Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 20.1. ATERSIR decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e, in caso di approvazione dell’istanza, trasmette ad ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, ATERSIR, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
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Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 20.1. ATERSIR 17.1 L'ATI decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e, in caso di approvazione dell’istanza, e trasmette ad ARERA all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, ATERSIRl'ATI, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di ARERA dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
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