POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS TUTELA DEI BENI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS TUTELA DEI BENI
Lotto 1
La presente polizza è stipulata tra
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA |
XXX XXXXXXX 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
C.F. 034285581205 |
CODICE CIG 6469108CCA |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | |
Alle ore 24.00 del : |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi, proroghe e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.
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L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art.3 - Modifiche dell’assicurazione – forma delle comunicazioni
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte, per essere valide per iscritto tramite fax, lettera raccomandata , e-mail , posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale o altro mezzo idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza.
Art. 4 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione (pagamento o rifiuto di un indennizzo) dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.
Art. 5 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 6 Foro competente
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato.
Art.7 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza può essere stipulata in tutto o in parte dal contraente in nome proprio e/o per conto di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art.8 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.9 Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni
L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati.
In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art.10 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il settore competente la gestione del contratto del Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell’Amministrazione del Contraente competente alla gestione dei contratti assicurativi, ai sensi ed a parziale deroga dell’art. 1913 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e comunque in tutti i casi richiesti dall’Assicuratore, fare dichiarazione scritta alle competenti Autorità entro 15 giorni dalla data nella quale ne è venuto a conoscenza, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) dopo aver denunciato il sinistro all’Assicuratore, il Contraente può modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività;
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e) trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se l’Assicuratore o un suo fiduciario non sono intervenuti, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con l’accordo del perito incaricato dalla Società;
g) predisporre, con i tempi necessari, un primo elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art.11 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art.12 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico da redigersi entro 90 giorni dalla richiesta di arbitrato.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo entro 30 giorni, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente con il massimo risarcimento di € 130.000,00 e non oltre il 10% del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, con il limite di risarcimento per sinistro e anno di Euro 150.000,00.
Art.13 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto alle previsioni di cui all’articolo “Obblighi in caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di seguito normati;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni dei periti di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art.14 - Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.15 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società entro 30 giorni deve provvedere al pagamento dell’indennizzo, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del contraente.
Sarà comunque obbligo dell’Assicuratore procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria od assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art.16 - Informativa sui sinistri
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1 La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza semestrale (30/06 e 31/12 di ogni anno), ed anche in caso di richiesta da parte del Contraente, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n° attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato);
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- elenco sinistri riservati con indicazione dell’importo imputato a riserva;
- elenco sinistri liquidati con indicazione dell’importo pagato;
- elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito), con precisazione scritta delle motivazioni del rigetto su espressa richiesta del Contraente;
Art.17 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società ai sensi dell’art. 1911 del C.C.:
1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
5. Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
Art.18 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.
Art.20 - Prevalenza
Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.
La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 21 - Durata e proroga del contratto – Xxxxxxx
Il contratto ha la durata annuale indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.
Ai sensi dell’art. 29, D.Lgs 163/2006 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella iniziale.
E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio.
Art. 22 - Enti assicurati
Partita 1bis) Beni immobili – 1 ter) Beni immobili ex X.Xxx. 490 del 29/10/1929 e successive modifiche ed integrazioni.
Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di fabbricati per fini istituzionali e non, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente estese alle nuove fattispecie. E’ fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 120 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Il pagamento del premio aggiuntivo od il rimborso del premio è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio).
Parimenti anche le alienazioni / dismissioni verranno regolamentate nelle modalità di cui sopra.
Partita 2) Beni mobili
Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di enti di cui alla presente Partita 2) Beni mobili, per fini istituzionali e non, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente estese alle nuove fattispecie. E’ fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 120 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Il pagamento del premio aggiuntivo od il rimborso del premio è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio).
Parimenti anche le alienazioni / dismissioni verranno regolamentate nelle modalità di cui sopra.
Art. 23 - Regolazione premio
La comunicazione dell’acquisizione e/o alienazione e/o dismissione a qualsiasi titolo da parte della Contraente di fabbricati, dovrà riportarne il valore, nonché il giorno ed il mese dell’effettiva acquisizione e/o alienazione. Relativamente ai beni mobili il Contraente dovrà riportare il valore complessivo in aumento e/o diminuzione se modificato.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
A fronte di detta comunicazione la Società, provvederà con apposite appendici ad incassare e/o rimborsare il premio entro 60 giorni dalla data di emissione (appendice di regolazione) del corretto documento ricevuto dall’Ente, nonché a comunicare il nuovo premio annuo
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1 (appendice di variazione), come di seguito specificato:
• Annualità precedente: relativamente ai fabbricati tanti 360esimi, quanti sono i giorni di copertura rilevati dalla comunicazione dell’Assicurato relativa alle acquisizioni ed alle alienazioni intervenute;
• Per l’annualità in corso: differenza fra il premio versato all’inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora gli incrementi e/o le alienazioni fossero state note alla Società all’inizio del periodo assicurativo stesso.
Detta appendice di regolazione evidenzierà altresì il premio afferente l’annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata, derivante dalle nuove acquisizioni e/o alienazioni.
La differenza a favore dello Società, o l’eventuale rimborso alla Contraente, risultante dalla regolazione premio, deve essere pagata dal Contraente, od allo stesso rimborsata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’apposita appendice ritenuta corretta, che verrà spedita entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 24 - Clausola broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all’A.T.I. AON S.p.A., (Ditta Mandataria) e AIB All Insurance Broker Srl (Ditta Mandante) entrambe iscritte alla Sezioe B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D. Lgs. 209/2005 e
s.m.i. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto dell’Ente. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 8% del premio imponibile.
Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Xxxxxx, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del Regolamento dell’ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.
Ai sensi di Xxxxx, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 26 – Recesso per mancato adeguamento CONSIP
Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, e di contestuale mancato adeguamento alle predette condizioni da parte della Compagnia aggiudicataria.
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Società/Compagnia/Impresa: La Compagnia che assicura il presente rischio
Assicurazione: Il contratto di Assicurazione
Polizza: Il documento che prova l’Assicurazione
Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa
Broker La Associazione Temporanea di Impresa, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., fra AON S.p.A (Ditta Mandataria) e AIB All Insurance Broker Srl (Ditta Mandante). quali Società incaricate dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciute dalla Società.
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne
Franchigia / minimo e massimo non indennizzabile:
La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente
Scoperto: La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico del Contraente
Sinistro / Xxxxx: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la
garanzia assicurativa
Risarcimento e/o indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro all’assicurato
e/o agli aventi diritto
Danni diretti: I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione
Danni consequenziali: Sono danni materiali non direttamente provocati dall’evento
(ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all’evento stesso
Danni indiretti: Sono le spese straordinarie che l’Assicurato deve sostenere per
il proseguimento dell’attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza
Beni Immobili: tutte le costruzioni ovunque esistenti e le opere murarie, di
finitura, compresi fissi ed infissi comprese le opere di fondazione ed interrate, gli impianti idrici, igienici, termici, elettrici, fotovoltaici, di condizionamento anche se posti
all’esterno e quant’altro è parte integrante delle costruzioni, compresi i beni fissi destinati in modo durevole al servizio e/o ornamento del fabbricato, compresi i muri di cinta, le recinzioni e le pavimentazioni di pertinenza dei fabbricati, anche se esterne, nonché le quote comuni in caso di locali in condominio o comproprietà, il tutto di proprietà del contraente, in uso, in possesso o comunque nella disponibilità dello stesso, anche se in gestione, locazione, comodato, uso di terzi, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive e escluso solo quanto compreso alla definizione beni mobili, nulla escluso né eccettuato;
rientrano alla voce beni immobili anche impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione, compresa quella stradale, nonché i giardini ed aree cortilive e verdi di pertinenza degli immobili assicurati, anche con alberi ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo urbano di pertinenza pubblica
Beni Mobili Ogni cosa, bene di proprietà, in uso, possesso, deposito, disponibilità o detenuta a qualsiasi titolo dall’Assicurato, sia fissa che mobile, presso ubicazioni proprie e/o di terzi, anche se di proprietà dei dipendenti, amministratori, segretario e/o di terzi; compreso quanto possa trovarsi all’aperto per propria naturale destinazione; rientrano inoltre alla voce beni mobili anche i mezzi semoventi o veicoli in genere, purché NON registrati presso la Motorizzazione Civile o il PRA, se ed in quanto non assicurati con specifica polizza, nonché sistemi di elaborazione dati, relative unità periferiche, apparecchiature elettriche, elettroniche, impianti ed apparecchiature ad impiego mobile in genere, o comunque a tale uso destinate per l’attività specifica, sempreché non assicurate con specifiche polizze; compreso quanto indicato alle definizioni “Mezzi di custodia” e “Difese interne” escluso quanto definito alla voce “valori” e “opere d’arte”
Valori Denaro, anche in valuta estera, libretti di risparmio, monete d’oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, fustelle di medicinali rimborsabili, polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto e/o mensa, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o
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interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell’Assicurato, che di terzi e del quale l’Assicurato stesso sia in possesso, ne sia o no responsabile
Opere d’arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, mobili, tappeti, monete, sculture, bronzi, incisioni, cere, raccolte in genere, oggetti di interesse storico artistico ed altri oggetti d’arte che possono essere identificati come tali, se di valore superiore a Euro 5.000,00 per ogni singolo oggetto, non già assicurate con specifiche polizze
Archivio storico : Raccolta di documenti storici, di fotografie, pubblicazioni, libri,
disegni, manoscritti, registri, carteggi, cartoline, manifesti, lettere ed ogni altro bene costituente l’archivio storico dell’Assicurato.
Esplodenti Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato.
Comunicazione Per comunicazioni alla Società si intendono tutte le
comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione
Incendio La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Implosione Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Scoppio Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio
Guasto I danni derivanti agli impianti fotovoltaici da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica o
elettrica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo,
quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali: errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
Bang sonico Il suono prodotto dall’onda d’urto generata da un oggetto (ad esempio un aereo) quando questo si muove, in un
fluido, con velocità superiore alla velocità del suono o nel rientro a velocità subsonica.
Dipendenti: Le persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in
rapporto di dipendenza, siano incaricate od autorizzate dall’Assicurato a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell’ambito dei beni assicurati e dell’attività descritta
Mezzi di chiusura: I serramenti di aperture verso l’esterno dei locali poste a
meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall’esterno, costituiti da:
- superfici continue in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature od analoghi congegni manovrabili esclusivamente dall’interno;
oppure
- inferriate fissate nel muro
Mezzi di custodia: Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti di peso
superiore a 100 Kg o, se di peso inferiore, murate ed ancorate, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate
Difese interne: Serramenti interni, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave
Furto: L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
Furto con rottura o scasso: Il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione
delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali
Furto con introduzione clandestina:
Il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali
Furto con destrezza: Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere
l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti
Xxxxxx: Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene, esercitando violenza sulla cosa
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1 e non sulla persona
Rapina: L’impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene e/o ad altra persona, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
Estorsione Il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un
xxxxxxxx profitto con altrui danno.
Guasti cagionati dai ladri: I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura
dei locali, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli
Portavalori: Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa
Valore commerciale: il prezzo che correntemente l’oggetto ha o che potrebbe
venirgli attribuito nel mercato dell’arte e dell’antiquariato
Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto dopo
il restauro rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
Periodo di indennizzo Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come
limite la durata specificata in polizza, durante il quale i risultati dell’attività risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro
Costi fissi ammortamenti, oneri finanziari, spese di gestione, servizi amministrativi e quant’altro di insopprimibile anche in costanza di evento dannoso che riduca l’attività prestata
ALL RISKS DANNI DIRETTI AL PATRIMONIO
SEZIONE A
DESCRIZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO
L'Assicurato, nella propria attività istituzionale, svolge attività pubblica, ed effettua la gestione di tutte le attività complementari all'attività di cui sopra, può produrre energia tramite proprio impianto di cogenerazione, è proprietario di fabbricati sia adibiti che non, ad attività pubblico/amministrativa, anche occupati da terzi, esclusa tuttavia ogni attività industriale svolta direttamente dal Contraente stesso se non sia istituzionalmente contemplata;
può detenere e/o utilizzare, a qualsiasi titolo (comodato, usufrutto o altro), per lo svolgimento delle proprie attività, beni immobili o beni mobili di terzi.
La conduzione delle attività stesse e tutti i servizi sussidiari, complementari o accessori sono quelli che la diligenza o la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare.
Denominazione | Somme assicurate | Tassi ‰ (*) | Premi (*) | |
Part. 1) | Beni Immobili (esclusi quelli indicati alle partite 1bis ed 1ter) | 2.000.000,00 | ||
Part. 1) | Beni immobili | 292.273.250,0 | ||
bis | Fabbricati | 0 | ||
Part. 1) | Beni immobili | |||
ter | Fabbricati ex | |||
X.Xxx. 490 del | 107.144.100,0 | |||
29/10/1999 e | 0 | |||
successive | ||||
modifiche: | ||||
pertanto sono | ||||
esenti da imposte | ||||
ai sensi della | ||||
legge 53 del | ||||
28/02/1983. | ||||
Part. 2) | Beni Mobili | 8.000.000,00 |
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Part. 3) | Ricorso Terzi | 3.000.000,00 | ||
Part. 4) | Archivio Storico | 2.000.000,00 | ||
Part. 5) | Opere d’arte | 2.600.000,00 | ||
* Tassi ‰ e premi annui, comprensivi di accessori e imposte, con esclusione della Partita 1.ter) il cui premio offerto è imponibile
Limite di indennizzo : l’importo di massimo risarcimento per ciascun sinistro non potrà superare Euro 50.000.000,00 per entrambe le sezioni di polizza (combined).
Precisazioni:
Partita 4) “Archivio Storico”: il contenuto dell’archivio storico, così come precisato alla voce “Definizioni” di polizza, è ubicato in Bologna, nei locali della Città Metropolitana siti in Via della Rondine n.3.
La somma assicurata alla Partita 4) è prestata “a primo rischio assoluto”, pertanto in caso di danno l’Impresa non applicherà il disposto di cui all’Art. 1907 del C.C. (assicurazione parziale).
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, e limitatamente alla Partita 4), l’assicurazione viene prestata nei seguenti termini:
- in caso di danno parziale, vengono risarciti i costi di restauro, così come indicati all’Art. 13.19), resi necessari a seguito di un sinistro indennizzabile e fino alla concorrenza della somma assicurata;
- in caso di danno totale, ove non sia possibile il restauro dei beni danneggiati, la Società risarcirà all’Assicurato una somma a titolo di risarcimento equivalente al valore che gli enti assicurati avevano, in base al loro stato d’uso, al momento del sinistro e fino alla concorrenza della somma assicurata.
In caso di danno, l’Impresa liquiderà il sinistro con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 3.000,00 per sinistro.
1) Rischio assicurato
La Società si obbliga a risarcire all’Assicurato i danni materiali, diretti e consequenziali causati alle cose e beni assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dagli articoli di seguito esposti nella presente Sezione.
L’assicurazione è prestata per tutti i beni immobili e mobili, secondo la propria definizione. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose e beni assicurati per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini della presente Sezione.
Si precisa inoltre che alla definizione “Beni mobili” devono intendersi espressamente assicurati anche gli indumenti, oggetti e valori dei dipendenti, del segretario e degli amministratori fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per persona di Euro 25.000,00 per sinistro.
2) Spese per demolizione, sgombero
La Società risarcisce inoltre le spese, necessariamente sostenute per demolire, smantellare, sgomberare, immagazzinare, trattare e trasportare tutti i residuati del sinistro, assicurati o non, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi o radioattivi, nonché le spese di scavo stesso, livellamento, puntellatura, muratura, pavimentazioni o simili che l’assicurato debba sostenere in caso di sinistro indennizzabile per tubazioni e condutture anche se esterne ai beni immobili assicurati; sono altresì comprese le spese di bonifica del terreno, dei locali e dei beni mobili conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, fino alla concorrenza di Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno.
3) Spese di rimozione e ricollocamento
La Società risarcisce inoltre le spese sostenute per rimuovere, smontare, svuotare eventualmente decontaminare, trasportare, conservare, allocare provvisoriamente e ricollocare i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati comprese le spese per demolire beni immobili o porzioni di beni immobili rimasti illesi, necessarie per eseguire le operazioni di cui sopra, fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno,.
4) Acqua condotta
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.
La Società non indennizza:
a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo,
b) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. La garanzia è prestata con un limite per sinistro e anno di Euro 200.000.
5) Spese per la ricerca e riparazione dei guasti
La Società risarcisce le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di guasti e rotture di impianti idrici, igienici, fotovoltaici e termici, di riscaldamento, di condizionamento, distribuzione gas, nonché gli impianti e conduttori di energia elettrica o comunicazioni e di estinzione al servizio dei beni immobili di proprietà o in uso dell’Assicurato, la sostituzione di tubazioni dei relativi raccordi, dei cavi collocati nei muri e/o nei pavimenti e/o sotterranei, anche se esterni, nei quali si sia verificato il guasto o la rottura comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di beni immobili e delle pavimentazioni anche se effettuati per la sola ricerca del guasto o della rottura fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno.
6) Mancato godimento e/o perdita delle pigioni
La Società si obbliga a risarcire all’Assicurato i danni derivanti dalla perdita delle pigioni che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1 La presente garanzia vale anche per i locali occupati dall’Assicurato, per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa, nel caso di mancato godimento dei beni immobili assicurati per il periodo necessario al ripristino.
La garanzia è prestata per un periodo non superiore a 12 mesi e nel limite del 30% del valore a nuovo di ogni singolo bene immobile assicurato e danneggiato.
7) Onorari dei periti, ingegneri, architetti e consulenti
La Società risarcisce in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per architetti, progettisti, ingegneri, società di revisione professionisti e consulenti in genere per, a titolo esemplificativo e non limitativo, stime, piante, descrizioni, misurazioni, conteggi ed ispezioni, necessariamente sostenute dall’Assicurato stesso per il ripristino delle perdite e/o danni subiti dai beni assicurati fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno.
8) Spese per ricostruzione di archivi
La Società risarcisce le spese sostenute per la ricostruzione degli archivi e senza l’applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali, e/o meccaniche e/o elettroniche, per il rifacimento degli beni distrutti, danneggiati o sottratti, comprese le spese per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, nonché quelle per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno.
9) Spese di bonifica
La Società risarcisce le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, nonché le spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette.
Sono altresì comprese le spese di bonifica e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o moderatamente interessati dal sinistro.
La Società risponde delle spese di cui al presente articolo sino alla concorrenza di
€ 300.000,00 per sinistro e per anno.
10) Oneri di collaudo
La Società indennizza i costi di collaudo di beni lesi e non , per prove di idoneità e controllo sui beni assicurati, anche se risultano apparentemente illesi ma allorché vi sia un ragionevole dubbio che possano avere subito danni e quindi si renda necessario procedere a tali prove, controlli, collaudi, di tali beni per effetto di danni ad altri beni assicurati.
11) Oneri di urbanizzazione e ricostruzione
La Società indennizza i costi e gli oneri che il Contraente dovesse sostenere, a seguito di sinistro indennizzabile, in ragione di disposizioni di legge e\o ordinanze in vigore al momento
della ricostruzione ed imposte da Enti e\o Autorità Pubbliche, in caso di ricostruzione e\o riparazione e\o rimpiazzo di beni assicurati danneggiati da un sinistro.
12) Esclusioni
La Società non è obbligata per quanto di seguito enunciato:
a) i danni determinati da:
1) assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale.
2) i danni di anormale ed improprio funzionamento di macchinari apparecchiature ed impianti (non conseguenti a sinistro indennizzabile dal presente contratto) a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso, in questo caso la Società, sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente escluso;
3) danni indiretti di qualunque natura (salvo quanto previsto dalla successiva sezione);
4) deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza e finitura dei beni assicurati, salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza;
5) i danni subiti dai beni assicurati in occasione di operazioni di manutenzione, montaggio, smontaggio, pulizia dei beni stessi, e salvo che ne derivi altro danno alle cose assicurate.
b) i danni verificatisi in occasione di:
6) atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali sia di diritto che di fatto;
7) occupazione non militare protrattasi oltre 10 giorni, qualora il Contraente non denunci alle Autorità il fatto;
8) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo od in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
9) maremoti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
10) eruzioni vulcaniche, bradisismo;
quanto sopra, a condizione che l’Assicuratore provi che il sinistro sia stato determinato da tali eventi.
c) i danni dovuti a:
11) dolo del Contraente, dei Legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto previsto al successivo art.13.29) delle condizioni particolari;
12) ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita da parte dei dipendenti;
13) ordinanze di autorità, o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei beni immobili e macchinari;
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14) mancata e/o anormale manutenzione, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di beni immobili o loro parti;
15) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo.
12. bis) Beni esclusi dalla garanzia
Ai soli fini dei danni diretti, si escludono dalla garanzia i seguenti beni:
a) strade e pavimentazioni non di pertinenza dei beni immobili assicurati;
b) enti all’aperto non per naturale destinazione;
c) macchinario in leasing, se ed in quanto assicurato da altre polizze di assicurazione. In tal caso però la garanzia verrà prestata anche su tali enti con copertura in differenza di condizioni e capitali.
d) Veicoli in genere iscritti al PRA o alla Motorizzazione Civile
13) Delimitazioni di garanzia e condizioni aggiuntive
13.1) Xxxxxxxxx, fenomeni tellurici
Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto (intendendosi per quest’ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene) la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno e complesso di tutte le ubicazioni, e con il limite del 30% dell’indennizzo per singola ubicazione e con l’applicazione di uno scoperto del 10% e minimo di € 25.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto.
Agli effetti della presente estensione di garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro".
13.2) Smottamento e franamento del terreno
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
La garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari a Euro 300.000,00 per sinistro e per anno.
13.3) Inondazioni, alluvioni, allagamenti
Per danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni e inondazioni, si intendono come tali: la fuoriuscita di acqua, compresi fango e/o corpi trasportati, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, canali, bacini naturali e non, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili,
Per danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di allagamenti, si intendono come tali: i danni provocati da acqua penetrata dall’interno degli immobili per cause diverse da inondazioni e alluvioni, come a titolo esemplificativo ma non limitativo, rigurgiti della rete fognaria, penetrazione di acqua piovana dalla soglia di porte, porte finestre, ed eventi simili,
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno e complesso di tutte le ubicazioni, e con il limite del 30% dell’indennizzo per singola ubicazione e con l’applicazione di uno scoperto del 10% e minimo di € 25.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto.
13.4) Eventi atmosferici
Limitatamente ai danni materiali e diretti causati da pioggia, vento o cose da esso trasportate, l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell’importo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno e complesso di tutte le ubicazioni con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per singola ubicazione e relativo contenuto.
La Società non risponde dei danni subiti da:
- impianti all’aperto non per naturale destinazione;
- beni immobili aperti da più lati, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica.
Per beni mobili posti all'aperto per naturale destinazione l’assicurazione viene prestata fino ad un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno.
13.5) Sovraccarico di neve
Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all’interno dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti, direttamente provocati da cedimento e/o crollo totale o parziale, del tetto, pareti, lucernai o serramenti in genere provocati dal peso della neve, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno e l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 15.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto.
La Società non risarcisce i danni causati:
I. da valanghe e slavine;
II. ai beni immobili in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed ai beni mobili in essi contenuti;
III. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
13.6) Gelo e ghiaccio
Limitatamente ai danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di beni mobili, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, a condizione che i beni immobili assicurati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 96 ore precedenti il sinistro, la Società risponderà fino ad un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno.
13.7) Attentati, terrorismo e sabotaggio
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1 Limitatamente ad attentati, terrorismo e sabotaggio la Società risponderà fino dell’importo di € 15.000.000,00 per sinistro e per anno.
Sono esclusi i danni, sia diretti che consequenziali:
- conseguenti a sospensione di servizi quali gas, acqua, energia elettrica, comunicazioni o di forniture di terzi;
- dovuti a contaminazione chimica, biologica e nucleare.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 14 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso del relativo premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
Ai fini della presente polizza per “Attentati, terrorismo e sabotaggio” si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti o comunque di ingenerare paura nella popolazione.
Non rientrano quindi in tale definizione tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse nonché, salvo non rientrino nelle previsioni del comma precedente, atti vandalici e dolosi.
13.8) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi
Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici, dolosi e danneggiamenti dolosi in genere, la garanzia viene prestata fino alla concorrenza dell’importo di € 50.000.000,00 per sinistro e per anno.
La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi.
13.9) Xxxxx elettrici ed elettronici
Limitatamente ai danni elettrici ed elettronici propri delle apparecchiature elettroniche, macchine ed impianti elettrici, postazioni di telerilevamento, postazioni di telelavoro ed apparecchiature ad uso mobile, impianti termici, di condizionamento, fotovoltaici - anche di proprietà di terzi -, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la garanzia è prestata a primo rischio assoluto e la Società risponderà dei danni per una somma non superiore a Euro 500.000,00 per sinistro e per anno..
