Proprietà dell’Acquirente Clausole campione

Proprietà dell’Acquirente. Tutti i beni materiali e immateriali, comprese le informazioni o le compilazioni di dati di qualsiasi descrizione, gli strumenti, i materiali, i piani, i disegni, il software, il know-how, i documenti, la proprietà intellettuale, le attrezzature o i materiali: (a) forniti o concessi in licenza al Fornitore dall'Acquirente; (b) specificamente pagati dall'Acquirente; o (c) creati con i diritti di proprietà intellettuale dell'Acquirente (definiti nella Sezione 12 di seguito) saranno e rimarranno di proprietà personale dell'Acquirente (collettivamente, "Proprietà dell'Acquirente"). Tali Proprietà dell'Acquirente fornite dall'Acquirente al Fornitore saranno accettate dal Fornitore "COSÌ COME SONO" e "DOVE SONO", con tutti i difetti e senza alcuna garanzia, espressa o implicita, e saranno utilizzate dal Fornitore a proprio rischio e al solo scopo di eseguire il presente Ordine per l'Acquirente. Il Fornitore non potrà sostituire la Proprietà dell'Acquirente con altri beni senza aver prima ottenuto l'esplicito consenso scritto dell'Acquirente. Subito dopo aver ricevuto una richiesta di rimozione da parte dell'Acquirente, il Fornitore preparerà la Proprietà dell'Acquirente (se tangibile) per la spedizione e la consegnerà all'Acquirente a spese del Fornitore nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuta originariamente, fatta salva la ragionevole usura. Prima di utilizzare la Proprietà dell'Acquirente (se materiale), il Fornitore dovrà ispezionarla e addestrare il proprio personale e gli altri utenti autorizzati al suo funzionamento sicuro e corretto. Inoltre, il Fornitore dovrà: (i) mantenere la Proprietà dell'Acquirente libera da gravami e (se materiale) assicurata a sue spese per un importo pari al costo di sostituzione della stessa con tutti i costi delle perdite rimborsati all'Acquirente; (ii) contrassegnare in modo chiaro o altrimenti identificare adeguatamente la Proprietà dell'Acquirente (se materiale) come di proprietà dell'Acquirente; (iii) immagazzinare la Proprietà dell'Acquirente (se materiale) separata e distinta dalla proprietà del Fornitore e di terzi sotto il controllo del Fornitore; (iv) conservarlo (se tangibile) in modo appropriato e in conformità a qualsiasi requisito di gestione e conservazione fornito dall'Acquirente e/o dal produttore originale o che lo accompagnava al momento della consegna al Fornitore; (v) supervisionarne l'uso; e (vi) utilizzarlo esclusivamente per soddisfare gli Ordini dell'Acquirente senza divulgarlo o riprodurlo in altr...
Proprietà dell’Acquirente. Qualsiasi proprietà, comprese - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - le apparecchiature, gli utensili, gli accessori, gli stampi, le maschere, i modelli, i calibri o i materiali, forniti direttamente o indirettamente dall’Acquirente al Venditore in relazione al presente Contratto oppure che l’Acquirente acquista dal Venditore, o rimborsa allo stesso, in tutto o in parte (collettivamente "la Proprietà dell’Acquirente”), è di proprietà esclusiva dell’Acquirente e sarà tenuta in comodato d’uso dal Venditore. Il Venditore accetta che l’Acquirente abbia il diritto, in qualsiasi momento, di riprendere possesso della Proprietà dell’Acquirente. Quando è sotto il controllo o la custodia del Venditore, il Venditore si assume il rischio di perdita, furto e danni alla Proprietà dell’Acquirente. Il Venditore accetta di mantenere la Proprietà dell’Acquirente libera da tutti i vincoli e gravami e di assicurare la Proprietà dell’Acquirente contro la perdita o la distruzione. Il Venditore deve sempre contrassegnare tutta la Proprietà dell’Acquirente come "Proprietà dell’Acquirente”. Il Venditore accetta di: (a) utilizzare la Proprietà dell’Acquirente solo ai fini dell’esecuzione del presente Contratto; (b) non considerare la Proprietà dell’Acquirente come sua personale; (c) non spostare la Proprietà dell’Acquirente dall’indirizzo indicato sull’ordine di acquisto senza previa autorizzazione scritta dell’Acquirente; e (d) non vendere, trasferire o disporre in altro modo della Proprietà dell’Acquirente senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente. L’Acquirente ha il diritto di accedere ai locali del Venditore in ogni momento opportuno per ispezionare la Proprietà dell’Acquirente e le relative registrazioni del Venditore.
Proprietà dell’Acquirente. Tutte le colorazioni, gli stampi, i disegni, le maschere e qualsiasi altro bene che l’Acquirente fornisce al Venditore o che l’Acquirente ha specificamente pagato per essere utilizzato ai fini dell’esecuzione del presente contratto sono e rimangono di proprietà dell’Acquirente, ad uso esclusivo dello stesso, e saranno tenuti a rischio del Venditore che ne dovrà coprire l’eventuale costo di sostituzione e perdita all’Acquirente. Il Venditore dovrà fornire copie delle polizze o dei certificati di assicurazione su richiesta dell’Acquirente.
Proprietà dell’Acquirente. 11.1 I materiali, attrezzature, utensili, stampi, forme e diritti d’autore, diritti sul design e ogni altro diritto di proprietà intellettuale su progetti, specifiche e dati forniti dall’Acquirente al Fornitore devono essere utilizzati al Fornitore solo per la fabbricazione dei Beni per la fornitura all’Acquirente o per l’esecuzione dei Servizi per l’Acquirente. Tali beni restano di esclusiva proprietà dell’Acquirente ma devono essere detenuti dal Fornitore sotto custodia sicura a suo rischio e conservati e mantenuti dall’Acquirente in buone condizioni fino alla restituzione all’Acquirente e non devono essere smaltiti in modo diverso da quanto riportato nelle istruzioni scritte dell’Acquirente. 11.2 I diritti d’autore, diritti sul design o altri diritti di proprietà intellettuale creati dal Fornitore nell’esecuzione dei Servizi sono di proprietà assoluta dell’Acquirente e devono essere utilizzati solo a scopo di eseguire l’Ordine e nessun altro scopo senza il precedente consenso scritto dell’Acquirente. Su richiesta dell’Acquirente e a sue spese il Fornitore è tenuto a firmare i documenti necessari all’Acquirente per l’attribuzione di tali diritti di proprietà intellettuale a quest’ultimo. 11.3 Il Fornitore deve avere, o attuare sistemi per assicurarsi che la proprietà dell’Acquirente sia chiaramente identificabile e dove possibile deve essere fisicamente contrassegnata come tale.
Proprietà dell’Acquirente. Nessuna informazione contenuta nel presente documento potrà essere intesa come obbligo per l’Acquirente di fornire al Fornitore qualsivoglia modello, schizzo, disegno tecnico, progetto, campione o qualsiasi altro Bene di Proprietà dell’Acquirente e quest’ultimo non garantisce l’accuratezza delle informazioni fornite.
Proprietà dell’Acquirente. 16.1 I materiali, le attrezzature, gli utensili, gli stampi, nonché copyright, diritti di progettazione e qualunque altro diritto di pro- prietà intellettuale relativo ai disegni, specifiche o informazioni, in qualunque forma consegnati dall’Acquirente al Venditore o da questi utilizzati per la produzione delle Merci, sono e rimango- no di proprietà esclusiva dell’Acquirente (“Proprietà dell’Acqui- rente”). Le Proprietà dell’Acquirente sono custodite sotto la re- sponsabilità del Venditore in buone condizioni fino al momento della restituzione all’Acquirente e non possono essere utilizzate in modo o per usi diversi da quanto specificato nelle istruzioni o autorizzazioni scritte fornite dall’Acquirente. In assenza di diver- se indicazioni scritte, tali informazioni potranno essere utilizzate unicamente per gli scopi previsti dal Contratto. 16.2 Qualunque invenzione, scoperta, processo tecnico o applica- zione ideata o applicata dal Xxxxxxxxx, dai suoi impiegati, agenti, subappaltatori, da soli o insieme ad altri, nello svolgimento del Contratto, dovrà essere comunicata a Etea Group, sarà di pro- prietà esclusiva di Etea Group e sarà considerata Informazione Confidenziale.

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  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Diritti dell’interessato L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari: a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano; b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari: f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento); h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.

  • Funzionamento Le parti sociali di cui all’art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell’ambito dell’EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

  • CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione.

  • Direttore dell’esecuzione Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................