PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI Clausole campione

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo e comma 5 del Regolamento, trasmetterà alla Direzione Lavori, per sé e per i subappaltatori e cottimisti, i documenti unici di regolarità contributiva ai sensi di quanto previsti dai commi 6 e 6bis dell’art. 118 del Codice e dall’art. 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento. In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6, comma 8 del Regolamento. L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali. Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo si precisa che il Committente non procederà ad alcun pagamento diretto delle retribuzioni arretrate dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei titolari di subappalti o cottimi di cui all’art. 118, comma 8 del Codice Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 118, comma 8 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. Atto firmato digitalmente
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. 11.1 La Parte Affidataria si obbliga ad inquadrare e disciplinare i rapporti con i propri dipendenti e/o collaboratori che presteranno le loro attività secondo quanto previsto nell’ODA in conformità alla legge, ai contratti collettivi, aziendali e alla disciplina contributiva e previdenziale applicabile.
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali. Il Committente provvederà alle verifiche di cui all’art. 105, comma 9 del Codice. In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice. Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.