PREVIDENZA INTEGRATIVA. 1 In adesione a quanto previsto dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n° 252, le Parti confermano la particolare rilevanza della previdenza complementare al fine di contribuire alla valorizzazione della tutela previdenziale dei dipendenti nell’ambito delle compatibilità derivanti dal quadro normativo, economico e contrattuale, tenuto conto delle peculiarità della Società. 2 Le Parti, pertanto, ribadiscono la centralità del fondo di previdenza complementare PREVAER, cui la Società ha aderito, in qualità di parte istitutiva, con gli accordi del 30 settembre 2001 e 26 febbraio 2002 e confermano il comune impegno alla realizzazione di ogni utile iniziativa volta a garantirne la più ampia diffusione all’interno della Società. 3 Le Parti confermano, altresì, il contributo mensile a carico del dipendente e quello a carico dalla Società nella misura e con le modalità previste dai predetti accordi e dallo statuto del fondo. 4 Le Parti seguiranno l'evoluzione legislativa del sistema della previdenza complementare impegnandosi a porre in essere le armonizzazioni che si rendessero necessarie.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
PREVIDENZA INTEGRATIVA. 1 In adesione 1. L’Intermediario Finanziario, entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico, deve iscrivere al fondo previdenza Enasarco gli Agenti che operano in forma individuale o quali soci illimitatamente responsabili di società di persone. Si precisa che il trattamento previdenziale integrativo obbligatorio viene attuato mediante versamento presso l’Enasarco, da parte dell’Intermediario Finanziario di un contributo sulle provvigioni liquidate all’Agente e da un contributo di pari importo a quanto previsto dal D.Lgs. 5 dicembre 2005carico dell’Agente, n° 252che verrà trattenuto dall’Intermediario all’atto della liquidazione delle provvigioni (detto contributo Fondo Previdenza), secondo le Parti confermano la particolare rilevanza della previdenza complementare al fine di contribuire alla valorizzazione della tutela previdenziale dei dipendenti nell’ambito delle compatibilità derivanti dal quadro normativo, economico e contrattuale, tenuto conto delle peculiarità della Societàpercentuali indicate dalla Fondazione Enasarco.
2 Le Parti2. Nel caso di Agente che opera in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, pertantol’Intermediario finanziario è tenuto al versamento presso la Fondazione Enasarco di un contributo in forma percentuale su tutte le provvigioni corrisposte all’Agente, ribadiscono la centralità del fondo destinato al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza complementare PREVAERprevidenza, cui la Società ha aderitosecondo le percentuali indicate dalla Fondazione Enasarco. Il Fondo di Previdenza ed il Fondo delle prestazioni integrative di previdenza, sono gestiti in qualità regime di parte istitutiva, con gli accordi del 30 settembre 2001 obbligatorietà dalla Fondazione Enasarco in conformità alla L.12/1973 e 26 febbraio 2002 e confermano il comune impegno alla realizzazione di ogni utile iniziativa volta a garantirne la più ampia diffusione all’interno della Società.
3 Le Parti confermano, altresì, il contributo mensile a carico del dipendente e quello a carico dalla Società nella misura e con le modalità previste dai predetti accordi e dallo statuto del fondo.
4 Le Parti seguiranno l'evoluzione legislativa del sistema della previdenza complementare impegnandosi a porre in essere le armonizzazioni che si rendessero necessarie.successive modifiche ed integrazioni
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Samples: Collective Agreement
PREVIDENZA INTEGRATIVA. 1 In adesione a quanto previsto dal D.Lgs1. La previdenza integrativa del trattamento pensionistico obbligatorio di categoria è assicurata attraverso il Fondo Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende Fiat, in breve FIPDAF, costituito in base all’accordo istitutivo del 5 dicembre 20051986 e regolato inoltre dai successivi accordi modificativi e integrativi, n° 252il cui contenuto è stato raccolto nell’accordo allegato al presente Contratto che rappresenta il testo unico della previdenza integrativa e che si intende qui interamente richiamato come parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. I contenuti delle prestazioni, i beneficiari, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle Parti confermano la particolare rilevanza della stipulanti, dalle norme di legge in materia di previdenza complementare al fine e dalle disposizioni della COVIP recepite dallo Statuto del FIPDAF.
3. Le Parti convengono sul valore fondamentale di contribuire alla valorizzazione della tutela previdenziale una governance condivisa, basata sulla pariteticità degli Organi sociali e su un sistema di regole che consenta la massima partecipazione e il maggior coinvolgimento dei dipendenti nell’ambito delle compatibilità derivanti dal quadro normativosoci, economico dirigenti e contrattuale, tenuto conto delle peculiarità della Società.
2 Le Parti4. E’ attribuita all’Osservatorio di cui al successivo art. 22 la competenza a esaminare l’evoluzione della materia e proporre alle Parti istitutive, pertantod’intesa con l’Organo di amministrazione del Fondo, ribadiscono la centralità del fondo di previdenza complementare PREVAER, cui la Società ha aderito, in qualità di parte istitutiva, con gli accordi del 30 settembre 2001 e 26 febbraio 2002 e confermano il comune impegno alla realizzazione di ogni utile iniziativa volta a garantirne la più ampia diffusione all’interno della Societàeventuali modifiche contrattuali.
3 Le Parti confermano, altresì, il contributo mensile a carico del dipendente e quello a carico dalla Società nella misura e con le modalità previste dai predetti accordi e dallo statuto del fondo.
4 Le Parti seguiranno l'evoluzione legislativa del sistema della previdenza complementare impegnandosi a porre in essere le armonizzazioni che si rendessero necessarie.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro