Procedure di conciliazione ed arbitrato. Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell'accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizione contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 16 novembre 1988.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell'accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizione contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 16 novembre 198825 luglio 1989.
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Procedure di conciliazione ed arbitrato. Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell'accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizione contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 16 novembre 1988novembre1988.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell'accordo dell’accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizione disposizioni contenute nell'artnell’art. 17 dell'accordo 18 dell’accordo economico collettivo del 16 novembre 19881° dicembre 1989.
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Samples: Accordo Economico Collettivo