Qualora una sovratensione od un fenomeno elettrico di origine esterna colpisca l’apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno verrà liquidato con l’applicazione di uno scoperto del 5%, mentre nel caso in cui al momento del sinistro non esistano sistemi di protezione alle apparecchiature ed agli impianti danneggiati, il danno sarà liquidato con uno scoperto del 10%.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore e/o fornitore.
13.10) Mancato freddo
Limitatamente ai danni subiti dalle cose assicurate in refrigerazione, la Società risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per evento, derivante da:
1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido dal frigorifero; conseguenti:
- ad eventi garantiti in polizza;
- all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero, nei dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 8 ore.
13.11) Valori
La Società assicura, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale, gli enti descritti alla definizione “valori”.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:
a) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
c) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
d) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
13.12) Opere d’arte
La Società assicura le opere d’arte, così come definite e nei termini contrattualmente previsti dalla presente polizza, compreso l’Art. 14), e con esclusione di quelle indicate alle specifiche Partite di polizza ed assicurate a stima accettata, fino a un massimo risarcimento di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno, e senza l'applicazione della regola proporzionale.
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1
13.13) Apparecchiature ad impiego mobile
Limitatamente alle apparecchiature elettriche od elettroniche ad impiego mobile, l’assicurazione è prestata per i danni che gli stessi subiscano in occasione del loro impiego e del loro spostamento effettuato con qualunque mezzo ed in qualunque luogo all’interno della UE.
13.14) Xxxxxxx xxxxxxx e non, macchine operatrici
Limitatamente ai veicoli, non registrati presso la Motorizzazione Civile o al PRA, l’assicurazione è prestata esclusivamente allorché detti beni si trovino in sosta all’interno di fabbricati o comunque custoditi sotto tettoie od in aree di pertinenza dell’Assicurato.
13.15) Partecipazione a mostre e fiere
Limitatamente ai beni mobili, l’assicurazione è operante anche in occasione di mostre, fiere ed avvenimenti, ai quali l’Assicurato partecipi, trasferendo temporaneamente detti beni, nel limite di Euro 300.000,00 per ogni manifestazione.
13.16) Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.
L’indennità che, a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento dei terzi interessati.
13.17) Ricorso terzi
La Società risponde fino alla concorrenza del massimale indicato nella specifica partita, delle somme che il Contraente e\o l’Assicurato siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni cagionati alle cose di terzi, compresi i dipendenti, da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.
A parziale deroga di quanto previsto ai sensi della legge 7/6/1974 n. 216 e successive modificazioni, sono considerati terzi le Società che rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori delle medesime.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro il limite di € 500.000,00.
L’assicurazione non comprende i danni:
1* di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione di acqua, aria e suolo.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
13.18) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per i beni immobili, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza delle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, di tutti i beni immobili assicurati, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per i beni mobili, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” nei limiti dei capitali assicurati in polizza e alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse, e cioè, escludendo il valore dell’area al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso ed a ogni altra circostanza influente e detratto il valore dei beni recuperati dopo il sinistro al netto delle spese sopportate per il recupero;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
In riferimento all’Art. 1907 C.C. il supplemento dell’indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale escluso il risarcimento di eventuali aggravi che ne derivino all’Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1 Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termine di detta clausola.
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione.
Se la ricostruzione o il ripristino del bene immobile, dovrà rispettare le “norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione e se il Contraente ha assicurato il valore corrispondente alla ricostruzione nel rispetto delle suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi.
4. L’assicurazione in base al "valore a nuovo” riguarda :
- i beni immobili in stato di attività, o anche di inattività (purché non in abbandono) e/o in attesa di essere attivati;
- i beni mobili in stato di attività.
5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;
6. A parziale deroga di quanto indicato al punto 3) della presente estensione è facoltà dell’Assicurato di ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravi conseguenti per l’Assicuratore.
13.19) Costo di ricostruzione speciale e differenziale storico-artistico
Ad integrazione del precedente art.13.18), si conviene che il costo di ricostruzione e/o restauro dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti, di valore storico-artistico, compresi i beni individuati con specifiche Partite (Oggetti d’arte e Archivio Storico), sarà valutato, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, tenendo conto dei particolari pregi, delle tecniche e dei materiali utilizzati degli stessi, quali a titolo esemplificativo: affreschi, ornamenti, mosaici, bassorilievi, ornamenti murari, stucchi, volte, soffittature, ecc. Pertanto, in caso di danno suscettibile di riparazione o restauro, restano a carico della Società, oltre alle spese di ripristino e restauro, i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell’accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo; nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro – e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro – si stima anche l’eventuale svalutazione o deprezzamento subito dal bene danneggiato, il cui importo resta a carico della Società.
Viceversa, in caso di danno non suscettibile di riparazione o restauro, il risarcimento sarà calcolato in base all’equo valore di mercato dell’ente assicurato, all’epoca del sinistro, salvo che per quanto riguarda gli oggetti d’arte di cui alle specifiche partite, per i quali vale il disposto di cui all’Art. 13.34).
13.20) Determinazione del costo della manodopera
Si conviene che, qualora l’Assicurato impieghi proprio personale per gli interventi di ripristino o riparazione delle cose assicurate a seguito di un evento indennizzabile a termini della presente polizza, verranno per essi indennizzati i costi orari, sia per le ore ordinarie che per
quelle straordinarie, calcolati sulle basi dell’intero costo documentato dall’Assicurato medesimo.
Nel caso, invece, la riparazione sia effettuata da Xxxxx, le spese riconosciute dalla Società per il costo orario della mano d’opera, saranno quelle risultanti dalle relative fatture.
13.21) Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto all’articolo - pagamento dell’indennizzo - delle norme che regolano l’assicurazione danni diretti sarà applicato, dietro richiesta dell’Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti tutti quanti a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Resta ferma l’applicazione delle franchigie di cui all’applicazione dello specifico articolo di polizza.
13.22) Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.
Se la contestazione sorgesse su una o più partite resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le rimanenti partite.
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Tale limite deve intendersi prestato per singolo sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere altri anticipi, sul supplemento spettantegli, che verranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
13.23) Deroga alla Proporzionale
In riferimento alle partite beni immobili e beni mobili, il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile troverà applicazione solo se la somma assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro (calcolato secondo le norme di cui all’art.13.18 - Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo); qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile troverà
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1 applicazione in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
In riferimento alla partita Ricorso Terzi, il disposto dell’Art. 1907 del C.C. non sarà operante.
13.24) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile, chiunque esso sia, nel qual caso la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa, e salvo per la parte di danno rimasta scoperta da assicurazione per effetto dell’applicazione di scoperti, franchigie o limiti di indennizzo, salvo fornitori di beni e servizi.
13.25) Coassicurazione indiretta in differenza di condizioni
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, fermo il disposto dell’Art. 11 delle Condizioni Generali – Assicurazione presso diversi Assicuratori -, la Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati dalla presente polizza (con i relativi limiti di risarcimento e franchigie) per le garanzie non previste e/o per i capitali eventualmente insufficienti delle altre polizze.
13.26) Beni assicurati - precisazione
Fermo quanto indicato alle rispettive “Definizioni” di “beni immobili” e “beni mobili”, qualora, in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, si conviene tra le parti che la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Beni mobili”.
13.27) Modifiche dei beni assicurati
Si da atto che possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) ai beni immobili, al macchinario, alle attrezzature, all’arredamento ed agli impianti per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività. Tali modifiche si intenderanno comprese nelle rispettive partite di polizza, con il relativo contenuto.
L’Assicurato è pertanto esonerato di darne avviso preventivo alla Società.
13.28) Danni precedenti
La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione nel periodo precedente la stipulazione della polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
13.29) Xxxx e comportamenti colposi delle persone di cui l’assicurato deve rispondere
A maggior precisazione e parziale deroga delle “Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx”, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo o da comportamenti colposi ai sensi dell’art. 1900 C.C., delle persone di
cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, escluso comunque il caso di dolo del legale rappresentante. In caso di dolo la Società conserva la possibilità di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell’atto.
13.30) Dimostrazione del danno
A parziale deroga dell’Art.12), lett. f) delle Condizioni Generali, qualora il perito incaricato dalla Società non intervenga entro un periodo di 10 giorni dalla data di denuncia del sinistro all’Agenzia e/o alla Società, la stessa dichiara di accettare, a dimostrazione del danno, la documentazione che l’Assicurato sarà in grado di esibire.
13.31) Pagamento del sinistro prima della chiusura di istruttoria
L’Assicurato in caso di sinistro, è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini dei patti di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria o di altra autorità competente se aperta, contro l’impegno formale di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
13.32) Pagamento con quietanza unica
Si conviene fra le Parti che gli eventuali sinistri di importo non superiore a Euro 250.000,00 verranno liquidati dalla Delegataria attraverso sottoscrizione di ”Quietanza Unica” per conto di tutte le Compagnie coassicuratrici.
13.33) Proseguo attività senza perizia
Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare da parte dell’Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l’obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
13.34) Stima accettata
L’elenco dei beni assicurati e dei valori assegnati ad ogni singolo ente, è dettagliato nella stima allegata redatta ad opera di esperti incaricati dalla Città metropolitana di Bologna.
La predetta stima, e cioè il valore attribuito ai beni assicurati, forma parte integrante della polizza ed è da considerarsi accettata dalle parti, Contraente e Società, pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascun ente, risultante dal suddetto elenco di stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro.
Questa valorizzazione sarà valida per l’intera durata del contratto, salvo che l’Assicurato o la Società non richiedano successive modifiche.
Xxxxx inteso che qualora un determinato bene non compaia nella stima poiché entrato in possesso, uso, godimento o proprietà della contraente in data successiva alla redazione della
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1 stima, il bene si intenderà ugualmente in copertura e la valutazione verrà effettuata di comune accordo tra gli esperti della contraente ed i periti della Compagnia.
Si precisa inoltre che tale nuovo bene sarà oggetto di regolazione del premio allo scadere della prima annualità assicurativa successiva alla presa conoscenza che il medesimo non rientra nella stima redatta.
Art. 13.35 - Forma dell’Assicurazione - Assicurazione con dichiarazione di valore - (valore a nuovo)
1) L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite 1bis e ter) della Sezione Danni Diretti, comprendono il valore della totalità dei Fabbricati; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nell’elaborato in calce redatto dalla Spett.le AMERICAN APPRAISAL in data 30.06.2014 (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.
Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile. Per espressa dichiarazione delle Parti - la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente polizza per quanto riguarda il predetto art. 1907 Codice Civile.
3) L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine del periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 120 gg. alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 gg. dalla data della loro effettuazione.
4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso dei periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece per una o più delle predette partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola
proporzionale (art. 1907 Codice Civile) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento, quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.
Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
I - imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;
Il - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto I), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
5) Alla scadenza del periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
7) Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui ai punti 4 a) 4 b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita , il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
7) La presente polizza rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
8) I premi dovuti a termini della presente polizza dovranno essere pagati entro 30 gg. da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; e il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'art. 2 delle norme che regolano il contratto.
9) Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose nuove assicurate eguali oppure equivalenti con altre per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1
13.36) Estensioni di garanzia
A parziale deroga dell’Art. 10), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da guasto agli impianti fotovoltaici assicurati, collaudati e pronti all’uso, fino alla concorrenza di
€ 25.000,00 per sinistro ed anno.
14) FURTO E RAPINA e GARANZIE COMPLEMENTARI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose e beni assicurati, con la sola eccezione della Partita F) “Opere d’arte”, nella forma a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale ai sensi dell’art.1907 del Codice Civile, dei rischi di seguito precisati:
14.1) Ambito della garanzia
A) Furto
a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali in uno dei seguenti modi:
1) violandone i mezzi di chiusura mediante
- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3) con introduzione clandestina.
B) Rapina
avvenuta nei locali quand'anche le persone, a seguito di violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che le detiene a consegnare le cose assicurate.
Relativamente ai valori assicurati, la garanzia è prestata anche se i medesimi si trovino al di fuori dei mezzi di custodia indicati in polizza.
C) Estorsione
come da definizione di polizza.
D) Portavalori
sottrazione dei valori, subita dall’incaricato del trasporto dei medesimi, a seguito di:
- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- scippo e/o rapina.
Il portavalori può essere un Dipendente o altra persona (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) incaricata dall’Assicurato stesso di trasferire i valori fuori dai locali dell’ufficio, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa.
La garanzia è prestata in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e l’efficacia non è limitata a specifici orari.
Il trasporto dei valori potrà essere effettuato a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione.
La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal contraente in conseguenza del contratto sottoscritto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.
15) Rischi esclusi
Relativamente all’Art.14) i rischi esclusi dall’assicurazione sono limitati ai danni:
a) verificatisi in occasione di esplosioni o scoppi nucleari, contaminazioni radioattive;
b) atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo;
d) di furto di oggetti in rame.
16) Precisazioni ed estensioni di garanzia.
a) Guasti cagionati dai ladri
La garanzia è operante per i danni conseguenti a forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
La garanzia è operante anche a seguito di utilizzo di esplosivi per commettere o tentare di commettere il furto o la rapina, con il limite di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro ed anno.
b) Xxxxx alle cose e beni assicurati
L’assicurazione è operante anche in caso di danneggiamento e/o distruzione procurati alle cose e ai beni assicurati in occasione di furto o rapina – così come definiti - indennizzabili ai sensi della presente polizza, sia consumati che tentati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva, con il limite di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro ed anno.
c) Apparecchiature ad impiego mobile
A parziale deroga dell’Art.14.1), limitatamente alle apparecchiature elettriche od elettroniche ad impiego mobile, le garanzie prestate sono operanti in caso di furto, anche con destrezza, scippo, rapina, che tali apparecchiature subiscano in occasione del loro impiego e del loro spostamento effettuato con qualunque mezzo ed in qualunque luogo all’interno della UE, con i limiti di risarcimento di € 150.000,00 per sinistro ed anno.
d) Beni all’aperto per naturale destinazione
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1 A parziale deroga di quanto disposto all’Art.14.1), l’assicurazione è espressamente prestata anche per i beni assicurati che, per propria naturale destinazione, si trovino all’aperto, in spazi ed aree di pertinenza dell’Assicurato, o presso terzi, oppure costituiscano parte dei fabbricati assicurati posta all’esterno degli stessi, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro ed anno.
e) Furto con destrezza
Limitatamente al furto con destrezza di beni mobili, valori, e opere d’arte, il massimo risarcimento sarà pari a Euro 1.000,00 per sinistro ed il limite di Euro 5.000,00 per anno assicurativo.
f) Xxxxx commesso con chiavi autentiche
Si precisa che è incluso in garanzia il furto avvenuto mediante l’uso di chiavi autentiche se rapinate, estorte o rubate all’Assicurato, suoi addetti e/o fiduciari, a condizione che sia effettuata la denuncia alle Pubbliche Autorità.
Tale estensione di garanzia sarà pure operante a seguito di furto avvenuto mediante l’uso di chiavi autentiche smarrite, a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti; quest’ultima garanzia sarà operante dal momento della denuncia alla autorità fino alle ore 24 del 15° giorno successivo.
g) Sostituzione serrature e rifacimento chiavi
La garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi congegni di chiusura, nonché per il rifacimento degli esemplari di azionamento degli stessi (chiavi e strumenti analoghi), resesi necessarie a seguito di sottrazione delle relative chiavi.
In caso di sinistro, le somme assicurate interessate dal danno, si intenderanno ridotte con effetto immediato e sino al termine dell’annualità assicurativa, di un importo pari all’indennizzo liquidabile a termini contrattuali.
Si conviene altresì che le somme assicurate ridotte per via del danno, siano automaticamente e con effetto pari al momento dell’evento, reintegrate nel loro valore originario, di cui al successivo Art.17) Somme Assicurate.
A tal fine l’Assicurato si impegna a corrispondere, dietro richiesta della Società, il pro-rata di premio al tasso del …… per mille comprensivo di imposte.
L’importo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri occorsi nello stesso anno assicurativo, la somma o il sottolimite inizialmente assicurato.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:
a) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
c) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
d) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
17) Recupero dei beni e delle cose sottratte
Se i beni e le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società non appena ne ha avuto notizia il Settore competente.
I beni e le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo percepito a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni e delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere; in quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare precedentemente accertato il valore dei beni e delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per i beni e le cose sottratte recuperate prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è obbligata per i danni subiti dai beni e dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
18) Beni e Somme assicurate per furto, rapina e scippo
Agli effetti dell’articolo 14), le garanzie vengono prestate, per ogni sinistro, fino alla concorrenza delle seguenti somme:
a) | € 150.000,00 | per tutti i beni e le cose assicurati (salvi i seguenti ulteriori sottolimiti) |
b) | € 80.000,00 | per i valori in mezzi di custodia |
c) | € 5.000,00 | per i valori in mezzi di difesa interni |
d) | € 25.000,00 | per la garanzia portavalori |
e) | € 50.000,00 | per i guasti cagionati dai ladri |
f) | € 2.600.000,00 | per opere d’arte |
g) | € 150.000,00 | per apparecchiature ad impiego mobile |
Precisazione alla lettera f) Opere d’Arte: le garanzie di cui all’Art. 14) sono prestate a valore intero fino alla concorrenza della somma indicata e garantita a “stima accettata”; relativamente alle stesse opere d’arte, per la sola garanzia “Furto e rapina e garanzie
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1 complementari” di cui ai punti 14, si intende operante un limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 500.000,00 e di € 100.000,00 per singola opera.
19) Riepilogo limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie di cui alla presente Sezione A) di polizza
Si conviene che le franchigie siano pari a quelle indicate nella tabella sottostante:
Art. | Garanzia | Limite di indennizzo per sinistro e per anno | Franchigia / minimo per sinistro € | % di scoperto per sinistro |
// | Per ogni sinistro indennizzabile | 500,00 | // | |
1) | Indumenti, oggetti e valori del personale | 1.000,00 per sinistro e 25.000,00 per anno | 500,00 | // |
2) | Spese per demolizione e sgombero | 1.500.000,00 | 500,00 | // |
3) | Spese di rimozione e ricollocamento | 500.000,00 | 500,00 | // |
4) | Acqua condotta | 200.000,00 | 500,00 | // |
5) | Spese per la ricerca e riparazione dei guasti | 50.000,00 | 500,00 | // |
7) | Xxxxxxx xxxxxx, ingegneri, architetti e consulenti | 100.000,00 | 500,00 | // |
8) | Spese ricostruzione archivi | 200.000,00 | 500,00 | // |
9) | Spese di bonifica | 300.000,00 | 500,00 | // |
13.1) | Per terremoto, fenomeni tellurici | 30% per singola ubicazione con il limite di 2.500.000,00 per sinistro/anno e complesso di tutte le ubicazioni | 25.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto | 10% |
13.2) | Smottamento e franamento del terreno | 300.000,00 | 25.000,00 | |
13.3) | Per inondazioni, alluvioni, allagamenti | 30% per singola ubicazione con il limite di 2.500.000,00 per sinistro/anno e complesso di tutte le ubicazioni | 25.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto | 10% |
13.4) | Per eventi atmosferici | 5.000.000,00 per sinistro/anno e complesso di tutte le ubicazioni 500.000,00 per beni all’aperto | 2.500,00 per singola ubicazione e relativo contenuto | 10% |
13.5) | Per sovraccarico di neve | 3.000.000,00 | 15.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto | 10% |
13.6) | Gelo e ghiaccio | 500.000,00 | 500,00 | // |
13.7) | Per attentati, terrorismo e sabotaggio | 15.000.000,00 | 5.000,00 | 20% |
13.8) | Per Tumulti, scioperi, sommesse, atti vandalici e dolosi | 50.000.000,00 | 2.500,00 | 10% |
13.9) | Danni elettrici ed elettronici | 500.000,00 | 500,00 | 5% se esistente sistema di protezione 10% se non esistente sistema di protezione |
13.10) | Mancato freddo | 100.000,00 | 500,00 | // |
13.11) | Valori | 100.000,00 | 500,00 | // |
13.12) | Opere d’arte (escluse quelle elencate nella stima) | 200.000,00 | 500,00 | |
13.13) | Apparecchiature ad impiego mobile | 150.000,00 | 500,00 | |
13.15) | Partecipazione a mostre e fiere | 300.000,00 | 500,00 | // |
13.17) | Ricorso Terzi | 3.000.000,00 500.000,00 per danni da interruzione o sospensione di attività di terzi | 500,00 | // |
13.19) | Differenziale storico artistico | 1.000.000,00 | ||
13.22) | Anticipo indennizzi | 2.500.000,00 | // | // |
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1
Art. | Garanzia | Limite di indennizzo per sinistro e per anno | Franchigia / minimo per sinistro € | |
// | Per ogni sinistro indennizzabile | 500,00 | // | |
16a) | Guasti ladri | 100.000,00 | 500,00 | |
16b) | Xxxxx alle cose e ai beni assicurati | 100.000,00 | 500,00 | |
16c) | Apparecchiature ad impiego mobile | 50.000,00 | 500,00 | |
16d) | Beni all’aperto per naturale destinazione | 50.000,00 | 1.000,00 | |
16e) | Furto con destrezza | 1.000,00 per sinistro e 5.000,00 per anno | 500,00 | |
// | furto con rottura o scasso di mezzi di chiusura diversi da quelli descritti nelle “Definizioni” | // | // | |
// | qualora la rottura o lo scasso, avvenuti durante le ore di apertura dei locali al pubblico, riguardino le sole difese interne a protezione delle cose assicurate e/o i soli mezzi di custodia posti a protezione delle cose assicurate e non i mezzi di chiusura dei locali. | // | // |
Si precisa che, in caso di applicazione dello scoperto, la franchigia per sinistro indicata in tabella per il rischio furto, si intende quale minimo non indennizzabile.
Qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l’applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che, fermo restando l’importo maggiore di franchigia, lo scoperto massimo a carico dell'Assicurato non potrà essere superiore al 20%.
ALL RISKS DANNI INDIRETTI AL PATRIMONIO
SEZIONE B
1) Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza le perdite patrimoniali che possono derivare da interruzione, diminuzione o intralcio dell’attività descritta da un sinistro che abbia colpito i beni e le cose
assicurate dalla Sezione A – e purché indennizzabile contrattualmente, e fatte salve le eccezioni di cui ai successivi articoli.
Sono altresì indennizzabili le spese sostenute dall’Assicurato, in caso di sinistro, per il lavoro svolto dalla Società di revisione e/o di eventuali consulenti.
La presente Sezione è prestata senza applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
2) Capitali assicurati
Le garanzie sono prestate sino alla concorrenza dei capitali per sinistro e per anno di seguito indicati:
Capitali assicurati | Tasso lordo‰ | Premio annuo lordo € |
500.000,00 |
3) Esclusioni
Sono escluse le perdite e le spese:
a) conseguenti ad un sinistro ancorché indennizzabile a termini della Sezione di riferimento:
1* causato da o dovuto a guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario; rotture accidentali del macchinario che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto, a meno che non ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della Sezione di riferimento;
b) Sono escluse le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività causati da: 2* dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali;
3* scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
4* difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei beni e delle cose distrutte o danneggiate imputabili a disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.
4) Delimitazioni e detrazioni
Il pagamento dell’indennizzo previsto dalla presente sezione di polizza sarà effettuato con l’applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per sinistro.
5) Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro
Nel caso in cui l’Assicurato svolga attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente Sezione sarà effettuata anche tenendo conto delle altre ubicazioni assicurate che in virtù del predetto legame di interdipendenza, abbiano risentito, in base alle condizioni tutte della presente Sezione, degli effetti di tale evento dannoso.
6) Indennizzo pagabile
Polizza All risks Tutela dei Beni – Lotto n. 1 L’assicurazione è prestata per le perdite patrimoniali e per le spese supplementari documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’assicurato per garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi dell’assicurato e quelle subite dall’Assicurato a causa di interruzione o diminuzione dell’attività esercitata e correlata ai beni assicurati, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.
7) Limite massimo di indennizzo
La garanzia della presente sezione è prestata per un periodo massimo di indennizzo di 12 mesi dalla data di accadimento del sinistro.
8) Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
A maggior chiarimento si precisa che la Società è tenuta a liquidare l’indennizzo dovuto, senza necessariamente attendere la chiusura dell’esercizio di bilancio, sempre ché siano riscontrabili tutti gli elementi sufficienti alla liquidazione del danno.
9) Xxxxxxx conseguenti a disposizioni delle autorità
A parziale deroga dell’Art 10) “Esclusioni” - comma b), la Società risponde anche della perdita effettiva derivante da inattività, per un periodo di tempo non superiore a 45 giorni, imputabile a divieto di accesso ai beni e alle cose assicurate nella Sezione di riferimento imposto dall’Autorità in conseguenza del verificarsi di uno degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione di cui alla Sezione di riferimento che abbia colpito le cose assicurate.