Common use of PRESENTAZIONE Clause in Contracts

PRESENTAZIONE. La Camera di Commercio di Treviso, in collaborazione con l’Associazione “Curia Mercatorum”, ha avviato, nell’ambito della propria attività in materia di regolazione del mercato, un’estensione delle iniziative, inizialmente limitate al campo dell’arbitrato e della conciliazione, anche ai contratti–tipo, come previsto dalla legge di riforma delle Camere di Commercio (n. 580/1993). Nell’ambito di questi ultimi, inoltre, si sono presi in esame non soltanto contratti valevoli sul mercato interno e soprattutto locale (prevalentemente tra imprese e consumatori), ma anche quelli proponibili sui mercati internazionali, in considerazione dell’elevata vocazione all’estero dell’economia trevigiana. Se, infatti, i contratti–tipo presentano un’indubbia utilità per migliorare il fluire degli scambi all’interno del nostro Paese, risultano di ancor più favorevole ausilio per i nostri operatori con l’estero supporti e suggerimenti contrattuali che permettano loro di tutelarsi meglio nei confronti delle controparti straniere. Tale vantaggio è ancor più evidente, se si considera la scarsa conoscenza del diritto internazionale da parte delle nostre PMI ed il fatto che molti scambi con l’estero continuano ad avvenire senza alcuna regolazione contrattuale. Ma i contratti–tipo internazionali, come quelli interni, possono essere efficaci solo se riferiti a singoli settori, proprio perché è necessario mettere in evidenza tutte le clausole da tenere presenti nella trattazione di beni e/o servizi specifici. Pertanto si è programmato di analizzare separatamente i principali settori, per lo più corrispondenti ai distretti della provincia, in modo da poter interessare e diffondere più omogeneamente le regole contrattuali individuate e consigliate agli operatori, cercando di formulare contratti–tipo internazionali riferiti alle principali operazioni economiche e commerciali di ciascun settore, eventualmente valutando successivamente anche l’esame delle ulteriori differenziazione in rapporto alle diverse legislazioni dei maggiori Paesi–partner negli scambi con l’economia trevigiana. A titolo sperimentale, si è iniziato con il settore del legno-arredamento e, tra le problematiche contrattuali più rilevanti negli scambi con l’estero di questo comparto, si è scelto di regolamentare quelle relative ai rapporti di agenzia. E’ stato predisposto, quindi il testo contrattuale di questo fascicolo, con opportune note illustrative, che si auspica possa divenire un prezioso strumento di lavoro per tutti gli esportatori del settore che intendono meglio tutelarsi da imprevedibili controversie nei contratti di agenzia internazionale. Un ringraziamento particolare va al xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx noto esperto giurista in contrattualistica internazionale, che ha predisposto il testo del volume, mentre non va sottaciuto l’apporto competente e consultivo delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati.

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Samples: Contratto Di Agenzia/Agency Contract

PRESENTAZIONE. La Camera Il presente protocollo recepisce le indicazioni provenienti dal gruppo di Commercio lavoro, istituito all’interno dell’Osservatorio Xxxxxx Xxxxxx di TrevisoVerona nel marzo del 2012, al quale hanno partecipato magistrati e avvocati, alcuni dei quali svolgono anche l’attività di mediatore. Con questo lavoro si è inteso fornire delle interpretazioni condivise di quelle parti del D. Lgs. 28/2010, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dal d.l. 69/2013 (c.d. decreto del fare), che risultano lacunose. L’attenzione dei partecipanti ai lavori si è incentrata su alcuni aspetti del rapporto tra procedimento di mediazione e processo civile, che non sono stati compiuta- mente disciplinati dal legislatore. In tale prospettiva si sono proposte soluzioni ad alcune questioni di rilevante impatto pratico-applicativo, quali a titolo esemplificativo, quella relativa alla sussistenza dell’obbligo di attivare la mediazione anche con riferimento alle eventuali domande, relative a controversie di cui all’art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, che siano proposte in corso di causa o quella della definizione delle modalità e dei termini per far valere la violazione del criterio della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, Il protocollo contiene anche alcune indicazioni di carattere operativo, come quella sui presupposti che possono consigliare il ricorso alla mediazione deman- data dal giudice o quella sul rapporto tra mediazione demandata dal giudice e conciliazione giudiziale. In tal modo si è voluto favorire l’applicazione di un istituto che, seppur non risolutivo, può contribuire a migliorare lo stato della giustizia civile nel nostro paese, in collaborazione con l’Associazione “Curia Mercatorum”, ha avviato, nell’ambito della propria attività in materia conformità a quello che da sempre è lo spirito del movimento degli osservatori. Verona 20 giugno 2014 Xxxxxxx Xxxxxxx (Coordinatore del gruppo di regolazione del mercato, un’estensione delle iniziative, inizialmente limitate al campo dell’arbitrato e della conciliazione, anche ai contratti–tipo, come previsto dalla legge di riforma delle Camere di Commercio (n. 580/1993). Nell’ambito di questi ultimi, inoltre, si sono presi in esame non soltanto contratti valevoli sul mercato interno e soprattutto locale (prevalentemente tra imprese e consumatori), ma anche quelli proponibili sui mercati internazionalilavoro) Le proposizioni che seguono, in considerazione dell’elevata vocazione all’estero dell’economia trevigiana. Seaderenza alla finalità propria dei protocolli degli osservatori sulla giustizia civile, infatti, i contratti–tipo presentano un’indubbia utilità per migliorare il fluire degli scambi all’interno del nostro Paese, risultano di ancor più favorevole ausilio per i nostri operatori con l’estero supporti sono meramente indicative e suggerimenti contrattuali che permettano loro di tutelarsi meglio nei confronti delle controparti straniere. Tale vantaggio è ancor più evidente, se si considera la scarsa conoscenza del diritto internazionale da parte delle nostre PMI ed il fatto che molti scambi con l’estero continuano ad avvenire senza alcuna regolazione contrattuale. Ma i contratti–tipo internazionali, come quelli interni, pertanto non possono essere efficaci solo se riferiti a singoli settori, proprio perché è necessario mettere intese in evidenza tutte le clausole da tenere presenti nella trattazione di beni e/o servizi specifici. Pertanto si è programmato di analizzare separatamente i principali settori, per lo più corrispondenti ai distretti della provincia, in nessun modo da poter interessare e diffondere più omogeneamente le regole contrattuali individuate e consigliate agli operatori, cercando di formulare contratti–tipo internazionali riferiti alle principali operazioni economiche e commerciali di ciascun settore, eventualmente valutando successivamente anche l’esame delle ulteriori differenziazione in rapporto alle diverse legislazioni dei maggiori Paesi–partner negli scambi con l’economia trevigiana. A titolo sperimentale, si è iniziato con il settore del legno-arredamento e, tra le problematiche contrattuali più rilevanti negli scambi con l’estero di questo comparto, si è scelto di regolamentare quelle relative ai rapporti di agenzia. E’ stato predisposto, quindi il testo contrattuale di questo fascicolo, con opportune note illustrative, che si auspica possa divenire un prezioso strumento di lavoro per tutti gli esportatori del settore che intendono meglio tutelarsi da imprevedibili controversie nei contratti di agenzia internazionale. Un ringraziamento particolare va al xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx noto esperto giurista in contrattualistica internazionale, che ha predisposto il testo del volume, mentre non va sottaciuto l’apporto competente e consultivo delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessaticome vincolanti.

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Samples: Valore Prassi

PRESENTAZIONE. La Camera di Commercio di Treviso, in collaborazione con l’Associazione “Curia Mercatorum”, ha avviato, nell’ambito della propria attività in materia di regolazione del mercato, un’estensione delle iniziative, inizialmente limitate al campo dell’arbitrato e della conciliazione, anche ai contratti–tipo, come previsto dalla legge di riforma delle Camere di Commercio (n. 580/1993). Nell’ambito di questi ultimi, inoltre, si sono presi in esame non soltanto contratti valevoli sul mercato interno e soprattutto locale (prevalentemente tra imprese e consumatori), ma anche quelli proponibili sui mercati internazionali, in considerazione dell’elevata vocazione all’estero dell’economia trevigiana. Se, infatti, i contratti–tipo presentano un’indubbia utilità per migliorare il fluire degli scambi all’interno del nostro Paese, risultano di ancor più favorevole ausilio per i nostri operatori con l’estero supporti e suggerimenti contrattuali che permettano loro di tutelarsi meglio nei confronti delle controparti straniere. Tale vantaggio è ancor più evidente, se si considera la scarsa conoscenza del diritto internazionale da parte delle nostre PMI ed il fatto che molti scambi con l’estero continuano ad avvenire senza alcuna regolazione contrattuale. Ma i contratti–tipo internazionali, come quelli interni, possono essere efficaci solo se riferiti a singoli settori, proprio perché è necessario mettere in evidenza tutte le clausole da tenere presenti nella trattazione di beni e/o servizi specifici. Pertanto si è programmato di analizzare separatamente i principali settori, per lo più corrispondenti ai distretti della provincia, in modo da poter interessare e diffondere più omogeneamente le regole contrattuali individuate e consigliate agli operatori, cercando di formulare contratti–tipo internazionali riferiti alle principali operazioni economiche e commerciali di ciascun settore, eventualmente valutando successivamente anche l’esame delle ulteriori differenziazione differenziazioni in rapporto alle diverse legislazioni dei maggiori Paesi–partner negli scambi con l’economia trevigiana. A titolo sperimentale, si è iniziato con il settore del legno-arredamento e, tra le problematiche contrattuali più rilevanti negli scambi con l’estero di questo comparto, si è scelto di regolamentare dopo aver regolamentato quelle relative ai rapporti di agenzia, si è scelto di approfondire quelle di distribuzione. E’ stato predisposto, quindi il testo contrattuale di questo fascicolo, con opportune note illustrative, che si auspica possa divenire un prezioso strumento di lavoro per tutti gli esportatori del settore che intendono meglio tutelarsi da imprevedibili controversie nei contratti di agenzia distribuzione internazionale. Un ringraziamento particolare va al xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx noto esperto giurista in contrattualistica internazionale, che ha predisposto il testo del volume, mentre non va sottaciuto l’apporto competente e consultivo delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati.

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Samples: Contratto Di Distribuzione/Distributorship Contract

PRESENTAZIONE. La Camera disciplina dell’affidamento dei contratti pubblici di Commercio lavori, servizi e forniture è, tradizionalmente, oggetto di Trevisomassima attenzione, tanto nel diritto interno, quanto in quello dell’Unione europea. Le commesse pubbliche (public procurement) rappresentano, come noto, una delle voci più significative della spesa pubblica (oltre il 15% del prodotto interno lordo degli Stati europei per un valore che secondo le stime della Commissione europea raggiunge i millenovecento miliardi di euro l’anno) e costituiscono per molti operatori economici una fonte impor- tante di fatturato. È dunque evidente che il relativo affidamento debba essere ispirato a principi di trasparenza, efficienza e non discrimina- zione, tanto a tutela dei potenziali contraenti, quanto, e, direi, soprat- tutto, a tutela della collettività amministrata. Essa è nata, nel nostro ordinamento (ma già in quelli di alcuni di alcuni Stati preunitari), dall’esigenza di garantire la maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni appaltanti attraverso una spendita cor- retta ed efficiente del denaro pubblico e la prevenzione di possibili fenomeni di collusione e corruzione tra le imprese e i funzionari coin- volti nella loro scelta, e affidata pertanto in origine essenzialmente a regole contabilistiche (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e correlato regolamento di attuazione approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 824) — finalizzate a limitare al massimo la discrezionalità