Common use of Procedure Clause in Contracts

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 e 127, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 136. Al fine di consentire il confronto di cui al 1° comma degli artt. 126 e 127, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale competente per territorio. L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 126 e 127, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 119 e 127120, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 136129. Al fine di consentire il confronto di cui al 1° comma degli artt. 126 119 e 127120, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. R.S.A. e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale competente per territorio. L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 126 119 e 127120, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Di Inserimento 53, Contratto Di Inserimento 53

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 e 127, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 136. Al fine di consentire il confronto di cui al comma degli artt. 126 e 127, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale competente per territorio. L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 126 e 127, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Di Inserimento

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 e 127, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 136. Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli artt. articoli 126 e 127, 127 le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. RSU/RSA e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale Bilaterale competente per territorio. L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori lavatori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. articoli 126 e 127, 127 per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo I - Orario di lavoro —

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Samples: www.camera.it

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 121 e 127122, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno dell’anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 136131. Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli artt. 126 articoli 121 e 127, 122 le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. RSU/RSA e alle XX.XXOO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale Bilaterale competente per territorio. L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 126 articoli 121 e 127, 122 per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 138 e 127139, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 136148. Al fine di consentire il confronto di cui al 1° comma degli artt. 126 138 e 127139, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale competente per territorio. L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 126 138 e 127139, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 121 e 127122, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno dell’anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 136131. Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli artt. 126 articoli 121 e 127, 122 le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. RSU/RSA e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale Bilaterale competente per territorio. L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 126 articoli 121 e 127, 122 per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 138 e 127139, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 136148. Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli artt. 126 138 e 127, 139 le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale Bilaterale competente per territorio. L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 126 138 e 127, 139 per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: www.asaservizisrl.com

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 e 127, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 136. Al fine di consentire il confronto di cui al 1° comma degli artt. 126 e 127, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. e alle XX.XXOO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale competente per territorio. L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 126 e 127, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro