Ulteriori tutele Clausole campione
Ulteriori tutele. Risarcimento del maggior danno • Risoluzione del contratto • Recesso dal contratto o giusta causa o reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave • Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore • In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti. • Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.
Ulteriori tutele. ▪ Risarcimento del maggior danno L’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. ▪ Risoluzione del contratto Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali). ▪ Recesso dal contratto Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di: ▪ giusta causa ▪ reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali). ▪ Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti. Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.
Ulteriori tutele. Risarcimento del maggior danno
Ulteriori tutele. Risarcimento del maggior danno • Risoluzione del contratto • Recesso dal contratto o giusta causa;
Ulteriori tutele. Risarcimento del maggior danno o giusta causa o reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave
Ulteriori tutele. Risarcimento del maggior danno • Risoluzione del contratto • Recesso dal contratto • Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore
Ulteriori tutele. Risarcimento del maggior danno L’applicazione delle penali previste nell’Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Ulteriori tutele. ⮚ Risarcimento del maggior danno L’applicazione delle penali previste nell’Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. ⮚ Risoluzione del contratto Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Accordo Quadro). ⮚ Recesso dal contratto Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di: • giusta causa • reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi • mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi ⮚ di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Accordo Quadro) ⮚ Azioni in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro da parte di Consip Qualora la Consip S.p.a. receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite PEC. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
Ulteriori tutele. ▪ Risarcimento del maggior danno L’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. ▪ Risoluzione del contratto Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali). ▪ Recesso dal contratto Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
Ulteriori tutele. Risarcimento del maggior danno • Risoluzione del contratto • Recesso dal contratto o giusta causa o reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali) Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.