Procedimento disciplinare. 1. Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attività, avuta conoscenza della commissione da parte del proprio dipendente di una presunta violazione sanzionabile ai sensi del presente Xxxxxx, ne informa per iscritto, tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni da detta conoscenza, il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante sommarie indagini e sentito il dipendente, procede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, previa informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinare. 2. Il Segretario generale, in relazione a fatti di cui sia venuto a conoscenza diretta o attraverso le modalità del cd. whistleblowing di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità e della tempistica di cui al presente articolo. 3. La decisione del Segretario generale di archiviare il caso è comunicata in forma scritta al dipendente entro e non oltre dieci giorni dalla decisione. 4. Le comunicazioni di archiviazione e di contestazione sono effettuate al dipendente dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dichiari di disporre di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata a mano. 5. Nel caso di contestazione di un illecito disciplinare al personale con qualifica dirigenziale, la contestazione è effettuata dal Segretario generale. 6. L’illecito disciplinare è contestato al dipendente, in modo puntuale e circostanziato, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data in cui il Segretario generale, cui spetta il potere propulsivo del procedimento disciplinare, è venuto a conoscenza della presunta infrazione. 7. Il dipendente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione può far pervenire una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine può essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, su richiesta motivata del dipendente, per non più di quindici giorni. 8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, qualora ritenga esaustive le giustificazioni del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà comunicazione scritta al dipendente entro e non oltre i successivi venti giorni; ove ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari di gravità superiore alla censura, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della memoria di cui al comma precedente trasmette gli atti, unitamente a una propria relazione, al Segretario generale che, previa informativa al Consiglio, convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti del procedimento. A esito di tale comunicazione il dipendente può avvalersi della procedura disciplinata al successivo art. 15. Davanti alla Commissione di disciplina e per tutti gli atti del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del componente a sua scelta, con funzioni di rappresentante, destinato a integrare la Commissione di disciplina. Se il dipendente non intende presentarsi, può inviare, entro la data di convocazione, una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giorni. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento disciplinare. 9. Almeno cinque giorni prima della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive. 10. Il dipendente, ovvero la persona delegata dalla quale si è fatto assistere, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima. 11. Prima della decisione del Consiglio, il dipendente può chiedere di esporre le proprie argomentazioni, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al Consiglio stesso. 12. In caso di proscioglimento viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato, a cura del Segretario generale, in forma scritta entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione del Consiglio. 13. Al di fuori dei casi in cui il procedimento disciplinare sia stato sospeso al fine di acquisire, su fatti di particolare complessità, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestati, il procedimento disciplinare medesimo deve concludersi, a pena di estinzione, entro e non oltre nove mesi dalla data di comunicazione della contestazione di cui al presente articolo. 14. L’esito del procedimento disciplinare va comunicato entro e non oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato di cui al precedente comma 8 nonché al Garante etico. 15. L’estinzione comporta l’annullamento della sospensione cautelare eventualmente disposta. 16. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare. Eventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 17. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
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Samples: Accordo Sul Codice Disciplinare
Procedimento disciplinare. 1. Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attivitàLa cooperative deve portare a conoscenza dei dipendenti, avuta conoscenza della commissione da parte del proprio dipendente mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di una presunta violazione sanzionabile ai sensi del presente Xxxxxx, ne informa per iscritto, tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni da detta conoscenza, il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante sommarie indagini e sentito il dipendente, procede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, previa informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinareesse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. Il Segretario generaleLa contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, in relazione a fatti di cui sia venuto a conoscenza diretta o attraverso le modalità del cd. whistleblowing di cui al Piano triennale per la prevenzione norma entro 30 giorni, tenuto conto della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione natura dell’addebito e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità e della tempistica di cui al presente articolodei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie.
3. La decisione contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del Segretario generale di archiviare il caso è comunicata fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in forma scritta cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente entro di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge n. 300/70 e non oltre dieci giorni dalla decisionedelle norme contrattuali.
4. Le comunicazioni di archiviazione La cooperative non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e di contestazione sono effettuate al dipendente dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dichiari di disporre di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata averlo sentito a manosua difesa.
5. Nel caso di contestazione di Il dipendente potrà farsi assistere da un illecito disciplinare al personale con qualifica dirigenziale, la contestazione è effettuata dal Segretario generalerappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. L’illecito disciplinare è contestato al dipendente, in modo puntuale e circostanziato, entro e In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non oltre quarantacinque giorni dalla data in cui il Segretario generale, cui spetta il potere propulsivo del procedimento disciplinare, è venuto a conoscenza della presunta infrazione.
7. Il dipendente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione può far pervenire una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine può potranno essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, su richiesta motivata del dipendente, per non più di quindici giorni.
8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, qualora ritenga esaustive le giustificazioni del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà comunicazione scritta al dipendente entro e non oltre i successivi venti giorni; ove ritenga adottati prima che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari di gravità superiore alla censura, entro e non oltre siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della memoria contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni di cui al comma precedente trasmette gli attipunto 6), unitamente a in una propria relazione, al Segretario generale che, previa informativa al Consiglio, convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti delle seguenti modalità: • mediante consegna del procedimento. A esito di tale comunicazione il dipendente può avvalersi della procedura disciplinata al successivo art. 15. Davanti alla Commissione di disciplina e per tutti gli atti del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del componente a sua sceltaprovvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; • con raccomandata, con funzioni avviso di rappresentantericevimento, destinato spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a integrare la Commissione di disciplina. Se il dipendente non intende presentarsi, può inviare, entro tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di convocazionespedizione; • con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario.
8. I termini di cui al punto 7) possono essere sospesi, una memoria scritta ose sopraggiungono provati, in caso oggettivi impedimenti di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giorni. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento disciplinareforza maggiore.
9. Almeno cinque giorni prima della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.
10. Il dipendente, ovvero la persona delegata dalla quale si è fatto assistere, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione In mancanza di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima.
11. Prima della decisione del Consiglio, il dipendente può chiedere di esporre le proprie argomentazioni, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al Consiglio stesso.
12. In caso di proscioglimento viene data notizia comunicazione del provvedimento al dipendente interessato, a cura del Segretario generale, in forma scritta disciplinare entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione del Consiglio.
13. Al di fuori dei casi in cui il procedimento disciplinare sia stato sospeso al fine di acquisire, su fatti di particolare complessità, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestati, il procedimento disciplinare medesimo deve concludersi, a pena di estinzione, entro e non oltre nove mesi dalla data di comunicazione della contestazione i termini di cui al presente articolo.
14. L’esito del procedimento disciplinare va comunicato entro punto 7 e non oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma 8 nonché al Garante etico.
15punto 8) il suddetto procedimento disciplinare si estingue. L’estinzione comporta l’annullamento della sospensione cautelare eventualmente disposta.
16Art. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare. Eventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
17. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.22
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Procedimento disciplinare. 1. Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attivitàLa violazione dei doveri del Socio, avuta conoscenza accertata secondo quanto previsto nel presente articolo, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento, consistente nel richiamo della commissione da parte del proprio dipendente di una presunta persona sulla violazione sanzionabile ai sensi del presente Xxxxxx, ne informa per iscritto, tempestivamente commessa e comunque entro e nell'esortazione a non oltre dieci giorni da detta conoscenza, il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante sommarie indagini e sentito il dipendente, procede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, previa informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinare.ricadervi;
2. Il Segretario generaleb) censura, in relazione caso di violazione di lieve entità;
c) sospensione dall'iscrizione, fino a fatti un massimo di 3 (tre) anni, in caso di violazione grave;
d) radiazione, in caso di violazione gravissima o di condotta gravemente lesiva della reputazione o della dignità professionale. I provvedimenti di cui sia venuto alle precedenti lettere c) e d) vengono resi noti a conoscenza diretta o attraverso tutte le modalità del cd. whistleblowing persone appartenenti all'Associazione e quelli di cui al Piano triennale per alla lettera d) possono altresì essere comunicati all'azienda di appartenenza del Socio a cui viene applicata la prevenzione della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità e della tempistica di cui al presente articolo.
3sanzione disciplinare. La decisione comunicazione avviene in ogni caso dopo l’esaurimento del Segretario generale di archiviare il caso è comunicata in forma scritta termine per ricorrere al dipendente entro e non oltre dieci giorni dalla decisione.
4. Le comunicazioni di archiviazione e di contestazione sono effettuate al dipendente dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dichiari di disporre di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata a mano.
5. Nel caso di contestazione di un illecito disciplinare al personale con qualifica dirigenziale, la contestazione è effettuata dal Segretario generale.
6. L’illecito disciplinare è contestato al dipendente, in modo puntuale e circostanziato, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data in cui il Segretario generale, cui spetta il potere propulsivo del procedimento disciplinare, è venuto a conoscenza della presunta infrazione.
7. Il dipendente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione può far pervenire una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine può essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, su richiesta motivata del dipendente, per non più di quindici giorni.
8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, qualora ritenga esaustive le giustificazioni del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà comunicazione scritta al dipendente entro e non oltre i successivi venti giorni; ove ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari di gravità superiore alla censura, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della memoria di cui al comma precedente trasmette gli atti, unitamente a una propria relazione, al Segretario generale che, previa informativa al Consiglio, convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti del procedimento. A esito di tale comunicazione il dipendente può avvalersi della procedura disciplinata al successivo art. 15. Davanti alla Commissione di disciplina e per tutti gli atti del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del componente a sua scelta, con funzioni di rappresentante, destinato a integrare la Commissione di disciplina. Se il dipendente non intende presentarsi, può inviare, entro la data di convocazione, una memoria scritta Giurì d’Onore o, in caso di grave e oggettivo impedimentoricorso, può formulare motivata istanza dopo l’emissione della decisione da parte di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giornitale Giurì d’Xxxxx che abbia confermato o riformulato la sanzione. Il differimento può essere disposto per procedimento disciplinare si svolge come segue:
a) quando perviene notizia di fatti che possano condurre all'applicazione di una sola volta nel corso del procedimento sanzione disciplinare.
9. Almeno cinque giorni prima della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.
10. Il dipendente, ovvero la persona delegata dalla quale si è fatto assistere, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima.
11. Prima della decisione del Consiglio, il dipendente può chiedere di esporre Collegio dei Probiviri apre il procedimento e nomina tra i suoi membri un relatore;
b) il Collegio dei Probiviri, esaminato il rapporto del relatore e udito l'interessato, delibera a maggioranza dei componenti;
c) le proprie argomentazionidecisioni del Collegio dei Probiviri devono riportare una sintetica esposizione dei fatti e devono essere adeguatamente motivate. Esse sono comunicate all'interessato con lettera raccomandata, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al Consiglio stesso.
12. In caso di proscioglimento viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato, inviata a cura del Segretario generalePresidente del Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni da quello della deliberazione. Copia di tale lettera viene inviata, in forma scritta entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione lo stesso termine, al Consiglio Direttivo. Salvo casi eccezionali, nei quali a giudizio dei Probiviri sia opportuno procrastinare lo svolgimento dell'azione disciplinare nell'interesse della persona sottoposta a procedimento disciplinare, la decisione del Consiglio.
13. Al di fuori Collegio dei casi Probiviri deve intervenire non oltre quattro mesi dal momento in cui il procedimento disciplinare sia stato sospeso è pervenuta notizia dei fatti per i quali si procede. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso a un Giurì d'Onore da parte dell'interessato, da presentarsi al fine Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione. Il Giurì d'Onore è composto da 3 (tre) membri, 2 (due) dei quali scelti rispettivamente dall'interessato e dal Collegio dei Probiviri, nel termine di acquisire15 (quindici) giorni dal ricevimento del ricorso. Il terzo membro del Giurì d’Onore è designato di comune accordo dai due membri così nominati, entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro nomina. In difetto di accordo nel termine predetto, la nomina del terzo membro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale dove ha sede l’Associazione, su fatti richiesta della parte più diligente. Il Giurì d'Xxxxx procederà senza obbligo di particolare complessitàformalità all'esame del ricorso, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestatisalvo il principio del contraddittorio, il procedimento disciplinare medesimo deve concludersi, a pena di estinzione, ed emetterà la propria decisione pro bono et equo entro e non oltre nove mesi 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della contestazione di cui al presente articolo.
14. L’esito del procedimento disciplinare va comunicato entro e non oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato di cui al precedente comma 8 nonché al Garante etico.
15. L’estinzione comporta l’annullamento della sospensione cautelare eventualmente disposta.
16sua composizione. La cessazione decisione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare. Eventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoroGiurì d’Onore è definitiva e inappellabile, e viene trasmessa al Consiglio Direttivo per l’esecuzione.
17. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
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Samples: Statuto
Procedimento disciplinare. 1. Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso L’articolo 7 della legge n. 300/1970 si applica ai dipendenti della Regione, salvo quanto stabilito dal presente articolo e dall’articolo 21.
2. Qualora il quale Direttore di servizio, il Direttore generale o il Direttore centrale o equiparato vengano for- malmente notiziati di un fatto commesso da un dipendente svolge la propria attivitàassegnato alla struttura da questi diretta, avuta conoscenza della commissione da parte del proprio dipendente che possa dar luogo all’irrogazione di una presunta violazione sanzionabile ai sensi del presente Xxxxxxsanzione disciplinare, ne informa compiuti gli opportuni accertamenti, contestano per iscrittoiscritto l’addebito, tempestivamente immediatamente e comunque entro e non oltre dieci giorni da detta conoscenza, il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante sommarie indagini e sentito il dipendente, procede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, previa informativa al Consiglio entro e non oltre venti trenta giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione assegnando un termine a difesa non inferiore a quindici giorni e personale per l’avvio del procedimento disciplinare.
2. Il Segretario generale, in relazione non superiore a fatti di cui sia venuto a conoscenza diretta o attraverso le modalità del cd. whistleblowing di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità e della tempistica di cui al presente articoloventi giorni.
3. La decisione Se il Direttore competente alla contestazione ai sensi del Segretario generale comma 2 ritiene che il fatto debba essere san- zionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all’irrogazione della sanzione entro il termine di archiviare il caso è comunicata in forma scritta al dipendente entro e non oltre dieci quindici giorni dalla decisionescadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2, ovvero dal giorno del ri- cevimento delle osservazioni scritte da parte del dipendente, dandone contestuale comunicazione al Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi. Le osservazioni del dipendente devono essere formulate per il tramite delle strutture di appartenenza.
4. Le comunicazioni di archiviazione e di contestazione sono effettuate al dipendente dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, tramite posta elettronica certificata, nel Nel caso in cui il dipendente dichiari Direttore ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave for- mula, entro il termine di disporre di idonea casella di postacui al comma 3, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata a manola propria proposta e trasmette gli atti al Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, dandone contestualmente comunicazione all’interessato.
5. Nel caso di contestazione di La sospensione dal servizio e il licenziamento disciplinare sono irrogati dal Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti e a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un illecito disciplinare al personale con qualifica dirigenzialenuovo termine a difesa, la contestazione è effettuata dal Segretario generalede- terminato ai sensi del comma 2.
6. L’illecito disciplinare è contestato Entro trenta giorni dalla scadenza del nuovo termine ovvero dal giorno del ricevimento della proposta di cui al dipendentecomma 4, in modo puntuale il Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e circostanziatodei sistemi informativi, procede all’audizione dell’interessato adottando quindi, entro e non oltre quarantacinque quaranta giorni dalla data in fissata per l’audizione, il rela- tivo provvedimento. Il dipendente può essere rappresentato da un procuratore o dall’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Qualora l’interessato o il Segretario generale, cui spetta suo rappresentante non si presenti all’audizione il potere propulsivo del procedimento disciplinare, è venuto a conoscenza della presunta infrazionedisciplinare viene comunque concluso entro il medesimo termine di quaranta giorni.
7. Il dipendente nel termine Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, che abbia comunque notizia di trenta giorni dalla ricezione un fatto che possa dar luogo alla sanzione del richiamo scritto o della contestazione può far pervenire una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine può essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generalimulta trasmette gli atti, amministrazione e personale, su richiesta motivata del dipendente, per non più di entro quindici giorni, alla struttura cui il dipendente appartiene onde consentire l’attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 3; qualora siano configurabili sanzioni più gravi il Direttore medesimo provvede direttamente ai sensi dei commi 5 e 6.
8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generaliDirettore centrale dell’organizzazione, amministrazione del personale e personaledei sistemi informativi, qualora ritenga esaustive le giustificazioni cui compete l’irrogazione della sospensione dal servizio e del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà comunicazione scritta al dipendente entro e non oltre i successivi venti giorni; ove ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari di gravità superiore alla censura, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della memoria di cui al comma precedente trasmette gli atti, unitamente a una propria relazione, al Segretario generale che, previa informativa al Consiglio, convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti del procedimento. A esito di tale comunicazione il dipendente può avvalersi della procedura disciplinata al successivo art. 15. Davanti alla Commissione di disciplina e per tutti gli atti del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del componente a sua scelta, con funzioni di rappresentante, destinato a integrare la Commissione di disciplina. Se il dipendente non intende presentarsilicenziamento disciplinare, può inviare, entro la data concludere il procedimento del quale è stato investito anche con l’irrogazione di convocazione, una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giorni. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento disciplinaresanzione minore.
9. Almeno cinque giorni prima della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.
10. Il dipendenteI termini stabiliti per la contestazione delle infrazioni, ovvero la persona delegata dalla quale si è fatto assisteresegnalazione al dirigente competente, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima.
11. Prima della decisione del Consiglio, il dipendente può chiedere di esporre le proprie argomentazioni, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al Consiglio stesso.
12. In caso di proscioglimento viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato, a cura del Segretario generale, in forma scritta entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione del Consiglio.
13. Al di fuori dei casi in cui il procedimento disciplinare sia stato sospeso al fine di acquisire, su fatti di particolare complessità, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestati, il procedimento disciplinare medesimo deve concludersi, a pena di estinzione, entro e non oltre nove mesi dalla data di comunicazione della contestazione di cui al presente articolo.
14. L’esito la con- clusione del procedimento disciplinare va comunicato entro e non oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione l’irrogazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato di cui al precedente comma 8 nonché al Garante eticosanzioni hanno natura perentoria.
15. L’estinzione comporta l’annullamento della sospensione cautelare eventualmente disposta.
16. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare. Eventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
17. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
Appears in 1 contract
Procedimento disciplinare. 1. Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attivitàL’azienda deve portare a conoscenza dei di- pendenti, avuta conoscenza della commissione da parte del proprio dipendente mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di una presunta violazione sanzionabile ai sensi del presente Xxxxxx, ne informa per iscritto, tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni da detta conoscenza, il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante sommarie indagini e sentito il dipendente, procede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, previa informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinareesse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. Il Segretario generaleLa contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva, in relazione a fatti di cui sia venuto a conoscenza diretta o attraverso le modalità del cd. whistleblowing di cui al Piano triennale per la prevenzione norma entro 30 giorni, tenuto conto della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione natura dell’addebito e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità e della tempistica di cui al presente articolodei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie.
3. La decisione contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere pun- tuale con precisa indicazione del Segretario generale di archiviare il caso è comunicata fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in forma scritta cui si sarebbe verificato in modo da consentire al dipendente entro di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel ri- spetto della L. n. 300/1970 e non oltre dieci giorni dalla decisionedelle norme contrat- tuali.
4. Le comunicazioni di archiviazione L’azienda non può adottare alcun provvedi- mento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e di contestazione sono effettuate al dipendente dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dichiari di disporre di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata averlo sentito a manosua difesa.
5. Nel caso di contestazione di Il dipendente potrà farsi assistere da un illecito disciplinare al personale con qualifica dirigenziale, la contestazione è effettuata dal Segretario generalerap- presentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. L’illecito disciplinare è contestato al dipendente, in modo puntuale e circostanziato, entro e In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non oltre quarantacinque potranno essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data in cui dal ri- cevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il Segretario generale, cui spetta il potere propulsivo del procedimento disciplinare, è venuto a conoscenza della presunta infrazionedipen- dente può presentare le sue giustificazioni.
7. Il dipendente nel termine di trenta L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere notificata al lavoratore entro dieci giorni dalla ricezione della contestazione può far pervenire scadenza del termine assegnato al di- pendente per presentare le giustificazioni di cui al punto 6, in una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine può essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generalidelle seguenti modalità: - mediante consegna del provvedimento all’in- teressato che ne rilascia ricevuta su copia; - con raccomandata, amministrazione e personalecon avviso di ricevi- mento, su richiesta motivata spedita al domicilio dell’interessato dichia- rato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell’ufficio postale di spedizione; - con consegna del dipendente, per non più di quindici giorniprovvedimento discipli- nare mediante ufficiale giudiziario.
8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generalitermine di cui al punto 7 può essere so- speso, amministrazione se sopraggiungono provati, oggettivi impedi- menti di forza maggiore.
9. In mancanza di notifica del provvedimento disciplinare entro il termine di cui al punto 7 e personalefatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedi- mento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudi- ziaria, qualora ritenga esaustive le giustificazioni del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà comunicazione scritta lavoratore al dipendente quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 67 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro e non oltre i successivi venti giorni; ove ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari di gravità superiore alla censura, entro e non oltre dieci 20 giorni dal ricevimento della memoria di cui al comma precedente trasmette gli atti, unitamente a una propria relazione, al Segretario generale che, previa informativa al Consiglio, convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti comunicazione del procedimento. A esito di tale comunicazione il dipendente può avvalersi della procedura disciplinata al successivo art. 15. Davanti alla Commissione di disciplina e per tutti gli atti del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del componente a sua sceltaprovvedi- mento disciplinare, con funzioni di rappresentante, destinato a integrare la Commissione di disciplina. Se istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il dipendente non intende presentarsi, può inviare, entro la data di convocazione, una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giorni. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento disciplinaretramite dell’Or- ganizzazione sindacale alla quale sia iscritto o con- ferisca mandato.
9. Almeno cinque giorni prima della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.
10. Il dipendente, ovvero la persona delegata dalla quale si è fatto assistere, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima.
11. Prima della decisione del Consiglio, il dipendente può chiedere di esporre le proprie argomentazioni, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al Consiglio stesso.
12. In caso di proscioglimento viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato, a cura del Segretario generale, in forma scritta entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione del Consiglio.
13. Al di fuori dei casi in cui il procedimento disciplinare sia stato sospeso al fine di acquisire, su fatti di particolare complessità, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestati, il procedimento disciplinare medesimo deve concludersi, a pena di estinzione, entro e non oltre nove mesi dalla data di comunicazione della contestazione di cui al presente articolo.
14. L’esito del procedimento disciplinare va comunicato entro e non oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato di cui al precedente comma 8 nonché al Garante etico.
15. L’estinzione comporta l’annullamento della sospensione cautelare eventualmente disposta.
16. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare. Eventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
17. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
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Procedimento disciplinare. 1. Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attivitàL’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, avuta conoscenza della commissione da parte del proprio dipendente mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di una presunta violazione sanzionabile ai sensi del presente Xxxxxx, ne informa per iscritto, tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni da detta conoscenza, il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante sommarie indagini e sentito il dipendente, procede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, previa informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinareesse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. Il Segretario generaleLa contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva, in relazione a fatti di cui sia venuto a conoscenza diretta o attraverso le modalità del cd. whistleblowing di cui al Piano triennale per la prevenzione norma entro 30 giorni, tenuto conto della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione natura dell’addebito e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità e della tempistica di cui al presente articolodei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rie.
3. La decisione contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del Segretario generale di archiviare il caso è comunicata fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in forma scritta cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente entro di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. n. 300/1970 e non oltre dieci giorni dalla decisionedelle norme contrattuali.
4. Le comunicazioni di archiviazione L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e di contestazione sono effettuate al dipendente dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dichiari di disporre di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata averlo sentito a manosua difesa.
5. Nel caso di contestazione di Il dipendente potrà farsi assistere da un illecito disciplinare al personale con qualifica dirigenziale, la contestazione è effettuata dal Segretario generalerappresentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce o conferisce mandato.
6. L’illecito disciplinare è contestato al dipendente, in modo puntuale e circostanziato, entro e In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non oltre quarantacinque giorni dalla data in cui il Segretario generale, cui spetta il potere propulsivo del procedimento disciplinare, è venuto a conoscenza della presunta infrazione.
7. Il dipendente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione può far pervenire una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine può essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, su richiesta motivata del dipendente, per non più di quindici giorni.
8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, qualora ritenga esaustive le giustificazioni del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà comunicazione scritta al dipendente entro e non oltre i successivi venti giorni; ove ritenga potranno es- sere adottati prima che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari di gravità superiore alla censura, entro e non oltre siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della memoria contestazione per iscrit- to del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustifi- cazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustifica- zioni di cui al comma precedente trasmette gli attipunto 6, unitamente a in una propria relazionedelle seguenti modalità:
8. I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti di forza maggiore.
9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al Segretario generale chepunto 7 e fatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, previa informativa il lavoratore al Consiglio, convoca la Commissione quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti del procedimento. A esito conciliazione e arbitrato di tale comunicazione il dipendente può avvalersi della procedura disciplinata cui al successivo art. 15. Davanti alla Commissione 62 (Collegio di disciplina Conciliazione e per tutti gli atti Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del componente a sua sceltaprovvedimento disciplinare, con funzioni di rappresentante, destinato a integrare la Commissione di disciplina. Se istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il dipendente non intende presentarsi, può inviare, entro la data di convocazione, una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giorni. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento disciplinaretramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.
9. Almeno cinque giorni prima della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.
10. Il dipendente, ovvero la persona delegata dalla quale si è fatto assistere, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima.
11. Prima della decisione del Consiglio, il dipendente può chiedere di esporre le proprie argomentazioni, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al Consiglio stesso.
12. In caso di proscioglimento viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato, a cura del Segretario generale, in forma scritta entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione del Consiglio.
13. Al di fuori dei casi in cui il procedimento disciplinare sia stato sospeso al fine di acquisire, su fatti di particolare complessità, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestati, il procedimento disciplinare medesimo deve concludersi, a pena di estinzione, entro e non oltre nove mesi dalla data di comunicazione della contestazione di cui al presente articolo.
14. L’esito del procedimento disciplinare va comunicato entro e non oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato di cui al precedente comma 8 nonché al Garante etico.
15. L’estinzione comporta l’annullamento della sospensione cautelare eventualmente disposta.
16. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare. Eventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
17. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
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Procedimento disciplinare. 1. Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attività, avuta conoscenza della commissione da parte Le modalità di svolgimento del proprio dipendente di una presunta violazione sanzionabile procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi del presente Xxxxxxdell'articolo 29, ne informa per iscrittocomma 1, tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni da detta conoscenzalettera c), il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante sommarie indagini e sentito il dipendente, procede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, previa informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinaresulla base dei principi espressi nei commi seguenti.
2. Il Segretario generaleprocedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, in relazione a fatti di cui sia venuto a conoscenza diretta o attraverso le modalità del cd. whistleblowing di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità e della tempistica di cui al presente articoloovvero su richiesta degli interessati.
3. La decisione del Segretario generale di archiviare il caso responsabilità disciplinare è comunicata in forma scritta al dipendente entro accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e non oltre dieci giorni dalla decisionela intenzionalità della condotta, anche se omissiva.
4. Le comunicazioni La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di archiviazione leggi, regolamenti, ordini e di contestazione sono effettuate al dipendente dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dichiari di disporre di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata a manodiscipline.
5. Nel caso Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di contestazione di un illecito disciplinare al personale con qualifica dirigenzialeirrogazione dell'eventuale sanzione, la contestazione è effettuata dal Segretario generalequale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
6. L’illecito Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare è contestato al dipendenteanche per fatti non riguardanti l'attività professionale, in modo puntuale qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e circostanziato, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data in cui il Segretario generale, cui spetta il potere propulsivo del procedimento disciplinare, è venuto a conoscenza la dignità della presunta infrazionecategoria.
7. Il dipendente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione può far pervenire una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine Nessuna sanzione disciplinare può essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generaliinflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, amministrazione con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e personale, su richiesta motivata del dipendente, per non più di quindici giornimemorie difensive.
8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, qualora ritenga esaustive le giustificazioni del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione scritta al dipendente entro e non oltre i successivi venti giorni; ove ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari Consiglio dell'Ordine di gravità superiore alla censura, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della memoria appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di cui al comma precedente trasmette gli atti, unitamente a una propria relazione, al Segretario generale che, previa informativa al Consiglio, convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti del procedimento. A esito di tale comunicazione il dipendente può avvalersi della procedura disciplinata al successivo art. 15. Davanti alla Commissione di disciplina e per tutti gli atti del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del componente a sua scelta, con funzioni di rappresentante, destinato a integrare la Commissione di disciplina. Se il dipendente non intende presentarsi, può inviare, entro la data di convocazione, una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giorni. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento disciplinareiscritto.
9. Almeno cinque Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni prima all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello e al ministero della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensiveGiustizia.
10. Il dipendenteprofessionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, ovvero la persona delegata dalla quale si è fatto assistere, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima.
11. Prima della decisione del Consiglio, il dipendente può chiedere di esporre le proprie argomentazioni, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al Consiglio stesso.
12. In caso tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato, a cura del Segretario generale, in forma scritta entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione del Consiglioperché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
13. Al di fuori dei casi in cui il procedimento disciplinare sia stato sospeso al fine di acquisire, su fatti di particolare complessità, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestati, il procedimento disciplinare medesimo deve concludersi, a pena di estinzione, entro e non oltre nove mesi dalla data di comunicazione della contestazione di cui al presente articolo.
14. L’esito del procedimento disciplinare va comunicato entro e non oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato di cui al precedente comma 8 nonché al Garante etico.
15. L’estinzione comporta l’annullamento della sospensione cautelare eventualmente disposta.
16. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare. Eventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
17. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
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Samples: Legislative Decree
Procedimento disciplinare. 1. Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attivitàI medici di medicina generale sono tenuti a comportamenti adeguati al proprio ruolo, avuta conoscenza della commissione da parte del proprio dipendente di una presunta violazione sanzionabile ai sensi del presente Xxxxxx, ne informa per iscritto, tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni da detta conoscenza, il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante sommarie indagini e sentito il dipendente, procede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce a una condotta disciplinarmente rilevante; oppureinformata a principi di correttezza e rispetto e all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi Regionali e Aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi, previa informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinareinadempienze di altri operatori o dell'Azienda.
2. Il Segretario generalePer le infrazioni di minore gravità per le quali sono previste le sanzioni del richiamo verbale o del richiamo scritto è competente il Direttore del Distretto, il quale procede a circostanziare il fatto, anche mediante contatto con il medico, al fine di valutare se proseguire o meno con la contestazione dell’addebito. Nel caso in relazione a fatti cui il Direttore di cui Distretto ritenga che la sanzione da applicare sia venuto a conoscenza diretta o attraverso più grave di quella del richiamo scritto, entro 20 (venti) giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all’UPDC dandone contestuale comunicazione all’interessato.
3. Per le modalità del cd. whistleblowing infrazioni di maggiore gravità di cui al Piano triennale seguente comma 7, lettera b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), istituito presso ciascuna Azienda, assume la prevenzione della corruzione denominazione di Ufficio per il tramite i Procedimenti Disciplinari del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità e della tempistica personale Convenzionato (UPDC) sostituendo un proprio componente con uno in rapporto di convenzionamento di cui al presente articolo.
3. La decisione del Segretario generale Accordo, nominato dal Direttore Generale su una terna di archiviare il caso è comunicata in forma scritta al dipendente entro e non oltre dieci giorni dalla decisionenominativi proposti dal Comitato Aziendale di cui all’articolo 12.
4. Le comunicazioni di archiviazione e di contestazione sono effettuate al dipendente dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dichiari di disporre di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata a mano.
5. Nel caso di contestazione di un illecito disciplinare al personale con qualifica dirigenziale, la contestazione è effettuata dal Segretario generale.
6. L’illecito disciplinare è contestato al dipendente, in modo puntuale e circostanziato, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data in cui il Segretario generale, cui spetta il potere propulsivo Nell’ambito del procedimento disciplinare, è venuto a conoscenza della presunta infrazione.
7la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Il dipendente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione può far pervenire una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine può essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generaliNel corso dell’istruttoria, amministrazione e personale, su richiesta motivata il Direttore del dipendente, per non più di quindici giorni.
8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, qualora ritenga esaustive le giustificazioni del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà comunicazione scritta al dipendente entro e non oltre i successivi venti giorni; ove ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari di gravità superiore alla censura, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della memoria di cui al comma precedente trasmette gli atti, unitamente a una propria relazione, al Segretario generale che, previa informativa al Consiglio, convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata Distretto o l’UPDC possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti definizione del procedimento. A esito di tale comunicazione La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il dipendente può avvalersi della procedura disciplinata differimento dei relativi termini. Le comunicazioni al successivo art. 15. Davanti alla Commissione di disciplina medico e per tutti gli l’accesso agli atti del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del componente a sua scelta, con funzioni avvengono come di rappresentante, destinato a integrare la Commissione di disciplina. Se il dipendente non intende presentarsi, può inviare, entro la data di convocazione, una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giorni. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento disciplinare.
