Programma esecutivo dei lavori. 1. L’Appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento, e nel rispetto dell’art. 1.6 del Capitolato.
Programma esecutivo dei lavori. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna all'Ufficio di Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali, e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; detto programma dev'essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Per necessità di interesse pubblico, l'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire con ordine di servizio la data di inizio di un determinato lavoro e l'esecuzione dello stesso entro un termine perentorio, nonché di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente. Qualora l'appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, verrà applicata la penale di cui all'art. 15 per ogni giorno di ritardo. L'amministrazione si riserva altresì il diritto di richiedere all'appaltatore l'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata con ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di Di regola la percentuale è fissata tra il 10 ed il 20% ingenti danni. Qualora l'appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra, verrà applicata la penale di cui all'art. 15 per ogni giorno di ritardo. Gli interventi previsti nel presente appalto possono, in fase esecutiva, subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d'urgenza in altre località di tutto il territorio del Comune di Trieste, dichiaratamente considerata di potenziale pericolo per il pubblico transito, perciò l'effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna dei lavori, di ogni sin...
Programma esecutivo dei lavori. Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata, il programma si intenderà accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Programma esecutivo dei lavori. L’impresa appaltatrice, ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del dpr 207/2010 e xx.xx., ha l’obbligo di presentare, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dell’intervento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
Programma esecutivo dei lavori. Ricevuta la consegna dei lavori, entro i successivi 5 giorni e comunque prima dell’inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare alla D.L. per ottenere l'approvazione, il programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, nel rispetto dei tempi contrattuali di ultimazione. I programmi saranno oggetto di revisione da parte dell’Appaltatore qualora siano approvate varianti in corso d'opera, ovvero quando per qualsiasi altra ragione il programma generale debba essere aggiornato. L’Ente Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare l'esecuzione anticipata di determinati lavori o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e dalla consegna di forniture eventualmente escluse dal presente contratto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare il medesimo Appaltatore dovrà aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione incrementando i mezzi, la manodopera e quanto altro necessario per consentire l'ultimazione del lavoro nei termini previsti senza per questo avere nulla a pretendere. Il programma mentre non vincola l’Ente Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione ed ogni altra modalità.
Programma esecutivo dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata, il programma si intenderà accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Programma esecutivo dei lavori. Ai fini del compimento delle opere nei tempi contrattuali l’Appaltatore dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il programma esecutivo dei lavori, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Detto programma, che dovrà garantire l’ultimazione dei lavori nel tempo utile contrattuale ed al quale l’Appaltatore dovrà attenersi durante l’esecuzione delle opere, sarà sottoposto all’esame dell’Ufficio di Direzione Lavori il quale, nei successivi 15 giorni, comunicherà all’Impresa le proprie determinazioni. Scaduto inutilmente detto termine il programma si intenderà definitivamente approvato.
Programma esecutivo dei lavori. 1. L’appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.M. n. 49/2018, e nel rispetto dell’art.1.6 del Capitolato speciale d’appalto.
Programma esecutivo dei lavori. Ai sensi dell'ancora vigente art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010, il capitolato speciale d’appalto deve prescrivere l’obbligo per l’impresa di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma dei lavori previsto dall’ancora vigente art. 40 comma 1 del su richiamato DPR, nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Programma esecutivo dei lavori. Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla stipula dei singoli contratti applicativi, l’Impresa dovrà presentare a D.L. e RUP un Programma Esecutivo dei Lavori che, nel rispetto del sopra citato ordinativo, del progetto esecutivo, dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori stessi e dell’offerta presentata dall’Appaltatore, indichi quanto segue: - date di inizio e di termine previsto dei lavori; - suddivisione in fasi di lavoro, con indicazione della loro durata; - indicazione delle lavorazioni che l’Impresa intende eseguire in subappalto e/o con cottimisti o noli; - dotazione organica impiegata dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori (cottimisti e attività correlate a noli) che l’Appaltatore s’impegna ad impiegare per ognuna delle fasi di lavoro; - quantità e potenzialità delle macchine (anche a nolo) che l’Appaltatore s’impegna ad impiegare per ognuna delle fasi di lavoro. Si evidenzia che, ai fini della valutazione di coerenza del sopra citato Programma Esecutivo nei confronti dell’ordinativo di lavoro, dovranno essere rispettate le sovrapposizioni temporali tra differenti fasi, laddove l’ordinativo stesso preveda l’esecuzione in contemporanea di più fasi lavorative. Resta inteso che il RUP può accettare eventuali proposte dell’Appaltatore. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo ed il mancato rispetto della tempistica per l’esecuzione dei lavori dichiarata dall’Impresa nel suddetto Programma esecutivo possono essere valutati dalla Stazione Appaltante ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore. Il Programma esecutivo, da sottoporre a preventiva approvazione della D.L. e del RUP, ha valore vincolante per l’Appaltatore; detto Programma è valido solo dopo che D.L. e RUP lo avranno approvato. E’ facoltà della D.L., in caso di attività derivanti da esigenze sopravvenute ed impreviste o di varianti in corso d’opera significative, richiedere un aggiornamento del Programma esecutivo, da sottoporre a successiva approvazione. Nei casi di interventi da eseguirsi in urgenza, come sopra definiti, la presentazione del programma esecutivo è da intendersi a decorrere dalla ricezione del relativo ordinativo lavori. Si evidenzia che nella formulazione del Programma esecutivo l’Impresa è tenuta al rispetto delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, secondo le indicazioni della DL, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione delle lavorazioni in continuo (giorno/n...