EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Clausole campione

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l’Equilibrio Economico Finanziario.
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. I presupposti e le condizioni di base che determinano l‟equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono contenuti negli atti di gara e nel progetto economico finanziario proposto dalla ESCO CERTIFICATA in sede di gara, che costituisce parte integrante del contratto. Le variazioni eventualmente determinate e/o causate dal Comune a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamenti che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l‟esercizio delle attività previste nel presente atto ovvero il verificarsi di situazioni imprevedibili relative alle aree interessate all‟intervento, dovute a causa di forza maggiore, qualora determinino una modifica dell‟equilibrio del piano economico – finanziario, comportano la sua necessaria revisione, da attuarsi mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. Tali variazioni dovranno essere apportate per iscritto con apposito atto aggiuntivo al contratto. Non è in ogni caso previsto il pagamento di corrispettivi per eventuale valore residuo dell‟investimento non ammortizzato al termine della concessione. I rapporti giuridici tra la ESCO CERTIFICATA ed eventuali fornitori sorti in relazione alla realizzazione e gestione delle opere non potranno essere trasferiti al Comune successivamente alla scadenza del contratto.
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Le Parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all’art. 3, comma l , lett. fff) del Codice, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario dell’aggiudicatario: ▪ Tasso Interno di Rendimento del progetto pari a. ; ▪ Tasso Interno di Rendimento dell’azionista pari a ; ▪ Debt Service Cover Ratio medio (DSCR medio) pari a ; ▪ VAN progetto pari a ; ▪ VAN azionista pari a ; I valori dei predetti indici saranno definiti dal PEF dell’aggiudicatario.
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Le Parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all’art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori:
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1) La gestione dei servizi e delle attività previsti nel presente contratto è informata a principi di equilibrio economico-finanziario e di stabilità patrimoniale ai quali deve tendere per l'intera durata dello stesso.
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Gli elementi indicati al punto i) delle premesse costituiscono i presupposti dell’equilibrio economico e finanziario.
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. L’equilibrio economico finanziario dell'affidamento nel suo complesso nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 163/06, è garantito dal valore dei servizi in appalto e da quelli derivanti dalla concessione. Resta a carico del concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della presente lettera di xxxxxx.
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. In conformità a quanto previsto dall’art. 180 comma 6, il Concessionario ha prodotto, unitamente all’Offerta, il Piano economico finanziario dal quale risulta la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario dell’intervento. Il Concessionario, qualora ricorra ad ente terzo o Istituto finanziatore, ha documentato la disponibilità di un finanziamento relativo a sostenere il contratto. A tal fine il Concessionario si impegna a sottoscrivere il suddetto contratto di finanziamento entro e non oltre la data del , fermo restando che, qualora il Concessionario comprovi l’impossibilità di giungere al perfezionamento del contratto di finanziamento entro la suddetta data, il Concessionario stesso dovrà comunque formalizzare il suddetto contratto di finanziamento entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Resta ferma la possibilità di rivalutazione del Piano Economico Finanziario nelle ipotesi previste dall’art. 182 comma 3 del Codice e dall’articolo 39.3 del Capitolato.
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Gli elementi indicati al punto 5 delle Premesse costituiscono i presupposti dell’equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Il Concessionario deve presentare in sede di gara il proprio Piano economico finanziario dettagliato degli investimenti e della gestione. Tale Piano dovrà contenere l’indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione in relazione agli elementi indicati nell’offerta e dovrà contenere, oltre al conto economico ed alla determinazione dei flussi di cassa, anche l’indicazione dello stato patrimoniale. Resta a carico del Concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera pubblica nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della Concessione. I presupposti e le condizioni che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione costituiscono parte integrante della proposta. Le variazioni apportate dal Concedente nel corso della Concessione a detti presupposti o condizioni di base, nonché il mutare di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella Concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del Piano economico finanziario, comportano necessariamente la sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione. In mancanza della predetta revisione il Concessionario può recedere dalla Concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del Piano dovrà essere effettuata a favore del Concedente.