Proroga dell’Assicurazione e Periodo assicurativo Clausole campione

Proroga dell’Assicurazione e Periodo assicurativo. Il contratto è di durata annuale. In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata A/R al- meno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il con- tratto si intende tacitamente prorogato per il periodo di un anno e così successivamente. Nel corso dei primi quattro anni tale facoltà di disdetta spetta solo al Contraente. A partire dal quinto anno anche la Compagnia può esercitare la facoltà di dare disdetta. Trascorso tale periodo, la Compagnia si riserva di proroga- re, tramite sostituzione della Polizza, la sua rinuncia alla fa- coltà di disdetta per un ulteriore periodo equivalente, pre- via valutazione di nuovo Questionario anamnestico aggiornato per ogni Assicurato. In nessun caso potrà essere derogato quanto stabilito all’in- terno del capitolo “Limiti di età” della sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’Assicurazione.
Proroga dell’Assicurazione e Periodo assicurativo. In mancanza di disdetta, mediante lettera racco- mandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così suc- cessivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si rife- riscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assi- curazione sia stata stipulata per una minore du- rata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Proroga dell’Assicurazione e Periodo assicurativo. IL PERIODO ASSICURATIVO HA DURATA DI 1 ANNO A PARTIRE DALLA DECORRENZA DELLA POLIZZA, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO NEL FRONTESPIZIO E IN NESSUN CASO E’ PROROGABILE TACITAMENTE. Nel caso di morte o di cessazione dell’Attività Professionale durante il periodo di assicurazione per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall’Albo Professionale, gli Assicurati (e/o i loro eredi legittimi) avranno il diritto di chiedere un’estensione del termine per la Richiesta di risarcimento per i mesi immediatamente successivi al termine del Periodo assicurativo, fino ad un massimo di 36 mesi. L’ESTENSIONE DEL TERMINE DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO È LIMITATA AI FATTI DANNOSI AVVENUTI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL PERIODO ASSICURATIVO. QUALORA L’ASSICURATO SOSTITUISCA LA PRESENTE POLIZZA CON UN’ALTRA SIMILARE NON SARÀ POSSIBILE CHIEDERE IL PERIODO DI ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO; QUALORA, INVECE, STIPULI UNA NUOVA POLIZZA DURANTE IL PERIODO DI ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, TALE PERIODO VERRÀ AUTOMATICAMENTE ED IMMEDIATAMENTE INTERROTTO.
Proroga dell’Assicurazione e Periodo assicurativo. Il Periodo Assicurativo ha durata di 1 anno a partire dalla decorrenza della polizza, salvo quanto diversamente indicato nel frontespizio e in nessun caso e’ prorogabile tacitamente. Nel caso di morte o di cessazione dell’Attività Professionale durante il periodo di assicurazione per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall’Albo Professionale, gli Assicurati (e/o i loro eredi legittimi) avranno il diritto di chiedere un’estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento per i mesi immediatamente successivi al termine del Periodo Assicurativo, fino ad un massimo di 36 mesi. L’estensione del termine di Richiesta di Risarcimento è limitata ai Fatti Dannosi avvenuti prima della data di scadenza del Periodo Assicurativo. Qualora l’Assicurato sostituisca la presente polizza con un’altra similare non sarà possibile chiedere il periodo di estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento; qualora, invece, stipuli una nuova polizza durante il periodo di estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento, tale periodo verrà automaticamente ed immediatamente interrotto. Pena la decadenza e nel termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza del Periodo Assicurativo della polizza, l’Assicurato deve inviare alla Compagnia una richiesta scritta per attivare la presente estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento e provvedere al pagamento del Premio convenuto per tale estensione pari al 150% dell’ultimo Premio di polizza. L’offerta da parte della Compagnia di rinnovare questa polizza o di estendere il termine per la Richiesta di Risarcimento con un Premio o a condizioni differenti rispetto a quelli applicabili alla presente Xxxxxxx non costituirà un mancato rinnovo della presente Polizza/ o una mancata estensione del termine per la Richiesta di Risarcimento da parte della Compagnia. Non è previsto nessun massimale aggiuntivo o separato per il periodo di estensione per la Richiesta di Risarcimento.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.