BPU PRIVATE UNIT ABSOLUTE
BPU PRIVATE UNIT ABSOLUTE
Unit Linked a premio unico
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Scheda Sintetica;
• Nota Informativa;
• Condizioni di Assicurazione comprensive di:
– Estratto del Prospetto e Regolamento di
Gestione Pioneer Funds
– Estratto del Prospetto e Regolamento di Gestione BPU Pramerica
– Estratto del Prospetto Informativo di
Xxxxxxx Xxxxx International Investment Funds
– Estratto del Prospetto Informativo di Schroder International Selection Funds
• Glossario;
• Informativa sulla Privacy e sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza
• Modulo di Proposta-Certificato;
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA
Aviva Vita S.p.A. Gruppo Aviva
SOMMARIO
1. SCHEDA SINTETICA | pag. | 3 |
2. NOTA INFORMATIVA | pag. | 8 |
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI: | pag. | 42 |
3.1 ESTRATTO DEL PROSPETTO E REGOLAMENTO DI GESTIONE PIONEER FUNDS | pag. | 54 |
3.2 ESTRATTO DEL PROSPETTO E REGOLAMENTO DI GESTIONE
BPU PRAMERICA pag. 80
3.3 ESTRATTO DEL PROSPETTO INFORMATIVO DI
XXXXXXX XXXXX INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS pag. 88
3.4 ESTRATTO DEL PROSPETTO INFORMATIVO DI
SCHRODER INTERNATIONAL SELLECTION FUNDS | pag. | 103 |
4. GLOSSARIO | pag. | 121 |
5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA | pag. | 124 |
6. MODULO DI PROPOSTA-CERTIFICATO | pag. | 129 |
“PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA”
1. SCHEDA SINTETICA
BPU PRIVATE UNIT ABSOLUTE
ATTENZIONE:
LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CON- TRATTO.
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
AVIVA VITA S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).
1.b) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO
BPU PRIVATE UNIT ABSOLUTE (Tariffa UB7 – UB8)
1.c) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO
Il Contratto BPU PRIVATE UNIT ABSOLUTE appartiene alla tipologia di assicurazioni sulla vita di tipo “Unit Linked”.
Le prestazioni previste dal Contratto sono espresse in quote di uno o più Fondi Esterni, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamen- to del valore delle quote.
1.d) DURATA
La durata del Contratto è pari a 10 anni.
È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto.
1.e) PAGAMENTO DEI PREMI
Il Contratto è a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.
Per poter sottoscrivere il Contratto, il premio unico versato dovrà essere almeno pari ad Euro 50.000,00. In questo caso il Contraente potrà sottoscrivere i Fondi Esterni di Pioneer, Schroder e Xxxxxxx Xxxxx. Per poter sottoscrivere, invece, il Fondo Esterno di BPU Pramerica, l’importo del premio desti- nato a tale fondo deve essere almeno pari ad Euro 2.000.000,00.
L’importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 25.000,00.
Nel caso in cui il versamento aggiuntivo sia destinato al Fondo Esterno di BPU Pramerica, l’importo deve essere almeno pari ad Euro 100.000,00.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Il Contratto unit linked offre al Contraente la possibilità di investire, attraverso lo strumento assicurativo, i premi versati nei principali mercati finanziari internazionali, in base al proprio profilo di rischio.
Il Contraente, infatti, ha la possibilità di scegliere il Fondo Esterno più adatto alle proprie esigenze, dele- gando a gestori professionali l’allocazione del proprio investimento tra le varie tipologie di asset e strumenti finanziari.
Per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto (rischio di mortalità) viene utilizzata una parte del costo di distribuzione.
La parte dei premi versati che viene trattenuta a fronte dei costi del Contratto non concorre alla formazio- ne del capitale assicurato alla scadenza.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazione in caso di vita:
• Capitale - in caso di vita dell’Assicurato, alla scadenza del Contratto, è previsto il pagamento del capi- tale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato;
b) prestazione in caso di decesso:
• Capitale - in caso di decesso dell’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, è previsto il paga- mento del Capitale Caso Morte ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato.
c) opzioni contrattuali:
• opzione da capitale in rendita vitalizia rivalutabile - prevede la conversione del capitale in una ren- dita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
• opzione da capitale in rendita rivalutabile certa e poi vitalizia rivalutabile - prevede la conversione del capitale in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
• opzione da capitale in rendita reversibile rivalutabile - prevede la conversione del capitale in una ren- dita rivalutabile vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita;
È inoltre previsto dal Contratto (in caso di vita dell’Assicurato e per tutta la durata contrattuale) il ricono- scimento di due bonus, di cui uno ricorrente e l’altro annuale. Per ulteriori informazioni rispetto alle moda- lità di riconoscimento di tali bonus, si rimanda alla consultazione del par. 5.3 “Bonus” della Nota Informativa e dell’art. 3.3 “Bonus” delle Condizioni di Assicurazione.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurati- ve sono regolate dall’Art. 3 “PRESTAZIONI ASSICURATE” e dall’Art. 19 “OPZIONI CONTRATTUALI” delle Condizioni di Assicurazione.
4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE
La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote.
La Società non attua alcun piano di allocazione per conto del Contraente. 4.a) RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE
• ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
• ottenere un capitale a scadenza inferiore ai premi versati;
• ottenere un Capitale Caso Morte inferiore ai premi versati.
4.b) PROFILO DI RISCHIO DEI FONDI
Il Contratto presenta un profilo di rischio finanziario e un orizzonte minimo consigliato di investimento, diversificati in relazione ai Fondi Xxxxxxx prescelti dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato il pro- filo di rischio per ciascun Fondo Esterno a cui le prestazioni del Contratto possono essere collegate.
PROFILO DI RISCHIO
FONDO ESTERNO | BASSO | MEDIO BASSO | MEDIO | MEDIO ALTO | ALTO | MOLTO ALTO |
BPU Pramerica Flessibile | X | |||||
Pioneer Total Return Defensive | X | |||||
Pioneer Total Return Dynamic | X | |||||
Pioneer European Equity Opportunities | X | |||||
Pioneer Mix 2 | X | |||||
Pioneer Mix 4 | X | |||||
Xxxxxxxx Euro Equity | X | |||||
Xxxxxxxx BRIC | X | |||||
Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity | X | |||||
Xxxxxxx Xxxxx Pacific Equity | X |
5. COSTI
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dai Fondi Xxxxxxx riducono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito ripor- tato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenzia- le tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se ad una durata dell’operazione assicurativa pari a 10 anni il “Costo percentuale medio annuo” è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul Contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sugli specifici Fondi Esterni di seguito rappresentati ed impiegando un’ipotesi di rendimento dei Fondi Esterni che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il dato non tiene conto degli eventuali costi di over performance e di sostituzione Xxxxx Xxxxxxx, gravanti sui Fondi Esterni, in quanto elementi variabili dipendenti dall’attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
FONDO ESTERNO PIONEER - TOTAL RETURN DEFENSIVE (profilo di rischio basso)
Premio Unico: € 50.000,00 | Premio Unico: € 150.000,00 | Premio Unico: € 300.000,00 |
Età: Qualunque | Età: Qualunque | Età: Qualunque |
DURATA DEL CONTRATTO | COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO |
5 | 1,93% |
10 | 1,72% |
DURATA DEL CONTRATTO | COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO |
5 | 1,72% |
10 | 1,62% |
DURATA DEL CONTRATTO | COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO |
5 | 1,52% |
10 | 1,52% |
FONDO ESTERNO BPU PRAMERICA FLESSIBILE (profilo di rischio medio-alto)
Premio Unico: € 2.000.000,00 | Premio Unico: € 6.000.000,00 | Premio Unico: € 12.000.000,00 |
Età: Qualunque | Età: Qualunque | Età: Qualunque |
DURATA DEL CONTRATTO | COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO |
5 | 1,15% |
10 | 1,15% |
DURATA DEL CONTRATTO | COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO |
5 | 1,15% |
10 | 1,15% |
DURATA DEL CONTRATTO | COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO |
5 | 1,15% |
10 | 1,15% |
FONDO ESTERNO SCHRODER BRIC (profilo di rischio Alto)
Premio Unico: € 50.000,00 | Premio Unico: € 150.000,00 | Premio Unico: € 300.000,00 |
Età: Qualunque | Età: Qualunque | Età: Qualunque |
DURATA DEL CONTRATTO | COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO |
5 | 2,16% |
10 | 1,96% |
DURATA DEL CONTRATTO | COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO |
5 | 1,96% |
10 | 1,85% |
DURATA DEL CONTRATTO | COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO |
5 | 1,75% |
10 | 1,75% |
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno, per l’applicazione delle pena- li di riscatto.
6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI ESTERNI
In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato dai Xxxxx Xxxxxxx che sono collegati al Contratto.
I dati storici di rendimento dei Fondi Esterni sono confrontati con quelli, relativi al medesimo lasso tempo- rale, di un parametro di riferimento, denominato benchmark; tale confronto è effettuato solo nel caso in cui il benchmark sia previsto dal regolamento del fondo. Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da alcun costo.
A seconda della data di inizio gestione dei Fondi Esterni e, quindi, della durata delle rispettive serie stori- che, sono riportati i seguenti rendimenti passati:
• per i fondi Pioneer Total Return Defensive, Mix 2, Mix 4 e Schroder Euro Equity, i rendimenti medi annui degli ultimi 3 e 5 anni;
• per i fondi BPU Pramerica Flessibile, Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity e Pacific Equity, i rendimenti con- seguiti negli ultimi 2 anni solari;
• per i fondi Schroder BRIC e Pioneer European Equity Opportunities, sono riportati i rendimenti conse- guiti dai rispettivi benchmark, sulla base della storicità disponibile degli indici che li compongono. Non è stato possibile effettuare il confronto con il rendimento dei fondi poiché, al momento della stesura del presente Fascicolo Informativo, i fondi sono di recente istituzione;
• per quanto riguarda, infine, il fondo Pioneer Return Dynamic non è riportato alcun rendimento poiché, al momento della stesura del presente Fascicolo Informativo, il fondo, oltre a non prevedere benchmark, è di recente istituzione.
Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impie- gati ed operai, che indica una misura media dell’inflazione indicata con la medesima periodicità dei rendi- menti storici del Fondi Esterni.
RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO
ULTIMI 3 ANNI ULTIMI 5 ANNI | ||
Pioneer Total Return Defensive | 3,33% | 4,15% |
Benchmark | non previsto | |
Pioneer Mix 2 | 5,18% | 2,38% |
Benchmark | 5,80% | 3,18% |
Pioneer Mix 4 | 8,56% | -2,43% |
Benchmark | 8,96% | -0,65% |
Pioneer European Equity Opportunities | fondo di recente istituzione | |
Benchmark | 8,96% | -5,08% |
Schroder Euro Equity | 21,17% | 1,71% |
Benchmark | 16,19% | -3,85% |
Tasso medio d’inflazione | 2,07% | 2,28% |
RENDIMENTO ANNUO
2005 2004 | ||
Xxxxxxx Xxxxx Pacific Equity | 46,14% | 4,73% |
Benchmark | 38,14% | 8,62% |
Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity | 11,40% | 7,01% |
Benchmark | 19,56% | 1,48% |
BPU Pramerica Flessibile | 4,58% | 0,90% |
Benchmark | non previsto | |
Schroder BRIC | fondo di recente istituzione | |
Benchmark | 65,49% | 8,55% |
Tasso d’inflazione | 1,70% | 2,00% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.
* * * * *
AVIVA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il Rappresentante Legale XXXXXX XXXXXXX
2. NOTA INFORMATIVA
BPU PRIVATE UNIT ABSOLUTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota informativa si articola in sei sezioni:
A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
C. INFORMAZIONI SUI FONDI ESTERNI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
D. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
F. DATI STORICI DEL FONDO ESTERNO
A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
Aviva Vita S.p.A, compagnia del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94
– 00000 Xxxxxx – Italia.
Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica:
• per informazioni di carattere generale: xxxxxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
• per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Aviva Vita S.p.A, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 9/9/1988 (Gazzetta Ufficiale nr. 223 del 22/9/1988).
La Società di revisione è Reconta Xxxxx & Young S.p.A. con sede in Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX.
2. CONFLITTO DI INTERESSI
AVIVA Vita S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è partecipata da BPU Banca S.c.p.a.. Il prodotto viene distribuito da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., da Banca Carime S.p.A. e da Banca Popolare di Bergamo S.p.A., facenti parte del Gruppo Banche Popolari Unite (BPU Banca S.c.p.a.). Attualmente non è previsto alcun investimento in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA PLC o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA PLC; il Fondo Esterno di BPU Pramerica è un OICR promosso e gestito da una Società di Gestione del risparmio appartenente al Gruppo BPU Banca.
La Società, seppur in presenza di conflitti di interesse, opera in modo da non arrecare alcun pregiudizio ai Contraenti.
Al momento della stesura del presente Fascicolo Informativo, gli OICR utilizzati prevedono il riconosci- mento di utilità in misura non inferiore al 50% delle commissioni di gestione gravanti sugli stessi OICR; tali utilità saranno riconosciute al Contratto, per il tramite della Società attraverso un bonus, secondo le moda- lità e la tempistica descritte al successivo punto 5.3 “BONUS”. Il valore monetario di tali utilità sarà annual- mente quantificato nell’Estratto Conto Annuale che verrà inviato a ciascun Contraente.
Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Contraente, la Società adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenza economiche di tali variazioni.
Si precisa che la Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile, indipenden- temente dall’esistenza di tali accordi.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
3. RISCHI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
• La variabilità di prezzo dello strumento;
• La sua liquidabilità;
• La divisa in cui è denominato;
• Altri fattori, fonte di rischi generali.
Il presente Contratto, essendo una unit linked, ha la caratteristica peculiare di avere le sue prestazioni col- legate al valore delle quote di uno o più fondi, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Per questo motivo ed in considerazione del fatto che non sussiste una garanzia di risultato o di rendimento minimo prestata dalla Società, il rischio di investimento è sopportato dal Contraente.
In particolare, l’investimento nei Fondi Esterni è esposto ai rischi legati alle oscillazioni delle quote, che dipendono principalmente dall’andamento degli strumenti finanziari sottostanti al fondo (il cosiddetto rischio generico o sistematico).
Nel caso in cui il Fondo Esterno investa una quota preponderante dei propri attivi nei mercati azionari, sarà il rendimento della categoria – geografica o settoriale – di azioni nel quale è investito l’OICR stesso a deter- minare l’andamento erratico del valore delle quote; nel caso, invece, di un OICR che investa prevalente- mente in titoli di debito, la variabilità delle performance sarà determinata in primo luogo dall’andamento dei tassi di interesse (c.d. rischio di interesse), che influenzano i prezzi delle obbligazioni a tasso fisso, con- dizionandone il rendimento.
Per i contratti unit linked, i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanzia- ri (il rischio emittente e il rischio specifico), appaiono marginali, in quanto la diversificazione permessa dalla natura stessa degli OICR neutralizza quasi completamente tali rischi.
Anche il rischio di liquidità, correlato all’attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, è contenuto in quanto il valore delle quote del fondo è calcolato perio- dicamente, il valore delle quote è pubblicato su quotidiani nazionali, oltre che nel sito della Società e la liquidazione delle somme richieste dal Contraente avviene entro i termini indicati dalle Condizioni di Assicurazione.
Il rischio cambio, infine, non sussiste relativamente al Contratto, poiché i Fondi Esterni sono denominati in Euro.
Si può, invece, verificare un rischio cambio relativamente agli strumenti finanziari, denominati in valuta diversa dall’Euro, presenti nei portafogli dei Fondi Esterni; se tali fondi attuano politiche attive di copertu- ra del rischio cambio, come riportato nei rispettivi regolamenti riportati nel presente Fascicolo Informativo, allora questo rischio è parzialmente eliminato.
Non sono presenti altri fattori di rischio generale rilevanti per il Contraente.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi finanziari ai quali è esposto l’investimento nei Fondi Esterni si rinvia ai rispettivi Prospetti e Regolamenti di Gestione, di cui si allegano gli estratti.
È importante sottolineare che il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti e che nel corso della durata contrattuale il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle quote di ciascun Fondo Esterno rimane a totale cari- co del Contraente.
Il presente Contratto non prevede, inoltre, alcuna garanzia finanziaria offerta dalla Società.
4. INFORMAZIONI SULL’IMPIEGO DEI PREMI
Il premio unico versato e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei relativi costi, verranno impiegati nell’acquisto di quote di uno o più Fondi Esterni (OICR). Il Contraente ha la possibilità di investire il pre- mio unico in uno o più Fondi Esterni, tra quelli abbinati al Contratto, in base all’importo del premio versa- to, come indicato al punto 13.5 ”PREMIO” della presente Nota Informativa.
Una parte dei premi versati viene utilizzata dalla Società per far fronte ai costi del Contratto e pertanto tale parte, non concorre alla formazione della prestazione assicurata.
Per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto (rischio di mortalità) viene utilizzata una parte del costo di distribuzione.
5. PRESTAZIONI ASSICURATE
Le prestazioni assicurative, indicate di seguito, sono operanti per tutta la Durata del Contratto. Per durata contrattuale si intende l’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto, che per il presente Contratto è pari a 10 anni.
In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto, è fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 16 “RISCATTO”.
5.1 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
In caso di decesso dell’Assicurato – nel corso della durata contrattuale, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e con i limiti indicati di seguito – la Società cor- risponde, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:
a) controvalore delle quote dei Fondi Esterni, calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società;
b) la maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuta applicando all’importo indicato al punto a) le per- centuali di maggiorazione indicate nella tabella che segue, determinate in funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso:
ETÀ DELL’ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI) | % DI MAGGIORAZIONE |
Fino a 40 anni | 5,00% |
Da 41 a 54 anni | 2,00% |
Da 55 a 64 anni | 1,00% |
Oltre 64 anni | 0,20% |
La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.
La maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) non verrà applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:
a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a infezio- ne da HIV sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
c) sia causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari, partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolo- si, fatti di guerra, incidente di volo o suicidio (quest’ultimo se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto), stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.
Le limitazioni di cui alle lettere precedenti sono disciplinate nel dettaglio all’Art.4 “LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE” delle Condizioni di Assicurazione.
La prestazione in caso di decesso potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettua- ti (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della durata con- trattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l’applicazione delle spese indicate al punto 11 “COSTI” che segue.
Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso. Il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote non viene assunto da Aviva Vita
S.p.A. ma rimane a carico del Contraente.
5.2 PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Nel caso in cui l’Assicurato sia ancora in vita alla data di scadenza contrattuale, la Società liquiderà ai Beneficiari designati il controvalore delle quote possedute alla data di scadenza del Contratto stesso.
Tale controvalore è calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote alla data di scadenza per il nume- ro delle quote possedute alla stessa data.
La prestazione a scadenza del Contratto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l’applicazione delle spese indicate al punto 11 “COSTI”, che segue. Inoltre non esiste alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione alla scadenza del Contratto. Il rischio con- nesso all’andamento negativo del valore delle quote non è assunto da Aviva Vita S.p.A., ma rima- ne a carico del Contraente.
5.3 I BONUS
Il Contratto prevede che venga riconosciuto – in caso di vita dell’Assicurato e per tutta la durata contrat- tuale - un bonus mensile e un bonus annuale.
Il bonus mensile è pari al riconoscimento delle utilità previste dagli OICR nei quali il Contratto è investito. Queste utilità sono una percentuale della commissione di gestione dei relativi Fondi Esterni, variabile da un minimo del 50% ad un massimo dell’85%, a seconda degli accordi stipulati al momento della stesura del presente Fascicolo Informativo.
Tale bonus è calcolato moltiplicando l’importo dell’utilità relativa al Fondo Esterno per il rapporto tra il numero delle quote del fondo possedute dal Contraente l’ultimo giorno di calendario di ogni mese solare e il numero totale di quote dello stesso fondo possedute dalla Società.
Il bonus comporta una maggiorazione del capitale attraverso il riconoscimento gratuito da parte della Società di quote; l’acquisto di tali quote avverrà entro la fine del mese successivo a quello di base per il calcolo.
Oltre a quanto sopra riportato, un ulteriore bonus annuale sarà riconosciuto al Contraente a fronte degli eventuali crediti d’imposta maturati annualmente solo dal Fondo Esterno di BPU Pramerica. Tale credito d’imposta è riconosciuto, tramite l’acquisto di quote del rispettivo Fondo, nel modo seguente:
• qualora la Società maturi un credito d’imposta sul Fondo, questo viene riconosciuto al Contratto in manie- ra proporzionale alle quote possedute dal Contraente, l’ultimo giorno di calendario dell’anno solare nel quale sono maturati tali crediti, sul totale delle quote del fondo stesso alla medesima data;
• tale credito è retrocesso tramite l’acquisto di quote del fondo stesso, in base alla data di valorizzazione relativa all’ultimo giorno di borsa aperta del mese di luglio dell’anno successivo a quello nel quale tale credito è maturato.
Al Contraente non sarà riconosciuto alcun bonus, né mensile, né annuale, qualora alle ricorrenze sopra indicate:
• il Contraente abbia già richiesto la liquidazione del riscatto totale del Contratto;
• i Beneficiari abbiano già richiesto la liquidazione del Contratto per avvenuto decesso dell’Assicurato.
6. VALORE DELLA QUOTA
Il valore unitario netto di inventario delle quote di ciascun Fondo Esterno si ottiene dividendo il patrimo- nio netto giornaliero – pari al valore delle attività e il reddito su di esse maturato meno le passività ed even- tuali accantonamenti ritenuti necessari - per il numero delle quote in circolazione tra cui è ripartito alla stes- sa data il Fondo Esterno stesso.
Le attività e passività attribuibili al Fondo Esterno sono valutate nella valuta di riferimento del Fondo Esterno stesso. Il valore netto d’inventario per quota potrà essere arrotondato all’unità immediatamente inferiore o supe- riore della valuta di riferimento del Fondo Esterno.
Se, dal momento della determinazione del valore netto d’inventario delle quote di un Fondo Esterno, si veri- fica una modifica sostanziale nelle quotazioni dei mercati in cui una consistente parte degli investimenti attribuibili a tale fondo è trattata o quotata, la Società di Gestione può, al fine di salvaguardare gli interes- si dei partecipanti, annullare il primo calcolo ed eseguire un secondo calcolo.
Nei limiti del possibile, il reddito da investimenti, gli interessi passivi, le commissioni e le altre passività
(compresi costi amministrativi e commissioni di gestione dovute alla società di gestione) saranno contabi- lizzati ogni giorno di valutazione.
Il valore unitario delle quote del Fondo Esterno viene determinato giornalmente (giorno di Borsa aperto) dalle SGR, al netto di qualsiasi onere a carico dei fondi indicati al successivo punto 11.2 “COSTI GRAVAN- TI SUI FONDI ESTERNI” ed al punto “COMMISSIONI E SPESE” dall’Estratto dei Prospetti e Regolamenti di Gestione riportati in coda alle Condizioni di Assicurazione.
Il valore netto d’inventario è normalmente calcolato ogni giorno lavorativo (il “giorno di valutazione”), facendo riferimento al valore delle attività sottostanti al relativo Fondo Esterno. Dette attività sottostanti sono valutate all’ultimo prezzo di chiusura noto al termine del giorno di valutazione di riferimento.
Per “giorno lavorativo”, nell’accezione qui utilizzata, s’intende qualsiasi giorno in cui le banche e la borsa valori sono aperte al pubblico nella città di Lussemburgo, per i fondi Pioneer, Schroder e Xxxxxxxx Xxxxx o in Italia, per il fondo BPU Pramerica.
Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Esterni, la Società considererà, ai fini della determinazione delle prestazioni contrattuali, il valo- re unitario delle quote del primo giorno di Borsa di valutazione successivo.
Il valore unitario delle quote dei Fondi Esterni è pubblicato giornalmente sul quotidiano “IL SOLE 24 ORE” e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un diverso quotidiano su cui pub- blicare il valore unitario delle quote dei Fondi Esterni.
Il controvalore delle quote dei Fondi Xxxxxxx prescelti dal Contraente viene calcolato:
• relativamente alla prestazione assicurata in caso di decesso, sulla base del valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per deces- so da parte della Società;
• relativamente al valore di riscatto, sulla base del valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto da parte della Società;
• relativamente ai bonus, il bonus mensile, sulla base del valore unitario e del numero delle quote, rispetti- vamente, dell’ultimo giorno lavorativo e dell’ultimo giorno di calendario di ogni mese solare. Il bonus annuale, sulla base del valore e del numero delle quote rispettivamente, dell’ultimo giorno lavorativoo e dell’ultimo giorno di calendario dell’anno appena trascorso.
Per data di ricevimento della richiesta si intende:
• la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, ripor- tata in calce al Modulo stesso;
oppure
• in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della rac- comandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.
7. OPZIONI DI CONTRATTO
7.1 CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA
La Società si impegna ad inviare, almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto, una descri- zione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e con- dizioni economiche che risulteranno in vigore all’epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.
Entro 60 giorni dalla data di scadenza del Contratto, il Contraente ha la possibilità di richiedere di conver- tire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che il Contraente sia in vita;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, suc- cessivamente, fino a che il Contraente sia in vita;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella del Contraente (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso del Contraente, e successivamente in misura tota- le o parziale fino a che sia in vita l’altro soggetto (seconda testa).
La conversione del capitale a scadenza in rendita viene concessa a condizione che:
• l’importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
• l’Assicurato all’epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.
7.2 DIFFERIMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA
La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto una descri- zione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a quell’epoca.
Entro 60 giorni dalla data di scadenza del Contratto il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società che la scadenza venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente rinvio della riscossione del capitale liquidabile a scadenza.
In qualsiasi momento il Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del con- trovalore delle quote possedute alla data di ricevimento della richiesta di interruzione del differimento cal- colato moltiplicando il valore unitario delle quote del quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di interruzione per il numero delle quote possedute alla stessa data.
Il Contraente ha altresì la possibilità di richiedere la conversione del capitale in differimento in una delle rendite rivalutabili, come indicato al punto 7.1 “CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA” della Nota Informativa.
La Società si impegna a trasmettere prima dell’esercizio delle opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’opzione per la quale l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.
C. INFORMAZIONI SUI FONDI ESTERNI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
8. FONDI ESTERNI
I Fondi Esterni, le cui caratteristiche specifiche sono riportate di seguito, sono destinati a tutti coloro che hanno sottoscritto con la Società il presente Contratto e scelto di allocare una quota dell’importo del pre- mio unico corrisposto - al netto dei caricamenti dovuti - in uno o più di questi Fondi Esterni.
La principale finalità dei summenzionati Xxxxx Xxxxxxx è quella di realizzare l’incremento delle somme con- ferite agli stessi.
Il grado di rischio relativo a ciascun Fondo Esterno dipende in larga misura dalla composizione del por- tafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore delle attività finanziarie in cui il patrimonio risulta investito.
Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche di ciascun Fondo Esterno collegato al Contratto:
8.1 FONDO ESTERNO: PIONEER TOTAL RETURN DEFENSIVE
a) Denominazione: Pioneer Funds - Total Return Defensive; codice ISIN LU0103739487, classe E.
b) Data di inizio di operatività: 04/11/1999.
c) Categoria: obbligazionario.
d) Valuta di denominazione: Euro.
e) Finalità: conseguire un rendimento assoluto e la conservazione del capitale nel medio lungo termine.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: breve termine.
g) Profilo di rischio del fondo: basso, con volatilità media annua attesa pari al 2,12%.
h) Composizione: il fondo investirà almeno due terzi delle attività nette in un portafoglio diversificato di obbligazioni investment grade e strumenti obbligazionari ad esse collegati denominati in euro, aventi scadenze diverse ed emesse sia da organismi governativi che non governativi. Il fondo potrà investire fino al 10% delle attività nette in titoli azionari e fino al 25% delle attività in obbligazioni convertibili.
Il fondo può investire in titoli in Russia, fermo restando che l’investimento in titoli, titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario russi non quotati nelle borse valori o non scambiati su un mercato regolamentato non potrà eccedere complessivamente il 10% delle attività del fondo.
Il fondo è altresì autorizzato ad investire in altre attività finanziarie liquide consentite, in conformità con gli investimenti autorizzati indicati nel Regolamento di Gestione (di cui si troverà in allegato alla Condizioni di Assicurazione un estratto).
Il fondo, inoltre, è autorizzato ad investire in strumenti finanziari derivati oppure ad operare con alcu- ne tecniche a fine di copertura e/o per altri scopi nei limiti massimi permessi dal Regolamento di Gestione, ivi comprese opzioni, contratti per consegna differita, future e/o swap (tra cui credit default Swap) su titoli trasferibili e/o strumenti finanziari e valute.
Il fondo ha la facoltà di investire anche in warrant su titoli trasferibili e, in aggiunta, può detenere liqui- dità nei limiti consentiti dal Regolamento di Gestione.
i) Stile di gestione adottato: è volto al conseguimento di una performance superiore a quella del mer- cato di riferimento, contenendo la volatilità e rispettando il principio della diversificazione del rischio.
j) Benchmark: il fondo è studiato per soddisfare i bisogni di quei clienti che mirano alla conservazione del capitale insieme alla ricerca di performance assolute nel medio lungo termine. Per questo motivo tale fondo non ha un benchmark di riferimento.
l) il fondo non prevede la distribuzione dei proventi.
8.2 FONDO ESTERNO: PIONEER TOTAL RETURN DYNAMIC
a) Denominazione: Pioneer Funds -Total Return Dynamic E Acc; codice ISIN LU0214788068, classe E.
b) Data di inizio di operatività: 06/05/2005.
c) Categoria: flessibile.
d) Valuta di denominazione: Euro.
e) Finalità: conseguire la performance assoluta e la protezione del capitale nel medio-lungo termine.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: medio termine.
g) Profilo di rischio del fondo: medio, con volatilità media annua attesa pari al 10,00%.
h) Composizione: il fondo investirà almeno i due terzi delle attività nette in un portafoglio diversificato composto da titoli azionari e da qualunque tipo di titoli di debito e titoli connessi al debito, con diver- se scadenze, emessi da organismi governativi e non.
Il fondo può investire fino al 75% delle attività nette in titoli azionari e fino al 25% delle attività nette in obbligazioni convertibili
Almeno due terzi delle attività nette del fondo saranno investite in attivi denominati in Euro, Dollari USA e YEN giapponesi.
Il fondo può investire in titoli in Russia, fermo restando che l’investimento in titoli, titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario russo non quotati nelle borse valori o non scambiati su un mercato regolamentato non potrà eccedere complessivamente il 10% delle attività del fondo stesso.
Il fondo è altresì autorizzato ad investire in altre attività finanziarie liquide consentite, in conformità con gli investimenti autorizzati indicati nel Regolamento di Gestione (di cui si allega estratto in coda alle Condizioni di Assicurazione).
Il fondo, inoltre, è autorizzato ad investire in strumenti finanziari derivati oppure ad operare con alcu- ne tecniche a fine di copertura e/o per altri scopi nei limiti massimi permessi dal Regolamento di Gestione, ivi comprese opzioni, contratti per consegna differita, future e/o swap (tra cui credit default Swap) su titoli trasferibili e/o strumenti finanziari e valute.
Il fondo ha la facoltà di investire anche in warrant su titoli trasferibili e, in aggiunta, può detenere liqui- dità nei limiti consentiti dal Regolamento di Gestione.
i) Stile di gestione adottato: è volto a conseguire una performance superiore a quella del mercato di rife- rimento, contenendo la volatilità e rispettando il principio della diversificazione del rischio.
j) Benchmark: il fondo è studiato per soddisfare i bisogni di quei clienti che mirano alla conservazione del capitale insieme alla ricerca di performance assolute nel medio lungo termine. Per questo motivo tale fondo non ha un benchmark di riferimento.
l) il fondo non prevede la distribuzione di proventi.
8.3 FONDO ESTERNO: PIONEER EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES
a) Denominazione: Pioneer Funds - European Equity Opportunities E Acc, codice ISIN LU0218074275, classe E.
b) Data di inizio operatività: 06/05/2005.
c) Categoria: azionari Europa.
d) Valuta di denominazione: Euro.
e) Finalità: l'obiettivo del fondo è di ottenere la rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: medio-lungo termine.
g) Profilo di rischio del fondo: medio-alto, con volatilità media annua attesa pari al 14,66%.
h) Composizione: il fondo investe almeno i due terzi delle attività nette in un portafoglio diversificato di titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, emessi da società, prevalentemente di grandi dimensioni e domiciliate in Europa, compresi i paesi non aderenti all’Unione Monetaria – come il Regno Unito e la Svizzera.
i) Stile di gestione adottato: il gestore sceglie di investire in titoli collegati a società che offrono parti- colari opportunità di valore in base a criteri quali attività, utili e potenziale di crescita futura.
j) Benchmark: il benchmark del fondo, rispetto al quale la SGR dichiara una gestione attiva e volta a mas- simizzarne il rendimento, è il seguente:
MSCI EUROPE (azionario Europa) 100%
k) Il fondo non prevede la distribuzione di proventi.
8.4 FONDO ESTERNO: PIONEER MIX 2
a) Denominazione: Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 E Acc; codice ISIN LU0103740063, classe E.
b) Data di inizio operatività: 04/11/1999.
c) Categoria: obbligazionari misti.
d) Valuta di denominazione: Euro.
e) Finalità: l’obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale unita alla generazione di reddito nel medio periodo.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: breve termine.
g) Profilo di rischio del fondo: basso, con volatilità media annua attesa pari al 3%.
h) Composizione: il fondo investe il portafoglio in maniera diversificata, principalmente in titoli di debi- to emessi dai principali stati OCSE e, residualmente, in qualsiasi altra obbligazione d’alta qualità deno- minata in divise liberamente convertibili; a titolo accessorio il fondo può investire anche in titoli azio- nari europei e strumenti finanziari collegati a tali azioni.
i) Stile di gestione adottato: è volto al conseguimento di una performance superiore a quella del mer- cato di riferimento, contenendo la volatilità e rispettando il principio della diversificazione del rischio.
j) Benchmark: il benchmark del fondo, rispetto al quale la SGR dichiara una gestione attiva e volta a mas- simizzarne il rendimento, è il seguente:
JPM EMU 1-3 yrs (obbligazionario breve termine area Euro) | 35% |
JP Morgan EMU (obbligazionario area Euro) | 25% |
JPM Global (obbligazionario internazionale) | 20% |
MSCI Europe (azionario Europa) k) Il fondo non prevede la distribuzione di proventi. | 20% |
8.5 FONDO ESTERNO: PIONEER MIX 4
a) Denominazione: Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 E Acc; codice ISIN LU0103740733, classe E.
b) Data di inizio operatività: 03/11/1999.
c) Categoria: bilanciati obbligazionari.
d) Valuta di denominazione: Euro.
e) Finalità: l’obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale unita alla generazione di reddito nel medio periodo.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: breve- medio termine.
g) Profilo di rischio del fondo: medio- basso, con volatilità media annua attesa pari al 7,82%.
h) Composizione: il fondo investe il portafoglio in maniera diversificata, principalmente in titoli di debi- to emessi dai principali stati OCSE e, residualmente, in qualsiasi altra obbligazione d’alta qualità deno- minata in divise liberamente convertibili nonché in titoli azionari europei e strumenti finanziari collega- ti a tali azioni; il fondo può investire anche in warrants con strumenti finanziari come sottostanti. A tito- lo accessorio il fondo può investire anche in titoli azionari non europei e strumenti finanziari collegati a tali azioni; sino al 10% del portafoglio del fondo potrebbe essere investito in liquidità, oltre che in stru- menti monetari nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento del fondo.
i) Stile di gestione adottato: è volto al conseguimento di una performance superiore a quella del mer- cato di riferimento, contenendo la volatilità e rispettando il principio della diversificazione del rischio.
j) Benchmark: il benchmark del fondo, rispetto al quale la SGR dichiara una gestione attiva e volta a mas- simizzarne il rendimento, è il seguente:
JPM EMU 1-3 yrs (obbligazionario breve termine area Euro) | 30% |
JPM Global (obbligazionario internazionale) | 30% |
MSCI Europe (azionario Europa) | 30% |
MSCI World (azionario internazionale) k) Il fondo non prevede la distribuzione di proventi. | 10% |
8.6 FONDO ESTERNO: XXXXXXX XXXXX US FLEXIBLE EQUITY
a) Denominazione: Xxxxxxx Xxxxx IIF US Flexible Equity Fund (Euro Hedged) A2 Acc.; codice ISIN LU0200684693, classe A2.
b) Data di inizio operatività: 31/10/2002.
c) Categoria: Azionario Nord America.
d) Valuta di denominazione: Euro.
e) Finalità: l’obiettivo del fondo è di massimizzare il rendimento totale delle attività investite.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: medio-lungo termine.
g) Profilo di rischio del fondo: medio-alto, con volatilità media annua attesa pari al 14,03%.
h) Composizione: il fondo investe almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente negli Stati Uniti, prevalentemente di grandi dimensioni e diversificate tra i vari settori economici. Il patrimonio del fondo è espresso in Dollari USA, ma il rischio cambio è coperto tramite l’utilizzo di strumenti derivati atti a neutralizzare le oscillazioni del tasso di cambio tra l’Euro e il Dollaro.
i) Stile di gestione adottato: il gestore seleziona i titoli che presentano prospettive di crescita o una sot- tovalutazione nella propria quotazione, tenendo al contempo conto anche delle prospettive del mercato.
x) Xxxxxxxxx: il benchmark dichiarato dal gestore del fondo è il seguente: RUSSEL 1000 (azionario statunitense, espresso in Euro) 100%.
k) Il fondo non prevede la distribuzione di proventi.
8.7 FONDO ESTERNO: XXXXXXX XXXXX PACIFIC EQUITY
a) Denominazione: Xxxxxxx Xxxxx IIF Pacific Equity Fund A2 Acc; codice ISIN LU0171290314, classe A2.
b) Data di inizio operatività: 05/08/1994.
c) Categoria: Azionario Pacifico.
d) Valuta di denominazione: Euro.
e) Finalità: l’obiettivo del fondo è di massimizzare il rendimento totale delle attività investite.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: medio-lungo termine.
g) Profilo di rischio del fondo: medio alto, con volatilità media annua attesa pari al 16,70%.
h) Composizione: il fondo investe almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi del bacino del Pacifico, incluso
il Giappone, e del continente australiano; le società in questione hanno prevalentemente grandi dimensioni e appartenenti a diversi settori industriali. L’esposizione al rischio valutario è gestita in modo flessibile.
i) Stile di gestione adottato: il gestore seleziona i titoli che presentano prospettive di crescita o una sot- tovalutazione nella propria quotazione, tenendo al contempo conto anche delle prospettive del mercato.
l) Benchmark: il benchmark del fondo, rispetto al quale la SGR dichiara una gestione attiva e volta a mas- simizzarne il rendimento, è il seguente:
MSCI PACIFIC (azionario area Pacifico) 100%
j) Il fondo non prevede la distribuzione di proventi.
8.8 FONDO ESTERNO: SCHRODER EURO EQUITY
a) Denominazione: Schroder ISF Euro Equity A Acc.; codice ISIN LU0106235293, classe A.
b) Data di inizio operatività: 20/11/1998.
c) Categoria: Azionario Europa.
d) Valuta di denominazione: Euro.
e) Finalità: l’obiettivo del fondo è l’accrescimento del capitale in gestione mediante investimenti a medio rischio in titoli azionari con prospettiva di crescita nel lungo termine.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: medio termine.
g) Profilo di rischio del fondo: medio, con volatilità media annua attesa pari al 9,68%.
h) Composizione: il fondo investe almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei paesi appartenenti all’Unione Monetaria Europea; l’investimento avviene in maniera diversificata tra società prevalentemente di grandi dimen- sioni e appartenenti a diversi settori economici.
i) Stile di gestione adottato: il gestore seleziona i titoli che presentano prospettive di crescita o una sot- tovalutazione nella propria quotazione, tenendo al contempo conto anche delle prospettive del mercato.
j) Benchmark: il benchmark del fondo è il seguente:
MSCI EMU (azionario area Euro) 100%
k) Il fondo non prevede la distribuzione di proventi.
8.9 FONDO ESTERNO: SCHRODER BRIC
a) Denominazione: Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A Acc; codice ISIN LU0232931963, classe A.
b) Data di inizio operatività: 31/10/2005.
c) Categoria: Azionario Specializzato.
d) Valuta di denominazione: Euro.
e) Finalità: l’obiettivo del fondo è l’accrescimento del capitale in gestione mediante investimenti ad alto rischio in titoli azionari di paesi emergenti; il fondo è adatto ad investitori interessati a massimizzare i rendimenti nel lungo termine.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: lungo termine.
g) Profilo di rischio del fondo: alto, con volatilità media annua attesa pari al 22%.
h) Composizione: il fondo investe almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni di società brasilia- ne, russe, indiane e cinesi; le società in questione, seppur quotate in mercati di paesi OCSE hanno un andamento estremamente volatile, sono prevalentemente di grandi dimensioni e appartenenti a diversi settori economici.
i) Stile di gestione adottato: il gestore seleziona i titoli che presentano elevati rendimenti e prospettive di crescita, tenendo al contempo conto anche delle prospettive del mercato.
j) Benchmark: il benchmark del fondo è il seguente:
MSCI BRIC (azionario paesi emergenti) 100%
k) Il fondo non prevede la distribuzione di proventi.
8.10 FONDO ESTERNO: BPU PRAMERICA FLESSIBILE
a) Denominazione: BPU Pramerica Flessibile Acc; codice ISIN IT0003724082.
b) Data di inizio di operatività: 15/10/2004.
c) Categoria: flessibile.
d) Valuta di denominazione: Euro.
e) Finalità: accrescimento del capitale nominale investito.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: medio-lungo termine.
g) Profilo di rischio del fondo: Medio-alto, con volatilità media annua attesa non superiore al 15%.
h) Composizione: l’investimento principale è in obbligazioni e in altri titoli di debito, tra i quali titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti a capitalizzazione medio- alta con una diversificazione in tutti i settori industriali. Questi ulti- mi strumenti non possono comunque superare il 50% del patrimonio del fondo.
Le principali valute di denominazione dei titoli oggetto di investimento sono l’Euro e il Dollaro USA; il fondo prevede una gestione attiva del rischio cambio.
Una parte residuale degli investimenti effettuati dal fondo potrà essere indirizzata verso strumenti finan- ziari di emittenti dei paesi emergenti.
La duration della componente obbligazionaria del portafoglio è tendenzialmente compresa tra i 3 e i 36 mesi. L’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato esclusivamente alla copertura dei rischi e ad una maggiore efficienza nella gestione del portafoglio; comunque, l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è coerente con il profilo di rischio/ rendimento del fondo.
i) Stile di gestione adottato: per quanto riguarda il criterio di selezione degli strumenti finanziari, nel pro- cesso decisionale riveste particolare importanza l’analisi di tipo quantitativo che, basandosi anche su modelli di valutazione dei mercati e di analisi di trend in atto, stabilisce il peso della componente azio- naria e di quella obbligazionaria, con l’obiettivo di massimizzare il rendimento atteso per unità di rischio.
j) Benchmark: non è possibile individuare un benchmark indicativo della politica di investimento del fondo, in quanto non rappresenterebbe un parametro di riferimento significativo per confrontare il rap- porto rischio/ rendimento del fondo.
l) Il fondo non prevede la distribuzione di proventi.
8.11 CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I FONDI ESTERNI
a) modalità di valorizzazione delle quote: il valore netto d’inventario per quota dei Fondi Esterni sarà cal- colato quotidianamente dividendo il valore netto d’inventario di ciascun fondo – pari al valore delle atti- vità e il reddito su di esse maturato meno le passività ed eventuali accantonamenti – per il numero delle quote in circolazione tra cui è ripartito alla medesima data il fondo stesso. Le attività e le passibilità attri- buibili a ciascun Fondo Esterno sono valutate nella valuta di riferimento del fondo stesso. Il valore netto d’inventario per quota potrà essere arrotondato all’unità immediatamente inferiore o superiore della valu- ta di riferimento di ciascun Fondo Esterno. Le attività sottostanti sono valutate all’ultimo prezzo di chiusu- ra noto al termine del giorno di valutazione di riferimento. Se, al momento del calcolo del valore netto d’inventario della quota, si verifica una sostanziale modifica delle quotazioni dei mercati in cui una consi- stente parte degli attivi del fondo in questione è investita, la SGR può annullare il primo calcolo ed ese- guirne un secondo, al fine esclusivo di salvaguardare gli interessi dei partecipanti.
Per quanto possibile, i redditi da investimenti, gli interessi passivi, le commissioni ed ogni passività gra- vante sul fondo, saranno contabilizzati ogni giorno di valorizzazione della quota. Difatti, il valore netto d’inventario delle quote dei Fondi Esterni è determinato per ogni giorno di borsa aperta – secondo il calendario italiano per il fondo BPU Pramerica e secondo quello lussemburghese invece per i fondi Pioneer, Schroder e Xxxxxxx Xxxxx – al netto di qualsiasi onere a carico dei fondi, come indicato al suc- cessivo par. 11.2 “COSTI GRAVANTI SUI FONDI ESTERNI” e nei rispettivi Regolamenti dei Fondi Esterni. Nei giorni di calendario in cui, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Esterni, la Società considererà il valore unitario delle quote del primo giorno disponibile suc- cessivo, ai fini della determinazione delle prestazioni contrattuali.
Si rimanda alla consultazione dei relativi regolamenti per ulteriori informazioni in merito ai criteri di valorizzazione delle quote.
Il valore unitario delle quote dei Fondi Esterni è pubblicato giornalmente sul quotidiano “IL SOLE 24 ORE” e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
b) Strumenti finanziari derivati: Nella gestione dei Fondi Esterni potrà essere fatto ricorso a strumenti finanziari derivati oppure si potrà operare con alcune tecniche a fine di copertura e/o per altri scopi nei limiti massimi permessi dal Regolamento di Gestione (di cui si allegano gli estratti), ivi comprese opzioni, contratti per consegna differita, future e/o swap (tra cui Credit Default Swap) su titoli trasferibili e/o stru- menti finanziari e valute.
In merito al ricorso a tali strumenti finanziari, si informa che la normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.
c) profilo di rischio dei fondi: il profilo di rischio viene determinato dalla Società sulla base di una serie di fattori tra i quali assumono principale rilevanza la categoria di appartenenza del fondo e la volatilità delle quote del fondo o, in assenza di quest’ultima, del rispettivo benchmark; altri elementi afferenti al fondo, che possono caratterizzarne il profilo di rischio, sono il rischio specifico e sistematico, di controparte, quelli legati ai tassi di interesse, alla valuta ed alla liquidità dello strumento finanziario in oggetto.
Per misurare il profilo di rischio dei Fondi Esterni associati al Contratto è utilizzata, oltre al grado di rischio indicato dal gestore del fondo, la volatilità dichiarata ex ante, come prima approssimazione della variabilità attesa dei tassi di rendimento dell’investimento associato ai fondi stessi. In via esemplificati- va, di seguito è riportata una tabella che collega le classi di valori della volatilità ai diversi profili di rischio possibili:
VOLATILITÀ | PROFILO DI RISCHIO |
0-3% | Basso |
3-8% | Medio Basso |
8-14% | Medio |
14-20% | Medio Alto |
20-25% | Alto |
>25% | Molto Alto |
9. CREDITI DI IMPOSTA
I fondi multicomparto Pioneer, Schroder e Xxxxxxx Xxxxx, non sono soggetti ad alcuna imposta sulle plu- svalenze o sul reddito né ad alcuna ritenuta alla fonte in Lussemburgo.
Il Fondo Esterno di BPU Pramerica, invece, essendo un fondo comune d’investimento di diritto italiano, è soggetto ad un imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione maturato in ciascun anno solare; l’im- posta viene prelevata dalle riserve del Fondo e versata dalla SGR.
Qualora, in capo alla Società, maturassero crediti di imposta derivanti dalla fiscalità gravante sul Fondo Esterno BPU Pramerica, tali crediti saranno retrocessi ai Contraenti, tramite acquisto di quote supplementa- ri dei rispettivi Fondi, detenuti dal Contraente.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di retrocessione di tali crediti d’imposta, si rimanda alla consulta- zione del par. 5.3 “BONUS”, riportato precedentemente all’interno della presente Nota Informativa.
10. OICR
Al presente Contratto sono collegati dei Fondi Esterni, precedentemente descritti, che appartengono alle seguenti società di gestione:
NOME DEI FONDI ESTERNI | DENOMINAZIONE DELLA SGR | FORMA ORGANIZZATIVA | SEDE LEGALE SGR | SOCIETÀ REVISIONE DELLA SGR |
Total Return Defensive; Total Return Dynamic; Pioneer Mix 2; Pioneer Mix 4; European Equity Opportunities | Pioneer Asset Management S.A. (Società per azioni) | SICAV multicomparto | 00, xxx. Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X-0000 Xxxxxxxxxx | XXXX Audit 00,Xxxxx Xxxxxxxx X-0000 Xxxxxxxxxx |
Schroder EuroEquity; Schroder BRIC | Schroder Investment Management S.A. (Società per azioni) | SICAV multicomparto | 0, xxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Price Water House Coopers S.ar.l. 400, route d’Xxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity; Xxxxxxx Xxxxx Pacific Equity | Black Rock S.A. (Società per azioni) | SICAV multicomparto | 0X, xxxxx xx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Price Water House Coopers S.ar.l. 400, route d’Xxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx |
XXX Pramerica Flessibile | BPU Pramerica SGR S.p.A. | SGR con fondi comuni d’investimento di diritto italiano | Bergamo, P.zza Xxxxxxxx Veneto, 8 | KPMG S.p.A., Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00. |
D. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE
11. COSTI
11.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE
11.1.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
• Premio unico
PREMIO UNICO | CARICAMENTO PERCENTUALE |
Da Euro 50.000,00 a Euro 99.999,99 | 2,00% |
Da Euro 100.000,00 a Euro 199.999,99 | 1,00% |
Da Euro 200.000,00 ed oltre | 0,00% |
Il caricamento percentuale viene calcolato sull’importo del premio unico versato.
• Versamenti aggiuntivi
CUMULO VERSAMENTI (PREMIO UNICO + VERSAMENTI AGGIUNTIVI) | CARICAMENTO PERCENTUALE |
Da Euro 50.000,00 a Euro 99.999,99 | 2,00% |
Da Euro 100.000,00 a Euro 199.999,99 | 1,00% |
Da Euro 200.000,00 ed oltre | 0,00% |
I costi applicati sui versamenti aggiuntivi sono pari all’aliquota corrispondente al cumulo dei versamenti effettuati fino a quel momento, comprensivo del premio unico iniziale e dei versamenti aggiuntivi, incluso quello da effettuare contestualmente.
11.1.2 COSTI DI DISTRIBUZIONE
La Società trattiene un costo di distribuzione, nella misura riportata nella tabella sottostante. Il costo di distri- buzione è comprensivo del costo per la maggiorazione della Garanzia Caso Morte (rischio di mortalità), pari allo 0,05%.
FONDI ESTERNI | COSTI DI DISTRIBUZIONE |
BPU Pramerica Flessibile | 0,95% |
Pioneer Total Return Defensive | 1,20% |
Pioneer Total Return Dynamic | 1,20% |
Pioneer European Equity Opportunities | 1,20% |
Pioneer Mix 2 | 1,20% |
Pioneer Mix 4 | 1,20% |
Schroder Euro Equity | 1,20% |
Schroder BRIC | 1,20% |
Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity | 1,20% |
Xxxxxxx Xxxxx Pacific Equity | 1,20% |
Il costo di distribuzione è applicato alla posizione individuale del Contraente ad ogni ricorrenza mensile del Contratto, tramite sottrazione delle quote del rispettivo fondo. Il numero di quote sottratte è pari al costo di distribuzione annuo calcolato su base mensile ed è determinato sul patrimonio investito nel fondo alla ricorrenza mensile.
11.1.3 COSTI PER RISCATTO E SOSTITUZIONE FONDI ESTERNI
Costi in caso di riscatto totale o parziale
Il valore di riscatto si ottiene applicando al controvalore delle quote da riscattare, la penalità di riscatto determinata in funzione dell’epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto come indicato nella seguen- te tabella:
ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO | PENALITÀ DI RISCATTO (con premio unico versato inferiore a € 2.000.000,00) | PENALITÀ DI RISCATTO (con premio unico versato pari o superiore a € 2.000.000,00) |
I anno | Non ammesso | Non ammesso |
II anno | 3,00% | 1,00% |
III anno | 2,00% | 0,50% |
IV anno | 1,00% | 0,00% |
V anno | 0,50% | 0,00% |
Dal VI anno | 0,00% | 0,00% |
Il valore di riscatto parziale e la relativa penalità sono determinati con gli stessi criteri previsti per il riscat- to totale; viene altresì trattenuta una ulteriore spesa fissa di 20,00 Euro per ogni riscatto parziale.
Costi in caso di sostituzione Xxxxx Xxxxxxx
Nel caso della sostituzione, permessa contrattualmente, di uno dei Fondi Esterni precedentemente scelti con altri Fondi Esterni collegati al Contratto (switch), è prevista una spesa fissa a carico del Contraente di 20,00 Euro. Tale spesa fissa è somministrata a partire dal terzo switch effettuato nel corso della durata del Contratto.
11.2 COSTI GRAVANTI SUI FONDI ESTERNI Remunerazione della SGR
Di seguito vengono riportati i costi applicati dalla SGR sui Fondi Esterni e che gravano, quindi, indiretta- mente sul Contraente.
FONDI ESTERNI | COMMISSIONE DI GESTIONE |
BPU Pramerica Flessibile | 1,70% |
Pioneer Total Return Defensive | 1,05% |
Pioneer Total Return Dynamic | 1,20% |
Pioneer European Equity Opportunities | 1,50% |
Pioneer Mix 2 | 1,20% |
Pioneer Mix 4 | 1,60% |
Schroder Euro Equity | 1,50% |
Schroder BRIC | 1,50% |
Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity | 1,50% |
Xxxxxxx Xxxxx Pacific Equity | 1,50% |
La commissione di gestione è calcolata e addebitata ogni giorno di valutazione, della quota del fondo.
Si precisa inoltre che le rispettive SGR dei Fondi Esterni potranno modificare tali commissioni di gestione, ma che, in ogni caso, la percentuale massima di tali commissioni gravanti sui Fondi Esterni non potrà supe- rare l’1,90% su base annua.
Come previsto al punto 5.3 “BONUS”, riportato precedentemente nella presente Nota Informativa, parte della commissione di gestione viene retrocessa al Contraente sotto forma di maggiorazione del numero delle quote.
Commissione di overperformance applicate dalla SGR
I Fondi Esterni Pioneer, Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx, non prevedono alcuna commissione di incentivo (o di overperformance) sui risultati conseguiti dai fondi stessi.
Il Fondo Esterno BPU Pramerica Flessibile prevede, invece, una provvigione di incentivo, calcolata secon- do le modalità di seguito descritte:
Condizione di applicabilità | In presenza di un rendimento positivo del fondo, calcolato come variazione percentuale tra il valore unitario della quota del fondo, rilevato l’ultimo giorno di calcolo della quota di ogni mese solare e l’High Water Mark (HWM) |
Orizzonte temporale di riferimento | 12 mesi solari |
Frequenza di calcolo | Giornaliera |
Periodicità dell’accantonamento | Alla fine di ogni mese solare; poiché la commissione è calcolata quotidianamente, se la variazione è positiva, la SGR si trattiene parte della suddetta variazione, se è negativa, la SGR la restituisce proporzionalmente al fondo, antro il limite massimo di quanto accantonato. |
Momento del prelievo | Ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre |
Aliquote del prelievo | 10% della variazione percentuale |
Patrimonio di calcolo | Il “patrimonio netto del fondo” nel giorno di calcolo |
Ammontare del prelievo | Aliquota del prelievo * patrimonio di calcolo |
Per una dettagliata spiegazione dell’HWM, delle modalità di calcolo della suddetta commissione e per un esempio numerico di tali modalità, si rimanda all’Estratto del Regolamento, riportato al punto 3.2 “ESTRAT- TO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE BPU PRAMERICA”.
11.3 COSTI GRAVANTI SULL’OICR ESTERNO
Si precisa che su ciascun Fondo Esterno possono gravare una serie di oneri ulteriori, che riducono il valo- re unitario delle relative quote quali, a titolo di esempio, gli oneri di intermediazione per le compravendi- te mobiliari, le spese legali e fiscali, le spese di revisione contabile e i costi della banca depositaria.
I suddetti oneri aggiuntivi non sono quantificabili a priori, in quanto variabili.
Per una loro quantificazione storica, si rimanda al successivo par. 27 “TOTAL EXPENSENS RATIO (TER)”, inserito nella presente Nota Informativa.
12. REGIME FISCALE
12.1 IMPOSTA SUI PREMI
I premi versati per le assicurazioni sulla vita:
• non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
• non sono detraibili e non sono deducibili, se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità per- manente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore.
12.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti non aventi prevalente contenuto finanziario), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana dell’Assicurato, non sono ogget- to di alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’Art. 6 comma 2 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.
Negli altri casi, è necessario fare la seguente distinzione sul rendimento finanziario maturato:
a) se corrisposto sotto forma di capitale, in base al D. Lgs. n. 47 del 18/2/2000 (per come è attualmente applicabile), è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’Art. 26-ter, comma 1 del
D.P.R. 600/1973 nella misura prevista dall’Art. 7 del D. L. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al
12,50%). L’imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l’ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall’Art. 45, comma 4 del D.P.R. 22/12/1986, n.917.
b) se corrisposto in forma di rendita, all’atto della conversione è soggetto ad imposta sostitutiva delle impo- ste sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i ren- dimenti finanziari riguardanti ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/2000, applicata alla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.
La predetta imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. 600/1973 non deve essere applicata relativa- mente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d’impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non costi- tuiscono redditi di capitale bensì redditi d’impresa.
12.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’Art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pigno- rabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx.
12.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell’art.1920 del codice civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto pro- prio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e sono esenti dalle tasse di successione.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
13. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, DI PAGAMENTO DEL PREMIO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE
13.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio unico e unitamente all’Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato.
13.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO
Le prestazioni di cui al punto 5. “PRESTAZIONI ASSICURATE” decorrono dal quarto giorno di Borsa aper- ta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, - data di conclusione del Contratto - del pre- mio unico, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte della Società.
La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata al Contraente.
13.3 SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l’Assicurato, al momento della stipulazione del Contratto, ha un’età minima di 18 anni; mentre l'età massima al momento della stipula del Contratto è fis- sata a 85 anni.
13.4 DURATA
Per durata contrattuale si intende l’arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate; per questo Contratto la durata contrattuale è pari 10 anni.
13.5 PREMIO
L’importo del premio unico viene indicato dal Contraente all’atto della sottoscrizione della Proposta- Certificato, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.
Il premio deve essere versato dal Contraente alla Società al momento della sottoscrizione della Proposta Contrattuale.
Per poter sottoscrivere il Contratto, il premio unico versato dovrà essere almeno pari ad Euro 50.000,00. In
questo caso il Contraente potrà sottoscrivere i Fondi Esterni di Pioneer, Schroder e Xxxxxxx Xxxxx. Per poter sottoscrivere, invece, il Fondo Esterno di BPU Pramerica, l’importo del premio destinato a tale fondo deve essere almeno pari ad Euro 2.000.000,00.
13.6 VERSAMENTI AGGIUNTIVI
Dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto è possibile in qualsiasi momento integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi. L’importo minimo del versamento aggiuntivo è pari ad Euro 25.000,00; nel caso in cui il versamento aggiuntivo sia destinato, anche parzialmente, al Fondo Esterno di BPU Pramerica, l’importo minimo investito in tale fondo deve essere almeno pari ad Euro 100.000,00.
Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi. Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale Xxxxxx.
I versamenti aggiuntivi vengono fatti confluire nei Fondi Esterni nei quali risultano investite in quel momen- to le quote possedute dal Contraente, sulla base dell’ultima composizione percentuale scelta dal Coontraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato o, in caso di switch successivi, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.
13.7 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO UNICO E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI
Il pagamento del premio unico e/o degli eventuali versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante addebi- to automatico sul conto corrente del Contraente oppure con versamento contestuale alla sottoscrizione della Proposta-Certificato e/o del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi presso il Soggetto Incaricato. Nel primo caso fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito, mentre nel secon- do caso il pagamento del premio e/o degli eventuali versamenti aggiuntivi viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato e/o sul Modulo.
13.8 CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE
Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote di Xxxxx Xxxxxxx prescelti dal Contraente.
Al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, il Contraente decide in quali Xxxxx Xxxxxxx, tra quelli abbinati al presente Contratto, investire il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi.
Ai fini della determinazione del numero di quote da attribuire al Contratto, si procede come segue:
• il premio unico è diminuito delle spese applicate dalla Società di cui al precedente punto 11.1.1 “COSTI GRAVANTI SUL PREMIO” e successivamente diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Esterni prescelti dal Contraente relativo al quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto;
• gli eventuali versamenti aggiuntivi sono diminuiti delle spese applicate dalla Società di cui al preceden- te punto 11.1.1 “COSTI GRAVANTI SUL PREMIO” e successivamente divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Esterni, del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di addebito del versamento aggiuntivo sul conto corrente del Contraente o di pagamento del versamento aggiuntivo presso il Soggetto Incaricato.
14. LETTERA DI CONFERMA DI INVESTIMENTO DEL PREMIO
La Lettera Contrattuale di Conferma viene inviata dalla Società al Contraente a seguito del pagamento del premio unico entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza e contiene le seguenti informazioni:
• il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
• la data di incasso del premio unico e la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data di valorizzazione);
• il premio unico corrisposto;
• il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
• la durata contrattuale;
• relativamente ai Fondi Xxxxxxx prescelti:
* il numero di quote attribuite;
* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l’acquisto.
A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, con la quale si danno le seguenti informazioni:
• la conferma dell’avvenuto ricevimento del versamento aggiuntivo, da parte della Società;
• la data di incasso del versamento aggiuntivo e quella di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data di valorizzazione);
• il versamento aggiuntivo effettuato;
• il versamento aggiuntivo investito alla data di investimento;
• relativamente a ciascun Fondo Esterno:
* il numero delle quote attribuite a fronte del versamento investito;
* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l’acquisto.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:
• in caso di esercizio del diritto di recesso;
• in caso di decesso dell’Assicurato;
• alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;
• alla scadenza del Contratto.
16. RISCATTO
Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l’estinzione anticipata del Contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue.
Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.
La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Xxxxx.
In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 gior- ni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
Riscatto Totale
Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote dei Fondi Xxxxxxx prescelti dal Contraente calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta suc- cessivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.
L’importo del valore di riscatto totale è determinato in base sia a quante annualità siano interamente tra- scorse dalla data di decorrenza del Contratto, sia in base all’importo del premio unico versato. Nel caso in cui il Contratto preveda l’applicazione di penalità di riscatto, il valore di riscatto si ottiene applicando all'im- porto sopra definito la penale di riscatto indicata al precedente punto 11.1.3 “COSTI PER RISCATTO E SOSTITUZIONE DEI FONDI ESTERNI”.
Riscatto Parziale
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, è data facoltà al Contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:
• l’importo richiesto, al lordo della tassazione prevista per legge ed al netto delle eventuali penalità, risul- ti non inferiore ad Euro 25.000,00, mentre non potrà essere inferiore ad Euro 200.000,00 il riscatto par- ziale richiesto rispetto al fondo BPU Pramerica.
• L’importo residuo sulla posizione del Contraente, dopo il riscatto parziale, sia almeno pari ad Euro 25.000,00. Nel fondo BPU Pramerica, comunque, il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Esterno non deve risultare inferiore a 2.000.000,00 Euro.
Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale, fatto salvo l’addebito di un’ulteriore spesa fissa indicata al precedente punto 11.1.3 “COSTI PER RISCATTO E SOSTI- TUZIONE DEI FONDI ESTERNI”.
È necessario tener presente che l’interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente dei versa- menti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi). Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, nel corso della durata contrattuale, sia per effetto del deprezzamento del valore unitario delle quote, sia per l’applicazione dei Costi indicati al punto 11 “COSTI” che precede, sia per l’applicazione dell’eventuale penalità di riscatto. Non esi- ste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.
17. OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE FONDI ESTERNI
Dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere alla Società, utiliz- zando il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi, il trasferimento totale o parziale del controvalore delle quote dei Fondi Esterni inizialmente scelti, ad altri Fondi Esterni, tra quelli previsti dal presente Contratto (switch).
Non è possibile effettuare sostituzioni (switch) dai Fondi Esterni appartenenti a Pioneer, Schroder
e Xxxxxxx Xxxxx verso il Fondo Esterno di BPU Pramerica e viceversa.
Le prime due sostituzioni effettuate sono completamente gratuite, mentre ogni sostituzione successiva sarà gravata da una spesa fissa indicata al precedente punto 11.1.3 “COSTI PER RISCATTO E SOSTITUZIONE DEI FONDI ESTERNI”.
Il controvalore delle quote dei Fondi Xxxxxxx precedentemente scelti viene così trasformato in controvalore delle quote dei Xxxxx Xxxxxxx scelti al momento della richiesta di sostituzione.
La conversione viene effettuata nei termini seguenti:
• viene determinato il controvalore del numero di quote di ciascun Fondo Esterno precedentemente scel- to dal Contraente, moltiplicando il valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta succes- sivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi per il numero delle quote possedute alla stessa data;
• detto importo, al netto delle spese indicate al paragrafo 11.1.3 “COSTI PER RISCATTO E SOSTITUZIONE FONDI ESTERNI” viene diviso per il valore unitario delle quote di nuovi Fondi Esterni, dello stesso gior- no. La spesa fissa non si applica alle prime due sostituzioni.
