Principi contabili dell’Offerente Clausole campione

Principi contabili dell’Offerente. Il bilancio di esercizio è predisposto secondo la normativa italiana redatto in conformità ai principi contabili nazionali.
Principi contabili dell’Offerente. Come indicato al Paragrafo B.1.2 del Documento di Offerta, l’Offerente è stato costituito in data 24 agosto 2016 e non ha, pertanto, alla Data del Documento di Offerta, completato il primo esercizio sociale. Il bilancio di esercizio dell’Offerente sarà redatto secondo i principi contabili italiani (Italian GAAP), utilizzati altresì ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo FRI-EL. Si precisa che, a partire dall’esercizio 2006 e fino all’esercizio 2013, i bilanci consolidati di FGP sono stati redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS. L’adozione di tali principi contabili era originariamente legata all’avvio del progetto di quotazione delle azioni di FGP sul MTA. A seguito del venir meno di tale progetto, a partire dall’esercizio 2014, il bilancio consolidato del Gruppo FRI-EL è predisposto secondo i principi contabili italiani.
Principi contabili dell’Offerente. Il bilancio dell’Offerente sarà redatto in accordo con le disposizioni del codice civile, così come interpretate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

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  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 163/2006 e xx.xx. e dalle disposizioni della Legge regionale n. 5/2007, per le parti non espressamente disciplinate nella indicata normativa nazionale. L'offerta sarà presentata dalle Ditte concorrenti in lingua italiana entro i termini e con le modalità precisate nella bando. Essa comprenderà: Offerta economica a. L’offerta dell’importo a corpo, espressa in cifre e lettere, corrispondente al prezzo derivante dal computo metrico estimativo, di cui al successivo punto, nonché l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, offerto sull’importo dei lavori a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza, in base al quale la Ditta concorrente si impegna ad eseguire i lavori , le forniture gli oneri e le prestazioni, alle condizioni tutte, generali e particolari, del presente capitolato tecnico- prestazionale; b. L’offerta dell’importo a corpo, espressa in cifre ed in lettere, nei limiti indicati nel bando, da corrispondere alla Ditta offerente per la fornitura dei servizi di ingegneria, ivi compresi i servizi di geologia e geotecnica, nonché l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, offerto sull’importo a base d’asta per tali servizi, in base ai quali la Ditta concorrente si impegna ad eseguirli, alle condizioni tutte, generali e particolari, del presente capitolato speciale prestazionale. c. Il computo metrico estimativo, corredato di elenco prezzi unitari ed eventuali analisi (qualora i prezzi proposti non siano compresi fra quelli ufficiali della Regione Sardegna in vigore al momento dell’offerta), suddiviso per categorie e con l'importo complessivo risultante dalla somma dei prodotti parziali corrispondente a ciascuna categoria; detto importo dovrà corrispondere al prezzo a corpo globale indicato al punto "a.". In caso di discordanza, ovvero qualora dalle successive verifiche effettuate risultassero delle discordanze, verrà tenuto per assunto il prezzo globale offerto e la differenza con gli importi calcolati verrà ripartita proporzionalmente su tutti i prezzi offerti. Il suddetto computo metrico estimativo non avrà valore contrattuale, essendo l’appalto affidato con corrispettivo a corpo, ma viene richiesto solo per permettere all’Amministrazione di valutare la congruità dell’offerta; d. una copia completa di elaborati di progetto e disegni, con riferimento a quanto prescritto dall’art 11 del presente Capitolato prestazionale, corredati di ogni particolare, come specificato negli xxx.xx da 26 a 34 del D.P.R. 554/1999. Il computo metrico (non estimativo) dovrà riportare esclusivamente le quantità stimate e sarà privo di ogni riferimento ai prezzi unitari ed ai costi; e. Un elenco dei mezzi e delle attrezzature che la Ditta intende impiegare nella realizzazione dell’opera;

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Periodo di validità dell’offerta L’offerta, alle condizioni economiche sopra indicate, è valida fino a 30 giorni lavorativi, compreso il giorno di ricezione del preventivo.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.