Procedimento disciplinare. 1. L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse. 2. La contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rie. 3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali. 4. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e averlo sentito a sua difesa. 5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce o conferisce mandato. 6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno es- sere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscrit- to del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustifi- cazioni. 7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustifica- zioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità: 8. I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti di forza maggiore. 9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue. 10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.
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Procedimento disciplinare. 1. L’azienda deve portare a Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attività, avuta conoscenza dei dipendentidella commissione da parte del proprio dipendente di una presunta violazione sanzionabile ai sensi del presente Xxxxxx, ne informa per iscritto, tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni da detta conoscenza, il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante affissione in luogo accessibile a tuttisommarie indagini e sentito il dipendente, le norme disciplinari relative alle sanzioniprocede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesseprevia informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinare.
2. La contestazione Il Segretario generale, in relazione a fatti di cui sia venuto a conoscenza diretta o attraverso le modalità del cd. whistleblowing di cui al Piano triennale per iscritto dell’addebito deve essere tempestivala prevenzione della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità, può promuovere l’avvio del procedimento disciplinare nel rispetto delle modalità e della tempistica di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- riecui al presente articolo.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione decisione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo Segretario generale di archiviare il caso è comunicata in cui si sarebbe verificato sì da consentire forma scritta al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. n. 300/1970 entro e delle norme contrattualinon oltre dieci giorni dalla decisione.
4. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Le comunicazioni di archiviazione e di contestazione sono effettuate al dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e averlo sentito personale, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dichiari di disporre di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite raccomandata a sua difesamano.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da Nel caso di contestazione di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce o conferisce mandatoillecito disciplinare al personale con qualifica dirigenziale, la contestazione è effettuata dal Segretario generale.
6. In ogni caso L’illecito disciplinare è contestato al dipendente, in modo puntuale e circostanziato, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data in cui il Segretario generale, cui spetta il potere propulsivo del procedimento disciplinare, è venuto a conoscenza della presunta infrazione.
7. Il dipendente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione può far pervenire una memoria scritta sulle questioni oggetto della contestazione. Tale termine può essere prorogato dal responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, su richiesta motivata del dipendente, per non più di quindici giorni.
8. Il responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, qualora ritenga esaustive le giustificazioni del dipendente, sentito il Segretario generale, ne dà comunicazione scritta al dipendente entro e non oltre i provvedimenti successivi venti giorni; ove ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale di gravità superiore alla censura, entro e non potranno es- sere adottati prima che siano trascorsi oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione memoria di cui al comma precedente trasmette gli atti, unitamente a una propria relazione, al Segretario generale che, previa informativa al Consiglio, convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima della data fissata per iscrit- to la convocazione, trasmettendogli contestualmente gli atti del fatto che vi ha dato causaprocedimento. Entro A esito di tale termine comunicazione il dipendente può presentare avvalersi della procedura disciplinata al successivo art. 15. Davanti alla Commissione di disciplina e per tutti gli atti del procedimento il dipendente è invitato a comunicare preventivamente per iscritto se intenda esporre personalmente alla Commissione le sue giustifi- cazioni.
7proprie difese ovvero delegare, indicandone contestualmente il nominativo, un procuratore o altra persona ovvero un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato. L’adozione Nella stessa comunicazione, il dipendente deve indicare il nome del provvedimento disciplinare dovrà essere portata componente a conoscenza del lavoratore sua scelta, con funzioni di rappresentante, destinato a integrare la Commissione di disciplina. Se il dipendente non intende presentarsi, può inviare, entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustifica- zioni la data di cui al punto 6convocazione, una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di differimento della convocazione per l’esercizio della sua difesa, comunque non superiore a quindici giorni. Il differimento può essere disposto per una delle seguenti modalità:
8. I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti di forza maggioresola volta nel corso del procedimento disciplinare.
9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingueAlmeno cinque giorni prima della seduta l’interessato può comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.
10. Fatta salva Il dipendente, ovvero la facoltà persona delegata dalla quale si è fatto assistere, possono presentare, al termine dell’audizione innanzi alla Commissione di adire l’autorità giudiziariadisciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione medesima.
11. Prima della decisione del Consiglio, il lavoratore dipendente può chiedere di esporre le proprie argomentazioni, personalmente o con l’assistenza di terzi preventivamente indicati, dinanzi al quale Consiglio stesso.