Per data di ricevimento della richiesta si intende:
• la data in cui il Contraente firma il Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;
oppure
• in caso di invio della richiesta direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.
La Società invia una Lettera di Conferma Sostituzione Fondo, che informa dell’avvenuta sostituzione dei Fondi Esterni ed indica per i nuovi e vecchi fondi:
• il prezzo (valore unitario) e la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
• il numero di quote vendute ed acquistate;
• il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.
18. DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclu- sione del Contratto come disciplinato dal punto 13.1 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO”.
Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:
Aviva Vita S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxx 00
00000 Xxxxxx.
La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:
• qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del Contratto, il premio versato;
• qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del Contratto, il premio versato maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del quarto gior- no di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza della polizza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza.
19. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
19.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
La Società provvede alla liquidazione dell’importo dovuto - verificata la sussistenza dell’obbligo di paga- mento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 20 “PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ” delle Condizioni di Assicurazione.
19.2 PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si pre- scrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve spe- cifiche disposizioni di Xxxxx.
20. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
In base all’Art. 181 del Codice delle Assicurazioni (X.Xxxx n. 209/05), al Contratto si applica la legge italiana.
21. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO
Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di reda- zione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.
22. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:
AVIVA VITA S.P.A. SERVIZIO RECLAMI XXXXX XXXXXXX 00
00000 XXXXXX
TELEFAX 02 2775 245 XXXXXXX_XXXX@XXXXXXXXXXX.XX
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:
ISVAP
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI XXX XXX XXXXXXXXX 00- 00000 XXXX
TELEFONO 06.42.133.1,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti l’entità delle somme da corrispondere o l’interpretazione del Contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a siste- mi conciliativi ove esistenti.
23. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE PER IL CONTRAENTE
La Società, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l’ultimo rendiconto della gestione dei Fondi Esterni.
24. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua deno- minazione sociale, forma giuridica e indirizzo.
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni contenute nella Nota Informativa o nell’estratto del Regolamento di gestione, a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria pre- cisazione.
La Società trasmette al Contraente entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’Estratto Conto Annuale della posizione assicurativa, unitamente all’aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva Sezione F e alla Sezione 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, nume- ro e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nel- l’anno di riferimento;
c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di sostituzio- ne dei Fondi Esterni, nell’anno di riferimento;
d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
e) numero di quote prelevate a titolo di costi di distribuzione nell’anno di riferimento;
f) numero di quote riconosciute al Contraente, a titolo di bonus, nell’anno di riferimento;
g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento.
La Società si impegna a comunicare per iscritto al Contraente qualora in corso di Contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
25. COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, median- te lettera indirizzata ad AVIVA VITA S.p.A. – X.xx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), anche al Soggetto Incaricato presso cui è appoggiato il Contratto.
F. DATI STORICI SUI FONDI ESTERNI
26. DATI STORICI DI RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti realizzati negli ultimi 5 anni dai Fondi Xxxxxxx collegati al Contratto e l’andamento delle rispettive quote nel corso dell’ultimo anno solare. Alcuni fondi non hanno una storicità pari a 5 anni, quindi sono riportati i dati relativi al minor periodo disponibile.
I Fondi Esterni Pioneer Total Return Dynamic, European Equity Opportunities e BPU Pramerica Flessibile, invece, sono di recente istituzione (maggio 2005 per i fondi Pioneer ed ottobre 2004 per il fondo di BPU Pramerica), pertanto non vengono riportati i dati storici di rendimento, ma solo l’andamento del valore della quota nel corso dell’ultimo anno solare. Il Fondo Xxxxxxx Xxxxxxxx BRIC riporta solo l’andamento del ben- chmark nel corso dell’ultimo anno solare, poiché il fondo, essendo stato istituito nell’ottobre 2005, non ha una storicità rilevante, mentre i rendimenti degli ultimi due anni del benchmark sono riportati nella sezio- ne 6 della Scheda Sintetica.
I dati di rendimento e l’andamento delle quote sono confrontati con quelli dei rispettivi benchmark, qua- lora previsti dai regolamenti di gestione dei fondi. I rendimenti annui dei benchmark sono riportati per tutti i 5 anni.
Fondo Esterno PIONEER EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES
Fondo Esterno SCHRODER BRIC
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
27. DATI STORICI DI RISCHIO
Di seguito si riportano, in forma tabellare, i dati di rischio relativi ai Fondi Esterni a cui è associato il Contratto.
I dati relativi alla volatilità delle quote dei Fondi Esterni Pioneer Total Return Defensive, Mix 2 e Mix 4, Schroder Euro Equity, Xxxxxxx Xxxxx US Flexible Equity e Pacific Equity, BPU Pramerica Flessibile, nel corso dell’ultimo anno solare (“volatilità ex post”), sono messi a confronto con la volatilità stimata e dichiarata ex ante.
I Fondi Esterni Pioneer Total Return Dynamic ed European Equity Opportunities sono di recente costitu- zione (maggio 2005), pertanto i dati relativi alla volatilità del valore delle quote si riferiscono al periodo compreso tra la data di istituzione del fondo e il 30/12/2005. Il dato ottenuto è stato annualizzato, riporta- to in tabella con la denominazione “volatilità ex post” ed infine confrontato con la volatilità stimata del fondo e dichiarata ex ante. Per quanto riguarda, invece, il fondo Schroder BRIC, dato il breve periodo a disposizione - l’inizio gestione risale ad ottobre 2005-, non sarebbe stato significativo riportare il dato annua- lizzato relativo al rischio; pertanto è evidenziato solo il dato della volatilità, stimata dichiarata ex ante.
FONDO ESTERNO | VOLATILITÀ EX POST | VOLATILITÀ EX ANTE |
BPU Pramerica Flessibile | 2,35% | 15,00% |
Pioneer Total Return Defensive | 1,93% | 2,12% |
Pioneer Total Return Dynamic | 1,86% | 10,00% |
Pioneer European Equity Opportunities | 10,53% | 14,66% |
Pioneer Mix 2 | 2,80% | 3,00% |
Pioneer Mix 4 | 7,09% | 7,82% |
Schroder Euro Equity | 7,71% | 9,68% |
Schroder BRIC | – | 22,00% |
Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity | 12,60% | 14,03% |
Xxxxxxx Xxxxx Pacific Equity | 13,02% | 16,70% |
28. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI EFFETTIVI DI CIASCUN FONDO ESTERNO
Il Total Expenses Ratio (TER) è l’indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno grava- to sul patrimonio medio di ciascun Fondo Esterno. Il TER è ricavato dal rapporto percentuale, riferito a cia- scun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun fondo, ed il patrimonio medio rilevato nello stesso anno.
FONDO ESTERNO | TER 2003 | TER 2004 | TER 2005 |
BPU Pramerica Flessibile | – | – | 2,30% |
Pioneer Total Return Defensive | 1,32% | 1,29% | 1,14% |
Pioneer Total Return Dynamic | – | – | 1,32% |
Pioneer European Equity Opportunities | – | – | 1,70% |
Pioneer Mix 2 | 1,29% | 1,29% | 1,30% |
Pioneer Mix 4 | 1,70% | 1,68% | 1,70% |
Schroder Euro Equity | 1,82% | 1,78% | 1,93% |
Schroder BRIC | – | – | 2,38% |
Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity | – | – | 2,18% |
Xxxxxxx Xxxxx Pacific Equity | 1,85% | 1,80% | 1,76% |
Si precisa che, in ogni caso, la quantificazione dei costi non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente riportati al precedente punto 11.1 “COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE”.
29. TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO
Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio di ciascun Fondo Esterno. È dato dal rapporto percentuale, riferito ad un anno solare, fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote di ciascun fondo, e il patrimonio netto medio calcolato nel corso dello stesso anno.
Di seguito sono riportati i dati relativi al turnover di portafoglio di ciascun Fondo Esterno associato al Contratto, relativi agli ultimi tre anni, qualora disponibili, ecluso Schroder Bric perché il dato non è signifi- cativo data la recente istituzione del Fondo .
FONDO ESTERNO | 2003 | 2004 | 2005 |
BPU Pramerica Flessibile | — | — | 364,00% |
Pioneer Funds - Total Return Defensive | — | — | 53,70% |
Pioneer Funds - Total Return Dynamic | — | — | 61,70% |
Pioneer European Equity Opportunities | — | — | 36,00% |
Pioneer Mix 2 | 48,51% | 88,98% | 93,00% |
Pioneer Mix 4 | 108,33% | 151,54% | 206,00% |
Schroder Euro Equity | 10,00% | 35,80% | 26.19% |
Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity | 80,00% | 48,00% | 74,00% |
Xxxxxxx Xxxxx Pacific Equity | 45,00% | 39,00% | 30,00% |
* * * * *
AVIVA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale XXXXXX XXXXXXX
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
BPU PRIVATE UNIT ABSOLUTE
ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta-Certificato, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dall’Estratto del Prospetto e Regolamento di Gestione che disciplinano i Fondi Esterni, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.
ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI
AVIVA Vita S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è partecipata da BPU Banca S.c.p.a.. Il prodotto è distribuito da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., da Banca Carime S.p.A. e da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. facenti parte del Gruppo Banche Popolari Unite (BPU Banca S.c.p.a.).
Uno dei Fondi Esterni collegati al Contratto, il BPU Pramerica Flessibile, è un OICR promosso e gestito da una Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo BPU Banca.
ART. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE
Con il presente Contratto, Aviva Vita S.p.A. - di seguito definita Società - a fronte del versamento di un pre- mio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi si impegna:
• a corrispondere una prestazione in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, come indicato al successivo punto 3.1 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSI- CURATO”;
• a corrispondere una prestazione alla scadenza del Contratto come indicato al successivo punto 3.2 “PRE- STAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO”;
• a corrispondere un bonus mensile ed uno annuale per tutta la durata contrattuale, fino a che l’Assicurato è in vita, come previsto al successivo punto 3.3 “BONUS”;
• ad investire i versamenti effettuati dal Contraente - al netto delle spese - in quote dei Fondi Esterni pre- scelti dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato.
3.1 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
In caso di decesso dell’Assicurato – nel corso della durata contrattuale, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e con i limiti indicati all’Art. 4 “LIMITAZIONI DELLA MAG- GIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE” che segue - la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, una prestazione - Capitale Caso Morte - ottenuta come somma dei seguenti due importi:
a) il controvalore delle quote dei Fondi Xxxxxxx prescelti dal Contraente, calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società;
b) la maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuta applicando all’importo indicato al punto a) le percen- tuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso:
ETÀ DELL’ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI) | % DI MAGGIORAZIONE |
Fino a 40 anni | 5,00% |
Da 41 a 54 anni | 2,00% |
Da 55 a 64 anni | 1,00% |
Oltre 64 anni | 0,20% |
La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.
La prestazione in caso di decesso - Capitale Caso Morte - potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l’applicazione delle spese indicate all’Art. 15 “SPESE” che segue.
Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso.
3.2 PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Nel caso in cui l’Assicurato sia in vita alla data di scadenza contrattuale, la Società liquiderà, ai Beneficiari designati, il controvalore delle quote possedute alla data di scadenza del Contratto stesso. Tale controvalo- re delle quote viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote alla data di scadenza per il nume- ro delle quote possedute alla stessa data.
La prestazione alla scadenza del Contratto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamen- ti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della dura- ta contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l’applicazione delle spese indicate all’Art. 15 “SPESE” che segue.
Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione alla scadenza del Contratto.
3.3 BONUS
Il Contratto prevede che venga riconosciuto – in caso di vita dell’Assicurato e per tutta la durata contrat- tuale - un bonus mensile e un bonus annuale.
Il bonus mensile è pari al riconoscimento delle utilità previste dagli OICR nei quali il Contratto è investito. Queste utilità sono una percentuale della commissione di gestione dei relativi Fondi Esterni, variabile da un minimo del 50% ad un massimo dell’85%, a seconda degli accordi stipulati tra la Società e le SGR al momen- to della stesura del presente Fascicolo Informativo.
Tale bonus è calcolato moltiplicando l’importo dell’utilità relativa al Fondo Esterno per il rapporto tra il numero delle quote del fondo possedute dal Contraente l’ultimo giorno di calendario di ogni mese solare e il numero totale di quote dello stesso fondo possedute dalla Società.
Il bonus comporta una maggiorazione del capitale attraverso il riconoscimento gratuito da parte della Società di quote; l’acquisto di tali quote avverrà entro la fine del mese successivo a quello di base per il calcolo.
Oltre a quanto sopra riportato, un ulteriore bonus annuale sarà riconosciuto al Contraente a fronte degli eventuali crediti d’imposta maturati annualmente solo dal Fondo Esterno di BPU Pramerica. Tale credito d’imposta è riconosciuto, tramite l’acquisto di quote del rispettivo Fondo, nel modo seguente:
• qualora la Società maturi un credito d’imposta sul fondo, questo viene riconosciuto al Contratto in manie- ra proporzionale alle quote possedute dal Contraente l’ultimo giorno di calendario dell’anno solare nel quale sono maturati tali crediti, sul totale delle quote del fondo stesso alla medesima data;
• tale credito è retrocesso tramite l’acquisto di quote del fondo stesso, in base alla data di valorizzazione relativa all’ultimo giorno di borsa aperta del mese di luglio dell’anno successivo a quello nel quale tale credito è maturato.
Al Contraente non sarà riconosciuto alcun bonus, né mensile, né annuale, qualora alle ricorrenze sopra indi- cate:
• il Contraente abbia già richiesto la liquidazione del riscatto totale del Contratto;
• i Beneficiari abbiano già richiesto la liquidazione del Contratto per avvenuto decesso dell’Assicurato.
ART. 4 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE
La maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) del precedente punto 3.1 “PRESTAZIONI ASSI- CURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO” non verrà applicata, qualora il decesso dell’Assicurato:
a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
c) sia causato da:
• dolo del Contraente o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilo- ta non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o tra- scorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto stesso;
• stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.
La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta:
• di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, dif- terite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, ence- falite post-vaccinica;
• di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
• di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avve- nuto dopo la data di decorrenza.
ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della sti- pula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.
ART. 6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio unico e unitamente all’Assicurato - se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato.
ART. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO
Le prestazioni di cui all’Art. 3 “PRESTAZIONI ASSICURATE” decorrono dal quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte della Società.
La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata al Contraente.
ART. 8 DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento in cui il Contratto è concluso come disciplinato dall’Art. 6 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO” che precede.
Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o invia- re alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:
AVIVA VITA S.P.A. XXXXX XXXXXXX 00
00000 XXXXXX
La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:
• qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del Contratto, il premio versato;
• qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del Contratto, il premio versato maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del quarto gior- no di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto.
ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETA’
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del Contratto, intendendosi per tale l’arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate, è pari a 10 anni.
Il Contratto si estingue al verificarsi dei seguenti casi:
• in caso di esercizio del diritto di recesso;
• in caso di decesso dell’Assicurato;
• alla richiesta da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto, e di liquidazione del valore di riscatto totale;
• alla scadenza del Contratto.
LIMITI DI ETA’
Al momento della stipulazione del Contratto l’età minima dell’Assicurato è stabilita in 18 anni mentre l’età massima in 85 anni.
ART. 10 PREMIO UNICO
L’importo del premio unico viene indicato dal Contraente all’atto della sottoscrizione della Proposta, in rela- zione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.
Il premio deve essere versato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del Contratto e viene quie- tanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.
Per poter sottoscrivere il Contratto, il premio unico versato dovrà essere almeno pari ad Euro 50.000,00. In questo caso il Contraente potrà sottoscrivere i Fondi Esterni di Pioneer, Schroder e Xxxxxxx Xxxxx. Per poter sottoscrivere, invece, il Fondo Esterno di BPU Pramerica, l’importo del premio destinato a tale fondo deve essere almeno pari ad Euro 2.000.000,00.
A seguito del pagamento del premio unico e dell’avvenuta determinazione del capitale espresso in quote dei Xxxxx Xxxxxxx prescelti dal Contraente, la Società invierà a quest’ultimo entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza la Lettera Contrattuale di Conferma che contiene le seguenti informazioni:
• il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
• la data di incasso del premio unico e la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data di valorizzazione);
• la durata contrattuale;
• il premio unico corrisposto;
• il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
• relativamente ai Fondi Xxxxxxx prescelti:
* il numero di quote acquistate;
* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l’acquisto;
La Società trasmette al Contraente entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’Estratto Conto Annuale della posizione assicurativa, unitamente all’aggiornamento dei dati storici di cui alla Sezione F della Nota Informativa e alla Sezione 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, nume- ro e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nel- l’anno di riferimento;
c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di Sostituzione dei Fondi Esterni nell’anno di riferimento;
d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
e) numero di quote riconosciute al Contraente a titolo di bonus nell’anno di riferimento;
f) numero di quote prelevate per i costi di distribuzione;
g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferi- mento.
ART. 11 VERSAMENTI AGGIUNTIVI
Dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto è possibile integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi. L’importo minimo del versamento aggiuntivo è pari ad Euro 25.000,00.
Nel caso di un investimento iniziale del premio unico nel fondo BPU Pramerica Flessibile, l’importo mini- mo del versamento aggiuntivo investito in tale fondo deve essere almeno pari ad Euro 100.000,00.
Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.
Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale Xxxxxx e viene quietanzato direttamente sullo stesso.
I versamenti aggiuntivi vengono fatti confluire nei Fondi Esterni nei quali risultano investite in quel momen- to le quote possedute dal Contraente, sulla base dell’ultima composizione percentuale scelta dal Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato o nel Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi, in caso di switch successivo.
A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente entro 10 giorni lavorati- vi dalla data di investimento una Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo, con la quale si danno le seguenti informazioni:
• la conferma dell’avvenuto ricevimento del versamento aggiuntivo, da parte della Società;
• la data di incasso e la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data di valo- rizzazione);
• il versamento aggiuntivo effettuato;
• il versamento aggiuntivo investito alla data di investimento;
• relativamente a ciascun Fondo Esterno:
* il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato;
* il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l’acquisto.
ART. 12 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO UNICO E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI
Il pagamento del premio unico e/o degli eventuali versamenti aggiuntivi viene effettuato mediante addebi- to automatico sul conto corrente del Contraente oppure con versamento contestuale alla sottoscrizione della Proposta-Certificato e/o del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi presso il Soggetto Incaricato.
Nel primo caso fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito, mentre nel secon- do caso il pagamento del premio e/o degli eventuali versamenti aggiuntivi viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato e/o sul Modulo.
ART. 13 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE
Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote di Xxxxx Xxxxxxx prescelti dal Contraente.
Il Contraente decide, in base alle Condizioni di Assicurazione, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato in quali Xxxxx Xxxxxxx investire il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi.
Ai fini della determinazione del numero di quote, si procede come segue:
• il premio unico viene:
– diminuito delle spese applicate dalla Società di cui al successivo all’Art. 15 “SPESE”;
– diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Xxxxxxx prescelti dal Contraente del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto;
• gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono:
– diminuiti delle spese applicate dalla Società di cui al successivo Art. 15 “SPESE”;
– divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Xxxxxxx prescelti dal Contraente, del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di addebito del versamento aggiuntivo sul conto corrente del Contraente o di pagamento del versamento aggiuntivo presso il Soggetto Incaricato.
ART. 14 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
Il valore unitario delle quote dei Fondi Xxxxxxx viene determinato giornalmente, ai sensi dei rispettivi Estratti dei Prospetti e Regolamenti di Gestione che disciplinano i Fondi Esterni, e pubblicato giornalmente sul quo- tidiano a diffusione nazionale indicato al punto 6. “VALORE DELLA QUOTA” della Nota Informativa.
La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore uni- tario delle quote del Fondo Esterno.
Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Esterni, la Società considererà, ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.
ART. 15 SPESE
Sul premio unico e sugli eventuali versamenti aggiuntivi vengono applicate le seguenti spese:
• Premio unico
PREMIO UNICO | CARICAMENTO PERCENTUALE |
Da Euro 50.000,00 a Euro 99.999,99 | 2,00% |
Da Euro 100.000,00 a Euro 199.999,99 | 1,00% |
Da Euro 200.000,00 ed oltre | 0,00% |
Il caricamento percentuale è calcolato sull’importo del premio unico versato.
• Versamenti aggiuntivi
CUMULO VERSAMENTI (PREMIO UNICO + VERSAMENTI AGGIUNTIVI) | CARICAMENTO PERCENTUALE |
Da Euro 50.000,00 a Euro 99.999,99 | 2,00% |
Da Euro 100.000,00 a Euro 199.999,99 | 1,00% |
Da Euro 200.000,00 ed oltre | 0,00% |
I costi applicati sui versamenti aggiuntivi sono pari all’aliquota corrispondente al cumulo dei versamenti effettuati fino a quel momento, comprensivo del premio unico iniziale e dei versamenti aggiuntivi, incluso quello da effettuare contestualmente.
• Costi di Distribuzione
La Società trattiene un costo di distribuzione, nella misura riportata nella tabella sottostante. Il costo di distri- buzione è comprensivo del costo per la maggiorazione della Garanzia Caso Morte (rischio di mortalità), pari allo 0,05%.
FONDI ESTERNI | COSTI DI DISTRIBUZIONE |
BPU Pramerica Flessibile | 0,95% |
Pioneer Total Return Defensive | 1,20% |
Pioneer Total Return Dynamic | 1,20% |
Pioneer European Equity Opportunities | 1,20% |
Pioneer Mix 2 | 1,20% |
Pioneer Mix 4 | 1,20% |
Schroder Euro Equity | 1,20% |
Schroder BRIC | 1,20% |
Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity | 1,20% |
Xxxxxxx Xxxxx Pacific Equity | 1,20% |
Il costo di distribuzione è applicato alla posizione individuale del Contraente ad ogni ricorrenza mensile del Contratto, tramite sottrazione delle quote del rispettivo fondo. Il numero di quote sottratte è pari al costo di distribuzione annuo calcolato su base mensile ed è determinato sul patrimonio investito nel fondo alla ricorrenza mensile.
ART. 16 RISCATTO
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere il valore di riscatto.
Al Contraente è data facoltà di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto in misura parziale. In caso di riscatto totale si ha l’estinzione anticipata del Contratto, mentre in caso di liquidazione del valo- re di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue, in riferimento alle quali restano confermate le condizioni previste dal presente Contratto.
Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto come previsto al successivo Art. 20 “PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ”.
La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Xxxxx.
In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 gior- ni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
RISCATTO TOTALE
Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote dei Fondi Esterni, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevi- mento della richiesta di liquidazione da parte della Società.
L’importo così determinato può variare, come illustrato nella tabella sottostante, sia in base a quante annua- lità siano interamente trascorse dalla data di decorrenza del Contratto, sia in base all’importo del premio unico. Nel caso in cui il Contratto preveda l’applicazione di penalità di riscatto, il valore di riscatto si ottiene appli- cando all'importo sopra definito la penale di riscatto, nella misura indicata di seguito:
ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO | PENALITÀ DI RISCATTO (con premio unico versato inferiore a € 2.000.000,00) | PENALITÀ DI RISCATTO (con premio unico versato pari o superiore a € 2.000.000,00) |
I anno | Non ammesso | Non ammesso |
II anno | 3,00% | 1,00% |
III anno | 2,00% | 0,50% |
IV anno | 1,00% | 0,00% |
V anno | 0,50% | 0,00% |
Dal VI anno | 0,00% | 0,00% |
RISCATTO PARZIALE
Il valore di riscatto parziale è determinabile con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale; fatto salvo l’ad- debito di un’ulteriore spesa fissa di Euro 20,00.
Il riscatto parziale viene concesso a condizione che:
• l’importo richiesto, al lordo della tassazione prevista per legge ed al netto delle eventuali penalità, risul- ti non inferiore ad Euro 25.000,00; mentre sarà non inferiore ad Euro 200.000,00 il riscatto parziale richie- sto rispetto al fondo BPU Pramerica.
• l’importo residuo sulla posizione del Contraente, dopo il riscatto parziale, sia almeno pari ad Euro 25.000,00. Nel fondo BPU Pramerica, invece, il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Esterno non deve risultare inferiore a 2.000.000,00 Euro.
Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) nel corso della durata contrattuale, sia per effetto del deprezzamento del valore unitario delle quote, sia per l’applicazione delle spese indicate al pre- cedente Art. 15 “SPESE”, sia per l’applicazione delle penalità di riscatto.
Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.
ART. 17 PRESTITI
Il presente Contratto non prevede l’erogazione di prestiti.
ART. 18 SOSTITUZIONE DEI FONDI ESTERNI
Dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere alla Società, utiliz- zando il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi, il trasferimento totale o parziale del controvalore delle quote dei Xxxxx Xxxxxxx inizialmente scelti, ad altri Fondi Esterni, tra quelli previsti dal presente Contratto.
Non è possibile effettuare sostituzioni (switch) dai fondi appartenenti a Pioneer, Schroder e Xxxxxxx Xxxxx verso il Fondo Esterno di BPU Pramerica e viceversa.
Le prime due sostituzioni effettuate nel corso della durata contrattuale sono completamente gratuite, men- tre ogni sostituzione successiva sarà gravata da una spesa fissa di Euro 20,00.
Il controvalore delle quote dei Fondi Xxxxxxx precedentemente scelti viene così trasformato in controvalore delle quote dei Xxxxx Xxxxxxx scelti al momento della richiesta di sostituzione.
La conversione viene effettuata nei termini seguenti:
• viene determinato il controvalore delle quote di ciascun Fondo Esterno precedentemente scelto dal Contraente, moltiplicando il valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi per il numero delle quote alla stessa data;
• detto importo, al netto della spesa fissa di 20,00 Euro viene diviso per il valore unitario delle quote dei nuovi Fondi Esterni, dello stesso giorno. La spesa fissa non si applica alle prime due sostituzioni.
Per data di ricevimento della richiesta si intende:
• la data in cui il Contraente firma il Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;
oppure
• in caso di invio della richiesta direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.
Tutti gli eventuali versamenti aggiuntivi futuri, confluiranno quindi nei nuovi Fondi Esterni in base alla nuova composizione percentuale indicata nel Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.
La Società invia una Lettera di Conferma Sostituzione Fondo, che informa dell’avvenuta sostituzione del Fondo Esterno ed indica per i nuovi e vecchi fondi:
• il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
• il numero di quote vendute ed acquistate;
• il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.
ART. 19 OPZIONI CONTRATTUALI
19.1 CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA
La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all’epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.
Entro due mesi prima della data di scadenza del Contratto, il Contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che il Contraente sia in vita;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, suc- cessivamente, fino a che il Contraente sia in vita;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella del Contraente (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso del Contraente, e successivamente in misura tota- le o parziale fino a che sia in vita l’altro soggetto (seconda testa).
La conversione del capitale a scadenza in rendita viene concessa a condizione che:
• l’importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
• l’Assicurato all’epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.
La Società si impegna a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione scelta dall’avente diritto conte- nenti i coefficienti per la determinazione della rendita di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale.
19.2 DIFFERIMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA
La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Contratto una descri- zione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a quell’epoca.
Entro due mesi prima della data di scadenza del Contratto il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società che la scadenza venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente rinvio della riscossione del capitale liquidabile a scadenza.
In qualsiasi momento il Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del con- trovalore delle quote possedute alla data di ricevimento della richiesta di interruzione del differimento cal- colato moltiplicando il valore unitario delle quote del quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di interruzione per il numero delle quote possedute alla stessa data.
Il Contraente ha altresì la possibilità di richiedere la conversione del capitale in differimento in una rendi- ta rivalutabile, come indicato all’Art. 19 “OPZIONI CONTRATTUALI” delle Condizioni di Assicurazione.
ART. 20 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:
• consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione – indiriz- zate comunque a Aviva Vita S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx -;
• inviate a Aviva Vita S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – a mezzo di lettera raccomandata con rice- vuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.
Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazio- ne, corredata da tutta la documentazione necessaria.
Per data di ricevimento della richiesta si intende:
• la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, ripor- tata in calce al Modulo stesso;
oppure
• in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della rac- comandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.
La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettua- ta, dalla seguente documentazione:
IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DEL CONTRATTO
• l’Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Beneficiario a scadenza, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato – la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta – lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sarà necessario che il Beneficiario a scadenza invii, unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione;
• decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
• per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte ver- ranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l’autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari desi- gnati o dei tutori, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
* copia di un valido documento di identità;
* copia del codice fiscale;
* dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.;
• il Contraente ha la possibilità – entro due mesi prima della scadenza contrattuale – di richiedere median- te una comunicazione scritta l’eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in ren- dita o di differire la scadenza del Contratto;
• nel caso di scelta di conversione del capitale lordo a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l’Assicurato dovrà sotto- scrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esi- stenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà neces- sario che l’Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita o autocertificazione.
IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
• certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• certificato medico indicante la causa del decesso;
• se l’Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità);
• se l’Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed atto di notorietà ovvero dichiarazione auten- ticata sostitutiva dell’atto notorio in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi vali- do e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di
agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità);
• decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al paga- mento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
• per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte ver- ranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l’autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari desi- gnati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
* copia di un valido documento di identità;
* copia del codice fiscale;
* dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il numero di conto corrente banca- rio, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N..
IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO
• il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verran- no direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga invia- ta a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
* copia di un valido documento di identità;
* copia del codice fiscale;
* dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente Bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N..;
• l’Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscat- to da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel modulo di liquidazione la propria dichiarazione di esi- stenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
• nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l’importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquida- zione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà esse- re inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.
La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, l’ulteriore documentazione che si rendesse stretta- mente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell’importo dovu- to entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata.
Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.
ART. 21 BENEFICIARI
La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qual- siasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da pre- sentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.
La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinun- cia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• dopo il decesso del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
• dopo che, verificatosi l’evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profitta- re del beneficio.
ART. 22 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’esemplare della Proposta-Certificato del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.
ART. 23 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tra- mite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annota- zione su apposita Appendice al Contratto.
Nel caso di vincolo, l’operazione di riscatto, ed in generale l’operazione di liquidazione e di variazione con- trattuale, richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Nel caso di pegno, l’operazione di riscatto, ed in generale l’operazione di liquidazione e di variazione con- trattuale, devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.
ART. 24 IMPOSTE
Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.
ART. 25 TRASFORMAZIONE
Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.
ART. 26 ARROTONDAMENTO
Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente e all’Assicurato ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L’arrotondamento della seconda cifra avvie- ne con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.
ART. 27 FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
3.1 ESTRATTO DEL PROSPETTO E REGOLAMENTO DI GESTIONE “PIONEER FUNDS”
PROSPETTO
Omissis……
CONSIDERAZIONI SPECIALI SUL RISCHIO
Esistono particolari considerazioni sul rischio per i sottoscrittori di alcuni Comparti del Fondo. L’investimento in alcuni titoli comporta un maggior grado di rischiosità rispetto a quello normalmente asso- ciato agli investimenti in strumenti finanziari di altri principali mercati finanziari.
I potenziali sottoscrittori dovrebbero valutare i seguenti rischi prima di investire in un qualsiasi Comparto.
1. RISCHI “MERCATI EMERGENTI”
In alcuni paesi esiste la possibilità d’esproprio dei beni, imposizioni fiscali con provvedimenti di confisca, instabilità politica o sociale ovvero sviluppi diplomatici che si potrebbero ripercuotere sugli investimenti in essi effettuati. I Sottoscrittori potrebbero avere a disposizione un flusso d’informazioni minore su determi- nati strumenti finanziari rispetto a quanto considerato normale, alcune società in alcuni paesi potrebbero non essere soggette a requisiti e principi contabili di revisione e rendicontazione finanziaria simili a quelli che i Sottoscrittori possono ritenere consuetudinari. Alcuni mercati finanziari, pur crescendo di volume, hanno comunque un volume inferiore rispetto alla maggior parte dei mercati più sviluppati e gli strumenti finanziari di molte società sono meno liquidi e più volatili rispetto a quelli di società simili in mercati più sviluppati. In vari paesi esistono inoltre diversi livelli di supervisione e normativa sui cambi, sugli istituti finanziari e gli emittenti. Inoltre, il modo in cui i Sottoscrittori esteri possono investire in strumenti finan- ziari in determinati paesi nonché le limitazioni su tali investimenti possono riguardare le attività d’investi- mento dei Comparti.
