Principi, oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stesse. 2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l’erogazione: a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione; b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale; c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità. 4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.
Appears in 2 contracts
Samples: Regolamento in Materia Di Servizi Sociali, Regolamento in Materia Di Servizi Sociali
Principi, oggetto e finalità. 1. Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale. Il sistema si realizza mediante politiche e interventi coordinati nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. Tali funzioni comprendono la programmazione e realizzazione dei servizi, l’erogazione dei servizi e prestazioni economiche, la definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.
2. Fatti salvi i casi di esenzione, il presente regolamento Regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stesse.
23. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l’erogazione:
a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
34. Sono riconosciute E’ riconosciuta e promosse promossa la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
45. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.
Appears in 1 contract
Principi, oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché recando al contempo i criteri guida per l’erogazione delle stesse.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l’erogazione:
a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.
Appears in 1 contract
Principi, oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento Regolamento disciplina i criteri di per l’accesso, l’erogazione e la definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e agevolate, della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria sanitaria, delle prestazioni educative e di supporto scolastico assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stessedai Comuni e dall’Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese.
2. Nel rispetto dei principi Per servizi alla persona si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di equitàservizi sociali, imparzialitàeducativi e di supporto scolastico gratuiti e/o a pagamento, pari opportunitào di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, trasparenzaescluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, presa da quello sanitario, nonché quelle assicurate in carico personalizzata e continuativa, libertà sede di scelta e al fine amministrazione di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l’erogazione:
a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale, nei limiti delle disponibilità di bilanciogiustizia.
3. Sono riconosciute Il sistema integrato dei servizi alla persona persegue la finalità di tutelare la dignità e promosse la sperimentazione l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di unità bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di offerta sociali disagio e di modelli gestionali innovativi promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilitàdelle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune determinaI Comuni dell’Ambito determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e il sistema dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei propri bisogni e di quelli dell’Ambito territoriale nel suo complesso.
5. L’obiettivo essenziale di una regolamentazione di Ambito risponde all’esigenza di individuare criteri omogenei di accesso e fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento.
6. Il presente regolamento disciplina la modalità di recepimento del territorioDPCM n. 159/2013, nonché delle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia attraverso la DGR. N. 3230 del 6.3.2015.
Appears in 1 contract
Principi, oggetto e finalità. 1. 1.1 Il presente regolamento disciplina Regolamento disciplina:
a) i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi sociali effettuati da parte dei Comuni appartenenti all’Ambito territoriale di Treviglio, sia in forma singola che associata, indipendentemente dalle forme gestionali adottate;
b) i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni socialicosto, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal ComuneComune in forma singola od associata, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stesse.
2. 1.2 Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paeseumana, il Comune, sia in forma singola che associata, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l’erogazione:
a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – - da garantire nel territorio regionale;
c) dei servizi definiti dal Comune medesimo medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale, nei limiti delle disponibilità di bilanciocomunale e/o dell’Ambito.
3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.
Appears in 1 contract