Common use of Prestazione assicurativa Clause in Contracts

Prestazione assicurativa. Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia indicato all’art. 3, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili previste dal piano di rimborso del Finanziamento alla data del sinistro, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, incluse le spese di incasso fino ad un massimo di 5,00 Euro, escluse eventuali “maxi rate” finali e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto di impiego. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Aderente ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e l’Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto. Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 1 delle presenti Condizioni Particolari.

Appears in 3 contracts

Samples: Assicurazione Perdita D’impiego, Assicurazione Inabilità Temporanea Totale, Assicurazione Perdita D’impiego

Prestazione assicurativa. Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia indicato all’art. 3, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili previste dal piano di rimborso del Finanziamento alla data del sinistro, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, incluse le spese di incasso fino ad un massimo di 5,00 2,5 Euro, escluse eventuali “maxi rate” finali e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto di impiego. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Aderente ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e l’Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto. Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 1 delle presenti Condizioni Particolari.

Appears in 2 contracts

Samples: www.finconsumo.it, www.prestiti.it

Prestazione assicurativa. Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia indicato all’art. 3, corrisponde cor- risponde un'Indennità pari alle rate mensili previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento alla data del sinistroerogato dalla Con- traente, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, incluse le spese di incasso fino ad un massimo di 5,00 2,5 Euro, escluse eventuali “maxi rate” finali e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto di impiego. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Aderente ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e l’Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto. Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 1 delle presenti Condizioni Particolari.

Appears in 1 contract

Samples: www.santanderconsumer.it

Prestazione assicurativa. Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia indicato all’art. 3, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili previste dal piano di rimborso del Finanziamento Prestito Personale alla data del sinistro, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, incluse le spese di incasso fino ad un massimo di 5,00 2,5 Euro, escluse eventuali “maxi rate” finali e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto di impiego. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Aderente ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e l’Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto. Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 1 delle presenti Condizioni Particolari.

Appears in 1 contract

Samples: www.santanderconsumerbank.it