Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto Clausole campione

Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Se la Compagnia non ha comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta del Contraente, il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella proposta-polizza, sempre che sia stato pagato il premio. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto. In caso di mancata accettazione della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito. Il contratto si risolve al verificarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza per primo: • recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 5; • riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 17, paragrafo 17.1; • decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso.
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contrattoIl contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Assicurato ed entra in vigore dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza, a condizione che: · il primo premio ricorrente sia stato incassato dalla Società, in caso di versamento avvenuto mediante disposizione di pagamento con addebito in conto corrente, secondo quanto indicato al precedente Articolo 3; ovvero · sia stata rilasciata quietanza del primo premio ricorrente, nel caso in cui il versamento sia avvenuto in contanti o mediante assegno circolare. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla scheda contrattuale e la data di decesso dell'Assicurato. Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo: · richiesta di recesso dal contratto; · decesso dell'Assicurato; · richiesta di riscatto totale; · all'atto della corresponsione delle prestazioni erogate totalmente in forma di capitale; · richiesta di trasferimento ad altre forme pensionistiche. Il contratto si risolve altresì: · allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del punto 1.b del precedente Articolo 1, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati; oppure · allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del punto 1.b del precedente Articolo 1, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contrattoIl Contratto può essere distribuito dai Soggetti Abilitati presso le proprie sedi, fuori sede, nonchè mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’ambito di un sistema di intermediazione a distanza orga- nizzato e gestito dai Soggetti Abilitati. In tale ultimo caso al Contraente sarà essere richiesta la sottoscrizione di apposito accordo con il Sog- getto Abilitato che disciplinerà le funzionalità e le modalità di utilizzo del suddetto sistema. A) sottoscrizione con firma autografa del Modulo di Polizza (tale mo- dalità non è prevista nel caso di intermediazione a distanza del con- tratto da parte del Soggetti Abilitati). B) Sottoscrizione con firma digitale o firma autografa della Proposta di Adesione (tale modalità di conclusione del contratto è prevista solo per Contraente Persona fisica ed in caso di coincidenza tra Contraen- te ed Assicurato).
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contrattoIl contratto è concluso nel giorno in cui il Modulo di Polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato. Ferma restando la data di conclusione, la Data di Decorrenza del con- tratto coincide, a condizione che sia stato pagato il premio unico, con il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione del con- tratto. Il premio unico viene pagato tramite addebito sul conto corrente di riferi- mento del contratto, con valuta pari alla Data di Decorrenza dello stesso. La copertura assicurativa entra in vigore a partire dalla Data di Decor- renza del contratto a condizione che sia stato versato il premio unico. L’età del Soggetto Assicurato alla sottoscrizione del contratto non può essere inferiore a diciotto anni né superiore a ottanta. Il contratto ha durata pari alla vita dell’Assicurato. Il contratto si risolve al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo: • richiesta di recesso, • decesso dell’Assicurato, purché successivo alla data di decorrenza • richiesta di riscatto totale.
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contrattoIl contratto è concluso nel giorno in cui: - la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall’As- sicurato; oppure - l’Assicurato, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la scheda contrattuale debitamente firmata o la co- municazione dell’accettazione della proposta da parte della Società. Il contratto entra in vigore il giorno della sua conclusione o il giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza, a condizione che sia avvenuto il pagamento del premio dovuto. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che in- tercorre fra la data di decorrenza e di scadenza indicate sulla scheda contrattuale. Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo: - richiesta di recesso dal contratto di cui al successivo articolo 4; - decesso dell’Assicurato, di cui al precedente articolo 1; - richiesta di riscatto totale di cui al successivo articolo 7; - scadenza di cui al precedente articolo1;
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contrattoIl Contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall’Investitore- contraente e dall’Assicurato. L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del Contratto, a condizione che a tale data il Contratto medesimo sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto. Nel caso in cui la conclusione del Contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla predetta data di decorrenza, l’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del Contratto. La durata del Contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del Contratto e la data di decesso dell’Assicurato. La data di decorrenza del Contratto è indicata sulla Scheda Contrattuale che forma parte integrante del Contratto medesimo. Il Contratto si risolve al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo: ▪ recesso (secondo quanto previsto al successivo Articolo 6); ▪ riscatto totale (secondo quanto previsto al successivo Articolo 9, paragrafi 9.1 e 9.2); ▪ decesso dell’Assicurato (con effetto dalla data di decesso).
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contrattoIl contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato. L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito decorrenza), a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza. La decorrenza, la scadenza nonché la durata del contratto sono riportate nella Scheda Contrattuale. Il contratto si risolve al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo: • recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6; • riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 9; • decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso; • scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).

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  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzia.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Durata del contratto 12.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 18 (diciotto) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente. E’ espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza. 12.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo. 12.3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all’assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto. 12.4. Al termine del Contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà: a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue: 1. i beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, previo inventario, ad un corrispettivo da concordare tra le parti; 2. le scorte dei prodotti per la vendita che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino al valore determinato, previo inventario, secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out); b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno sulla titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.

  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.

  • Risoluzione del contratto e recesso Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.