12. In caso di proscioglimento viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato, a cura del Segretario generale, in forma scritta entro cinque giorni dall’avvenuta deliberazione del Consiglio.
13. Al di fuori dei casi in cui il procedimento disciplinare sia stata irrogata una sanzione stato sospeso al fine di acquisire, su fatti di particolare complessità, l’esito di un’azione penale avviata dall’Autorità giudiziaria sui medesimi fatti contestati, il procedimento disciplinare può fare ricorso al Collegio medesimo deve concludersi, a pena di conciliazione estinzione, entro e arbitrato non oltre nove mesi dalla data di comunicazione della contestazione di cui al successivo artpresente articolo.
14. 62 (Collegio L’esito del procedimento disciplinare va comunicato entro e non oltre dieci giorni dall’adozione del provvedimento, mediante notifica al dipendente con le stesse modalità descritte per la comunicazione delle contestazioni. L’esito del procedimento disciplinare è altresì comunicato al delegato di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento cui al precedente comma 8 nonché al Garante etico.
15. L’estinzione comporta l’annullamento della comunicazio- ne sospensione cautelare eventualmente disposta.
16. La cessazione del provvedimento rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato. Eventuali determinazioni conclusive potranno essere assunte solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
17. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
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Samples: Accordo Sul Codice Disciplinare
Procedimento disciplinare. 1. L’azienda La cooperative deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. La contestazione per iscritto dell’addebito dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rieistruttorie.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. legge n. 300/1970 300/70 e delle norme contrattuali.
4. L’azienda La cooperative non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito l'addebito e averlo sentito a sua difesa.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione dell'associazione sindacale cui aderi- sce aderisce o conferisce mandato.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno es- sere essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscrit- to iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustifi- cazionigiustificazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustifica- zioni giustificazioni di cui al punto 6), in una delle seguenti modalità:: • mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; • con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione; • con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario.
8. I termini di cui al punto 7 7) possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti impedimenti di forza maggiore.
9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l’ipotesi l'ipotesi di cui al punto 8 8) il suddetto procedimento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo artArt. 62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.22
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Procedimento disciplinare. 1La violazione dei doveri del Socio, accertata secondo quanto previsto nel presente articolo, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento, consistente nel richiamo della persona sulla violazione commessa e nell'esortazione a non ricadervi;
b) censura, in caso di violazione di lieve entità;
c) sospensione dall'iscrizione, fino a un massimo di 3 (tre) anni, in caso di violazione grave;
d) radiazione, in caso di violazione gravissima o di condotta gravemente lesiva della reputazione o della dignità professionale. L’azienda deve portare I provvedimenti di cui alle precedenti lettere c) e d) vengono resi noti a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile tutte le persone appartenenti all'Associazione e quelli di cui alla lettera d) possono altresì essere comunicati all'azienda di appartenenza del Socio a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere cui viene applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2la sanzione disciplinare. La contestazione comunicazione avviene in ogni caso dopo l’esaurimento del termine per iscritto dell’addebito ricorrere al Giurì d’Onore o, in caso di ricorso, dopo l’emissione della decisione da parte di tale Giurì d’Xxxxx che abbia confermato o riformulato la sanzione. Il procedimento disciplinare si svolge come segue:
a) quando perviene notizia di fatti che possano condurre all'applicazione di una sanzione disciplinare, il Collegio dei Probiviri apre il procedimento e nomina tra i suoi membri un relatore;
b) il Collegio dei Probiviri, esaminato il rapporto del relatore e udito l'interessato, delibera a maggioranza dei componenti;
c) le decisioni del Collegio dei Probiviri devono riportare una sintetica esposizione dei fatti e devono essere adeguatamente motivate. Esse sono comunicate all'interessato con lettera raccomandata, inviata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni da quello della deliberazione. Copia di tale lettera viene inviata, entro lo stesso termine, al Consiglio Direttivo. Salvo casi eccezionali, nei quali a giudizio dei Probiviri sia opportuno procrastinare lo svolgimento dell'azione disciplinare nell'interesse della persona sottoposta a procedimento disciplinare, la decisione del Collegio dei Probiviri deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rie.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo intervenire non oltre quattro mesi dal momento in cui è pervenuta notizia dei fatti per i quali si sarebbe verificato sì procede. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso a un Giurì d'Onore da consentire parte dell'interessato, da presentarsi al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali.
4. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e averlo sentito a sua difesa.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce o conferisce mandato.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno es- sere adottati prima che siano trascorsi dieci Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione per iscrit- to del fatto che vi ha dato causacomunicazione della sanzione. Entro tale Il Giurì d'Onore è composto da 3 (tre) membri, 2 (due) dei quali scelti rispettivamente dall'interessato e dal Collegio dei Probiviri, nel termine il dipendente può presentare le sue giustifi- cazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustifica- zioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità:
8. I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti di forza maggiore.
9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 62 15 (Collegio di Conciliazione e Arbitratoquindici) entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso. Il terzo membro del Giurì d’Onore è designato di comune accordo dai due membri così nominati, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazio- ne loro nomina. In difetto di accordo nel termine predetto, la nomina del provvedimento disciplinareterzo membro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale dove ha sede l’Associazione, con istanza scritta su richiesta della parte più diligente. Il Giurì d'Xxxxx procederà senza obbligo di formalità all'esame del ricorso, salvo il principio del contraddittorio, ed emetterà la propria decisione pro bono et equo entro 30 (trenta) giorni dalla sua composizione. La decisione del Giurì d’Onore è definitiva e inappellabile, e viene trasmessa al Collegio inoltrata direttamente o anche Consiglio Direttivo per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandatol’esecuzione.
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Samples: Statuto
Procedimento disciplinare. 1. L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. La contestazione per iscritto dell’addebito dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rieistruttorie.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. legge n. 300/1970 300/70 e delle norme contrattuali.
4. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito l'addebito e averlo sentito a sua difesa.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione dell'associazione sindacale cui aderi- sce aderisce o conferisce mandato.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno es- sere essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscrit- to iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustifi- cazionigiustificazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustifica- zioni giustificazioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità:: ‐ mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; ‐ con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione; ‐ con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario.
8. I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti impedimenti di forza maggiore.
9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l’ipotesi l'ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione Conciliazione e arbitrato Arbitrato di cui al successivo art. 62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne comunicazione del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale Sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Procedimento disciplinare. 1. L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. La contestazione per iscritto dell’addebito dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rieistruttorie.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. legge n. 300/1970 300/70 e delle norme contrattuali.
4. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito l'addebito e averlo sentito a sua difesa.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione dell'associazione sindacale cui aderi- sce aderisce o conferisce mandato.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno es- sere essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscrit- to iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustifi- cazionigiustificazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustifica- zioni giustificazioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità:: - mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; - con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione; - con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario.
8. I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti impedimenti di forza maggiore.
9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l’ipotesi l'ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione Conciliazione e arbitrato Arbitrato di cui al successivo art. 62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne comunicazione del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale Sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.
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Samples: Contratto Aziendale
Procedimento disciplinare. 1. L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendentiL’articolo 7 della legge n. 300/1970 si applica ai dipendenti della Regione, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stessesalvo quanto stabilito dal presente articolo e dall’articolo 21.
2. La contestazione Qualora il Direttore di servizio, il Direttore generale o il Direttore centrale o equiparato vengano for- malmente notiziati di un fatto commesso da un dipendente assegnato alla struttura da questi diretta, che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione disciplinare, compiuti gli opportuni accertamenti, contestano per iscritto dell’addebito deve essere tempestival’addebito, di norma entro 30 immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, assegnando un termine a difesa non inferiore a quindici giorni e non superiore a venti giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rie.
3. La Se il Direttore competente alla contestazione delle infrazioni ai sensi del comma 2 ritiene che danno luogo il fatto debba essere san- zionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente della sanzione entro il termine di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali.
4. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e averlo sentito a sua difesa.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce o conferisce mandato.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno es- sere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscrit- to del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustifi- cazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato stabilito ai sensi del comma 2, ovvero dal giorno del ri- cevimento delle osservazioni scritte da parte del dipendente, dandone contestuale comunicazione al Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi. Le osservazioni del dipendente devono essere formulate per presentare le giustifica- zioni il tramite delle strutture di appartenenza.
4. Nel caso in cui il Direttore ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave for- mula, entro il termine di cui al punto comma 3, la propria proposta e trasmette gli atti al Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, dandone contestualmente comunicazione all’interessato.
5. La sospensione dal servizio e il licenziamento disciplinare sono irrogati dal Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti e a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa, de- terminato ai sensi del comma 2.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del nuovo termine ovvero dal giorno del ricevimento della proposta di cui al comma 4, in una il Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, procede all’audizione dell’interessato adottando quindi, entro quaranta giorni dalla data fissata per l’audizione, il rela- tivo provvedimento. Il dipendente può essere rappresentato da un procuratore o dall’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Qualora l’interessato o il suo rappresentante non si presenti all’audizione il procedimento disciplinare viene comunque concluso entro il medesimo termine di quaranta giorni.
7. Il Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo alla sanzione del richiamo scritto o della multa trasmette gli atti, entro quindici giorni, alla struttura cui il dipendente appartiene onde consentire l’attivazione delle seguenti modalità:procedure di cui ai commi 2 e 3; qualora siano configurabili sanzioni più gravi il Direttore medesimo provvede direttamente ai sensi dei commi 5 e 6.
8. I termini Il Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, cui compete l’irrogazione della sospensione dal servizio e del licenziamento disciplinare, può concludere il procedimento del quale è stato investito anche con l’irrogazione di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti di forza maggioreuna sanzione minore.
9. In mancanza di comunicazione I termini stabiliti per la contestazione delle infrazioni, la segnalazione al dirigente competente, la con- clusione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 procedimento e fatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estinguel’irrogazione delle sanzioni hanno natura perentoria.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.
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Procedimento disciplinare. 1. L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. La contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rieistruttorie.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì in modo da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali.
4. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e averlo sentito a sua difesa.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce aderisce o conferisce mandato.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno es- sere essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscrit- to iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustifi- cazionigiustificazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del notificata al lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustifica- zioni giustificazioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità:: - mediante consegna del provvedimento all’interessato che ne rilascia ricevuta su copia; - con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell’interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell’ufficio postale di spedizione; - con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario.
8. I termini Il termine di cui al punto 7 possono può essere sospesisospeso, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti impedimenti di forza maggiore.
9. In mancanza di comunicazione notifica del provvedimento disciplinare entro i termini il termine di cui al punto 7 e fatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 62 67 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne comunicazione del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.
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Samples: Codice Disciplinare
Procedimento disciplinare. 1. L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendentidi- pendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. La contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rieistruttorie.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale pun- tuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì in modo da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto ri- spetto della L. n. 300/1970 e delle norme contrattualicontrat- tuali.
4. L’azienda non può adottare alcun provvedimento provvedi- mento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e averlo sentito a sua difesa.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante rap- presentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce aderisce o conferisce mandato.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno es- sere essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento ri- cevimento della contestazione per iscrit- to iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente dipen- dente può presentare le sue giustifi- cazionigiustificazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del notificata al lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente di- pendente per presentare le giustifica- zioni giustificazioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità:: - mediante consegna del provvedimento all’in- teressato che ne rilascia ricevuta su copia; - con raccomandata, con avviso di ricevi- mento, spedita al domicilio dell’interessato dichia- rato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell’ufficio postale di spedizione; - con consegna del provvedimento discipli- nare mediante ufficiale giudiziario.
8. I termini Il termine di cui al punto 7 possono può essere sospesiso- speso, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti impedi- menti di forza maggiore.
9. In mancanza di comunicazione notifica del provvedimento disciplinare entro i termini il termine di cui al punto 7 e fatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento procedi- mento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziariagiudi- ziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 62 67 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne comunicazione del provvedimento provvedi- mento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione dell’Or- ganizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca con- ferisca mandato.
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Procedimento disciplinare. 1. L’azienda deve portare a conoscenza Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), sulla base dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesseprincipi espressi nei commi seguenti.
2. La contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestivaIl procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istrutto- rieovvero su richiesta degli interessati.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitatoresponsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. n. 300/1970 e delle norme contrattualianche se omissiva.
4. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per iscritto l’addebito imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e averlo sentito a sua difesadiscipline.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce o conferisce mandatoDel profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non potranno es- sere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della contestazione per iscrit- to del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustifi- cazionicategoria.
7. L’adozione del provvedimento Nessuna sanzione disciplinare dovrà può essere portata inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a conoscenza del lavoratore entro comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare le giustifica- zioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità:documenti e memorie difensive.
8. I termini L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impe- dimenti appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di forza maggioreun iscritto.
9. In mancanza Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la Corte di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui appello e al punto 7 e fatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingueministero della Giustizia.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale Il professionista che sia stata irrogata una sanzione sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazio- ne del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia iscritto intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o conferisca mandatoperché l'imputato non l'ha commesso.
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Samples: Legislative Decree