Procedura di accertamento delle violazioni Clausole campione

Procedura di accertamento delle violazioni. 1. Nel caso in cui Monte Titoli sulla base degli elementi acquisiti tramite le attività di cui all’articolo 9, individui una potenziale grave violazione del Regolamento, in particolare delle regole di condotta, o delle Istruzioni invia una comunicazione scritta al soggetto interessato contenente: a) la descrizione dell’ipotesi di violazione; b) l’invito a presentare entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione ulteriori elementi di valutazione o l’eventuale richiesta di un incontro per un esame congiunto della questione. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il soggetto interessato abbia presentato ulteriori elementi di valutazione o richiesto un incontro, Xxxxx Xxxxxx può adottare nei confronti del soggetto interessato i seguenti provvedimenti: a) l’invito scritto al puntuale rispetto del Regolamento e delle Istruzioni e/o delle regole di condotta, eventualmente adottando le opportune misure correttive; b) richiamo scritto; c) sospensione da uno o più servizi. 3. Qualora il soggetto interessato abbia fornito ulteriori elementi di valutazione Monte Titoli può adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data in cui tali elementi sono stati comunicati. Qualora il soggetto interessato abbia richiesto un incontro i 60 giorni decorrono dalla data dell’incontro. 4. Monte Titoli si riserva di comunicare al pubblico i provvedimenti di cui al comma 2, lettere a) e b), qualora ciò risulti necessario od opportuno ai fini dell’ordinato svolgimento dei servizi di base. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono comunicati al pubblico esclusivamente senza indicazione dei dati identificativi del soggetto. I provvedimenti di cui alla lettera c) sono resi pubblici con le modalità di cui all’articolo 11.
Procedura di accertamento delle violazioni. 1. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione. 2. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9, comma 1, lettere b) c), e d) Borsa Italiana invia allo sponsor interessato una comunicazione contenente: a) la descrizione dell’ipotesi di violazione; b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l’eventuale richiesta di un’audizione per un esame congiunto della questione. 3. La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere l’indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che lo sponsor abbia presentato memoria scritta o richiesto un’audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione. 4. Qualora lo sponsor richieda la convocazione di un’audizione per l’esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola allo sponsor. Lo sponsor partecipa all’audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all’audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell’audizione, Borsa Italiana, su richiesta dell’interessato, può fissare un nuovo termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di un’ulteriore memoria scritta. 5. Sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito della procedura di cui ai commi precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall’audizione o dal successivo termine per il deposito di un’ulteriore memoria scritta previsti dal comma 4 ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b). 6. Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all’inte...

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  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

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