Pubblicità. Spetta al concessionario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunale. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, art. 34 Legge 27 giugno 2014 nr. 6, ed è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge nonché all’eventuale corresponsione del canone per l’occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale. Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di accettare senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale stipuli accordi per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunali, precisando che il 20% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi. Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzione.
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Samples: Concessione Per La Gestione E L’uso Dell’impianto Sportivo, Concessione Per La Gestione E L’uso Dell’impianto Sportivo, Concessione Per La Riqualificazione E/O Riconversione E Successiva Gestione Dell’impianto Sportivo
Pubblicità. Spetta al concessionario la gestione esclusiva Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità visiva sonora. E’ comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività del concessionario e sonoradi comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Spilamberto. Il concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del concessionario. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico, conformarsi alla sobrietà degli impianti ed al disposto del capo II del Codice Penale artt. 000-000-000. Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario. Il concessionario ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunale. Tutta la pubblicità visiva ordine alla durata temporale, alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, art. 34 Legge 27 giugno 2014 nr. 6, ed è soggetta al pagamento dell'imposta di esecuzione della pubblicità, nei modi nonché di legge nonché all’eventuale corresponsione del canone attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per l’occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunaleconservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive. Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture tenuto a comunicare di volta in volta all’Amministrazione l’avvenuta installazione dei cartelli o attrezzature dell'impianto sportivo comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di accettare senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale stipuli accordi per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunali, precisando che il 20% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi. Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale. La durata di eventuali accordi pannelli pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzionefissi.
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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Gestione, L’utilizzo Delle Strutture E Degli Impianti Sportivi Di Proprietà Comunale, Convenzione Per L’affidamento in Gestione, L’utilizzo Delle Strutture E Degli Impianti Sportivi Di Proprietà Comunale
Pubblicità. Spetta al concessionario la gestione esclusiva Ogni forma di pubblicità all'interno del Parco e delle strutture sportive, oggetto del presente Capitolato, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità visiva sonora. E’ comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività della Ditta appaltatrice e sonoradi comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Sanluri. Il Concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture sportive del Parco. Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione Comunale per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario. Il Concessionario ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione Comunale e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunaleordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive. Il Concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta all’Amministrazione Comunale l’avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi. Tutta la pubblicità visiva effettuata all’interno degli Impianti e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, art. 34 Legge 27 giugno 2014 nr. 6, ed delle strutture sportive è soggetta al pagamento dell'imposta dell’imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di contratti con Xxxxx specializzate per la gestione della pubblicità, nei modi tali contratti non possono avere una durata superiore a quella del Contratto di legge nonché all’eventuale corresponsione del canone per l’occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale. Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di accettare senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale stipuli accordi per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunali, precisando che il 20% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi. Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzioneconcessione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Pubblicità. Spetta al concessionario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunale. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, art. 34 Legge 27 giugno 2014 nr. 6, ed è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge nonché all’eventuale corresponsione del canone per l’occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale. Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di accettare senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale stipuli accordi per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunali, precisando che il 20% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi. Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzione.
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Samples: Concessione Per l'Uso Dell'immobile, Concessione Per La Gestione E L’uso Del Complesso Sportivo
Pubblicità. Spetta al concessionario la gestione esclusiva Ogni forma di pubblicità all'interno dell’impianto oggetto di convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge, della pertinente regolamentazione comunale e del parere della proprietà e per le palestre scolastiche dell’Istituto Comprensivo, ad eccezione della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunale. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, art. 34 Legge 27 giugno 2014 nr. 6, ed è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge nonché all’eventuale corresponsione del canone per l’occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale. Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale. E’ fatto obbligo al concessionario comunque consentita la diffusione sonora di accettare senza riserva alcuna comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività del gestore e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune. Il gestore ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro dell’impianto oggetto di convenzione, ottenute le previste autorizzazioni di cui sopra. Gli oneri conseguenti sono a carico del gestore. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario. Il gestore ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che l’Amministrazione Comunale stipuli accordi si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive. Il gestore è tenuto a comunicare di volta in volta all’Amministrazione e all’Ufficio delle Pubbliche Affissioni l’avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi. In caso di assegnazione di contratti a ditte specializzate per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunaligestione della pubblicità, precisando che il 20% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi. Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale. La la durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al tali contratti non può essere superiore a quella del presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzionerapporto.
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Samples: Convenzione Per La Gestione E l'Utilizzo Degli Impianti Sportivi Comunali
Pubblicità. Spetta al concessionario la gestione esclusiva Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità visiva sonora. E’ comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività del concessionario e sonoradi comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Castelnuovo Rangone. L’Associazione concessionaria ovvero le associazioni sportive a cui sono affidati spazi all’interno degli impianti sportivi hanno la facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario ovvero dell’associazione sportiva a cui sono affidati spazi all’interno degli impianti sportivi che ha installato il materiale pubblicitario. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario. L’Associazione concessionaria ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunaleordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive. L’Associazione concessionaria è tenuto a comunicare di volta in volta all’Amministrazione l’avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, art. 34 Legge 27 giugno 2014 nr. 6, ed all’interno dell’impianto è soggetta al pagamento dell'imposta dell’imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, nei modi di legge nonché all’eventuale corresponsione del canone per l’occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale. Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di accettare senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale stipuli accordi per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunali, precisando che il 20% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi. Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente contratti non possono avere una durata superiore a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature quella di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzionerapporto.
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Samples: Service Contract
Pubblicità. Spetta al Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E’ comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività del concessionario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonoradi comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Casalgrande. Il concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del concessionario. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario. Il concessionario ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunaleordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive. Il concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta all’Amministrazione l’avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, art. 34 Legge 27 giugno 2014 nr. 6, ed all’interno dell’impianto è soggetta al pagamento dell'imposta dell’imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, nei modi di legge nonché all’eventuale corresponsione del canone per l’occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale. Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di accettare senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale stipuli accordi per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunali, precisando che il 20% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi. Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente contratti non possono avere una durata superiore a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature quella di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzionerapporto.
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Samples: Concessione Per La Gestione E Uso Di Impianti Sportivi
Pubblicità. Spetta al concessionario la gestione esclusiva Ogni forma di pubblicità all'interno del Parco e delle strutture ricettive, oggetto del presente Capitolato, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità visiva sonora. E’ comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività della Ditta appaltatrice e sonoradi comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Sanluri. Il Concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e del Parco. Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione Comunale per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario. Il Concessionario ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione Comunale e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunaleordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive. Il Concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta all’Amministrazione Comunale l’avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi. Tutta la pubblicità visiva effettuata all’interno degli Impianti e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, art. 34 Legge 27 giugno 2014 nr. 6, ed delle strutture sportive è soggetta al pagamento dell'imposta dell’imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di contratti con Xxxxx specializzate per la gestione della pubblicità, nei modi tali contratti non possono avere una durata superiore a quella del Contratto di legge nonché all’eventuale corresponsione del canone per l’occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale. Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di accettare senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale stipuli accordi per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunali, precisando che il 20% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi. Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzioneconcessione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto