Procedura di applicazione delle penali. 1. Il Concessionario, qualora ne sussistano i pre supposti, comunica al Concedente l’avvenuto inadempimento e la misura della penale. 2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i [• 5 ] giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a s eguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertat o inadempimento. Resta ferma la facoltà del Conce dente, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro [•] giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della question e al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Respo nsabile del procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penale. 4. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l’intervento sosti tutivo del Concedente, l’entità della penale stabilita nell’Allegato [•] sarà maggiorata di una percentuale pari al [•%], a titolo di indennizzo per il disa gio causato.
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Samples: Concessione Per La Progettazione, Costruzione E Gestione Di Impianti
Procedura di applicazione delle penali. 1. Il ConcessionarioL’ENAC, qualora ne sussistano nel caso in cui accerti un inadempimento da parte della Società, concernente gli obblighi riportati nel presente documento, entro il termine di novanta (90) giorni, contesta le violazioni alla Società, la quale, entro i pre suppostitrenta (30) giorni successivi alla notifica, comunica propone eventuali azioni correttive da porre in essere e i rispettivi tempi di attuazione. Entro i successivi sessanta (60) giorni, l'ENAC accoglie le controdeduzioni della Società ovvero provvede alla indicazione delle ulteriori azioni correttive da porre in essere e dei rispettivi tempi di attuazione. Trascorso inutilmente il tempo previsto per l’attuazione delle suddette misure senza che la Società abbia provveduto l’ENAC, con provvedimento motivato, ingiunge alla Società nella persona del suo rappresentante legale il pagamento delle penali di cui al Concedente l’avvenuto inadempimento successivo articolo, unitamente a quanto dovuto per eventuali spese postali e la misura della penaledi notifica.
2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura Le penali dovranno essere corrisposte dalla Società entro trenta (30) giorni dalla ricezione della penale entro i [• 5 ] giorni successivi al ricevimento comunicazione della comunicazione, gli importi maturati a s eguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi alla scadenza loro applicazione da parte di pagamento immediatamente successiva all’accertat o inadempimento. Resta ferma la facoltà del Conce dente, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoriaENAC.
3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura L’importo massimo complessivo annuo delle penali non potrà superare un importo pari al due (2) per cento dei ricavi complessivi della penaleSocietà, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro [•] giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della question e al fine consuntivati nell’anno precedente.
4. L’ammontare di risolvere la controversiadette penali dovrà essere versato secondo le modalità comunicate da ENAC. In caso di mancato accordo, il Respo nsabile del procedimento procederà pagamento l’ENAC agirà in ogni caso all’irrogazione via esecutiva per la riscossione della penale.
45. Qualora In aggiunta alle penali, la Società è tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dall’ENAC a seguito dell’inadempimento causa del Concessionario ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.
6. Nell’ipotesi in cui l’ENAC, dovesse accertare la mancata realizzazione di uno o più investimenti previsti e ritenuti significativi per cause dovute a inerzia o a fatto imputabile alla Società di gestione, potrà avviare la procedura di revoca della concessione così come disciplinata dalla Convenzione di affidamento della stessa.
7. L'ENAC comunica al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili l'irrogazione e la misura delle penali disposte.
8. L'Importo delle penali versate dalla Società non può costituire oggetto di recupero in tariffa.
9. Agli inadempimenti convenzionali di cui all’articolo 8, comma 1, lett. l), m), n), o), p), si rendesse necessario l’intervento sosti tutivo del Concedente, l’entità della penale stabilita nell’Allegato [•] sarà maggiorata di una percentuale pari al [•%], a titolo di indennizzo per il disa gio causatoapplicano le sanzioni previste dalla medesima Convenzione.
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Samples: Program Contract
Procedura di applicazione delle penali. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comportano l’applicazione delle penali che possono riguardare inadempienze riscontrate nel:
1. Il Concessionario, qualora ne sussistano i pre supposti, comunica al Concedente l’avvenuto inadempimento e la misura della penale.processo di esecuzione dell’Ordine di Fornitura;
2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i [• 5 ] giorni successivi al ricevimento della comunicazioneerogazione dei Servizi prestati in favore dell’Amministrazione;
3. erogazione dei Servizi prestati in favore di Consip S.p.A.. L’applicazione di tutte le penali avviene:
1. per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, gli importi maturati mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione oppure mediante prelievo dalla cauzione prestata a s eguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi Consip in favore delle Amministrazioni;
2. per le somme dovute alla scadenza Consip S.p.A., mediante prelievo dalla cauzione definitiva prestata in favore di pagamento immediatamente successiva all’accertat o inadempimento. Resta ferma Xxxxxx S.p.A.; è fatta salva la facoltà del Conce denteFornitore di eseguire direttamente il pagamento di quanto dovuto. La procedura di contestazione delle penali, ai fini dell’incameramento nonché la percentuale massima applicabile delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall’applicazione di penali, fino a detta percentuale massima, sono specificate nell’art. 12 della Convenzione. Le fasi operative del procedimento relativo all’applicazione delle penali sono:
7.2.1.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore L’Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione,
7.2.1.2. Contestazione al Fornitore La contestazione dell’inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riporta i riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento. La contestazione potrà contenere anche il calcolo economico della penale. La comunicazione di contestazione da parte dell’Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali. Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell’inadempimento, utilizzabile dall’Amministrazione Contraente.
7.2.1.3. Controdeduzioni del Fornitore Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate, se del caso, da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima, nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
7.2.1.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri già definiti nella Convenzione e procedendo con la puntuale applicazione dei predetti importicriteri per il calcolo appositamente richiamati. Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali. L’ applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: • compensazione del credito: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati; • escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di rivalersi sulla garanzia fideiussoriacauzione prodotta dal Fornitore in relazione all’Ordine. L’Amministrazione Contraente in entrambi i casi di compensazione del credito ovvero di escussione della cauzione definitiva dovrà darne opportuna comunicazione a Consip S.p.
3A.. In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l’ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Ove Le Condizioni Generali individuano il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del procedimento convocherà la Parte entro [•] giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della question e al fine di risolvere la controversiacontratto/dell’Ordine. In caso di mancato accordoogni caso, il Respo nsabile del procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penale.
4. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l’intervento sosti tutivo del Concedente, l’entità l’applicazione della penale stabilita nell’Allegato [•] sarà maggiorata di una percentuale pari non esonera il Fornitore dall’adempimento contrattuale. Si allega in calce al [•%]presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di indennizzo lettera di applicazione penali utilizzabile dall’Amministrazione Contraente. Ulteriori tutele • Risarcimento del maggior danno L’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. • Risoluzione del contratto Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il disa gio causatocontratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali). • Recesso dal contratto Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di: di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali). • Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti. Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.
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Samples: Licensing Agreement
Procedura di applicazione delle penali. 1. Il ConcessionarioResponsabile del Procedimento, qualora ne sussistano i pre suppostiverificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance di cui al precedente Articolo 18.2, comunica al Concedente Concessionario l’avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.
2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione l’applicazione e la misura della penale entro i [• 5 ] 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a s eguito dell’applicazione il Concedente provvederà all’incameramento della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi alla scadenza con le modalità previste nel documento 4.2 Indicatori di pagamento immediatamente successiva all’accertat o inadempimento. Resta ferma la facoltà del Conce dente, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoriaPerformance.
3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione l’applicazione e la misura della penale, il Responsabile responsabile del procedimento convocherà la Parte entro [•] 5 giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della question e questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Respo nsabile Responsabile del procedimento Procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penale. Resta salva la facoltà per il Concessionario di agire innanzi alle competenti autorità giudiziarie al fine di contestare l’applicazione delle predette penali.
4. Si provvederà all’escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda parte, del Codice, solo qualora l’importo della penale risultasse superiore all’ammontare del canone successivo e/o qualora il canone successivo fosse d’importo pari a zero. L’escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda parte, del Codice, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d’ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.
5. Le penali per la carente gestione dei Servizi imputabile al Concessionario potranno essere a questi addebitate senza alcun limite massimo di valore.
6. Qualora l’inadempimento imputabile al Concessionario riguardi una pluralità di Servizi le relative penali potranno essere applicate in maniera cumulativa.
7. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario Concessionario, si rendesse necessario l’intervento sosti tutivo sostitutivo del Concedente, l’entità della penale stabilita nell’Allegato [•] 4.2 Indicatori di Performance sarà maggiorata di una percentuale pari al [•%]20% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disa gio disagio causato.
8. Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo Art. 23, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente punto 1 comporti l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del Canone al netto dell’Iva nella misura di legge.
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Samples: Contratto Di Appalto
Procedura di applicazione delle penali. 1. Il ConcessionarioResponsabile del procedimento, qualora ne sussistano i pre suppostiverificato il mancato raggiungimento del Livello minimo stabilito del relativo Indicatore di Performance di cui all’articolo 30, comunica al Concedente l’avvenuto inadempimento e la misura della penale.
2. Ove il Concessionario Concedente non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i [• 5 ] (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a s eguito seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi dal relativo Canone di Disponibilità o per i Servizi Accessori, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertat o all’accertato inadempimento. Resta ferma la facoltà del Conce dentedell’Utilizzatore, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoriacauzione di cui all’art. 35.
3. Ove il Concessionario Concedente contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro [•] 5 (cinque) giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della question e questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Respo nsabile Responsabile del procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penale.
4. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario Concedente si rendesse necessario l’intervento sosti tutivo del Concedentesostitutivo dell’Utilizzatore, l’entità della penale stabilita nell’Allegato [•] ai sensi dell’Allegato I – Documento 7, sarà maggiorata di una percentuale pari al [•%]20 (venti) %, a titolo di indennizzo per il disa gio disagio causato.
5. Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del Concedente ai sensi del successivo articolo 45, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente comma 1 comporti l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al 50 (cinquanta)% del Canone di Disponibilità al netto di IVA.
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Procedura di applicazione delle penali. 1. Il ConcessionarioLe penalità di cui sopra sono comminate mediante contestazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento indicante i motivi che l’hanno determinata, qualora ne sussistano entro i pre supposti, comunica al Concedente l’avvenuto inadempimento e la misura della penale10 giorni successivi a quello in cui si è verificato l’inadempimento.
2. Ove Il soggetto Aggiudicatario, ove lo ritenga opportuno, trasmette al Responsabile del Procedimento le proprie controdeduzioni in firma scritta entro il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i [• termine decadenziale di 5 ] giorni successivi al ricevimento a quello di ricezione della comunicazione, gli importi maturati a s eguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertat o inadempimento. Resta ferma la facoltà del Conce dente, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoriacontestazione.
3. Il Responsabile del Procedimento, esaminate le controdeduzioni o decorso inutilmente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale.
4. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penalene ricorrano i presupposti, il Responsabile del procedimento convocherà Procedimento applica in via definitiva la Parte penale mediante comunicazione scritta alla ditta affidataria, da effettuarsi entro [•] i 30 giorni dall’avvenuta successivi a quello di invio della contestazione iniziale
5. Tutte le comunicazioni intercorrenti fra l’Amministrazione comunale e promuoverà l’esame la ditta, e viceversa, dovranno essere effettuate a mezzo PEC.
6. Le penali saranno riscosse dal Comune prelevandole dai primi pagamenti a favore della question e al fine di risolvere la controversiaditta. In caso alternativa l’amministrazione comunale ha facoltà di mancato accordoincamerare la garanzia definitiva prestata dall’affidataria, il Respo nsabile del procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penaleche la stessa dovrà prontamente reintegrare.
47. Qualora L’applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l’Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a seguito dell’inadempimento propria tutela e il risarcimento del Concessionario si rendesse necessario l’intervento sosti tutivo del Concedente, l’entità della penale stabilita nell’Allegato [•] sarà maggiorata di una percentuale pari al [•%], a titolo di indennizzo per il disa gio causatodanno ulteriore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Procedura di applicazione delle penali. 1. Il ConcessionarioResponsabile del procedimento, qualora ne sussistano i pre supposti, verificato il mancato raggiungimento del livello minimo stabilito del relativo indicatore di performance o del livello obiettivo di cui all’articolo 29 comunica al Concedente l’avvenuto all’Affidatario l’av- venuto inadempimento e la misura della penale.
2. Ove il Concessionario l’Affidatario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i [• 5 ] giorni successivi al ricevimento ricevi- mento della comunicazione, gli importi maturati a s eguito seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi corrispettivi alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertat o inadempimentoall’accertato inadempi- mento. Resta ferma la facoltà del Conce dentedell’Università, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoriafideiussoria di cui all’articolo 33.
3. Ove il Concessionario l’Affidatario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà con- vocherà la Parte entro [•] 7 giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della question e questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Respo nsabile Responsabile del procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penale.
4. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario dell’Affidatario si rendesse necessario l’intervento sosti tutivo del Concedentesostitutivo dell’Università, l’entità della penale stabilita nell’Allegato [•] negli atti di gara sarà maggiorata di una percentuale pari al [•%]30%, a titolo di indennizzo per il disa gio disagio causato, fermo il rimborso delle spese eventualmente sostenute dall’Università.
5. Ai sensi dell’art. 188, comma 6, del Codice il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto ai sensi dell’articolo 37 è pari al 20% del corrispettivo annuale, al netto di IVA.
6. Nell’offerta presentata in sede di gara dall'operatore economico concorrente non saranno ammesse clausole che pongano un limite alle penali applicabili all’operatore (in modo da tagliare solo l’utile di im- presa, garantendo così l’assenza di perdite). Previsioni di tal fatta non costituiscono motivo di esclusione, ma saranno oggetto di valutazione e conseguente attribuzione di punteggio, anche pari a zero, da parte della Commissione Giudicatrice, tuttavia, al verificarsi delle ipotesi di cui al precedente periodo, qualora l’Offerta del primo graduato / aggiudicatario dovesse contenere condizioni di tal fatta, l’Amministrazione provvederà, in fase di sottoscrizione contrattuale, ad eliminare / emendare le disposizioni proposte ricon- ducendole automaticamente, e senza alcun contradditorio, a quelle previste nello schema di contratto posto a base di gara. Nulla sarà dovuto all’Affidatario.
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Samples: Contratto Di Disponibilità
Procedura di applicazione delle penali. 1. Il Concessionario, qualora ne sussistano i pre supposti, comunica al Concedente l’avvenuto Rilevamento del presunto inadempimento e contestazione: la misura stazione appaltante, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti, ne dovrà dare comunicazione all’ Appaltatore riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano. La contestazione della penale deve avvenire in forma scritta e può contenere il calcolo economico della penale.
2. Ove il Concessionario Controdeduzioni dell’ Appaltatore: l’ Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate, se del caso, da una chiara ed esauriente documentazione, alla stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. In assenza di risposta da parte dell’Appaltatore entro i termini previsti, ovvero nel caso le sue controdeduzioni non contesti l'applicazione siano ritenute sufficientemente giustificative dell’inadempimento da parte della stazione appaltante, quest’ultima dovrà comunicare per iscritto all’ Appaltatore la ritenuta infondatezza delle suddette controdeduzioni e la misura conseguente applicazione della penale entro i [• 5 ] giorni successivi al ricevimento a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Sempre con comunicazione scritta, la stazione appaltante dovrà provvedere a rendere edotto l’ Appaltatore della comunicazione, gli importi maturati eventuale inapplicabilità delle penali a s eguito dell’applicazione fronte della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertat o inadempimento. Resta ferma la facoltà del Conce dente, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoriapositiva valutazione delle controdeduzioni da questi prodotte.
3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro [•] giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della question e al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Respo nsabile del procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penale.
4. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l’intervento sosti tutivo del Concedente, l’entità della penale stabilita nell’Allegato [•] sarà maggiorata di una percentuale pari al [•%], a titolo di indennizzo per il disa gio causato.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto