PROPRIETA’ DEL FABBRICATO Clausole campione

PROPRIETA’ DEL FABBRICATO. L’impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, nei limiti del massimale previsto al precedente art. 1 - Rischi assicurati ed eccettuati i casi esclusi di cui al successivo art. 4 - Esclusioni, delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari dell’unità immobiliare indicata all’ubicazione del rischio. L’assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso, ferma la franchigia di cui al successivo art. 7 - Franchigie. Se l’abitazione fa parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione (anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96) dei locali di cui all'ubicazione del rischio indicata sul simplo di polizza. Anche per la presente garanzia si intende confermato il disposto dell’art. 13 - Buona Fede delle Condizioni Generali di Assicurazione. Xxxxx restando quanto convenuto ai precedenti artt. 1 - Rischi Assicurati e 2 - Precisazione circa la portata della garanzia, lettera b) Proprietà del fabbricato, nonché al successivo art. 4 - Esclusioni, la garanzia opera anche per: • i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, purché di superficie complessiva non superiore a 8.000 metri quadrati - anche tenuti a giardino o parco - e delle relative strade private, attrezzature per giochi, piscine, recinzioni in genere,compresi cancelli anche automatici, alberi anche di alto fusto; • i danni cagionati a terzi: a seguito di caduta di neve non rimossa tempestivamente dalle coperture del fabbricato.
PROPRIETA’ DEL FABBRICATO proprietà dal fabbricato.
PROPRIETA’ DEL FABBRICATO. CADUTA DI NEVE E GHIACCIO NON TEMPESTIVAMENTE RIMOSSI DA CORNICIONI, TETTI E COPERTURE IN GENERE DEL FABBRICATO – La garanzia è prestata con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PROPRIETÀ, POSSESSO ED UTILIZZO DI CANI E DI ANIMALI DA SELLA – La garanzia non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile : “cani impegnativi”

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).