Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto Clausole campione

Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Se la Compagnia non ha comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta del Contraente, il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella proposta-polizza, sempre che sia stato pagato il premio. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto. In caso di mancata accettazione della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito. Il contratto si risolve al verificarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza per primo: • recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 5; • riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 17, paragrafo 17.1; • decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso.
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Assicurato ed entra in vigore dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza, a condizione che: · il primo premio ricorrente sia stato incassato dalla Società, in caso di versamento avvenuto mediante disposizione di pagamento con addebito in conto corrente, secondo quanto indicato al precedente Articolo 3; ovvero · sia stata rilasciata quietanza del primo premio ricorrente, nel caso in cui il versamento sia avvenuto in contanti o mediante assegno circolare. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla scheda contrattuale e la data di decesso dell'Assicurato. Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo: · richiesta di recesso dal contratto; · decesso dell'Assicurato; · richiesta di riscatto totale; · all'atto della corresponsione delle prestazioni erogate totalmente in forma di capitale; · richiesta di trasferimento ad altre forme pensionistiche. Il contratto si risolve altresì: · allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del punto 1.b del precedente Articolo 1, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati; oppure · allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del punto 1.b del precedente Articolo 1, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Il contratto è concluso nel giorno in cui il Modulo di Polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato. Ferma restando la data di conclusione, la Data di Decorrenza del con- tratto coincide, a condizione che sia stato pagato il premio unico, con il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione del con- tratto. Il premio unico viene pagato tramite addebito sul conto corrente di riferi- mento del contratto, con valuta pari alla Data di Decorrenza dello stesso. La copertura assicurativa entra in vigore a partire dalla Data di Decor- renza del contratto a condizione che sia stato versato il premio unico. L’età del Soggetto Assicurato alla sottoscrizione del contratto non può essere inferiore a diciotto anni né superiore a ottanta. Il contratto ha durata pari alla vita dell’Assicurato. Il contratto si risolve al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo: • richiesta di recesso, • decesso dell’Assicurato, purché successivo alla data di decorrenza • richiesta di riscatto totale.
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Il Contratto può essere distribuito dai Soggetti Abilitati presso le proprie sedi, fuori sede, nonchè mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’ambito di un sistema di intermediazione a distanza orga- nizzato e gestito dai Soggetti Abilitati. In tale ultimo caso al Contraente sarà essere richiesta la sottoscrizione di apposito accordo con il Sog- getto Abilitato che disciplinerà le funzionalità e le modalità di utilizzo del suddetto sistema. Il contratto può essere concluso attraverso due modalità previste, ri- spettivamente, in caso di sottoscrizione con firma autografa o in caso di sottoscrizione con firma digitale: Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui il Modulo di Poliz- za, già firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall’As- sicurato ed entra in vigore, a condizione che sia avvenuto il pagamento del premio unico dovuto, il giorno della sua conclusione o il giorno, se successivo, indicato sul Modulo di Polizza quale data di decorrenza. Il contratto è concluso (perfezionato) il giorno di addebito del premio unico pattuito sul conto corrente intestato o cointestato del contraente intrattenuto presso i soggetti abilitati ed entra in vigore lo stesso giorno della sua conclusione. L’acquisizione del premio da parte della Società costituisce conferma dell’accettazione da parte della stessa della Proposta di Adesione del Contraente. La data di conclusione (data di decorrenza) è comunicata al contraente tramite lettera di conferma Nel caso di sottoscrizione da parte del Contraente della Proposta di Adesione, il Contraente utilizza la firma elettronica ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il Contraente accetta e prende atto che i documenti sottoscritti con tale modalità han- no la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa, in conformità con il Codice dell’Amministrazione Digitale. L’utilizzo della firma digitale è regolato da apposito contratto di servizi concluso tra il contraente ed il Soggetto abilitato incaricato della distri- buzione del presente contratto. Nel caso di sottoscrizione mediante l’utilizzo di tecniche di comunica- zione a distanza nell’ambito di un sistema di intermediazione a distanza organizzato e gestito dal Soggetti Abilitati, sarà utilizzabile esclusiva- mente la firma digitale. Nella Proposta di Adesione, il Contraente può prestare il proprio con- senso alla trasmissione in formato elettronico dell...
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall’Investitore- contraente e dall’Assicurato. L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del Contratto, a condizione che a tale data il Contratto medesimo sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto. Nel caso in cui la conclusione del Contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla predetta data di decorrenza, l’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del Contratto. La durata del Contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del Contratto e la data di decesso dell’Assicurato. La data di decorrenza del Contratto è indicata sulla Scheda Contrattuale che forma parte integrante del Contratto medesimo. Il Contratto si risolve al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo: ▪ recesso (secondo quanto previsto al successivo Articolo 6); ▪ riscatto totale (secondo quanto previsto al successivo Articolo 9, paragrafi 9.1 e 9.2); ▪ decesso dell’Assicurato (con effetto dalla data di decesso).
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Il contratto è concluso nel giorno in cui: - la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall’As- sicurato; oppure - l’Assicurato, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la scheda contrattuale debitamente firmata o la co- municazione dell’accettazione della proposta da parte della Società. Il contratto entra in vigore il giorno della sua conclusione o il giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza, a condizione che sia avvenuto il pagamento del premio dovuto. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che in- tercorre fra la data di decorrenza e di scadenza indicate sulla scheda contrattuale. Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo: - richiesta di recesso dal contratto di cui al successivo articolo 4; - decesso dell’Assicurato, di cui al precedente articolo 1; - richiesta di riscatto totale di cui al successivo articolo 7; - scadenza di cui al precedente articolo1;
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato. L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito decorrenza), a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza. La decorrenza, la scadenza nonché la durata del contratto sono riportate nella Scheda Contrattuale. Il contratto si risolve al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo: • recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6; • riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 9; • decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso; • scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.