9. Almeno cinque giorni prima della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.
10. Il dipendente, ovvero la persona delegata dalla quale si è fatto assistere, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima.
11. Prima della decisione del Consiglio, il dipendente può chiedere di esporre le proprie argomentazioni, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al Consiglio stesso.
12. In caso di proscioglimento viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato, a cura del Segretario generale, in forma scritta entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione del Consiglio.
13. Al di fuori dei casi in cui il procedimento disciplinare sia stato sospeso al fine di acquisire, su fatti di particolare complessità, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestati, il procedimento disciplinare medesimo deve concludersi, a pena di estinzione, entro e non oltre nove mesi dalla data di comunicazione della contestazione di cui al presente articolo.
14. L’esito del procedimento disciplinare va comunicato entro e non oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato di cui al precedente comma 8 nonché al Garante etico.
15. L’estinzione comporta l’annullamento della sospensione cautelare eventualmente disposta.
16. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare. Eventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
17. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.seguito indicato:
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Procedimento disciplinare. 1. Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attivitàL’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, avuta conoscenza della commissione da parte del proprio dipendente mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di una presunta violazione sanzionabile ai sensi del presente Xxxxxx, ne informa per iscritto, tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni da detta conoscenza, il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante sommarie indagini e sentito il dipendente, procede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, previa informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinareesse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. Il Segretario generaleLa contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, in relazione a fatti di cui sia venuto a conoscenza diretta o attraverso le modalità del cd. whistleblowing di cui al Piano triennale per la prevenzione norma entro 30 giorni, tenuto conto della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione natura dell’addebito e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità e della tempistica di cui al presente articolodei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie.
3. La decisione contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del Segretario generale di archiviare il caso è comunicata fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in forma scritta cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente entro di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge n. 300/70 e non oltre dieci giorni dalla decisionedelle norme contrattuali.
4. Le comunicazioni di archiviazione L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e di contestazione sono effettuate al dipendente dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dichiari di disporre di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata averlo sentito a manosua difesa.
5. Nel caso di contestazione di Il dipendente potrà farsi assistere da un illecito disciplinare al personale con qualifica dirigenziale, la contestazione è effettuata dal Segretario generalerappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. L’illecito disciplinare è contestato al dipendente, in modo puntuale e circostanziato, entro e In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non oltre quarantacinque giorni dalla data in cui il Segretario generale, cui spetta il potere propulsivo del procedimento disciplinare, è venuto a conoscenza della presunta infrazione.
7. Il dipendente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione può far pervenire una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine può potranno essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, su richiesta motivata del dipendente, per non più di quindici giorni.
8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, qualora ritenga esaustive le giustificazioni del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà comunicazione scritta al dipendente entro e non oltre i successivi venti giorni; ove ritenga adottati prima che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari di gravità superiore alla censura, entro e non oltre siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della memoria contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni di cui al comma precedente trasmette gli attipunto 6, unitamente in una delle seguenti modalità: - mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; - con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione; - con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario.
8. I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza maggiore.
9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l'ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una propria relazione, sanzione disciplinare può fare ricorso al Segretario generale che, previa informativa al Consiglio, convoca la Commissione Collegio di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti del procedimento. A esito Conciliazione e Arbitrato di tale comunicazione il dipendente può avvalersi della procedura disciplinata cui al successivo art. 15. Davanti alla Commissione 62 (Collegio di disciplina Conciliazione e per tutti gli atti Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del componente a sua sceltaprovvedimento disciplinare, con funzioni di rappresentante, destinato a integrare la Commissione di disciplina. Se istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il dipendente non intende presentarsi, può inviare, entro la data di convocazione, una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giorni. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento disciplinaretramite dell’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.
9. Almeno cinque giorni prima della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.
10. Il dipendente, ovvero la persona delegata dalla quale si è fatto assistere, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima.
11. Prima della decisione del Consiglio, il dipendente può chiedere di esporre le proprie argomentazioni, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al Consiglio stesso.
12. In caso di proscioglimento viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato, a cura del Segretario generale, in forma scritta entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione del Consiglio.
13. Al di fuori dei casi in cui il procedimento disciplinare sia stato sospeso al fine di acquisire, su fatti di particolare complessità, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestati, il procedimento disciplinare medesimo deve concludersi, a pena di estinzione, entro e non oltre nove mesi dalla data di comunicazione della contestazione di cui al presente articolo.
14. L’esito del procedimento disciplinare va comunicato entro e non oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato di cui al precedente comma 8 nonché al Garante etico.
15. L’estinzione comporta l’annullamento della sospensione cautelare eventualmente disposta.
16. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare. Eventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
17. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
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