Il debito dei “paesi emergenti” è considerato ad alto rischio; potrebbe non rispettare i parametri minimi per ottenere anche un rating minimo e di conseguenza non ricevere alcun rating sull’affidabilità di credito da parte d’agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. L’emittente o l’ente governativo che controlla il rimborso del debito di un “paese emergente” potrebbe non essere in grado o non avere intenzione di rim- borsare il capitale e/o gli interessi alle scadenze previste dai termini relativi a tale debito. Da ciò potrebbero derivare inadempienze da parte di Stati ed enti debitori. In tali evenienze il Fondo potrebbe avere possibi- lità di ricorso legale limitate contro l’emittente e/o il garante. In alcuni casi i ricorsi devono essere presenta- ti davanti al tribunale della parte inadempiente e la possibilità del detentore di titoli di debito di governi este- ri di ottenere ricorso potrà essere influenzata dal clima politico regnante in tale paese. Inoltre, non è possi- bile garantire che i detentori di titoli di debito commerciali non contestino il pagamento ai detentori d’ob- bligazioni d’altri governi esteri in caso d’inadempienza degli accordi di prestito con banche commerciali.
I sistemi di regolamento nei “mercati emergenti” possono essere meno organizzati di quelli dei mercati svi- luppati e ciò potrebbe comportare dei ritardi nella liquidazione; la liquidità o gli strumenti finanziari dei Comparti potrebbero inoltre essere compromessi a causa di disguidi o difetti nei sistemi. In particolare le prassi di mercato potrebbero richiedere il pagamento prima della consegna dello strumento finanziario acquistato oppure la consegna di uno strumento finanziario prima che sia effettuato il relativo pagamento. In questi casi, l’inadempienza di un intermediario o di una banca (la “Controparte”), per il cui tramite è effettuata la transazione, potrebbe comportare una perdita a discapito dei Comparti che investono in stru- menti finanziari nei “mercati emergenti”.
Il Fondo, dove possibile, cercherà di rivolgersi a Controparti con uno status finanziario tale da ridurre il rischio. Non è comunque possibile garantire che il Fondo possa eliminare con certezza il rischio per i Comparti, soprattutto per il fatto che le Controparti operanti nei “mercati emergenti” mancano spesso di controlli appropriati e di risorse finanziarie presenti, invece, nei paesi più progrediti.
A causa delle incertezze che caratterizzano il funzionamento dei sistemi di regolamento nei singoli merca- ti, c’è il pericolo che nascano rivendicazioni conflittuali vertenti sugli strumenti finanziari detenuti dai
Comparti o che vengono da questi trasferiti. Gli schemi di compensazione possono essere inesistenti, limi- tati o inadeguati a soddisfare le rivendicazioni del Fondo in uno di questi casi.
In alcuni paesi dell’Europa orientale la proprietà dei beni immobili non è definita con chiarezza. Conseguentemente, l’investimento in Valori Mobiliari emessi da società titolari di tali beni immobili in Europa orientale potrebbe essere esposto ad un maggior grado di rischiosità.
Inoltre, gli investimenti in Russia sono attualmente esposti a maggiori rischi legati alla proprietà ed alla custodia degli strumenti finanziari. In Russia proprietà e custodia sono documentate da iscrizioni nei libri di una società o del conservatore del registro (che non è un agente né è responsabile verso la Banca depo- sitaria). La Banca depositaria né alcuno dei corrispondenti locali né alcun sistema efficiente di deposito cen- trale detiene i certificati rappresentativi della titolarità delle società russe. In seguito a ciò e per via della mancanza di una normativa statale efficiente e messa in atto, il Fondo potrebbe perdere la registrazione e la titolarità di strumenti finanziari russi in seguito a frode, negligenza o semplice omissione.
Inoltre gli strumenti finanziari russi presentano un rischio di custodia maggiore in quanto, secondo le pras- si vigenti sul mercato, sono detenuti in custodia presso istituzioni russe senza adeguata copertura assicura- tiva in caso di furto, distruzione o inadempienza durante tale custodia.
Alcuni Comparti del Fondo possono investire una quota significativa delle proprie attività nette in titoli o obbligazioni societarie emessi da società residenti, costituite o operanti in Russia, nonché, a seconda dei casi, in titoli di debito del governo russo, come più ampiamente descritto nella politica d’investimento di ciascun Comparto interessato.
Gli investimenti in Valori Mobiliari e in Strumenti del Mercato Monetario non quotati presso una borsa valo- ri o scambiati su un Mercato Regolamentato o su un Altro Mercato Regolamentato in uno Stato Membro o in un Altro Stato ai sensi della Legge del 20 dicembre 2002, inclusi i Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario russi, non potranno superare il 10% delle attività del relativo Comparto. Il mercato russo potrebbe essere in effetti esposto a rischi di liquidità, e la liquidazione degli investimenti potrebbe pertan- to essere lunga o difficile.
2. INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI AD ALTO RENDIMENTO
Alcuni Comparti possono investire in strumenti finanziari ad alto rendimento. Investimenti in strumenti finanziari ad alto rendimento hanno carattere speculativo e comportano solitamente un maggior rischio di mercato e di credito; per tali strumenti finanziari esiste il rischio che l’emittente non sia in grado di rispet- tare il pagamento d’interessi e capitale (rischio credito); i titoli possono inoltre essere soggetti a maggior volatilità dei prezzi per via di fattori quali sensibilità ai tassi d’interesse, percezione del mercato in termini d’affidabilità creditizia dell’emittente e liquidità generale del mercato.
3. RISCHIO CAMBIO/VALUTARIO
Pur essendo le Quote delle diverse classi del relativo Comparto denominate in una divisa specifica (il “Prezzo di Valuta”), come definito nel Regolamento di Gestione, il patrimonio potrà investire le proprie atti- vità in strumenti finanziari denominati in altre divise. Il Valore Netto di Inventario (definizione più avanti) del Comparto, espresso nella propria Valuta di Base, sarà esposto a fluttuazioni in base alle variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di Base del Comparto e le divise in cui sono denominati gli investimenti effet- tuati dal Comparto stesso.
Il Comparto potrà quindi essere esposto al rischio di cambio valutario. Non sempre è possibile o attuabile coprire l’esposizione al rischio di cambio valutario. Ciascun gestore degli investimenti potrà stipulare opera- zioni valutarie (nei limiti esposti nell’Articolo 16 del Regolamento di gestione) a propria esclusiva discrezio- ne, ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio e a fini di copertura.
Questa considerazione non riguarda i Comparti Riserva.
4. RISCHIO DI MERCATO
Alcune borse valori, Mercati Regolamentati e Altri Mercati Regolamentati, in cui un Comparto potrà investi- re potrebbero di tanto in tanto risultare illiquidi, senza sufficiente liquidità oppure caratterizzati da elevata
volatilità. Ciò si potrà ripercuotere sul prezzo al quale un Comparto potrebbe liquidare le posizioni, per sod- disfare le richieste di rimborso o altri requisiti di finanziamento.
5. INVESTIMENTI IN TITOLI COLLEGATI A IPOTECHE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ
I Comparti obbligazionari, in particolare i Comparti U.S. High Yield Corporate Bond, Strategic Income, Euro Strategic Bond e Global High Yield potranno investire in strumenti derivati ipotecari ed in notes strutturate, tra cui titoli garantiti da ipoteche e da attività. I titoli garantiti da ipoteca pass-through rappresentano parte- cipazioni in “pool” di ipoteche in cui i pagamenti in conto interessi e conto capitale sugli strumenti finan- ziari sono effettuati mensilmente, in realtà i pass-through sono pagamenti mensili effettuati dai singoli mutuatari sui mutui ipotecari sottostanti gli strumenti finanziari. Il rimborso anticipato o ritardato del capi- tale rispetto a un previsto piano di rimborso sui titoli garantiti da ipoteca pass-through detenuti dai Comparti (in seguito al rimborso anticipato o ritardato del capitale sui mutui ipotecari sottostanti) può tradursi in un tasso di rendimento inferiore al momento del reinvestimento di tale capitale da parte dei Comparti. Inoltre, come avviene generalmente con i titoli a reddito fisso rimborsabili, se i Comparti avevano acquistato i tito- li sopra la pari, un eventuale rimborso consistente che dovesse avvenire prima del previsto ridurrebbe il valore del titolo in ordine al premio pagato. L’aumento o il calo dei tassi d’interesse comportano un paral- lelo aumento o calo del valore di un titolo collegato a ipoteche, ma non nella stessa misura riscontrata con altri titoli a reddito e scadenza fissi senza caratteristiche di rimborso o richiamo.
Su alcuni titoli garantiti da ipoteca pass-through il pagamento in conto capitale e interessi (ma non il valo- re di mercato degli strumenti finanziari stessi) può essere garantito dal Governo USA o da agenzie o enti del Governo USA (garanzie avallate solo dal potere discrezionale del Governo USA di acquistare le obbli- gazioni dell’agenzia). Alcuni titoli garantiti da ipoteca pass-through creati da emittenti non pubblici posso- no essere garantiti da varie forme di assicurazioni o garanzie, mentre altri strumenti finanziari possono usu- fruire solo della garanzia ipotecaria sottostante.
I Comparti possono inoltre investire in obbligazioni ipotecarie garantite (“CMO”) di investment grade, che sono prodotti strutturati garantiti dal sottostante portafoglio di titoli ipotecari passthrough.
Come una normale obbligazione, gli interessi e il capitale anticipato su una CMO vengono pagati di norma mensilmente. Le CMO possono essere garantite da mutui ipotecari commerciali o residenziali, ma più spes- so sono collegate a portafogli di titoli ipotecari residenziali pass-through garantiti dal Governo USA, dalle sue agenzie o dai suoi enti. Le CMO sono organizzate in varie classi, ciascuna con una propria durata media prevista e/o una scadenza dichiarata. I pagamenti mensili in conto capitale, compresi gli acconti, vengono ripartiti tra le varie classi in base ai termini previsti dagli strumenti e le variazioni dei tassi di rimborso anti- cipato o le supposizioni possono avere conseguenze notevoli sulla vita media prevista e sul valore atteso di una determinata classe.
I Comparti possono investire in titoli assistiti da garanzia ipotecaria con interessi scorporati, solo capitale o solo interessi. I titoli con garanzia ipotecaria e interessi scorporati sono esposti a una maggior volatilità rispetto agli altri strumenti finanziari assistiti da garanzia ipotecaria.
I primi, che vengono acquistati notevolmente sopra la pari o sotto la pari, solitamente sono molto sensibi- li non solo alle variazioni dei tassi d’interesse prevalenti, ma anche al tasso dei pagamenti in conto capita- le (compresi i rimborsi anticipati) sulle sottostanti attività ipotecarie collegate; ne deriva che, se il tasso dei pagamenti in conto capitale è di gran lunga superiore o inferiore al previsto, il rendimento di tali titoli alla scadenza ne può risentire notevolmente. Inoltre i titoli garantiti da ipoteca con interessi scorporati possono essere meno liquidi di altri titoli esenti da tale struttura e diventano più volatili in caso di andamento sfa- vorevole dei tassi d’interesse.
Il relativo Gestore degli Investimenti prevede che il governo, enti collegati al governo o altri soggetti pri- vati possano creare altri titoli collegati a ipoteche oltre a quelli sopra descritti. Con il lancio e l’offerta di nuove tipologie di titoli collegati alle ipoteche, il Gestore degli Investimenti valuterà se effettuare investi- menti in tali titoli, fermo restando che siano negoziati in una mercato riconosciuto.
I Valori Mobiliari garantiti da attività rappresentano una partecipazione in un flusso monetario oppure sono garantiti o pagabili da tale flusso monetario generato da determinate attività, sovente un portafoglio di atti-
vità affini quali crediti su automezzi o saldi attivi verso utenti di carte di credito, mutui indicizzati per la casa, crediti per l’edilizia abitativa od obbligazioni derivanti da prestiti bancari.
6. PRODOTTI STRUTTURATI
Tutti i Comparti obbligazionari, ma in particolare i Comparti U.S. High Yield Corporate Bond, Strategic Income, Euro Strategic Bond, Emerging Markets Bond e Global High Yield possono investire in prodotti strutturati. Questi strumenti finanziari comprendono partecipazioni in entità costituite solo allo scopo di ristrutturare le caratteristiche finanziarie di alcuni altri investimenti.
Questi investimenti vengono acquistati da tali entità che poi emettono Valori Mobiliari (i prodotti struttura- ti) garantiti dagli investimenti sottostanti o rappresentanti diritti su tali investimenti. Il flusso monetario sugli investimenti sottostanti può essere ripartito tra i prodotti strutturati di nuova emissione al fine di creare Valori Mobiliari con caratteristiche d’investimento diverse quali scadenze variabili, priorità di pagamento o disposizioni sui tassi d’interesse; l’entità dei pagamenti effettuati in riferimento agli investimenti strutturati dipende dall’ammontare del flusso monetario sugli investimenti sottostanti.
Qualora ciò sia nel migliore interesse dei Detentori di Quote, alcuni Comparti possono altresì investire in credit-linked note emesse da istituti finanziari di primaria importanza.
L’impiego di credit-linked note può consentire di superare alcuni problemi e attenuare una serie di rischi associati all’investimento diretto nelle attività sottostanti.
Le credit-linked note collegate a titoli, strumenti, panieri o indici sottostanti, in cui il relativo Comparto è autorizzato ad investire, sono soggetti sia al rischio di controparte sia al rischio intrinseco all’attività sotto- stante.
Qualora tali credit-linked note siano trattate sui Mercati Regolamentati, il Comparto sarà tenuto ad osserva- re i limiti d’investimento descritti all’Articolo 16.1.C del Regolamento di Gestione.
Qualora tali credit-linked note non siano trattate sui Mercati Regolamentati, esse saranno considerate equi- valenti ai Valori Mobiliari come meglio descritto nell’Articolo 16.1.B del Regolamento di Gestione.
I limiti d’investimento si applicheranno all’emittente di tale strumento e all’attività sottostante in pari misura.
I Comparti possono investire anche in strumenti finanziari indicizzati che si configurano come Valori Mobiliari collegati all’andamento di determinati strumenti finanziari, indici, tassi d’interesse o tassi di cam- bio. Secondo i termini di emissione, tali strumenti finanziari possono prevedere l’allineamento, al rialzo o al ribasso, degli importi in conto capitale o solo dei tassi d’interesse cedolari, alla scadenza o a determina- te date di pagamento cedola per riflettere in vario modo i movimenti del mercato o dello strumento finan- ziario sottostanti nel periodo in cui l’obbligazione è in circolazione.
I prodotti strutturati sono esposti ai rischi legati al mercato o agli strumenti finanziari sottostanti e possono essere soggetti a maggior volatilità rispetto agli investimenti effettuati direttamente nel mercato o negli stru- menti finanziari sottostanti. I prodotti strutturati possono comportare il rischio di perdita dei pagamenti in conto capitale e/o interessi in seguito ad oscillazioni del mercato o dello strumento finanziario.
Omissis……
8. CONSIDERAZIONI DI RISCHIO SPECIALI PER I SOTTOSCRITTORI IN COMPARTI AZIONARI
che investono prevalentemente in titoli azionari ed in strumenti finanziari ad essi collegati Gli strumenti finanziari collegati ai titoli azionari comprendono i warrants che conferiscono al Sottoscrittore il diritto di sottoscrivere un determinato numero d’azioni ordinarie di una determinata società ad un prezzo prestabili- to per un periodo fisso.
Il costo di tale diritto sarà sostanzialmente inferiore al costo dell’azione stessa. Di conseguenza i movimen- ti di prezzo delle azioni si ripercuoteranno sui movimenti di prezzo del warrant con un effetto moltiplica-
tore, chiamato effetto leva. Maggiore è l’effetto leva, più interessante diventa il warrant. Confrontando il premio versato per tale diritto su una selezione di warrants con l’effetto leva è possibile stimare il valore relativo. Premio ed effetto leva possono aumentare o diminuire in base alle aspettative dei Sottoscrittori. I warrants sono quindi più volatili e più speculativi delle azioni ordinarie.
I Sottoscrittori debbono essere avvertiti del fatto che i prezzi dei warrants sono estremamente volatili e che, inoltre, non è sempre possibile disporne.
9. “DEPOSITORY RECEIPTS”
Gli investimenti in un determinato paese possono essere effettuati mediante investimenti diretti in tale mer- cato, oppure mediante “depository receipts” (polizze di deposito) negoziate su altre borse internazionali, per avvantaggiarsi della maggior liquidità di un determinato strumento finanziario nonché per sfruttare altri van- taggi. Una “depository receipt” negoziata su un mercato idoneo è considerata uno strumento atto ad essere trasferito, indipendentemente dall’idoneità del mercato in cui lo strumento finanziario è localmente nego- ziato.
10. SPECIALI CONSIDERAZIONI DEL RISCHIO DI INVESTIMENTO NEI COMPARTI EUROPEAN
Small Companies, U.S. Small Companies e U.S. Mid Cap Value In generale, i titoli azionari e gli strumenti finanziari ad essi collegati di società a bassa capitalizzazione sono meno liquidi di quelli di società di mag- giori dimensioni, in quanto i volumi degli scambi giornalieri possono determinare la minore liquidità dei titoli in oggetto.
I mercati a bassa capitalizzazione sono meno liquidi di quelli delle società di maggiori dimensioni.
11. INVESTIMENTI IN SPECIFICI SETTORI
Gli investimenti in settori specifici come quelli delle telecomunicazioni, della tecnologia e dei media pos- sono avere conseguenze negative quando le valutazioni attribuite a questi settori scendono.
12. ESPOSIZIONE GLOBALE
Il Fondo deve impiegare un procedimento di gestione del rischio che gli consenta di monitorare e misura- re in qualunque momento il rischio insito nelle posizioni dei portafogli e il loro contributo al profilo di rischio complessivo degli stessi.
Rispetto agli strumenti finanziari derivati, il Fondo deve impiegare un procedimento per la valutazione accu- rata e indipendente del valore dei derivati OTC di cui all’Articolo 16 del Regolamento di Gestione, e dovrà inoltre garantire che l’esposizione globale di ciascun Comparto al rischio rispetto agli strumenti finanziari derivati non superi il valore netto totale del portafoglio del Comparto.
L’esposizione globale al rischio è calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sot- tostanti, il rischio controparte, i futuri andamenti del mercato e il tempo disponibile per liquidare le posi- zioni.
Ogni Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, secondo la propria politica di investimento ed entro i limiti stabiliti negli Articoli 16.1. e 16.2. del Regolamento di Gestione, a condizione che l’esposizio- ne agli attivi sottostanti non superi, nel complesso, i limiti di investimento stabiliti nell’Articolo 16.1. del Regolamento di Gestione.
Qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati indicizzati, tali investimenti non devono neces- sariamente essere considerati per l’applicazione dei limiti stabiliti nell’Articolo 16.1 punto C (a) (1)-(5), (8), (9), (13) e (14) del Regolamento di Gestione.
Qualora i Valori Mobiliari o gli Strumenti del Mercato Monetario includano un derivato, quest’ultimo deve essere preso in considerazione per l’applicazione delle disposizioni stabilite nella presente Sezione.
Omissis……
ELENCO DEI COMPARTI
Omissis……
COMPARTI AZIONARI
Omissis……
European Equity Opportunities
Omissis……
COMPARTI “LIFESTYLE”
Pioneer Mix 2
Pioneer Mix 3
Pioneer Mix 4
COMPARTI TOTAL RETURN
Total Return Defensive Total Return Dynamic
Omissis………..
OBIETTIVI E POLITICHE D’INVESTIMENTO
Omissis……
COMPARTI AZIONARI
L’obiettivo è la rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo, investendo almeno due terzi delle atti- vità nette in una gamma di titoli azionari e in strumenti finanziari collegati alle azioni, nella regione geo- grafica o nel settore di mercato in cui essi sono specializzati. I titoli azionari, per natura, tendono ad esse- re volatili ma, nel lungo termine, hanno generalmente raggiunto rendimenti superiori rispetto ad altre tipo- logie d’investimento.
COMPARTI “LIFESTYLE”
L’obiettivo è la rivalutazione del capitale unita alla creazione di reddito nel medio-lungo periodo, investen- do almeno due terzi delle attività nette in una serie di titoli azionari, strumenti finanziari collegati alle azio- ni e/o titoli di debito a reddito fisso, operando nell’ambito delle proprie aree valutarie, zone geografiche o nel proprio settore di mercato. Questi Comparti combinano le aspettative di alti rendimenti conseguiti dai titoli azionari con un alto livello di stabilità del capitale offerto dalle obbligazioni.
COMPARTI TOTAL RETURN
Tali Comparti mirano a conseguire una performance assoluta e la conservazione del capitale nel medio- lungo termine. Essi concentrano l’attenzione sul rischio assoluto e sul rendimento del portafoglio, inve- stendo almeno due terzi del loro patrimonio netto in un portafoglio diversificato composto da qualsiasi tipo di titoli di debito e strumenti ad esso collegati, nonché in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni.
I COMPARTI
Omissis……
Pioneer Funds – European Equity Opportunities (di seguito denominato “European Equity Opportunities”)
L’obiettivo di questo Comparto è il conseguimento di una rivalutazione del capitale nel mediolungo perio-
do, investendo almeno due terzi delle attività nette in un portafoglio composto da titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società che hanno sede legale in Europa o svolgono prevalente- mente la propria attività economica in Europa, qualora si ritenga che l’investimento in tali società offra opportunità particolarmente allettanti in relazione a criteri quali il patrimonio, gli utili o il futuro potenzia- le di crescita.
Profilo dell’investitore tipico
Il Comparto è adatto ai singoli investitori che desiderino assumere un’esposizione ai mercati azionari spe- cializzati. È altresì adatto agli investitori sofisticati che desiderino conseguire i propri obiettivi d’investimen- to prestabiliti. Il Comparto può rivelarsi maggiormente idoneo per gli investitori con un orizzonte tempo- rale a medio-lungo termine, in quanto è possibile che si abbiano delle perdite dovute alle oscillazioni dei mercati. Tale Comparto può essere idoneo ai fini di una diversificazione di portafoglio, in quanto persegue specifiche strategie d’investimento nei titoli azionari, come illustrato nella politica d’investimento del Comparto stesso.
Pioneer Funds – Pioneer Mix 2 (di seguito denominato “Pioneer Mix 2”)
L’obiettivo di questo Comparto è la rivalutazione del capitale unita alla generazione di reddito nel medio lungo-periodo, investendo almeno due terzi delle attività nette in un portafoglio diversificato costituito da qualsiasi tipo di titoli di debito emesso da stati OCSE e da qualsiasi altra obbligazione di qualità elevata denominata in una divisa liberamente convertibile. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari cor- relati a titoli di debito, nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 16.2 del Regolamento di Gestione.
A titolo accessorio il Comparto potrà investire anche in titoli azionari europei e, nel rispetto di quanto pre- visto dall’Articolo 16.2 del Regolamento di Gestione, in valori mobiliari correlati.
Il Comparto potrà investire in Russia secondo le modalità previste al punto “1. Xxxxxx Xxxxxxx Emergenti” della suindicata sezione “Considerazioni Speciali sul Rischio”.
Profilo dell’investitore tipico
Questo Comparto è adatto ai singoli investitori che desiderino assumere un’esposizione ai mercati dei capi- tali. È altresì adatto agli investitori sofisticati che desiderino conseguire i propri obiettivi d’investimento pre- stabiliti. Il Comparto può rivelarsi maggiormente idoneo per gli investitori con un orizzonte temporale a medio-lungo termine, in quanto è possibile che si abbiano delle perdite dovute alle oscillazioni dei merca- ti. Il Comparto può essere idoneo a costituire l’investimento principale.
Omissis……
Pioneer Funds – Pioneer Mix 4 (di seguito denominato “Pioneer Mix 4”)
L’obiettivo di questo Comparto è la rivalutazione del capitale unita alla generazione di reddito nel medio- lungo periodo, investendo almeno due terzi delle attività nette in un portafoglio diversificato costituito da titoli azionari europei, da qualsiasi tipo di titolo di debito emesso da stati OCSE e da qualsiasi altra obbli- gazione d’alta qualità denominata in una divisa liberamente convertibile.
Il Comparto potrà investire anche in strumenti finanziari correlati a titoli di debito o a titoli azionari, nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 162 del Regolamento di Gestione.
A titolo accessorio il Comparto potrà investire anche in titoli azionari non europei.
Il Comparto potrà investire in Russia secondo le modalità previste al punto “1. Xxxxxx Xxxxxxx Emergenti” della suindicata sezione “Considerazioni Speciali sul Rischio”.
Profilo dell’investitore tipico
Questo Comparto è adatto ai singoli investitori che desiderino assumere un’esposizione ai mercati dei capi- tali. È altresì adatto agli investitori sofisticati che desiderino conseguire i propri obiettivi d’investimento pre- stabiliti. Il Comparto può rivelarsi maggiormente idoneo per gli investitori con un orizzonte temporale a medio-lungo termine, in quanto è possibile che si abbiano delle perdite dovute alle oscillazioni dei merca- ti. Il comparto può essere idoneo a costituire l’investimento principale.
Pioneer Funds – Total Return Defensive (di seguito denominato “Total Return Defensive”) L’obiettivo del Comparto è di conseguire una performance assoluta e la conservazione del capitale nel medio-lungo termine.
Il Comparto investirà almeno due terzi delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto
da titoli di debito di qualsiasi tipo appartenenti alla categoria Investment Grade e strumenti ad esso colle- gati denominati in euro, con differenti scadenze ed emessi da emittenti governativi e non governativi.
Il Comparto può investire sino al 10% delle proprie attività nette in titoli azionari e sino al 25% delle pro- prie attività nette in obbligazioni convertibili.
Il Comparto può investire in Russia secondo le modalità previste dal punto “1. Xxxxxx Xxxxxxx Emergenti” della sezione “Considerazioni Speciali sul Rischio” contenuta nel presente documento.
Profilo dell’investitore tipico
Questo Comparto è adatto ai singoli investitori che desiderino assumere un’esposizione ai mercati dei capi- tali. È altresì adatto agli investitori sofisticati che desiderino conseguire i propri obiettivi d’investimento pre- stabiliti. Il Comparto può rivelarsi maggiormente idoneo per gli investitori con un orizzonte temporale a medio-lungo termine, in quanto è possibile che si abbiano delle perdite dovute alle oscillazioni dei merca- ti. Il Comparto può essere idoneo a costituire l’investimento principale, in quanto mira a conseguire una performance assoluta e la conservazione del capitale.
Pioneer Funds-Total Return Dynamic (di seguito denominato “Total Return Dynamic”)
L’obiettivo del Comparto è di conseguire una performance assoluta e la conservazione del capitale nel medio-lungo termine.
Il Comparto investirà almeno due terzi delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da azioni e da qualsiasi tipologia di titoli di debito e strumenti ad esso collegati, con differenti scadenze ed emessi da emittenti governativi e non governativi.
Il Comparto può investire sino al 75% delle proprie attività nette in titoli azionari e sino al 25% delle pro- prie attività nette in obbligazioni convertibili.
Il Comparto investirà almeno due terzi delle proprie attività nette in titoli denominati in euro, dollari USA e yen giapponesi.
Il Comparto può investire in Russia secondo le modalità previste dal punto “1. Xxxxxx Xxxxxxx Emergenti” della sezione “Considerazioni Speciali sul Rischio” contenuta nel presente documento.
Profilo dell’investitore tipico
Questo Comparto è adatto ai singoli investitori che desiderino assumere un’esposizione ai mercati dei capi- tali. È altresì adatto agli investitori sofisticati che desiderino conseguire i propri obiettivi d’investimento pre- stabiliti. Il Comparto può rivelarsi maggiormente idoneo per gli investitori con un orizzonte temporale a medio-lungo termine, in quanto è possibile che si abbiano delle perdite dovute alle oscillazioni dei merca- ti. Il Comparto può essere idoneo a costituire l’investimento principale, in quanto mira a conseguire una performance assoluta e la rivalutazione del capitale.
COMMISSIONI E SPESE
1) COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SOTTOSCRIZIONI
Una commissione di sottoscrizione massima del 5%, che sarà retrocessa al Distributore o all’Agente se stabi- lito, sarà riscossa come percentuale sul Valore Netto d’Inventario delle Classi A e E come descritto nello sche- ma allegato dell’Appendice I al Prospetto, secondo l’importo da investire e il Comparto da sottoscrivere.
Non saranno riscosse Commissioni di sottoscrizione per le Classi B, C, F ed I di Quote. In ogni caso le Classi B e C di Quote potranno essere soggette ad una commissione di sottoscrizione differita, come di seguito descritta.
La Società di gestione si riserva il diritto di aumentare le Commissioni di sottoscrizione se e quando rite- nuto opportuno. In tale evenienza, il Prospetto sarà adeguatamente modificato.
La commissione di sottoscrizione ed ogni altra commissione di conversione applicabile saranno pagate al Distributore che ne destinerà parte ai propri Agenti (se presenti) ed ai consulenti professionali quale remu- nerazione per il loro servizio. Il Distributore potrà dividere la commissione di sottoscrizione e qualsiasi com-
missione applicabile ricevuta dal Fondo con qualcuno dei suoi Agenti (se presenti) o consulenti professio- nisti, determinandone la misura propria discrezione.
Altri oneri sono enunciati nel Regolamento di Gestione (art. 8: “Oneri a carico del Fondo”).
CONVERSIONI
In caso di conversione di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto della stessa lasse, che appli- ca una commissione di vendita maggiore, il Distributore potrà imporre al Sottoscrittore una commissione di conversione pari alla differenza tra la commissione di vendita del Comparto da acquisire e quella del Comparto da vendere. In caso di conversione tra Quote di un Comparto che applica una commissione mag- giore a Quote di uno con commissioni minori non saranno richieste commissioni di conversione.
Nel convertire Quote di Classe A di un Comparto in Quote di un altro Comparto della stessa Classe potrà essere applicata al sottoscrittore dal Distributore o dall’Agente una commissione di switch addizionale pari allo 0.50% del Valore Netto di Inventario delle Quote oggetto di conversione. Il Distributore o l’Agente dovranno informare gli investitori dell’esistenza di una simile commissione di switch.
Se il Sottoscrittore converte Quote di Classe B o C, (soggette ad una Commissione di vendita differita), di un Comparto in Quote di Classe B o C rispettivamente di un altro Comparto, l’operazione non sarà soggetta ad una commissione di vendita differita. In ogni caso, quando i Sottoscrittori chiedono il rimborso di Quote acquisite in seguito ad una conversione, il rimborso potrebbe essere soggetto ad una commissione di ven- dita differita applicabile a quella Classe, dipendente dal momento in cui i Sottoscrittori abbiano originaria- mente sottoscritto quella Classe di Quote.
ALTRI COSTI
Le eventuali spese di conversione valutaria e le commissioni per i trasferimenti di liquidità saranno a cari- co dei Sottoscrittori.
2) COMMISSIONI AGGIUNTIVE COMMISSIONE DI GESTIONE
La Società di Gestione ha diritto di ricevere dal Fondo una commissione di gestione calcolata quale per- centuale sul Valore Netto di Inventario delle Quote della relativa Classe del relativo Comparto, come rias- sunto nella tabella allegata in Appendice I al Prospetto.
Tale commissione è calcolata ed imputata ogni Giorno di Valutazione, ed è pagabile mensilmente in via posticipata e in base al Valore Netto di Inventario giornaliero medio della relativa Classe del relativo Comparto.
La Società di Gestione è responsabile del pagamento delle commissioni ai Gestori degli investimenti, i quali possono cedere la totalità o parte delle proprie commissioni al Sub-Gestore degli Investimenti.
COMMISSIONI DELLA BANCA DEPOSITARIA, DELL’AGENTE INCARICATO DEI PAGAMENTI E DELL’AMMINISTRATORE
A titolo di rimunerazione per i propri servizi, la Banca Depositaria, l’Agente incaricato dei Pagamenti e l’Amministratore hanno diritto a ricevere dagli attivi del relativo Comparto (o della relativa Classe di Quote, se applicabile), una commissione che varierà, a seconda del paese in cui gli attivi del relativo Comparto sono detenuti, tra lo 0,003% e lo 0,5% del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto o Classe di Quote, pagabile mensilmente in via posticipata.
COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE
La Società di gestione, in veste di Distributore, potrà inoltre ricevere una Commissione di distribuzione, pagabile mensilmente in via posticipata calcolata sulla media giornaliera del Valore Netto d’Inventario della relativa Classe del relativo Comparto, come descritto nella tabella dell’Appendice I allegata al Prospetto. La Società di gestione potrà retrocedere parte di tali commissioni agli Agenti (eventuali) secondo quanto defi- nito successivamente alla parte “Distributore”, nonché a consulenti professionali a titolo di commissione per i servizi da questi resi.
Omissis……
APPENDICE I: SCHEMA
Classe E
COMPARTO | COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE | COMMISSIONI DI GESTIONE | COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE | TOTALE (*) |
European Equity Opportunities | Max 4,75% | 1,50% | 0% | 1,50% |
Mix 2 | Max 2,50% | 1,20% | 0% | 1,20% |
Mix 4 | Max 2,50% | 1,60% | 0% | 1,60% |
Total Return Defensive | Max 2,50% | 1,05% | 0% | 1,05% |
Total Return Dynamic | Max 2,50% | 1,20% | 0% | 1,20% |
(*) la commissione di sottoscrizione non è applicata.
Omissis……
REGOLAMENTO DI GESTIONE
Omissis……
8. SPESE DEL FONDO
La Società di Gestione ha diritto a ricevere dal patrimonio del Comparto (o dalla Classe di Quote, se appli- cabile) una commissione di gestione che sarà specificata per ogni Comparto o Classe di Quote; tale com- missione sarà espressa quale percentuale del Valore Netto di Inventario medio del relativo Comparto o della relativa Classe, e tale commissione di gestione non dovrà eccedere il 2,55% all’anno e sarà pagabile men- silmente in via posticipata. La Società di Gestione utilizzerà questa commissione per remunerare il Gestore degli Investimenti.
La Società di gestione è autorizzata a ricevere le Commissioni di vendita differita applicabili così come di ricevere, in qualità di Distributore, in base al patrimonio del relativo Comparto (o della relativa Classe di Quote, se applicabile) una Commissione di distribuzione il cui ammontare è specificamente determinato per ciascun Comparto o per ciascuna Classe di Quote; la Società di gestione potrà retrocedere ai suoi (even- tuali) Agenti, secondo la definizione contenuta nell’Articolo 6 del presente documento, tutta o parte di tali Commissioni, che dovrà essere espressa quale tasso percentuale del valore medio del Valore Netto di Inventario del relativo Comparto o Classe e non dovrà eccedere annualmente il 2% pagabile mensilmente in via posticipata.
Infine, la Società di Gestione ha anche diritto a ricevere una commissione di performance (ove applicabi- le) per certe Classi di alcuni Comparti, calcolata quale percentuale dell’importo che risulta essere il diffe- renziale positivo tra l’incremento del Valore Netto d’Inventario delle attività durante il periodo e l’aumento del benchmark corrispondente nello stesso periodo oppure tra l’aumento del Valore unitario delle attività nette e la riduzione del benchmark, come dettagliatamente descritto nei documenti di vendita. Il livello di dette commissioni verrà calcolato nella misura della percentuale del differenziale positivo tra la performan- ce della Classe del Comparto e il benchmark corrispondente descritto nei documenti di vendita. La Società di Gestione può trasferire dette commissioni o parte di esse ai Gestori degli Investimenti.
La Depositaria, in qualità di Depositaria, Agente incaricato dei Pagamenti e Amministratore, ha diritto a rice- vere, a valere sul patrimonio del relativo Comparto (o della relativa classe di Quote, se applicabile), le com- missioni che verranno di volta in volta concordate tra la Società di Gestione e la Depositaria, come descrit- to in maniera più dettagliata nella documentazione di vendita del Fondo.
Il Conservatore del Registro e l’Agente incaricato dei trasferimenti hanno diritto a ricevere tale Commissione, nella misura determinata di volta in volta con la Società di gestione e gli stessi. Tale Commissione sarà cal- colata secondo le prassi bancarie vigenti in Lussemburgo e sarà pagabile mensilmente in via posticipata con il patrimonio del relativo Comparto.
Il Distributore e qualsiasi Agente, se nominati, sono autorizzati a ricevere dal patrimonio del relativo Comparto le Commissioni di vendita e qualsiasi altra Commissione di conversione applicabile, come di sopra descritto.
Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:
• tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
• commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in strumenti finanziari detenuti nel por- tafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d’acquisto e sono dedotte dalla vendita);
• spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell’interesse dei Sottoscrittori al Fondo;
• commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti di vendita ed eventuali modifiche integrazioni allo stes- so, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull’offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato del Lussemburgo e in qualsiasi altro paese;
• le spese per la costituzione del Fondo;
• le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all’Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agen- ti operanti per il Fondo;
• spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Sottoscrittori, la distribuzione dei documenti di vendita, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
• una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
• il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
• il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Sottoscrittori;
• i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; acquisto e vendita di attività, interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche; commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.
Tutte le passività di qualsiasi Comparto, se non diversamente concordato dai creditori di tale Comparto, saranno vincolanti e potranno essere escusse interamente dal Comparto.
Tutte le spese ricorrenti saranno addebitate prima sul reddito del Fondo, poi sulle plusvalenze ed infine sulle attività del Fondo. Le altre spese potranno essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni.
Le spese per la creazione di un nuovo Comparto devono essere ammortizzate in un periodo non superio- re a cinque anni, imputandole alle attività di tale Comparto per importi annui che saranno determinati dalla Società di Gestione secondo principi di equità. Il nuovo Comparto non sosterrà una quota proporzionale delle spese e dei costi sostenuti per la costituzione del Fondo e l’emissione iniziale di Quote che non siano già stati ammortizzati al momento della creazione del nuovo Comparto.
9. ESERCIZIO FISCALE, REVISIONE
L’esercizio contabile del Fondo è chiuso il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio del Fondo è tenuto in euro.
I conti della Società di Gestione e del Fondo saranno certificati ogni anno da una società di revisione che verrà di volta in volta nominata dalla Società di Gestione.
10. PUBBLICAZIONI
Le relazioni annuali certificate e le relazioni semestrali non certificate saranno inviate gratuitamente dalla Società di Gestione ai Sottoscrittori, dietro loro richiesta. Tali documenti saranno inoltre messi a disposizio- ne presso la Sede legale della Società di Gestione/Distributore o suoi Agenti (se esistenti) e della Depositaria, nonché presso gli uffici degli Agenti incaricati delle informazioni del Fondo in ciacun paese in cui il Fondo è commercializzato. Altre informazioni di carattere finanziario relative al Fondo o alla Società di Gestione, compreso il calcolo periodico del Valore Netto di Inventario per Quota di ogni categoria in
ogni Comparto, prezzo di emissione, rimborso e conversione, saranno messe a disposizione presso la Sede legale della Società di Gestione/Distributore o dei suoi Agenti (se esistenti), della Depositaria e degli agen- ti incaricati delle informazioni laddove è commercializzato il Fondo. Altre rilevanti informazioni inerenti al Fondo potranno essere pubblicate su quotidiani e notificate ai Sottoscrittori secondo le modalità che la Società di Gestione potrà di volta in volta specificare.
Omissis……
16. LIMITI D’INVESTIMENTO, TECNICHE E STRUMENTI
16.1 LIMITI D’INVESTIMENTO
La Società di Gestione, in base al principio di ripartizione del rischio, avrà il potere di determinare la poli- tica di investimento e societaria per gli investimenti di ciascun Comparto, la Valuta di Base di un Comparto o la Valuta di quotazione della relativa Classe di Quote, a seconda dei casi, nonché l’indirizzo della gestio- ne e degli affari del Fondo.
Salvo qualora siano previste disposizioni più restrittive in relazione ad uno specifico Comparto in confor- mità con il capitolo “Obiettivi e Politiche di Investimento” del Prospetto, la politica di investimento di ogni Comparto osserverà le regole e le limitazioni illustrate di seguito:
A. GLI INVESTIMENTI NEI COMPARTI SARANNO COSTITUITI SOLAMENTE DA:
(1) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario quotati o trattati in un Mercato Regolamentato;
(2) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario trattati in un Altro Mercato Regolamentato in uno Stato Membro;
(3) Valori mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa di un Altro Stato o trattati in un Altro Mercato Regolamentato in un Altro Stato;
(4) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario di recente emissione, a condizione che:
• le condizioni di emissione includano l’impegno a presentare una domanda di ammissione alla quo- tazione ufficiale su una borsa di un Altro Stato o su un Altro Mercato Regolamentato come descrit- to nei punti (1) – (3) che precedono;
• tale ammissione sia garantita entro un anno dall’emissione;
(5) quote di OICVM autorizzati secondo la Direttiva OICVM e/o altri OIC ai sensi del primo e secondo capoverso dell’Articolo 1 (2) della Direttiva OICVM, domiciliati in uno Stato Membro in Altro Stato, a condizione che:
• tali altri OIC siano autorizzati in base a leggi che ne assicurino l’assoggettamento ad una supervi- sione considerata dall’Autorità di Regolamentazione equivalente a quella prevista dal diritto Comunitario, e che sia sufficientemente garantita la cooperazione fra le autorità (attualmente gli Stati Uniti d’America, il Canada, la Svizzera, Hong Kong, la Norvegia ed il Giappone);
• il livello di tutela per i detentori di quote di tali OIC sia equivalente a quello previsto per i detento- ri di quote di un OICVM, ed in particolare che le regole sulla separazione degli attivi, sulle opera- zioni di prestito e sulle vendite allo scoperto dei Valori Mobiliari e degli Strumenti del Mercato Monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva OICVM;
• l’attività degli altri OIC sia illustrata nelle relazioni semestrali e nei bilanci annuali per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e della gestione durante il periodo in esame;
• non più del 10% degli attivi dell’OICVM o degli altri OIC, di cui sia prevista l’acquisizione, possa, in base ai rispettivi documenti costitutivi, complessivamente essere investito in quote di altri OICVM o di altri OIC;
(6) i depositi presso gli istituti di credito che sono rimborsabili su richiesta o prevedono la facoltà di esse- re ritirati, e con scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l’istituto di credito abbia la pro- pria sede legale in uno Stato Membro o, se la sede legale dell’istituto di credito è in un Altro Stato, a condizione che siano conformi a regole prudenziali considerate dall’Autorità di Regolamentazione come equivalenti a quelle stabilite dal Diritto comunitario;
(7) strumenti finanziari derivati, ovvero in particolare opzioni, future, ivi compresi equivalenti strumenti regolati per cassa, trattati su un Mercato Regolamentato o su un Altro Mercato Regolamentato di cui ai punti (1), (2) e (3) che precedono, e/o sugli strumenti finanziari derivati trattati sul mercato non rego- lamentato (“derivati OTC”), a condizione che:
(i) – il sottostante consista in strumenti trattati dalla presente Sezione A., in indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui il Comparto può investire in base ai propri obiettivi di investimento;
– le controparti delle transazioni sui derivati OTC siano istituzioni assoggettate a controllo pru- denziale ed appartenenti alle categorie approvate dall’Autorità di Regolamentazione;
– i derivati OTC siano sottoposti ad una valutazione sicura e verificabile su base giornaliera e pos- sano essere venduti, liquidati o chiusi tramite una operazione di compensazione in qualunque momento, al loro valore equo su iniziativa del Fondo.
(ii) – in nessun caso tali operazioni determineranno lo scostamento del Comparto da propri obiettivi di investimento.
(8) Gli Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli trattati su un Mercato Regolamentato o su un Altro Mercato Regolamentato, nella misura in cui l’emissione o l’emittente di tali strumenti siano essi stessi disciplinati allo scopo di tutelare gli investitori ed il risparmio, e a condizione che tali strumenti siano:
• emessi o garantiti da un’autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dalla UE o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un Altro Stato o, nel caso di un Stato Federale, da uno degli stati membri che compongono la federa- zione, o da un organismo pubblico internazionale a cui uno o più Stati Membri appartengono, o
• emessi da un organismo i cui titoli siano trattati sui Mercati Regolamentati o sugli Altri Mercati Regolamentati di cui ai punti (1), (2) o (3) che precedono, o
• emessi o garantiti da un organismo sottoposto a supervisione prudenziale, in conformità con i crite- ri definiti dal Diritto comunitario, ovvero da un organismo che sia sottoposto ed aderisca a regole prudenziali considerate dall’Autorità di Regolamentazione almeno altrettanto rigorose di quelle pre- viste dal Diritto comunitario, o
• emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dall’Autorità di Regolamentazione a condi- zione che gli investimenti in tali strumenti siano sottoposti a meccanismi di tutela degli investitori equivalenti a quelli stabiliti nel primo, secondo e terzo capoverso e a condizione che l’emittente sia una società con capitale e riserve di un ammontare almeno pari a dieci milioni di euro (10.000.000 di euro) che presenti e pubblichi il proprio bilancio annuale in conformità con la direttiva 78/660/CEE, sia un’entità che, nell’ambito di un Gruppo di Società che include una o più società quotate, si occupi del finanziamento del gruppo o sia un’entità che si occupi del finanziamento dei veicoli di cartolarizzazione che traggono beneficio da una linea di liquidità bancaria.
B. OGNI COMPARTO PUÒ TUTTAVIA:
(1) Investire sino al 10% delle proprie attività in attivi diversi da quelli illustrati alla precedente lettera A, dal punto (1) al punto (8).
(2) Detenere liquidità a titolo accessorio; tale limitazione può eccezionalmente e temporaneamente essere derogata qualora la Società di Gestione ritenga che ciò sia nel migliore interesse dei Detentori di quote.
(3) Prendere a prestito fino al 10% dei propri attivi, a condizione che tale prestito sia effettuato soltanto su base provvisoria. Gli accordi di garanzia concernenti la sottoscrizione di opzioni o l’acquisto o la ven- dita di contratti forward o contratti future non sono considerati come “prestiti” ai fini della presente restrizione.
(4) Acquistare valuta estera per mezzo di un prestito back-to-back.
C. INOLTRE, IL FONDO OSSERVERÀ, RISPETTO AGLI ATTIVI DI CIASCUN COMPARTO, I SEGUENTI LIMITI DI INVESTIMENTO IN BASE ALL’EMITTENTE:
(a) Regole di ripartizione del rischio
Ai fini della determinazione dei limiti descritti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14) che seguono, le società che fanno parte dello stesso Gruppo di Società sono considerate come un unico emittente.
Qualora un emittente sia una persona giuridica con una struttura a comparti multipli in cui gli attivi di un comparto sono riservati esclusivamente agli investitori di tale comparto e ai creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, la gestione e la liquidazione di tale comparto, ogni comparto deve essere considerato come un emittente distinto ai fini della applicazione delle regole sulla ripartizione del rischio stabilite nei punti da (1) a (5), da (7) a (9) e da (12) a (14) che seguono.
• Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario
(1) Nessun Comparto può acquistare ulteriori Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario di un qual- siasi singolo emittente, se:
(i) – in seguito a tale acquisto più del 10% dei propri attivi consisterebbe in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario di un singolo emittente; o
(ii) – il valore complessivo di tutti i Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario degli emitten- ti in ciascuno dei quali esso investe più del 5% dei propri attivi supererebbe il 40% del valore dei propri attivi. Questa limitazione non si applica ai depositi e alle operazioni sui derivati OTC effettuate con le istituzioni finanziarie sottoposte a controllo prudenziale.
(2) Un Comparto può investire complessivamente fino ad un massimo del 20% dei propri attivi in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso Gruppo di Società.
(3) Il limite del 10%, stabilito al precedente punto (1)(i) è aumentato al 35% rispetto ai Valori Mobiliari e agli Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dalle proprie autorità locali, da un qualsiasi Altro Stato o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri sono parte.
(4) Il limite del 10% stabilito al precedente punto (1)(i), è aumentato fino ad un massimo del 25% rispetto ai titoli di debito qualificati emessi da un istituto di credito che ha la propria sede legale in uno Stato Membro e che, ai sensi della legge applicabile, sia sottoposto a un controllo pubblico specifico per tutelare i detentori di tali titoli di debito qualificati. Ai fini della presente disposizione, “i titoli di debi- to qualificati” sono titoli i cui proventi sono investiti, in conformità con la legge applicabile, negli atti- vi che forniscono un rendimento atto a coprire il servizio del debito sino alla data di scadenza dei tito- li stessi e che sarà destinato in via prioritaria al rimborso di capitale e interessi in caso di inadempien- za dell’emittente. Qualora un Comparto investa più del 5% delle proprie attività in titoli di debito qua- lificati emessi da detto emittente, il valore totale di tali investimenti non potrà superare l’80% delle atti- vità di tale Comparto.
(5) I titoli specificati nei precedenti punti (3) e (4) non devono essere inclusi ai fini del calcolo del limite del 40% stabilito al precedente punto (1)(ii).
(6) Nonostante i limiti sopra stabiliti, ciascun Comparto è autorizzato ad investire, in conformità con il prin- cipio di ripartizione del rischio, fino al 100% delle proprie attività in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dalle proprie autorità locali, da qualsiasi altro Stato Membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (“OCSE”) come gli Stati Uniti d’America, o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri sono parte, a condizione che (i) tali titoli provengano da almeno sei emissioni differenti e (ii) i titoli prove- nienti da tali emissioni non rappresentino più del 30% degli attivi totali di tale Comparto.
(7) Salvi i limiti stabiliti alla successiva lettera (b), i limiti di cui al punto (1) sono estesi sino ad un massi- mo del 20% per gli investimenti in titoli e/o obbligazioni emessi dallo stesso ente quando lo scopo della politica di investimento del Comparto è di replicare la composizione di un certo indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall’Autorità di Regolamentazione, in base a quanto segue:
• la composizione dell’indice è sufficientemente diversificata,
• l’indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato cui si riferisce,
• è pubblicato in maniera adeguata.
Il limite del 20% è aumentato al 35% laddove ciò risulti giustificato dalle condizioni eccezionali del merca- to, in particolare per quei Mercati Regolamentati in cui taluni Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario sono largamente dominanti. L’investimento a concorrenza di tale limite è consentito soltanto per un singolo emittente.
• Depositi bancari
(8) Un Comparto non può investire oltre il 20% delle proprie attività in depositi effettuati presso lo stesso istituto.
• Strumenti derivati
(9) L’esposizione al rischio nei confronti di una controparte in una transazione su derivati OTC non può superare il 10% delle attività del Comparto se la controparte è un istituto di credito ai sensi del pre- cedente punto A. (6), o il 5% delle proprie attività negli altri casi.
(10) L’investimento in strumenti finanziari derivati sarà effettuato soltanto entro i limiti stabiliti nei punti (2),
(5) e (14), e qualora l’esposizione agli attivi sottostanti non superi nel complesso i limiti di investi- mento stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14). Qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati indicizzati, tali investimenti non devono necessariamente essere considerati per l’ap- plicazione dei limiti stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14).
(11) Qualora un Valore Mobiliare o uno Strumento del Mercato Monetario includa un derivato, quest’ulti- mo deve essere preso in considerazione per l’applicazione delle disposizioni stabilite nei successivi punti (C) (a) (10) e (D), nonché dei requisiti di esposizione al rischio e informazione stabiliti nella documentazione di vendita del Fondo.
• Quote di fondi aperti
(12) Nessun Comparto può investire oltre il 20% delle proprie attività in quote di un singolo OICVM o altro OIC.
Ai fini dell’applicazione di questo limite di investimento, ogni comparto di un OIC a comparti multi- pli ai sensi dell’Articolo 133 della legge del 20 dicembre 2002 deve essere considerato come un emit- tente distinto a condizione che sia salvaguardato il principio della separazione delle obbligazioni dei vari comparti nei confronti dei terzi. Gli investimenti effettuati in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono, nel complesso, superare il 30% delle attività di un Comparto.
Successivamente all’acquisto da parte di un Comparto di quote di OICVM e/o di altri OIC, le attività dei rispettivi OICVM o di altri OIC non devono essere unite ai fini dell’applicazione dei limiti stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14).
Nel caso in cui un Comparto investa in quote di altri OICVM e/o di altri OIC che sono gestite, diret- tamente o mediante delega, dalla Società di Gestione o da qualsivoglia altra società con cui la Società di Gestione è collegata mediante una gestione o un controllo comuni, ovvero per mezzo di una signi- ficativa partecipazione diretta o indiretta, tale Società di Gestione o società terza non potrà richiedere commissioni di sottoscrizione o di rimborso a carico dell’investimento del Comparto nelle quote dei suddetti OICVM e/o OIC.
Un Comparto che investa una parte significativa delle proprie attività in altri OICVM e/o altri OIC dovrà indicare nel prospetto informativo il livello massimo delle commissioni di gestione che può essere addebitato sia allo stesso Comparto sia ad altri OICVM e/o altri OIC in cui intende investire. Nel suo bilancio annuale, il Fondo indicherà la quota massima di commissioni di gestione addebitate sia allo stesso Comparto sia agli OICVM e/o ad altri OIC in cui investe.
• Limiti combinati
(13) Salvi i limiti individuali stabiliti nei precedenti punti (1), (8) e (9), un Comparto non può riunire:
• gli investimenti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi da,
• i depositi effettuati presso, e/o
• le esposizioni derivanti da operazioni su derivati OTC assunte con un singolo ente che superino il 20% delle proprie attività.
(14) I limiti stabiliti nei precedenti punti (1), (3), (4), (8), (9) e (13) non possono essere cumulati e per- tanto gli investimenti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso ente, in depositi o strumenti derivati sottoscritti presso detto ente e effettuati in conformità con i preceden- ti punti (1), (3), (4), (8), (9) e (13) non possono superare complessivamente il 35% degli attivi di cia- scun Comparto del Fondo.
(b) Limitazioni sul Controllo
(15) Nessun Comparto può acquistare un numero di azioni con diritto di voto tale da consentire al Fondo di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’emittente.
(16) Né un singolo Comparto né il Fondo nel suo insieme possono acquistare (i) più del 10% delle azioni senza diritto di voto in circolazione di un qualsiasi emittente; (ii) più del 10% dei titoli di debito in cir- colazione di un qualsiasi emittente; (iii) più del 10% degli Strumenti del Mercato Monetario di un qual- siasi emittente; o (iv) più del 25% delle azioni o delle quote in circolazione di un qualsiasi OICVM e/o OIC.
I limiti stabiliti nei punti da (ii) a (iv) possono non essere osservati al momento dell’acquisto qualora in tale momento l’ammontare lordo delle obbligazioni o degli Strumenti del Mercato Monetario o l’am- montare netto degli strumenti in emissione non possa essere calcolato.
I limiti stabiliti nei precedenti punti (15) e (16) non si applicano rispetto a:
• Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dalle proprie autorità locali;
• Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da un qualsiasi Altro Stato;
• Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da un organismo pubblico internaziona- le di cui uno o più Stati Membri fanno parte;
• azioni del capitale di una società costituita o organizzata ai sensi e in conformità con le leggi di un Altro Stato a condizione che (i) tale società investa le proprie attività principalmente nei titoli emes- si dagli emittenti di tale Stato, (ii) in conformità con le leggi di tale Stato, una partecipazione del relativo Comparto nel patrimonio netto di tale società costituisca l’unico modo possibile per acqui- stare i titoli di emittenti di tale Stato e (iii) tale società osservi nella propria politica di investimento i limiti stabiliti nella lettera C., punti da (1) a (5), (8), (9) e da (12) a (16);
• azioni del capitale di società controllate che, esclusivamente per proprio conto, svolgano solo l’at- tività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese in cui opera la società controllata, per quanto riguarda il rimborso delle quote su richiesta dei detentori di quote.
D. INOLTRE, IL FONDO OSSERVERÀ, RISPETTO AI PROPRI ATTIVI, I SEGUENTI LIMITI DI INVESTIMENTO IN BASE ALLO STRU- MENTO:
salvo il limite del 20% indicato nella seguente sezione “Tecniche e strumenti particolari di investimento e copertura del rischio” in relazione agli investimenti in Credit Default Swap, ogni Comparto si accerterà che la propria esposizione globale al rischio riguardante gli strumenti derivati non superi il valore netto totale del proprio portafoglio.
L’esposizione è calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sottostanti, il rischio controparte, i prevedibili movimenti del mercato e il tempo disponibile per liquidare le posizioni.
E. INFINE, IL FONDO OSSERVERÀ, RISPETTO AGLI ATTIVI DI CIASCUN COMPARTO, I SEGUENTI LIMITI DI INVESTIMENTO:
(1) Nessun Comparto può acquistare materie prime, metalli preziosi o certificati rappresentativi dei mede- simi.
(2) Nessun Comparto può investire in beni immobili, tuttavia possono essere effettuati investimenti in tito- li garantiti da beni immobili o da diritti collegati, o emessi da società che investono in beni immobili o diritti collegati.
(3) Nessun Comparto può emettere warrant o altri diritti per sottoscrivere quote in tale Comparto.
(4) Un Comparto non può concedere prestiti o garanzie a favore di terze parti, tuttavia tale restrizione non precluderà a ciascun Comparto l’investimento in Valori Mobiliari non completamente liberati, in Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari, come indicato alla lettera A., punti (5), (7) e (8).
(5) Il Fondo non può effettuare vendite allo scoperto di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti finanziari, come indicato alla lettera A., punti (5), (7) e (8).
F. FATTA SALVA OGNI DISPOSIZIONE CONTRARIA CONTENUTA NEL PRESENTE DOCUMENTO:
(1) I limiti massimi sopra stabiliti possono non essere osservati da ciascun Comparto al momento dell’e- sercizio dei diritti di sottoscrizione collegati ai Valori Mobiliari e agli Strumenti del Mercato Monetario nel portafoglio di ciascun Comparto.
(2) Qualora tali limiti massimi siano superati per motivi che sfuggono al controllo di un Comparto o a causa dell’esercizio di diritti di sottoscrizione, tale Comparto deve porsi come obiettivo prioritario delle pro- prie transazioni di vendita la regolarizzazione di tale situazione, prendendo nella dovuta considerazio- ne gli interessi dei propri detentori di quote.
La Società di Gestione ha il diritto di determinare limiti di investimento aggiuntivi nella misura in cui tali limiti siano necessari per ottemperare alle leggi e alle normative dei paesi in cui le Quote del Fondo sono offerte o vendute.
16.2 Tecniche e strumenti particolari di investimento e copertura del rischio
Il Fondo può impiegare tecniche e strumenti relativi a Valori Mobiliari e altre attività finanziarie liquide per la gestione efficiente del portafoglio, la gestione della duration e per fini di copertura.
Qualora queste operazioni riguardino l’uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti saranno conformi alle disposizioni stabilite all’articolo 16.1. “Limiti di investimento”.
In nessun caso tali operazioni determineranno lo scostamento del Comparto dai propri obiettivi di investi- mento stabiliti nella sezione “Obiettivi e Politiche di Investimento” della documentazione di vendita.
In aggiunta a tutte le limitazioni di seguito indicate, per particolari Comparti determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e di volta in volta indicati nella documentazione di vendita, l’am- montare totale detenuto in strumenti derivati (ossia l’ammontare totale degli impegni assunti e dei premi pagati relativamente a tali operazioni) per finalità di copertura, di gestione della duration o di gestione effi- ciente del portafoglio (con l’eccezione che l’ammontare investito in contratti forward e swaps su valute ai fini di copertura è escluso dal presente calcolo) non potrà superare in nessun momento il 15% del Patrimonio Netto del Comparto.
In particolare, alcuni Comparti del Fondo possono sottoscrivere Credit Default Swap.
Un Credit Default Swap è un contratto finanziario bilaterale in cui una controparte (l’acquirente della pro- tezione) paga una commissione periodica in cambio di un pagamento condizionato da parte del venditore della protezione al verificarsi di un evento creditizio a carico di un emittente di riferimento. L’acquirente della protezione acquista il diritto di vendere una particolare obbligazione o altre obbligazioni di riferimento designate, emesse dall’emittente di riferimento alla pari o il diritto di ricevere la differenza fra il valore nomi- nale e la quotazione di mercato della stessa obbligazione o delle altre obbligazioni di riferimento designa- te al verificarsi di un evento creditizio. Per evento creditizio s’intendono normalmente fallimento, insolven- za, amministrazione controllata, inefficace ristrutturazione del debito, o inadempienza alle obbligazioni di pagamento a scadenza.
A condizione che ciò sia nel suo esclusivo interesse, il Fondo può vendere protezione in virtù di contratti di Credit Default Swap (singolarmente l’”Operazione di Vendita del Credit Default Swap”, collettivamente le “Operazioni di Vendita dei Credit Default Swap”) al fine di acquisire una specifica esposizione creditizia.
Inoltre, a condizione che ciò sia nel suo esclusivo interesse, il Fondo può acquistare protezione in virtù di contratti di Credit Default Swap (singolarmente l’”Operazione di Acquisto del Credit Default Swap”, collet- tivamente le “Operazioni di Acquisto dei Credit Default Swap”) senza detenere le attività sottostanti.
Tali transazioni di swap devono essere effettuate con istituzioni finanziarie primarie specializzate in questo tipo di transazioni ed essere eseguite in base a una documentazione standardizzata quale l’Accordo Quadro dell’International Swaps and Derivatives Association (ISDA).
Gli impegni complessivi relativi ai Credit Default Swap non utilizzati a scopo di copertura non potranno in alcun caso superare il 20% del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto.
Inoltre, ogni Comparto del Fondo deve poter garantire un’idonea copertura permanente degli impegni col- legati a tale Credit Default Swap per essere sempre in grado di soddisfare le richieste di rimborso degli inve- stitori.
Inoltre, il Fondo può, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, fare ricorso a operazioni di prestito titoli e operazioni di pronti contro termine a condizione che vengano osservate le regole di seguito esposte.
A. PRESTITO TITOLI
Il Fondo può stipulare contratti di prestito titoli nel rispetto delle seguenti regole:
(i) il Fondo può dare o prendere a prestito titoli soltanto attraverso un sistema standardizzato organizza- to da un istituto riconosciuto di compensazione o mediante primarie istituzioni finanziarie specializ- zate in questo tipo di operazioni;
(ii) a fronte delle operazioni di prestito, in linea di principio, il Fondo deve ricevere una garanzia il cui valore alla stipula del contratto deve essere almeno pari al valore totale dei titoli prestati; detta garan- zia deve essere prestata sotto forma di attività liquide e/o di titoli emessi o garantiti da uno Stato mem- bro dell’OCSE o dai suoi enti locali o da istituzioni sopranazionali e organismi di una comunità, di carattere regionale o internazionale e deve essere vincolata a favore del Fondo fino alla scadenza del contratto di prestito e/o di azioni quotate in una borsa della UE, dotate del rating più elevato deposi- tate su un conto a garanzia a nome del Fondo sino alla data di scadenza del contratto di prestito e/o di una garanzia di una istituzione finanziaria che vanti un rating elevato, vincolata a favore del Fondo sino alla data di scadenza del contratto di prestito. Tale garanzia non è necessaria se il prestito di tito- li è effettuato tramite Clearstream Banking o EUROCLEAR od altra organizzazione che assicuri al pre- statore il rimborso del valore dei titoli dati in prestito mediante garanzia o in altro modo;
(iii) e operazioni di prestito titoli non possono superare il 50% della valutazione totale dei titoli in por- tafoglio per ogni Comparto. Le operazioni di prestito titoli non possono estendersi oltre un periodo di 30 giorni. Tali limiti non si applicano alle operazioni di prestito titoli se il Fondo ha diritto, in qual- siasi momento, alla risoluzione del contratto e alla restituzione dei titoli prestati;
(iv) i titoli presi a prestito dal Fondo non possono essere utilizzati nel periodo in cui sono detenuti dal Fondo stesso, a meno che siano coperti da strumenti finanziari sufficienti a consentire al Fondo la resti- tuzione dei titoli presi a prestito alla chiusura dell’operazione;
(v) le operazioni di raccolta non possono superare il 50% del valore totale dei titoli in portafoglio per cia- scun Comparto;
(vi) il Fondo può prendere a prestito titoli nelle seguenti circostanze in relazione alla liquidazione di un’o- perazione di vendita: (a) durante il periodo in cui i titoli sono stati rilasciati per essere ri-registrati; (b) quando i titoli sono stati dati a prestito e non restituiti in tempo; (c) per evitare la mancata liquida- zione in caso di mancata consegna da parte della Depositaria; e (d) come tecnica per adempiere al proprio obbligo di consegna dei titoli oggetto di un contratto di pronti contro termine qualora la con- troparte di tale contratto eserciti il diritto di riacquisto di tali titoli, nel caso in cui gli stessi siano stati precedentemente venduti dal Fondo.
B. CONTRATTI DI PRONTO CONTRO TERMINE
A titolo accessorio il Fondo potrà stipulare contratti di pronti contro termine, che consistono nell’acquisto e nella vendita di titoli, con una clausola che riservi al venditore il diritto o l’obbligo di riacquistare dal- l’acquirente i titoli venduti a un prezzo e a una scadenza fissati dalle parti in sede contrattuale.
Il Fondo può fungere sia da acquirente sia da venditore in operazioni di pronti contro termine. Il coinvolgimento del Fondo in tali operazioni è, comunque, soggetto alle seguenti regole:
(i) il Fondo non può vendere o acquistare titoli con un contratto di pronti contro termine, a meno che la controparte sia una primaria istituzione finanziaria specializzata in questo tipo di operazioni;
(ii) nel periodo di durata di un contratto di pronti contro termine, il Fondo non può vendere i titoli ogget- to del contratto prima che il diritto di riacquistare detti titoli sia stato esercitato dalla controparte ovve- ro sia giunto a scadenza il termine di riacquisto, salvo qualora abbia preso a prestito titoli analoghi conformemente alle disposizioni sopra stabilite concernenti le operazioni di assunzione di titoli in pre- stito;
(iii) poiché il Fondo è esposto al rimborso delle proprie Quote, esso dovrà garantire che il proprio livello di esposizione verso operazioni di pronti contro termine sia tale da consentire allo stesso, in ogni momento, di adempiere i propri impegni di rimborso.
C. PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL RISCHIO
Il Fondo deve impiegare un procedimento di gestione del rischio che gli consenta di monitorare e misura- re in qualunque momento il rischio insito nelle posizioni dei portafogli e il loro contributo al profilo di rischio complessivo degli stessi.
Rispetto agli strumenti finanziari derivati, il Fondo deve impiegare un procedimento per la valutazione accu- rata e indipendente del valore dei derivati OTC e dovrà inoltre garantire che l’esposizione globale di cia- scun Comparto al rischio rispetto agli strumenti finanziari derivati non superi il valore netto totale del por- tafoglio del Comparto.
L’esposizione globale al rischio è calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sot-
tostanti, il rischio controparte, i futuri andamenti del mercato e il tempo disponibile per liquidare le posi- zioni.
Ogni Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, secondo la propria politica di investimento ed entro i limiti stabiliti negli Articoli 16.1. e 16.2., a condizione che l’esposizione agli attivi sottostanti non superi, nel complesso, i limiti di investimento stabiliti nell’Articolo 16.1.
Qualora un Comparto investa in strumenti finanziari derivati indicizzati, tali investimenti non devono neces- sariamente essere considerati per l’applicazione dei limiti stabiliti nell’articolo 16.1 punto C (a) (1)-(5), (8), (9), (13) and (14).
Qualora i Valori Mobiliari o gli Strumenti del Mercato Monetario includano uno strumento finanziario deri- vato, quest’ultimo deve essere preso in considerazione per l’applicazione delle disposizioni stabilite nella presente Sezione.
D. TECNICHE DI COGESTIONE
Per ridurre le spese operative e amministrative, pur mantenendo un’ampia diversificazione degli investi- menti, la Società di Gestione potrà decidere di cogestire parte o tutte le attività di un Comparto con attività di altri Comparti presenti nell’ambito dell’attuale struttura e/o di altri piani d’investimento collettivo lus- semburghesi. Nei paragrafi che seguono, la definizione “soggetti cogestiti” si riferisce al Fondo e a tutti i soggetti con i quali e tra i quali esistono accordi di cogestione, mentre il termine “Patrimonio cogestito” si riferisce a tutte le attività di questi soggetti cogestiti, cogestite ai sensi dello stesso accordo di cogestione.
In virtù dell’accordo di cogestione il Gestore avrà la facoltà di prendere, in via consolidata per i vari sog- getti cogestiti, decisioni su investimenti, disinvestimenti, riallineamenti dei portafogli che potrebbero avere ripercussioni sulla composizione del portafoglio di ciascun Comparto.
Ogni soggetto cogestito avrà una quota del Patrimonio cogestito, corrispondente alla proporzione esistente tra il proprio patrimonio netto e il valore totale del Patrimonio cogestito. Tale partecipazione proporziona- le sarà riferita ad ogni linea di investimento detenuta o acquisita in cogestione. Le decisioni relative a inve- stimenti e/o disinvestimenti non modificano tali proporzioni: eventuali investimenti aggiuntivi saranno ripar- titi tra i soggetti cogestiti in base alla stessa proporzione e le attività vendute saranno prelevate proporzio- nalmente dal Patrimonio cogestito detenuto da ciascun soggetto cogestito.
In caso di nuove sottoscrizioni in uno dei soggetti cogestiti, i proventi derivanti dalle sottoscrizioni saranno ripartiti tra i soggetti cogestiti in base ai nuovi rapporti proporzionali che si formano in seguito all’aumen- to del patrimonio netto del soggetto cogestito nel quale sono state effettuate le sottoscrizioni e tutte le linee di investimento saranno modificate mediante un trasferimento di attività da un soggetto cogestito all’altro in modo da rispettare le nuove proporzioni che si sono create. Allo stesso modo, in caso di rimborsi in uno dei soggetti cogestiti, la liquidità necessaria potrà essere prelevata dalla liquidità detenuta dai soggetti coge- stiti, in base alle proporzioni modificate risultanti dalla riduzione del patrimonio netto del soggetto cogesti- to nel quale sono stati effettuati i rimborsi e, in tal caso, tutte le linee di investimento saranno rettificate in base ai nuovi rapporti proporzionali. I Partecipanti devono sapere che, in mancanza di un intervento spe- cifico da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione o dei suoi agenti incaricati, l’ac- cordo di cogestione può determinare variazioni nella composizione del patrimonio del Fondo causate da eventi quali sottoscrizioni o rimborsi attribuibili ad altri soggetti cogestiti.
Quindi, pur mantenendo invariato il resto, le sottoscrizioni pervenute in un soggetto rientrante in un accor- do di cogestione con il Fondo o un Comparto, porteranno a un aumento della riserva liquida del Comparto. Per contro, i rimborsi effettuati in un soggetto rientrante in un accordo di cogestione con il Fondo o un Comparto, porteranno rispettivamente a una riduzione delle riserve liquide del Fondo e del Comparto. Sottoscrizioni e rimborsi possono comunque essere tenuti nell’apposito conto aperto per ciascun soggetto cogestito al di fuori dell’accordo di cogestione e tramite il quale devono passare sottoscrizioni e rimborsi. La possibilità di assegnare sostanziali rimborsi o sottoscrizioni a questi conti specifici, unitamente all’op- portunità che il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione o i suoi agenti incaricati hanno di decidere, in qualsiasi momento, di cessare la propria partecipazione all’accordo di cogestione, consente al
Fondo di evitare aggiustamenti del proprio portafoglio nel caso in cui si prevedano conseguenze sull’inte- resse del Fondo e dei suoi Partecipanti.
Se la modifica della composizione del portafoglio del Fondo dovuta a rimborsi o al pagamento di commis- sioni e spese specifici di un altro soggetto cogestito (vale a dire non attribuibili al Fondo) porta, con pro- babilità, alla violazione dei limiti di investimento vigenti per il Fondo, le attività corrispondenti saranno escluse dall’accordo di cogestione prima che la modifica sia attuata, in modo da evitare di subire le conse- guenze della modifica imminente.
Il Patrimonio cogestito del Fondo sarà cogestito solo con attività per le quali sono stati fissati obiettivi di investimento identici a quelli previsti per il Patrimonio cogestito; si vuole così garantire che le decisioni sugli investimenti siano pienamente compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il Patrimonio cogesti- to sarà cogestito solo con attività affidate in deposito alla Depositaria, in modo da garantire che questa, per quanto attiene al Fondo, sia in grado di svolgere pienamente le proprie funzioni e responsabilità secondo la Legge del 20 dicembre 2002. La Depositaria terrà sempre il patrimonio del Fondo distinto da quello degli altri soggetti cogestiti e sarà quindi sempre in grado di identificare il patrimonio del Fondo.
Poiché i soggetti cogestiti possono prevedere politiche di investimenti non proprio identiche a quelle del Fondo, può succedere che la politica comune sia più restrittiva di quella prevista per il Fondo.
Il Fondo, la Depositaria, l’Amministratore ed il Gestore degli Investimenti sottoscriveranno un accordo di cogestione in cui saranno definiti diritti e doveri di ciascuna parte. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrà decidere, in qualsiasi momento e senza preavviso, di risolvere l’accordo di coge- stione.
I Partecipanti possono mettersi in contatto in qualsiasi momento con la sede legale del Fondo per infor- marsi sulla percentuale delle attività cogestite e dei soggetti con cui, al momento della richiesta, sono in essere accordi di cogestione. Nelle relazioni annuali e semestrali saranno indicate sia le percentuali sia la composizione del Patrimonio cogestito.
17. CALCOLO DEL VALORE NETTO DI INVENTARIO PER QUOTA
17.1 FREQUENZA DEL CALCOLO
Il Valore Netto di Inventario per Quota relativo a ogni categoria, il prezzo di emissione, conversione e rim- borso saranno calcolati almeno due volte al mese nelle date che saranno indicate nei documenti di vendi- ta del Fondo (“Giorno di Valutazione”), facendo riferimento al valore delle attività attribuibili a ogni cate- goria secondo il disposto dell’Articolo 17.4. Il calcolo è effettuato dall’Amministratore secondo le direttive fissate dalla Società di Gestione sotto la propria responsabilità.
17.2 CALCOLO
Il Valore Netto di Inventario per Quota di ogni categoria sarà espresso nella Valuta di Riferimento del Comparto in questione e sarà calcolato dividendo il Valore Netto di Inventario del Comparto attribuibile alla relativa categoria di Quote, che è uguale a (I) il valore delle attività attribuibili a tale categoria e il reddito su di esse maturato meno (II) le passività attribuibili a tale categoria ed eventuali accantonamenti ritenuti prudenti o necessari, per il numero totale di Quote di tale categoria in circolazione nel relativo Giorno di Valutazione.
Attività e passività di ciascun Comparto sono valutate nella Valuta di Riferimento del Comparto.
Il Valore Netto di Inventario per Quota potrà essere arrotondato all’unità immediatamente inferiore o supe- riore della Valuta di Riferimento di ciascun Comparto.
Se, dal momento della determinazione del Valore Netto di Inventario delle Quote di un determinato Comparto, si verifica una modifica sostanziale nelle quotazioni dei mercati in cui una consistente parte degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto è trattata o quotata, la Società di Gestione può, al fine di salvaguardare gli interessi dei Partecipanti e del Fondo, annullare il primo calcolo ed eseguire un secon- do calcolo.
Nei limiti del possibile, il reddito da investimenti, gli interessi passivi, le commissioni e le altre passività (compresi costi amministrativi e commissioni di gestione dovute alla Società di Gestione) saranno contabi- lizzati ogni Giorno di Valutazione.
La valutazione delle attività è effettuata nel modo esposto nell’Articolo 17.4. Le spese sostenute dal Fondo sono esposte nell’Articolo 8.
17.3 SOSPENSIONE DEL CALCOLO
La Società di Gestione può sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Netto di Inventario per Quota di un qualunque Comparto e, quindi, l’emissione, il rimborso e la conversione di Quote di qual- siasi categoria in uno dei seguenti casi:
• quando una o più borse valori, o uno o più Mercati Regolamentati o un Altro Mercato Regolamentato in uno Stato Membro o in un Altro Stato che costituisce il mercato principale per una parte sostanziale delle attività di un Comparto, ovvero quando uno o più mercati dei cambi nella valuta in cui è denominata parte significativa delle attività del Comparto sono chiusi per motivi diversi dalle festività ordinarie ovve- ro in cui le negoziazioni siano limitate o sospese;
• quando, in seguito a eventi di carattere politico, economico, militare o monetario o per circostanze che esulano dalla responsabilità e dal controllo della Società di Gestione, sia impossibile o irragionevole alie- nare le attività del Comparto senza compromettere gravemente gli interessi dei Partecipanti;
• in caso d’interruzione nei mezzi di comunicazione utilizzati normalmente per determinare il valore degli investimenti di un Comparto ovvero quando, per qualsiasi motivo, il valore di qualsiasi attività del Comparto non possa essere determinato con la rapidità e la precisione necessarie;
• quando la Società di Gestione non è in grado di rimpatriare i fondi necessari per effettuare i pagamenti per il rimborso delle Quote o in cui le rimesse di fondi connesse al realizzo o all’acquisizione di investi- menti o i pagamenti dovuti per il rimborso delle Quote, secondo il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, non possano essere effettuati ai normali tassi di cambio.
Ogni sospensione e la relativa cessazione saranno notificate ai Partecipanti che abbiano presentato richie- sta di sottoscrizione, rimborso o conversione delle Quote e saranno pubblicate come previsto all’Art. 10.
17.4 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il calcolo del Valore Netto di Inventario delle Quote di un Comparto nonché delle attività e passività di qual- siasi classe del Comparto sarà effettuata nel modo seguente:
I. LE ATTIVITÀ DEL FONDO COMPRENDONO:
1) tutte le disponibilità di cassa o in deposito, compresi gli interessi maturati sulle stesse;
2) tutti gli effetti e i titoli di credito pagabili e i crediti (compresi i ricavi da cessioni di titoli stipulate ma non regolate);
3) tutte le obbligazioni, cambiali, azioni, quote, obbligazioni nominative, diritti di sottoscrizione, warrant, opzioni e altri titoli, strumenti finanziari e attività similari detenuti o negoziati dal Fondo (fermo restan- do che il Fondo potrà operare aggiustamenti in modo coerente con il seguente paragrafo 1 in caso di fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovute alla trattazione ex dividendi, ex diritti o pratiche simi- lari);
4) tutti i dividendi in azioni, i dividendi in contanti e le distribuzioni dovuti al Fondo nella misura in cui il Fondo ne sia a conoscenza;
5) tutti gli interessi maturati su ogni titolo fruttifero posseduto dal Fondo, nella misura in cui gli stessi non siano già compresi nell’ammontare del relativo capitale;
6) il valore di liquidazione di tutti i contratti a termine e di tutte le opzioni call e put in cui il Fondo deten- ga posizioni aperte;
7) le spese preliminari del Fondo, compresi i costi di emissione e distribuzione delle Quote del Fondo, nella misura in cui gli stessi non siano stati ammortizzati;
8) ogni altra attività di qualunque tipo e natura, compresi i risconti attivi.
(A) IL VALORE DELLE ATTIVITÀ DI TUTTI I COMPARTI, CON L’ECCEZIONE DI QUELLI “RISERVA”, SARÀ COSÌ DETERMINATO:
a) il valore della disponibilità in cassa o in deposito, degli effetti e pagherò a vista e dei crediti, risconti
xxxxxx, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora incassati è considerato pari al rispettivo ammontare pieno, tranne che in caso di dubbio pagamento o incasso integrale di tali attività, nel qual caso il valore è calcolato applicando uno sconto adeguato secondo la Società di Gestione in modo da riflettere il valore effettivo degli stessi;
b) il valore dei Valori Mobiliari, degli Strumenti del Mercato Monetario e di qualsiasi attività e strumento finanziario liquido che siano quotati o trattati su una borsa o su un qualsiasi Mercato Regolamentato o Altro Mercato Regolamentato, si basa sull’ultima quotazione disponibile alle 18.00, ora del Lussemburgo, sulla borsa o sul mercato che rappresenta normalmente il mercato principale per tali attivi;
c) nel caso in cui alcuni attivi detenuti nel portafoglio di un Comparto non siano quotati o negoziati in alcuna borsa valori o alcun Mercato Regolamentato o Altro Mercato Regolamentato nel giorno in que- stione ovvero, qualora l’ultimo prezzo disponibile di attivi quotati o negoziati in una borsa valori quo- tata o regolamentatatali mercati calcolato secondo il paragrafo 2 non sia rappresentativo del rispettivo valore equo di mercato, detti attivi sono valutati ragionevolmente al presumibile prezzo di vendita deter- minato in buona fede e secondo principi prudenziali;
d) il valore di liquidazione di future, contratti a termine od opzioni non negoziati in borse valori o in un Mercato Regolamentato o in altri Mercati Regolamentati, sarà il relativo valore di liquidazione netto cal- colato, secondo le politiche fissate dalla Società di Gestione, secondo una base applicata in modo coe- rente a ogni tipo di contratto. Il valore di future, contratti a termine od opzioni negoziati in una borsa valori o in un Mercato Regolamentato o in altri Mercati Regolamentati,sarà l’ultimo prezzo di liquida- zione o di chiusura applicabile in relazione a tali contratti nella borsa o nel Mercato Regolamentato, o negli altri Mercati Regolamentati, in cui detti future, contratti a termine od opzioni sono negoziati per conto del Fondo; resta inteso che, se un contratto future, a termine o di opzione non possa essere liqui- dato il giorno in riferimento al quale devono essere valutate le attività, il valore di liquidazione di tale contratto sarà calcolato in base al valore che la Società di Gestione riterrà equo e ragionevole;
e) gli swap e tutti gli altri titoli e le altre attività saranno valutati al valore di mercato determinato in buona fede in base alle procedure stabilite dalla Società di Gestione;
f) le quote o le azioni degli OIC di tipo aperto saranno valutate secondo l’ultimo valore patrimoniale netto accertato e disponibile o, qualora tale valutazione non sia rappresentativa del valore equo di mercato di tali attivi, il prezzo sarà determinato dalla Società di Gestione in via equitativa. Le Quote o le azioni di un OIC di tipo chiuso saranno valutate in base alla loro ultima quotazione di mercato disponibile.
(B) IL VALORE DELLE ATTIVITÀ DEI COMPARTI RISERVA SARÀ DETERMINATO SECONDO QUANTO SEGUE:
1) il valore della disponibilità in cassa o in deposito, degli effetti e pagherò a vista e dei crediti, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora incassati è considerato pari al rispettivo ammontare pieno, tranne che in caso di dubbio pagamento o incasso integrale di tali attività, nel qual caso il valore è calcolato applicando uno sconto adeguato secondo la Società di Gestione in modo da riflettere il valore effettivo degli stessi;
2) Gli investimenti di questi Comparti sono valutati ricorrendo al metodo del costo ammortizzato, deter- minandone il valore al costo di acquisizione rettificato per tenere conto dell’ammortamento del premio o dell’incremento dello sconto, piuttosto che al valore corrente di mercato. La Società di Gestione veri- fica costantemente questo metodo di valutazione apportando le dovute modifiche, previa approvazione del Depositario, in modo tale da assicurare che gli investimenti dei Comparti siano valorizzati al rispet- tivo valore di mercato determinato in buona fede dalla Società di Gestione nel rispetto dei metodi di valutazione generalmente accettati.
II. LE PASSIVITÀ DEL FONDO COMPRENDONO:
1) tutti i debiti finanziari, gli effetti e gli altri debiti;
2) tutti gli interessi maturati su debiti finanziari del Fondo (compresi gli oneri maturati per impegni relati- vi a tali debiti finanziari);
3) tutte le spese dovute o maturate (comprese le spese amministrative, le commissioni di gestione, le even- tuali commissioni di incentivazione e le commissioni di custodia);
4) tutte le passività conosciute, presenti e future, comprese tutte le obbligazioni contrattuali maturate per il pagamento in denaro o in attività, compreso l’ammontare di dividendi deliberati ma non ancora paga- ti dal Fondo;
5) un adeguato accantonamento per imposte future sul capitale e sul reddito determinato di volta in volta dal Fondo nel Giorno di Valutazione e le altre eventuali riserve autorizzate e approvate dalla Società di Gestione, nonché un eventuale accantonamento che la Società di Gestione considererà opportuno a fronte di passività eventuali del Fondo;
6) tutte le altre passività del Fondo di qualsiasi tipo e natura secondo principi contabili generalmente accet- tati. Nel determinare l’ammontare di tali passività, il Fondo deve considerare tutte le spese e gli oneri a proprio carico secondo l’Articolo 8 del presente Regolamento. Le spese amministrative e quelle di natu- ra ricorrente o ripetitiva possono essere calcolate in via anticipata sulla base di una stima annuale o per periodi di diversa durata e le stesse possono maturare in proporzione costante durante tale periodo.
Il valore di tutte le attività e passività espresse in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento di un Comparto sarà convertito nella Valuta di Riferimento del Comparto al tasso di cambio quotato in Lussemburgo nel relativo Giorno di Valutazione. In mancanza di dette quotazioni, il tasso di cambio sarà determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione o in base a proce- dure dallo stesso stabilite.
Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, a propria discrezione, può consentire l’uso di altri metodi di valutazione, se ritiene che con tali metodi la valutazione meglio rifletta il valore equo delle atti- vità del Fondo.
In presenza di circostanze straordinarie che rendano impossibile eseguire una valutazione secondo gli orien- tamenti sopra esposti, la Società di Gestione, con prudenza e in buona fede, applicherà altri criteri per cal- colare ciò che, a proprio avviso, ritiene essere una valutazione equa in tali circostanze.
Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione costituisce un Comparto relativamente a ogni cate- goria di Quote e può costituire un Comparto per due o più categorie di Quote nel modo seguente:
a) se due o più categorie di Quote si riferiscono a un medesimo Comparto, le attività attribuibili a dette categorie saranno investite congiuntamente secondo la politica d’investimento specifica del Comparto interessato;
b) i proventi derivanti dall’emissione di Quote di una certa categoria saranno imputati, nella contabilità del Fondo, al Comparto costituito per detta classe di Quote; se in tale Comparto esistono varie classi di Quote, il relativo ammontare andrà ad incrementare la quota di attività nette di tale Comparto attribui- bile alla categoria di Quote da emettere;
c) attività e passività, proventi e spese applicate a un Comparto saranno attribuibili alla o alle categorie di Quote corrispondenti a tale Comparto;
d) se il Fondo incorre in una passività relativa a un’attività di un determinato Comparto classe o a un’a- zione compiuta in relazione a un’attività di un determinato Comparto o classe, detta passività sarà attri- buita a tale Comparto;
e) laddove non sia possibile imputare una determinata attività o passività del Fondo a un specifico Comparto o ad una particolare classe, tale attività o passività sarà ripartita tra tutte le classi di qualsiasi Comparto o tra i Comparti in proporzione al Valore Netto di Inventario delle relative categorie di Quote oppure nel modo che la Società di Gestione deciderà in buona fede, fermo restando che per tutte le passività, indipendentemente dal Comparto cui sono attribuibili, se non diversamente concordato con i creditori, sarà obbligato il Fondo nel suo complesso;
f) con il pagamento di dividendi ai titolari di una qualsiasi categoria di Quote, il Valore Netto di Inventario di tale categoria di Quote sarà ridotto per l’ammontare corrispondente a dette distribuzioni.
18. POLITICHE DI RIPARTIZIONE DEL REDDITO
La Società di Gestione potrebbe emettere Quote a distribuzione e Quote ad accumulazione in alcune Classi con Quote del Fondo.
Quote ad accumulazione capitalizzano l’intero patrimonio mentre le Quote a distribuzione distribuiscono i dividendi. La Società di gestione dovrà determinare come devono essere distribuiti gli utili delle relative Classi di Quote dei relativi Comparti e la stessa potrebbe disporre di volta in volta, nei momenti e in rela- zione ai periodi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e come illustrato nella documentazione di vendita del Fondo la distribuzione di dividendi in forma di liquidità o di Quote secon- do i termini e le condizioni qui di seguito definiti.
Tutte le distribuzioni saranno pagate dal reddito netto di investimento disponibile per la distribuzione, con una frequenza che sarà stabilita dalla Società di gestione. Per talune classi di Quote, la Società di Gestione può decidere di volta in volta di distribuire le plusvalenze nette realizzate. I dividendi in acconto potranno essere dichiarati e distribuiti di volta in volta secondo una frequenza stabilita dalla Società di Gestione secondo le condizioni disposte dalla legge vigente.
Se non specificamente richiesto, i dividendi saranno reinvestiti in altre Quote della stessa Classe dello stes- so Comparto e i Sottoscrittori saranno informati dei dettagli attraverso i resoconti inerenti ai dividendi. Non saranno applicate Commissioni sui reinvestimenti dei dividendi o su altre distribuzioni.
In ogni caso non si potrà procedere alla distribuzione di dividendi se, quale risultante, il Valore Netto d’Inventario del Fondo dovesse scendere al di sotto di Euro 1.250.000.
I dividendi non richiesti entro 5 anni dalla data dovuta scadranno e saranno prescritti a favore della relati- va classe.
Sulla distribuzione dichiarata dal Fondo e mantenuta dallo stesso a disposizione dei suoi beneficiari non sarà corrisposto alcun interesse.
19. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE
La Società di Gestione, previo accordo con la Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, potrà apportare al Regolamento di gestione le modifiche che essa riterrà necessarie nell’interesse dei Sottoscrittori. Le modifiche entreranno in vigore alla data di pubblicazione nel Mémorial dell’avviso di avve- nuto deposito del Regolamento di Gestione modificato presso la Cancelleria della Corte Distrettuale o in qualunque data posteriore determinata dalla Società di gestione nel migliore interesse dei Sottoscrittori e specificati in tale pubblicazione.
20. DURATA E LIQUIDAZIONE DEL FONDO O DI QUALSIASI COMPARTO O CLASSE DI QUOTE
Il Fondo e ciascun Comparto sono stati costituiti a tempo indeterminato. Il Fondo o qualsiasi dei suoi Comparti (o Classi di Quote) potranno, comunque, essere sciolti e messi in liquidazione in qualsiasi momento su mutuo accordo tra la Società di Gestione e la Depositaria, previo avviso. La Società di Gestione è in particolare autorizzata, subordinatamente all’approvazione della Depositaria, a decidere di sciogliere il Fondo o qualsiasi Comparto o qualsiasi Classe di Quote dello stesso nel caso in cui il valore del patrimo- nio netto del Fondo o di qualsiasi Comparto o Classe di Quote si riduca a un importo che, secondo quan- to determinato dalla Società di Gestione, corrisponde al livello minimo per poter gestire il Fondo o tale Comparto o qualsiasi Classe di Quote in modo economicamente conveniente, oppure in caso di variazione significativa della situazione politica o economica.
In caso di scioglimento di un Comparto o Classe di Quote, alla Società di Gestione non sarà impedito di rimborsare o convertire tutte le Quote o parte delle Quote dei Sottoscrittori, a loro richiesta, al Valore Netto di Inventario per Quota (considerando i prezzi di realizzo effettivi degli investimenti e le spese di realizzo dovute a tale scioglimento) a partire dalla data in cui è stato deliberato lo scioglimento del Comparto fino alla sua entrata in vigore.
Emissione, rimborso e conversione di Quote cesseranno nel momento in cui è presa la decisione o si veri- fica l’evento che porta allo scioglimento del Fondo.
In caso di scioglimento, la Società di Gestione procederà al realizzo delle attività del Fondo o del relativo Comparto o Classe di Quote nel miglior interesse dei rispettivi Sottoscrittori; su istruzioni della Società di Gestione la Depositaria provvederà a distribuire i proventi netti derivanti dalla liquidazione, dopo aver dedotto le relative spese, tra i Sottoscrittori del Comparto in questione proporzionalmente al numero di Quote della relativa categoria da essi detenute.
La Società di Gestione potrà distribuire le attività del Fondo o dei Comparti o Classe di Quote completa- mente o parzialmente in attività, nel rispetto delle condizioni fissate dalla Società di Gestione (tra cui la con-
segna di una relazione di valutazione indipendente) e del principio di parità di trattamento per i Sottoscrittori.
Come previsto dalla legge lussemburghese, alla chiusura della liquidazione del Fondo, i proventi corri- spondenti a Quote non reclamate saranno tenuti in custodia presso la “Caisse des Consignations” di Lussemburgo fino a decadenza del periodo di prescrizione.
Alla chiusura della liquidazione di qualsiasi Comparto o Classe di Quote, i proventi corrispondenti a Quote non reclamate potranno essere tenuti in custodia presso la Depositaria per un periodo non superiore a 6 mesi a partire dalla data della chiusura della liquidazione; trascorso tale periodo i proventi saranno tenuti in custodia presso la “Caisse des Consignations”.
In caso di scioglimento del Fondo, la decisione o l’evento che portano allo scioglimento saranno pubblica- ti nel Mémorial secondo le disposizioni della Legge del 20 dicembre 2002 e in due quotidiani aventi tiratu- ra adeguata, di cui almeno uno deve essere lussemburghese.
La decisione di scioglimento di un Comparto o di Classi di Quote sarà pubblicata secondo quanto previsto dall’Articolo 10 per i Sottoscrittori di tale Comparto o classe di Quote.
Nessun Sottoscrittore, né i suoi eredi o beneficiari possono chiedere la liquidazione o la divisione del Fondo o di alcuno dei Comparti o Classi di Quote.
21. FUSIONE DI COMPARTI O FUSIONE CON UN ALTRO OIC
Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, previo consenso della Depositaria, può delibera- re la cancellazione di Quote emesse dal Fondo o da qualsiasi Comparto e, dopo aver dedotto tutte le spese a ciò relative, assegnare le Quote da emettere a un altro Comparto del Fondo o a un altro organismo di investimento collettivo (“OIC”) costituito secondo la Parte I della Legge del 20 dicembre 2002, a condizio- ne che le politiche e gli obiettivi di investimento di tale altro Comparto o OIC siano compatibili con quelli del Fondo o del relativo Comparto, qualora il valore delle attività del Fondo o del Comparto le cui Quote costituiscono l’oggetto della proposta di cancellazione sia sceso a un importo che, secondo quanto stabili- to dalla Società di Gestione, corrisponde al livello minimo per garantire una gestione economicamente con- veniente del Fondo o di tale Comparto oppure in caso di modifica significativa della situazione politica o economica.
In tal caso l’avviso sarà pubblicato secondo quanto previsto nell’Articolo 10 per i Sottoscrittori nel Fondo o nel Comparto le cui Quote saranno cancellate. Tale avviso sarà pubblicato almeno un mese prima della data in cui entrerà in vigore la delibera della Società di Gestione.
I Sottoscrittori del Fondo o del Comparto le cui Quote dovranno essere cancellate avranno il diritto, per un mese a partire dalla data di pubblicazione, a chiedere il rimborso o la conversione di tutte le loro Quote o parte di esse al Valore Netto di Inventario per Quota, nel rispetto delle procedure descritte nei paragrafi “Rimborso di Quote” e “Conversione di Quote”, senza pagare alcuna commissione.
Eventuali controversie tra Sottoscrittori, Società di Gestione e Depositaria saranno composte secondo la legi- slazione del Granducato del Lussemburgo e sotto la giurisdizione della Corte Distrettuale di Lussemburgo; resta comunque inteso che la Società di Gestione e la Depositaria potranno assoggettare se stesse e il Fondo alla giurisdizione dei tribunali dei paesi in cui le Quote sono offerte o vendute, in riferimento a rivendica- zioni intentate da Sottoscrittori residenti in tali paesi e, per quanto attiene a questioni relative a sottoscri- zioni, rimborsi e conversioni da parte di Sottoscrittori residenti in tali paesi, alle leggi di tali paesi. L’inglese sarà la lingua ufficiale di questo Regolamento di gestione.
3.2 ESTRATTO DEL PROSPETTO E DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE – BPU PRAMERICA
PROSPETTO BPU PRAMERICA
Omissis…
4. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO
La partecipazione ad un Fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, tali variazioni sono a loro volta determinate dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui ven- gono investite le risorse del Fondo.
In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea gene- rale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valo- re delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stes- si sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui deter- minazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli inve- stimenti;
d) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
e) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiun- tivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garan- zia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finan- ziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
L’esame della politica di investimento propria di ciascun Fondo consente l’individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale.
Omissis…
TECNICHE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO DEL FONDO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI E ALLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Nell’ambito della gestione finanziaria, assume particolare rilevanza la funzione del Risk Management, che ha sia il compito di supportare ex-ante l’attività di investimento nella costruzione di portafogli con deter- minate caratteristiche di rischio rendimento, sia quello di controllare ex-post il profilo di rischio dei vari pro- dotti. Il Risk Management opera anche un monitoraggio del rendimento del prodotto gestito, sia rispetto ai benchmark, sia rispetto alla concorrenza.
Per quanto riguarda l’analisi previsionale, il Risk Management si avvale di applicativi software esterni, con
l’ausilio dei quali è in grado di fornire indicazioni sul livello di volatilità e della tracking error volatility atte- si delle principali componenti del portafoglio di ogni singolo Fondo.
In sintesi, tra le attività svolte assumono rilevo:
– monitoraggio dei principali fattori di rischio a cui è soggetto il portafoglio;
– analisi di rischio-rendimento del prodotto gestito;
– aggiornamento e manutenzione degli applicativi software utilizzati per le analisi.
Per quanto riguarda l’analisi del profilo di rischio del singolo Fondo, il Risk Management produce periodi- camente un’analisi comprendente:
– monitoraggio del rispetto dei limiti regolamentari e delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione;
– verifica della coerenza del portafoglio rispetto al benchmark;
– calcolo della volatilità del rendimento del portafoglio, intesa come la deviazione standard annualizzata dei rendimenti giornalieri dell’ultimo anno, fornendo quindi un’indicazione della sua rischiosità in senso assoluto;
– calcolo della tracking error volatility, fornendo un’indicazione della rischiosità del portafoglio rispetto al suo benchmark.
Tale analisi viene completata dall’analisi dei rischi di mercato del portafoglio gestito. Per la componente azionaria viene svolto un controllo sul portafoglio investito, scomponendolo sia per area geografica che per settore merceologico, mentre per la componente obbligazionaria viene monitorata la duration e il posizio- namento sulla curva dei rendimenti (rischio tasso), il rating di portafoglio (rischio di credito) e la composi- zione valutaria (rischio di cambio).
L’attività di monitoraggio viene completata con l’analisi del rendimento del Fondo e dei principali indicato- ri di performance. In particolare, tale attività comprende:
– monitoraggio dell’andamento del rendimento del Fondo verso concorrenza e verso benchmark;
– posizionamento del singolo Fondo rispetto alla concorrenza;
– calcolo dell’information ratio, in modo da fornire un’indicazione della efficienza della gestione, in termi- ni di extra rendimento rispetto al benchmark per unità di rischio assunto.
6. TIPOLOGIA, FINALITÀ, OBIETTIVO, POLITICA D’INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEI FONDI La politica di investimento dei Fondi di seguito descritta è da intendersi come indicativa delle strategie gestionali dei Fondi, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento.
Tutti i Fondi investono principalmente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati. Tutti i Fondi sono a capitalizzazione dei proventi.
OBIETTIVI, POLITICA D’INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI
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Tipologie degli strumenti Investimento principale in obbligazioni e altri titoli di debito, quali titoli di
finanziari e valuta di Stato o garantiti dallo Stato e in azioni e altri strumenti finanziari rappre-
denominazione sentativi del capitale di rischio. Questi ultimi non possono eccedere il 50% del patrimonio del Fondo.
Le principali valute di denominazione dei titoli oggetto di investimento
sono l’Euro e il Dollaro USA.
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Aree geografiche Unione Europea, Stati Uniti d’America e Giappone.
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Categoria di emittenti Per la componente obbligazionaria, emittenti sovrani o altri emittenti con
elevato merito di credito; per la componente azionaria, emittenti a capita- lizzazione medio alta con una diversificazione in tutti i settori industriali.
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Specifici fattori di rischio – Duration della componente obbligazionaria del portafoglio tendenzial-
mente compresa tra 3 e 36 mesi;
– Rating degli strumenti finanziari tendenzialmente non inferiore a BBB- (S&P) ovvero a rating equivalenti assegnati da primarie agenzie indi- pendenti;
– investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti;
– gestione attiva del rischio di cambio.
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Operazioni in strumenti L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato:
finanziari derivati – alla copertura dei rischi;
– ad una più efficiente gestione del portafoglio;
L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo
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Stile di gestione Criteri di selezione degli strumenti finanziari
nel processo decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi di tipo quan- titativo che, basandosi, tra gli altri, su variabili esplicative della stessa, su modelli di valutazione dei mercati e di analisi dei trend in atto, stabilisce il peso delle componenti azionaria ed obbligazionaria, con l’obiettivo di massimizzare il rendimento atteso per unità di rischio.
Relazione con il benchmark:
non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del Fondo. In luogo del benchmark nel paragrafo 7 è indi- cata una misura di rischio alternativa.
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7. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) OVVERO MISURA DI RISCHIO
Omissis…
Per il Fondo BPU Pramerica Flessibile, in relazione allo stile di gestione adottato (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione del Fondo, ma è possibile individuare, in alternativa, la seguente misura di rischio:
Denominazione del Fondo | Misura di rischio | Valore |
BPU Pramerica Flessibile | VAR massimo al 99% con un orizzonte temporale di un mese | 6% |
Omissis…
8.2 ONERI A CARICO DEI SINGOLI COMPARTI E DEL FONDO
8.2.1 ONERI DI GESTIONE
Rappresentano il compenso alla SGR che gestisce i Fondi e comprendono la provvigione di gestione e la provvigione di incentivo.
La provvigione di gestione è calcolata e imputata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità del Fondo l’ultimo giorno di Borsa aperta di ogni trimestre solare. La provvigione di gestione è indicata nella tabella che segue:
FONDI | PROVVIGIONE DI GESTIONE |
BPU Pramerica Flessibile | 1,70% |
La provvigione di incentivo viene applicata quando il rendimento del Fondo in un determinato periodo supera un prestabilito indice.
Omissis…
Per il Fondo BPU Pramerica Flessibile la provvigione di incentivo è calcolata secondo le modalità di seguito descritte:
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Condizione di applicabilità In presenza di rendimento positivo del Fondo, calcolato
come variazione percentuale tra il valore unitario della quota del Fondo rilevato l’ultimo giorno di calcolo della
quota di ogni mese solare e l’High Water Mark (HWM)(*).
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Orizzonte temporale di riferimento 12 mesi solari
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Frequenza di calcolo Giornaliera
Periodicità di accantonamento (**) Fine di ciascun mese solare
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Momento del prelievo Ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre solare.
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Aliquota di prelievo 10% della variazione percentuale prevista dalla Condizio-
ne di applicabilità.
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Patrimonio di calcolo “Patrimonio netto del Fondo” nel giorno di calcolo
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Ammontare del prelievo “Aliquota di prelievo” per “Patrimonio di calcolo”
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Quota percepita in media dai collocatori 0%
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(*) Per HWM si intende il valore unitario della quota più alto tra quelli rilevati nell’ultimo giorno di cal- colo del valore unitario della quota dei dodici mesi solari precedenti. Nel periodo intercorrente tra la data di avvio dell’operatività del Fondo BPU Pramerica Flessibile e il dodicesimo mese solare, per HWM si intende il valore unitario della quota dei mesi solari precedenti.
(**) La provvigione di incentivo è calcolata quotidianamente; pertanto, qualora la variazione percentuale tra il valore unitario della quota del Fondo e l’HWM risulti positiva, la SGR accantona la quota del 10% di sua pertinenza; qualora la variazione percentuale sia negativa, la SGR restituisce proporzionalmen- te al Fondo entro il limite massimo di quanto accantonato nello stesso mese.
Nel periodo intercorrente tra la data di avvio dell’operatività del Fondo BPU Pramerica Flessibile e la fine del primo mese solare, la provvigione di incentivo non verrà calcolata.
Al fine di chiarire le modalità di calcolo della provvigione di incentivo del Fondo BPU Pramerica Flessibile, si formula il seguente esempio:
MESE | VALORE DEL NAV (*) | H W M ROLLING ULTIMI 12 MESI (**) | VARIAZIONE PERCENTUALE (***) | APPLICAZIONE COMMISSIONI DI INCENTIVO |
ott-04 | 5 | |||
nov-04 | 5,026 | 5 | 0,52% | SI |
dic-04 | 5,01 | 5,026 | -0,32% | NO |
gen-05 | 5,033 | 5,026 | 0,14% | SI |
feb-05 | 5,138 | 5,033 | 2,09% | SI |
mar-05 | 5,204 | 5,138 | 1,28% | SI |
apr-05 | 5,157 | 5,204 | -0,90% | NO |
mag-05 | 5,208 | 5,204 | 0,08% | SI |
giu-05 | 5,329 | 5,208 | 2,32% | SI |
lug-05 | 5,341 | 5,329 | 0,23% | SI |
ago-05 | 5,308 | 5,341 | -0,62% | NO |
set-05 | 5,329 | 5,341 | -0,22% | NO |
ott-05 | 5,331 | 5,341 | -0,19% | NO |
nov-05 | 5,418 | 5,341 | 1,44% | SI |
dic-05 | 5,457 | 5,418 | 0,72% | SI |
gen-06 | 5,474 | 5,457 | 0,31% | SI |
* Valore del NAV relativo all’ultimo giorno del mese
** Corrisponde al valore più alto tra i NAV dell’ultimo giorno dei 12 mesi precedenti al mese in esame
*** Rendimento tra il NAV dell’ultimo giorno del mese e HWM [( NAV - HWM) / HWM]
8.2.2 ALTRI ONERI
Xxxxx restando gli oneri di gestione al punto 8.2.1, sono a carico del Fondo anche i seguenti oneri:
– compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l’incarico svolto, avente cadenza semestrale e prele- vato dalle disponibilità di ciascun Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del semestre di riferimento. La misura massima di tale compenso è pari allo 0,16% annuo del valore complessivo netto del Fondo.
– oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari. Si precisa che le commis- sioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili;
– spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e degli avvisi inerenti alla liquidazione dei Fondi o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti normativi;
– oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote dei Fondi;
– spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti di ciascun Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
– interessi passivi connessi all’eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti;
– spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse dei Fondi;
– oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
– contributo di xxxxxxxxx dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione dei Fondi nei paesi diversi dall’Italia.
Omissis…
D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO
11. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
Al fine di sottoscrivere le quote del/i fondo/i, bisogna prendere contatto con la sgr o con i soggetti incari- cati del collocamento. L’adesione al/i fondo/i avviene esclusivamente mediante l’apposito modulo di sotto- scrizione e il versamento del relativo importo. (…)
Il numero delle quote di partecipazione - e delle eventuali frazioni millesimali arrotondate per difetto - da attribuire a ciascun Partecipante, si determina dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il gior- no in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di decorrenza dei giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione.
Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la domanda di sottoscrizione pervenuta entro le ore 13,00. (…)
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Omissis…
14. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”, con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della quota può essere altresì rilevato sul sito Internet della SGR indi- cato al paragrafo 1 della Parte I del Prospetto Informativo.
REGOLAMENTO BPU PRAMERICA
Omissis…
Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari: Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è determinato dalla SGR con cadenza giornaliera, ad eccezione dei giorni di chiusura della Borsa nazionale, ed è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Sul medesimo quotidiano è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.
1. POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI
1.1 PARTE COMUNE A TUTTI I FONDI
1.1.1 La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta l’assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a varia- zioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, deter- mina la variabilità del valore della quota.
1.1.2 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti nonché della disciplina vigente, può essere investito in:
– strumenti finanziari quotandi e/o non quotati;
– strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% e fino al 100% delle sue atti- vità quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all’OCSE, a condizione che il Fondo detenga almeno 6 emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
– parti di altri organismi di investimento collettivo (O.I.C.R.) rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE. In particolare, la SGR si riserva la facoltà di investire in parti di O.I.C.R. promossi e/o gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo (di seguito O.I.C.R. collegati), purché si tratti di O.I.C.R. specializzati in un settore economico o geo- grafico e sempreché i programmi di investimento degli O.I.C.R. da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.
1.1.3 La SGR ha, inoltre, la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – compatibilmente con la poli- tica di investimento di ciascun Fondo e nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia – sia allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, sia per una efficiente gestione dell’esposizione al rischio sui mercati di riferimento.
1.1.4 Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR privilegia quelli negoziati in mercati regolamentati. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nel- l’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o nell’apposita sezione prevista dall’articolo 67, comma 1, del detto D.lgs., quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento, nonché i mer- cati regolamentati di Stati appartenenti all’OCSE. Sono comunque equiparati ai titoli non quotati gli strumenti finanziari, negoziati sui mercati in questione, per i quali i volumi di negoziazione poco rile- vanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi.
1.1.5 La valuta di denominazione dei Fondi è l’Euro. L’unità di misura minimale è il centesimo di Euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che viene determinato in millesimi di Euro.
1.1.6 Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di definire la politica di gestione, assumendo scel- te anche diverse da quelle previste nell’art. 1.2; l’esercizio di tale facoltà dovrà avvenire nell’interes- se dei Partecipanti tenuto conto dell’andamento dei mercati finanziari o di altre specifiche situazioni congiunturali.
1.1.7 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in que- st’ultima sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati gior- nalmente dalla WM Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e New York alle 4 p.m. (ora di Londra). Nel caso in cui i dati provenienti dalla fonte citata fossero mancan- ti o incompleti, il tasso di cambio verrà rilevato prendendo a riferimento altre attendibili e diffuse fonti di informazioni finanziarie in tale ambito (per esempio Bloomberg sulle principali piazze di Londra, New York, Tokyo).
1.1.8 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
1.2 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO
• BPU Pramerica Flessibile
1. Il Fondo è di tipo flessibile. Scopo del Fondo è soddisfare l’esigenza di chi vuole investire il capitale nel
medio periodo con un profilo di rischio medio/alto e con l’obiettivo di una rivalutazione del capitale nominale investito.
2. La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio determi- nata in relazione all’andamento dei mercati finanziari. Nell’attività di gestione del Fondo, la selezione degli investimenti è effettuata con l’ausilio di metodologie di analisi e modelli di tipo quantitativo. La SGR investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria; questi ultimi non possono in ogni caso superare il 50% del patrimonio del Fondo. La durata media finanziaria (duration) della componente obbligazionaria del Fondo è di norma compresa tra 3 e 36 mesi.
3. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro - senza vin- coli di natura geografica e/o settoriale - quotati nei mercati regolamentati, regolarmente funzionanti e riconosciuti, dai Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
4. La SGR si impegna a rendere note ai partecipanti le scelte generali d’investimento effettuate e le moti- vazioni a queste sottostanti tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto di gestione del Fondo.
Omissis…
3.2 SPESE A CARICO DEI FONDI
3.2.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono le seguenti:
– commissione di gestione a favore della SGR, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità del Fondo stesso l’ultimo giorno di Borsa aperta di ogni trimestre solare. La commissione di gestione trimestrale, fissata nella misura di 1/4 di quella annuale, è indicata nella tabella che segue:
FONDI | COMMISSIONE TRIMESTRALE | COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUALE |
BPU Pramerica Flessibile | 0,425% | 1,70% |
– commissione di incentivo a favore della SGR, prevista per tutti i Fondi a eccezione di XXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, XXX Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, XXX Xxxxxxxxx Euro Medio/Lungo Termine e BPU Pramerica Obbligazioni Dollari. (…)
Per il Fondo BPU Pramerica Flessibile la provvigione di incentivo a favore della SGR è pari al 10% del rendimento positivo del Fondo, calcolato come variazione percentuale tra il valore unitario della quota del Fondo rilevato l’ultimo giorno di calcolo della quota di ogni mese solare e l’High Water Mark (di seguito HWM). Per HWM si intende il valore unitario della quota più alto tra quelli rilevati nell’ultimo giorno di calcolo del valore unitario della quota dei dodici mesi solari precedenti. Nel periodo intercorrente tra la data di avvio dell’operatività del Fondo BPU Pramerica Flessibile e il dodi- cesimo mese solare, per HWM si intende il valore unitario della quota più alto tra quelli rilevati nel- l’ultimo giorno di calcolo del valore unitario della quota dei mesi solari precedenti.
Al fine di determinare l’ammontare della provvigione di incentivo, il 10% della variazione percentua- le sarà moltiplicato per il patrimonio netto del Fondo nel giorno di calcolo.
La provvigione di incentivo è calcolata quotidianamente; pertanto, qualora la variazione percentuale tra il valore unitario della quota del Fondo e l’HWM risulti positiva, la SGR accantona la quota del 10% di sua pertinenza; qualora la variazione percentuale sia negativa, la SGR restituisce proporzio- nalmente al Fondo entro il limite massimo di quanto accantonato nello stesso mese. La provvigione di incentivo viene accantonata alla fine di ciascun mese solare e prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo presso la Banca Depositaria l’ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre solare.
Nel periodo intercorrente tra la data di avvio dell’operatività del Fondo BPU Pramerica Flessibile e la fine del primo mese solare, la provvigione di incentivo non verrà calcolata.
Valore su cui si applicano le commissioni di incentivo:
– compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l’incarico svolto, avente cadenza semestrale e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del semestre di riferimento;
– oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
– spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e degli avvisi inerenti alla liquidazione dei Fondi o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti normativi;
– oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote dei Fondi;
– spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti di ciascun Fondo, ivi compreso quello fina- le di liquidazione;
– interessi passivi connessi all’eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti;
– spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse dei Fondi;
– oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
– contributo di xxxxxxxxx dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgi- mento dell’attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quel- le relative alle procedure di commercializzazione dei Fondi nei paesi diversi dall’Italia.
3.2.2 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di cia- scun Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3.2.3 Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sotto- scrizione e al rimborso delle parti degli O.I.C.R. collegati, né viene considerata, ai fini del computo delle commissioni di gestione, la quota del Fondo rappresentata da parti di detti O.I.C.R.
3.3 ESTRATTO DEL PROSPETTO INFORMATIVO DI “XXXXXXX XXXXX INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS”
Omissis…
Considerazioni Specifiche Xxx Xxxxxx
Prima di investire in un Comparto gli investitori sono tenuti a leggere le Considerazioni Specifiche sui Rischi. Questo capitolo illustra i rischi inerenti all’investimento nei Comparti. Non tutti i rischi descritti riguardano ciascun Comparto. La seguente tabella illustra i principali rischi che a giudizio del Gestore degli Investimenti potrebbero influire in misura rilevante sul rischio complessivo del portafoglio. Si segnala agli investitori che i Comparti possono essere saltuariamente esposti anche ad altri rischi non riferiti nella tabella.
COMPARTO | MERCATI EMERGENTI, COMPRESI I TITOLI PUBBLICI E LE LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI ESTERI | COPERTURAI DEL RISCHIO VALUTARIO | SOCIETÀ A BASSA CAPITALIZZAZIONE | STRUMENTI DERIVATI – PRINCIPI GENERALI |
Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity | X | X | ||
Xxxxxxx Xxxxx Pacific Equity | X | X | X |
CARATTERISTICHE GENERALI
Non esistono garanzie in merito al raggiungimento degli obiettivi d’investimento di ciascun Comparto. Inoltre, la performance passata non costituisce un’indicazione della performance futura e il valore degli investimenti è soggetto a oscillazioni. La variazione dei tassi di cambio tra le divise può determinare la dimi- nuzione o l’aumento del valore degli investimenti di un Comparto.
Mercati emergenti
Le seguenti considerazioni, che si applicano entro certi limiti a qualsiasi investimento internazionale, hanno particolare rilevanza in alcuni mercati minori ed emergenti. I Comparti che investono in azioni (si consulti la successiva sezione “Politiche e Obiettivi d’Investimento”) possono investire in alcuni mercati minori ed emergenti, solitamente quelli dei paesi più poveri o meno sviluppati caratterizzati da un minor grado di svi- luppo economico e/o dei mercati finanziari, da prezzi dei titoli più elevati e da una più accentuata instabi- lità valutaria.
Le prospettive di crescita economica in alcuni di tali mercati sono notevoli e i rendimenti azionari dispon- gono del potenziale di superare quelli dei mercati maturi nel corso del processo di sviluppo. Tuttavia nei mercati emergenti la volatilità delle quotazioni azionarie e delle valute è generalmente più elevata.
Alcuni governi esercitano un’influenza rilevante sul settore privato dell’economia di molti paesi in via di svi- luppo, nei quali gli elementi d’incertezza politica e sociale possono essere particolarmente rilevanti. Un altro rischio comune alla maggior parte di questi paesi è la forte dipendenza dei loro sistemi economici dalle esportazioni e di conseguenza dagli scambi commerciali internazionali. Anche il sovraccarico che grava sulle infrastrutture, la relativa arretratezza dei sistemi finanziari e le problematiche ambientali rappresentano dei rischi in alcuni paesi. Infine, talune economie che dipendono in misura consistente dalle esportazioni di materie prime sono vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi di questi prodotti, che a loro volta possono esse- re influenzate da una serie di fattori.
Nel tentativo di contrastare una situazione politica e sociale sfavorevole, tali governi hanno attuato regimi tributari vessatori e hanno perseguito in passato politiche di espropriazione, nazionalizzazione, interventi nei mercati mobiliari e nelle transazioni commerciali, imponendo limitazioni agli investimenti stranieri e controlli sui cambi, circostanze che potrebbero ripetersi in futuro. Oltre alle ritenute fiscali sul reddito da investimento, alcuni mercati emergenti possono applicare a carico degli investitori stranieri imposte sulle plusvalenze di diversa natura.
Nei mercati emergenti i principi generalmente accettati di redazione e certificazione dei bilanci e di rendi- contazione finanziaria possono differire notevolmente rispetto a quelli vigenti nei paesi avanzati. Rispetto ai mercati maturi, in alcuni mercati emergenti la regolamentazione, l'applicazione delle normative e la vigi-
xxxxx sulle attività degli investitori possono essere carenti. Tra tali aspetti figurano le negoziazioni di titoli effettuate da gruppi di investitori che potrebbero avvalersi di informazioni essenziali ma non di dominio pubblico.
Nei mercati azionari dei paesi in via di sviluppo, di dimensioni minori rispetto ai mercati più consolidati, i volumi di negoziazione notevolmente ridotti si traducono in una minore liquidità e in una più accentuata instabilità delle quotazioni. La capitalizzazione di mercato e i volumi delle negoziazioni possono essere con- centrati in un ristretto gruppo di emittenti appartenenti a un limitato numero di settori, così come può veri- ficarsi un’analoga elevata concentrazione tra gli investitori e gli intermediari finanziari. Tali fattori potreb- bero influire negativamente sulla tempistica e sul prezzo degli acquisti o delle cessioni di titoli effettuati da un Comparto.
Le procedure in materia di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate nei mercati emer- genti comportano rischi più alti di quelli propri dei paesi avanzati, in parte perché la
Società dovrà avvalersi di intermediari e controparti meno capitalizzati e in parte perché la custodia e la registrazione degli investimenti in alcuni paesi può non essere affidabile. Ritardi nella liquidazione delle operazioni possono determinare la perdita di opportunità d’investimento se un Comparto non può acqui- stare o vendere uno strumento finanziario. La Banca Depositaria è responsabile dell’adeguata selezione e supervisione delle sue banche corrispondenti nei vari mercati in conformità alla legge e alla normativa lus- semburghese.
In alcuni mercati emergenti, i conservatori del registro non sono soggetti a un’effettiva supervisione delle autorità pubbliche, né sono sempre indipendenti dagli emittenti. Esiste la possibilità che l’emittente agisca con frode, negligenza e ingerenza indebita ovvero si rifiuti di riconoscere la proprietà, il che, assieme ad altri fattori, potrebbe determinare la completa perdita della registrazione di un investimento azionario. Gli investitori dovranno pertanto essere consapevoli del fatto che il Comparto interessato potrebbe subire una perdita derivante da questi problemi di registrazione e che, a causa di sistemi legali arcaici, un Comparto potrebbe non essere in grado di ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Se da un lato i fattori sopra descritti possono determinare un livello di rischio generalmente più alto nei sin- goli mercati emergenti e minori, dall’altro possono venire ridotti da una bassa correlazione tra le attività di quei mercati e/o dall’allocazione dinamica delle Classi di attivo all’interno dei relativi Comparti.
Gli investimenti in Russia sono attualmente soggetti a un certo incremento del rischio sotto l’aspetto del pos- sesso e della custodia dei titoli, che in Russia sono comprovati da scritture nei libri contabili di una società o dal conservatore del registro, che non è un agente né sarà responsabile verso la Banca Depositaria. Nessun certificato rappresentativo del possesso di titoli di società russe viene conservato presso la Banca Depositaria o un qualunque suo equivalente, né esiste un sistema centrale di deposito che svolga tale fun- zione. A causa di questo sistema e della mancanza di normative e provvedimenti dello Stato in materia, la Società potrebbe perdere la registrazione a proprio nome e la proprietà di titoli russi in seguito a frode, negligenza o anche semplice distrazione. I Comparti che investono direttamente in titoli russi sono sogget- ti a un limite di esposizione non superiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto, eccettuati gli investimenti in titoli
quotati nella Borsa Valori russa o nel Mercato Valutario Interbancario di Mosca, che sono stati riconosciuti come mercati regolamentati.
Limitazioni agli investimenti esteri
Alcuni paesi proibiscono l’investimento o impongono limitazioni sostanziali agli investimenti da parte di enti esteri quali un Comparto. A titolo di esempio, alcuni paesi possono richiedere l’autorizzazione governativa prima dell’investimento da parte di soggetti esteri, limitare l’importo dell’investimento da parte di soggetti esteri in una determinata società, oppure limitare l’investimento da parte di soggetti esteri in una determi- nata società a una specifica classe di titoli che possono avere termini meno vantaggiosi rispetto ai titoli della società disponibili all’acquisto per i soggetti residenti. Alcuni paesi possono limitare le opportunità d’inve- stimento in emittenti o settori ritenuti importanti per gli interessi nazionali. Il modo in cui gli investitori este- ri possono investire in società di determinati paesi, così come le limitazioni a tali investimenti, possono avere un’influenza negativa sull’attività di un Comparto. Ad esempio, alcuni paesi possono richiedere che un Comparto investa inizialmente tramite un intermediario locale o altro ente e che gli investimenti nelle azioni vengano poi registrati nuovamente a nome del Comparto. In alcuni casi la
nuova registrazione potrebbe non aver luogo in modo tempestivo, determinando un ritardo durante il quale al Comparto potrebbero essere negati alcuni dei suoi diritti in quanto investitore, inclusi i diritti ai dividen-
di o a essere messo al corrente di determinate azioni societarie. Possono inoltre verificarsi dei casi in cui un Comparto, subito dopo aver emesso un ordine di acquisto, venga informato, al momento della nuova registrazione, del raggiungimento del livello massimo dell’allocazione consentita agli investitori esteri, ren- dendo impossibile al Comparto effettuare l’investimento desiderato in quel momento. In determinati paesi possono sussistere limitazioni sostanziali in relazione alla capacità del Comparto di rimpatriare i redditi da investimento, il capitale o i proventi della vendita di titoli da parte di investitori esteri. Un Comparto potreb- be essere influenzato negativamente da ritardi nella concessione della necessaria autorizzazione governati- va o da un rifiuto a concedere tale autorizzazione per il rimpatrio di capitali, nonché dall’applicazione di qualsivoglia limitazione agli investimenti in relazione al Comparto. Alcuni paesi hanno autorizzato la costi- tuzione di fondi comuni d’investimento chiusi al fine di facilitare gli investimenti indiretti esteri nei loro mer- cati finanziari. Le azioni di determinati fondi comuni d’investimento chiusi possono talvolta essere acquisi- te unicamente a prezzi di mercato rappresentativi dei premi sul loro valore patrimoniale netto.
Qualora un Comparto acquisti azioni di fondi comuni d’investimento chiusi, gli azionisti sosterrebbero, pro- porzionalmente alle quote detenute, le spese del Comparto (incluse le commissioni di gestione) e, indiret- tamente, le spese di tali fondi comuni d’investimento chiusi. Un Comparto può inoltre costituire, a proprie spese, i propri organismi d’investimento collettivo ai sensi della legislazione di determinati paesi.
Omissis…
Società a bassa capitalizzazione
I titoli di società a bassa capitalizzazione potrebbero essere saltuariamente caratterizzati, specialmente in caso di un ribasso dei mercati, da illiquidità, instabilità dei prezzi nel breve termine e da un aumento degli scarti tra i prezzi denaro-lettera. Gli investimenti in società a bassa capitalizzazione possono implicare rischi più elevati degli investimenti in società di dimensioni maggiori.
I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale. Tali società potrebbero avere linee di prodotti, mercati o risorse finanziarie limitati, o dipendere da un gruppo gestionale ristretto. Il processo di sviluppo di queste società potrebbe essere dispendioso in termini di tempo. Inoltre, molti titoli di società di piccole dimensioni vengono scambiati meno frequente- mente e in volumi minori, e potrebbero essere soggetti a movimenti di prezzo più improvvisi o instabili rispetto ai titoli delle società di dimensioni più grandi. I titoli delle società di piccole dimensioni possono essere inoltre più sensibili alle variazioni del mercato rispetto ai titoli delle società di maggiori dimensioni. Questi fattori possono determinare fluttuazioni sopra la media del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di un Comparto.
Omissis…
Classi di Azioni con copertura del rischio valutario
Le strategie di copertura adottate variano a seconda del Comparto. Salvo altrimenti indicato, i Comparti adot- tano una strategia di copertura volta a ridurre il rischio di fluttuazioni valutarie tra la Valuta di Denominazione e la valuta della Classe di Azioni con copertura, coprendo il Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alla Classe di Azioni con copertura in oggetto nella valuta della Classe di Azioni con copertura.
Il Comparto Global Allocation Fund adotta una strategia di copertura volta a ridurre il rischio di fluttuazio- ni valutarie tra la valuta della Classe di Azioni con copertura del rischio valutario e l’esposizione valutaria principale del Comparto, che è in dollari USA.
Per quanto il Consulente per gli Investimenti possa adoperarsi per realizzare una copertura del rischio valu- tario, non vi è garanzia che tale strategia avrà successo e le tecniche di copertura adottate potrebbero pro- vocare discrepanze tra la posizione valutaria del Comparto e la Classe di Azioni con Copertura. L’obiettivo di tali strategie è di ridurre le principali fonti di rischio valutario, tenendo conto di elementi concreti, come ad esempio i costi dell’operazione.
Possono essere adottate strategie di copertura in caso di cali o aumenti di valore della Valuta di Denominazione rispetto alla valuta rilevante della Classe di Azioni con Copertura e ove siffatta copertura sia adottata, può proteggere in misura significativa gli investitori della Classe rilevante da un calo di valore della Valuta di Denominazione rispetto alla valuta della Classe di Azioni con Copertura, ma può anche impe- dire agli investitori di beneficiare di un aumento di valore della stessa.
Tutti gli utili/perdite o i costi derivanti da operazioni di copertura sono esclusivamente a carico degli azio- nisti delle rispettive Classi di Azioni con Copertura. Poiché non esiste separazione delle passività tra le Classi di Azioni, vi è il rischio remoto che, in alcuni casi, le operazioni di copertura valutaria in relazione a una Classe di Azioni possano determinare passività tali da influenzare il Valore Patrimoniale Netto delle altre Classi di Azioni del Comparto in oggetto.
Strumenti derivati – Principi generali
Compatibilmente con i limiti e le limitazioni d’investimento di cui all’Allegato A, ciascun Comparto può uti- lizzare strumenti derivati per coprire il rischio valutario e ai fini di una maggiore
efficienza nella gestione del portafoglio.
Il ricorso a strumenti derivati può esporre i Comparti a un maggior grado di rischio. In particolare, tali stru- menti possono essere soggetti a estrema volatilità e il margine iniziale è generalmente esiguo rispetto al valore del contratto. Pertanto tali operazioni sono caratterizzate da un effetto leva notevole, che in un con- testo di oscillazioni di mercato relativamente modeste può amplificare l’impatto sul valore degli strumenti derivati rispetto a quanto accadrebbe con comuni titoli obbligazionari o azionari.
Omissis…
Politica Sull’eccessiva Frequenza Delle Operazioni
I Comparti non consentono consapevolmente gli investimenti caratterizzati da un’eccessiva frequenza delle operazioni, in quanto tali pratiche possono influire negativamente sugli interessi di tutti gli azionisti. La nozione di eccessiva frequenza delle operazioni comprende quelle transazioni in titoli attuate da singoli o gruppi di individui che sembrano seguire uno schema temporale o che sono caratterizzate da operazioni di frequenza o di importo eccessivi.
Gli investitori devono tuttavia essere consapevoli che i Comparti possono essere utilizzati da certi investi- tori per finalità di ripartizione degli investimenti oppure da fornitori di prodotti strutturati con l’esigenza di una periodica ridistribuzione degli attivi tra i Comparti. Tale attività normalmente non sarà classificata come eccessiva frequenza delle operazioni, salvo essa non diventi, ad avviso degli Amministratori, troppo fre- quente, o appaia seguire delle schematicità temporali.
In aggiunta al generale potere degli Amministratori di rifiutare le sottoscrizioni o le conversioni a propria discrezione, altre Sezioni del presente Prospetto conferiscono poteri volti a garantire la salvaguardia degli interessi degli azionisti contro l’eccessiva frequenza delle operazioni. Tali poteri includono:
• quotazione al valore equo – Allegato B, paragrafo 15;
• fluttuazione delle quotazioni – Allegato B, paragrafo 16(c);
• rimborsi in titoli – Allegato B, paragrafi 22-23;
• commissioni di conversione – Allegato B, paragrafi 18-20.
Inoltre, laddove si sospetti un’eccessiva frequenza delle operazioni, i Comparti possono:
• aggregare le Azioni che presentano una titolarità o un controllo comuni, al fine di stabilire se si possa ritenere che un individuo o un gruppo di individui generino un’eccessiva movimentazione degli investi- menti. Pertanto, gli Amministratori si riservano il diritto di respingere eventuali domande di conversione e/o sottoscrizione di Azioni da parte di investitori che, a loro giudizio, stiano attuando tali pratiche;
• rettificare il Valore Patrimoniale Netto per Azione per riflettere con maggiore accuratezza il valore equo degli investimenti dei Comparti al momento della valorizzazione. Ciò avverrà unicamente qualora gli Amministratori ritengano che le variazioni delle quotazioni di mercato dei titoli sottostanti siano tali che, a loro giudizio, gli interessi di tutti gli azionisti richiedano una valorizzazione delle Azioni al valore equo;
• esigere una commissione di rimborso del 2% sui proventi da rimborsi da quegli Azionisti che, secondo il fondato parere degli Amministratori, si presuma attuino un’eccessiva movimentazione degli investi- menti. Tale commissione sarà attribuita a beneficio dei Comparti, e gli azionisti interessati verranno avvertiti in anticipo qualora sia probabile che tale commissione venga loro applicata.
POLITICHE E OBIETTIVI D’INVESTIMENTO
Prima di investire in un Comparto, gli investitori sono invitati a leggere la Sezione denominata “Considerazioni specifiche sui Rischi”. Non esistono garanzie in merito al raggiungimento degli obiettivi di ciascun Comparto.
Ciascun Comparto viene gestito separatamente e in conformità alle limitazioni agli investimenti e al ricorso al debito riportate nell’Allegato X. Xxxxx quanto diversamente stabilito dalle singole politiche d’investimen-
to dei Comparti, le seguenti definizioni, norme e limitazioni d’investimento si applicano a tutti i Comparti della Società:
• Qualora le singole politiche d’investimento di un Comparto si riferiscano all’investimento del 70% del patrimonio netto complessivo in specifiche tipologie o categorie di investimenti, il restante 30% potrà essere investito in strumenti finanziari di società o emittenti di qualsiasi dimensione o settore economi- co, fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla politica d’investimento di ciascun Comparto. Laddove la particolare politica d’investimento di un Comparto Obbligazionario preveda l’investimento del 70% del patrimonio netto in specifiche tipologie di strumenti finanziari, tale Comparto Obbligazionario potrà, per quanto riguarda il residuo 30% del patrimonio netto complessivo, investire fino al 30% del patrimonio netto complessivo in strumenti del mercato monetario, fino al 25% del patrimonio netto complessivo in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con warrant e fino al 10% del patrimonio netto in titoli azio- nari.
• Qualora una determinata politica d’investimento richieda che una percentuale del patrimonio netto sia investita in una specifica tipologia o categoria di strumenti finanziari, tale investimento dovrà avvenire esclusivamente alle normali condizioni di mercato e sarà soggetto a considerazioni di liquidità e/o di copertura del rischio in relazione all’emissione, alla conversione o al rimborso di Azioni.
• I Comparti possono occasionalmente detenere liquidità e strumenti assimilabili.
• I Comparti possono utilizzare strumenti derivati (compresi quelli aventi per oggetto i tassi di cambio) come descritto nell’Allegato A.
• Salvo ove diversamente indicato, l’esposizione al rischio valutario dei Comparti verrà di norma lasciata senza copertura.
• Il termine “Europa” includerà a tutti i paesi europei compresi il Regno Unito, l’Europa dell’est e i paesi dell’ex Unione Sovietica.
• Il termine “Grande Cina” includerà la Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan.
• I Comparti che investono a livello mondiale o in Europa (compreso il BRIC Fund) potranno compren- dere investimenti in Russia sempre entro il limite del 10% come illustrato nella precedente sezione “Mercati emergenti”, eccettuati gli investimenti in titoli quotati nella Borsa Valori russa o nel Mercato Valutario Interbancario di Mosca, che sono stati riconosciuti come mercati regolamentati.
• Ai fini di tali obiettivi e politiche d’investimento, tutti i riferimenti ai “valori mobiliari” comprenderanno gli “strumenti del mercato monetario” e le “obbligazioni a reddito fisso o variabile”.
• Laddove un Comparto investa in titoli collocati mediante offerte pubbliche di vendita o nuove emissio- ni obbligazionarie, si fa notare che i prezzi dei titoli collocati mediante offerte pubbliche di vendita o nuove emissioni obbligazionarie sono spesso soggetti a fluttuazioni più consistenti e imprevedibili rispet- to ai titoli più consolidati.
Omissis…
Il Pacific Equity Fund si propone di massimizzare il rendimento totale espresso in dollari USA investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività eco- nomica prevalentemente nei paesi del Bacino del Pacifico e dell’Australasia. L’esposizione al rischio valuta- rio è gestita in modo flessibile. L’esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.
Omissis…
Lo US Flexible Equity Fund si propone di massimizzare il rendimento totale espresso in dollari USA inve- stendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni di società con sede o che svolgono la loro atti- vità economica prevalentemente negli Stati Uniti. Il Comparto investe di norma in titoli che, secondo il Consulente per gli Investimenti, presentano caratteristiche d’investimento basate sulle prospettive di cresci- ta o sulla sottovalutazione dei titoli, tenendo conto volta per volta delle prospettive del mercato.
Omissis…
COMMISSIONI E SPESE
Si rimanda all’Allegato E per consultare il prospetto sintetico delle commissioni e delle spese.
Ulteriori informazioni sulle commissioni e sulle spese sono fornite nei paragrafi dal 19 al 24 dell’Allegato C. Le informazioni che seguono devono essere lette unitamente a tali paragrafi.
Commissioni di Gestione
La Società corrisponde al Gestore degli Investimenti le commissioni di gestione descritte nell’Allegato X. Xx commissioni di gestione variano in base al Comparto in cui l’azionista investe e, con l’eccezione di alcune Azioni di Classe Q, sono uguali per tutte le Classi di Azioni all’interno di ciascun Comparto. Queste com- missioni maturano quotidianamente, dipendono dal Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto e sono pagate mensilmente. Il Gestore degli Investimenti corrisponde alcuni costi e commissioni, tra cui le com- missioni al Centro di Assistenza agli Investitori e ai Consulenti per gli Investimenti, attingendo alla com- missione di gestione.
Commissioni di Distribuzione
Al Distributore Principale vengono corrisposte le commissioni annuali di distribuzione, così come dettagliato nell’Allegato X. Xxxx commissioni sono pagabili mensilmente, maturano quotidianamente e dipendono dal Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto (riflettendo, ove applicabile, qualsiasi rettifica al Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto, secondo quanto descritto al paragrafo 16(c) dell’Allegato B).
Altre Commissioni
La Società paga anche le commissioni della Banca Depositaria, dell’Agente per i Trasferimenti, dell’Agente Amministrativo e degli Agenti per i Pagamenti.
Omissis…
Informazioni generali
Col passare del tempo, i suddetti diversi sistemi di commissioni possono far sì che Azioni di Classi diverse dello stesso Comparto che erano state comprate nello stesso momento producano redditi da investimento diversi. In questo contesto gli investitori potrebbero anche voler prendere in considerazione i servizi forni- ti dal loro distributore in relazione alle loro Azioni.
Il Gestore degli Investimenti può retrocedere la totalità o parte delle commissioni e spese dovutegli dai distributori, secondo quanto previsto al paragrafo 20 dell’Allegato C.
Spese
La Società paga determinate spese della Società di Gestione, degli Agenti per i Pagamenti, dell’Agente Amministrativo, della Banca Depositaria, del Distributore Principale, dell’Agente per i
Trasferimenti e del Gestore degli Investimenti e di altri distributori e agenti, nonché le spese sostenute nella gestione del Centro di Assistenza agli Investitori. La Società paga tutte le altre spese sostenute nel corso della propria attività (si vedano i paragrafi da 19 a 24 dell’Allegato C), inclusi gli emolumenti e le spese degli Amministratori (si veda il paragrafo 7 dell’Allegato C), e i costi di cambio che derivano dal calcolo dei prez- zi di negoziazione nelle ulteriori Valute di Negoziazione (in quanto tali costi di cambio sono stati sostenu- ti dal relativo Comparto).
Attribuzione delle Commissioni e delle Spese
A ciascun Comparto vengono imputate le commissioni e le spese specificatamente attribuibili ad esso. Se una commissione o una spesa è attribuibile esclusivamente a una particolare Classe di Azioni di un Comparto, allora queste verranno sostenute solo dalle Azioni di quella Classe. Le altre
spese sono distribuite tra i Comparti in modo equo, di solito proporzionalmente ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti. Le commissioni e le spese sono solitamente imputate al reddito da investimenti. Le sot- toscrizioni o i rimborsi di Azioni, effettuati dagli azionisti tramite l’Agente incaricato dei Pagamenti o mediante altri soggetti responsabili dell’esecuzione delle operazioni su Azioni, in qualsiasi giurisdizione in cui le Azioni sono di volta in volta offerte, possono comportare l’addebito agli stessi azionisti delle spese sostenute nell’ambito delle attività di tali soggetti ove applicabile.
Regime Tributario
Il seguente sommario si basa sulle procedure e sulle leggi attualmente applicabili, che sono soggette a cam- biamenti. Gli investitori sono invitati a informarsi, ed eventualmente ad approfondire l’argomento con i pro- pri consulenti di fiducia, sulle possibili conseguenze fiscali della sottoscrizione, dell’acquisto, della parteci- pazione, del rimborso, della conversione o della vendita di Azioni ai sensi delle normative vigenti nei rispet- tivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio. Si tenga inoltre presente che le aliquote impositive, le basi imponibili e le esenzioni fiscali possono variare nel tempo.
Lussemburgo
Ai sensi della legge e della prassi attualmente vigenti in Lussemburgo, la Società non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese sul reddito o sulle plusvalenze, né i dividendi pagati dalla Società sono soggetti ad alcuna ritenuta d’acconto in Lussemburgo. Tuttavia, la Società è soggetta in Lussemburgo a una tassa annua
dello 0,05%, o, nel caso dei Reserve Funds e delle Azioni di Classe X, dello 0,01% annuo, del Valore Patrimoniale Netto, pagabile trimestralmente sulla base del valore del patrimonio netto dei relativi Comparti alla fine del trimestre di competenza. L’emissione di Azioni in Lussemburgo non richiede il pagamento di alcuna imposta di bollo o altra tassa.
Omissis…
ALLEGATO A – POTERI D’INVESTIMENTO E DI RICORSO AL DEBITO E RELATIVE LIMITAZIONI
1. Poteri d’Investimento e di Ricorso al Debito
Lo Statuto consente alla Società di investire in valori mobiliari e altre attività finanziarie liquide nella misura massima consentita dalla legge lussemburghese. Lo Statuto stabilisce che gli Amministratori pos- sono, nel rispetto della legge, determinare discrezionalmente qualsiasi restrizione all’investimento, al ricorso al debito o al vincolo dei beni della Società a fini di garanzia.
2. Limitazioni all’Investimento e al Ricorso al Debito
Le seguenti limitazioni previste dalla legge lussemburghese e (ove applicabile) dagli Amministratori si applicano attualmente alla Società:
2.1. Gli investimenti di ogni Comparto devono consistere in:
(a) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale nelle Borse valori degli Stati Membri dell’Unione Europea (in seguito “l’Ue”),
(b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario trattati in altri mercati regolamentati degli Stati Membri dell’Ue che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico,
(c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale nelle Borse valori di qualsiasi altro paese in Europa, Asia, Oceania, America e Africa,
(d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario trattati in altri mercati regolamentati che ope- rano regolarmente, sono riconosciuti e aperti al pubblico in qualsiasi altro paese in Europa, Asia, Oceania, America e Africa,
(e) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione a condizione che i ter- mini dell’emissione prevedano l’impegno a effettuare le debite domande d’ammissione alla quo- tazione ufficiale in una delle Borse valori di cui ai precedenti punti a) e c) o in uno dei mercati regolamentati che operano regolarmente, sono riconosciuti e aperti al pubblico specificati ai punti b) e d), e che tale ammissione sia fissata entro un anno dall’emissione,
(f) quote di OICVM e/o altri organismi d’investimento collettivo (“OIC”) così come definiti all’Art. 1(2), primo e secondo paragrafo della Direttiva 85/611/CE e successive modifiche, aventi sede in uno Stato Membro o altrove, a condizione che:
• tali OICR siano legalmente autorizzati e soggetti a un livello di supervisione che la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) ritenga equivalente a quello pre- visto dalla normativa dell’Ue e che sia garantita un’adeguata cooperazione tra le rispettive autorità;
• il grado di tutela dei detentori di quote in altri OICR sia equivalente a quello fornito ai deten- tori di quote di un OICVM e, in particolare, che le norme sulla separazione degli attivi, i pre- stiti o la concessione di finanziamenti e la vendita allo scoperto di valori monetari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle disposte dalla Direttiva 85/611/CE e suc- cessive modifiche; l’attività degli altri OICR è documentata nelle relazioni semestrali e nei bilanci d’esercizio, che riportano la valutazione delle attività, delle passività e della gestione economica nel periodo considerato;
• gli OICVM o gli altri OICR nei quali sia possibile investire (ovvero qualsiasi comparto degli stessi, purché sia rispettato il principio della separazione delle passività dei singoli comparti nei confronti di terzi) siano autorizzati dai rispettivi atti costitutivi a investire i propri attivi in quote di altri OICVM o altri OICR in misura complessivamente non superiore al 10%,
(g) depositi presso istituti di credito rimborsabili a prima richiesta o con diritto di revoca e con sca- denza non superiore a 12 mesi, a condizione che l’istituto di credito abbia la propria sede in uno Stato Membro dell’Ue o, se la sede si trova in uno Stato non facente parte dell’Ue, che sia soggetto a norme di carattere prudenziale ritenute equivalenti dalla CSSF a quelle previste dalla legislazione dell’Ue,
(h) strumenti finanziari derivati, inclusi strumenti equivalenti regolati in contanti, trattati su un mer- cato regolamentato; e/o strumenti finanziari derivati trattati sul mercato non regolamentato (“strumenti derivati OTC”), a condizione che:
• i valori sottostanti siano costituiti dagli strumenti descritti nei precedenti sottoparagrafi da (a) a (g), indici di Borsa, tassi d’interesse o di cambio in cui la Società può investire coerente- mente con i propri obiettivi d’investimento;
• le controparti delle transazioni in strumenti derivati siano istituti sottoposti a vigilanza pru- denziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF;
• gli strumenti derivati OTC siano valutati giornalmente in modo affidabile e verificabile e pos- sano essere ceduti, liquidati o controbilanciati in qualsiasi momento su iniziativa della Società con una transazione di compensazione conclusa al valore equo;
(i) strumenti del mercato monetario diversi da quelli trattati sui mercati regolamentati, contempla- ti dall’Art. 1 della legge del 2002, se l’emissione o l’emittente di tali strumenti è sottoposto a regolamentazione allo scopo di tutelare gli investitori e il risparmio e a condizione che siano:
• emessi o garantiti da un’autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro dell’Ue, dalla Banca centrale europea, l’Ue o la Banca europea degli investi- menti, uno Stato non membro o, nel caso di uno Stato Federale, da uno dei membri della federazione, ovvero da un ente pubblico internazionale cui aderiscano uno o più Stati Membri;
• emessi da organismo i cui titoli siano trattati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti sottoparagrafi (a), (b) o (c);
• emessi o garantiti da un istituto sottoposto a vigilanza prudenziale conformemente a criteri definiti dalla legislazione dell’Ue o da un istituto soggetto a norme di carattere prudenziale ritenute dalla CSSF almeno al pari di quelle previste dalla legislazione dell’Ue; oppure
• emessi da altri organismi che rientrino nelle categorie approvate dalla CSSF, a condizione che le tutele previste per gli investitori in tali strumenti siano equivalenti a quelle di cui al primo, secondo o terzo paragrafo e purché l’emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10 milioni di euro e che rispetti le regole di presentazione e pubblicazione del bilan- cio previste dalla Direttiva 78/660/CE (1), un soggetto che, all’interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, svolga attività di finanziamento a favore del grup- po oppure un soggetto che svolga attività di finanziamento a favore di società veicolo per progetti di cartolarizzazione che godono di una linea di credito bancaria.
2.2. Inoltre, ciascun Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in valori mobiliari e stru- menti del mercato monetario diversi da quelli descritti al paragrafo 1, punti da (a) a (i).
2.3. Ciascun Comparto può sottoscrivere quote di OICVM e/o di altri OICR di cui al paragrafo 1(f), pur- ché il valore complessivo dell’investimento in tali organismi non ecceda il 10% del patrimonio netto di ciascun Comparto, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla specifica politica d’investi- mento del singolo Comparto.
Quando un Comparto acquisisce quote di OICVM e/o altri OIC, gli attivi dei rispettivi OICVM o altri OICR possono essere considerati separatamente ai fini dei limiti di cui al paragrafo 2.5.
Quando un Comparto investe in quote di altri OICVM e/o altri OICR gestiti, direttamente o per delega, dallo stesso gestore degli investimenti o da altra società cui esso sia legato da un rappor- to di controllo o di gestione comune ovvero da un sostanziale investimento diretto o indiretto, non saranno applicabili alla Società le commissioni di sottoscrizione e rimborso sugli investimenti in quote di tali OICVM e/o OIC.
2.4. I Comparti possono detenere liquidità in xxx xxxxxxxxxxx.
0.0. Un Comparto non può investire in un singolo emittente in misura superiore ai limiti di seguito riportati:
(a) fino al 10% del patrimonio netto del Comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso soggetto;
(b) fino al 20% del patrimonio netto del Comparto in depositi presso lo stesso soggetto;
(c) a titolo derogatorio, il limite del 10% di cui al primo paragrafo della presente sezione può esse- re incrementato fino a:
• un massimo del 35%, se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emes- si o garantiti da uno Stato Membro dell’Ue, dalle relative autorità locali, da uno Stato non Membro o da enti pubblici internazionali cui aderiscano uno o più Stati Membri;
• un massimo del 25% nel caso di alcuni titoli obbligazionari che siano stati emessi da un isti- tuto di credito con sede in uno Stato Membro dell’Ue e soggetto per legge a uno speciale regime di vigilanza finalizzato a tutelare gli obbligazionisti. In particolare, le somme deri- vanti dall’emissione di tali obbligazioni devono per legge essere investite in attivi che, duran- te la vita del titolo, consentano di far fronte alle richieste di rimborso relative a tali titoli e che, in caso di insolvenza dell’emittente, sarebbero utilizzati in via prioritaria per il rimbor- so del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Se un Comparto investe oltre il 5% del patrimonio netto in titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui sopra emessi da uno stesso soggetto, il valore complessivo di tali investimenti non può eccedere l’80% del valore del patrimonio netto del Comparto.
(d) Il valore complessivo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario detenuti da un Comparto negli emittenti in ciascuno dei quali investe oltre il 5% del patrimonio netto non deve eccedere il 40% del valore del patrimonio netto. Tale limitazione non si applica ai depo- siti e alle operazioni in strumenti derivati OTC concluse con istituti finanziari sottoposti a vigi- xxxxx prudenziale. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai due capo- versi rientrati del precedente paragrafo 2.5 (c) non saranno considerati ai fini dell’applicazio- ne del limite del 40% di cui sopra.
Nonostante i singoli limiti di cui ai punti da (a) a (d) del precedente paragrafo 2.5, un Comparto non può cumulare:
– investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un unico sog- getto, e/o
– depositi presso un unico soggetto, e/o
– esposizioni derivanti da operazioni in strumenti derivati OTC aventi come controparte un unico soggetto, in misura superiore al 20% del patrimonio netto.
Quando un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpora uno strumento derivato, si deve tener conto di quest’ultimo ai fini del rispetto delle limitazioni sopradescritte. I limiti di cui ai punti da (a) a (d) del presente paragrafo 2.5. non possono essere cumulati. Perciò gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso soggetto o in depositi o strumenti derivati effettuati con tale soggetto secondo quanto previsto ai punti da (a) a (d) del presente paragrafo 2.5 non dovranno in nessun caso supera- re complessivamente il limite del 35% del patrimonio netto del Comparto.
Le società che ai fini del bilancio consolidato fanno parte dello stesso gruppo, secondo quan- to previsto dalla Direttiva 83/349/CE o conformemente ai principi contabili riconosciuti a livel- lo internazionale, sono considerate un unico soggetto ai fini dell’applicazione dei limiti d’in- vestimento indicati ai punti da (a) a (d) del presente paragrafo 2.5.
Il Comparto non può investire in modo cumulativo oltre il 20% del patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo soggetto alle limitazioni di cui al presente paragrafo 2.5., punto (a) e ai tre limiti elencati al punto (d) dello stesso paragrafo. Fatti salvi i limiti riportati nel paragrafo 2.7. seguente, il limite del 10% di cui al paragrafo 2.5., punto (a) viene incrementato fino ad un massimo del 20% per gli investimenti in titoli azionari e/o di debito emessi da uno stesso soggetto laddove la politica d’investimento del Comparto consista nel replicare la composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario riconosciuto dalla CSSF, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• la composizione dell’indice e il Comparto deve essere sufficientemente diversificata,
• l’indice è un valore di riferimento rappresentativo del mercato cui si riferisce,
• l’indice è regolarmente ed adeguatamente pubblicato.
Il limite sale al 35% se ciò appare giustificato dalle eccezionali condizioni di mercato, soprat- tutto nel caso dei mercato regolamentati, dove alcuni valori mobiliari o strumenti del mercato sono preponderanti. L’investimento fino a tale limite è autorizzato limitatamente a un solo emittente.
In deroga a quanto riportato sopra, ciascun Comparto può investire fino al 100% del patrimo- nio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da uno Stato Membro dell’Ue, dalle relative autorità locali, da uno Stato membro dell’OCSE o da enti pubblici internazionali cui aderiscano uno o più Stati Membri a condizione che (i) tali tito- li provengano da almeno sei diverse emissioni e che (ii) i titoli di ogni singola emissione non rappresentino oltre il 30% del patrimonio netto del Comparto.
2.6. La Società non può acquistare azioni con diritto di voto che le consentano di esercitare un’in- fluenza significativa nella gestione dell’emittente.
2.7. La Società non può inoltre:
a) acquistare oltre il 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente
b) acquistare oltre il 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente
c) acquistare oltre il 25% delle quote di uno stesso organismo d’investimento collettivo
d) acquistare oltre il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.
I limiti indicati ai precedenti punti (b), (c) e (d) del presente paragrafo 2.7. possono essere ignorati se, al momento dell’acquisto, non è possibile determinare l’importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l’importo netto degli altri titoli emessi.
2.8. I limiti elencati ai precedenti paragrafi 2.6. e 2.7. non si applicano a:
(a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell’Ue o dalle autorità locali dello stesso,
(b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non facente parte dell’Ue,
(c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da enti pubblici internazionali cui aderiscano uno o più Stati Membri dell’Ue,
(d) valori mobiliari che un Comparto detiene nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro che investe il proprio patrimonio principalmente in titoli di emittenti con sede legale, laddove, in base alla legislazione di quello Stato, questo tipo d’investimento rappresenti l’unica forma d’investimento possibile per il Comparto nei titoli degli emitten- ti di quello Stato. Il presente punto, tuttavia, si applica solo se la politica d’investimento della società costituita nello Stato non membro rispetta i limiti di cui agli Artt. 43, 46 e 48
(1) e (2) della Legge del 2002. Laddove i limiti di cui agli Artt. 43 e 46 della Legge del 2002 vengano superati, mutatis mutandis si applicherà l’Art. 49,
(e) partecipazioni della Società nel capitale di società controllate che svolgono unicamente attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui hanno sede, in relazione a rimborsi di quote richiesti dai titolari, esclusivamente per conto proprio o delle stesse.
2.9. Nell’interesse degli azionisti la Società può sempre esercitare i diritti di sottoscrizione connes- si ai titoli che fanno parte del proprio patrimonio.
Qualora i limiti percentuali ai precedenti paragrafi da 2.2 a 2.7 vengano superati per ragioni indipendenti dalla volontà della Società oppure in conseguenza dell’esercizio dei diritti di sot- toscrizione, la Società dovrà provvedere, quale obiettivo prioritario, a cedere i valori in ecces- so allo scopo di rientrare entro tali limiti, tenendo nella dovuta considerazione gli interessi dei propri azionisti.
2.10. Un Comparto può contrarre prestiti per un importo non superiore al 10% del patrimonio netto (calcolato al valore di mercato), purché tali debiti abbiano carattere temporaneo. Tuttavia, la Società può acquisire valuta estera per conto del Comparto attraverso un finanziamento bila- terale (back-to-back).
2.11. La Società non può concedere finanziamenti, né farsi garante per conto di terzi, fermo restan- do che, ai fini della presente restrizione, (i) l’acquisto di valori mobiliari, strumenti del merca- to monetario o altre forme d’investimento finanziario di cui ai punti (f), (h) e (i) del paragrafo 2.1., pagato integralmente o parzialmente, e (ii) il prestito autorizzato di titoli in portafoglio non sono considerati una forma di finanziamento.
2.12. La Società s’impegna a non effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari indicati ai punti (f), (h) e (i) del paragrafo 2.1, purché ciò non impedisca alla Società di effettuare depositi o gestire conti in relazione a stru- menti finanziari derivati nei limiti sopraindicati.
2.13. Tra gli attivi della Società non possono figurare metalli preziosi o certificati rappresentativi degli stessi, materie prime, contratti su materie prime o certificati rappresentativi delle stesse.
2.14. La Società non può acquistare o vendere beni immobili, né opzioni, diritti o partecipazioni negli stessi, fermo restando che essa potrà investire in titoli garantiti da beni immobili o parti di essi ovvero emessi da società che investano in beni immobili o detengano partecipazioni negli stessi.
2.15. La Società rispetterà inoltre le ulteriori limitazioni eventualmente richieste dalle autorità nor- mative in tutti i paesi in cui le Azioni sono commercializzate.
La Società si assumerà i rischi che riterrà ragionevoli per conseguire gli obiettivi assegnati a cia- scun Comparto, ma non può fornire garanzie circa il raggiungimento degli stessi, tenuto conto delle oscillazioni delle quotazioni e degli altri rischi tipici degli investimenti in valori mobiliari.
3. Tecniche e Strumenti Finanziari
3.1. La Società deve adottare procedure di gestione del rischio al fine di poter monitorare e valutare in qualsiasi momento il livello di rischio delle posizioni in essere e il relativo concorso al profilo di rischio complessivo del portafoglio; essa deve inoltre adottare procedure per una valutazione accu- rata e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. La Società deve dare regolare comuni- cazione alla CSSF, nel rispetto delle precise regole da questa stabilite, della tipologia degli strumen- ti derivati, dei rischi sottostanti, dei limiti quantitativi e dei metodi scelti per stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati.
3.2. Inoltre, la Società è autorizzata a impiegare tecniche e strumenti in relazione ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario alle condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla CSSF, a condizione che tali tecniche e strumenti siano finalizzati a una gestione efficiente del portafoglio o abbiano fini di copertura.
3.3. Quando tali operazioni riguardano l’uso di strumenti derivati, le condizioni e i limiti di cui sopra devono essere conformi alle disposizioni della Legge del 2002. In ogni caso tali operazioni dovran- no essere compatibili con la politica d’investimento della Società e le limitazioni agli investimenti.
3.4. La Società dovrà garantire che l’esposizione complessiva degli attivi sottostanti non ecceda il patri- monio netto totale di un Comparto. Agli attivi sottostanti di strumenti derivati legati a un indice non si applicano i limiti d’investimento di cui al paragrafo 2.5, punti da (a) a (d).
• Quando un titolo o uno strumento del mercato monetario incorpora uno strumento derivato, si deve tener conto di quest’ultimo ai fini del rispetto delle limitazioni di cui sopra.
• L’esposizione viene calcolata tenendo contro del valore corrente degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, del futuro andamento del mercato e del tempo a disposizione per liquidare le rela- tive posizioni.
4. Operazioni di prestito titoli
La Società può concludere operazioni di prestito titoli a condizione che:
(a) le operazioni siano concluse nell’ambito di un sistema standardizzato di prestito organizzato da un istituto di compensazione di titoli riconosciuto o da un istituto finanziario di eccellente reputazione e altamente specializzato;
(b) il prestito sia garantito da liquidità o titoli di Stato che abbiano un valore almeno equivalente al valo- re dei titoli prestati;
(c) le operazioni di prestito non abbiano per oggetto titoli che rappresentano oltre il 50% del valore di mercato complessivo dei titoli del relativo portafoglio e la durata dell’operazione di prestito non superi i 30 giorni (a meno che i relativi contratti di prestito non possano essere risolti in qualsiasi momento).
Gli eventuali utili conseguiti dalla Società (al netto dei compensi eventualmente spettanti all’Agente per le operazioni di prestito titoli) sulle operazioni di prestito titoli saranno reinvestiti nella Società stessa.
5. Operazioni di pronti contro termine passivi
La Società può acquistare o vendere titoli con operazioni di pronti contro termine, che danno diritto al venditore di riacquistare i titoli dal compratore a un prezzo e a una scadenza concordati, alle seguenti condizioni:
(a) per tutta la durata del contratto, la Società non è autorizzata a vendere i titoli oggetto del contratto prima che la controparte abbia provveduto a riacquistare i titoli stessi o prima della scadenza del contratto;
(b) gli obblighi derivanti dai contratti di pronti contro termine non devono impedire alla Società di far fronte alle richieste di rimborso.
Tutte le operazioni autorizzate devono essere effettuate con istituti finanziari primari e altamente specializzati.
6. Rischi insiti negli strumenti derivati trattati sul mercato non regolamentato (OTC)
Il rischio di controparte associato alle operazioni in strumenti derivati trattati sul mercato non regola- mentato (OTC) non può eccedere il 10% degli attivi del Comparto se la controparte è un istituto di cre- dito con sede nell’Ue o in un paese in cui sono in vigore norme di vigilanza che la CSSF ritiene equi- valenti a quelle dell’Ue. Tale limite è fissato al 5% in tutti gli altri casi.
I rappresentanti della Società provvederanno regolarmente alla valutazione del rischio di credito e di con- troparte oltre che del rischio potenziale, che è riferito alle attività di negoziazione ed è legato all’andamen- to negativo del livello di volatilità delle quotazioni, e determineranno con regolarità l’efficacia della coper- tura. Definiranno inoltre specifici limiti interni applicabili a tali operazioni e provvederanno a monitorare le controparti accettate.
ALLEGATO B – SINTESI DI ALCUNE NORME DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA SOCIETÀ
Omissis…
Modalità di Valutazione
9. Ai sensi dello Statuto, la Società eseguirà il calcolo del valore patrimoniale netto delle Azioni al fine di stabilire i prezzi di emissione e di rimborso per Azione. Tale calcolo sarà effettuato sulle Azioni di cia- scuna Classe con la periodicità decisa dagli Amministratori, ma in nessun caso meno di due volte al mese.
10. La politica degli Amministratori consiste solitamente nel trattare le richieste ricevute prima delle 12,00 ora di Lussemburgo di un Giorno di Negoziazione in quello stesso giorno; le altre richieste sono gene- ralmente evase nel successivo Giorno di Negoziazione.
Determinazione del Valore Patrimoniale Netto e del Prezzo
11. Tutti i prezzi connessi alle operazioni relative ad Azioni in un Giorno di Negoziazione sono basati sul Valore Patrimoniale Netto per Azione della Classe di Azioni interessata secondo quanto risulta dalla valutazione fatta a suo tempo dagli Amministratori. Gli Amministratori attualmente applicano un “prez- zo a termine” (“forward pricing”) per tutti i Comparti e le Classi di Azioni, vale a dire che i prezzi sono calcolati nel Giorno di Negoziazione interessato dopo che è decorso il termine per l’accettazione degli ordini (si veda a pagina 22). I prezzi relativi a un Giorno di Negoziazione sono generalmente pubbli- cati il successivo Giorno Lavorativo. Né la Società né la Banca Depositaria possono assumersi la respon- sabilità per qualsiasi errore nella pubblicazione, o per la mancata pubblicazione dei prezzi, o per qual- siasi inesattezza dei prezzi in tal modo pubblicati o determinati. Nonostante qualsiasi prezzo determi- nato dalla Società, dalla Banca Depositaria o da qualsiasi distributore, tutte le operazioni sono stretta- mente effettuate sulla base dei prezzi calcolati come descritto sopra. Se per qualsiasi motivo fosse neces- sario ricalcolare o modificare tali prezzi, i termini delle operazioni effettuate sulla base di tali prezzi saranno soggetti a modifica e, se opportuno, all’investitore potrà essere richiesto di risarcire ogni paga- mento non sufficiente o di rimborsare ogni pagamento eccessivo in modo adeguato. Le valutazioni periodiche degli investimenti in ogni Comparto o Classe di Azioni possono essere fornite dietro accor- do con l’Agente per i Trasferimenti o il Centro di Assistenza agli Investitori.
12. Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto, calcolato nella relativa Valuta di Denominazione, è determinato dall’insieme del valore dei titoli e degli altri attivi della Società distribuiti al relativo Comparto, dedotte le passività della Società relative a quel Comparto. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Classi di Azioni di un particolare Comparto rifletterà qualsiasi rettifica apportata al Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto illustrata nel successivo paragrafo 16(c) e varierà in seguito all’attribuzione di passività diverse a quelle Classi (si veda il paragrafo “Commissioni e Spese” alle pagi- ne 28 e 29) e in seguito al pagamento dei dividendi.
l) Il valore di tutti i titoli e delle altre attività che formano ogni portafoglio del Comparto è determi- nato in base agli ultimi prezzi conosciuti alla chiusura della borsa su cui sono negoziati o ammes- si allo scambio tali titoli o attività. Nel caso di titoli scambiati su mercati che chiudono dopo l’ora della valutazione, possono essere utilizzati gli ultimi prezzi conosciuti al momento della valutazio- ne o in altro momento. Qualora le operazioni nette relative ad Azioni del Comparto in qualsiasi Giorno di Negoziazione eccedano il limite a cui ci si riferisce al successivo paragrafo 16(c) si appli- cheranno ulteriori procedure. Il valore di qualsiasi titolo o attivo negoziato in un altro mercato rego- lamentato è determinato allo stesso modo. Nel caso in cui tali titoli o attivi siano quotati o nego- ziati in più di una borsa valori o mercato regolamentato, gli Amministratori possono loro discre- zione selezionare una di tali borse valori o mercati regolamentati a tali fini.