Common use of Procedure Clause in Contracts

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 e 127, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall’art. 136. Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli articoli 126 e 127 le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale competente per territorio. L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell’applicazione della flessibilità di cui agli articoli 126 e 127 per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, www.sardegnait.it

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per Per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 e 127individuali, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre 31.12 dell’anno successivo a quello di maturazione. Le Banca delle ore liquidate – i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana, la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive fino a 30 dipendenti, tale titolo devono rientrare nei limiti diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell’ambito dei confronti previsti dall’art. 136in sede decentrata aziendale o territoriale. Al fine 31.12 di consentire il confronto di cui ogni anno l’azienda fornirà al primo comma degli articoli 126 e 127 le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale competente per territorio. L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscrittolavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca ore, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell’applicazione della flessibilità di cui agli articoli 126 e 127 per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilitài relativi movimenti.

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Samples: Contratto, www.lait.it, www.assoced.it

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 121 e 127122, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall’art. 136131. Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli articoli 126 121 e 127 122 le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA e alle XX.XXOO. SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale competente per territorio. L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell’applicazione della flessibilità di cui agli articoli 126 121 e 127 122 per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 e 127individuali, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall’art. 136. Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli articoli 126 e 127 con le XX.XX, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale competente per territorio. L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell’applicazione della flessibilità di cui agli articoli 126 e 127 per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 138 e 127139, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall’art. 136148. Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli articoli 126 artt. 138 e 127 139, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA R.S.U./R.S.A. e alle XX.XX. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale bilaterale competente per territorio. L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell’applicazione della flessibilità di cui agli articoli 126 artt. 138 e 127 139, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro