Prestazione in caso di vita dell’Assicurato Clausole campione

Prestazione in caso di vita dell’Assicurato. Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto è previsto il pagamento al Contraente dell'importo relativo alla rivalutazione annua, come di seguito indicato. Viene calcolata la rivalutazione annua, ottenuta applicando al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente la misura annua di rivalutazione che, a sua volta, si determina sottraendo il rendimento trattenuto dalla Società al rendimento annuo della Gestione Speciale VITARIV. Indipendentemente dal rendimento annuo della Gestione Speciale VITARIV, la Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari al 1,50% per i primi dieci anni di durata del Contratto. La Società potrà variare tale misura annua minima, anche prima dei dieci anni di durata contrattuale, solo con riferimento ad eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla data della variazione. Trascorsi dieci anni dalla decorrenza di ciascun premio (unico o aggiuntivo), la Società si riserva di rivedere, con cadenza decennale, la misura annua minima di rivalutazione che sarà garantita per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione - per iscritto - al Contraente. In ogni caso la nuova misura annua minima di rivalutazione deve risultare sempre maggiore di zero e non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso. In caso di versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla ricorrenza annuale precedente, la rivalutazione viene incrementata degli importi ottenuti applicando ai capitali derivanti dagli stessi versamenti la misura annua di rivalutazione, per i mesi interamente trascorsi dalla data di ciascun versamento alla ricorrenza annuale. La rivalutazione, come sopra calcolata, viene diminuita della spesa fissa di euro 12,00 trattenuta dalla Società solo nel caso in cui il Contraente abbia optato per la corresponsione dell’importo relativo alla rivalutazione annua. Si determina così l'importo relativo alla rivalutazione annua che viene corrisposto al Contraente. Tale importo non si consolida con il capitale assicurato che, infatti, rimane costante per l’intera durata contrattuale. In ogni caso, al fine di garantire la corresponsione di un importo pari almeno a quello ottenibile applicando la misura annua minima di rivalutazione garantita, la percentuale di rendimento trattenuto e la spesa fissa di Euro 12,00, potranno essere diminuite fino a raggiungere un valore pari a zero. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di richiedere espressamen...
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato. In caso di vita dell’assicurato alla scadenza contrattuale, ITAS Vita paga ai beneficiari il capitale assicurato rivalutato alla data di scadenza, nella misura e secondo le modalità spiegate all’art. 18. Dopo il pagamento delle prime due annualità di premio, se il contratto non è giunto a scadenza, il contraente può richiedere per iscritto a ITAS Vita il riscatto parziale o totale. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta. Le modalità di riscatto sono spiegate all’art. 21.
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato. CAPITALE A SCADENZA Alla scadenza del Contratto, il pagamento al Beneficiario, designato in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale investito, rivalutato nella Gestione Interna Separata fino alla scadenza contrattuale. Detto capitale sarà maggiorato dell’eventuale “Bonus Maturità” come descritto nel successivo punto 2.1 della Nota Informativa.
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato. CAPITALE IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE Rappresenta la prestazione erogata dalla Compagnia dietro richiesta scritta di Xxxxxxxx Totale, come previsto dal Contratto. La richiesta non può essere inoltrata prima del pagamento di tre annualità di premio, qualora il Periodo di Differimento non sia inferiore a 5 anni, o di due, qualora il Periodo di Differimento sia inferiore a 5 anni. Per la determinazione del valore di Xxxxxxxx si rimanda alla consultazione delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato. La prestazione a carico della Compagnia per il caso di vita dell’Assicurato si ottiene mediante la richiesta di riscatto totale del contratto da parte del Contraente, come meglio indicato al successivo articolo 19. Essa si ottiene dal disinvestimento delle attività attribuite alla polizza e collegate ai Fondi assicurativi interni e alla Gestione separata. In caso di riscatto totale la Compagnia corrisponde: • relativamente alla Gestione separata, il capitale maturato nelle Gestione stessa, annualmente rivalutato secondo le modalità di cui all’articolo 4. • il controvalore delle quote dei Fondi assicurativi interni in relazione al contratto, calcolato come prodotto del valore unitario delle quote per il relativo numero delle stesse. Il valore delle quote da prendere a riferimento è quello rilevato il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta effettuata dal Contraente, purchè corredata dalla documentazione prevista. La liquidazione del valore di riscatto determina lo scioglimento del contratto con effetto dalla data di richiesta. Per quanto riguarda i Fondi assicurativi interni, non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in essi effettuati non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente. L’ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia in caso di riscatto totale, pertanto, potrebbe risultare inferiore ai premi versati. Relativamente agli investimenti effettuati nella Gestione separata, invece, la Compagnia garantisce un rendimento minimo dello 0,75% annuo per il primo anno di durata contrattuale. Successivamente a tale termine, la Compagnia non riconoscerà alcun tasso minimo garantito. Le rivalutazioni annuali operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito, che in funzione del maggior rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto fintantoché i premi restano investiti nella Gestione separata stessa.
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato. In caso di vita dell’assicurato, il contraente può richiedere per iscritto a ITAS Vita il riscatto, dopo 12 mesi dalla decorrenza. Il riscatto può essere totale o parziale. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta. Le misure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono spiegate all’art. 20. In caso di riscatto richiesto dopo il termine del periodo obiettivo (art. 13.1), ITAS Vita garantisce un importo pari alla somma dei premi versati nella Gestione interna separata, tenendo conto delle possibili modifiche del capitale obiettivo (art. 13.2).
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato. La prestazione a carico della Compagnia per il caso di vita dell’Assicurato si ottiene mediante richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, come meglio indicato al successivo articolo 2.15. Essa si ottiene dal disinvestimento delle attività attribuite alla polizza e collegate ai Fondi esterni e Fondi interni e alla Gestione Separata: