Prestazioni in caso di decesso. 1 In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale. 2 Si considerano superstiti, in ordine decrescente: – il/la coniuge o il/la partner registrato/a – i figli, se il collaboratore / la collaboratrice defunto/a fino al decesso aveva per loro diritto agli assegni per i figli – il/la partner se entrambi hanno convissuto da almeno cinque anni nella stessa economia domestica o hanno stipulato un contratto scritto di convivenza – le altre persone nei cui confronti fino al momento della sua scomparsa il collaboratore / la collaboratrice deceduto/a adempiva a un obbligo di assistenza 3 Gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti per il mese corrente e per i tre mesi successivi. 4 In caso di necessità dei superstiti di cui al cpv. 2, il datore di lavoro può effet tuare ulteriori pagamenti a loro favore, laddove il collaboratore / la collabora trice contribuisse in maniera comprovata al loro sostentamento. I superstiti possono rivolgere un’apposita richiesta in tale senso al datore di lavoro. Le retribuzioni complessive percepite dai superstiti di cui al cpv. 2, sommate alle prestazioni in contanti annuali dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicura zione per la vecchiaia e i superstiti, di una cassa pensioni, di una assicurazione contro gli infortuni e di una assicurazione responsabilità civile non possono superare l’ultimo salario annuo percepito.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Prestazioni in caso di decesso. 1 In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale.
2 Si considerano superstiti, in ordine decrescente: – il/la coniuge o il/la partner registrato/a – i figli, se il collaboratore / la collaboratrice defunto/a fino al decesso aveva per loro diritto agli assegni per i figli – il/la partner se entrambi hanno convissuto da almeno cinque anni nella stessa economia domestica o hanno stipulato un contratto scritto di convivenza xxxxx- xxxxx – le altre persone nei cui confronti fino al momento della sua scomparsa il collaboratore col- laboratore / la collaboratrice deceduto/a adempiva a un obbligo di assistenzaassisten- za
3 Gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti per il mese corrente e per i tre mesi successivi.
4 In caso di necessità dei superstiti di cui al cpv. 2, il datore di lavoro può effet effet- tuare ulteriori pagamenti a loro favore, laddove il collaboratore / la collabora collabora- trice contribuisse in maniera comprovata al loro sostentamento. sostentamento. I superstiti possono rivolgere un’apposita richiesta in tale senso al datore di lavoro. Le retribuzioni complessive percepite dai superstiti di cui al cpv. 2, sommate som- mate alle prestazioni in contanti annuali dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicura zione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, di una cassa pensioni, di una assicurazione contro gli infortuni e di una assicurazione responsabilità civile non possono devono superare l’ultimo salario annuo percepito.
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Prestazioni in caso di decesso. 1 In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale.
2 Si considerano superstiti, in ordine decrescente: – il/la coniuge o il/la partner registrato/a – i figli, se il collaboratore / la collaboratrice defunto/a fino al decesso aveva per loro diritto agli assegni per i figli – il/la partner se entrambi hanno convissuto da almeno cinque anni nella stessa economia domestica o hanno stipulato un contratto scritto di convivenza – le altre persone nei cui confronti fino al momento della sua scomparsa il collaboratore colla- boratore / la collaboratrice deceduto/a adempiva a un obbligo di assistenza
3 Gli assegni familiari continuano ad a essere corrisposti per il mese corrente e per i tre mesi successivi.
4 In caso di necessità dei superstiti di cui al cpv. capoverso 2, il datore di lavoro può effet tuare effettuare ulteriori pagamenti a loro favore, laddove il collaboratore / la collabora collabora- trice contribuisse in maniera comprovata al loro sostentamento. I superstiti possono posso- no rivolgere un’apposita richiesta in tale senso al datore di lavoro. Le retribuzioni complessive percepite dai superstiti di cui al cpv. capoverso 2, sommate alle prestazioni in contanti annuali dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicura zione dell’assicurazione per la vecchiaia vec- chiaia e i superstiti, di una cassa pensioni, di una assicurazione contro gli infortuni e di una assicurazione responsabilità civile non possono superare l’ultimo salario annuo percepito.
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Prestazioni in caso di decesso. 1 In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale.
2 Si considerano superstiti, in ordine decrescente: – il/la coniuge o il/la partner registrato/a – i figli, se il collaboratore / la collaboratrice defunto/a fino al decesso aveva per loro diritto agli assegni per i figli figli – il/la partner se entrambi hanno convissuto da almeno cinque anni nella stessa economia domestica o hanno stipulato un contratto scritto di convivenza – le altre persone nei cui confronti fino al momento della sua scomparsa il collaboratore / la collaboratrice deceduto/a adempiva a un obbligo di assistenza
3 Gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti per il mese corrente e per i tre mesi successivi.
4 In caso di necessità dei superstiti di cui al cpv. capoverso 2, il datore di lavoro può effet tuare effettuare ulteriori pagamenti a loro favore, laddove il collaboratore / la collabora trice collaboratrice contribuisse in maniera comprovata al loro sostentamento. I superstiti possono rivolgere un’apposita richiesta in tale senso al datore di lavoro. Le retribuzioni complessive percepite dai superstiti di cui al cpv. capoverso 2, sommate alle prestazioni in contanti annuali dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicura zione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, di una cassa pensioni, di una assicurazione contro gli infortuni e di una assicurazione responsabilità civile non possono superare l’ultimo salario annuo percepito.
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