PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO. In caso di decesso dell’Assicurato – nel corso della durata contrattuale, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e con i limiti indicati all’Art. 4 “LIMITAZIO- NI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE” che segue - l'Impresa di Assicura- zione corrisponde, ai Beneficiari designati, una prestazione - Capitale Caso Morte - ottenuta come somma dei seguenti due importi:
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PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO. In caso di decesso dell’Assicurato – nel corso della durata contrattuale, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e con i limiti indicati all’Art. 4 “LIMITAZIO- NI LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE MAG- GIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE” che segue - l'Impresa di Assicura- zione la Società corrisponde, ai Beneficiari Beneficiari designati, una prestazione - Capitale Caso Morte - ottenuta come somma dei seguenti due importi:
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PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO. In caso di decesso dell’Assicurato – nel corso della durata contrattualein qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e con i limiti indicati all’Art. 4 “LIMITAZIO- NI LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE” che segue - l'Impresa l’Impresa di Assicura- zione Assicurazione corrisponde, ai Beneficiari Beneficiari designati, una prestazione ottenuta - Capitale Caso Morte - ottenuta come somma dei seguenti due importi:
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