi criteri e nei casi di seguito evidenziaticoncordati. Le Parti confermano L'importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la necessità scala parametrale vigente nell’anno di maturazione, tenendo conto dell'inquadramento in essere, per ciascun dipendente, alla data del 31 dicembre dell'anno di misurazione, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi del PDR da erogare sono quelli che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione si riferiscono ai bilanci d'esercizio degli anni dal 2008 al 2011. Il mese di secondo livello avente contenuti economicierogazione, anche nelle imprese a regime, sarà il mese di minori dimensioni, settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il PDR va corrisposto ai dipendenti in quanto capace servizio nel mese di fotografare la situazione dell’impresa e erogazione che abbiano prestato attività lavorativa nell'anno di meglio rispondere alle esigenze del contesto misurazione. Il PDR compete al personale che abbia superato il periodo di prova. Il premio verrà erogato ai cessati per pensionamento che abbiano lavorato nell’anno di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto corrisposto pro quota, a tempo indeterminato o determinatotal fine considerando mese intero, la frazione superiore a giorni 15. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione Nel caso di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione inizio del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - durante l’anno di misurazione il cui raggiungimento sia verificabile PDR va erogato sempre in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto proporzione ai minimi previsti dal CCNL. A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. Area A € 220 Area B € 250 Area C € 280 Area D € 310 Area Q € 340 L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato prestato, considerando come mese intero la l'eventuale frazione superiore ai quindici giorni. Il PDR compete per intero nel caso in cui nell'anno di misurazione, si sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotto nei casi di malattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore ai tre mesi; assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione; rapporto di lavoro a tempo parziale. Il premio non verrà erogato ai dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo, ai dipendenti che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano percepito un incentivo all’esodo, ai dipendenti dimissionari senza immediato diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia. Il premio verrà erogato anche al personale non in servizio nel mese di erogazione che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e sia passato alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell’ambito di mobilità che risulti, secondo quanto previsto dal comma 3, art. 62 del C.C.N.L. di categoria, da accordo scritto tra le parti (Azienda cedente, cessionaria e dipendente). In tal caso, il PDR verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a ai 15 giorni. L’importo previsto Parimenti sarà riproporzionato per riconosciuto il premio a coloro che, in forza alla data di erogazione del premio, abbiano prestato attività lavorativa nel periodo di misurazione con contratto a termine, inserimento e apprendistato. Il PDR non maturerà se, nell'anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la singola BCC/CRA abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell'erogazione. Per i lavoratori delle BCC/CRA sottoposte a tempo parziale in rapporto al normale orario processi di lavorofusione, ai fini della determinazione del PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall'aggregato dei bilanci delle ex BCC/CRA partecipanti alla fusione. L’importo Il PDR non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di leggeviene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, diretti e/o indiretti, di alcun genere differite e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo. Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazionenon viene computato nel TFR.

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