Procedura per la valutazione del danno. L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra la Compagnia, o persona da questa incaricata, e l’Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti nominati uno dalla Compagnia e l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o l’Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle dell’eventuale terzo perito sono ripartite a metà. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborserà, nei limiti del 5% dell’Indennizzo, e comunque entro un massimo di Euro 10.000,00= (Diecimila/00=), le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato abbia scelto e nominato ai sensi di quanto precede, nonché la metà degli onorari di competenza del terzo perito eventualmente nominato.
Appears in 3 contracts
Samples: Polizza Multirischi Abitazione, Informative Communication on Behavioral Obligations for Intermediaries, Informativa Sugli Obblighi Di Comportamento
Procedura per la valutazione del danno. ARBITRATO L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra la Compagnia, direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, e l’Assicurato, con l’Assicurato o persona da lui designata, ovverooppure a richiesta di una del- le Parti, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti fra due Periti nominati uno dalla Compagnia e l’altro dall’Assicurato, Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due periti Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni operazio- ni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o l’Assicurato una delle Parti non provvedono provvede alla nomina del proprio perito Perito o se i periti Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fattatali nomine, ad iniziativa della parte più diligenteanche su istanza di una sola delle Parti, dal sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione giurisdi- zione il Sinistro sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre Perito; quelle dell’eventuale del terzo perito Perito sono ripartite a metà. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborserà, nei limiti del 5% dell’Indennizzo, e comunque entro un massimo di Euro 10.000,00= (Diecimila/00=), le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato abbia scelto e nominato ai sensi di quanto precede, nonché la metà degli onorari di competenza del terzo perito eventualmente nominato.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’autoveicolo, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’autoveicolo
Procedura per la valutazione del danno. L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra la Compagniadirettamente dall’Impresa, o persona da un perito da questa incaricataincaricato, e l’Assicurato, con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, mediante le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti nominati uno dalla Compagnia e l’altro dall’Assicurato, da nominarsi con apposito atto unicoatto. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranzamaggio- ranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, ope- razioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o l’Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fattatale nomina, ad iniziativa della parte più diligenteanche su istanza di una sola delle Parti, dal è de- mandata al Presidente del Tribunale nella più vicino alla resi- denza dell’Assicurato. Nel caso in cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sia stata richiamata la garanzia opzio- nale presente all’articolo “Onorari dei periti”, l’Impresa sostiene le spese per gli onorari del proprio perito, mentre quelle dell’eventuale perito nominato dal Contraente o persona da lui designata con apposi- to atto unico più la quota parte delle spese sostenute per il terzo perito sono ripartite a metà. In caso fino alla concorrenza di Sinistro indennizzabile a termini quanto indi- cato nella Scheda di Polizza la Compagnia rimborserà, nei limiti del 5% dell’Indennizzo, e comunque entro un massimo nella Scheda tecnica di Euro 10.000,00= (Diecimila/00=), le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato abbia scelto e nominato ai sensi di quanto precede, nonché la metà degli onorari di competenza del terzo perito eventualmente nominatomodulo.
Appears in 2 contracts
Samples: Insurance Agreement, Contratto Di Assicurazione Incendio E Altri Danni Ai Beni
Procedura per la valutazione del danno. L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra la Compagniacon le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, e l’Assicurato, con il Contraente o persona da lui designata, ovvero, quando ; oppure a richiesta di una delle Parti lo richieda, mediante periti parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia e l’altro dall’Assicurato, Società ed uno dal Contraente con apposito atto unicounico da redigersi entro 90 giorni dalla richiesta di arbitrato. I due periti Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito Xxxxxx interviene soltanto in caso sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o l’Assicurato una delle parti non provvedono provvede alla nomina del proprio perito Perito o se i periti Periti non si accordano accordino sulla nomina del terzoterzo entro 30 giorni, la scelta sarà fattatali nomine, ad iniziativa della parte più diligente, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle dell’eventuale terzo perito sono ripartite a metàContraente. In caso di Sinistro sinistro indennizzabile a termini di Polizza della presente Sezione, la Compagnia rimborserà, nei limiti del 5% dell’Indennizzo, e comunque entro un massimo di Euro 10.000,00= (Diecimila/00=), Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato abbia scelto Perito nominato dal Contraente con il massimo risarcimento di € 130.000,00 e nominato ai sensi di quanto precedenon oltre il 10% del danno, nonché la metà degli quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di competenza nomina del terzo perito eventualmente nominatoPerito, con il limite di risarcimento per sinistro e anno di Euro 150.000,00.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Procedura per la valutazione del danno. L’ammontare del danno è concordato MOSTRE D’ARTE La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra la Compagniafra le parti oppure, o persona da questa incaricataa richiesta di una di esse, e l’Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, deve effettuarsi mediante periti Periti nominati uno dalla Compagnia e l’altro dall’AssicuratoSocietà ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due periti Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su di 12 M O S T R E D’ A R T E M O S T R E D’ A R T E richiesta di uno di essi. Il In caso di disaccordo il terzo perito Xxxxxx interviene soltanto in caso sulla materia di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o l’Assicurato una delle parti non provvedono provvede alla nomina del proprio perito Perito o se i periti Periti non si accordano sulla nomina su quella del terzo, la scelta sarà fattatali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, dal al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro sinistro è avvenuto. Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti parti sostiene le spese la spesa del proprio perito, mentre quelle dell’eventuale terzo perito sono ripartite a metà. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborserà, nei limiti del 5% dell’Indennizzo, e comunque entro un massimo di Euro 10.000,00= (Diecimila/00=), le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato abbia scelto e nominato ai sensi di quanto precede, nonché la metà degli onorari di competenza Perito; quella del terzo perito eventualmente nominatoPerito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Di Assicurazione
Procedura per la valutazione del danno. L’ammontare L’Assicuratore è tenuto ad aprire la posizione di sinistro e nominare il perito per la valutazione del danno entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della denuncia di sinistro dandone comunicazione al Broker. Nel suddetto termine l’Assicuratore si obbliga a comunicare al Broker l’eventuale rifiuto ad aprire la posizione di sinistro, motivandola dettagliatamente rispetto agli obblighi contrattuali. L'ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra con le seguenti modalità:
a) direttamente dall’Assicuratore, o da un Perito da questa incaricato, con la Compagnia, Contraente o persona da questa incaricataessa designata; oppure, e l’Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando a richiesta di una delle Parti lo richieda, mediante periti Parti,
b) fra due Periti nominati uno dall’Assicuratore ed uno dalla Compagnia e l’altro dall’Assicurato, Contraente con apposito atto unicounico (“perizia formale”). I due periti Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o l’Assicurato una delle Parti non provvedono provvede alla nomina del proprio perito Perito o se i periti Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fattatali nomine, ad iniziativa della parte più diligenteanche su istanza di una sola delle Parti, dal sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle dell’eventuale terzo perito sono ripartite a metà. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborserà, nei limiti del 5% dell’Indennizzo, e comunque entro un massimo di Euro 10.000,00= (Diecimila/00=), le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato abbia scelto e nominato ai sensi di quanto precede, nonché la metà degli onorari di competenza del terzo perito eventualmente nominato.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione
Procedura per la valutazione del danno. L’ammontare L’Assicuratore è tenuto ad aprire la posizione di sinistro e nominare il perito per la valutazione del danno entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro dandone comunicazione al Broker. L’Assicuratore si obbliga a comunicare al Broker l’eventuale rifiuto all’apertura del Sinistro entro il termine di 30 (trenta) giorni, motivandolo dettagliatamente rispetto agli obblighi contrattuali. L'ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra con le seguenti modalità:
a) direttamente dall’Assicuratore, o da un Perito da questa incaricato, con la Compagnia, Contraente o persona da questa incaricataessa designata; oppure, e l’Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando a richiesta di una delle Parti lo richieda, mediante periti Parti,
b) fra due Periti nominati uno dall’Assicuratore ed uno dalla Compagnia e l’altro dall’Assicurato, Contraente con apposito atto unicounico (“perizia formale”). I due periti Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o l’Assicurato una delle Parti non provvedono provvede alla nomina del proprio perito Perito o se i periti Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fattatali nomine, ad iniziativa della parte più diligenteanche su istanza di una sola delle Parti, dal sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le Le spese del proprio perito, Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle dell’eventuale del terzo perito Perito sono ripartite a metà. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborserà, nei limiti del 5% dell’Indennizzo, e comunque entro un massimo di Euro 10.000,00= (Diecimila/00=), le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato abbia scelto e nominato ai sensi di quanto precede, nonché la metà degli onorari di competenza del terzo perito eventualmente nominato.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy Agreement
Procedura per la valutazione del danno. L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra la CompagniaCardif, o persona da questa incaricata, e l’Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti nominati uno dalla Compagnia da Cardif e l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia Cardif o l’Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle dell’eventuale terzo perito sono ripartite a metà. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia Cardif rimborserà, nei limiti del 5% dell’Indennizzo, e comunque entro un massimo di Euro 10.000,00= 2.500,00 (Diecimila/00=Duemilacinquecento/00=), le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato abbia scelto e nominato ai sensi di quanto precede, nonché la metà degli onorari di competenza del terzo perito eventualmente nominato.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy