Common use of Principi di cooperazione Clause in Contracts

Principi di cooperazione. Il presente protocollo disciplina la cooperazione tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera per l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein. La cooperazione in questo ambito tiene conto del fatto che il Liechtenstein fa con- temporaneamente parte del territorio doganale svizzero e dello Spazio economico europeo (SEE) e che il diritto dell’accordo doganale e il diritto dello SEE si appli- xxxx entrambi sul territorio del Principato («circolazione parallela delle merci»). Se i due diritti divergono l’uno dall’altro, si applica la norma sui conflitti di leggi menzionata nell’articolo 3 dell’accordo del 2 novembre 19946 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. In simili casi, le autorità di esecuzione optano per le forme di procedimento più sem- plici.

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Principi di cooperazione. Il presente protocollo disciplina la cooperazione tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera per l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein. La cooperazione in questo ambito tiene conto del fatto che il Liechtenstein fa con- temporaneamente contemporaneamente parte del territorio doganale svizzero e dello Spazio economico europeo (SEE) e che il diritto dell’accordo doganale e il diritto dello SEE si appli- xxxx appli­cano entrambi sul territorio del Principato («circolazione parallela delle merci»). Se i due diritti divergono l’uno dall’altro, si applica la norma sui conflitti di leggi menzionata nell’articolo 3 dell’accordo del 2 novembre 19946 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. In simili casi, le autorità di esecuzione optano per le forme di procedimento più sem- plicisemplici.

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Principi di cooperazione. Il presente protocollo disciplina la cooperazione tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera per l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la sulla messa in servizio, l’installazione installazione e l’esercizio esercizio di impianti di radiocomunicazione telecomu- nicazione nel Principato del LiechtensteinPrincipato. La cooperazione in questo ambito tiene conto del fatto che il Liechtenstein fa con- temporaneamente contemporaneamente parte del territorio doganale svizzero e dello Spazio economico economi- co europeo (SEE) e che il diritto dell’accordo doganale relativo all’accordo doganale5 e il diritto dello SEE si appli- xxxx applicano entrambi sul territorio del Principato («circolazione parallela delle merci»). Se i due diritti divergono l’uno dall’altro, si applica la norma sui conflitti di leggi menzionata nell’articolo 3 dell’accordo della convenzione del 2 novembre 19946 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtensteinsull’accordo doganale. In simili casi, le autorità di esecuzione optano per le forme di procedimento procedi- mento più sem- plicisemplici. La cooperazione si estende agli impianti di telecomunicazione ai sensi dell’arti- colo 5 capoverso 1 lettera f della Telekommunikationsgesetz TelG (Legge sulle telecomunicazioni) del 20 giugno 1996, LGB1. 1996 n° 132.

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Principi di cooperazione. Il presente protocollo disciplina la cooperazione tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera per l’offerta, la messa a disposizione l’immissione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione comunicazione nel Principato del LiechtensteinPrincipato. La cooperazione in questo ambito tiene conto del fatto che il Liechtenstein fa con- temporaneamente parte del territorio doganale svizzero e dello Spazio economico europeo (SEE) e che il diritto dell’accordo relativo all’accordo doganale e il diritto dello SEE si appli- xxxx applicano entrambi sul territorio del Principato («circolazione parallela delle merci»). Se i due diritti divergono l’uno dall’altro, si applica la norma sui conflitti di leggi menzionata nell’articolo 3 dell’accordo della convenzione del 2 novembre 19946 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein19947 sull’accordo doganale. In simili casi, le autorità di esecuzione optano per le forme di procedimento procedi- mento più sem- plicisemplici. La cooperazione si estende agli impianti di comunicazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 numero 35 della Kommunikationsgesetz KomG (Legge sulle comunica- zioni) del 17 marzo 2006, LGB1. 2006 n° 91.

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