Programma dei lavori dell’appaltatore Clausole campione

Programma dei lavori dell’appaltatore. 1. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Programma dei lavori dell’appaltatore. 1. Il cronoprogramma economico di cui all’art. 42 del DPR 554/1999, allegato al contratto, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori.
Programma dei lavori dell’appaltatore. 1. Non è redatto il crono programma economico di cui all’art. 97 del D.P.P. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii..
Programma dei lavori dell’appaltatore. 1. Il cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del d.p.r. 207/2010 allegato al contratto, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire nel corso della durata dei lavori decorrenti dalla data di consegna lavori.
Programma dei lavori dell’appaltatore. 12 Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione 12 Art. 15 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 13 CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA 13 Art. 16 Anticipazione 13 Art. 17 Pagamenti in acconto 13 Art. 18 Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto 15
Programma dei lavori dell’appaltatore. 1. Il cronoprogramma deve intendersi decorrente dalla data di effettiva consegna dei lavori.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).