Common use of Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Clause in Contracts

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

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Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazioneprestazione2. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

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Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato all'assi- curato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

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Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato all'assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

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Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti che derivano derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di Codice Civile 2° comma, così come Nell’assicurazione della responsabilità civile, civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede ilterzo danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno all’assicurato all’Assicurato o promuove ha promosso contro di lui la relativa azione giudizialequesto l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

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Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

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Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazioneprestazione2. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la relativa re- lativa azione giudiziale.

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Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti che derivano derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di Codice Civile 2° comma, così come Nell’assicurazione della responsabilità civile, civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il cuiil terzo richiede danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno all’assicurato all’Assicurato o promuove ha promosso contro di lui la relativa azione giudizialequesto l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

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Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazioneprestazione2. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno gior- no in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

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