Prestazione lavorativa. 2.1. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. 2.2. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nell'impresa, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione; e) applicazione del presente c.c.n.l. 2.3. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa sono in trasformazione, che ne facciano richiesta, potranno essere assistiti dalle rappresentanze sindacali nominate dalle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l. o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l. 2.4. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. 2.5. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
Appears in 1 contract
Prestazione lavorativa. 2.1. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa.
2.2. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nell'impresain azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione;
e) applicazione del presente c.c.n.l.
2.3. C.C.N.L. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa sono è in trasformazione, che ne facciano faccia richiesta, potranno potrà essere assistiti dalle rappresentanze sindacali nominate dalle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l. oassistito dalla R.S.U., o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza, assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l.
2.4accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
2.5. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
Appears in 1 contract
Prestazione lavorativa. 2.1. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa.
2.2dell’impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore telelavora- tore è in organico presso l'unità l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione instaurazio- ne del rapporto ex novo, presso l'unità l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) 1. volontarietà delle parti;
b) 2. possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire de- finire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partiParti;
c) 3. pari opportunità rispetto alle condizioni a progressioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorativecarriera, iniziative formative ed al- tre occasioni che si determinano in azienda;
d) 4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analo- ghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte dei singolo lavoratore;
6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nell'impresain azienda, ivi compresi i rientri nei locali lo- cali aziendali, e la loro quantificazione;
. Gli agenti della instaurazione e) applicazione del presente c.c.n.l.
2.3. La lavoratrice /o il lavoratore le cui trasformazione della nuova modalità di prestazione lavorativa lavoro sono in trasformazione, rispettivamente l’impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne facciano richiestafaccia richiesta o conferisca mandato, potranno potrà essere assistiti dalle rappresentanze sindacali nominate dalle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l. oassistito dalla R.S.A./R.S.U., o in loro assenzacaso di sua as- senza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. Federazioni Sindacali firmatarie del presente c.c.n.l.
2.4accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo costi- tuente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
2.5. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/l’instaurazione o la trasformazione del telelavoro.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Sul Telelavoro Subordinato
Prestazione lavorativa. 2.1. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa.
2.2. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nell'impresain azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione;
e) applicazione del presente c.c.n.l.
2.3. La lavoratrice o il lavoratore le la cui modalità di prestazione lavorativa sono è in trasformazione, che ne facciano faccia richiesta, potranno potrà essere assistiti dalle rappresentanze sindacali nominate dalle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l. oassistito dalla R.S.U., o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza, assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XXOO.SS. firmatarie del presente c.c.n.l.
2.4accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
2.5. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
Appears in 1 contract