amministrativa (mediante la puntuale definizione di regole formali e procedurali della gara), corredate da precetti penali per assicurarne il rispetto (come quelli sui reati di turbativa d’asta e astensione dai pubblici incanti di cui agli artt. 353 e 354 c.p.) —, ma tendenzialmente ispirata, nel nostro come negli altri Paesi europei, a una politica protezionistica delle im- prese nazionali. Nella prospettiva europea, la disciplina (progressivamente) unitaria dell’affidamento delle commesse pubbliche è stata individuata sin dagli anni Settanta dello scorso secolo dalle istituzioni europee come un obiettivo fondamentale per garantire l’effettiva esplicazione delle libertà di circolazione delle merci e dei servizi e della libertà di stabilimento delle imprese all’interno del Mercato unico, assicurando la massima apertura degli affidamenti pubblici alla concorrenza di tutte le imprese Acquista qui VI PRESENTAZIONE operanti nella Comunità (oggi nell’Unione) in condizioni di parità e non discriminazione con quelle dello Stato contraente, con conseguente rafforzamento della loro competitività nel mercato. A questo primario obiettivo si sono ispirate tanto le prime direttive CEE (71/305 e 72/277, integrate dalle direttive 77/62, 80/767 e 88/295, e 89/440, modificativa della direttiva 71/305) quanto quelle degli anni Novanta (1992/50, 1993/36, 1993/37 e 1993/38, approvate, in collaborazione una con l’Associazione “Curia Mercatorum”la piena affermazione dei principi comunitari di liberalizzazione delle at- tività economiche, ha avviato, nell’ambito della propria attività in materia di regolazione per assicurare il recepimento degli obiettivi indicati nell’Atto unico europeo del mercato, un’estensione 1986 e delle iniziative, inizialmente limitate esigenze rappresentate dalla Commissione nel rapporto al campo dell’arbitrato Consiglio del 1984 e della conciliazione, anche ai contratti–tipo, come previsto dalla legge di riforma delle Camere di Commercio (n. 580/1993). Nell’ambito di questi ultimi, inoltre, si sono presi in esame non soltanto contratti valevoli nel Libro bianco sul mercato interno del 1985) e soprattutto locale le direttive CE (prevalentemente tra imprese 17 e consumatori18) che, nel 2004, hanno integralmente ridisciplinato la materia degli appalti di rilevanza comunitaria (o eurounitaria) nei settori ordinari e in quelli c.d. “spe- ciali” o “ex esclusi”, senza però ancora intervenire sull’affidamento delle concessioni (1). Al di là delle novità più specifiche, riguardanti in particolare i sistemi e le tecniche di acquisto, quali le centrali di committenza, gli accordi quadro, le aste elettroniche, i sistemi dinamici di acquisizione e il dialogo competitivo, il principale tratto caratterizzante delle direttive del 2004 era costituito dalla scelta di dettare prescrizioni analitiche dirette a regolare nel dettaglio i diversi aspetti delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria, offrendo così anche agli Stati membri una provvida occasione per cercare di ricostruire in modo sistematico una materia che assumeva contorni sempre più complessi. L’occasione fu immediatamente colta dal nostro legislatore, che aveva peraltro avviato una più generale politica di codificazione per settori (su cui si consenta il rinvio al volume a cura di chi scrive su Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Milano, Xxxxxxx, 2005), ma anche quelli proponibili sui mercati internazionalie, in considerazione dell’elevata vocazione all’estero dell’economia trevigianaattuazione della delega conferita al Governo con la l. 18 aprile 2005, n. 62, con il d.lgs. Se12 aprile 2006, infattin. 163, fu così approvato il primo “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (meglio noto come “Codice de Xxxx”, dal nome del Presidente della Commissione tec- nica che ne ha curato il testo), seguito, dopo un’inaccettabile attesa di (1) Di cui peraltro, sin dalla nota Comunicazione interpretativa della Commis- sione del 12 aprile 2000, la Comunità aveva espressamente dichiarato la soggezione alle disposizioni e ai principi del Trattato, tra i contratti–tipo presentano un’indubbia utilità quali, in particolare, quelli di libera circola- zione delle merci, di stabilimento, di libera prestazione di servizi, di non discriminazione e di uguaglianza di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di riconoscimento reciproco, parimenti richiamati come vincolanti per migliorare gli appalti sotto soglia e per il fluire partenariato pubblico privato istituzionalizzato: cfr. rispettivamente le Comunicazioni interpretative della Commissione del 2006 e del 2008. Acquista qui PRESENTAZIONE VII oltre quattro anni, dal regolamento di attuazione (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Nel frattempo, spinto dalla dichiarata preoccupazione di impedire che le violazioni alle direttive sostanziali producano i loro effetti, il legislatore comunitario sottoponeva a significativa revisione anche le c.d. direttive ricorsi (direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE) mediante la direttiva 2007/66/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, trasfuso, con rilevanti modificazioni, nel neo approvato (primo) codice del processo amministrativo (all. 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). L’esigenza di un’attenta e ponderata riflessione sul “nuovo diritto degli scambi all’interno appalti pubblici” e sugli istituti, vecchi e nuovi, che esso regolava ha indotto, dopo un primo commento sistematico alle direttive e alla legge delega (2), a dedicare alla materia una più vasta e articolata trattazione, che, andando oltre l’analisi delle disposizioni codicistiche, cercasse piut- tosto — nei limiti di quanto evidentemente possibile in un quadro normativo multilivello in continua evoluzione sotto spinte spesso con- trastanti e in un quadro giurisprudenziale conseguentemente denso di incertezze — di offrire ai lettori una visione tendenzialmente completa e unitaria del nostro Paese“sistema”. Da ciò la decisione (condivisa, risultano all’epoca, con Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx) di ancor più favorevole ausilio per realizzare, con l’apporto di autorevoli studiosi e valorosi esperti del settore, un “Trattato dei contratti pubblici”, che, pur prendendo necessariamente spunto dal codice e uti- lizzandolo come “linee guida”, non fosse strettamente ed esclusivamente legato ai contenuti di norme di incerta durata, ma trattasse in modo sistematico gli istituti e le problematiche che afferiscono al comparto dei contratti pubblici e i nostri operatori con l’estero supporti principi, nazionali e suggerimenti contrattuali comunitari, che permettano loro lo governano, illustrandone, anche attraverso un’analisi dell’evoluzione normativa, dottrinaria e giurisprudenziale, le principali logiche e contraddizioni. Per questa ragione, l’opera (sviluppata in sei volumi, oltre ad un volume di tutelarsi meglio nei confronti delle controparti straniere. Tale vantaggio è ancor più evidenteindici, se si considera la scarsa conoscenza del diritto internazionale da parte delle nostre PMI ed il fatto che molti scambi con l’estero continuano ad avvenire senza alcuna regolazione contrattuale. Ma i contratti–tipo internazionali, come quelli interni, possono essere efficaci solo se riferiti a singoli settori, proprio perché è necessario mettere in evidenza tutte le clausole da tenere presenti nella trattazione di beni e/o servizi specifici. Pertanto cui si è programmato aggiunto, nel 2011, un volume di analizzare separatamente i principali settoriaggiorna- mento sul richiamato regolamento di attuazione), per lo più corrispondenti ai distretti della provinciapur seguendo, in modo da poter interessare parte, lo schema del codice, ha affrontato anche temi di ordine generale (si pensi al contributo di Xxxxx Xxxxxxxxx sul concetto di appalto nel codice civile e diffondere più omogeneamente nel codice dei contratti pubblici e a quello di Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx sul mercato dei contratti pubblici e sul ruolo che vi esplicano le regole contrattuali individuate Autorità di vigilanza) e consigliate agli operatori, cercando di formulare contratti–tipo internazionali riferiti alle principali operazioni economiche e commerciali di ciascun settore, eventualmente valutando successivamente anche l’esame delle ulteriori differenziazione in rapporto alle diverse legislazioni dei maggiori Paesi–partner negli scambi con l’economia trevigiana. A titolo sperimentale, si è iniziato con profili che il settore del legno-arredamento e, tra le problematiche contrattuali più rilevanti negli scambi con l’estero di questo comparto, si è legislatore delegato aveva scelto di regolamentare quelle relative ai rapporti non disciplinare (come la delicatissima materia degli affidamenti in house, all’epoca frutto di agenzia. E’ stato predisposto, quindi il testo contrattuale di questo fascicolo, con opportune note illustrative, che si auspica possa divenire un prezioso strumento di lavoro per tutti gli esportatori del settore che intendono meglio tutelarsi da imprevedibili controversie nei contratti di agenzia internazionale. Un ringraziamento particolare va al xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx noto esperto giurista una concettualizzazione esclusi- vamente giurisprudenziale in contrattualistica internazionale, che ha predisposto il testo del volume, mentre non va sottaciuto l’apporto competente e consultivo delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessatiambito europeo).

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Samples: shopdata.giuffre.it

PRESENTAZIONE. La Camera Il Commentario che viene qui brevemente presentato, è diretto ad illustrare il contratto collettivo nazionale di Commercio lavoro per il personale della dirigenza sanitaria (dirigenza medico- veterinaria, dirigenza sanitaria e dirigenza delle professioni sanitarie), sottoscritto il 19 dicembre 2019 e valido per il triennio 2016-2018, sia per la parte normativa che per quella economica. Con il presente lavoro si è pensato di Trevisopredisporre – con la maggiore tempestività possibile – un commento alle norme contrattuali che si potesse rivelare utile, soprattutto come strumento di lavoro, per illustrare dal punto di vista tecnico ed operativo una serie di disposizioni che spesso risultano anche molto complesse e certamente di non agevole interpretazione. Si è ritenuto di non dover commentare il contratto articolo per articolo, in collaborazione con l’Associazione “Curia Mercatorum”, ha avviato, nell’ambito della propria attività in materia di regolazione del mercato, un’estensione delle iniziative, inizialmente limitate al campo dell’arbitrato e della conciliazione, anche ai contratti–tipo, come previsto dalla legge di riforma delle Camere di Commercio (n. 580/1993). Nell’ambito di questi ultimi, inoltre, si sono presi in esame non soltanto contratti valevoli sul mercato interno e soprattutto locale (prevalentemente tra imprese e consumatori), ma anche quelli proponibili sui mercati internazionali, in considerazione dell’elevata vocazione all’estero dell’economia trevigiana. Se, infatti, i contratti–tipo presentano un’indubbia utilità per migliorare il fluire degli scambi all’interno del nostro Paese, risultano di ancor più favorevole ausilio per i nostri operatori con l’estero supporti e suggerimenti contrattuali che permettano loro di tutelarsi meglio nei confronti delle controparti straniere. Tale vantaggio è ancor più evidente, se si considera la scarsa conoscenza del diritto internazionale da parte delle nostre PMI ed il fatto che molti scambi con l’estero continuano ad avvenire senza alcuna regolazione contrattuale. Ma i contratti–tipo internazionali, come quelli interni, possono essere efficaci solo se riferiti a singoli settori, proprio perché è necessario mettere in evidenza tutte le clausole da tenere presenti nella trattazione di beni e/o servizi specifici. Pertanto quanto si è programmato valutato come controproducente spezzettare un argomento che invece era più utile e proficuo portare avanti in maniere sistematica, sottolineandone gli aspetti ricorrenti nelle diverse disposizioni. Ovviamente ed in ogni caso, negli argomenti trattati non vi è alcuna presunzione di analizzare separatamente i principali settori, per lo più corrispondenti ai distretti della provincia, in modo da poter interessare completezza o l’intenzione di fornire delle vere e diffondere più omogeneamente le regole contrattuali individuate e consigliate proprie interpretazioni autentiche delle norme contrattuali. L’intendimento è semplicemente quello di offrire agli operatori, cercando ed in primo luogo ai dirigenti chiamati ad agire dal punto di formulare contratti–tipo internazionali riferiti alle principali operazioni economiche e commerciali vista sindacale, un punto di ciascun settorevista meditato che al limite possa rivelarsi idoneo a costruire uno spunto per riuscire a tradurre in azienda le norme contrattuali. Ciò non toglie nulla al fatto che, eventualmente valutando successivamente anche l’esame delle ulteriori differenziazione come peraltro già accaduto in rapporto alle diverse legislazioni dei maggiori Paesi–partner negli scambi con l’economia trevigiana. A titolo sperimentalepassato, si è iniziato con riveleranno indispensabili i chiarimenti che nel tempo l’ARAN non mancherà di esplicitare per dirimere dubbi e controversie che, magari, anche operazioni come il settore del legno-arredamento e, tra le problematiche contrattuali più rilevanti negli scambi con l’estero di questo comparto, si è scelto di regolamentare quelle relative ai rapporti di agenzia. E’ stato predisposto, quindi il testo contrattuale di questo fascicolo, con opportune note illustrative, che si auspica possa divenire un prezioso strumento di presente lavoro per tutti gli esportatori del settore che intendono meglio tutelarsi da imprevedibili controversie nei contratti di agenzia internazionale. Un ringraziamento particolare va al xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx noto esperto giurista in contrattualistica internazionale, che ha predisposto il testo del volume, mentre non va sottaciuto l’apporto competente e consultivo delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessatiavranno contribuito ad evidenziare.

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Samples: www.sinafo.it