Contract
CONTRATTO DI DISPONIBILITA’ RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO COLOMBARIO – II° STRALCIO FUNZIONALE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO (AI SENSI DELL’ART. 188 DEL D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Oggi, il giorno […] del mese di […] dell'anno […] in […] presso la Casa Municipale
TRA
UTILIZZATORE [… inserire generalità … ], domiciliato presso la Casa Comunale di San Giorgio di Pesaro, il quale interviene al presente atto quale […] e quindi in rappresentanza del Comune di […], con sede in […], nominato con provvedimento del Sindaco […], autorizzato al presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale […], esecutiva ai sensi di legge,
E
CONCEDENTE […] domiciliata per la carica presso la sede legale della società, la quale interviene al presente atto quale […] e quindi in rappresentanza della ditta […], aggiudicataria della procedura aperta giusta Determina […] -
PREMESSO che questa amministrazione ha la necessità di costruire un secondo stralcio funzionale nel cimitero capoluogo;
PRESO ATTO dello studio di fattibilità relativo ai lavori di realizzazione di nuovo colombario II° stralcio presso il cimitero capoluogo del Comune di San Giorgio di Pesaro da realizzarsi medinate la formula del contratto di disponibilità (ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 50/2016), approvato con deliberazione di consiglio comunale del 20.02.2016, n. 9, esecutiva;
RILEVATO dalla procedura illustrata nello studio di fattibilità consiste nella realizzazione del secondo stralcio di 100 loculi e 30 urne cinerarie e permette di raggiungere i seguenti obiettivi:
- porre tutti gli oneri, nessuno escluso, compreso quelli necessari per la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, a carico del soggetto affidatario privato,
- translare sull’affidatario i rischi di costruzione e di disponibilità (decisione EUROSTAT 2004) relativi alla progettazione, realizzazione degli interventi e messa in disponibilità al soggetto utilizzatore (in questo caso il Comune di San Giorgio di Pesaro),
- retribuire il soggetto affidatario/concendente mediante il canone legato all’effettiva disponibilità dell’opera,
- semplificazione amministrativa;
CONSIDERATO inoltre che il canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera, viene ridotto o annullato proporzionalmente nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 188, comma 1, lett. a del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l’importo dell’investimento pari a 120.000,00 (centoventimila/00) di euro, la durata della Contratto, l’importo e le modalità di corresponsione del Contributo, del Canone e dei Corrispettivi di cui agli articoli 7, 8 e 8bis del presente Atto, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico-Finanziario;
ACCERTATO
- che questa soluzione risulta vantaggiosa in quanto la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del nuovo colombario II° stralcio funzionale sarà a totale carico del CONCEDENTE senza alcun onere finanziario per il Comune di San Giorgio di Pesaro,
- il presente accordo soddisfa gli obbiettivi dell’UTILIZZATORE e del CONCEDENTE in quanto risultano coincidenti e non conflittuali;
VISTI
- la deliberazione di consiglio comunale del 20.02.2016 n. 9, esecutiva;
- la deliberazione di giunta comunale del 08.10.2016 n. 58, esecutiva;
- la determinazione a contrarre del 11.10.2016 n. 104;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE PARTE I
OGGETTO, DURARA, CANONE DI DISPONIBILITA’, OBBLIGHI DELLE PARTI
Articolo 1 – Premesse, norme regolatrici e documenti contrattuali
1. Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato I sottoscritti dalle Parti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. L’Utilizzatore e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004, dalla Legge n.136/2010 e dal presente atto.
3. Il presente Atto è regolato dalla Legge italiana. In particolare, ad esso si applicano le disposizioni espressamente richiamate nel presente Atto e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice, il Regolamento e le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente atto, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati nell’Allegato II, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.
2. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini del presente Contratto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.
Articolo 3 – Condizioni generali
1. Il presenta Atto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. L’utilizzatore, in particolare:
a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere il presente Atto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è in possesso, al momento della stipula del presente Atto, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.
3. Alla data di stipula del presente Atto, nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento e/o la sospensione dell’aggiudicazione del Contratto di Disponibilità è stato notificato all’Utilizzatore e/o Concedente.
Articolo 4 – Oggetto del contratto di disponibilità
1. Il Concedente concede attraverso l’istituto del Contratto di Disponibilità, ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Utilizzatore, che accetta, l’uso del nuovo colombario, II° stralcio funzionale (come meglio indicato nel Documento 1 e 2- Allegato I (studio di fattibilità e progetto esecutivo, rispettivamente) sito in Strada Orcianense snc.
2. In particolare, formano oggetto del presente atto le seguenti attività:
a) la predisposizione del Progetto Preliminare, Definitivo e del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del secondo stralcio funzionale di un nuovo colombario di 100 loculi e 36 urne cinerarie ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e degli articoli da 24 a 43 del DPR 207/2010,
b) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera,
c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo,
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo, del Programma manutentivo dell’Opera e del Disciplinare di Gestione Tecnica e Funzionale,
e) l’erogazione dei Servizi in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 26.
3. Le attività di cui al comma 2 che precede, devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente Atto e dei Documenti Contrattuali riportati nell’Allegato I.
4. Una volta effettuati gli interventi, l’opera sarà messa a disposizione dell'Utilizzatore e il Concedente dovrà garantirne la costante fruibilità della stessa, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti nel capitolato tecnico-prestazionale e dall’offerta tecnica redatta in sede di gara. Il Concedente dovrà garantire allo scopo la perfetta manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.
5. L'Opera che verrà ad esistenza sarà di proprietà del Concedente per tutta la durata del presente Contratto e comunque fino al pagamento del prezzo di trasferimento da parte dell'Utilizzatore, con ogni consequenziale obbligo a carico del Concedente.
6. L’importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dall’Utilizzatore e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile.
7. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del presente Atto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dall’Utilizzatore, congiuntamente e non, durante la vigenza della stesso è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. L’utilizzatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione della Convenzione.
8. L’utilizzatore garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del presente Atto.
10. Sono escluse dal presente Atto tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione.
Articolo 5 - Diritto di superficie sull’area oggetto dell’intervento
1. I lavori di costruzione dell’opera denominata NUOVO COLOMBARIO – II° STRALCIO FUNZIONALE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO, ivi comprese le aree pertinenziali, verranno eseguiti sull’area di proprietà dell’Utilizzatore censita al catasto del Comune di San Giorgio di Pesaro al fg. 10, particella A, il tutto come meglio identificato nell’allegata planimetria allo Studio di Fattibilità (vedi Documento 1, Allegato I), sulla quale con il presente Contratto l’Utilizzatore costituisce un diritto di superficie in favore del Concedente, che accetta.
2. Il diritto di superficie avrà una durata pari a quella del Contratto di disponibilità. Resta inteso che il diritto di superficie e i comodati concessi ai sensi del presente articolo si risolveranno
automaticamente nel caso in cui per qualsiasi causa il Contratto di disponibilità si risolva o perda efficacia anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente stabilita.
3. Il corrispettivo per la concessione del predetto diritto di superficie è pari a € 1,00 oltre IVA da pagarsi all’atto di stipula del presente contratto.
Articolo 6 – Decorrenza e Durata del Contratto di Disponibilità
1. Terminata l’esecuzione degli interventi e dopo il collaudo di cui all'art. 24, l'Utilizzatore sottoscriverà in contraddittorio, il verbale di messa a disposizione delle opere.
2. Il contratto di disponibilità ha la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al precedente comma., pertanto, decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà una durata complessiva di 5 (cinque) anni decorrenti dalla stipula dello stesso oltre al tempo di progettazione ed esecuzione dei lavori come da offerta redatta in sede di gara.
3. Il Concedente si fa carico, a suo rischio e a sue spese, di mettere a disposizione l'opera perfettamente ultimata e collaudata entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi che decorrono dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Utilizzatore.
4. Nell’ultimo mese di durata contratto di disponibilità, l’Utilizzatore si riserva la facoltà, senza che ciò dia origine ad un diritto di indennità verso il Concedente, di prendere tutte le misure utili per assicurare la continuità del servizio e per preparare il passaggio progressivo degli impianti dal Concedente all’Utilizzatore. Tutti gli impianti oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti, con certificazioni a norma di legge, al Comune di San Giorgio di Pesaro in perfetta efficienza e sicurezza con le modalità previste al successivo art. 31.
Articolo 7 – Corrispettivi, tempi e modalità di pagamento
1. L’Utilizzatore, per l’effettiva disponibilità dell’opera, riconoscerà al Concedente per tutta la durata di cui all’art. 6, un corrispettivo costituito da:
a) Canone di disponibilità,
2. I Corrispettivi verranno corrisposti posticipatamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica di cui all’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al periodo all’anno di riferimento, secondo le modalità stabilite ai successivi articoli. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario nel rispetto della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
3. La prima rata del Canone di Disponibilità e eventualmente del corrispettivo per i Servizi Accessori, sarà corrisposta alla prima scadenza successiva alla data di Messa in disponibilità dell’Opera e/o della fornitura dei Servizi Accessori. Qualora non vi sia coincidenza tra le suddette date e il periodo di riferimento per il pagamento dei corrispettivi, in riferimento esclusivamente alle prime rate, le stesse saranno dovute nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra la Messa in disponibilità dell’Opera e/o fornitura del Servizio Accessorio e la prima scadenza utile di pagamento; in riferimento esclusivamente all’ultima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra l’ultima scadenza utile di pagamento e la scadenza naturale [/o anticipata] del presente contratto.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 30, nel caso di ritardo da parte dell’Utilizzatore nella corresponsione dei Corrispettivi saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002 e ss. mm.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.
5. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Responsabile del Procedimento.
Articolo 8 – Canone di Disponibilità
1. A fronte dell’effettiva Disponibilità dell’Opera, definita sulla base degli standard tecnico-funzionali stabiliti nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale e degli Indicatori di Performance di cui
all’Allegato I-Documento 7, l’Utilizzatore corrisponderà al Concessionario, entro i termini previsti dal precedente articolo 7, un Canone di Disponibilità pari complessivamente a euro [•] (al netto dell’IVA applicabile nella misura di Legge)/anno (come da offerta economica risultante in sede di gara).
2. Il Canone di disponibilità sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT-FOI, per tutta la durata del contratto di disponibilità decorrenti dalla data del verbale di messa a disposizione dell'opera. L'adeguamento così calcolato sarà fisso e invariabile per ciascun anno intero.
3. L’Utilizzatore si impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata del presente Atto le somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti relativi al Canone di Disponibilità.
4. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone di Disponibilità, l’Utilizzatore conferirà al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1723, comma 2 del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere stesso, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell’ente fino a concorrenza dell’importo del Canone di Disponibilità e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o suoi cessionari alle scadenze concordate.
5. Il Canone di disponibilità, così come disposto dall’art. 188, comma 1, lett. a, del d. lgs. 50/2016 è soggetto alla sua riduzione e/o annullamento per i periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa secondo le modalità indicate nel Documento 7, Allegato I.
Articolo 8bis – Contributo
1. L’Utilizzatore si impegna a corrispondere al Concedente un Contributo ai sensi dell’art. 188, comma 1, lett. B del d.lgs. 50/2016 pari ad euro 20.000,00 (euro ventimila/00) entro 60 (sessanta) giorni dalla firma del verbale di consegna dei lavori.
2. Il Contributo che l’Utilizzatore si impegna a corrispondere al Concedente è da intendersi al netto di IVA, ed è complessivamente pari al 20 (venti) % del costo di costruzione dell’Opera.
3. Nel caso di ritardo da parte dell’Utilizzatore nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002 e ss. mm.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231 e calcolati sulla base del tasso di riferimento pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.
4. In caso di mancata corresponsione del Contributo entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine dei pagamenti, il Concedente potrà promuovere la risoluzione della Contratto ai sensi del successivo articolo 44.
Articolo 9 – Allocazione dei rischi
1. Gli interventi e le prestazioni di cui all’art. 4, e comunque di tutti quegli interventi e/o prestazioni che dovessero rendersi necessari dovuti per eventi derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità o errate valutazioni del concedente, sono ad esclusivo carico e rischio del soggetto affidatario/concedente ai sensi dell’art. 188, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e quindi a titolo non oneroso per l’Utilizzatore.
2. Il concedente per tutto il periodo di messa in disponibilità dell’opera in favore dell’utilizzatore si assume esplicitamente i seguenti rischi: (i) Rischio di Costruzione, (ii) Rischio di Disponibilità,
(iii) Rischio di Domanda come meglio indicati ed esplicitati nell’Allegato III.
3. Per tutto quanto non espressamente indicato, si applica l’art. 188 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 10 – Equilibrio e riequilibrio economico-finanziario
1. Gli elementi indicati nelle Premesse costituiscono i presupposti dell’Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità).
3. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’art.
180 comma 6 del d. lgs. 50/2016 e allorquando le variazioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concedente che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi tassativamente le sole seguenti fattispecie:
a) gli eventi di Forza Maggiore di cui all’articolo 32;
b) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell’Opera, nonché di gestione dei Servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
c) le Varianti di cui all’articolo 18 richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario;
d) i periodi di sospensione di cui agli articoli 33 e 34;
e) [eventuale] lavori complementari di cui all’articolo 17.
4. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concedente, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell’utilizzatore, ai sensi dell’art. 180 comma 6 del d. lgs. 50/2016.
5. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 3, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concedente ne darà comunicazione per iscritto all’Utilzzatore con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.
6. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concedente e che hanno dato luogo alla revisione.
7. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico–Finanziario, si applica quanto previsto al successivo articolo 47 del presente Atto.
Articolo 11 – Obblighi e responsabilità del Concedente
1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concedente si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.
2. Per la progettazione, il Concedente -a propria cura e spese - assume l’obbligo di:
a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali;
b) redigere il Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell’oggetto del presente Contratto, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;
b-bis) sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte dell’utilizzatore, il Progetto Esecutivo corredato delle Autorizzazioni, se necessarie, la cui acquisizione è di competenza del Concedente, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dall’efficacia del presente Atto.
3. Decorso il termine di cui al precedente comma, lettera b-bis, si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 22.
4. Il Concedente è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte dell’utilizzatore, il Progetto esecutivo entro il termine essenziale di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di efficacia del presente Atto, pena la risoluzione della stessa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e del successivo articolo 44.
5. Il concedente si obbliga altresì a:
a) realizzare l’Opera a regola d’arte, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dall’utilizzatore e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;
b) partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità di cui all’articolo 181 e seguenti del DPR 207/2010, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti;
c) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto del presente Atto in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale;
d) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l’entrata in esercizio e la gestione dell’Opera, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;
e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del presente Atto;
f) svolgere tutte le attività oggetto del presente Atto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
g) rispettare i tempi previsti nel presente Atto e nell’allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione all’utilizzatore e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dall’utilizzatore, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
6. Sono a totale carico del Concedente tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel presente Atto, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale.
7. Il Concedente può procedere all’affidamento dei lavori (sub-appalto) di cui al presente Atto a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste ai sensi dell’art. 174 del d. lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 174, comma 2 del d. lgs. 50/2016, non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai soci della Società di Progetto. Anche in caso di affidamento diretto da parte del Concedente ai propri soci, valgono le seguenti condizioni:
a) le lavorazioni sono eseguite dai soci nel rispetto dei requisiti di qualificazione indicati in sede di Offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati;
b) le lavorazioni devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni del Progetto Esecutivo;
c) le opere la cui esecuzione è affidata direttamente ai soci possono essere subappaltate nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente con riferimento alle Categorie prevalenti e scorporabili;
d) ugualmente, per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo, si dovrà fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.
8. Il Concedente non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell’Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell’articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.
9. Il Concedente si obbliga, decorsi 1 (un) mese dall’approvazione del Progetto Esecutivo, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dell’Opera, compresa l’eventuale stipula del Contratto di finanziamento o, in mancanza, della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza che il Concedente vi abbia provveduto, il contratto si intende risolto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e del successivo articolo 45 e il Concedente medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative a tutti i livelli di Progettazione eseguita.
10. Nel caso di accensione di mutui, che non trovino estinzione entro il periodo della messa in disponibilità dell’opera, il Concedente dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel Contratto di finanziamento da parte del nuovo concedente.
Articolo 12 – Ulteriori obblighi a carico del concedente
1. Il Concedente si impegna ulteriormente a:
a) fornire all’utilizzatore, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concedente, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente Atto e rendere disponibili tali documenti on line;
b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
c) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite dai Collaudi in corso d’opera;
d) informare tempestivamente l’utilizzatore in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera o dei Servizi;
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del presente Atto;
(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concedente ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concedente o l’escussione di garanzie o impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concedente o dei soci;
(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concedente e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Atto;
(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul contratto, sul progetto, sulla gestione dell’Opera ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico del presente Atto;
e) inviare ogni quadrimestre e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto del presente Atto, sui loro costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte dell’utilizzatore;
f) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’utilizzatore o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);
g) tenere indenne l’utilizzatore da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Atto per cause imputabili al Concedente.
Articolo 13 – Obblighi dell’Utilizzatore
1. L’Utilizzatore si obbliga nei confronti del concedente al pagamento delle somme di cui all’art. 7 e 8.
2. L’Utilizzatore è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo, dei suoi collaboratori e/o dipendenti per tutta la durata del Contratto di Disponibilità.
PARTE II
ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
SEZIONE 1 – FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE OVVERO ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Articolo 14 – Consegna delle aree
1. Alla stipula del presente contratto, salvo i casi di consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà redatto in contraddittorio fra le parti un verbale di consegna delle aree sul quale costruire l’opera pubblica. Nello stesso verbale di consegna sono riportati lo stato delle aree ed altri elementi conoscitivi.
2. Le aree sono consegnate dal Comune di San Giorgio di Pesaro al Concedente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
3. Dalla data del verbale di consegna, il Concedente si assume la completa responsabilità delle aree sotto ogni profilo civile e penale.
Articolo 15 – Consensi e pianificazione
1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui ai precedenti articoli 11 e 12, spetta al Concedente attivarsi in proprio o in nome e per conto dell’Utilizzatore, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le fasi di Progettazione oggetto del Contratto, per la corretta esecuzione dell'Opera, la Messa in Esercizio e l’erogazione dei Servizi, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.
2. Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia imputabile al Concedente, gli eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.
Articolo 16 – Modalità, tempi di esecuzione di lavori e prezzi
1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dal presente Contratto in conformità al Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.
2. Il Concedente si impegna a presentare all’Utilizzatore il Progetto Esecutivo entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle aree.
3. Il Concedente si impegna a ultimare tutti i lavori entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo.
4. Qualora, nel corso della Contratto sia necessario eseguire lavorazioni non previste o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, si procederà secondo le modalità di cui all’articolo 163 del DPR 207/2010.
Articolo 17- Lavori complementari
1. Al Concedente possono essere affidati in via diretta, con l’accordo dello stesso, i lavori complementari non figuranti nella originaria Documentazione Progettuale, né nel presente Contratto, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall’ articolo 63, comma 3, lett. B del d. lgs. 50/2016.
2. All’esecuzione dei lavori complementari si procederà solo dopo l’approvazione da parte dell’Utilizzatore del relativo Progetto. Per la determinazione dei costi si procederà secondo quanto stabilito all’articolo 16, comma 3 del presente Contratto.
3. L’affidamento di detti lavori sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.
4. Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero alterare le condizioni economiche della Fase di Gestione e quindi dell’Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 10, comma 6 del presente Contratto.
Articolo 18 – Varianti
1. Il Concedente sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto Esecutivo approvato dall’Utilizzatore a condizione che dette variazioni:
(i) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto esecutivo;
(ii) non comportino incremento[/decremento] dei costi previsti per la realizzazione dei lavori al di sopra[/sotto] del 10 (dieci)% sull'importo complessivo dei lavori, della tempistica per la
realizzazione dei lavori al di sopra di 30 giorni naturali e consecutivi, o incremento[/decremento ] xxx 00 (xxxxx)% dei costi di gestione previsti nel Piano Economico-Finanziario.
2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concedente qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’opera.
3. Le Varianti in corso d’opera possono essere ammesse, nei casi disciplinati dall’art. 142, comma 2 del d. lgs. 50/2016.
4. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dall’Utilizzatore al Concedente o proposte dal Concedente. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dall’Utilizzatore ai sensi dell’articolo 161, commi 9 e 10 del Regolamento. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concedente, l’Utilizzatore si impegna a comunicare al Concedente la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della proposta.
5. Le Varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all’articolo 16, comma 3.
6. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell’art. 149 del d. lgs. 50/2016. In tali casi, il Concedente dovrà altresì risarcire l’Utilizzatore di qualsiasi danno conseguito.
Articolo 19 – Espropriazioni
1. L’Utilizzatore esercita i poteri espropriativi. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del DPR n.327/2001, l’Utilizzatore, con apposito provvedimento, può delegare in tutto o in parte, l’esercizio dei poteri espropriativi al Concedente che, in tal caso, diviene Soggetto espropriante.
2. Il Soggetto espropriante è tenuto a curare anche le trascrizioni nei registri immobiliari e le iscrizioni in catasto, a provvedere alla liquidazione delle indennità in xxx xxxxxxxxxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx, nonché alla corresponsione delle indennità sulla base degli eventuali accordi bonari.
3. Qualora il Concedente sia responsabile del Progetto definitivo e/o esecutivo è altresì responsabile della stima di tutti gli oneri derivanti dal procedimento ablatorio o da eventuali accordi bonari, da inserire nel Piano Economico-Finanziario.
4. Ove i poteri espropriativi siano delegati al Concedente, lo stesso dovrà aggiornare periodicamente il Concedente sullo stato delle procedure di esproprio e tenere nel dovuto conto gli indirizzi dello stesso per la gestione di tali procedure.
Articolo 20 – Direzione dei Lavori e Responsabile per la Sicurezza
1. La Direzione dei Lavori compete al Concedente che provvederà ad istituire l’Ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice dei Contratti e del Regolamento.
2. Compete al Direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di Costruzione e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell’articolo 33 del presente Contratto e predisporre, sulla base di tale verifica, lo Stato di Avanzamento Lavori.
3. Le funzioni di Responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei lavori, ovvero da un direttore operativo abilitato.
4. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.
Articolo 21 – Responsabile del Procedimento e della Gestione dell’Opera
1. L’Utilizzatore svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concedente anche attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.
2. Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice e dal Regolamento e cura, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto del presente
Contratto, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto e il Piano Economico e Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.
3. Il Responsabile del Procedimento, tra l’altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto del presente Contratto, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:
a) ad autorizzare il Concedente allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;
b) a verificare la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite delle commissioni di collaudo, sia in corso d’opera sia per il collaudo finale;
c) a verificare la documentazione contabile preliminare all’erogazione di eventuali Contributi pubblici;
d) a ordinare l’irrogazione delle penali così come previste dal successivo articolo 22.
4. Il Responsabile del Procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull’erogazione dei Servizi nei termini stabiliti dal Capitolato di Gestione.
Articolo 22 – Penali per ritardi in Fase di Progettazione e di Costruzione
1. Il Concedente sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, in Fase sia di Progettazione, sia di Costruzione.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concedente all’Utilizzatore del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti all’articolo 16, comma 2, si applicherà una penale pari a Euro 100,00 (centoeuro)/giorno. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell’importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto di IVA.
3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nell’esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti dal precedente art. 16, comma 3, si applicherà, in conformità con quanto disposto dall’articolo 145, comma 3 del DPR 207/2010, una penale corrispondente allo 0,5 per mille da computare sull’importo totale dell’esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il [10 %] dell’importo totale dei valori, al netto di IVA.
4. Gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dall’Utilizzatore in occasione del pagamento del Canone di Disponibilità successivamente al verbale di messa in disponibilità dell’opera, ovvero saranno versati dal Concedente all’Utilizzatore. Resta ferma la facoltà dell’Utilizzatore, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla cauzione di cui all’art. 35 comma 2.
5. Nel caso in cui gli importi dovuti dal Concedente a titolo di penale siano superiori alla soglia massima di cui al precedente comma 2 e 3, l’utilizzatore potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 44 comma 1, lett. d.
6. Qualora il Concedente recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di Costruzione, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma, l’Utilizzatore restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi del precedente comma 2 e 3.
Articolo 23 –Fornitura dell’energia elettrica
1. Per la realizzazione dell’opera, la fornitura dell’energia elettrica rimane a totale carico del concedente.
Articolo 24 – Collaudo e messa a disposizione dell’opera
1. L’Utilizzatore nomina la commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del d. lgs 50/2016 e dall’art. 216 del DPR 207/2010.
2. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, saranno a carico del Concedente.
3. Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e seguenti del DPR 207/2010 e secondo le seguenti fasi:
a. Terminata l’esecuzione degli interventi entro il tempo previsto all’art. 16, comma 3 del presente contratto, si procede al collaudo, come meglio descritto nei commi seguenti, per verificare la rispondenza dell’opera agli standard impartiti con il Progetto Esecutivo e con gli altri documenti contrattuali di cui all’Allegato I.
b. L’attività di collaudo è operata da un tecnico abilitato, individuato dall'Utilizzatore con spese a carico del Concedente, incaricato del monitoraggio costante dell’esecuzione dei lavori.
c. Il Concedente è tenuto a rendere edotto il Collaudatore circa le informazioni generali dei lavori, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, date di inizio e fine lavori, cronoprogramma, atti autorizzativi e relative scadenze ed in generale tutte quelle informazioni necessarie alla redazione di un relativo cronoprogramma delle visite, che, in linea di massima, coincideranno con la conclusione delle principali lavorazioni e che verranno stabilite previo accordo tra le parti a mezzo di comunicazione scritta.
d. Alla visita dovranno essere presenti il Collaudatore, in rappresentanza dell'Utilizzatore, il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza incaricati dal Concedente, i quali sottoscriveranno un relativo verbale di visita. Al termine di ciascuna visita, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, il collaudatore trasmette al Concedente e per conoscenza all'Utilizzatore, la propria relazione sul comportamento del Concedente relativamente al rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale, allegando il relativo verbale di visita. Nella relazione egli può prescrivere, ai soli fini del rispetto puntuale del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, delle modificazioni, varianti e rifacimento dei lavori eseguiti, consigliando un termine congruo per l’esecuzione di detti lavori.
e. Poiché l’accettazione dell’opera da parte dell'Utilizzatore è subordinata al positivo controllo degli standard prestazionali minimi e poiché le prescrizioni saranno unicamente volte ad assicurare le caratteristiche funzionali essenziali dell’opera, la successiva visita da parte del Collaudatore verrà stabilita solo qualora il Concedente avrà provveduto alla correzione di vizi evidenti e di mancanze compromettenti il buon esito del presente contratto. Conseguentemente, qualora il Concedente non intenda adeguarsi alle prescrizioni entro i successivi 30 (trenta) giorni dal termine stabilito con il Collaudatore, egli trasmetterà la propria verifica con esito negativo all'Utilizzatore, il quale avrà la facoltà di appellarsi al diritto di risoluzione del presente contratto.
f. L’ultima visita che precede il collaudo finale sarà stabilita all’effettiva conclusione dei lavori e prima che il Concedente abbia effettuato la dichiarazione di fine lavori. Nel caso in cui, d’altra parte, tutte le verifiche fossero state evase con esito positivo, il Collaudatore, una volta ottenuti tutti i documenti relativi alla fine dei lavori ed attestanti la conformità dell’opera alle disposizioni cogenti (certificato di conformità), stabilisce entro il termine di 15 (quindici) giorni una visita di collaudo finale, da svolgersi alla presenza del Collaudatore, in rappresentanza dell'Utilizzatore e del Concedente o suo delegato, che ne sottoscriveranno in contraddittorio il relativo verbale di messa a disposizione dell’opera.
g. Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla visita finale, il Collaudatore redige l’attestazione di conformità al capitolato prestazionale allegando una relazione di collaudo finale e la trasmette all'Utilizzatore.
h. È altresì compito del Collaudatore, durante la visita di collaudo finale, accertare gli eventuali vizi sopravvenuti tra l’ultima visita e la visita finale, che possano compromettere la disponibilità dell’opera. In tal caso egli adopererà le stesse misure descritte per le prescrizioni in corso d’opera, con aggravio di oneri
per il Concedente. Tutti gli oneri finanziari derivanti da eventuali ritardi nella consegna dell’opera di cui alla succitata circostanza saranno a carico del Concedente.
i. Emanato il certificato finale di collaudo ed evasi positivamente tutti i controlli, l’opera può considerarsi a disposizione dell'Utilizzatore, il quale a partire dal giorno stesso della consegna sarà tenuto agli obblighi di cui all’Art 13.
4. L’attività di collaudo dovrà comunque consentire all’Utilizzatore, anche attraverso forme di rendicontazione semplificate, di disporre degli elementi economici e contabili tali da giustificare l’eventuale Contributo di cui all’articolo 8bis posto a carico dell’Utilizzatore stesso.
5. Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concedente si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
6. Del Collaudo in corso d’opera verrà redatto apposito verbale.
7. Entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 102 del d. lgs. 50/2016, sarà emesso il Certificato di collaudo secondo le modalità di cui all’articolo 229 e seguenti del DPR 207/2010.
SEZIONE 2 – FASE DI ESERCIZIO DELL’OPERA
Articolo 25 – Premessa
1. La fase di esercizio dell’opera coincide con l’effettiva messa a disposizione della stessa. Per messa a disposizione si intende l’onere assunto a proprio rischio dal Concedente di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità dell’opera nei tempi e con le modalità previste dal presente contratto e sulla base dei documenti contrattuali di cui agli Allegati I, II e III.
2. Rimane in capo al Concedente le gestione tecnica dell’opera per tutto il periodo di messa a disposizione essendo la disponibilità della stessa subordinata alla costante fruibilità dell’opera realizzata.
3. Tale gestione tecnica va effettuata secondo le prescrizioni riportate nel Disciplinare di gestione tecnica e funzionale (manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata) – vedi Allegato I, Documento 6.
Articolo 26 – Servizi Aggiuntivi e market test
1. Il Concedente è obbligato a garantire la Disponibilità dell’Opera secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nel Disciplinare di gestione tecnica e funzionale (manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata).
0.Xx Concedente è obbligato a fornire per tutta la durata del presente Contratto i Servizi di Gestione e di seguito indicati:
a) Servizi Accessori alla Disponibilità necessari a garantire la piena fruibilità dell’Opera e disciplinati nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale:
(i) fornitura di lampadine a LED per le lampade votive dei loculi.
Articolo 27 – Gestione tecnica degli impianti, manutenzione ordinaria e programmata- preventiva
1. Il Concedente è tenuto a mantenere in esercizio l’opera, secondo le modalità previste nel presente contratto, affinché vengano mantenuti e assicurata la disponibilità dell’opera secondo i parametri del presente contratto.
2. Il Concedente ha l’obbligo di effettuare un continuo controllo di tutti i parametri funzionali e della conformità alle leggi vigenti e/o che saranno tali nel corso del Contratti di Disponibilità. I medesimi impianti e strutture saranno riconsegnati, alla fine dell'appalto, in perfetta efficienza e perfetto stato di adeguamento normativo, fatto salvo il normale deterioramento d’uso.
3. E’ preciso obbligo del Concedente provvedere alla costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l'obbligo di segnalare all'amministrazione ogni anomalia o stato di pericolo, nonché i tempi necessari previsti per la riparazione. Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno essere oggetto di richiesta scritta ed essere autorizzate dall’amministrazione.
4. Indipendentemente dalle segnalazioni che possono provenire dall’Utilizzatore o da parte di cittadini, il Concedente deve essere organizzato per il servizio di sostituzione delle sorgenti luminose spente o comunque non funzionanti e per la riparazione di eventuali guasti secondo la tempistica prevista nel presente capitolato.
5. Tutte le riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere effettuate qualunque sia il guasto che le ha determinate
6. E’ altresì preciso obbligo dell’appaltatore provvedere alla stesura di una relazione annuale sullo stato degli dell’opera e dei relativi impianti, che sarà consegnata all’amministrazione entro 1 mese dalla scadenza di ogni anno contrattuale.
Articolo 28 – Interventi di manutenzione straordinaria
1. Il Concedente ha l’obbligo di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti a qualsiasi causa dovuti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso, secondo la traccia del disciplinare manutentivo proposto dall’appaltatore.
Articolo 28 bis – Riparazione dei guasti
1. Qualsiasi guasto sull’opera e i suoi impianti, dovuto a qualsiasi causa, rilevato o segnalato in qualsiasi modo, dovrà essere oggetto di ripristino entro 72 ore dalla segnalazione. Il Concedente ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che, qualsiasi sia la causa che ha determinato il guasto, i tempi di ripristino non siano in alcun caso superiori a 72 ore (salvo cause di forza maggiore). Diversamente, sarà applicata una penale di € 300,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo.
Articolo 29 – Procedura di applicazione delle penali
1. Il Responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del Livello minimo stabilito del relativo Indicatore di Performance di cui all’articolo 30, comunica al Concedente l’avvenuto inadempimento e la misura della penale.
2. Ove il Concedente non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dal relativo Canone di Disponibilità o per i Servizi Accessori, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Resta ferma la facoltà dell’Utilizzatore, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla cauzione di cui all’art. 35.
3. Ove il Concedente contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penale.
4. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concedente si rendesse necessario l’intervento sostitutivo dell’Utilizzatore, l’entità della penale stabilita ai sensi dell’Allegato I – Documento 7, sarà maggiorata di una percentuale pari al 20 (venti) %, a titolo di indennizzo per il disagio causato.
5. Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del Concedente ai sensi del successivo articolo 45, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente comma 1 comporti l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al 50 (cinquanta)% del Canone di Disponibilità al netto di IVA.
Articolo 30 – Riduzione del canone di disponibilità
1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concedente è consapevole che l'Utilizzatore riterrà l’opera Parzialmente o totalmente indisponibile con le modalità indicate nel Documento 7, Allegato I del presente Contratto.
2. A garanzia degli obblighi contrattuali relativi all’effettiva messa a disposizione dell’opera da parte del Concedente all’Utilizzatore, il Concedente è tenuto a prestare una cauzione secondo le modalità di cui all’art. 35 comma 2.
3. I parametri utilizzati e i relativi valori di riferimento per stabilire l’effettiva disponibilità dell’opera sono i) il numero dei contratti di concessioni cimiterali (loculi e urne cinerarie) effettivamente stipulati in ciascun anno solare.
4. La riduzione verrà operata proporzionalmente secondo le modalità indicate nel Documento 7, Allegato I, sulla base del numero dei contratti di concessioni cimiterali effettivamente stipulate comunicato dall’ufficio concessioni cimiteriali.
5. Nel caso in cui la % di variazione del parametro, calcolato come indicato ai commi precedenti, risulti essere uguale o superiore al 50%, il Concedente autorizza l’Utilizzatore ad escutere la garanzia di cui all’art. 35 comma 2.
SEZIONE 3 – FASE DI TERMINE DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
Articolo 31 – Termine del Contratto di disponibilità e verbale di riconsegna
1. Al termine naturale del Contratto di Disponibilità e con il pagamento dell’ultimo canone dovuto per l’opera effettivamente fruita da parte dell’Utilizzatore, quest’ultimo rientrerà nella gestione tecnica dell’impianto di pubblica illuminazione.
2. Tutte le apparecchiature e gli impianti, compresi i loro accessori, manufatti e fabbricati che li contengono dovranno essere riconsegnati, al termine del periodo contrattuale, in perfetta efficienza e rispondenza alle norme vigenti nel momento del termine del contratto e nello stato di fatto, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano dopo l’esecuzione degli interventi oggetto del presente contratto, salvo il normale deperimento d’uso.
3. Almeno 60 giorni prima della naturale scadenza del contratto, l’Utilizzatore si riserva la facoltà di nominare un collaudatore allo scopo di:
accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza, rispondenza alle norme e di manutenzione delle apparecchiature, impianti, accessori, manufatti, ecc., dati in consegna all'appaltatore;
effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'amministrazione e l'appaltatore in merito alla cessazione del rapporto contrattuale;
verificare elementi o parti di impianto eventualmente danneggiati e/o usurati per incuria e/o mancata manutenzione.
Di tale verifica verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Concedente per la riconsegna dell’impianto.
4. Nel caso in cui durante la verifica di cui al precedente comma 3, venissero accertati cattivi funzionamenti, elementi e/o parti d'impianto danneggiati e/o usurati per incuria e/o mancata manutenzione, sarà cura ed onere del Concedente a provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati. In caso contrario, le mancanze rilevate dal collaudo saranno oggetto di stima da parte dell'amministrazione in contraddittorio con il Concedente. Gli importi risultanti da dette stime saranno detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito del Concedente.
5. A conclusione del contratto, il Concedente consegnerà all’Utilizzatore la documentazione amministrativa, rilasciata dalle autorità competenti, documentazione che in base al presente contratto, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata, le certificazioni dell’impianto di pubblica illuminazione sulla base delle normative vigenti.
6. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano l’impianto di pubblica illuminazione oggetto del contratto. La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concedente e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti o, in sua assenza, con la stesso Utilizzatore. Le spese di voltura si intendono a carico della ditta subentrante o, in sua assenza, a carico dello stesso Concedente.
PARTE III
FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
Articolo 32 – Forza Maggiore
1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che
hanno determinato l’evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.
Articolo 33 – Sospensione e proroga dell’attività di costruzione
1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l’esecuzione dei lavori.
2. Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui agli art. 158, commi 1-6 e 159 commi 1e 2 del DPR 207/2010 determini una sospensione totale dell’attività di costruzione per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione di cui all’articolo 158, comma 3 del DPR 207/2010, i termini di realizzazione dell’Opera, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 160 del DPR 207/2010, nonché quanto disposto, per l’ipotesi di sospensione parziale dei lavori, dagli articoli 158 e 159 del DPR 207/2010.
3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all’espletamento delle attività che riguardano l’oggetto del Contratto, di richiedere al Concedente la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.
4. Qualora la sospensione totale dei lavori di cui al precedente comma 2 superi il periodo ivi previsto, comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concedente e, comunque, sia tale da comportare una Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 10, comma 6 del presente Contratto. E’ fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 46 del Contratto.
5. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili, fino a quattro quinti dell’importo del contratto, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.
Articolo 34 – Sospensione e Proroga dei Servizi
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 33, qualora in seguito a un evento di Forza Maggiore o altro evento non imputabile al Concedente, il Concedente non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto e/o in parte, dovrà fornire nell’informativa all’Utilizzatore una descrizione del/dei Servizio/i che non può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.
2. Entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, l’Utilizzatore potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 5 (cinque) giorni circa le motivazioni addotte dal Concedente in relazione ai Servizi non erogabili.
3. Ove l’Utilizzatore contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 5 (cinque) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l’erogazione del/dei Servizio/i interessati dall’evento. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il Concedente applicherà le decurtazioni e le penali di cui agli articoli 22.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i Servizi erogabili indicati nell’informativa.
5. Il Concedente si riserva in ogni momento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 308 del DPR 207/2010, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concedente non inferiore a 5 (cinque) giorni. Nell’eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni del presente articolo.
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio, nelle ipotesi di cui al comma 4:
a) qualora la sospensione ecceda i 10 (dieci) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del/i Servizio/i, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l’Equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 10 comma 6 del presente Contratto.
7. E’ fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 10 comma 6 del presente Contratto.
PARTE IV
GARANZIE E POLIZZE DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
Articolo 35 – Cauzioni
1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il Concedente presta, contestualmente alla stipula del presente Contratto una cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del d. lgs. 50 del 2016, pari al 10 (dieci)% dell’importo totale dei lavori oggetto della presente Convenzione, ridotto del 50 (cinquanta)% nei casi previsti dal suddetto d. lgs. 50 del 2016.
2. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell’Opera, il Concedente si impegna, altresì, a prestare, all’avvio della gestione, idonea cauzione, per un importo pari al 10 (dieci)% dell’importo annuo del Canone di Disponibilità di cui all’art. 8bis. Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 1, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
3. Il Concedente si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal d. lgs. 50/2016 e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
Articolo 36 – Polizze Assicurative
1. Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal d. lgs. 50/2016 e dal Regolamento:
a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del d. lgs. 50/2016, a copertura:
(i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004;
(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5 (cinque)% della somma assicurata e per le opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 125, comma secondo del Regolamento;
b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del d. lgs. 50/2016, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non inferiore al 50 (cinquanta)% del valore dell’ Opera realizzata;
c) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del d. lgs. 50/2016, a copertura della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non può essere inferiore a euro 1.000.000 (eurounmilione/00).
2. La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la copertura assicurativa di cui ai punti b) e
c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea, a stipulare, ai sensi dell’articolo 111 comma 1 del Codice, a far data dall’approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato articolo 111, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a euro 20.000,00 (euroventimila/00).
4. Il Concessionario si impegna altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla Fase di gestione, per un massimale minimo di euro 20.000,00 (euroventimila/00) per sinistro e euro 500.000,00 (eurocinquecentomila/00) per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovranno includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.
Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di gestione dei Servizi.
5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente:
a) almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 129, comma 1 del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all’articolo 129 comma 2 del Codice unitamente al relativi certificati di assicurazione.
6. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
7. Resta in ogni caso inteso che il Concedente, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività all’Utilizzatore, ai dipendenti e consulenti dei Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
PARTE V
ALTRE CONDIZIONI E VICENDE DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
Articolo 37 – Elezione domicilio e comunicazioni
1. Agli effetti del presente Contratto le Parti eleggono i seguenti, rispettivi domicili:
Concedente: […INSERIRE DATI…]
Via […..]
pec: […]
Utilizzatore: COMUNE DI […]
Via […] pec: […]
2. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto, salvo diversa esplicita previsione, dovranno essere effettuate per iscritto, all'indirizzo sopra indicato oppure al diverso nuovo indirizzo o nuovo domicilio ovvero a mezzo pec che ciascuna delle Parti avrà preventivamente comunicato all'altra per iscritto in conformità alle previsioni di cui al presente articolo.
Articolo 38 – Assistenza tecnico-amministrativa
1. Durante la durata del Contratto di disponibilità al Concedente saranno sottoposti per parere consultivo non vincolante, i progetti riguardanti le nuove lottizzazioni o altri immobili di interesse comunale, per i quali sarà obbligato a segnalare eventuali mancanze di requisiti di sicurezza e di legge, al fine della successiva presa in consegna.
2. Al momento della presa in consegna di dette nuove opere ed impianti, l’Utilizzatore avrà facoltà di verificare con documentazione as-built (ovvero con elaborati grafici riportanti l'eseguito), corredata da verifiche e prove sugli impianti a firma di tecnico qualificato, la rispondenza alle norme vigenti e a quanto da egli evidenziato nel parere consultivo. In mancanza di uno o più requisiti di sicurezza e di legge, l’appaltatore potrà condizionare la presa in consegna degli impianti fino all’eliminazione delle inadeguatezze.
Articolo 39 – Personale addetto
1. Con la stipula del contratto di disponibilità, il Concedente dovrà comunicare all’Utilizzatore il nominativo e il recapito telefonico:
- del suo rappresentante per le comunicazioni inerenti il contratto;
- del responsabile tecnico del contratto;
- del personale impegnato nel contratto e reperibile per il pronto intervento di cui all’art. 20 del presente contratto.
2. Ogni variazione dell’elenco così formato dovrà essere comunicata tempestivamente all’Utilizzatore.
3. Tutto il personale addetto all’esecuzione del contratto e la sua organizzazione dovranno essere tali da garantire costantemente il rispetto di tutti gli obblighi assunti e derivanti dal presente contratto, in particolare, il pieno funzionamento degli impianti, il mantenimento della loro efficienza e adeguamento alle norme, il mantenimento degli obiettivi prefissati di risparmio energetico, nonché il rispetto dei tempi per le verifiche di legge.
4. Il personale addetto, in possesso delle abilitazioni necessarie, dovrà essere idoneo a garantire i sopra citati standard qualitativi richiesti dal contratto.
Articolo 40 – Obblighi contributivi e retributivi – rispetto delle disposizioni inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro – costi della sicurezza – norme ambientali
1. Il Concedente è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Il Concedente si obbliga altresì al rispetto, verso i propri lavoratori, di tutti gli obblighi in materia di igiene, sicurezza, infortunistica, assumendo, a proprio carico, tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l’appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. Trattandosi di attività affidata in appalto, per tutti i rifiuti che saranno prodotti a seguito dell’espletamento degli obblighi previsti dal presente contratto, nessuno escluso, il Concedente deve provvedere a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, in quanto produttore degli stessi rifiuti, all’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Articolo 41 – Oneri e spese a carico del Concedente
Oltre a quanto già previsto, si intende altresì a carico del Concedente quanto segue:
a) Spese contrattuali: spese inerenti e conseguenti la stipulazione ed eventuale registrazione del contratto di disponibilità,
b) Ripristini: spese per ripristini stradali e dei marciapiedi a seguito di scavi resisi necessari per il rifacimento di linee interrate o per l’interramento di linee aeree o per interventi di riparazione in genere sugli impianti della pubblica illuminazione ed impianti semaforici. Spese per ripristini in genere conseguenti a danneggiamenti di immobili pubblici o privati derivanti dall’esecuzione degli interventi previsti.
Articolo 42 – Cessione del contratto e subappalto
1. L’Utilizzatore dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Concedente ai sensi della Legge n. 52 del 21.02.1991 è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.lgs n. 50/2016.
2. Il subappalto degli interventi del presente contratto è consentito e autorizzato alle condizioni contenute dall’art. 105 del D.lgs n. 50/2016, a patto che il Concedente abbia precedentemente espresso tale volontà in fase di presentazione della proposta nel rispetto di quanto ulteriormente indicato:
- il Concedente rimane responsabile dei danni che dovessero derivare all’Utilizzatore o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori;
- il Concedente si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Utilizzatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore;
- i subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività a loro affidate;
- il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri a carico del Concedente, il quale è l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Utilizzatore della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata;
- il Concedente si obbliga, ai sensi del richiamato dall’art. 105 del D.lgs n. 50/2016 a trasmettere all’Utilizzatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l’Utilizzatore, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il DURC di appaltatore e subappaltatori attestanti la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
- l’esecuzione delle attività subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
Articolo 43 – Successione, Cessione, Fusione, Trasformazione, Scissione
In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di estinzione della società, l’Utilizzatore oltre a poter risolvere il contratto secondo quanto indicato al precedente articolo, potrà concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
Articolo 44 – Cause di risoluzione del contratto di disponibilità
Le parti si riservano la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:
a) fallimento del Concedente;
b) violazioni gravi e ripetute del concedente nel curare la manutenzione degli impianti e strutture e delle aree di cui hanno la gestione, sia ordinaria che straordinaria;
c) mancata presentazione della cauzione di cui all’art. 35;
d) accumulo delle penali di cui all’art. 22;
e) mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore di almeno 4 (quattro) rate bimestrali consecutive dell’importo del canone di disponibilità.
Nei casi sopra citati la risoluzione del Contratto comporta:
a) l’estinzione del contratto;
b) la riconsegna dell’impianto di pubblica illuminazione, delle aree e di quanto sulle stesse realizzato secondo le disposizioni del presente contratto senza che il Concedente possa avanzare alcun diritto nei confronti dell’Utilizzatore.
Articolo 45 – Risoluzione
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 135 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concedente nei seguenti ulteriori casi:
- qualora venga accertato il venir meno durante l’esecuzione del contratto anche di uno solo dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività oggetto del presente servizio;
- in tutti i casi di risoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al presente contratto.
2. Ai sensi dell’art. 108 del D.lgs n. 50/2016, nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo da parte dell’appaltatore, nell’esecuzione del presente servizio, l’amministrazione delibera la risoluzione del contratto.
Articolo 46 – Recesso
1. Fatto salvo l’esercizio della revoca del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Utilizzatore, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere dal presente contratto nei casi di giusta causa e di mutamenti di carattere normativo ed organizzativo, interessanti l’Utilizzatore.
2. Il recesso da parte dell’Utilizzatore, da comunicarsi con lettera raccomandata a/r ovvero pec, dovrà avvenire con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.
3. Nei casi di recesso (o risoluzione) da parte dell'Utilizzatore dal presente contratto di disponibilità e comunque non derivanti da colpa o responsabilità del Concedente, dopo la messa a disposizione dell'opera, quindi dopo il verbale di messa a disposizione dell’opera, il Concedente avrà diritto al pagamento dei canoni residui scaduti e non saldati.
4. In tutti i casi di recesso o risoluzione, il Concedente deve garantire comunque la continuità del servizio per il tempo necessario all’Utilizzatore di affidare la gestione ad altro soggetto.
Articolo 47 – Risoluzione delle controversie
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in ordine al presente Contratto o comunque derivanti dal Contratto, dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Pesaro.
Articolo 48 – Riservatezza
1. Il Concedente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle contenute nei data-base gestionali, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’espletamento del contratto.
2. Tale obbligo si estende a tutte le opere e impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. La responsabilità del Concedente in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest’ultimi. In caso di inosservanza, si configura la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale così come disciplinato al precedente art. 45.
Articolo 49 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i[bancario/io postale/i]di seguito indicato/i,dedicato/i [- anche se non in via esclusiva -] alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le persone di seguito indicate:
a) [•]: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: [•] acceso presso [•];
b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: [•] (C.F. • nato a •). 3.Ciascun bonifico [bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136, e nella specie [•].
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità [• specificare nome e cognome] e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 45.
6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l’impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•].
7. Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
9. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Articolo 50 - Controlli
1. L’Utilizzatore ha facoltà di effettuare, durante l’esecuzione del presente contratto, controlli ed ispezioni, a suo insindacabile giudizio, con o senza preavviso, sempre e comunque alla presenza del Concedente o del suo rappresentante o del responsabile tecnico.
2. L’Utilizzatore ha facoltà altresì di prendere visione, in qualsiasi momento, dei registri di manutenzione e di tutta la documentazione in genere inerente il Contratto.
3. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate rispetto a quanto previsto dal presente contratto saranno immediatamente notificate.
Articolo 51 - Efficacia novativa e modifiche
1. Il presente Contratto di Disponibilità viene redatto in un unico esemplare originale e si compone di
n. 25 (venticinque) pagine, 55 (cinquantacinque) articoli e 3 (tre) allegati.
2. Le presenti condizioni sono le uniche vincolanti ed efficaci tra le parti.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto saranno efficaci solo se concordate tra le parti, effettuate per iscritto e notificate a mezzo racc. A/R ovvero PEC ai domicili indicati al precedente art. 27.
Articolo 52 - Regime fiscale
A tutti gli effetti di legge il presente contratto è soggetto al regime fiscale di applicazione dell’imposta IVA ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge 11 agosto 2006 n. 248 e ss.mm.ii., trattandosi di attività di impresa.
Articolo 53 - Registrazione
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con oneri e spese a carico del Concedente.
Articolo 54 – Norme applicabili
1. Il presente atto è regolato dalla Legge italiana. In particolare, ad esso si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente Atto e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice, il Regolamento e le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.
Articolo 55 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, le parti procederanno al trattamento dei dati forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
2. I dati non verranno comunicati o venduti a terzi.
3. I dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati.
4. Ai sensi dell’art. 7 del suindicato decreto, le parti ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei dati, sulle modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata.
Letto, confermato e sottoscritto in un unico esemplare originale.
L’Utilizzatore
Il Concedente
Allegati
Allegato I - Documenti Contrattuali Documento 1: Studio di Fattibilità; Documento 2: Progetto Esecutivo;
Documento 3: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concedente;
Documento 4: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi;
Documento 5: Cronoprogramma di sintesi delle attività del Concedente (fasi di progettazione, costruzione, collaudo);
Documento 6: Disciplinare di gestione dei servizi oppure Disciplinare di gestione tecnica e funzionale (manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata);
Documento 7: Meccanismo di riduzione del Canone di disponibilità; Documento 8: Piano economico – finanziario della Concessione;
Documento 9: Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 del Codice e polizze assicurative; Documento 10: Offerta del concedente;
Documento 11: Risposta ai quesiti posti in fase di gara; Documento xx:
Documento 7 - Meccanismo di riduzione del Canone di disponibilità
Ai sensi dell’art. 188, comma 1, lett. a del D. Lgs. 50/2016, la riduzione del Canone di Disponibilità per l’effettiva messa a disposizione dell’opera e delle prestazioni, viene calcolata sulla base dei seguenti parametri:
Parametro | u.m. | Valore di riferimento |
Numero di concessioni cimiteriali (urne e loculi) effettivamente stipulate nell’anno solare | numero | Numero 8 (otto) contratti di concessioni cimiteriali stipulate nell’anno solare |
Tali valori di riferimento per ciascun parametro, sono indicati dal concorrente in sede di gara nell’offerta tecnica e vengono indicati nello schema di contratto di disponibilità. La riduzione del Canone di Disponibilità avviene quando almeno uno dei valori di riferimento di cui sopra, comunicati annualmente dall’Ufficio Concessioni cimiteriali dell’Utilizzatore risultano essere rispettivamente:
Parametro | Valore di riferimento |
Numero di concessioni cimiteriali (urne e loculi) effettivamente stipulate nell’anno solare | Inferiore al valore di 8 (otto) contratti di concessioni cimiteriali stipulate nell’anno solare |
Il Canone di Disponibilità viene ridotto proporzionalmente applicando all’importo del Canone di Disponibilità, come risultante dalla gara. La percentuale di variazione viene calcolata applicando la seguente formula:
Parametro numero di concessioni cimiteriali (urne e loculi) effettivamente stipulate nell’anno solare
Variazione % = (Valore di Riferimento/Valore Rilevato Annualmente) x 100
Per la riduzione del Canone di Disponibilità, si utilizza la percentuale così calcolata.
Nel caso in cui la % di variazione di uno parametro risulti essere superiore o uguale al 50%, il Canone di Disponibilità non viene erogato dall’Utilizzatore al Concedente.
Allegato II - Definizioni
Le definizioni di seguito riportate sono meramente indicative e non esaustive e si pongono quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni che intraprendono operazioni di PPP mediante l’istituto della concessione di lavori pubblici. Resta pertanto ferma la necessità che le Amministrazioni valutino la congruità e la coerenza delle stesse rispetto ai singoli casi di specie oggetto della loro attività.
Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a:
(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel “Caso Base” corrente alla data dell'evento o circostanza;
(iv) con riferimento al parametro TIR dell’Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza.
Attività Primaria indica il servizio “core” di pubblica utilità per l’erogazione del quale si ritiene necessaria la costruzione e la gestione dell’Opera.
Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell’Opera, alla prestazione dell’Attività Primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile.
Bando di Gara indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento per l’affidamento del Contratto di Disponibilità.
Capitolato di Gestione indica l’allegato documento al presente Contratto, costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell’Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi commerciali e a tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto.
Categorie prevalenti e scorporabili: si riferiscono a quelle lavorazioni di cui si compone l’opera da realizzare. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e che identifica i lavori da realizzare; tutte le altre categorie (generali o specializzate) sono considerate scorporabili.
Certificato di Collaudo indica il certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 141 del Codice;
Certificato di ultimazione dei lavori indica il certificato attestante l’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 199 del DPR 207/2010.
Codice identificativo di Gara o CIG indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
Codice indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Codice Unico di Progetto o CUP indica il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti di attuazione.
Collaudo indica il collaudo dell’Opera risultante dal certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 141 del Codice.
Collaudo in Corso d’Opera: è obbligatorio in caso di contratti di concessione come previsto dall’art. 141 comma 7 del Codice e dall’articolo 215, comma 4 del Regolamento.
Concedente indica l’aggiudicatario del contratto per i lavori di realizzazione di nuovo colombario – II° stralcio funzionale presso il cimitero capoluogo del Comune di San Giorgio di Pesaro con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del presente Contratto.
Consegna dei Lavori indica il momento in cui il Concedente viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell’Opera oggetto del Contratto, mediante la redazione del verbale di consegna di cui all’articolo 154 del DRP 207/2010.
Contratto di Finanziamento indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data [•] ovvero che sarà sottoscritto dal Concedente con i Finanziatori al fine di finanziare, inter alia, parte dei costi di costruzione dell’Opera.
Contratto di Appalto: è il contratto che intercorre tra il Concedente e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i quando il concedente stesso non esegue direttamente i lavori, o ne affida una parte a terzi.
Contratto di disponibilità indica il presente Contratto, inclusivo dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito del rapporto.
Contratto di Subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concedente o l’Appaltatore e l’impresa o le imprese esecutrici dei lavori indicati in sede di Offerta, sia nel caso in cui il Concessionario esegua direttamente i lavori sia nel caso in cui affidi a terzi, totalmente o parzialmente tramite contratto di appalto, l’esecuzione dei lavori.
Contributo indica il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concedente a titolo di prezzo ai sensi dell’articolo 8bis del presente Contratto.
Corrispettivi/Canoni indica complessivamente i corrispettivi da riconoscere al Concedente in conto gestione, costituiti dal Corrispettivo di Disponibilità e (eventualmente) dal Contributo e dal Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità, ai sensi dell’articolo 7, 8 e 8bis del presente Contratto.
Corrispettivo di Disponibilità indica il corrispettivo da corrispondere al Concedente per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell’Opera ai sensi del presente Contratto.
Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi) indica il corrispettivo da corrispondere al Concedente, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità dell’Opera, ai sensi del presente Contratto e dei Documenti Contrattuali connessi.
Cronoprogramma è parte integrante del Progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 33 del DRP 207/2010. Ai sensi dell’articolo 40 del DRP 207/2010 contiene l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei Servizi.
Direttore dei Lavori indica il soggetto incaricato dall’Utilizzatore per lo svolgimento delle attività di Direzione dei lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità del Progetto esecutivo e del presente Contratto.
Direzione dei Lavori indica l’ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico- contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste nella presente Convenzione;
Disponibilità dell’Opera indica la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale.
Documentazione di Gara indica, congiuntamente, i documenti relativi alla gara e così denominati: Lettera d’invito, Studio di Fattibilità.
Documentazione Progettuale indica il Progetto Preliminare, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo.
Documenti Contrattuali indica i documenti elencati all’Allegato I del presente Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Equilibrio Economico-Finanziario indica l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione dell’Opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 143, commi 8 e 8- bis, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico- Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo 19 del presente Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-Finanziario.
Errore o Omissione di Progettazione del Concedente ai sensi del d. lgs. 50 del 2016, indica l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata ed erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Fase di Costruzione: individua il periodo intercorrente fra l’avvio dei lavori decorrente dalla data del verbale di Consegna dei lavori e la certificazione di ultimazione dei lavori.
Fase di Gestione: individua il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la scadenza del Contratto di Disponibilità.
Fase di Progettazione: individua il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l’avvio della Fase di Costruzione.
Finanziatori indica gli istituti di credito che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi del d. lgs. 50 del 2016 ai fini della realizzazione dell’Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo.
Flusso di Cassa Disponibile indica, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell’Opera) la differenza tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA).
Forza Maggiore indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del presente Contratto. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:
a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’Utilizzatore, il Concedente, ovvero l’affidatario di lavori o servizi oggetto del presente Contratto;
b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
e) epidemie e contagi;
f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, all’Utilizzatore o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del presente Contratto;
g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento;
h) ritrovamento di reperti archeologici;
i) atti o fatti posti in essere da terzi; j) [•]
Indicatori di Equilibrio indica il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’azionista rappresentativi dell’Equilibrio Economico- Finanziario del Contratto di Disponibilità.
Indicatore di Performance è detto anche indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators o KPI). E’ l’indicatore, riportato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale, che monitora l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell’Opera.
Legge indica la legislazione vigente nel corso di validità del presente Contratto.
LLCR (Long Life Cover Ratio) indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra
(i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo.
Livello minimo dell’Indicatore di Performance è specificato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale e indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale.
Livello obiettivo dell’Indicatore di Performance indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello obiettivo della relativa caratteristica prestazionale.
Messa in Esercizio indica la data dell'effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, come risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario.
Offerta indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dal Concedente in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base della quale è stata aggiudicato il Presente Contratto di Disponibilità.
Opera indica l’opera [specificarne la denominazione •] risultante dall’ insieme di lavori edilizi o di genio civile oggetto della Documentazione Progettuale approvato dall’Utilizzatore.
Parte/i indica il Concedente o/e lìUtilizzatore unitamente considerati.
Piano Economico-Finanziario (PEF) indica l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell’Opera per l’arco temporale di durata del Contratto, asseverato da [•], allegato al presente Atto sub allegato [•], comprendente la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.
Piano Particellare degli Espropri indica il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
Progetto Definitivo indica il progetto di cui all’art. 93, comma 4, del Codice e di cui agli articoli da 24 a 32 del Regolamento, che il Concedente è tenuto a predisporre, ovvero è posto a base di gara.
Progetto Esecutivo indica il progetto di cui all’articolo 93, comma 5, del Codice e di cui articoli da 33 a 43 del Regolamento, che il Concedente è tenuto a predisporre, ovvero è posto a base di gara.
Progetto Preliminare indica il progetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice e di cui agli articoli da 17 a 23 del Regolamento posto a base di gara.
Programma Manutentivo, allegato al Progetto esecutivo, indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati sia ordinari che straordinari.
Regolamento indica il regolamento di attuazione del Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.
Responsabile del Procedimento indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.
Responsabile della Gestione indica il Direttore dell’esecuzione, che può essere una figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità dei documenti contrattuali.
Responsabile per la Sicurezza indica il soggetto individuato dal Concedente e incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. nonché di quelli previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto, ancorché emanati successivamente alla stipula della presente Convenzione.
Servizi indica congiuntamente i Servizi Accessori alla Disponibilità di supporto all’Attività primaria correlata all’Opera oggetto della Convenzione, così come meglio specificati nel Capitolato di Gestione, e i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali.
Servizi Accessori alla Disponibilità indica i servizi necessari per garantire la piena fruibilità dell’Opera, rispondenti a una chiara esigenza del Concedente, che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale (per esempio, lavanderia e mensa).
Servizi Commerciali: indica i servizi di gestione di attività che il Concessionario avrà diritto di svolgere nei confronti dei terzi e individuati come tali nella presente Convenzione (per esempio, locazione di spazi a uso commerciale).
Servizi a Tariffa indica quei servizi commerciali svolti nei confronti dell’utenza, soggetti a Tariffa e individuati come tali nella presente Convenzione (per esempio, parcheggio).
Soggetto Espropriante indica l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma.
Solidità Patrimoniale indica l’attitudine dell’impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo. Nella pratica ciò si traduce nella capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente ma, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale. Per il calcolo dell’indice di solidità patrimoniale si può far riferimento alla Delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla GU n. 297/2013.
Spese Tecniche indica le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92,
comma 5 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.
Stato Avanzamento Lavori (SAL): è il documento che attesta l'avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al fine di poter calcolare l'importo che il Concedente deve pagare al Concessionario per l’esecuzione dei lavori.
Tariffe indica le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell’articolo 22 della presente Convenzione.
TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario.
TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario.
Valore Contrattuale Annuo di Servizi indica il valore annuale associato a ciascun servizio.
VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell’arco del periodo della Concessione.
VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall’investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della Concessione.
Variante/i indica la/e Variante/i al progetto e/o in corso d’opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dal presente contratto.
Allegato III – Matrice dei rischi
FASE DI COSTRUZIONE | |||||||
RISCHIO DI COSTRUZIONE Rischio che la realizzazione dell’opera non avvenga nei tempi, costi e con le specifiche concordate. | |||||||
Rischio presente | Tipologia specifica di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione Soggetto Pubblico | Allocazione Soggetto Privato | Non allocato | Principali riferimenti nel Contratto |
SI | Rischio normativo - regolamentare e politico | Rischio che modifiche legislative non prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e /o che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione dell’Opera | Maggiori costi di adattamento o al nuovo quadro rego- latorio e politico. Ritardi nella realizzazione | X | Art. 11, 12, 15, 18 | ||
NO | Rischio amministrativo | Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti, pubblici e privati, competenti. | Ritardi nella realizzazione | X | Art. 11, 12, 15, 18 | ||
SI | Rischio di progettazione e varianti | E’ il rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell’opera | Ritardi e costi di nuova progettazione | X | Art. 11, 12, 15, 18 |
FASE DI GESTIONE | |||||||
RISCHIO DI DOMANDA Rischio legato alla variabilità della domanda di servizi, non dipendente dalla qualità del servizio prestato dal soggetto privato. | |||||||
Rischio | Tipologia | Descrizione | Effetti | Allocazione | Allocazione | Non | Principali |
presente | specifica di | Soggetto | Soggetto | allocato | riferimenti | ||
rischio | Pubblico | Privato | nel | ||||
Contratto | |||||||
SI | Rischio di contrazione della domanda | Rischio di una contrazione della domanda nel caso di servizi a tariffazione sull’utenza/commerciali | Diminuzione dei ricavi. | X | Art. 9, 30 | ||
RISCHIO DI DISPONIBILITA’ La qualità e la quantità del servizio erogato è inferiore rispetto agli standard previsti nel contratto o sono disattesi altri parametri di performance fissati dall’Amministrazione. | |||||||
Rischio | Tipologia | Descrizione | Effetti | Allocazione | Allocazione | Non | Principali |
presente | specifica di | Soggetto | Soggetto | allocato | riferimenti | ||
rischio | Pubblico | Privato | nel | ||||
Contratto | |||||||
SI | Rischio disponibilità | Rischio che la struttura non sia disponibile secondo gli standard tecnici e funzionali prestabiliti e/o si verifichi una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti | Aumento dei costi di manutenzioni programmate e decurtazioni del corrispettivo | X | Art. 27, 28, 28bis, 29, 30 | ||
SI | Rischio di gestione | Rischio che i costi di gestione dei Servizi Accessori alla disponibilità siano più alti di quelli preventivati; e/o che il gestore non sia in grado di erogare i Servizi secondo gli standard pattuiti; | Possibile aumento dei costi di gestione dei servizi e/o decurtazione canoni | X | Art. 27, 28, 28bis, 29, 30 |
ALTRI RISCHI | |||||||
Rischio presente | Tipologia specifica di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione Soggetto Pubblico | Allocazione Soggetto Privato | Non allocato | Principali riferimenti nel Contratto |
SI | Rischio operativo | Rischio economico tout court | Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e/o i | X | La Convenzione è impostata per trasferire |
costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto del contratto | il rischio economico in capo al partner privato e non prevede forme di garanzie pubbliche |